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| Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 8 luglio 2005 |  | Riconoscimento,  al sig. Kolomiets Alexander, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998,  a  norma  dell'art.  1, comma 6, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista l'istanza del sig. Kolomiets Alexander, nato a Reny (Ucraina) il  21 giugno  1961,  cittadino  israeliano,  diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  -  come sopra modificato - in combinato disposto con l'art. 12  del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale    di    «Ingegnere    delle   vie   di   comunicazione elettromeccaniche»  rilasciato  nel 1986 dall'Universita' «Obrastzov» di  Leningrado, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;
 Considerato  che  il richiedente e' in possesso di ampia esperienza professionale nel settore;
 Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta del 22 febbraio 2005;
 Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Ritenuto  pertanto  che  ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma  1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra;
 Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla valutazione  di  cui  sopra  debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno  formato  oggetto  di  studio  e/o di approfondimenti nel corso della  esperienza  maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, cosi' come modificato;
 Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
 Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo n. 286/1998, come sopra  modificato,  e  14  e  39, comma 7, del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote  relative  ai  flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo  n.  286/1998, come sopra modificato,  non  e'  richiesta  per  i  cittadini  stranieri gia' in possesso  di  permesso  di  soggiorno  per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno per  motivi  familiari,  rinnovato  dalla  questura  di  Pisa in data 21 ottobre 2004 valido fino al 20 ottobre 2006;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig.  Kolomiets  Alexander,  nato a Reny (Ucraina) il 21 giugno 1961,  cittadino  israeliano,  e'  riconosciuto  il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  degli  «ingegneri»  -  Sezione  A  settore  industriale,  e l'esercizio  della  professione  in Italia, fatta salva la perdurante validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) Meccanica del volo.
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 8 luglio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia  indicata  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 1.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie indicate nel precedente art. 1, ed altresi'  sulle conoscenze di deontologia e ordinamento professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato con successo quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   certificazione   all'interessato dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.
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