Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2005 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004 |
1° programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Corridoio jonico «Taranto-Sibari-Reggio Calabria» - Megalotto 2 e megalotto 5 (2° lotto). (Deliberazione n. 106/04). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita', nella stesura conseguente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede la possibilita' di una diversa allocazione delle relative risorse; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP); Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare: il comma 128, che rifinanzia il FAS; il comma 130, che, a parziale modifica del citato art. 60 della legge n. 289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacita' di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa, e che, a tale scopo, stabilisce di dare priorita' nel 2004 agli interventi nei settori relativi a sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico; i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato; il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti; Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che include, alla voce «Sistemi stradali ed autostradali», il «Corridoio Ionico Taranto-Sibari-Reggio Calabria» per un costo complessivo di 3.098,74 Meuro ed una disponibilita' di 243,768 Meuro; Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa; Vista la delibera 9 maggio 2003, n. 17 (Gazzetta Ufficiale n. 155/2003) con la quale questo Comitato ha ripartito, per il triennio 2003-2005, i fondi per interventi nelle aree sottoutilizzate derivanti dal rifinanziamento della legge n. 208/1998; Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003; Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 19 (Gazzetta Ufficiale n. 254/2004), con la quale questo Comitato ha ripartito le risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n. 350/2003 (come modificata dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191), riservando, al punto F.2.1 della «tabella impieghi», 1.130 Meuro all'accelerazione del programma delle infrastrutture strategiche e, al successivo punto F.2.2, 288 Meuro alla «sicurezza», di cui 31 a fini di tutela dell'accelerazione di detto programma; Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 275/2004), con la quale questo Comitato finalizza i 1.130 Meuro di cui al menzionato punto F.2.1 della delibera n. 19/2004 - al netto di 23 Meuro destinati alla premialita' - ed ulteriori 200 Meuro, posti a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sulle risorse recate dalla legge n. 350/2003 a rifinanziamento dell'art. 13 della legge n. 166/2002, destinando detti importi al finanziamento - secondo l'ordine di graduatoria - degli interventi inclusi nell'allegato elenco A e prevedendo che l'assegnazione delle risorse ai singoli interventi venga disposta da questo Comitato stesso con delibere adottate ai sensi della legge n. 443/2001, che definiscano - tra l'altro - il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori, decorso il quale l'intervento s'intende definanziato, nonche' tempi e modalita' di erogazioni; Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni; Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007 che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi di potenziale attivazione nel triennio di riferimento, tra i quali figura il «Corridoio Jonico Taranto-Sibari-Reggio Calabria»; Viste le note del 14 ottobre 2004, n. 579, e 19 ottobre, n. 597, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - rispettivamente - la relazione istruttoria relativa al progetto definitivo delle opere «ss 106 Jonica - Costruzione della variante all'abitato di Palizzi - 2° lotto (dal km 49+485 al km 51+750) del 5° megalotto» e analoga relazione concernente il progetto definitivo dell'intervento «lavori di costruzione della ss 106 Jonica - cat. B - dallo svincolo di Squillace (km 178+350,00) allo svincolo di Simeri Crichi (km 191+500,00) e lavori di prolungamento della ss 280 "dei due mari" dallo svincolo di Sansinato allo svincolo di Germaneto - Sansinato Megalotto 2», proponendo, per entrambi i suddetti interventi, solo il finanziamento a carico del FAS; Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; Considerato che, per entrambi i suddetti interventi, questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento; Considerato che le opere sono comprese, nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Calabria, sottoscritta il 16 maggio 2002, nell'ambito dei «Corridoi autostradali e stradali»; Considerato che il «megalotto 2 del corridoio jonico Taranto-Sibari-Reggio Calabria» e il «megalotto 5, lotto 2, variante all'abitato di Palizzi» sono inclusi, rispettivamente, al n. 1 e al n. 8 della graduatoria di cui al citato allegato A della delibera n. 21/2004; Considerato che al megalotto n. 2 e' stato assegnato il CUP F91BO4000250001 e all'altro intervento considerato il CUP F91BO4000260001; Ritenuto che la data per la cantierizzazione dell'opera - indicata nella relazione sulla ricognizione degli interventi suscettibili di accelerazione effettuata dall'Unita' di verifica degli investimenti pubblici del Ministero dell'economia e delle finanze (UVER), con la collaborazione dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - debba essere aggiornata in relazione ai tempi occorsi per il perfezionamento dell'iter procedurale e che, per il «profilo della spesa» prevista per gli anni 2004-2005, sia opportuno far riferimento al dato cumulato riportato nel citato allegato; Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Prende atto
delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: 1) per quanto concerne entrambe le opere: che la s.s. 106 si sviluppa lungo la fascia litorale jonica, con un percorso di circa 490 km, e rappresenta non soltanto il collegamento diretto tra Reggio Calabria e Taranto, ma anche una dorsale strategica della viabilita' dell'Italia meridionale, dato che, dal punto di vista funzionale, si caratterizza sia come asse stradale di penetrazione a servizio delle aree interne, oggi difficilmente accessibili, sia come itinerario preferenziale di collegamento di tutta la fascia litorale jonica; che l'intera infrastruttura e' articolata in 9 megalotti a diverso stadio progettuale, nonche' in una tangenziale di collegamento, nel completamento di un raccordo, in 2 varianti e in n. 2 lotti in fase di realizzazione; che gli interventi previsti comportano la classificazione della strada nella categoria B (Strada extraurbana principale) con una velocita' di percorrenza di progetto compresa tra 70 e 120 km/h; che gli interventi all'esame interessano il territorio della regione Calabria; che i relativi progetti definitivi sono dotati di decreto di compatibilita' ambientale (VIA) e sono stati sottoposti con esito positivo a Conferenze di servizi, anche ai fini della localizzazione urbanistica, secondo le procedure ordinarie; che e' stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di approvazione dei progetti stessi e di dichiarazione di pubblica utilita', mediante pubblicazione su giornali quotidiani ed affissioni agli albi dei comuni interessati, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001; che il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha apposto il vincolo preordinato all'esproprio con provvedimenti autorizzativi finali n. 171 del 19 febbraio 2004 e n. 387 del 27 maggio 2004, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2004, n. 52, e 12 giugno 2004, n. 136; che l'ANAS S.p.A. e' il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002; che il consiglio di amministrazione della Societa', nella seduta del 21 aprile 2004, ha approvato con delibere numeri 28 e 30 - rispettivamente - il progetto definitivo del 2° lotto del megalotto 5 per un importo complessivo di 135 Meuro e il progetto definitivo del megalotto 2 per un importo complessivo di 740 Meuro; che il costo degli interventi e' stato definito in rapporto ai prezzi unitari deIl'ANAS, relativi al Compartimento per la viabilita' di Catanzaro per l'anno 2002; che le opere non presentano un «ritorno economico potenziale» ritraibile dalla gestione ai sensi dell'art. 4, comma 134 e seguenti, della legge n. 350/2003, non essendo prevista sulla tratta alcuna forma di pedaggiamento; 2) per quanto concerne il megalotto 2: sotto l'aspetto tecnico procedurale: che il progetto definitivo si riferisce ai lavori di costruzione della s.s. 106 jonica dallo svincolo di Squillace (km 178+350) allo svincolo di Simeri Crichi (km 191+500) e ai lavori di prolungamento della s.s. 280, detta «dei due mari», dallo svincolo di Sansinato allo svincolo di Germaneto; che la s.s. 280, attualmente a due corsie per senso di marcia, ha inizio a Sant'Eufemia Lamezia, con innesto sulla ss 18 nei pressi dell'aeroporto di Lamezia Terme, e termina a Catanzaro in localita' Santa Maria, innestandosi sulla ss 19-quater, e concorre - con la s.s. 106 - a rafforzare l'ossatura portante della rete di grande viabilita' della provincia di Cosenza, in particolare assicurando i collegamenti Est-Ovest e raccordando cosi' il versante jonico con la costiera tirrenica; che l'intervento interessa la s.s. 106 per una tratta di circa km 17,2 e include una bretella di collegamento di circa 1,7 km tra lo svincolo di Squillace e l'attuale arteria, mentre il prolungamento della s.s. 280 si sviluppa per circa 5,22 km e, secondo il relativo progetto, e' realizzato anche mediante la costruzione di un tratto ex novo di viabilita' complanare di circa 2 km, che ha inizio dallo svincolo di Germaneto e termina allo svincolo per l'Universita'; che l'intero intervento prevede 7 svincoli a livelli sfalsati (di cui 6 sulla s.s. 106), 15 viadotti e 11 gallerie; sotto l'aspetto attuativo: che la modalita' individuata per l'affidamento delle attivita' e' il ricorso a contraente generale e che, in data 24 maggio 2004, e' stato emanato il bando di gara con la clausola di salvaguardia relativa al completamento del