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| Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 8 luglio 2005 |  | Riconoscimento,  al sig. Baumgartner Gerhard, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di perito industriale e perito industriale laureato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  del  sig.  Baumgartner  Gerhard, nato a Innsbruck (Austria)   il  14  aprile  1952,  cittadino  austriaco,  diretta  ad ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto legislativo,  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  277/2003, il riconoscimento  del  titolo  austriaco «Baumeistergewerbe» conseguito nel  marzo  1984, per l'iscrizione all'albo dei «periti industriali e periti   industriali   laureati»,   e  l'esercizio  in  Italia  della professione;
 Preso   atto   che   e'   in   possesso   del   titolo   di  studio «Reifeprufungszeugnis  der  Hoheren Abteilung fur Hochbau» conseguito presso  l'Istituto  tecnico  superiore  federale  di  insegnamento  e ricerca di Innsbruck nel 1977;
 Preso  atto  inoltre  che  ha documentato il possesso di esperienza professionale nel settore;
 Viste  le  determinazioni della conferenza di servizi del 28 aprile 2005, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo dei «periti industriali e periti industriali laureati» con l'applicazione di misure compensative;
 Preso  atto  del  parere  scritto  del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
 Ritenuto  pertanto  che  ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma  1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra;
 Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla valutazione  di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da  un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto  di  studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;
 Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi sei;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig.  Baumgartner  Gerhard,  nato  a  Innsbruck (Austria) il 14 aprile 1952, cittadino austriaco, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa  quale  titolo  valido per l'iscrizione all'albo dei «periti industriali  e  periti industriali laureati», e l'esercizio in Italia della professione.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta  del  richiedente,  al  superamento  di una prova attitudinale oppure  al  compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di  mesi  sei. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  attitudinale,  ove  oggetto  di  scelta del richiedente, vertera'  sulle  seguenti  materie:  1)  Estimo,  2)  Tecnologia  dei materiali e delle costruzioni, 3) Deontologia professionale.
 Roma, 8 luglio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Prova   attitudinale:   il   candidato  dovra'  presentare  al Consiglio  nazionale  domanda  in  carta  legale,  allegando la copia autenticata  del  presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la  conoscenza  delle  materie  indicate  nel  testo  del decreto, si compone  di  un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.  L'esame  scritto:  vertera'  sulla materia individuata nel punto  1)  del  precedente  art.  3.  L'esame  orale:  consiste nella discussione  di  brevi  questioni tecniche vertenti su tutte e tre le materie  indicate  nel  precedente  art. 3. A questo secondo esame il candidato  potra'  accedere  solo  se  abbia  superato, con successo, quello scritto.
 b) Tirocinio   di   adattamento:   ove   oggetto  di  scelta  del richiedente,  e'  diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base,  specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente  presentera'  al  Consiglio  nazionale  domanda  in carta legale  allegando  la  copia  autenticata  del presente provvedimento nonche'  la dichiarazione di disponibilita' del professionista tutor. Detto  tirocinio  si  svolgera' presso un perito industriale o perito industriale  laureato,  scelto  dall'istante tra i professionisti che esercitino  nel  luogo  di  residenza  del  richiedente e che abbiano un'anzianita'  d'iscrizione  all'albo  professionale di almeno cinque anni.
 Il  Consiglio  nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
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