| Il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ha ricevuto l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di produzione  della  denominazione  d'origine  protetta  «Castelmagno», registrata  con  regolamento  (CE)  n.  1263  del 1° luglio 1996, nel quadro  della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento 2081/92 del  Consiglio  del  14 luglio  1992, presentata dal Consorzio per la tutela  del  formaggio Castelmagno, con sede in Castelmagno (Cuneo) - Piazza Caduti, 1 - Frazione Campomolino; Considerato  che  il  Consorzio  di cui sopra e' l'unico soggetto legittimato  a  presentare  l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Considerato   che  l'istanza  di  modifica  del  disciplinare  di produzione  della  D.O.P.  «Castelmagno»  riguarda  in particolare le sezioni dello stesso concernenti l'alimentazione delle bovine, alcuni passaggi tecnologici, nonche' il contrassegno da apporre al formaggio all'atto della sua immissione al consumo;
 Ritenuto  che  le  modifiche  apportate risultano non alterare le caratteristiche del prodotto e non attenuare il legame con l'ambiente geografico,  consentendo al consumatore una migliore conoscenza dello stesso e delle sue caratteristiche;
 In attesa del parere della regione Piemonte;
 Considerato altresi' che l'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92  prevede  la  possibilita',  da  parte degli Stati membri, di chiedere   la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione  delle denominazioni registrate;
 Considerato   che  l'attuale  disciplinare  di  produzione  della denominazione   di   origine   protetta   «Castelmagno»   e'  formato dall'insieme  della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione;
 Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali ritiene di dover  procedere  alla  pubblicazione  del disciplinare di produzione della DOP «Castelmagno» comprensivo delle modifiche richieste;
 Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  (Disciplina  dell'imposta  di  bollo)  e successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei  servizi  -  Direzione  generale  per  la  qualita'  dei prodotti agroalimentari   e   la   tutela  del  consumatore  -  QTC  III,  via XX Settembre  n.  20  - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana della  presente  proposta,  dai  soggetti interessati e costituiranno oggetto  di opportuna valutazione da parte del Ministero, prima della trasmissione  della  suddetta  proposta  di modifica alla Commissione europea;
 
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 Proposta  di  modifica  del  disciplinare di produzione del formaggio Castelmagno denominazione di origine protetta (DOP)
 
