Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 5 luglio 2005
Adeguamento delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari «Ridomil Gold R», reg. n. 10107 e «Mexil Oro R WP», reg. n. 12363.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto del Ministro della salute del 4 marzo 2005, relativo al recepimento della direttiva n. 2004/115/CE della Commissione del 15 dicembre 2004 ed aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui di alcune sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione, tra cui la sostanza attiva metalaxyl-M;
Considerato che il citato decreto prevede dal 23 giugno 2005 limiti massimi di residui inferiori rispetto a quelli precedentemente vigenti per la sostanza attiva metalaxyl-M sulla scarola, indivia, erbe fresche ed altri simili della lattuga e che pertanto devono essere rivisti gli impieghi su tali colture dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxyl-M, al fine di consentire il rispetto dei nuovi limiti massimi di residui;
Considerato che i prodotti fitosanitari denominati «Ridomil Gold R» e «Mexil Oro R WP», registrati a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa, risultano gli unici a base di metalaxyl-M autorizzati sulle citate colture;
Visto il decreto n. 10107 del 27 luglio 1999, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 1° marzo 2004, con il quale e' stato registrato il prodotto fitosanitario denominato «Ridomil Gold R», contenente le sostanze attive metalaxyl-M e rame ossicloruro, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139;
Visto il decreto n. 12363 del 20 aprile 2005 con il quale e' stato registrato il prodotto fitosanitario denominato «Mexil Oro R WP», contenente le sostanze attive metalaxyl-M e rame ossicloruro, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139;
Vista la nota dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa del 13 aprile 2005, con cui si chiedeva il mantenimento delle colture attualmente autorizzate, con presentazione di prove residui condotte con le colture in esame;
Visto il parere espresso in data 28 aprile 2005 dal Gruppo Residui della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con cui si e' evidenziato che il rispetto dei nuovi limiti massimi di residui e' possibile per i soli usi in pieno campo per le suddette colture, mentre le attuali condizioni di impiego in serra non consentono il rispetto dei nuovi limiti massimi di residui;
Vista la nota dell'Ufficio del 16 giugno 2005, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
Vista la nota del 21 giugno 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

E' autorizzata la modifica del testo dell'etichetta, relativamente all'eliminazione dell'impiego in serra sulle colture di scarola, indivia, erbe fresche ed altri simili della lattuga, dei prodotti fitosanitari denominati RIDOMIL GOLD R, registrato con decreto n. 10107 del 27 luglio 1999, e MEXIL ORO R WP, registrato con decreto n. 12363 del 20 aprile 2005 a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139.
Sono approvate, quale parte integrante del presente decreto, le etichette allegate conformi alle nuove disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 marzo 2005, con le quali i prodotti devono essere posti in commercio.
L'impresa medesima e' tenuta a rietichettare o a fornire un fac-simile di etichetta per le confezioni di prodotto eventualmente giacenti sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformita' alle nuove disposizioni.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2005
Il direttore generale: Marabelli
 
Allegato

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