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| Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 5 luglio 2005 |  | Integrazioni  al decreto 14 maggio 2004, recante l'approvazione della regola   tecnica   di   prevenzione  incendi  per  l'installazione  e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, con capacita' complessiva non superiore a 13 m3. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 Vista  la  legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;
 Vista  la  legge  13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 Vista  la  legge  26 luglio  1965, n. 966, recante disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,  e  successive  modificazioni,  concernente  il  regolamento per l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.  37,  concernente  il regolamento per i procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
 Visto  il proprio decreto 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  120  del  24 maggio 2004, concernente   l'approvazione  della  regola  tecnica  di  prevenzione incendi  per  l'installazione  e  l'esercizio  dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 13 m3;
 Rilevata   la   necessita'   di   apportare  limitate  integrazioni all'allegato  al  suddetto decreto ministeriale 14 maggio 2004 per la parte riguardante le distanze di sicurezza da osservare rispetto agli elementi pericolosi dei depositi di gas di petrolio liquefatto;
 Acquisito  il  parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la  prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della  Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Il  punto  7  «Distanze  di sicurezza», comma 2, del titolo III «Elementi  pericolosi e relative distanze di sicurezza» dell'allegato al decreto 14 maggio 2004 e' cosi' sostituito:
 «2.  Le distanze di sicurezza di cui al precedente comma 1, lettere a),  b),  c)  e  d),  possono  essere ridotte fino alla meta' secondo quanto di seguito indicato:
 distanze  di  cui alle lettere a) e c), mediante interramento dei serbatoi  oppure,  in  alternativa,  interposizione  di  muri fra gli elementi pericolosi del deposito e gli elementi da proteggere in modo che  il  percorso  orizzontale di un eventuale rilascio di gas, abbia uno  sviluppo  non  minore della distanza di sicurezza. I muri devono elevarsi  di  almeno  0,5 m oltre il piu' alto elemento pericoloso da schermare;
 distanze  di  cui  alla lettera b), limitatamente ai fabbricati e/o locali serviti dal deposito, destinati anche in parte ad esercizi pubblici,  a  collettivita', a luoghi di riunione, di trattenimento o di  pubblico  spettacolo,  per  capacita'  fino a 3 m3 e fino a 5 m3, esclusivamente mediante interramento dei serbatoi;
 distanze  di  cui  alla  lettera  d),  esclusivamente  mediante interramento dei serbatoi.».
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 luglio 2005
 Il Ministro: Pisanu
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