| 
| Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 6 luglio 2005 |  | Criteri  e  norme  tecniche  generali  per  la  disciplina  regionale dell'utilizzazione  agronomica  delle  acque  di  vegetazione e degli scarichi  dei  frantoi  oleari,  di  cui  all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 di concerto con
 
 il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del    territorio,  il Ministro  delle attivita'   produttive, il Ministro della salute e il
 Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
 
 Visto  il  decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  152, recante disposizioni  sulla tutela delle acque dall'inquinamento e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  l'art.  38  del  predetto  decreto  legislativo, che prevede l'emanazione  di  un  decreto  per la definizione dei criteri e delle norme   tecniche   generali   nel   rispetto  dei  quali  le  regioni disciplinano  le attivita' di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione  dei  frantoi  oleari sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574;
 Visto  in  particolare  il  comma  3,  lettera a) dell'art. 38, che prevede  la  definizione di modalita' di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge n. 574 del 1996;
 Considerato  che  quanto disciplinato nel presente decreto concerne l'intero   ciclo   (produzione,  raccolta,  stoccaggio,  trasporto  e spandimento) dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle sanse umide;
 Ritenuto  che  la corretta utilizzazione delle acque di vegetazione concorre   alla   tutela  dei  corpi  idrici  ed  in  particolare  al raggiungimento  o  al mantenimento degli obiettivi di qualita' di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 1999;
 Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 3 marzo 2005, sullo schema di provvedimento;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Campo di applicazione
 
 1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3  del  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione  agronomica  delle acque di vegetazione e delle sanse umide  dei  frantoi  oleari ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 574,  disciplinando  in  particolare le modalita' di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9.
 2.  Lo  spandimento  delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve   essere   praticato   nel   rispetto  di  criteri  generali  di utilizzazione  delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse    contenute    che    tengano   conto   delle   caratteristiche pedogeomorfologiche,  idrologiche  ed  agroambientali  del sito e che siano rispettosi delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
 3.  L'utilizzazione  agronomica  delle acque di vegetazione e delle sanse  umide  disciplinata dalla legge n. 574 del 1996 e dal presente decreto  e'  esclusa  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1, del decreto legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22  dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
 preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
 art.   3,   legge   14 gennaio   1994,   n.  20,  ne'  alla
 registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
 del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 
 Definizioni
 
 1.  Ferme  restando  le  definizioni  di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e all'art. 1 della legge n. 574 del 1996, ai fini del presente decreto si intende per:
 a) lavorazione  meccanica  delle  olive: le operazioni effettuate durante  il  procedimento  di  estrazione  dell'olio  a  partire  dal lavaggio delle olive;
 b) sito  di  spandimento: una o piu' particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;
 c) primo  spandimento:  la  prima  utilizzazione  delle  acque di vegetazione  e  di  sanse  umide a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  su  uno  o piu' siti di spandimento, ovvero  il  primo  riutilizzo  dopo  l'eventuale  periodo  di  riposo temporaneo di cui all'art. 4, comma 2;
 d)   spandimento   successivo:   l'utilizzazione   di   acque  di vegetazione  e  di  sanse  umide  su  uno  o piu' siti di spandimento nell'anno successivo ad un precedente spandimento;
 e) anno:  il  periodo di tempo che intercorre tra il 1° settembre ed il 31 agosto dell'anno successivo;
 f)  frantoi  aziendali:  i  frantoi  che  esercitano  la  propria attivita'   di   trasformazione  e  valorizzazione  agricola  con  le modalita'  indicate  all'art.  28,  comma  7,  lettera c) del decreto legislativo  n.  152  del  1999,  ad  esclusione  dei frantoi di tipo cooperativo e associativo;
 g) titolare del sito di spandimento: il proprietario o conduttore del sito di spandimento.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Comunicazione preventiva
 
