Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2005 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 140 |
Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'Unione europea del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2003 che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2003/9/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato A della medesima legge; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni, nonche' il relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, cosi' come integrato e modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo: Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme relative all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale. 2. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE, relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 2003/9/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 6 febbraio 2003, n. L 31. - La legge 31 ottobre 2003, n. 306 reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003.». - L'art. 1 cosi recita: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1. 5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.». - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.». - Il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 reca: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.». - La legge 28 febbraio 1990, n. 39, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo.». - La legge 30 luglio 2002, n. 189, reca: «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo». - Il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 2004, n. 303, reca: «Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.». - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
Note all'art. 1. - Il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 reca: «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario». - La direttiva 2001/55 e' pubblicata in GUCE n. L. 212 del 7 agosto 2001.
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| Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per: a) «richiedente asilo»: lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722; b) «straniero»: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide; c) «domanda di asilo»: la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato presentata dallo straniero, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722; d) «Commissione territoriale»: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato; e) «minore non accompagnato»: lo straniero di eta' inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale; f) «familiare»: i soggetti per i quali e' previsto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «testo unico», che si trovano nel territorio nazionale al momento della presentazione della domanda di asilo.
Note all'art. 2. - La legge 24 luglio 1954, n. 72 reca: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.». L'art. 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, citato nelle premesse, recita: «Art. 29 (Ricongiungimento familiare). - 1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato; b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidita' totale; c) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute; d) [parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana]. 2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. 3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita': a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera'; b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. 4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3. 5. Oltre a quanto previsto dall'art. 28, comma 2, e' consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento. 6. Salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 6, e' consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3. 7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore eta', autenticata dall'autorita' consolare italiana, e' presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta. 8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione. 9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresi' il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.».
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| Art. 3. Informazione
1. La questura che riceve la domanda di asilo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, di seguito denominato: «regolamento» provvede, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla presentazione, all'informazione sulle condizioni di accoglienza del richiedente asilo, con la consegna all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento.
Note all'art. 3. - L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, citato nelle premesse, recita: «Art. 2 (Istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato). - 1. L'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda d'asilo prende nota delle generalita' fornite dal richiedente asilo, lo invita ad eleggere domicilio e, purche' non sussistano motivi ostativi, lo autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio, alla quale trasmette, anche in via informatica, la domanda redatta su moduli prestampati. Ove l'ufficio di polizia di frontiera non sia presente nel luogo di ingresso sul territorio nazionale, si intende per tale l'ufficio di questura territorialmente competente. Alle operazioni prende parte, ove possibile, un interprete della lingua del richiedente. Nei casi in cui il richiedente e' una donna, alle operazioni partecipa personale femminile. 2. La questura, ricevuta la domanda di asilo, che non ritenga irricevibile ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto, redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente, su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui e' allegata la documentazione eventualmente presentata o acquisita d'ufficio. Del verbale sottoscritto e della documentazione allegata e' rilasciata copia al richiedente. 3. Salvo quanto previsto dall'art. 1-ter, comma 5, del decreto, la questura avvia le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea. 4. Il questore, quando ricorrono le ipotesi previste dall'art. 1-bis del decreto, dispone l'invio del richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero, unicamente quando ricorre l'ipotesi di cui all'art. 1-bis, comma 2, lettera b), del decreto, nel centro di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale. 5. Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende il procedimento, da' immediata comunicazione della richiesta al Tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 346 e seguenti del codice civile, nonche' di quelli relativi all'accoglienza del minore e informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il tutore, cosi' nominato, conferma la domanda di asilo e prende immediato contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. In attesa della nomina del tutore, l'assistenza e accoglienza del minore sono assicurate dalla pubblica autorita' del Comune ove si trova. I minori non accompagnati non possono in alcun caso essere trattenuti presso i centri di identificazione o di permanenza temporanea. 6. La questura consegna al richiedente asilo un opuscolo redatto dalla Commissione nazionale secondo le modalita' di cui all'art. 4, in cui sono spiegati: a) le fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato; b) i principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia; c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza per il richiedente asilo e le modalita' per richiederle; d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo; e) le modalita' di iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo, l'accesso ai servizi finalizzati all'accoglienza del richiedente asilo, sprovvisto di mezzi di sostentamento, erogati dall'ente locale, le modalita' di accesso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale, la cui durata non puo' essere superiore alla durata della validita' del permesso di soggiorno.».
