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| Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2005 (vai al sommario) |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  | DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004 |  | 1°  programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Corridoio jonico  «Taranto-Sibari-Reggio  Calabria» - Megalotto 2 e megalotto 5 (2° lotto). (Deliberazione n. 106/04). |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che, all'art. 1, ha stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
 Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge n. 443/2001, autorizza  limiti  di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
 Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001, come  modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari  in  materia  di  espropriazioni per pubblica utilita', nella  stesura  conseguente  alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
 Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che agli articoli 60 e 61 istituisce,  presso  il  Ministero  dell'economia e delle finanze, il Fondo  aree  sottoutilizzate  (FAS),  da  ripartire  a cura di questo Comitato  con  apposite  delibere  adottate  sulla  base  dei criteri specificati  al  comma 3  dello  stesso  art.  61,  e  che prevede la possibilita' di una diversa allocazione delle relative risorse;
 Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante «Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di progetto (CUP);
 Visto  l'art.  4  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:
 il comma 128, che rifinanzia il FAS;
 il  comma  130, che, a parziale modifica del citato art. 60 della legge  n.  289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse per  le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico  del  Mezzogiorno,  tramite  lo  spostamento  di risorse da interventi  con  capacita' di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa, e che, a tale scopo, stabilisce  di  dare  priorita'  nel 2004 agli interventi nei settori relativi   a   sicurezza,   trasporti,   ricerca,   acqua  e  rischio idrogeologico;
 i  commi  134  e  seguenti,  ai  sensi  dei quali la richiesta di assegnazione  di  risorse  a  questo  Comitato, per le infrastrutture strategiche  che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla  gestione  e  che  non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie  e  nei  relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata    da    un'analisi    costi-benefici   e   da   un   piano economico-finanziario  redatto  secondo  lo  schema tipo approvato da questo Comitato;
 il  comma  176,  che  autorizza  ulteriori  limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;
 Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia e il Ministro delle infrastrutture  e  dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004,  con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
 Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002  supplemento  ordinario),  con  la  quale questo Comitato, ai sensi  del  piu'  volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato  il 1° programma delle opere strategiche, che include, alla voce   «Sistemi  stradali  ed  autostradali»,  il  «Corridoio  Ionico Taranto-Sibari-Reggio  Calabria» per un costo complessivo di 3.098,74 Meuro ed una disponibilita' di 243,768 Meuro;
 Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003,  errata  corrige  in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale  questo  Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP,  che  deve  essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
 Vista  la  delibera  9 maggio  2003,  n.  17 (Gazzetta Ufficiale n. 155/2003)  con la quale questo Comitato ha ripartito, per il triennio 2003-2005,   i   fondi  per  interventi  nelle  aree  sottoutilizzate derivanti dal rifinanziamento della legge n. 208/1998;
 Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004),  con  la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di  piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;
 Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 19 (Gazzetta Ufficiale n. 254/2004),  con  la quale questo Comitato ha ripartito le risorse per le   aree  sottoutilizzate  recate  dalla  legge  n.  350/2003  (come modificata dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge  30 luglio  2004,  n.  191),  riservando,  al punto F.2.1 della «tabella impieghi», 1.130 Meuro all'accelerazione del programma delle infrastrutture  strategiche  e,  al successivo punto F.2.2, 288 Meuro alla  «sicurezza»,  di  cui 31 a fini di tutela dell'accelerazione di detto programma;
 Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 275/2004),  con  la  quale questo Comitato finalizza i 1.130 Meuro di cui al menzionato punto F.2.1 della delibera n. 19/2004 - al netto di 23 Meuro destinati alla premialita' - ed ulteriori 200 Meuro, posti a disposizione  dal  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti a valere sulle risorse recate dalla legge n. 350/2003 a rifinanziamento dell'art.  13  della  legge  n. 166/2002, destinando detti importi al finanziamento  -  secondo  l'ordine di graduatoria - degli interventi inclusi  nell'allegato elenco A e prevedendo che l'assegnazione delle risorse  ai  singoli  interventi  venga  disposta  da questo Comitato stesso  con  delibere  adottate ai sensi della legge n. 443/2001, che definiscano  -  tra l'altro - il termine massimo per l'aggiudicazione dei  lavori,  decorso  il  quale l'intervento s'intende definanziato, nonche' tempi e modalita' di erogazioni;
 Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004),  con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere  riportato  su  tutti  i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e   deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari  sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
 Vista  la  sentenza  n.  303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera  sono  da  considerare  inefficaci  finche' l'intesa non si perfezioni;
 Visto  il  Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007  che,  tra  l'altro,  evidenzia,  all'interno del programma approvato  con  la  citata  delibera,  gli  interventi  di potenziale attivazione  nel  triennio  di  riferimento,  tra  i  quali figura il «Corridoio Jonico Taranto-Sibari-Reggio Calabria»;
 Viste  le  note  del 14 ottobre 2004, n. 579, e 19 ottobre, n. 597, con  le  quali  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso  -  rispettivamente  - la relazione istruttoria relativa al progetto  definitivo  delle  opere «ss 106 Jonica - Costruzione della variante  all'abitato  di  Palizzi  -  2°  lotto  (dal  km  49+485 al km 51+750)  del  5°  megalotto»  e  analoga  relazione concernente il progetto  definitivo  dell'intervento «lavori di costruzione della ss 106  Jonica  -  cat.  B - dallo svincolo di Squillace (km 178+350,00) allo   svincolo   di  Simeri  Crichi  (km  191+500,00)  e  lavori  di prolungamento della ss 280 "dei due mari" dallo svincolo di Sansinato allo  svincolo di Germaneto - Sansinato Megalotto 2», proponendo, per entrambi  i  suddetti  interventi, solo il finanziamento a carico del FAS;
 Vista  la  nota  n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
 Considerato   che,  per  entrambi  i  suddetti  interventi,  questo Comitato  ha  conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato  nell'allegato  1  della  suddetta  delibera  n.  121/2001, riservandosi  di  procedere  successivamente  alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
 Considerato che le opere sono comprese, nell'intesa generale quadro tra  Governo  e  regione  Calabria,  sottoscritta  il 16 maggio 2002, nell'ambito dei «Corridoi autostradali e stradali»;
 Considerato    che   il   «megalotto   2   del   corridoio   jonico Taranto-Sibari-Reggio  Calabria» e il «megalotto 5, lotto 2, variante all'abitato  di  Palizzi» sono inclusi, rispettivamente, al n. 1 e al n.  8 della graduatoria di cui al citato allegato A della delibera n. 21/2004;