 1.  La  comunicazione di cui all'art. 3 della legge n. 574 del 1996 e'  disciplinata dalle regioni entro i termini previsti dall'art. 38, comma  2,  del  decreto  legislativo  n. 152 del 1999 nel rispetto di quanto segue:
 a) i   contenuti   sono   conformi   almeno  a  quanto  riportato nell'allegato  1  al  presente  decreto  e  comprendono una relazione tecnica conforme all'allegato 2;
 b) l'invio  della  comunicazione,  che perviene al sindaco almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento, deve avvenire ogni anno.
 2.  Il  legale  rappresentante  del  frantoio che produce e intende avviare  allo  spandimento  sul  terreno le acque di vegetazione e le sanse  umide  e' tenuto a presentare la comunicazione di cui al comma 1.
 3.  Per  gli spandimenti successivi al primo, la comunicazione deve contenere  i dati di cui all'allegato 1, lettere B e C, mentre i dati di  cui  alla lettera D devono essere comunicati solo in caso di loro variazione.  Deve  altresi'  essere comunicata l'eventuale variazione dei dati di cui all'allegato 2.
 4.  Il  sindaco,  sulla  base  delle  informazioni  contenute nella comunicazione  di  cui al comma 1, ovvero dei risultati dei controlli di   cui  all'art.  7,  puo'  impartire  con  motivato  provvedimento specifiche  prescrizioni  ivi  inclusa  la  riduzione  dei  limiti di accettabilita'  ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 574 del 1996.
 5.  Le  regioni che dispongono del piano di spandimento delle acque di  vegetazione di cui all'art. 7 della legge n. 574 del 1996 possono prevedere  semplificazioni  per  la  comunicazione,  che  deve essere effettuata  dai  frantoi  operativi  prima dell'entrata in vigore del presente  decreto  il  cui  quantitativo medio di olio prodotto nelle ultime  quattro  campagne  olearie  sia  uguale  o  inferiore a 20 t; nell'ipotesi  in  cui  il  frantoio  sia operativo da meno di quattro campagne,  la  media  va riferita a quelle svolte; ovvero per i nuovi frantoi,  che entrano in esercizio successivamente all'emanazione del presente  decreto,  con  riferimento  per i primi quattro anni ad una capacita'  di lavorazione effettiva uguale o inferiore a 4 t di olive nelle otto ore. L'esonero, di cui all'art. 38 del decreto legislativo n.  152  del  1999,  puo'  essere  previsto dalle regioni per frantoi aventi  una capacita' di lavorazione effettiva uguale o inferiore a 2 t di olive nelle otto ore.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Esclusione di talune categorie di terreni
 
 1.  Fatti salvi il divieto di spandimento su terreni non adibiti ad usi agricoli e le esclusioni di cui all'art. 5 della legge n. 574 del 1996,  le  acque  di  vegetazione  e  le  sanse  umide non si possono spandere ove ricorrano i seguenti casi:
 a) distanza  inferiore a dieci metri dai corsi d'acqua misurati a partire   dalle  sponde  e  dagli  inghiottitoi  e  doline,  ove  non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione;
 b) distanza inferiore ai dieci metri dall'inizio dell'arenile per le acque marino costiere e lacuali;
 c) terreni  con  pendenza superiore al 15 % privi di sistemazione idraulico agraria;
 d) boschi;
 e) giardini ed aree di uso pubblico;
 f) aree di cava.
 2. Le regioni possono stabilire ulteriori divieti in prossimita' di strade pubbliche, a meno di immediato interramento, o in ottemperanza a  strumenti di pianificazione di bacino o piani di tutela regionale, nonche'  per  riposo temporaneo di siti ove le acque di vegetazione e le sanse umide siano state distribuite per diversi anni consecutivi.
 3.  Il  criterio  guida nella scelta dei terreni su cui spandere di cui  alla  lettera  d) del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 574 del 1996,  deve  fare  riferimento  a condizioni di sicurezza delle falde soggiacenti  in rapporto al carico idraulico consentito, consistente, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1  della  legge  n. 574 del 1996, in cinquanta   ovvero   ottanta   metri   cubi   di   acqua  per  ettaro rispettivamente  per le provenienze da frantoi a ciclo tradizionale e da frantoi a ciclo continuo.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione
 