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| Art. 4. Documentazione
1. Quando non e' disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, di seguito denominato: «decreto-legge», la questura rilascia, entro tre giorni dalla presentazione della domanda, al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente asilo, nonche', entro venti giorni dalla presentazione della domanda, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante regolamento di attuazione del testo unico. 2. Quando e' disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, la questura rilascia al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente asilo presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento. 3. Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 non certificano l'identita' del richiedente asilo.
Note all'art. 4. - Per la legge 28 febbraio 1990, n. 39, vedi note alle premesse. - L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, citato nelle premesse, cosi' recita: «Art. 11 (Rilascio del permesso di soggiorno). - 1. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi: a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo; b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti; c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero gia' in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento; c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorita' giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'art. 380 del codice di procedura penale, nonche' per taluno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale; c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia; c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 31, comma 3, del testo unico; c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui all'art. 33 del testo unico. 1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 3-ter, del testo unico, e' rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con l'indicazione del periodo di validita' per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno e' immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita' annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Tale visto d'ingresso e' concesso sulla base del nullaosta, rilasciato ai sensi dell'art. 38-bis. 2. Il permesso di soggiorno e' rilasciato in conformita' al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, del Consiglio, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'art. 17, rilasciati in formato elettronico, possono altresi' contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' di consegna del permesso di soggiorno. 2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso o dell'eventuale diniego, di cui all'art. 12, comma 1. 3. La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'art. 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.». - L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, citato nelle premesse, cosi' recita: «Art. 3 (Trattenimento del richiedente asilo). - 1. Il provvedimento con il quale il questore dispone l'invio del richiedente asilo nei centri di identificazione e' sinteticamente comunicato all'interessato secondo le modalita' di cui all'art. 4. Nelle ipotesi di trattenimento, previste dall'art. 1-bis, comma 1, del decreto, il provvedimento stabilisce il periodo massimo di permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni caso non superiore a venti giorni. 2. Al richiedente asilo inviato nel centro e' rilasciato, a cura della questura, un attestato nominativo che certifica la sua qualita' di richiedente lo status di rifugiato presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza. 3. Con la comunicazione di cui al comma 1, il richiedente asilo e' altresi' informato: a) della possibilita' di contattare l'ACNUR in ogni fase della procedura; b) della normativa del presente regolamento in materia di visite e di permanenza nel centro. 4. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata ai sensi dell'art. 1-ter del decreto e qualora la stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine previsto al comma 1, o, comunque, cessata l'esigenza che ha imposto il trattenimento previsto dall'art. 1-bis, comma 1, del decreto, al momento dell'uscita dal centro e' rilasciato all'interessato un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.».
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| Art. 5. Misure di accoglienza
1. Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture in cui e' ospitato, per il tempo stabilito e secondo le disposizioni del regolamento. 2. Il richiedente asilo, cui e' rilasciato il permesso di soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualita' di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza, secondo le norme del presente decreto. 3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, di cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei mesi, e' effettuata dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, in base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico. 4. L'accesso alle misure di accoglienza di cui al comma 2 e' garantito a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato la domanda di asilo, entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 2, del testo unico, decorrente dall'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso in cui il richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre dal verificarsi dei motivi di persecuzione addotti nella domanda. 5. L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal momento della presentazione della domanda di asilo. Eventuali interventi assistenziali e di soccorso, precedenti alla presentazione della domanda di asilo, sono attuati a norma delle disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 2 gennaio 1996, n. 233. 6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del regolamento. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non gli e' consentito il lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro.
