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| Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 8 luglio 2005 |  | Riconoscimento, alla sig.ra Zilberberg Ana Carolina, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  proprio  decreto  datato 31 gennaio 2003 con il quale si riconosceva  il  titolo  professionale  di  «Abogado»  conseguito  in Argentina  dalla  sig.ra  Zilberberg  Ana  Carolina,  nata  a  Chubut (Argentina)  il  22  febbraio 1973, cittadina argentina, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;
 Vista  l'istanza  di  riesame  della  sig.ra  Zilberberg  pervenuta a gennaio 2005, alla luce della nuova documentazione pervenuta;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 22 febbraio 2005;
 Visto il parere scritto del rappresentante di categoria;
 Ritenuto  che,  la  formazione  accademica  e  professionale  della richiedente   non  sia  comunque  completa  al  fine  dell'iscrizione dell'albo degli avvocati, per cui appare necessaria l'applicazione di misure compensative;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  del  31 agosto  1999,  n.  394, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;
 Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Pisa in data 27 giugno 2004 con validita' fino al 26 giugno 2006, per motivi di studio;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Zilberberg Ana Carolina, nata a Chubut (Argentina) il 22  febbraio  1973,  cittadina  argentina,  e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. L'iscrizione  all'albo  avviene  nell'ambito delle quote massime di stranieri   da  ammettere  nel  territorio  dello  Stato  per  lavoro autonomo,  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189.
 |  |  |  | Art. 3. Al  fine  dell'iscrizione  stessa,  la  richiedente dovra' pertanto acquisire  -  ai  sensi  dell'art.  39,  comma  7,  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999  -  l'attestazione  della Direzione  provinciale  del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.
 |  |  |  | Art. 4. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto costituzionale; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo; 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 5. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 8 luglio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una  materia scelta dal candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto   penale,   3)   diritto   amministrativo  (sostanziale  e processuale),  4)  diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche  su  una  materia  a scelta del candidato, tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avnuto  superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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