 Considerato  che  al  megalotto  n.  2  e'  stato  assegnato il CUP F91BO4000250001   e   all'altro   intervento   considerato   il   CUP F91BO4000260001;
 Ritenuto  che la data per la cantierizzazione dell'opera - indicata nella  relazione  sulla ricognizione degli interventi suscettibili di accelerazione  effettuata  dall'Unita' di verifica degli investimenti pubblici  del  Ministero dell'economia e delle finanze (UVER), con la collaborazione    dei   competenti   uffici   del   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti - debba essere aggiornata in relazione ai  tempi occorsi per il perfezionamento dell'iter procedurale e che, per  il  «profilo  della  spesa» prevista per gli anni 2004-2005, sia opportuno  far  riferimento  al  dato  cumulato  riportato nel citato allegato;
 Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;
 Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 Prende atto
 
 delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
 1) per quanto concerne entrambe le opere:
 che  la s.s. 106 si sviluppa lungo la fascia litorale jonica, con un   percorso  di  circa  490  km,  e  rappresenta  non  soltanto  il collegamento  diretto  tra  Reggio  Calabria  e Taranto, ma anche una dorsale  strategica  della  viabilita'  dell'Italia meridionale, dato che,  dal  punto  di  vista funzionale, si caratterizza sia come asse stradale   di  penetrazione  a  servizio  delle  aree  interne,  oggi difficilmente  accessibili,  sia  come  itinerario  preferenziale  di collegamento di tutta la fascia litorale jonica;
 che  l'intera  infrastruttura  e'  articolata  in  9  megalotti a diverso   stadio   progettuale,   nonche'   in   una  tangenziale  di collegamento, nel completamento di un raccordo, in 2 varianti e in n. 2 lotti in fase di realizzazione;
 che  gli  interventi previsti comportano la classificazione della strada  nella  categoria  B  (Strada  extraurbana principale) con una velocita' di percorrenza di progetto compresa tra 70 e 120 km/h;
 che  gli  interventi  all'esame  interessano  il territorio della regione Calabria;
 che  i  relativi  progetti  definitivi  sono dotati di decreto di compatibilita'  ambientale  (VIA)  e  sono stati sottoposti con esito positivo  a Conferenze di servizi, anche ai fini della localizzazione urbanistica, secondo le procedure ordinarie;
 che  e'  stata  data comunicazione dell'avvio del procedimento di approvazione  dei  progetti  stessi  e  di  dichiarazione di pubblica utilita', mediante pubblicazione su giornali quotidiani ed affissioni agli  albi  dei  comuni interessati, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  dell'art.  16  del  citato  decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;
 che  il  Dipartimento  per  il  coordinamento  dello sviluppo del territorio  del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti ha apposto   il  vincolo  preordinato  all'esproprio  con  provvedimenti autorizzativi  finali  n.  171  del  19 febbraio  2004  e  n. 387 del 27 maggio  2004,  pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2004, n. 52, e 12 giugno 2004, n. 136;
 che  l'ANAS  S.p.A.  e'  il  soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002;
 che  il consiglio di amministrazione della Societa', nella seduta del  21  aprile  2004,  ha  approvato  con  delibere numeri 28 e 30 - rispettivamente - il progetto definitivo del 2° lotto del megalotto 5 per  un importo complessivo di 135 Meuro e il progetto definitivo del megalotto 2 per un importo complessivo di 740 Meuro;
 che  il  costo  degli interventi e' stato definito in rapporto ai prezzi unitari deIl'ANAS, relativi al Compartimento per la viabilita' di Catanzaro per l'anno 2002;
 che  le  opere  non  presentano un «ritorno economico potenziale» ritraibile dalla gestione ai sensi dell'art. 4, comma 134 e seguenti, della  legge  n.  350/2003,  non essendo prevista sulla tratta alcuna forma di pedaggiamento;
 2) per quanto concerne il megalotto 2: sotto l'aspetto tecnico procedurale:
