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| Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 7 luglio 2005 |  | Imposizione  degli  oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per Crotone. |  | 
 |  |  |  | IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  serie  generale  n.  132  del 9 giugno  2005  con  il  quale al sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone,  e'  stato  attribuito  il titolo di Vice Ministro presso il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  a  seguito  del conferimento  allo  stesso  di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  regolamento  CEE  n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992,  concernente  disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
 Visto  l'art.  52,  comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che  prevede  che  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti disponga  con  proprio  decreto, in conformita' alle disposizioni del regolamento  CEE  n.  2408/92,  l'imposizione degli oneri di servizio pubblico  relativamente  ai  servizi aerei di linea effettuati fra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali;
 Visto  il  decreto  ministeriale  del  19 novembre  2002 avente per oggetto  «imposizione  degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati sulle rotte Crotone-Milano e viceversa e  Crotone-Roma  e  viceversa, ai sensi dell'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448»;
 Visto  il decreto ministeriale del 29 marzo 2005 avente per oggetto «imposizione  degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per Crotone»;
 Considerato  che l'Alitalia, in qualita' di vettore vincitore della gara  di appalto effettuata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) del regolamento 2408/92, in data 15 settembre 2004 ha inviato formale disdetta,    della    convenzione    sottoscritta   con   ENAC,   per l'effettuazione dei collegamenti onerati sull'aeroporto di Crotone, a far data dal 29 aprile 2005;
 Considerata  la  necessita'  di  apportare delle modifiche al testo dell'imposizione  degli  oneri  di  servizio  pubblico  previsti  dal Decreto  ministeriale  del  29 marzo  2005  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 2005, n. 89;
 Vista la nota n. 303 in data 24 giugno 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  con la quale viene comunicata alla Commissione  europea  l'intenzione del Governo italiano di modificare il  contenuto dell'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulla rotta Crotone - Roma - Milano di cui alla nota n. 901302 del 7 aprile 05,  precedentemente  trasmessa  alla  Rappresentanza d'Italia presso l'Unione europea;
 Vista  la  nota  informativa  n.  902138  del 14 giugno 2005 con la quale,  ai  sensi dell'art. 4.1.a) del regolamento CEE 2408/92, viene comunicato  al vettore aereo che opera sulla rotta interessata che e' stata  avviata  la  procedura  per  la  modifica  dei contenuti della imposizione  degli oneri di servizio pubblico da e per l'aeroporto di Crotone,  precedentemente  disposta  con  il decreto ministeriale del 29 marzo 2005;
 Vista la nota n. 902137 del 14 giugno 2005 con la quale si invitano IBAR  e  ASSAEREO  a divulgare presso i propri associati le modifiche relative all'imposizione;
 Ritenuto  che sussistono le condizioni previste dall'art. 52, comma 35,  della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per la istituzione di oneri di  servizio  pubblico  per  i  servizi aerei di linea da effettuarsi sulla rotta Crotone - Roma - Milano e viceversa;
 Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei servizi  di trasporto aereo da e per Crotone, la data dalla quale gli oneri   di   servizio  pubblico  divengono  obbligatori  deve  essere subordinata  all'accertamento  dell'eventuale espletamento della gara di appalto di cui al citato art. 52, comma 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 Considerato  altresi',  che  tale accertamento e' condizionato alla facolta'  dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei medesimi  oneri  e  che,  pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  fine  di  assicurare  l'effettuazione  di un collegamento aereo adeguato  regolare e continuativo, il servizio aereo di linea Crotone -  Roma  -  Milano  viene  sottoposto  ad  oneri di servizio pubblico secondo  le  modalita'  indicate nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Qualora,  entro  trenta  giorni  dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea,  della comunicazione della Commissione  relativa  alla  imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente Nazionale  per  l'Aviazione  Civile  procedera'  ad  esperire la gara secondo  le  modalita'  previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92.
 La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra' stabilita con successivo decreto.
 |  |  |  | Art. 2. Con  decorrenza  1°  novembre 2005 sono abrogati i seguenti decreti ministeriali:
 a) 19 novembre  2002  avente per oggetto «imposizione degli oneri di  servizio  pubblico  relativamente  ai servizi di linea effettuati sulle  rotte  Crotone  -  Milano  e  viceversa  e  Crotone  -  Roma e viceversa,  ai  sensi  dell'art. 52, comma 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448»;
 b)  29 marzo  2005 avente per oggetto «imposizione degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per Crotone».
 |  |  |  | Art. 3. Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 7 luglio 2005
 Il vice Ministro: Tassone
 |  |  |  | Allegato 
 COMUNICAZIONE  DELLA  COMMISSIONE  AI  SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART.  4,  PAR.  1,  LETTERA a)  DEL  REG.  (CEE)  N. 2408/92 DEL
 CONSIGLIO.
 
 Imposizione  di  oneri  di  servizio  pubblico  sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia.
 A  norma  delle  disposizioni  dell'art.  4, par. 1, lett. a) del Regolamento  n. 2408/92/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 23 luglio  1992,  sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte  intracomunitarie,  il Governo italiano, conformemente a quanto previsto  dall'art.  52,  comma  35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,  ha  deciso  di  imporre  oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:
 1. Rotta interessata: Crotone - Roma - Milano e vv.;
 1.1.  Conformemente  all'art.  9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal  regolamento  793/94,  relativo a norme comuni per l'assegnazione delle  bande  orarie  negli  aeroporti  della  Comunita',  gli organi competenti  potranno  riservare  alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento.
