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| Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2005 (vai al sommario) |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  | DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004 |  | 1°   programma   delle  opere  strategiche  (legge  n.  443/2001) potenziamento  asse  ferroviario  Monaco-Verona: Galleria di Base del Brennero. (Deliberazione n. 89/04). |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Viste  la  decisione n. 1692/96/CE concernente gli orientamenti per lo  sviluppo  di  una  rete  di  trasporto  transeuropea (TEN-T) e la decisione  n.  884/2004/CE  del  Parlamento  e del Consiglio europeo, datata 24 aprile 2004, che modifica la prima;
 Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale  questo Comitato si e' definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 64/2001) e che e' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;
 Vista  la  legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che,  all'art.  1,  ha  stabilito  che  le infrastrutture pubbliche e private  e  gli  insediamenti  strategici  e  di preminente interesse nazionale,  da  realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma formulato  secondo  i  criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello  stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede  di  prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
 Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge n. 443/2001, autorizza  limiti  di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
 Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001, come  modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto  legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo', in proposito, avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita', nella  stesura risultante dalle modifiche apportate - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
 Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante «Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di progetto (CUP);
 Visto  l'art.  4  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:
 il  comma  134  e  seguenti,  ai  sensi dei quali la richiesta di assegnazione  di  risorse  a  questo  Comitato, per le infrastrutture strategiche  che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla  gestione  e  che  non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie  e  nei  relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata    da    un'analisi    costi-benefici   e   da   un   piano economico-finanziario  redatto  secondo  lo  schema tipo approvato da questo Comitato;
 il  comma  176,  che  autorizza  ulteriori  limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;
 il  comma  177,  come  sostituito  dall'art.  1,  comma  13,  del decreto-legge   12 luglio   2004,  n.  168,  convertito  nella  legge 30 luglio  2004,  n.  191,  che precisa, tra l'altro, che i limiti di impegno  iscritti  nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni   legislative   sono   da   intendere  quale  contributo pluriennale  per  la  realizzazione  di  investimenti, includendo nel costo   degli  stessi  anche  gli  oneri  derivanti  dagli  eventuali finanziamenti   necessari,  ovvero  quale  concorso  dello  Stato  al pagamento  di  una  quota  degli  oneri  derivanti  da  mutui o altre operazioni  finanziarie  che  i  soggetti  interessati, diversi dalle pubbliche   amministrazioni   come  definite  secondo  i  criteri  di contabilita'  nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;
 Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002  S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art.  1  della  legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere  strategiche,  che  nell'allegato  1  include,  nell'ambito del «Sistema  valichi»,  il  valico  del Brennero, per il quale indica un costo  di  2.582,284  Meuro,  e  nell'allegato  2,  tra  le opere che interessano  la  provincia  autonoma  di Bolzano, alla voce «Corridoi ferroviari»  include  la  «Tratta  corridoio  ferroviario  Brennero e valico»;
 Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale  questo  Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP,  che  deve  essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
 Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
 Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n.  11,  con la quale questo Comitato  ha  approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;
 Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004),  con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere  riportato  su  tutti  i documenti amministrativi e contabili, cartacei   ed   informatici,  relativi  a  progetti  di  investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
 Vista  la  sentenza  n.  303  del 25 settembre 2003 con la quale la Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera  sono  da  considerare  inefficaci  finche' l'intesa non si perfezioni;
 Visto  il  Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007,  che,  in  ordine  al  1°  Programma  delle infrastrutture strategiche,  riporta  in  apposito  allegato  l'elenco  delle  opere potenzialmente  attivabili  nel  periodo considerato, tra le quali e' incluso l'intervento «Brennero - traforo ferroviario»;
 Vista  la  circolare  del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13  (Gazzetta  Ufficiale  n.  66/2004  S.O.),  nella quale sono state affrontate  le  tematiche  dei  limiti  di  impegno  ed e' stato, tra l'altro,  precisato  che  l'assunzione  dell'impegno contabile non e' necessariamente  correlata  alla  concessione di un eventuale mutuo o all'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;
 Vista  la  nota  2 agosto  2004,  n. 485, con la quale il Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - la relazione    istruttoria    sul   «Potenziamento   asse   ferroviario Monaco-Verona:   Galleria   di   base   del   Brennero»,   proponendo l'approvazione del progetto preliminare dell'opera, con prescrizioni, e  il  finanziamento di 45 Meuro per le attivita' di studi e indagini connesse con il progetto definitivo;
 Vista  la  nota  n.  530  del  22 settembre  2004  con  la quale il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - la scheda prevista dalla delibera n. 63/03 sopra citata;
 Vista la nota 18 ottobre 2004 con la quale il responsabile italiano del Gruppo europeo d'interesse economico «Brenner Basis Tunnel» (GEIE BBT) ha fornito precisazioni sul costo dell'opera;
 Considerato  che  l'intervento  di  cui  sopra  e' ricompreso nella Intesa  generale  quadro tra Governo e provincia autonoma di Bolzano, sottoscritta il 13 febbraio 2004;
 Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
 Considerato  che  il  progetto  del  tunnel di base del Brennero e' incluso,  tra  i  «nuovi  progetti  di legge obiettivo», nel piano di priorita'  degli  investimenti  ferroviari  (PPI)  - edizione ottobre 2003,  che  questo Comitato con delibera 13 novembre 2003, n. 103, ha approvato per il 2004 e in via programmatica per gli anni successivi, e  nell'edizione aprile  2004  sulla  quale  questo  Comitato  si  e' pronunziato con delibera n. 91 in data odierna;
 Considerato  che,  nella riunione preliminare alla seduta di questo Comitato,  il  Presidente  della  Provincia autonoma di Bolzano - nel confermare l'intesa sulla localizzazione dell'opera - ha sottolineato la  necessita'  di  progettare  e realizzare contestualmente anche la tratta  da  Fortezza  a  Verona,  per  assicurare piena funzionalita' all'opera  stessa,  e  ha  preso atto che detta tratta e' in corso di progettazione da parte di Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI);
 Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti  che illustra anche l'evoluzione della natura giuridica del soggetto aggiudicatore;
 Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 Prende atto
 
 delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
 che  il  progetto  sottoposto  a  questo  Comitato ha ad oggetto il potenziamento  del collegamento ferroviario tra Innsbruck (Austria) e Fortezza  (Italia),  e  interessa  il territorio delle vallate alpine dell'lnn  e  dell'Adige compreso tra Austria e Italia, separato dallo spartiacque di confine;
 che   il   potenziamento   dell'asse  ferroviario  del  Brennero, comprendente anche la costruzione della galleria di base, rappresenta un  momento  essenziale  di  una  politica dei trasporti che rispetti l'ambiente  e  le  popolazioni  dei  territori  attraversati  e  che, nell'ottica di garantire uno sviluppo sostenibile, miri ad assicurare il  riequilibrio  tra  le  varie  modalita'  di  trasporto, superando l'attuale monomodalismo stradale;
 che  tale  politica,  che  costituisce il principio informatore del Piano generale dei trasporti sin dall'epoca della sua adozione, trova riscontro  a  livello internazionale sia nei rapporti trilaterali tra Italia,  Austria e Germania - riflettendosi sulla strategia tracciata dalla  Convenzione  delle  Alpi del 1991, volta a ridurre gli impatti sull'ambiente  alpino  - sia in campo comunitario quale criterio base per  l'impostazione  della  TEN-T  di  cui  alle  direttive citate in premessa;
 che,  in  particolare,  sin  dagli  anni ottanta, in considerazione della  situazione  del  traffico  attraverso  le Alpi, i Ministri dei trasporti   di   Italia,   Austria   e   Germania   hanno  concordato l'affidamento   di   uno  studio  di  fattibilita'  per  la  galleria ferroviaria di base del Brennero, conclusosi nel 1989 e integrato con ulteriori studi nel 1993, riguardanti l'intero asse Monaco-Verona;
 che,  con il memorandum di Montreux del 2/3 giugno 1994, i suddetti Ministri  si  sono  impegnati  per la realizzazione del potenziamento ferroviario   dell'asse   Monaco-Verona,  secondo  un  tracciato  poi inserito  nei rispettivi piani nazionali dei trasporti, e che a detto accordo, come da memorandum di Bruxelles del 21 novembre dello stesso anno, ha aderito il membro della Commissione europea per i trasporti, dando  cosi'  avvio alla costituzione di una Commissione trilaterale, costituita  da  rappresentanti  dei  tre Ministeri interessati, dalla Commissione europea e dalle Ferrovie interessate;
 che,  a  seguito  di  vertici  del  Consiglio  europeo del giugno e del dicembre  1994,  il  collegamento  Monaco-Verona e' stato incluso nella  TEN-T  e ricompreso tra i 14 progetti prioritari dell'allegato III  alla  voce  «Treno  ad  alta  velocita'  /  trasporto  combinato Nord-Sud»  al fine di contribuire a ridurre le ripercussioni negative del traffico sull'ambiente ed in particolare nell'area alpina;
 che  tale  priorita'  e'  stata  confermata  nel libro bianco della Commissione  della  Comunita'  europea  del  12 settembre  2001, come strategia per migliorare la qualita' della vita dei residenti in Alto Adige e in Tirolo minacciati dall'incessante e crescente circolazione dei mezzi pesanti;
 che   il   suddetto   collegamento,  con  la  citata  decisione  n. 884/2004/CE  del 29 aprile 2004, e' stato esteso da Berlino a Palermo e  confermato  tra  i  progetti  prioritari  per i quali l'inizio dei lavori e' previsto entro il 2010;
 che   nel   frattempo  i  Ministri  dei  trasporti  dell'Austria  e dell'Italia  hanno  confermato,  con  la  dichiarazione congiunta del 15 aprile  1999, la loro comune volonta' di iniziare le progettazioni necessarie  per  la realizzazione della galleria di base del Brennero quale parte del collegamento «nord-sud per il traffico ferroviario ad alta  capacita'  e  per  il  traffico  combinato  Berlino-Norimberga- Monaco-Verona»,  costituendo a tale scopo, tra le imprese ferroviarie incaricate  dell'esecuzione  delle progettazioni, il citato GEIE BBT, come proposto dalla citata Commissione trilaterale;
 che i Governi di Austria e Italia, a seguito dei risultati ottenuti nella  fase  I del GEIE BBT in ordine alle attivita' di progettazione della  galleria  di  base  del  Brennero, hanno firmato, il 1° aprile 2003, una dichiarazione congiunta per la prosecuzione del progetto in questione  e  poi,  con  il  memorandum del 10 settembre dello stesso anno,  hanno  dato formale avvio alla fase Il al fine di pervenire ad un  progetto  maturo,  provvisto  cioe'  di  tutte  le autorizzazioni necessarie a consentirne l'avvio della costruzione;
 che  il 30 aprile 2004 e' stato firmato a Vienna un «Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un  tunnel  ferroviario  di base sull'asse del Brennero», in corso di ratifica,   accordo   che   definisce  le  fasi  del  progetto  della realizzazione  della  parte comune della nuova linea ferroviaria fino alla messa in esercizio, regolando anche le condizioni generali della concessione  di  diritto  ferroviario  e  gli  aspetti finanziari del progetto,  e  che  prevede la trasformazione del GEIE in Societa' per azioni  europea,  che assume le funzioni di promotore e cui spettera' quindi  di  sviluppare  il modello di finanziamento e le modalita' di realizzazione  dell'opera  attraverso  l'istituzionalizzazione di una Commissione  intergovernativa  (CIG)  che  formulera' proposte ai due Governi interessati in ordine alle attivita' successive alla fase II;
 che  l'intervento  di  cui al progetto in esame e' costituito dalla galleria  di  base  - che si estende per oltre 56 km, di cui 24 km in territorio  italiano e 32 km in territorio austriaco - e dai relativi allacci  alla  linea  storica  in  corrispondenza  delle  stazioni di Innsbruck e di Fortezza;