 che  il progetto definitivo si riferisce ai lavori di costruzione della  s.s.  106 jonica dallo svincolo di Squillace (km 178+350) allo svincolo  di  Simeri Crichi (km 191+500) e ai lavori di prolungamento della  s.s.  280,  detta  «dei due mari», dallo svincolo di Sansinato allo svincolo di Germaneto;
 che la s.s. 280, attualmente a due corsie per senso di marcia, ha inizio  a  Sant'Eufemia  Lamezia,  con innesto sulla ss 18 nei pressi dell'aeroporto  di  Lamezia Terme, e termina a Catanzaro in localita' Santa  Maria,  innestandosi  sulla  ss 19-quater, e concorre - con la s.s.  106  -  a  rafforzare  l'ossatura portante della rete di grande viabilita'  della  provincia di Cosenza, in particolare assicurando i collegamenti  Est-Ovest e raccordando cosi' il versante jonico con la costiera tirrenica;
 che l'intervento interessa la s.s. 106 per una tratta di circa km 17,2  e  include  una bretella di collegamento di circa 1,7 km tra lo svincolo  di  Squillace  e l'attuale arteria, mentre il prolungamento della  s.s.  280 si sviluppa per circa 5,22 km e, secondo il relativo progetto, e' realizzato anche mediante la costruzione di un tratto ex novo  di  viabilita'  complanare  di  circa 2 km, che ha inizio dallo svincolo di Germaneto e termina allo svincolo per l'Universita';
 che l'intero intervento prevede 7 svincoli a livelli sfalsati (di cui 6 sulla s.s. 106), 15 viadotti e 11 gallerie; sotto l'aspetto attuativo:
 che la modalita' individuata per l'affidamento delle attivita' e' il  ricorso  a  contraente generale e che, in data 24 maggio 2004, e' stato  emanato  il  bando  di  gara  con  la clausola di salvaguardia relativa al completamento del finanziamento;
 che  il  tempo massimo per l'ultimazione dei lavori e' fissato in giorni   1.670   consecutivi  e  continui,  a  decorrere  dal  giorno successivo a quello dell'ordine di inizio delle attivita'; sotto l'aspetto finanziario:
 che il costo complessivo dell'opera proposta per il finanziamento e'  di  740  Meuro,  di  cui  552,823  per  i lavori a base d'appalto (comprensivi  di  32,141 Meuro per oneri per la sicurezza e di 17,142 Meuro   per   spese   tecniche  a  carico  del  contraente  generale, comprendenti    progettazione    esecutiva,    direzione   lavori   e coordinamento   sicurezza  in  progettazione  e  esecuzione,  nonche' attivita'  tecniche  per  acquisizione  aree  ed  allacci ai pubblici esercizi);  mentre  l'importo  per  le somme a disposizione ammonta a 187,177 Meuro;
 che  l'opera  dispone  di  un  finanziamento  di 652 Meuro, cosi' costituito:
 112 Meuro a valere sul Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 - PON Trasporti;
 28 Meuro a carico del POR Calabria;
 350 Meuro a valere sul Piano straordinario ANAS 2003;
 162 Meuro a valere sui fondi assegnati alla regione Calabria ai sensi della delibera n. 17/2003;
 che  viene proposto di assegnare il restante importo di 88 Meuro, necessario  per  completare il finanziamento del progetto in esame, a carico  dei  fondi  FAS  destinati all'accelerazione degli interventi inclusi nel 1° programma delle opere strategiche;
 3)  per  quanto  concerne  la  s.s.  106  - variante all'abitato di Palizzi (2° lotto del megalotto 5): sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
 che  il  progetto  definitivo  concerne la variante alla s.s. 106 Jonica  (2°  lotto del megalotto 5 - dal km 49+485 al km 51+750), nel tratto  che  va  da  Bova  Marina  a Palizzi, e piu' specificatamente riguarda  il 2° lotto del collegamento fra lo svincolo di Bova Marina sud  in  localita' Torrevarata e lo svincolo di Palizzi Marina ad est del paese in localita' Stavro;
 che   il   progetto  all'esame  rappresenta  un'integrazione  del progetto  definitivo  redatto  antecedentemente all'entrata in vigore del  decreto sulle «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle  strade» e quindi non rientra nel campo di applicabilita' dello stesso  e che tuttavia si e' tenuto conto, ove possibile, delle nuove regole,  mentre,  nei  casi  in cui cio' non e' stato possibile, sono stati  adottati  tutti  gli  accorgimenti  necessari  a  garantire la sicurezza della circolazione;