Note all'art. 5. - L'art. 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, citato nelle premesse, cosi' recita: «Art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato). - (Omissis). 3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentira' l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonche' la disponibilita' di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'art. 3, comma 1. Non e' ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite. Omissis.». - L'art. 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, citato nelle premesse, cosi' recita: «Art. 5 (Permesso di soggiorno). - Omissis. 2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione puo' provvedere speciali modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Omissis.». - Il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, reca: «Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia.». - Il decreto del Ministro dell'interno 2 gennaio 1996, n. 233 reca: «Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: «Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia.». - L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, citato nelle premesse, cosi' recita: «Art. 17 (Autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale). - 1. Il richiedente asilo che ha presentato ricorso al tribunale puo' chiedere al prefetto, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 1-ter, comma 6, del decreto, a permanere sul territorio nazionale fino alla data di decisione del ricorso. In tal caso il richiedente e' trattenuto nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 14 del testo unico. 2. La richiesta dell'autorizzazione a permanere deve essere presentata per iscritto ed adeguatamente motivata in relazione a fatti sopravvenuti, che comportino gravi e comprovati rischi per l'incolumita' o la liberta' personale, successivi alla decisione della Commissione territoriale ed a gravi motivi personali o di salute che richiedono la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato. L'autorizzazione e' concessa qualora sussista l'interesse a permanere sul territorio dello Stato ed il prefetto non rilevi il concreto pericolo che il periodo d'attesa della decisione del ricorso possa essere utilizzato dallo straniero per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. 3. La decisione del prefetto e' adottata entro cinque giorni dalla presentazione in forma scritta e motivata ed e' comunicata all'interessato nelle forme di cui all'art. 4. In caso di accoglimento, il prefetto definisce con il provvedimento le modalita' di permanenza sul territorio, anche disponendo il trattenimento dello straniero in un centro di identificazione o di accoglienza ed assistenza. 4. In caso di autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato, il questore rilascia un permesso di soggiorno di durata non superiore a sessanta giorni, rinnovabile nel caso che il prefetto ritenga che persistono le condizioni che hanno consentito l'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale.».
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| Art. 6. Accesso all'accoglienza
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, il richiedente asilo, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per se' e per i propri familiari, redige apposita richiesta, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza. 2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata, l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, accerta, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilita' di posti all'interno del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo l-sexies del decreto-legge. 3. In caso d'indisponibilita' nelle strutture di cui al comma 2, l'accoglienza e' disposta nei centri d'identificazione ovvero nelle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del centro di cui al citato comma. In tale ipotesi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento. 4. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal centro stesso. Gli oneri conseguenti sono a carico della Prefettura. 5. L'accoglienza e' disposta nella struttura individuata ed e' subordinata all'effettiva residenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che puo' essere disposto, per motivate ragioni, dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente. 6. L'indirizzo della struttura di accoglienza, e' comunicato, a cura della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, alla Questura, nonche' alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza del richiedente, valevole agli effetti della notifica e della comunicazione degli atti relativi al procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato, nonche' alle procedure relative all'accoglienza, disciplinate dal presente decreto. E' nella facolta' del richiedente asilo comunicare tale luogo di residenza al proprio difensore o consulente legale. 7. Nei casi d'indisponibilita' di posti nelle strutture di cui ai commi 2 e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo eroga il contributo di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera c), del decreto-legge. L'erogazione del contributo e' limitata al tempo strettamente necessario ad acquisire la disponibilita' presso un centro di accoglienza e subordinata alla comunicazione del domicilio eletto alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo che lo eroga. 8. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.