finanziamento; che il tempo massimo per l'ultimazione dei lavori e' fissato in giorni 1.670 consecutivi e continui, a decorrere dal giorno successivo a quello dell'ordine di inizio delle attivita'; sotto l'aspetto finanziario: che il costo complessivo dell'opera proposta per il finanziamento e' di 740 Meuro, di cui 552,823 per i lavori a base d'appalto (comprensivi di 32,141 Meuro per oneri per la sicurezza e di 17,142 Meuro per spese tecniche a carico del contraente generale, comprendenti progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione, nonche' attivita' tecniche per acquisizione aree ed allacci ai pubblici esercizi); mentre l'importo per le somme a disposizione ammonta a 187,177 Meuro; che l'opera dispone di un finanziamento di 652 Meuro, cosi' costituito: 112 Meuro a valere sul Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 - PON Trasporti; 28 Meuro a carico del POR Calabria; 350 Meuro a valere sul Piano straordinario ANAS 2003; 162 Meuro a valere sui fondi assegnati alla regione Calabria ai sensi della delibera n. 17/2003; che viene proposto di assegnare il restante importo di 88 Meuro, necessario per completare il finanziamento del progetto in esame, a carico dei fondi FAS destinati all'accelerazione degli interventi inclusi nel 1° programma delle opere strategiche; 3) per quanto concerne la s.s. 106 - variante all'abitato di Palizzi (2° lotto del megalotto 5): sotto l'aspetto tecnico-procedurale: che il progetto definitivo concerne la variante alla s.s. 106 Jonica (2° lotto del megalotto 5 - dal km 49+485 al km 51+750), nel tratto che va da Bova Marina a Palizzi, e piu' specificatamente riguarda il 2° lotto del collegamento fra lo svincolo di Bova Marina sud in localita' Torrevarata e lo svincolo di Palizzi Marina ad est del paese in localita' Stavro; che il progetto all'esame rappresenta un'integrazione del progetto definitivo redatto antecedentemente all'entrata in vigore del decreto sulle «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade» e quindi non rientra nel campo di applicabilita' dello stesso e che tuttavia si e' tenuto conto, ove possibile, delle nuove regole, mentre, nei casi in cui cio' non e' stato possibile, sono stati adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza della circolazione; che l'intervento presenta una doppia caratteristica, configurandosi quale intervento in «nuova sede in variante» all'attuale s.s. 106, in quanto permette di aggirare l'abitato di Palazzi, e ponendosi anche quale intervento di «completamento», poiche' si riallaccia al 1° lotto gia' costruito, ma non ancora completamente in esercizio; che la lunghezza dell'intervento per la carreggiata nord e' di 3.785 m, per quella sud di 3.778 m e che l'intervento stesso comprende anche 1 svincolo, 2 viadotti e 4 gallerie; che lo svincolo previsto nella fase finale ha comunque carattere provvisorio e sara' completato, in modo da assicurare piena funzionalita' al lotto, in sede di progettazione e realizzazione del lotto successivo; sotto l'aspetto attuativo: che la modalita' prevista per l'affidamento delle attivita' e' l'appalto integrato, a mezzo licitazione privata a termini abbreviati, con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e con procedura d'urgenza in considerazione del carattere di priorita' dell'intervento inserito nel 1° programma delle opere strategiche; che e' stato gia' pubblicato, in data 25 maggio 2004, il bando di gara, che riporta apposita «clausola di salvaguardia»; e che si prevede l'aggiudicazione avvenga in tempi brevi; che il tempo massimo per l'ultimazione dei lavori e' fissato in 1.305 giorni consecutivi e continui, a decorrere dal giorno successivo a quello dell'ordine di inizio delle attivita'; sotto l'aspetto finanziario: che il costo complessivo dell'intervento proposto per il finanziamento e' di 134 Meuro, di cui 98,213 Meuro per lavori a base d'asta (comprensivi di 6,248 Meuro per oneri per la sicurezza e 1,060 Meuro per spese di progettazione esecutiva non soggetti a ribasso), e 35,787 Meuro per somme a disposizione;
Delibera:
1. Assegnazione contributo per il megalotto 2. 1.1. Per la realizzazione dei lavori di costruzione della «ss 106 jonica dallo svincolo di Squillace (km 178+350,00) allo svincolo di Simeri Crichi (km 191+500,00) e per i lavori di prolungamento della ss 280, detta «dei due mari», dallo svincolo di Sansinato allo svincolo di Germaneto - megalotto 2» viene assegnato all'ANAS un contributo massimo di 88,00 Meuro a valere sulle disponibilita' del Fondo per le aree sottoutilizzate relative al 2007. 1.2. Il contributo definitivo verra' determinato, entro l'importo massimo indicato al punto 1.1, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione all'esito della gara per l'affidamento delle attivita' previste. Al tal fine il soggetto aggiudicatore provvedera' a trasmettere al suddetto Ministero, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, il nuovo quadro economico: i ribassi d'asta vengono attribuiti alle diverse fonti di copertura in misura percentualmente corrispondente alle quote di concorso al finanziamento dell'opera. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a comunicare a questo Comitato l'entita' del contributo come sopra quantificato. Le economie realizzate sul contributo a carico del FAS e, piu' in generale, le economie relative agli interventi finanziati ai sensi della delibera n. 21/2004, unitamente alle ulteriori risorse che provengano dalla riallocazione di cui all'art. 60 della legge n. 350/2003, verranno destinate da questo Comitato al finanziamento di altri interventi inclusi nel citato elenco A, con le modalita' indicate al punto 1.1.5 della richiamata delibera. 1.3. La consegna delle attivita' al contraente generale, che risulti aggiudicatario in base alla gara di cui alla «presa d'atto», dovra' essere effettuata entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente delibera. Decorso tale termine l'intervento si intende definanziato. 1.4. Il contributo di cui al precedente punto 1.2 sara' corrisposto al soggetto aggiudicatore, compatibilmente con le disponibilita' di cassa, con le seguenti modalita': l'80% verra' erogato a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) che attesti l'avvenuto utilizzo dell'80% delle altre risorse indicate per la copertura finanziaria del costo dell'opera; il saldo verra' erogato a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata da dichiarazione del RUP che attesti l'avvenuto utilizzo del 95% della quota cui all'alinea precedente, nonche' l'ultimazione dei lavori, ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera. 2. Assegnazione contributi per il 2° lotto del megalotto 5. 2.1. Per la realizzazione dei lavori relativi alla «s.s. 106 Jonica - costruzione della variante all'abitato di Palizzi - 2° lotto del megalotto 5 - dal km 49+485 al km 51+750», viene assegnato all'ANAS un contributo massimo di 134,00 Meuro a valere sulle disponibilita' del Fondo per le aree sottoutilizzate come segue: 55,00 Meuro a valere sulle disponibilita' relative al 2005; 45,00 Meuro a valere sulle disponibilita' relative al 2006; 34,00 Meuro sulle disponibilita' relative al 2007. 2.2. La determinazione del contributo definitivo e la destinazione delle economie avverra' con le modalita' indicate al punto 1.2. 2.3. La consegna delle attivita' al soggetto che risulti aggiudicatario in base alla gara di cui alla «presa d'atto» dovra' essere effettuata entro lo stesso termine di cui al punto 1.3. Decorso tale termine l'intervento si intende definanziato. 2.4. Il contributo di cui al precedente punto 2.2 sara' corrisposto al soggetto aggiudicatore, compatibilmente con le disponibilita' di cassa e nei limiti degli importi annui specificati al punto richiamato, secondo le seguenti modalita': la quota di 55 Meuro, imputata alle disponibilita' FAS relative al 2005, verra' corrisposta in unica soluzione a richiesta del soggetto aggiudicatore; il 50% della quota di 45 Meuro, imputata sulle disponibilita' FAS relative al 2006, verra' corrisposta a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa trasmissione di dichiarazione del RUP che attesti l'avvenuto utilizzo dell'80% della quota di cui all'alinea precedente, mentre il residuo 50% verra' erogato su richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata da dichiarazione del RUP dell'avvenuto utilizzo dell'80% di quanto erogato con le precedenti due rate; l'80% della quota relativa al 2007 verra' erogata su richiesta del soggetto aggiudicatore corredata da dichiarazione del RUP dell'avvenuto utilizzo dell'80% di quanto erogato con le precedenti tre rate; il saldo verra' erogato a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata da dichiarazione del RUP che attesti l'avvenuto utilizzo del 95% di quanto sino allora erogato, nonche' l'ultimazione dei lavori, ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera. 3. Clausole finali. 3.1. Nell'ambito delle iniziative intese a potenziare l'attivita' di monitoraggio ai fini di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita' organizzata verra' stipulato, con riferimento al megalotto 2, apposito protocollo d'intesa tra la prefettura - UTG, il soggetto aggiudicatore e il contraente generale sulla base dei criteri di cui all'allegato 1 alla presente delibera, della quale forma parte integrante, e tenendo conto delle eventuali, ulteriori indicazioni che provengano dal comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere prima della sottoscrizione del protocollo stesso. Per il 2° lotto del megalotto 5 il soggetto aggiudicatore, nel contratto di appalto o in addendum al contratto stesso, prevedera' analoghe misure intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia in relazione alle linee-guida varate dal predetto comitato nella citata delibera del 27 ottobre 2004 e sintetizzate nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera. 3.2. Eventuali ritardi e criticita' nella realizzazione delle opere saranno evidenziati nella relazione periodica che l'UVER, sulla base delle informazioni fornite dalla menzionata struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di altre informazioni acquisite autonomamente, trasmette trimestralmente al comitato tecnico per l'accelerazione istituito all'art. 2 della delibera n. 21/2004. 3.3. Il CUP assegnato al progetto, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame. Roma, 20 dicembre 2004 Il Presidente delegato Siniscalco