 che    l'intervento    presenta    una   doppia   caratteristica, configurandosi   quale   intervento   in  «nuova  sede  in  variante» all'attuale  s.s.  106,  in  quanto permette di aggirare l'abitato di Palazzi,  e  ponendosi  anche  quale  intervento  di «completamento», poiche'  si  riallaccia  al  1°  lotto  gia' costruito, ma non ancora completamente in esercizio;
 che  la  lunghezza  dell'intervento per la carreggiata nord e' di 3.785  m,  per  quella  sud  di  3.778  m  e  che l'intervento stesso comprende anche 1 svincolo, 2 viadotti e 4 gallerie;
 che  lo svincolo previsto nella fase finale ha comunque carattere provvisorio   e   sara'  completato,  in  modo  da  assicurare  piena funzionalita'  al lotto, in sede di progettazione e realizzazione del lotto successivo; sotto l'aspetto attuativo:
 che  la modalita' prevista per l'affidamento delle attivita' e' l'appalto   integrato,   a   mezzo   licitazione  privata  a  termini abbreviati,   con   il   criterio  dell'offerta  economicamente  piu' vantaggiosa e con procedura d'urgenza in considerazione del carattere di  priorita'  dell'intervento  inserito nel 1° programma delle opere strategiche;
 che e' stato gia' pubblicato, in data 25 maggio 2004, il bando di gara,  che  riporta  apposita  «clausola  di  salvaguardia»; e che si prevede l'aggiudicazione avvenga in tempi brevi;
 che  il  tempo massimo per l'ultimazione dei lavori e' fissato in 1.305   giorni   consecutivi  e  continui,  a  decorrere  dal  giorno successivo a quello dell'ordine di inizio delle attivita'; sotto l'aspetto finanziario:
 che   il   costo  complessivo  dell'intervento  proposto  per  il finanziamento  e' di 134 Meuro, di cui 98,213 Meuro per lavori a base d'asta (comprensivi di 6,248 Meuro per oneri per la sicurezza e 1,060 Meuro per spese di progettazione esecutiva non soggetti a ribasso), e 35,787 Meuro per somme a disposizione;
 
 Delibera:
 
 1. Assegnazione contributo per il megalotto 2.
 1.1.  Per  la realizzazione dei lavori di costruzione della «ss 106 jonica  dallo  svincolo di Squillace (km 178+350,00) allo svincolo di Simeri  Crichi  (km 191+500,00) e per i lavori di prolungamento della ss  280,  detta  «dei  due  mari»,  dallo  svincolo di Sansinato allo svincolo  di  Germaneto  -  megalotto  2» viene assegnato all'ANAS un contributo  massimo  di 88,00 Meuro a valere sulle disponibilita' del Fondo per le aree sottoutilizzate relative al 2007.
 1.2.  Il  contributo definitivo verra' determinato, entro l'importo massimo  indicato  al punto 1.1, dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  in  relazione  all'esito della gara per l'affidamento delle  attivita'  previste.  Al  tal  fine  il soggetto aggiudicatore provvedera'  a  trasmettere  al  suddetto  Ministero,  entro quindici giorni  dalla data di pubblicazione della presente delibera, il nuovo quadro  economico:  i  ribassi d'asta vengono attribuiti alle diverse fonti  di  copertura  in  misura  percentualmente corrispondente alle quote di concorso al finanziamento dell'opera.
 Il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti provvedera' a comunicare  a  questo  Comitato  l'entita'  del contributo come sopra quantificato.
 Le  economie  realizzate sul contributo a carico del FAS e, piu' in generale,  le  economie  relative agli interventi finanziati ai sensi della  delibera  n.  21/2004,  unitamente  alle ulteriori risorse che provengano  dalla  riallocazione  di  cui  all'art. 60 della legge n. 350/2003,  verranno  destinate da questo Comitato al finanziamento di altri  interventi  inclusi  nel  citato  elenco  A,  con le modalita' indicate al punto 1.1.5 della richiamata delibera.
 1.3.  La  consegna  delle  attivita'  al  contraente  generale, che risulti  aggiudicatario in base alla gara di cui alla «presa d'atto», dovra'  essere  effettuata  entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente delibera.
 Decorso tale termine l'intervento si intende definanziato.