Note all'art. 6. - Per il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 146, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, vedi note alle premesse. L'art. 1-sexies, cosi' recita: «Art. 1-sexies (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). - 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter. 2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'art. 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale. 3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2: a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalita' per la sua eventuale revoca; b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1-septies, la continuita' degli interventi e dei servizi gia' in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati; c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1-septies, le modalita' e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e' accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1. 4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998. n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e' affidato, con apposita convenzione, all'ANCI. 5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario; b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati; c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi; d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1; e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario. 6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'art. 1-septies». - Per il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, vedi note all'art. 5. - L'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, citato nelle premesse, cosi' recita: «2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1-ter, comma 4, del decreto, e' consentita, purche' compatibile con l'ordinario svolgimento della procedura semplificata e previa comunicazione al direttore del centro, l'uscita dal centro dalle ore otto alle ore venti, nei confronti dei richiedenti asilo che non versino nelle ipotesi di cui all'art. 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del decreto. Il competente funzionario prefettizio puo' rilasciare al richiedente asilo, anche nelle ipotesi di cui all'art. 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del decreto, permessi temporanei di allontanamento per un periodo di tempo diverso o superiore a quello indicato, secondo le disposizioni stabilite ai sensi dell'art. 8, comma 3, per rilevanti e comprovati motivi personali, di salute o di famiglia o per comprovati motivi attinenti all'esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. L'allontanamento deve, comunque, essere compatibile con i tempi della procedura semplificata. Il diniego e' motivato e comunicato all'interessato secondo le modalita' di cui all'art. 4. (Omissis)».
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| Art. 7. Competenza delle Commissioni territoriali
1. Competente a conoscere delle domande d'asilo presentate dai richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e' la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro individuato per l'accoglienza. 2. La documentazione relativa alla domanda d'asilo e' trasmessa alla Commissione territoriale competente ai sensi del comma 1, nei casi in cui quest'ultima sia diversa da quella individuata secondo l'articolo 12, comma 2, del regolamento.
Nota all'art. 7. - L'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, citato nelle premesse, cosi' recita: «Art. 12 (Individuazione delle Commissioni territoriali). (Omissis). 2. Competente a conoscere delle domande presentate dai richiedenti asilo presenti nei centri di identificazione o nei centri di permanenza temporanea e assistenza e' la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro. Negli altri casi e' competente la Commissione nella cui circoscrizione e' presentata la domanda. (Omissis)».
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| Art. 8. Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
1. L'accoglienza e' effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. 2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari, stabiliti dal direttore del centro, ove possibile, in collaborazione con la ASL competente per territorio, che garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico, finalizzato all'esigenze della persona, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del regolamento. 3. Nell'ambito del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze particolari, che tengano conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze. 4. L'accoglienza ai minori non accompagnati e' effettuata, secondo il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell'ente locale. Nell'ambito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, gli enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. 5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, sentito il Comitato per i minori, con l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. L'attuazione dei programmi e' svolta nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente asilo.
Nota all'art. 8. - L'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, citato nelle premesse, cosi' recita: «Art. 8 (Funzionamento). - 1. Nel rispetto delle direttive impartite dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, il direttore del centro di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) predispone servizi al fine di assicurare una qualita' di vita che garantisca dignita' e salute dei richiedenti asilo, tenendo conto delle necessita' dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. Ove possibile, dispone, sentito il questore, il ricovero in apposite strutture esterne dei disabili e delle donne in stato di gravidanza. (Omissis)».
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| Art. 9. Modalita' relative alle condizioni materiali di accoglienza
1. Salvo per i richiedenti ospitati nei centri di permanenza temporanea e assistenza, per i quali vigono le disposizioni del testo unico, i richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che garantiscono: a) la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile; b) la possibilita' di comunicare con i parenti, gli avvocati, nonche' con i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, di seguito denominato «ACNUR», ed i rappresentanti delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 11 del regolamento. 2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel cui territorio e' collocato il centro di accoglienza di cui all'articolo 6, comma 2, dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i necessari controlli per accertare la qualita' dei servizi erogati. 3. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza hanno una formazione adeguata alle funzioni che esercitano nelle strutture di assistenza e sono soggette all'obbligo di riservatezza in ordine ai dati e le notizie concernenti i richiedenti asilo. 4. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di centri di permanenza temporanea e assistenza e dall'articolo 8 del regolamento, sono ammessi nei centri, di cui all'articolo l-sexies del decreto-legge, gli avvocati, i rappresentanti dell'ACNUR e le associazioni o gli enti di cui all'articolo 11 del regolamento, al fine di prestare assistenza ai richiedenti asilo ivi ospitati.
Note all'art. 9. - Gli articoli 8 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, citato nelle premesse, cosi' recitano: «Art. 8 (Funzionamento). - 1. Nel rispetto delle direttive impartite dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, il direttore del centro di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) predispone servizi al fine di assicurare una qualita' di vita che garantisca dignita' e salute dei richiedenti asilo, tenendo conto delle necessita' dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. Ove possibile, dispone, sentito il questore, il ricovero in apposite strutture esterne dei disabili e delle donne in stato di gravidanza. 2. Il direttore del centro provvede a regolare lo svolgimento delle attivita' per assicurare l'ordinata convivenza e la migliore fruizione dei servizi da parte dei richiedenti asilo. 3. Il prefetto adotta le disposizioni relative alle modalita' e agli orari delle visite ai richiedenti asilo e quelle relative alle autorizzazioni all'allontanamento dal centro, prevedendo: a) un orario per le visite articolato giornalmente su quattro ore, nel rispetto di una ordinata convivenza; b) visite da parte dei rappresentanti dell'ACNUR e degli avvocati dei richiedenti asilo; e) visite di rappresentanti di organismi e di enti di tutela dei rifugiati autorizzati dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 11; d) visite di familiari o di cittadini italiani per i quali vi e' una richiesta da parte del richiedente asilo, previa autorizzazione della prefettura - Ufficio territoriale del Governo.». «Art. 11 (Associazioni ed enti di tutela). - 1. I rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati, purche' forniti di esperienza, dimostrata e maturata in Italia per almeno tre anni nel settore, possono essere autorizzati dal prefetto della provincia in cui e' istituito il centro all'ingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di identificazione, durante l'orario stabilito. Il prefetto concede l'autorizzazione che contiene l'invito a tenere conto della tutela della riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo. 2. Gli enti locali ed il servizio centrale di cui all'art. 1-sexies, comma 4, del decreto possono attivare nei centri, previa comunicazione al prefetto, che puo' negare l'accesso per motivate ragioni, servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonche' di informazione su programmi di rimpatrio volontario, nell'ambito delle attivita' svolte ai sensi dell'art.1-sexies del decreto.». - Per l'art. 1-sexies, del decreto-legge, vedi note all'art. 6.
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| Art. 10. Assistenza sanitaria e istruzione dei minori 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento, i richiedenti asilo e i loro familiari, inseriti nei servizi, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, sono iscritti, a cura del gestore del servizio di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del testo unico. 2. Fatto salvo il periodo di eventuale permanenza nel centro di identificazione, comunque non superiore a tre mesi, i minori richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico.
Note all'art. 10. - Gli articoli 34, comma 1 e 38, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286, citato nelle premesse, cosi' recitano: «Art. 34 (Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale). (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32). - 1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validita' temporale: a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza. Omissis.». «Art. 38 (Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale). (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36) - (Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5). - 1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunita' scolastica. 2. L'effettivita' del diritto allo studio e' garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana. 3. La comunita' scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attivita' interculturali comuni. 4. Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato. 5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono: a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie; b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo; c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore; d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana; e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia. 6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine. 7. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione: a) delle modalita' di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonche' dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento; b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonche' dei criteri e delle modalita' di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati; c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attivita' di sostegno linguistico; d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.». - Per l'art. 1-sexies, del decreto-legge, vedi note all'art. 6.
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| Art. 11. Lavoro e formazione professionale
1. Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attivita' lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento. 2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1 non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 3. Il ritardo e' attribuito al richiedente asilo, in particolare, nei seguenti casi: a) presentazione di documenti e certificazioni false relative alla sua identita' o nazionalita' o, comunque, attinenti agli elementi della domanda di asilo; b) rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita'; c) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, fatti salvi i motivi di forza maggiore. 4. Il richiedente asilo, che svolge attivita' lavorativa, ai sensi del comma 1, puo' continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza, erogate dai servizi attivati ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge, nel centro assegnato e a condizione di contribuire alle relative spese. Il gestore del servizio di accoglienza determina l'entita' e le modalita' di riscossione del contributo, tenendo conto del reddito del richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata. Il contributo versato non costituisce corrispettivo del servizio ed e' utilizzato per il pagamento delle spese di accoglienza erogate a favore del richiedente che lo versa. 5. I richiedenti asilo, inseriti nei servizi, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente asilo.
