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| Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 13 luglio 2005 |  | Modalita'  di  corresponsione  dei  compensi  di  cui all'articolo 3, comma 3-ter,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali
 
 Visto  il  regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore aggiunto,  approvato  con  il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
 Visto,  in  particolare,  il  comma  3-ter  dell'art. 3, del citato decreto  n. 322 del 1998, inserito dall'art. 2, comma 61, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  in base al quale ai soggetti incaricati della  trasmissione  in  via telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione  elaborata  e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel  che non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;
 Visto  il  medesimo  comma  3-ter del citato art. 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica n. 322 del 1998 il quale prevede che le modalita'  di  corresponsione dei compensi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Visto  il parere dell'Agenzia delle entrate espresso con nota prot. 113403/2005 del 6 luglio 2005;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Modalita'  di  corresponsione  dei  compensi di cui all'art. 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
 322
 
 1.  I  compensi  di  cui  all'art.  3, comma 3-ter, del decreto del Presidente  della  Repubblica  22 luglio  1998,  n. 322, e successive modificazioni,   sono   corrisposti  ai  soggetti,  incaricati  della trasmissione  telematica delle dichiarazioni, di cui al comma 3 dello stesso  art.  3,  per  ciascuna  dichiarazione  annuale  elaborata  e trasmessa  all'Agenzia delle entrate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun  anno solare, per le quali il servizio Entratel ha fornito la comunicazione di cui al comma 10 del medesimo art. 3.
 2.   L'Agenzia   delle  entrate,  entro  il  28 febbraio  dell'anno successivo  a  quello  di  trasmissione delle dichiarazioni, comunica tramite  il servizio Entratel ai soggetti interessati il numero delle dichiarazioni  per le quali spetta il compenso di cui al comma 1 e il relativo ammontare complessivo.
 3.   I   soggetti  interessati,  entro  l'ultimo  giorno  del  mese successivo  a  quello  di  ricevimento  della comunicazione di cui al comma  2,  emettono  la  fattura  nei  confronti  dell'Agenzia  delle entrate,  trasmettendola  tramite il servizio Entratel, per l'importo comunicato  dalla  stessa,  specificando  i  dati  necessari  per  il pagamento, comprensivi, ove previsto, dei contributi e delle ritenute da operare.
 4. La corresponsione del compenso e' effettuata solo se l'ammontare complessivo  indicato  nella  comunicazione  di cui al comma 2 e' non inferiore a 20 euro. Se detto ammontare complessivo risulta inferiore al  limite  di  20  euro,  l'Agenzia  delle  entrate  lo  cumula agli ammontari  complessivi  delle  successive comunicazioni ed i soggetti interessati  emettono  la  fattura  entro  l'ultimo  giorno  del mese successivo  a  quello  di  ricevimento  della  comunicazione  che  ha comportato il superamento del medesimo limite di 20 euro.
 5.  L'Agenzia  delle  entrate,  entro il secondo mese successivo al termine  di  cui  ai commi 3 e 4, effettua il pagamento della fattura emessa   dai  soggetti  interessati,  utilizzando  i  fondi  messi  a disposizione sul capitolo 3890.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Disposizione transitoria
 
 1.  Per  ciascuna  dichiarazione  elaborata e trasmessa all'Agenzia delle  entrate  dal  1° gennaio  al 31 dicembre 2004, per le quali il servizio  Entratel  ha  fornito  la  comunicazione di cui al comma 10 dell'art.  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n. 322, e successive modificazioni, la comunicazione di cui al comma  2  dell'art.  1  avviene  entro  sessanta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale. Si applicano  le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso art. 1.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 luglio 2005
 Il capo del Dipartimento: Ciocca
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