 che  la  configurazione  dell'opera prevede due gallerie a semplice binario   messe   in   comunicazione   con  cunicoli  trasversali  di collegamento pedonale posizionati circa ogni 336 m;
 che   il   progetto  prevede,  oltre  alla  galleria  di  base,  la realizzazione delle seguenti opere accessorie:
 tre  posti multifunzione collocati a una distanza minore di 20 km tra  loro  e  precisamente: circonvallazione di Innsbruck, Steinach e Prati;
 le finestre di Mules, Vizze, Wolf, Pfons, Ahrntal;
 la  galleria  di  servizio  di Aica e un «cunicolo esplorativo» a fini geognostici;
 la sottostazione elettrica di Fortezza;
 variante  in  galleria alla linea esistente a nord della stazione di Fortezza;
 che le uniche tratte all'aperto previste dal progetto si sviluppano rispettivamente:
 dall'asse  del fabbricato viaggiatori della stazione di Innsbruck all'imbocco della galleria (portale nord) per circa 1000 m;
 dall'asse  del  fabbricato viaggiatori della stazione di Fortezza all'imbocco della galleria (portale sud), per circa 350 m;
 che la linea e' destinata ad un traffico di tipo misto: viaggiatori e merci;
 che  in data 10 giugno 2003 il soggetto aggiudicatore ha inviato il progetto   dell'opera   al   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti,  al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al  Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali, alla provincia autonoma  di Bolzano e agli enti interferenti, mentre si e' proceduto alla  pubblicazione  di  avvisi  su  alcuni  giornali  sull'avvio del procedimento;
 che  la provincia autonoma di Bolzano ha espresso il proprio parere favorevole,  con prescrizioni, in materia di valutazione dell'impatto ambientale con delibera di giunta 20 ottobre 2003, n. 3749, allegando il  parere positivo - con osservazioni - del Comitato VIA n. 11/2003, ed  ha proceduto all'approvazione definitiva delle modifiche ai piani urbanistici  comunali  delle  zone interessate con delibera di giunta 22 dicembre 2003, n. 4786;
 che  parere  favorevole,  con  prescrizioni,  ha formulato anche il Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali, con nota 27 maggio 2004, n. ST/407/18621, sulla scorta delle considerazioni svolte dalle competenti Soprintendenze;
 che  il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla stregua  della valutazione effettuata dalla speciale Commissione VIA, anche  sulla base di documentazione integrativa richiesta al soggetto aggiudicatore,   ha   formulato,   in  data  17 giugno  2004,  parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni;
 che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie  valutazioni in merito alle prescrizioni richieste dagli enti istituzionali  e  proposto  le  prescrizioni  da formulare in sede di approvazione  del  progetto preliminare, suddividendo le prescrizioni stesse  a seconda che comportino o meno aumento dei costi e esponendo i  motivi in caso di mancato recepimento o di recepimento parziale di osservazioni come sopra avanzate; sotto l'aspetto attuativo:
 che  il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002,  viene  individuato  nel  citato  GEIE  BBT, trasformato in Societa'  per  azioni  europea (BBT SE) dal 16 dicembre 2004 ai sensi del  regolamento  europeo  2157/2001,  in vigore dal giorno 8 ottobre 2004,  al  quale,  per  la  parte  italiana,  e'  stata trasferita la competenza sulle funzioni inerenti la progettazione da parte di RFI;
 che  il  cronoprogramma  di  realizzazione dell'opera prevede che i lavori,  inclusi quelli di attrezzaggio ferroviario, vengano ultimati entro  9  anni  - con uno scarto di circa 6 mesi, a seconda che venga adottato  l'approccio  di  scavo  innovativo  (con  fresa)  o  quello conservativo - con messa in esercizio prevista per il 2016; sotto l'aspetto finanziario:
 che,  secondo  la  stima  aggiornata  del  GEIE  BBT,  il  costo complessivo   dell'intervento   e'  quantificabile  in  4.500  Meuro, comprensivo  del  costo  di realizzazione del cunicolo esplorativo, e che  detto  costo e' suscettibile di variazioni stante la provvisoria determinazione  del  costo per la tratta austriaca (2.300 Meuro), che verra' quantificato alla fine della fase II in sede di emanazione del «decreto sul tracciato»;
 che  per  il  progetto  complessivo  e' stata effettuata un'analisi costi-benefici,  questi ultimi considerati sia in termini di risparmi per l'utente per abbattimento dei tempi e del costo del trasporto sia in  termini di esternalita' associate alla realizzazione del progetto stesso;
 che  il  costo della tratta italiana e' quantificato in 2.200 Meuro ai quali vanno aggiunti:
 300  Meuro  per  l'ottemperanza  alle prescrizioni concernenti la tratta italiana stessa e comportanti incrementi di costi;
 50  Meuro  per  compensazioni  ambientali come da richiesta della Commissione V.I.A. e pari a circa il 2% del costo della tratta;
 che  anche  il  PPI  -  edizione aprile 2004 riporta, per la tratta italiana della parte comune, un costo di 2.200 Meuro;
 che,  per  quanto  concerne  la  copertura  finanziaria  del  costo dell'intervento  complessivo,  il  piu'  volte menzionato accordo del 30 aprile  2004  prevede  che  le  parti richiedano congiuntamente la concessione   delle  sovvenzioni  comunitarie  nella  misura  massima consentita  e  che, per il residuo finanziamento, si faccia ricorso a mezzi privati nell'ambito di modelli di partenariato pubblico-privato (PPP),  suddividendo  in modo paritario la quota pubblica nell'ambito del partenariato stesso;
 che   e'   stato  comunque  sviluppato  un  modello  di  cash  flow interinale,  finalizzato  prevalentemente  ad  una  prima  stima  dei contributi  statali  e  comunitari  necessari  per  l'implementazione finanziaria del progetto;
 che  la  quota  di costo a carico delle risorse pubbliche nazionali potra'  quindi  essere  definita  solo al termine della fase II e che solo   in   sede   di   esame   del   progetto  definitivo  il  piano economico-finanziario  dell'opera  potra' formare oggetto di adeguata valutazione;
 che   a  valere  sulle  risorse  destinate  all'attuazione  del  1° Programma   delle   opere   strategiche   viene  richiesto  un  primo finanziamento  di  45  Meuro,  pari  al  50%  del costo stimato nella dichiarazione  congiunta  del 1° aprile 2003 per le attivita' di fase li  di cui all'accordo internazionale del 30 aprile 2004, relative in particolare alla progettazione definitiva, alla connessa attivita' di studi e indagini, al modello di finanziamento e di concessione e alle altre  attivita'  di  supporto alla trasformazione giuridica del GEIE BBT in societa';
 
 Delibera:
 