 1.  Nelle fasi di stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione e'  vietata  la  miscelazione  delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali  o  con i rifiuti di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997.
 2. I contenitori di stoccaggio devono avere capacita' sufficiente a contenere  le  acque  di  vegetazione  nei  periodi  in cui l'impiego agricolo  e'  impedito  da  motivazioni  agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.
 3. Ai fini delle tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei e  dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999 e alla legge  n.  574 del 1996, il criterio guida per la fissazione da parte delle regioni del periodo di stoccaggio delle acque di vegetazione e' quello  di impedire gli spandimenti fino a quando perdurano le piogge e fino a quando i terreni si presentano saturi d'acqua.
 4.   Le   regioni  definiscono  la  capacita'  dei  contenitori  di stoccaggio  delle  acque  di  vegetazione  alla  quale  si  deve fare riferimento nella comunicazione di cui all'art. 3 come sommatoria dei seguenti elementi:
 a) volume  delle  acque di vegetazione comprensivo delle acque di lavaggio  delle  olive,  prodotte  in  trenta giorni sulla base della potenzialita' effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore;
 b) apporti  delle  precipitazioni,  che  possono  incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate;
 c) franco di sicurezza di almeno dieci centimetri.
 5.  Le  regioni,  ai  fini  del  calcolo della capacita' minima dei contenitori   di  stoccaggio  delle  acque  di  vegetazione,  possono stabilire  valori  diversi  rispetto a quelli di cui al comma 4 sulla base  di  condizioni  climatiche,  pedologiche,  agronomiche locali e comunque nel rispetto di un corretto utilizzo agronomico.
 6.  Il  fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di  vegetazione  devono  essere  impermeabilizzati mediante materiale naturale  o artificiale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono  essere  dotati,  attorno  al piede esterno dell'argine, di un fosso  di  guardia  perimetrale  adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita  presenti  un coefficiente di permeabilita' K>1*10-7cm/s, il fondo   e   le  pareti  devono  essere  impermeabilizzati  con  manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.
 7.  Nelle  fasi  di  trasferimento  e  stoccaggio  delle  acque  di vegetazione,  le  regioni  individuano  gli  accorgimenti  tecnici  e gestionali  atti  a  limitare  le  emissioni  di  odori  molesti e la produzione di aerosol.
 8. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione esistenti alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti commi entro due anni. Per  i  frantoi  collocati  in  aree  urbanizzate  le regioni possono prevedere termini diversi di adeguamento comunque non superiori a tre anni.
 9. Le regioni definiscono con propri provvedimenti, entro i termini previsti  dall'art.  38,  comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1999,  gli adempimenti concernenti il trasporto necessari a garantire un   adeguato   controllo   sulla   movimentazione   delle  acque  di vegetazione,  prevedendo  almeno  che  vengano  fornite  le  seguenti informazioni:
 a) gli  estremi  identificativi  del frantoio da cui originano le acque  di  vegetazione  trasportate  e del legale rappresentate dello stesso;
 b) la quantita' delle acque trasportate;
 c) la identificazione del mezzo di trasporto;
 d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;
 e) gli   estremi   della   comunicazione   redatta   dal   legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque trasportate.
 10.  Le regioni stabiliscono inoltre i tempi di conservazione della documentazione di cui al comma 9, nonche' le forme di semplificazione della  documentazione da utilizzarsi nel caso di trasporto effettuato dal  personale  dipendente  dal  frantoio  o dal titolare del sito di spandimento; stabiliscono altresi' le modalita' da seguire in caso di conferimento   delle  acque  di  vegetazione  ad  un  contenitore  di stoccaggio ubicato al di fuori del frantoio.
 |  |  |  | