| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che, all'art. 1, ha stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
 Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare  modifiche  al  menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo Comitato,  prevede  che  le  opere  medesime siano comprese in intese generali  quadro  tra  il  Governo e ogni singola regione o provincia autonoma,  al  fine del congiunto coordinamento e realizzazione degli interventi;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
 Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001, come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
 Visto  l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3, recante «Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di progetto (CUP);
 Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51/2002), con la quale questo Comitato, ai sensi  del  piu'  volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato  il  1°  Programma  delle  opere  strategiche,  che include all'allegato  2,  ai soli fini procedurali, nell'ambito dei «Corridoi stradali  ed  autostradali»  della  regione Puglia, il «Completamento funzionale s.s. 16 - s.s. 613, variante esterna di Lecce»;
 Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale  questo  Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP,  che  deve  essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
 Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere  ai fini  della  vigilanza  sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
 Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004),  con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere  riportato  su  tutti  i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e   deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari  sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
 Vista  la  sentenza  n.  303  del 25 settembre 2003 con la quale la Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera  sono  da  considerare  inefficaci  finche' l'intesa non si perfezioni;
 Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia e il Ministro delle infrastrutture  e  dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004,  con  il quale, in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del  decreto legislativo n. 190/2002, e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
 Vista la nota del 16 luglio 2004, n. 451, con la quale il Ministero delle  infrastrutture  e  dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione   istruttoria   concernente   il  progetto  definitivo  del «Completamento  funzionale  s.s.  16  - s.s. 613, variante esterna di Lecce»,    proponendone    l'approvazione,    con    prescrizioni   e raccomandazioni;
 Vista  la  nota  4 agosto  2004,  n.  496, con la quale la suddetta Amministrazione  ha  fornito  precisazioni  in merito all'istruttoria concernente l'opera in esame;
 Vista  la  nota  n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
 Considerato  che  nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Puglia,  sottoscritta  il  10 ottobre  2003,  figura, nell'ambito del «Corridoio   plurimodale   Adriatico   -   viabilita»,   l'intervento denominato «s.s. 16 s.s. 613, completamento funzionale della variante esterna dell'abitato di Lecce»;
 Considerato   che   all'intervento   e'  stato  attribuito  il  CUP F32C04000080001;
 Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;
 Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 Prende atto
 
 delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
 sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
 che  la  variante  di  Lecce  rientra nel quadro degli interventi volti  a migliorare e potenziare la viabilita' statale del Salento, a decongestionare  dai  traffici  di  transito  il  nucleo  urbano  del capoluogo  di  provincia,  polo  di  attrazione di tutte le attivita' commerciali, industriali e turistiche del territorio e verso il quale convergono quindi numerose strade statali e provinciali;
 che  il  progetto  sottoposto  a  questo  Comitato concerne il 2° stralcio  funzionale  del  completamento  della  suddetta  variante e prevede  la  realizzazione di una sezione stradale del tipo III delle «Norme  sulle  caratteristiche  delle strade extraurbane», pubblicate nel  Bollettino  ufficiale  del  C.N.R.  del  28 luglio 1980, con due corsie  per  senso  di  marcia,  banchine  laterali  e spartitraffico centrale, per una larghezza complessiva di 20,10 m;
 che l'infrastruttura, che si sviluppa su un tracciato di 7.264,27 m  e  che  segue  l'andamento  dell'asse del 1° stralcio, in corso di completamento,  assicura  il  raccordo  con  la  s.s.  613 e presenta intersezioni  con  la  s.s. 16, le ss.pp. 4 e 6, la s.s. 101, mentre, tra  le  maggiori  opere  d'arte,  sono  incluse opere di cavalcavia, cavalcaferrovia  e  viadotti  (di  cui uno a 13 campate), nonche' una galleria artificiale;
 che  in  data 1° aprile 2003 ANAS S.p.A. ha trasmesso il progetto definitivo  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alle altre Amministrazioni a vario titolo interessate;
 che,  ai  sensi  dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002,  in  data 2 aprile 2003 l'ANAS stessa ha comunicato l'avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera a  mezzo  di  annuncio  su  due  quotidiani,  di  cui  uno a tiratura nazionale,  evidenziando  che le aree necessarie per l'esecuzione dei lavori  di  completamento  sono gia' state acquisite con i lavori del primo stralcio;
 che  il  progetto  definitivo  in  esame  e'  stato  sottoposto a valutazione  d'impatto ambientale da parte del Ministero per i beni e le  attivita'  culturali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del    territorio,    che   si   sono   pronunciati   favorevolmente, subordinatamente  a  prescrizioni  e raccomandazioni, rispettivamente con  nota  n.  ST/407/29455/2003  del  3 settembre 2003 e con nota n. GAB/2003/12963/B05 del 22 dicembre 2003;
 che,  nell'ambito  del richiamato procedimento di VIA, la regione Puglia - Comitato regionale di VIA, con delibera 19 dicembre 2003, n. 2168, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito alla compatibilita' ambientale del citato progetto;
 che  ANAS  S.p.A. con nota 3 febbraio 2004, n. 2555, ha trasmesso al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  il  progetto definitivo dell'opera in questione, implementato delle integrazioni e degli  approfondimenti  richiesti dal Ministero dell'ambiente e della tutela   del   territorio,   attestando  che  tutte  le  interferenze riguardanti le opere del progetto in questione sono state rimosse con i lavori del suddetto primo stralcio;
 che  con  nota  15 aprile  2004,  n.  4182,  la  regione Puglia - Assessorato   assetto  del  territorio,  urbanistica  ed  E.R.P.,  ha formulato    giudizio   positivo   relativamente   alla   conformita' urbanistica  del tracciato stradale, dando atto dei pareri dei comuni interessati;
 che la Conferenza di servizi, indetta dalla Struttura tecnica del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ai  sensi  degli articoli 4  e 16 del decreto legislativo n. 190/2002, si e' svolta il 5 maggio  2004  e  che nel corso della stessa non sono state espresse osservazioni,  da  parte delle Amministrazioni interessate, in merito al progetto definitivo dell'opera in esame;
 che  con  nota  15 giugno 2004, n. 16023, l'ANAS ha dichiarato, a conferma  di  quanto gia' emerso nel corso della suddetta Conferenza, che  le integrazioni e gli approfondimenti del progetto in questione, apportati su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  nell'ambito dell'istruttoria per la procedura di VIA, non hanno comportato modifiche al progetto stesso;
 sotto l'aspetto attuativo:
 che il soggetto aggiudicatore viene individuato in ANAS S.p.A.;
 che  la  modalita'  prevista  per  l'affidamento  dei  lavori  e' l'appalto integrato;
 che  i  tempi  intercorrenti  tra  l'espletamento delle attivita' progettuali   ed  autorizzative  residue  e  la  messa  in  esercizio dell'opera sono stimati in 40 mesi;
 sotto l'aspetto finanziario:
 che  l'opera, inizialmente prevista dal Programma triennale della viabilita' 2001- 2003, e' stata riconfermata nel successivo Programma 2002-2004,  approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  19 agosto  2002,  n.  3629/DICOTER,  con  un costo di 25.823.000 euro;
 che  il  nuovo  quadro  economico  dell'opera stessa, elaborato a seguito  delle  integrazioni  e  degli  approfondimenti richiesti dal Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio, reca un costo di 36.213.907,25, di cui 26.092.240,74 per importi a base d'appalto e 10.121.666,51 per somme a disposizione;
 che  l'opera e' inclusa nel Piano della viabilita' pluriennale in corso  d'istruttoria  presso  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  con  il  suddetto  costo  di  36,214  Meuro  circa, e che dovrebbe  trovare  integrale  copertura nello stipulando Contratto di programma triennale, senza l'apporto di risorse pubbliche aggiuntive;
 che  l'integrale  finanziamento  dell'opera a carico dell'ANAS e' prevista  anche  nella  Convenzione tra ANAS stessa e regione Puglia, sottoscritta il 21 novembre 2003;
 