 1. Approvazione progetto preliminare.
 1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonche' ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n.  302/2002,  e'  approvato  -  con  le  prescrizioni  proposte  dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -  anche ai fini dell'attestazione di compatibilita' ambientale e dell'apposizione del vincolo  preordinato  all'esproprio  il  progetto  preliminare  della tratta  italiana  del  «Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero».
 E'  conseguentemente  perfezionata,  ad  ogni  fine  urbanistico ed edilizio,  l'intesa  Stato-provincia  autonoma  sulla  localizzazione dell'opera.
 1.2.  Ai  sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n.  190/2002,  l'importo di 2.550 Meuro, di cui alla precedente presa d'atto, costituisce il limite di spesa dell'intervento.
 1.3.  Le  prescrizioni  citate  al punto 1.1, a cui e' condizionata l'approvazione  del progetto, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera. 2. Concessione contributo.
 2.1.  Per  la  realizzazione delle attivita' precisate nella «presa d'atto»  viene  attribuito  al  GEIE BBT un contributo pluriennale di 4,019  Meuro  per  15 anni a valere sul 4° limite di impegno previsto dall'art.  13  della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n.  350/2003,  e  decorrente  dal  2005:  detto  contributo  e' stato quantificato     includendo,     nel     costo    di    realizzazione dell'investimento,  anche  gli  oneri  derivanti  dal  reperimento di eventuali finanziamenti necessari.
 Il Ministero dell'economia e delle finanze provvedera' a fornire al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  al  soggetto aggiudicatore le eventuali indicazioni che riterra' opportune per una piu'  puntuale  definizione  delle  modalita'  di  attribuzione  e di erogazione del contributo.
 2.2. L'eventuale assegnazione di ulteriori contributi all'opera, ad integrazione  delle fonti di finanziamento che verranno nel frattempo puntualizzate e nel limite indicato nella delibera n. 121/2001, viene rinviata   alla   fase   di  approvazione  del  progetto  definitivo. Nell'occasione  il  soggetto aggiudicatore provvedera' a redigere una stesura aggiornata del piano economico-finanziario. 3. Assegnazione CUP.
 Entro  trenta  giorni  dalla  data  di pubblicazione della presente delibera,  il soggetto aggiudicatore e' tenuto, pena la decadenza dal contributo  assegnato  con  la  medesima,  a  richiedere  il  CUP per l'intervento  all'esame:  esso,  ai  sensi  della delibera n. 24/2004 citata   nelle  premesse,  dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la documentazione  amministrativa e contabile riguardante l'opera di cui alla presente delibera. 4. Clausole finali.
 4.1.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei documenti   componenti   il   progetto   preliminare  dell'intervento «Potenziamento  asse  ferroviario  Monaco-Verona galleria di base del Brennero» approvato con la presente delibera.
 4.2.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione   della   progettazione   definitiva,  provvedera'  alla verifica   di  ottemperanza  alle  prescrizioni  che,  ai  sensi  del precedente punto 1.3, debbono essere recepite in tale fase.
 4.3.  Il  suddetto Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
 Roma, 20 dicembre 2004
 Il Presidente delegato
 Siniscalco
 
 Il Segretario del CIPE
 Baldassarri
 
 Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 356
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 PRESCRIZIONI  PROPOSTE  DAL  MINISTERO  DELLE  INFRASTRUTTURE  E  DEI
 TRASPORTI
 
 Trasporto di energia elettrica e cunicolo esplorativo.
 1.  L'approvvigionamento con corrente elettrica della galleria di base,  coerentemente  con  quanto  previsto nel progetto preliminare, dovra'  essere  realizzato  attraverso il cunicolo esplorativo e/o le gallerie principali.
 2.  Il  progetto  definitivo dovra' essere sviluppato cercando di rendere  compatibile,  dopo  l'entrata  in  esercizio della galleria, l'utilizzo  del  cunicolo  esplorativo  con  il  trasporto di energia elettrica.
 3.  Il sistema di alimentazione elettrica della linea ferroviaria esistente dovra' essere gradualmente riqualificato dagli attuali 3 KV cc  ai  25 KV -- 50Hz compatibilmente con gli indirizzi strategici di RFI  al  fine di recepire le specifiche tecniche di interoperabilita' delle linee ferroviarie ad alta capacita'. Val di Riga.
 4. Il progetto definitivo del cantiere e deposito di materiale in Val  di  Riga, a servizio sia della Galleria di base del Brennero sia della  tratta  Fortezza  Ponte  Gardena  della  linea di Accesso Sud, dovra'  essere sviluppato in maniera unitaria o quantomeno coordinata dai  proponenti  dei  due  progetti  (GEIE BBT e RFI) e prevedere una comune e coordinata conduzione dell'area di cantiere/deposito durante l'esecuzione dei lavori.