 Art. 1.
 La  denominazione  di  origine protetta «Castelmagno» e riservata esclusivamente  al  formaggio  che  risponde  alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 
 Art. 2.
 Il  formaggio  «Castelmagno»  e' ottenuto da latte di vacca crudo proveniente  da  un  minimo  di due a un massimo di quattro mungiture consecutive  con  eventuali  aggiunte  di  latte ovino e/o caprino in percentuale  da  un  minimo del 5% ad un massima del 20%. Il bestiame bovino  deve essere riconducibile ai tipi genetici Bara' Pustertaler, Bruna,  Pezzata  Rossa  d'Oropa,  Pezzata Rossa, Montbeillard, Grigio Alpina, Piemontese, Valdostana e loro incroci.
 Le vacche che forniscono il latte per la DOP «Castelmagno» devono essere sottoposte a mungitura non piu' di due volte al giorno.
 Nell'ambito  della  gestione  aziendale  e'  vietato  il ciclo di asciutta  delle  vacche  fuori  dalla  zona  tipica di produzione; ad eccezione  dei  capi  di  proprieta'  dei  margari,  in  relazione ai tradizionali cicli di monticazione e demonticazione.
 L'alimentazione  del bestiame deve essere costituita da almeno il 30%  di foraggi freschi od affienati, ottenuti in zona di produzione, al fine di tutelare un legame con il territorio.
 E' vietato l'uso di insilati di mais.
 I componenti dei mangimi costituenti l'integrazione della razione alimentare  dovranno  essere  costituiti da cereali, leguminose, sali minerali e vitamine consentiti dalle leggi vigenti.
 Il  formaggio  DOP  «Castelmagno» presenta una forma cilindrica a facce  piane  del  diametro  di  15-25  cm. Lo scalzo e' di 12-20 cm. Il peso di una forma varia dai 2 ai 7 kg.
 Le caratteristiche del «Castelmagno» sono le seguenti:
 formaggio  presamico  pressato  a pasta semidura che si produce per  l'intero arco dell'anno, tranne che, per la tipologia d'alpeggio che viene prodotta nell'intervallo di tempo maggio-ottobre:
 a) crosta:  non  edibile, sottile di colore giallo-rossastro, liscia,  tendente  al  rigido  e  regolare ai minimi di stagionatura; assume  invece  un  colore piu' scuro, si ispessisce e diventa rugosa con il progredire della stagionatura;
 b) pasta:  bianco  perlaceo  o  bianco  avorio  ai  minimi di stagionatura,  di  colore  giallo  ocrato  con eventuali venature blu verdastre all'interno col progredire della stagionatura;
 c) struttura:   friabile  ai  minimi  di  stagionatura,  piu' compatta col progredire della stagionatura;
 d) sapore: fine, delicato e moderatamente salato ai minimi di stagionatura; piu' saporito col progredire della stagionatura.
 La percentuale minima di grasso sulla sostanza secca e' del 34 %.
 Il  latte  destinato  alla  trasformazione  in «Castelmagno» deve essere  esclusivamente  crudo  e proveniente da un minimo di due a un massimo di quattro munte consecutive.
 E'  consentito  il  raffreddamento del latte per lo stoccaggio ad una temperatura non inferiore ai 6 °C.
 Il  latte,  dopo  l'eventuale  scrematura  per  affioramento,  va riscaldato alla temperatura di 30-38 °C.
 Non  e'  consentita  la  pastorizzazione  e  la termizzazione del latte.
 La coagulazione avviene alla temperatura compresa tra 30 e 38 °C, in un tempo tra i 30 e i 90 minuti con caglio liquido di vitello (con almeno il 70% di chimosina).
 Quando   il   coagulo   ha  raggiunto  un  sufficiente  grado  di rassodamento lo si rivolta e successivamente lo si rompe mantenendolo sempre all'interno del siero di lavorazione chiamato tradizionalmente «la   laita».   La   rottura  successiva  viene  effettuata  dapprima grossolanamente  e  poi  in  modo  sempre  piu' fine sino ad ottenere granuli  caseosi  omogenei,  delle  dimensioni  da  chicco  di mais a nocciola.
 La lavorazione in caldaia avviene mantenendo la massa in continua agitazione  per  un  tempo da 10 a 15 minuti al fine di facilitare la separazione  della cagliata dalla laita' che si trova inglobata nelle maglie  del coagulo con eventuali soste intermedie. La cagliata cosi' frantumata  viene  lasciata  depositare  sul  fondo  della  caldaia o scaricata.
 La  cagliata  viene  messa in una tela asciutta e pulita chiamata «risola»   in   tessuto  vegetale  o  sintetico.  La  risola  va  poi eventualmente  pressata  e  appesa  oppure  appoggiata  su  un  piano inclinato.  Si  lascia riposare per almeno 18 ore, necessarie perche' il   siero   residuo  fuoriesca  senza  l'azione  di  pressatura.  E' consentito durante questo riposo raffreddare la cagliata.
 Trascorso  questo  periodo  di  almeno  18 ore, la cagliata viene messa  in recipienti (di materiale idoneo all'uso alimentare compreso il legno), immersa nel siero che deve avere una temperatura di almeno 10  °C  per  un  periodo  che  va  dai  due ai quattro giorni per una regolare fermentazione. Successivamente la cagliata viene rotta e poi finemente  tritata,  rimescolata  e  salata.  Il  prodotto  viene ora avvolto  in  una  tela in tessuto vegetale o sintetico, ed introdotto nelle  «fascelle»  di formatura in legno o altro materiale idoneo ove rimane  per  almeno un giorno e sottoposta ad una adeguata pressatura manuale o meccanica.
 Sulla  base  delle fascelle viene posizionata una matrice recante il marchio di origine in negativo sulla forma, descritto nel presente disciplinare di produzione.
 E'  consentita un'ulteriore salatura delle forme a secco per dare colore e consistenza alla crosta del formaggio.
 La  maturazione deve avvenire in grotte naturali fresche ed umide o  comunque in locali che ripetano dette condizioni ambientali per un periodo  minimo di sessanta giorni su assi di legno o altro materiale idoneo.  La  temperatura di stagionatura deve essere compresa tra i 5 °C e i 15 °C e l'umidita' tra 70%-98%.
 