 Delibera:
 
 1. Approvazione progetto definitivo.
 
 1.1.  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 4 e dell'art. 16 del decreto   legislativo  n.  190/2002,  e'  approvato,  anche  ai  fini dell'attestazione    della    compatibilita'   ambientale,   con   le prescrizioni  e  le  raccomandazioni  proposte  dal  Ministero  delle infrastrutture   e   dei   trasporti,   il  progetto  definitivo  del «Completamento  funzionale  s.s.  16  - s.s. 613, variante esterna di Lecce». E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio,  l'intesa  Stato-regione  sulla  localizzazione  dell'opera stessa.
 L'approvazione  sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e  parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
 1.2.  Le  prescrizioni  citate  al  punto  1.1, cui e' condizionata l'approvazione   del   progetto,   sono   riportate  nella  parte  1ª dell'allegato  1, che forma parte integrante della presente delibera, e devono essere sviluppate in sede di progettazione esecutiva.
 Le  raccomandazioni  proposte  dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella parte 2ª del citato allegato 1. Il soggetto  aggiudicatore,  qualora  ritenga di non poter dar seguito a qualcuna  di  dette  raccomandazioni,  fornira'  al riguardo puntuale motivazione,  in  modo  da  consentire  al  menzionato  Ministero  di esprimere  le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.
 
 2. Clausole finali.
 
 2.1.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei documenti   componenti   il   progetto   definitivo   dell'intervento «Completamento  funzionale  s.s.  16  - s.s. 613, variante esterna di Lecce» approvato con la presente delibera.
 2.2.  Il  soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori,  a  fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato  allegato:  il citato Ministero procedera', a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Segreteria di questo Comitato.
 2.3.  Il  medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
 2.4.  In  relazione  alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore  del  Comitato  di coordinamento per l'alta sorveglianza delle  grandi  opere,  il  bando  di  gara  per  l'affidamento  della progettazione  esecutiva  e  della  realizzazione  dell'opera  dovra' contenere    una    clausola   che   -   fermo   restando   l'obbligo dell'appaltatore  di  comunicare  alla  stazione  appaltante  i  dati relativi  a  tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della   legge  19 marzo  1990,  n.  55,  e  successive  modifiche  ed integrazioni - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n.  252,  e  intesi  a  rendere  piu'  stringenti le verifiche  antimafia,  prevedendo,  tra l'altro, l'acquisizione delle informazioni   antimafia   anche   nei   confronti   degli  eventuali sub-appaltatori   e   sub-affidatari   indipendentemente  dai  limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica, n.  252/1998,  nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione degli   stessi:  i  contenuti  di  detta  clausola  sono  specificati nell'allegato  2,  che del pari forma parte integrante della presente delibera.
 2.5.  Il  codice  unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento,   ai  sensi  della  delibera  n.  24/2004,  dovra'  essere evidenziato  in  tutta  la  documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.
 Roma, 20 dicembre 2004
 Il Presidente delegato
 Siniscalco
 
 Il Segretario del CIPE
 Baldassarri
 
 Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2005 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
 Economia e finanze, foglio n. 388
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