 5.   Dovranno   essere  valutate  modalita'  e  tempistica  della coltivazione  dei siti individuati e della successiva allocazione dei materiali di scadente qualita' proveniente dallo scavo delle gallerie in modo da ridurre l'altezza finale del deposito. Procedura di accertamento e organo arbitrale.
 6.   Dovra'   essere  prevista  l'esecuzione  di  un  dettagliato programma di monitoraggio prima e durante la fase di cantiere nonche' una  procedura per l'accertamento degli eventuali danni che dovessero veraicarsi  tra  i  quali,  a  titolo indicativo, le interferenze sul corpo   idrico,   il  degrado  della  qualita'  delle  aree  agricole utilizzate come depositi temporanei o definitivi di materiale e delle aree  di  cantiere.  L'accertamento e la valutazione dei danni dovra' essere  eseguito  dall'Osservatorio  ambientale,  come previsto dalla vigente normativa della Provincia autonoma di Bolzano. Supervisione ecologica in fase di cantiere.
 7.  L'Osservatorio  ambientale,  come  da  norma,  effettuera' la supervisione   ecologica   e   l'accertamento   delle   ripercussioni ecologiche durante la fase di cantiere. Direttive politico-ambientali.
 8. Sono auspicabili tutti gli interventi orientati all'incremento dell'efficienza  del  trasporto  e  dell'accettazione della ferrovia, quali  l'abolizione di ostacoli al trasporto ferroviario privato e di limitazione  al  traffico  in  caso  di grave pregiudizio ambientale. Essi,  pur non essendo strettamente pertinenti alla realizzazione del progetto,  sicuramente rientrano nell'ottica di una gestione coerente con   gli   indirizzi   politico-strategici  nazionali  e  comunitari finalizzati a favorire lo spostamento del trasporto dalla strada alla ferrovia.
 9.  L'individuazione  di stazioni di carico e scali intermodali e delle  infrastrutture  collegate  dovra' avvenire di concerto con gli enti  territoriali  in  modo  coerente  con le scelte di politica dei trasporti. Tratto Brennero - Val di Vizze.
 10.  Il culmine della galleria di base del Brennero dovra' essere fissato sulla linea del confine di Stato per motivi di gestione delle risorse idriche.
 11.   Al  fine  di  ottimizzare  il  tracciato,  dovranno  essere approfondite le indagini sul comportamento idrogeologico e geotecnico del  settore  Brennero  -  Val di Vizze per valutare, con il migliore grado  di  attendibilita' possibile, le potenziali interferenze della galleria  e  della  finestra Val di Vizze con le risorse idriche, con particolare  riguardo  per  la  sorgente  termale  «St. Zacharias» in localita' Terme di Brennero. Dovranno essere individuati i potenziali impatti,  gli  interventi  di  mitigazione  e  gli  eventuali impatti residui.   Tali   studi  avranno  altresi'  il  compito  di  limitare l'influenza che tali opere avranno sull'acquifero ed eventualmente di proporre soluzioni alternative. Prescrizioni generali.
 12.  Il  progetto  definitivo  per la galleria di base compreso i cantieri,  le  relative  infrastrutture  ed  i  depositi di materiale dovra'   essere  sottoposto  all'esame  del  comitato  VIA  ai  sensi dell'art. 3, comma 4 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7.
 13.  Dovra'  essere  sviluppata  la soluzione gia' individuata in fase  di  progetto  preliminare  che  prevede  la realizzazione di un sistema con due gallerie ferroviarie e con il cunicolo esplorativo in asse  al  tracciato  ed  esterno alla sezione di scavo delle gallerie ferroviarie stesse. Dovra' essere valutata la fattibilita' tecnica ed economica  per  la realizzazione del cunicolo esplorativo sull'intera tratta   italiana.  Al  fine  di  minimizzare  l'intervento  nel  suo complesso  anche  in  fase  di  esercizio  (intervento paesaggistico, elettrosmog,   ecc.)  l'approvvigionamento  con  corrente  elettrica, coerentemente  con  quanto  previsto nel progetto preliminare, dovra' essere  realizzato attraverso il cunicolo esplorativo e/o le gallerie principali  mentre,  nel corso della progettazione definitiva, dovra' essere   verifcata   e,  se  si  verificassero  condizioni  positive, privilegiata  l'ipotesi  di realizzare l'approvvigionamento elettrico in fase di costruzione attraverso il cunicolo esplorativo.
 14.   Dovranno   essere  descritte  dettagliatamente  le  diverse infrastrutture alternative per il trasporto del materiale in rapporto ai   loro   effetti   sull'ambiente  (posizione,  percorso,  dettagli costruttivi   ecc.).  Contemporaneamente  dovranno  essere  riportate indicazioni  dettagliate sui mezzi di trasporto e sulla frequenza dei passaggi nei singoli abitati.
 15.  In sede di progettazione definitiva dovranno essere eseguiti gli  studi  atti a valutare la possibile interferenza tra le opere da realizzare  e  i  pSIC  «Hühnerspiel»  (I)  e  «Valsertal»  (AU), per eventuali impatti transfrontalieri di origine italiana.
 16.  Nei  tratti dove verranno attraversati strati acquiferi, ove tecnicamente   possibile  ed  economicamente  giustificato,  dovranno essere  previsti  interventi  di  impermeabilizzazione,  al  fine  di evitare  interferenze  con  le  falde  acquifere  sia per il cunicolo esplorativo che per le due gallerie principali.