 Art. 3.
 Il  formaggio  «Castelmagno»  deve  essere prodotto, stagionato e confezionato  nel  territorio amministrativo dei seguenti comuni siti in  provincia  di Cuneo: Castelmagno, Pradleves, Monterosso Grana, da cui dovra' provenire anche il latte destinato alla trasformazione.
 
 Art. 4.
 Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata documentando  per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti  in  uscita).  In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi   elenchi,   gestiti   dall'organismo   di   controllo,  dei produttori/stagionatori  e  dei  confezionatori, nonche' la tenuta di registri di produzione e condizionamento e la denuncia alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da monte a valle della filiera di produzione) del  prodotto.  Inoltre, il quantitativo di latte prodotto, nonche' i bovini  e  gli  ovi-caprini  da  cui  deriva la materia prima, devono essere  soggetti  a controllo funzionale. Deve essere sempre presente la  scheda  tecnica  del  caglio  ed  il riferimento al lotto in uso. Devono  anche  essere  denunciate  mensilmente  il numero delle forme prodotte. Per il formaggio «Castelmagno» che si fregia della menzione aggiuntiva «di Alpeggio», gli appezzamenti sui quali sono gestiti gli animali  al  pascolo  devono  essere  iscritti  in un apposito elenco tenuto   dall'organismo  di  controllo.  Di  tali  appezzamenti  sono determinate le quantita' massime di latte prodotto per specie animale di  cui  si  terra'  conto  nell'emissione  dell'autorizzazione  alla marchiatura. La stima delle potenzialita' massime in termini di litri di  latte  sostenibile  dall'area  pascolata  deve  essere realizzata tenendo   conto   della   composizione  floristica,  del  momento  di utilizzazione, della tipologia e del carico animale presente; inoltre deve essere denunciato ogni anno l'inizio e la fine dell'attivita' di pascolo all'organismo di controllo. Gli alpeggi devono essere censiti dall'organismo  di controllo. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte  nei  relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte  dell'organismo  di  controllo,  secondo  quanto  disposto  dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 Le   condizioni   da  rispettare  sono  relative  alle  strutture destinate  alla  produzione  del  latte  ed  alla  sua  lavorazione e stagionatura.  Le  stalle  dove viene prodotto il latte devono essere registrate ai sensi della normativa vigente ed i punti di lavorazione devono  essere in possesso o del bollo CEE oppure, in caso di aziende che effettuano la vendita diretta, di idonea autorizzazione sanitaria rilasciata sulla base della vigente normativa nazionale.
 Entro  il 10 di ogni mese deve essere dichiarato all'organismo di controllo  il  numero  di forme prodotte o stagionate da ogni azienda nel mese precedente.
 
 Art. 5.
 Il  formaggio «Castelmagno» prodotto e stagionato puo' portare la menzione aggiuntiva «di Alpeggio» a condizione che:
 il  latte  sia  proveniente  esclusivamente  da vacche, capre e pecore  mantenute  al pascolo in alpeggio per un periodo compreso tra l'inizio di maggio e la fine di ottobre;
 la caseificazione avvenga al di sopra dei 1000 metri s.l.m.
 
 Art. 6.
 I  controlli  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 verranno effettuati dall'organismo di controllo autorizzato.
 
 Art. 7.
 Il  prodotto  viene  marchiato  all'origine  con il logo impresso sulla,  faccia a contatto con la base della fascella al momento della formatura.  Prima  dell'immissione  del  prodotto  al  consumo verra' apposta  sul  formaggio  conforme un contrassegno identificativo, che costituisce  il marchio di conformita', denominato «sventolina» sulla stessa faccia occupata dal marchio di origine, descritta nel presente disciplinare di produzione.
 Il  marchio  di  origine  e' costituito da una «C» stilizzata con abbozzi  di vette alpine nella parte superiore ed al centro una forma ellittica  di  formaggio  intagliato. Il marchio e' realizzato in due dimensioni: di cm 11,0 \times 12,0 per marchiare le forme da 2 a 3 kg e di cm 15,3 \times 16,3 per le forme da 3 a 7 kg.
 