 1.4. Il contributo di cui al precedente punto 1.2 sara' corrisposto al  soggetto  aggiudicatore, compatibilmente con le disponibilita' di cassa, con le seguenti modalita':
 l'80%  verra'  erogato  a  richiesta del soggetto aggiudicatore e previa  dichiarazione  del  responsabile unico del procedimento (RUP) che attesti l'avvenuto utilizzo dell'80% delle altre risorse indicate per la copertura finanziaria del costo dell'opera;
 il  saldo  verra' erogato a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata  da  dichiarazione  del RUP che attesti l'avvenuto utilizzo del  95% della quota cui all'alinea precedente, nonche' l'ultimazione dei lavori, ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera. 2. Assegnazione contributi per il 2° lotto del megalotto 5.
 2.1. Per la realizzazione dei lavori relativi alla «s.s. 106 Jonica -  costruzione  della  variante all'abitato di Palizzi - 2° lotto del megalotto  5  - dal km 49+485 al km 51+750», viene assegnato all'ANAS un  contributo  massimo di 134,00 Meuro a valere sulle disponibilita' del Fondo per le aree sottoutilizzate come segue:
 55,00 Meuro a valere sulle disponibilita' relative al 2005;
 45,00 Meuro a valere sulle disponibilita' relative al 2006;
 34,00 Meuro sulle disponibilita' relative al 2007.
 2.2.  La determinazione del contributo definitivo e la destinazione delle economie avverra' con le modalita' indicate al punto 1.2.
 2.3.   La   consegna   delle  attivita'  al  soggetto  che  risulti aggiudicatario  in  base  alla gara di cui alla «presa d'atto» dovra' essere effettuata entro lo stesso termine di cui al punto 1.3.
 Decorso tale termine l'intervento si intende definanziato.
 2.4. Il contributo di cui al precedente punto 2.2 sara' corrisposto al  soggetto  aggiudicatore, compatibilmente con le disponibilita' di cassa   e  nei  limiti  degli  importi  annui  specificati  al  punto richiamato, secondo le seguenti modalita':
 la  quota  di 55 Meuro, imputata alle disponibilita' FAS relative al  2005,  verra'  corrisposta  in  unica  soluzione  a richiesta del soggetto aggiudicatore;
 il 50% della quota di 45 Meuro, imputata sulle disponibilita' FAS relative  al  2006,  verra'  corrisposta  a  richiesta  del  soggetto aggiudicatore  e  previa  trasmissione  di  dichiarazione del RUP che attesti  l'avvenuto  utilizzo  dell'80% della quota di cui all'alinea precedente,  mentre  il  residuo  50% verra' erogato su richiesta del soggetto   aggiudicatore,   corredata   da   dichiarazione   del  RUP dell'avvenuto  utilizzo  dell'80% di quanto erogato con le precedenti due rate;
 l'80%  della  quota  relativa al 2007 verra' erogata su richiesta del   soggetto  aggiudicatore  corredata  da  dichiarazione  del  RUP dell'avvenuto  utilizzo  dell'80% di quanto erogato con le precedenti tre rate;
 il  saldo  verra' erogato a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata  da  dichiarazione  del RUP che attesti l'avvenuto utilizzo del  95%  di  quanto  sino  allora erogato, nonche' l'ultimazione dei lavori, ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera. 3. Clausole finali.
 3.1.  Nell'ambito  delle iniziative intese a potenziare l'attivita' di monitoraggio ai fini di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della  criminalita'  organizzata verra' stipulato, con riferimento al megalotto 2, apposito protocollo d'intesa tra la prefettura - UTG, il soggetto  aggiudicatore  e  il  contraente  generale  sulla  base dei criteri  di  cui  all'allegato  1 alla presente delibera, della quale forma  parte  integrante,  e tenendo conto delle eventuali, ulteriori indicazioni  che  provengano dal comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza  delle  grandi  opere  prima  della  sottoscrizione  del protocollo stesso.