 1.2.   l'ENAC  verifichera'  1'adeguatezza  della  struttura  dei vettori  accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio  ai  fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.
 2. Articolazione degli oneri di servizio di servizio pubblico
 2.1.  In  termini  di  numero  di  frequenze minime: la frequenza minima  sulla  rotta sopra individuata e' di due voli in andata e due voli in ritorno giornalieri per tutto l'anno.
 L'intera  capacita'  di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita  secondo  il regime degli oneri senza alcun contingentamento. Nell'aeroporto  intermedio  di  Roma,  sulla  tratta  Roma  - Milano, nonche' nell'aeroporto di Milano, nella tratta Milano - Roma, i posti non  prenotati  per  l'intero  collegamento Crotone - Milano e Milano Crotone  potranno  essere  venduti  a tariffa di mercato. A tale fine dovranno essere accettate le prenotazioni a tariffa libera solo dieci ore  prima  della  partenza dell'aeromobile dall'aeroporto di Crotone per  la tratta Crotone - Roma - Milano e dall'aeroporto di Milano per la tratta Milano - Roma - Crotone.
 2.2. In termini di orari:
 sulla rotta Crotone - Roma - Milano:
 un volo con partenza nella fascia 06,45 - 07,45;
 un volo con partenza nella fascia 14,30 - 15,30.
 La  partenza  per  Milano  deve  avvenire  entro  sessanta minuti dall'arrivo a Roma, salvo casi di forza maggiore;
 sulla rotta Milano - Roma - Crotone:
 un volo con partenza nella fascia 10,30 - 11,30;
 un volo con partenza nella fascia 18,30 - 19,30.
 La  partenza  per  Crotone  deve  avvenire  entro sessanta minuti dall'arrivo a Roma, salvo casi di forza maggiore.
 2.3.  In  termini  di  aeromobili  utilizzabili:  gli  aeromobili impiegati dovranno fornire sulla rotta Crotone - Roma - Milano e v.v. una capacita' minima di 90 posti per tutto l'anno.
 2.4.  In  termini  di  capacita'  offerta:  la  capacita'  minima giornaliera  offerta  per tutto l'anno deve essere di 180 posti sulla tratta Crotone - Roma - Milano e 180 posti sulla tratta Milano - Roma - Crotone;
 2.5. In termini di tariffe:
 a) le  tariffe  massime  da applicare su ciascuna rotta sono le seguenti:
 Crotone - Roma euro 66,00;
 Crotone - Milano (via Roma) euro 94,00;
 Milano - Crotone (via Roma) euro 94,00;
 Roma - Crotone euro 66,00.
 Tutte  le  tariffe  indicate sono al netto di IVA e sono al netto delle  tasse ed oneri aeroportuali e non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge.
 Dovra'  essere  prevista  almeno una modalita' di distribuzione e vendita  dei  biglietti  che  risulti  completamente  gratuita  e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.
 Tutti  i  passeggeri  che  viaggiano sulle tratte Crotone - Roma, Crotone  -  Milano,  Milano  - Crotone e Roma - Crotone hanno diritto alle  tariffe  sopra  descritte.  I soli passeggeri che utilizzano le tratte  Roma  -  Milano  e v.v. sono soggetti a pagare il biglietto a tariffa di mercato;
 b) Ogni  anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in  misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato  sulla  base  dell'indice  generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo.  La  misura  dell'adeguamento  viene  notificata  a  tutti i vettori  che  operano  sulle  rotte  in  questione, e viene portata a conoscenza  della  Commissione  europea  per  la  pubblicazione nella G.U.U.E;
 c) Nel  caso  in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si  registri  una  variazione del rapporto di cambio fra euro/dollaro USA  e/o  del  costo  del  carburante  in  misura superiore al 5%, le tariffe  dovranno essere modificate proporzionalmente alla variazione registrata,  per la quota parte che il carburante incide sui costi di volo.
 All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti sulla base di una istruttoria    effettuata    dall'l'ENAC.   L'eventuale   adeguamento decorrera' dal semestre successivo.
 La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano  sulle  rotte  e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella G.U.U.E.
 2.6. In termini di continuita' dei servizi:
 Al  fine di garantire la continuita', regolarita' e puntualita' dei voli,  i  vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano a:
 fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione   e   prosecuzione  del  servizio.  Tale  cauzione  dovra' ammontare   ad   almeno  2  milioni  di  euro  mediante  fideiussione assicurativa,  a  favore  dell'ENAC  -  Ente Nazionale dell'Aviazione Civile,  il  quale  Ente la impieghera' per garantire la prosecuzione del regime onerato;
 effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un  margine  di  cancellazioni massimo del 2% per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore;
 corrispondere  all'Ente  regolatore a titolo di penale la somma di  euro 3.000 per ogni volo annullato eccedente il limite del 2%. Le somme  percepite  in  tal  senso  saranno accantonate nel capitolo di bilancio  per  il  fmanziamento  della continuita' territoriale della citta'  di  Crotone.  Tali  penali  si  aggiungono alle compensazioni previste dalla attuale normativa in favore dei passeggeri DBC (Denied Boarding Compenation);
 garantire il servizio per almeno 12 mesi consecutivi.
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