 Marchio all'origine
 
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 Il formaggio «Castelmagno» essendo prodotto tutto al di sopra dei 600 m s.l.m. reca in etichetta la dicitura «prodotto della montagna»; quando  la  produzione  del latte e la caseificazione avvengono al di sopra  dei  1000  metri s.l.m., il formaggio DOP anziche' la dicitura «prodotto  della  montagna»  arrechera'  in etichetta la dicitura «di alpeggio».
 Nel  caso  di formaggio «Castelmagno» prodotto della montagna, la scritta della sventolina sara' in campo colore blu.
 Per  il formaggio «Castelmagno» d'Alpeggio la sventolina portera' la  menzione «DI ALPEGGIO» sulle quattro eliche che la compongono; la scritta  «CASTELMAGNO»  sara'  in  campo  colore  verde  muschio  e i caratteri  della  scritta  «DI  ALPEGGIO»,  posta  all'interno  della scritta «CASTELMAGNO» avranno un'altezza di 6 mm.
 
 Marchio di conformita'
 
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 Su  entrambe  le scritte verra' riportata la dicitura «crosta non edibile».
 Indici  colorimetri del marchio di conformita': Sventolina per il Castelmagno  DOP  «Prodotto della montagna»: colore giallo pantone n. 101C,   colore   blu  reflex;  Sventolina  per  Castelmagno  DOP  «di alpeggio»:  colore  giallo  pantone  n. 101C, colore verde pantone n. 348C.
 Solo  a  seguito di tale marchiatura ed etichettatura il prodotto potra'  essere  immesso  al  consumo  con la denominazione di origine protetta «Castelmagno».
 Il  marchio  di  conformita'  e'  costituto da un contrassegno di carta a forma circolare con fustellature a quattro eliche di diametro di cm 18 recanti il medesimo disegno di cui al marchio d'origine.
 I  contrassegni  devono  recare  le  diciture di legge oltre alla dicitura  denominazione  di  origine protetta «Castelmagno» e, se del caso,  delle  menzioni  aggiuntive  «prodotto  della  montagna» o «di Alpeggio».
 Tutti  gli  elementi  utili  alla marchiatura, contenenti il logo costitutivo  della  denominazione  d'origine protetta che costituisce parte  integrante del presente disciplinare di produzione comprensivo della  sigla  alfanumerica  che  identifica il casello di produzione, sono detenuti dal Consorzio incaricato e sono dati in uso agli aventi diritto.
 
 Art. 8.
 Il  formaggio  puo'  essere  venduto al consumo sia intero che al taglio,  sia  porzionato  che  preconfezionato:  in  tali casi dovra' sempre  essere  riconoscibile il marchio di origine e il contrassegno identificativo,  inoltre  la  porzionatura  dovra'  essere effettuata soltanto nella zona di produzione del formaggio D.O.P. «Castelmagno».
 L'etichettatura relativa al prodotto porzionato o preconfezionato deve  riportare  il  nome  del produttore e dello stagionatore e deve essere  conforme  alle  vigenti  disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ed in ogni caso deve  sempre  consentire  la visibilita' dei contrassegni costitutivi della D.O.P. e il numero del lotto di appartenenza per permettere una migliore rintracciabilita' del prodotto.
 I prodotti ottenuti dall'elaborazione del formaggio «Castelmagno» sono  immessi  al  consumo  in confezioni recanti il riferimento alla predetta  denominazione,  senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il «Castelmagno» costituisca l'unico componente della categoria merceologica di appartenenza contenuto nel prodotto elaborato;
 gli   utilizzatori  del  «Castelmagno»  siano  autorizzati  dai titolari  del  diritto  di  proprieta'  intellettuale conferito dalla registrazione  della  D.O.P.  riuniti  in  Consorzio incaricato della tutela, dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad  iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.
 In  assenza  di  un  Consorzio  di  tutela incaricato le predette funzioni  saranno  svolte  dal  Ministero  delle politiche agricole e forestali  in  quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92.
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