 17.  Ove  non  tecnicamente  ed economicamente giustifcato dovra' essere  sviluppato  un  sistema di drenaggio che preveda, la raccolta delle  acque  e,  per  quanto  quote  e  pressioni  lo consentano, la restituzione  al  corso  d'acqua adiacente al piu' vicino cunicolo di accesso (Torrente Vizze, Isarco presso Mules, Isarco presso Fortezza, Isarco  presso  Aica,  ecc.).  Le  infiltrazioni d'acqua di emergenze puntiformi con portata a regime superiore a 5 l/s, saranno denunciate all'ufficio  gestione risorse idriche della Provincia di Bolzano, per il  necessario  pronunciamento  in  merito  ad  un eventuale utilizzo dell'acqua mediante opere di captazione e derivazione delle emergenze per uso potabile.
 18.  Gli  impianti  di depurazione per le acque provenienti dalle gallerie  (fase  di  costruzione  e  di  esercizio)  dovranno  essere dimensionati  in  modo  che le acque immesse nel reticolo idrografico rispettino  i  valori limite di emissione dell'allegato D della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8.
 19.  Per  i  cantieri Val di Vizze ed Aica - Val di Riga, a causa del  fatto  che  il  ricettore  e'  rappresentato  da tratti di corsi d'acqua  a  portata  residua,  le conseguenze degli scarichi dovranno essere  valutati  in  modo  dettagliato  prevedendo,  se  necessario, ulteriori misure di sicurezza o limiti di emissioni piu' restrittivi.
 20.  Per  i  cantieri  e  le imprese di costruzione dovra' essere previsto     l'approvvigionamento    idropotabile    da    realizzare preferibilmente  tramite  un  allacciamento  all'acquedotto  pubblico esistente   oppure  utilizzando  una  sorgente  vicina  o  una  falda acquifera sotterranea.
 21.  Qualora  ci  si  allacci  all'acquedotto esistente e debbano essere posate nuove condotte, dovra' essere siglato un accordo con il suo  gestore  ed  inviato  all'ufficio  gestione  risorse  idriche il relativo progetto di dettaglio.
 22.  Per  l'utilizzo di sorgenti o pozzi dovra' essere redatto il relativo progetto e richiesta la concessione a norma di legge.
 23.  Il  fabbisogno  d'acqua  ad  uso  industriale  dei  cantieri (lavaggio  inerti - produzione di calcestruzzo e altro) dovra' essere soddisfatto privilegiando l'utilizzo dell'acqua presente in galleria. Se  cio' non fosse possibile dovra' essere richiesta l'autorizzazione all'attingimento,  alla  derivazione  delle  acque  superficiali piu' vicine o alla costruzione di un pozzo a norma di legge.
 24.  Dovranno  essere  previsti per tutti i cantieri impianti con riciclo d'acqua completo per la lavorazione del materiale proveniente dallo  scavo  e  per  la produzione di calcestruzzo. Per gli scarichi civili   degli   alloggi   e   delle  mense  dovra'  essere  previsto l'allacciamento  alla  fognatura o la realizzazione di depuratori che consentano  il  riutilizzo  parziale  o  totale  dell'acqua  a  scopo industriale.  Per  gli  scarichi delle officine, piazzali lavaggio ed aree  di  rifornimento carburante dovranno essere rispettate le norme vigenti  per  scarichi industriali, prevedendo la realizzazione delle relative  condotte  con  pretrattamento  (vasche  di sedimentazione e disoleatori).  Le  aree  di  rifornimento  carburante dovranno essere impermeabilizzate   ed   anche  l'acqua  superficiale  dovra'  essere convogliata  attraverso  disoleatori nella fognatura. Dovranno essere considerate  le ripercussioni delle acque di scarico sui corpi idrici ricettori indipendentemente dall'osservanza delle soglie limite. Tale valutazione deve essere riportata nel progetto definitivo.
 25. Dovra' essere prevista l'osservanza di una fascia di rispetto di  10  m  dal  ciglio  sponda  delle acque superficiali per tutte le superfici  occupate  a servizio delle gallerie, ai sensi dell'art. 48 della legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8.
 26.  Dovra'  essere stilato un programma di emergenza del sistema di  approvvigionamento  idropotabile  in  caso  di  esaurimento delle sorgenti  attualmente  utilizzate  che  preveda la pianificazione dei seguenti provvedimenti:
 provvedimenti d'urgenza entro 48 ore in caso di ridotta portata delle sorgenti;
 realizzazione di un approvvigionamento provvisorio entro trenta giorni;
 progetto per l'approvvigionamento sostitutivo definitivo.
 Tutti  i provvedimenti dovranno essere precedentemente concordati con i titolari delle concessioni d'acqua.
 27. Il monitoraggio delle risorse idriche, nella prossima fase di sviluppo  progettuale,  dovra'  essere  esteso  a  tutte  le sorgenti utilizzate  per  l'approvvigionamento idropotabile di utenze private, acquedotti  potabili  o  per  altri  utilizzi  (impianti irrigui, usi industriali  ecc.)  non  compresi nel programma di monitoraggio delle risorse  idriche  della  precedente fase progettuale, comprese in una fascia ove e' prevedibile una influenza delle opere da realizzare.
 28. Per eventuali futuri utilizzi dei materiali depositati dovra' essere   predisposta  per  ogni  area  di  deposito  una  descrizione geolitologica   del   materiale   depositato,   accompagnata  da  una planimetria e sezioni.
 29. Dovra' essere sviluppata una valutazione approfondita al fine di un possibile utilizzo delle discariche dimesse esistenti come area di  deposito  definitivo del materiale non riutilizzabile proveniente dallo  scavo  della  galleria.  Tale  valutazione  andra'  sviluppata coerentemente   con   quanto   previsto   dal  piano  provinciale  di risanamento delle ex discariche di rifiuti.
 30.  La  gestione di tutti gli altri rifiuti prodotti nell'ambito della   costruzione  della  galleria  di  base  (deposito,  recupero, smaltimento,   ecc.)  dovra'  avvenire  nel  rispetto  delle  vigenti normative in materia. A tale riguardo dovranno essere riportati nella prossima fase progettuale i relativi dati di produzione dei rifiuti.