Il Segretario del CIPE Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2005 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 26 |
| Allegato 1
LINEE GUIDA DELLO STIPULANDO PROTOCOLLO D'INTESA TRA PREFETTURA, COMUNE E CONTRAENTE GENERALE
Fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, lo stipulando protocollo d'intesa dovra' prevedere ulteriori misure intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori. In particolare lo stipulando protocollo dovra' avere contenuti che riflettano le seguenti linee-guida: necessita' di evidenziare il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza dell'opera, anche sotto il profilo antimafia, del contraente generale, il quale si fa garante - verso il soggetto aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli antimafia - del flusso informativo relativo alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipano all'esecuzione dell'opera: cio' nella convinzione che il contraente generale, nuova figura ispirata a criteri di forte managerialita', debba essere parte attiva anche del processo di verifica antimafia; necessita' di porre specifica attenzione, anche sulla scorta della esperienza costituita dall'esecuzione dei lavori dell'alta velocita', a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e noli a freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per loro natura, piu' di altre si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a tali tipologie e' venuta in evidenza la necessita' di un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa, individuale o collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in via convenzionale, le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, che prevedono, in capo al prefetto, penetranti poteri di accertamento (informazioni antimafia); necessita', anche questa mutuata dall'esperienza TAV, di sottoporre i subcontratti e i subaffidamenti a valle dell'aggiudicazione principale a clausola di gradimento, prevedendo cioe' la possibilita' di estromettere l'impresa nei cui confronti le informazioni del prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa; necessita' di rafforzare il meccanismo espulsivo dell'impresa in odore di mafia, prevedendo che soggetto aggiudicatore e contraente generale - d'intesa tra loro - definiscano le sanzioni pecuniarie (correlate al valore del contratto) da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive dei dati relativi alle imprese subaffidatarie o subappaltatrici, previste dall'art. 18 della legge n. 55/1990, ovvero a carico delle imprese nei cui confronti siano emersi elementi che denotino tentativi di infiltrazione mafiosa; necessita' di controllare gli assetti societari delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera a qualunque titolo fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa attraverso una costante attivita' di monitoraggio; necessita' di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che tentativi di pressione criminale sulle imprese nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di danaro, «offerta di protezione», ecc.) vengano immediatamente comunicati alla prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia del fatto all'autorita' giudiziaria; necessita' di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale) di un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia. |
| Allegato 2
CONTENUTI DELLA CLAUSOLA ANTIMAFIA INDICATI DAL COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE DI CUI AI DD.II. 14 MARZO 2003 E 8 GIUGNO 2004
L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti. La necessita' di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le piu' rigorose informazioni del prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonche' di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.). Pertanto il contratto di appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera o addendum al contratto stesso dovra' contenere apposita clausola che oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 preveda che: 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990, possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore); 2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno; 3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998; 4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a: a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati gia' forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si e' detto; b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla autorita' giudiziaria. |
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