Nota all'art. 11. - Per l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, citato nelle premesse, vedi note all'art. 6.
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| Art. 12. Revoca delle misure di accoglienza
1. Il prefetto della provincia in cui ha sede il centro di accoglienza di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di: a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente; b) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza; c) presentazione in Italia di precedente domanda di asilo; d) accertamento della disponibilita' del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti per garantirsi l'assistenza; e) violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro e' tenuto a comunicare, immediatamente, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono del centro da parte del richiedente asilo. Qualora il richiedente asilo sia rintracciato o si presenti volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto dispone, con decisione motivata, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino e' disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro deve trasmettere alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi. 4. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 6. Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente. 5. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente asilo deve rimborsare al gestore del centro, che ha provveduto all'accoglienza, i costi sostenuti per le misure precedentemente erogate. |
| Art. 13. Disposizioni finanziarie
1. Per le esigenze dell'accoglienza di cui all'articolo 5, commi 2 e 7, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge e' aumentata, per l'anno 2005, di euro 8.865.500 e, a decorrere dal 2006, di euro 17.731.000. 2. Per il trasporto di cui all'articolo 6, comma 4, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 62.400 per l'anno 2005 e di euro 124.800 a decorrere dal 2006. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 8.927.900 per l'anno 2005 e in euro 17.855.800 a decorrere dall'anno 2006, si provvede: per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per la quota destinata al processo normativo comunitario; i predetti importi sono versati, per ciascuno di detti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno; a decorrere dall'anno 2008, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario, di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge, con le disposizioni del presente decreto. La Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime il suo parere nel termine di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento. Con il medesimo decreto si prevede la fissazione di un termine non superiore a trenta giorni per la presentazione delle domande di contributo, relative all'anno 2005, da parte degli enti locali, a carico del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo. Per gli anni successivi, la ripartizione del Fondo avviene secondo le modalita' ed i tempi previsti dal decreto del Ministro dell'interno, di cui al citato articolo l-sexies del decreto-legge. 5. Il sostegno finanziario per le misure di accoglienza, erogato nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, e' fissato, anche in deroga al limite dell'80 per cento previsto dall'articolo 1-sexies, comma 2, del decreto-legge, entro un limite massimo individuato annualmente, con riferimento al costo dell'accoglienza, giornaliero ed a persona, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che per gli anni 2005 e 2006 e' adottato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Nota all'art. 13. - L'art. l-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, citato nelle premesse, cosi' recita: «Art.1-septies (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.) - 1. Ai fini del finanziamento delle attivita' e degli interventi di cui all'art. 1-sexies, presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione e' costituita da: a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati, profughi e rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui all'art. l-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro; b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze; c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea. 2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari». - Si riporta il testo degli articoli 11, comma 3, lettera d), 11-ter, comma 7, 11, comma 3, lettera i-quater e 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio.» «Art. 11(Legge finanziaria). - (Omissis). 3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: (omissis); d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; (omissis); i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7. Omissis.». «Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - (Omissis). 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri». «Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.) - (Omissis). Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1 (omissis); 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. (omissis)». - Per l'art. l-sexies, comma 3, lettera a) e comma 2), del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, vedi note all'art. 6. - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 2028». «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
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| Art. 14. Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 5, si applicano anche ai richiedenti asilo titolari di permesso di soggiorno, la cui domanda di asilo e' pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Per i richiedenti asilo di cui al comma 1, per i quali non e' applicabile l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge, l'accoglienza e' disposta, esclusivamente, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del medesimo decreto-legge e nei limiti della disponibilita' gia' finanziata prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 14. - L'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, citato nelle premesse, cosi' recita: «2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi: a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare; b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero gia' destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.». - Per l'art. 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, vedi note all'art. 6.
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| Art. 15. Norme finali
1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 4 e 5, il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Pisanu, Ministro dell'interno Fini, Ministro degli affari esteri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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