 Per  il  2°  lotto  del  megalotto 5 il soggetto aggiudicatore, nel contratto  di  appalto  o in addendum al contratto stesso, prevedera' analoghe  misure  intese  a  rendere  piu'  stringenti  le  verifiche antimafia  in relazione alle linee-guida varate dal predetto comitato nella   citata   delibera   del   27 ottobre   2004   e  sintetizzate nell'allegato  2,  che del pari forma parte integrante della presente delibera.
 3.2. Eventuali ritardi e criticita' nella realizzazione delle opere saranno  evidenziati nella relazione periodica che l'UVER, sulla base delle  informazioni  fornite  dalla  menzionata  struttura tecnica di missione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti e di altre informazioni acquisite autonomamente, trasmette trimestralmente al  comitato  tecnico  per l'accelerazione istituito all'art. 2 della delibera n. 21/2004.
 3.3.  Il  CUP  assegnato  al  progetto,  ai sensi della delibera n. 24/2004,   dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la  documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.
 Roma, 20 dicembre 2004
 Il Presidente delegato
 Siniscalco
 
 Il Segretario del CIPE
 Baldassarri
 
 Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2005 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
 Economia e finanze, foglio n. 26
 |  |  |  | Allegato 1 
 LINEE  GUIDA  DELLO  STIPULANDO  PROTOCOLLO  D'INTESA TRA PREFETTURA,
 COMUNE E CONTRAENTE GENERALE
 
 Fermi  restando  gli  adempimenti  previsti  dalla legge 19 marzo 1990,  n.  55, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,  n.  252,  lo  stipulando  protocollo d'intesa dovra' prevedere ulteriori  misure  intese  a  rendere  piu'  stringenti  le verifiche antimafia  e  a  prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.
 In  particolare  lo  stipulando protocollo dovra' avere contenuti che riflettano le seguenti linee-guida:
 necessita'  di  evidenziare  il  ruolo di soggetto responsabile della  sicurezza  dell'opera,  anche  sotto il profilo antimafia, del contraente  generale,  il  quale  si  fa  garante - verso il soggetto aggiudicatore  e  verso  gli organi deputati ai controlli antimafia - del  flusso  informativo  relativo  alla  filiera delle imprese che a qualunque  titolo  partecipano  all'esecuzione dell'opera: cio' nella convinzione  che  il  contraente  generale,  nuova  figura ispirata a criteri  di forte managerialita', debba essere parte attiva anche del processo di verifica antimafia;
 necessita'  di  porre  specifica attenzione, anche sulla scorta della  esperienza  costituita  dall'esecuzione  dei  lavori dell'alta velocita',  a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una serie di  prestazioni  (trasporto  e movimento terra, noli a caldo e noli a freddo,  servizi  di  guardiania, ecc.) che, per loro natura, piu' di altre  si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a tali  tipologie  e'  venuta  in evidenza la necessita' di un rigoroso accertamento  dei  requisiti  soggettivi  dell'impresa, individuale o collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in  via  convenzionale,  le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  252/1998,  che prevedono,  in  capo  al  prefetto, penetranti poteri di accertamento (informazioni antimafia);
 necessita',   anche  questa  mutuata  dall'esperienza  TAV,  di sottoporre    i    subcontratti    e   i   subaffidamenti   a   valle dell'aggiudicazione  principale  a clausola di gradimento, prevedendo cioe'  la possibilita' di estromettere l'impresa nei cui confronti le informazioni  del prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa;
 necessita'  di  rafforzare il meccanismo espulsivo dell'impresa in odore di mafia, prevedendo che soggetto aggiudicatore e contraente generale  -  d'intesa  tra  loro - definiscano le sanzioni pecuniarie (correlate  al  valore  del  contratto)  da applicare ai soggetti che abbiano  omesso  le  comunicazioni  preventive dei dati relativi alle imprese subaffidatarie o subappaltatrici, previste dall'art. 18 della legge  n.  55/1990,  ovvero  a carico delle imprese nei cui confronti siano   emersi  elementi  che  denotino  tentativi  di  infiltrazione mafiosa;
 necessita'  di  controllare gli assetti societari delle imprese coinvolte  nell'esecuzione  dell'opera  a  qualunque  titolo  fino  a completamento   dell'esecuzione   dell'opera  stessa  attraverso  una costante attivita' di monitoraggio;
 necessita'  di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che   possono  arrivare  fino  alla  revoca  degli  affidamenti,  che tentativi   di  pressione  criminale  sulle  imprese  nella  fase  di cantierizzazione   (illecite   richieste   di   danaro,  «offerta  di protezione», ecc.) vengano immediatamente comunicati alla prefettura, fermo   restando   l'obbligo  di  denuncia  del  fatto  all'autorita' giudiziaria;
 necessita'   di   disporre  con  cadenza  periodica  (di  norma trimestrale)   di  un  resoconto  sullo  stato  di  attuazione  delle procedure di monitoraggio antimafia.