 31.  Dovranno  essere  valutati  tutti  i provvedimenti di natura ecologica, paesaggistica e ambientale per il ripristino delle aree di intervento  ed  un adeguato sistema di monitoraggio dei provvedimenti adottati.  Prima  dell'inizio dei lavori dovranno essere accertate le condizioni  iniziali  delle  aree  interessate  da  detti lavori e la redditivita' economica.
 32.  Dovra'  essere previsto un monitoraggio durante le attivita' di   cantiere   al  fine  di  verificare  il  non  superamento  dalla zonizzazione  acustica,  ovvero  in  assenza  di  essa, da quelli del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1.3.91 e succ.
 33.  Per  tutti  i cantieri si dovra' prevedere l'impiego solo di veicoli  e  tecnologie  che  siano al passo con la miglior tecnologia disponibile  (filtro fuliggine, impianto pulizia gomme) allo scopo di ridurre le emissioni gassose e sonore.
 34.  Di  norma dovra' essere previsto che il trasporto del marino venga  eseguito con trazione elettrica. Solo nei casi in cui cio' non sia  possibile,  potra'  essere  previsto  l'utilizzo di macchine con motori  o  combustione  interna che in ogni caso devono essere dotati della migliore tecnologia disponibile. Parimenti, nelle operazioni di lavorazione  e  stoccaggio  definitivo  o  provvisorio del materiale, dovra'  essere  previsto  l'impiego  di tutti i sistemi e le tecniche disponibili  per  mantenere  il  piu'  basso  possibile  i livelli di inquinamento acustico o da polveri.
 35.   In   fase   di  progettazione  definitiva  dovranno  essere effettuate  stime  previsionali,  per  quanto  riguarda  gli  impatti sull'atmosfera  derivanti  dall'emissione  di  polveri  (e  di  altri inquinanti)  in  fase  di  realizzazione  dell'opera,  valutando,  in particolare,  gli  effetti  ed  i  potenziali  impatti  connessi alla dispersione  di polveri sottili prodotte durante le fasi di cantiere, anche   mediante   la   predisposizione   di   opportune  simulazioni modellistiche   che   tengano   conto  delle  particolari  condizioni metereologiche e morfologiche dei siti.
 36.  La  gestione  dello  smaltimento dei materiali dovra' essere prevista  utilizzando i depositi definitivi autorizzati delle aree di Val  di  Vizze  -  Prati, Campo di Trens - Genauen 2 e Varna - Val di Riga;  anche  con  riferimento  a  depositi  temporanei,  deve essere evitato  l'utilizzo  di  aree  di piccole dimensioni e distanti dalle finestre.
 37.  In  sede  di progettazione definitiva dovra' essere previsto che  il trasporto del materiale di scavo delle gallerie principali di competenza  delle  finestre  di  Mules  e  Vizze sara' trasportato al deposito  di  Varna  -  Val  di  Riga in massima misura attraverso il cunicolo esplorativo.
 38.   In   sede   di  progettazione  definitiva  dovranno  essere individuate  le  zone  atte  all'accantonamento  e alla conservazione dello  strato  di  humus  delle  aree  che  saranno  utilizzate quali cantieri  e  depositi  temporanei  e  definitivi  per  il  successivo reimpiego.
 39.  In sede di progettazione definitiva dovra' essere sviluppato lo   studio   per   lo   sviluppo   delle  misure  di  mitigazione  e compensazione,  puntuali  e  di carattere generale, dettagliandone la localizzazione,  la  tipologia, le modalita' di esecuzione ed i costi analitici.
 40.  La  realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale attinenti al progetto in esame dovranno essere anticipate, per quanto possibile, rispetto al completamento dell'infrastruttura.
 41. In sede di progettazione definitiva dovra' essere valutata la possibilita'  di  fettuare  il  trasporto in territorio austriaco del materiale  di  scavo  riutilizzabile  cercando  di evitare l'utilizzo dell'Autostrada del Brennero, sempre nel rispetto normativa nazionale vigente. Cantiere galleria finestra Val di Vizze.
 42.  Al  fine  di  ottimizzare  il tracciato e l'ubicazione della finestra  di  accesso  Val  di Vizze, dovranno essere approfondite le indagini sul comportamento idrogeologico e geotecnico del settore per valutare  con  il  migliore  grado  di  attendibilita'  possibile  le potenziali  interferenze  della  galleria con le risorse idriche, con particolare   riguardo  per  le  sorgenti  «Brunnental-Zamesleite»  e «Kaltwasser»    attualmente   utilizzate   per   l'approvvigionamento idropotabile delle localita' Avenes e Prati di Vizze. Dovranno essere individuati i potenziali impatti, gli interventi di mitigazione e gli eventuali  impatti  residui.  In tale contesto dovra' essere valutata l'opportunita'      tecnica     ed     economica     di     procedere all'impermeabilizzazione dell'ammasso roccioso.
 43.  L'area  per  il  deposito di materiale in localita' Caminata dovra'  essere  stralciata,  in  quanto  quella prevista in localita' Prati, previo apposito modellamento, e' sufficiente per il fabbisogno previsto.
 44.  Il  trasporto  del  materiale  di  scavo  proveniente  dalla finestra  di  Vizze  al deposito in localita' Prati, e da questo alla zona  di carico, dovra' essere effettuata privilegiando Iutilizzo del nastro trasportatore.
 45.  La strada di circonvallazione provvisoria durante la fase di cantiere  prevista  in  localita'  Prati  dovra' essere stralciata in relazione  alla  scarsa  frequenza  di  mezzi pesanti previsti e alla limitata durata dei cantieri. Cantiere galleria finestra Mules.
