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| Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 luglio 2005 |  | Istituzione del Comitato nazionale per il turismo, in Roma. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Vista  la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'orgnizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,  recante  riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  34, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, con  il  quale l'on. Claudio Scajola e' stato nominato Ministro delle attivita' produttive;
 Visto  il  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti  nell'ambito  del  Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale  e  territoriale,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Visto   in   particolare,   l'art.   12,   comma  1,  del  predetto decreto-legge  14 marzo  2005, n. 35, concernente l'istituzione di un Comitato nazionale per il turismo;
 Ritenuta  la  necessita' di istituire tale Comitato, avente compiti di   orientamento   e   coordinamento  delle  politiche  nel  settore turistico;
 Su  proposta  del  Ministro delle attivita' produttive, on. Claudio Scajola;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Istituzione del Comitato
 
 1.  E'  istituito il Comitato nazionale per il turismo, con sede in Roma,  presso  il  Ministero delle attivita' produttive, che assicura per lo scopo le occorrenti strutture di supporto.
 2.  Il  Comitato  stabilisce,  all'atto  del  suo  insediamento, le necessarie modalita' di funzionamento operativo.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Composizione
 
 1. Il Comitato e' costituito come segue:
 organo di presidenza:
 Ministro   delle   attivita'   produttive,   con   funzioni  di presidente,  o  suo  delegato  nelle  persone del Vice Ministro delle attivita' produttive o del Sottosegretario con delega al turismo;
 Presidente  della  Conferenza  dei  presidenti, con funzioni di vice presidente vicario, o suo delegato;
 componenti:
 Ministro per gli affari regionali;
 Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
 Ministro dell'economia e delle finanze;
 Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio;
 Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 Ministro per i beni e le attivita' culturali;
 Coordinatore   degli  assessori  regionali  al  turismo  o  suo delegato;
 quattro rappresentanti delle regioni, indicati dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
 tre  rappresentanti delle principali associazioni di categoria, designati      rispettivamente      da      ConfturismoConfcommercio, Federturismo-Confindustria, Assoturismo-Confesercenti;
 un  rappresentante  delle  camere  di  commercio,  designato da Unioncamere.
 2.  Il presidente del Comitato, in relazione a specifiche tematiche in  trattazione,  puo' richiedere la partecipazione di altri Ministri rispettivamente   competenti   in   materia,  o  loro  Sottosegretari delegati.
 3.  In rappresentanza dei Ministri componenti del Comitato, possono partecipare i Sottosegretari delegati.
 4. Partecipano alle sedute del Comitato:
 il presidente dell'ANCI o suo delegato;
 il presidente dell'UPI o suo delegato.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Compiti
 
 1.  Il Comitato nazionale per il turismo ha compiti di orientamento per  il  settore turistico ed assicura il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore medesimo in sede nazionale e della sua promozione all'estero.
 2.  Il  Comitato  nazionale  per  il  turismo,  in  armonia  con le direttive  del  Ministro  per  le attivita' produttive, ha compiti di indirizzo  per l'attivita' dell'Agenzia nazionale del turismo, di cui all'art.  12,  comma  2,  del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
 3. Il Comitato medesimo promuove, altresi', il coordinamento:
 dei  provvedimenti che interessano, in forma diretta o indiretta, l'industria  e  l'economia  turistica  complessivamente intese, anche attraverso  il  raccordo  con  il  Consiglio dei Ministri, tramite il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio;
 degli  interventi  di infrastrutturazione con valenza sul sistema turistico;
 delle  iniziative  di  promozione  turistica all'estero, poste in essere  dai  vari  soggetti  istituzionali  nell'ambito delle proprie competenze, ivi compreso il Progetto Scegli Italia.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Entrata in vigore
 
 1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno stesso della sua adozione.
 2.  Il  medesimo provvedimento e' trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la sua pubblicazione.
 Roma, 1° luglio 2005
 p. Il Presidente: Letta
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