 |  |  |  | Allegato 2 
 CONTENUTI   DELLA   CLAUSOLA   ANTIMAFIA  INDICATI  DAL  COMITATO  DI COORDINAMENTO  PER  L'ALTA  SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE DI CUI AI
 DD.II. 14 MARZO 2003 E 8 GIUGNO 2004
 
 L'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che  nei  confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti  quando  l'importo  del  subappalto  superi i limiti di valore  precisati  al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma  12,  della  legge  19 marzo  1990, n. 55, come successivamente modificato  e  integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare  alla  stazione  appaltante  i  dati  relativi  a  tutti i sub-contratti.
 La  necessita'  di  analoga estensione delle verifiche preventive antimafia,  ad  esse  applicando  le  piu'  rigorose informazioni del prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto   il  profilo  del  rischio  di  infiltrazione  criminale,  dei sub-appalti  e  dei  cottimi,  nonche'  di talune tipologie esecutive attinenti  a  una  serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli  a  caldo  e  a  freddo,  ecc.)  comunque  ricorrenti nella fase realizzativa  a  prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
 Pertanto  il  contratto  di appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera o addendum al contratto stesso  dovra'  contenere  apposita clausola che oltre all'obbligo di conferimento  dei  dati  relativi  a  tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 preveda che:
 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano  subordinati  all'espletamento  delle  informazioni antimafia e sottoposti  a  clausola  risolutiva espressa, in maniera da procedere alla  revoca  dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione  del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in  caso  di  informazioni  positive.  A fini di accelerazione potra' prevedersi  che  per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire  di  importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma  1,  lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998  -  l'autorizzazione  di  cui  all'art.  18  della  legge n. 55/1990,  possa  essere  rilasciata previa esibizione del certificato camerale   con  l'apposita  dicitura  antimafia,  ferma  restando  la successiva   acquisizione  delle  informazioni  prefettizie  con  gli eventuali   effetti   rescissori   sopra   indicati.   Tenuto   conto dell'ulteriore  estensione  di  tali  verifiche  anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art.  18  della  legge  n.  55/1990,  si potra' inoltre prevedere una fascia  di  esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli  acquisti  di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50  mila  euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
 2)  nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore  principale  applichi,  quale ulteriore deterrente, una penale,  a  titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
 3)   il  soggetto  aggiudicatore  valuti  le  cd.  informazioni supplementari  atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre  1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726,  e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria,  per  gli  effetti  di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
 4)  vengano  previste  apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
 a) controllare    gli   assetti   societari   delle   imprese sub-affidatarie,  fino  a  completamento  dell'esecuzione  dell'opera stessa,  fermo  restando  che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati   i  dati  gia'  forniti  in  attuazione  dell'obbligo  di comunicazione di cui si e' detto;
 b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare  fino  alla  revoca  degli  affidamenti,  che i tentativi di pressione    criminale   sull'impresa   affidataria   e   su   quelle sub-affidatarie,  nella  fase di cantierizzazione (illecite richieste di  denaro,  «offerta  di  protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla autorita' giudiziaria.
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