 46. Il cantiere previsto per la finestra Mules, coerentemente con quanto  deliberato dalla giunta provinciale di Bolzano (del. 4786 del 22 dicembre  2003),  dovra'  essere spostato di circa 300 m a sud per non  interferire  con  la  zona  di rispetto paesaggistico. Il centro informazioni  dovra'  essere ubicato in localita' Fortezza mentre gli alloggi  per  gli  operai dovranno essere localizzati a Fortezza o in altra   zona   logisticamente   piu'  vantaggiosa,  privilegiando  la possibilita'  di  utilizzare  edifici  gia'  realizzati e attualmente sottoutilizzati.
 47.  La lavorazione degli inerti non dovra' essere prevista nella zona di rispetto paesaggistico.
 48.  Il  deposito  del  materiale di scavo dovra' essere previsto solamente  nell'area  denominata  «Genauen  2».  Le  aree di deposito previste  nelle localita' Le Cave e Trens dovranno essere stralciate, in  quanto  sono  ubicate  in  zone  sottoposte  a particolare tutela paesaggistica.
 49.  Per proteggere l'abitato di Mules dal rumore e dalle polveri dovra'   essere  previsto  lo  studio  per  la  realizzazione  di  un terrapieno o per la realizzazione di adeguati interventi. Fortezza.
 50.  In  sede  di progetto definitivo dovra' essere sviluppata la variante denominata «3b», gia' individuata come soluzione alternativa dal  proponente ed approvata dalla giunta provinciale di Bolzano, per gli   indubbi   vantaggi   che   ne   derivano  dal  punto  di  vista dell'inquinamento acustico.
 51.   In   sede   di  progettazione  definitiva  dovranno  essere dettagliate  le  condizioni  tecniche di attraversamento dell'Isarco, nonche'  dei  materiali  che  si  intendono utilizzare, privilegiando soluzioni  di  tracciato  atte ad un piu' diretto attraversamento del fondovalle e studiando la possibilita' di poter ridurre a due le fasi di spostamento dell'alveo.
 52.  Dovranno  essere  previsti  idonei provvedimenti per evitare l'intorbidamento  dell'Isarco  nonche'  misure  per la risistemazione della vegetazione riparia.
 53.   Dovra'   essere   privilegiata   l'ubicazione   del  centro informazioni  in  localita'  Fortezza;  gli  alloggi  per  gli operai dovranno essere localizzati a Fortezza o in altra zona logisticamente piu' vantaggiosa, privileglando la possibilita' di utilizzare edifici gia' realizzati e attualmente sottoutilizzati.
 54.   In   sede   di   progettazione   definitiva  dovra'  essere privilegiata  la soluzione per una SSE blindata nell'ambito dell'area di stazione di Fortezza.
 55. In fase di progettazione definitiva dovra' essere prevista la sistemazione  del  piazzale  di  Fortezza  in  coordinamento  con  il progetto  relativo al Quadruplicamento dell'asse ferroviario Monaco - Verona  - Tratta Fortezza - Verona, prevedendo la realizzazione di un ampio  intervento di riqualificazione e valorizzazione architettonica e  paesaggistica,  nel  rispetto  dei  valori  monumentali  presenti, soggetti  a  vincolo  di  tutela storico-artistico, della Stazione di Fortezza.  Dovra'  essere,  peraltro,  sviluppata  una  progettazione architettonica  adeguata  dell'imbocco della galleria, sia allo scopo di  contenere  l'impatto  acustico,  sia  per mitigare l'interferenza visiva,  in coordinamento con la soluzione da prevedere per l'accesso alla galleria della Linea di accesso Sud. Cantiere cunicolo esplorativo Aica - Val di Riga.
 56.  Dovra'  essere  sviluppata  la  soluzione  di  tracciato del cunicolo  esplorativo  della  variante 1 che si sviluppa in una parte piu'   interna   del  versante  al  fine  di  evitare  la  potenziale interferenza con la diga di Fortezza.
 57.  Al  fine  di  ridurre ulteriormente il disturbo da polveri e rumore determinato dallo stoccaggio e dalla lavorazione del materiale nella Val di Riga ed in consideraziane che in tale localita' dovranno essere  realizzate  infrastrutture  di  cantiere sia per il tunnel di base  che  per la linea di Accesso Sud, il progetto definitivo dovra' essere  sviluppato  in  maniera  unitaria o quantomeno coordinata dai proponenti dei due progetti (GEIE BBT e RFI) e prevedere una comune e coordinata   conduzione   dell'area   di   cantiere/deposito  durante l'esecuzione  dei  lavori.  Il  progetto dovra' essere coerente con i possibili   utilizzi   futuri   dell'area,   siano  essi  agricoli  o finalizzati  al riutilizzo di parte del materiale depositato, curando l'adozione di un assetto ambientalmente compatibile; dovranno essere, peraltro,  studiate  le  sistemazioni  transitorie legate ai tempi di attuazione  del  progetto della Galleria di base del Brennero e della Linea di Accesso Sud.
 58.  Qualora  si  evidenzi  nello sviluppo della progettazione la necessita'  di  ulteriori depositi, in relazione al fabbisogno potra' essere esaminata la possibilita' di utilizzo della cava «Unterseeber» e  dell'area  in  localita'  «Unterplattner» orograficamente a destra dell'Isarco.
 59.  Dovra'  essere  prevista  in  corrispondenza del portale del cunicolo  esplorativo  di Aica un'idonea vasca di raccolta al fine di poter trattenere eventuali sostanze sversate o acque di spegnimento. Indagini archeologiche.
 60.  Le  indagini  archeologiche  nonche'  le successive opere di scavo  archeologico dovranno essere a carico del proponente l'opera e devono  essere  condotte  sotto la Direzione scientifica dell'Ufficio beni  archeologici  della provincia autonoma di Bolzano, con il quale devono  essere concordate modalita' e tempi di esecuzione di tutte le opere ricomprese nel SIA.
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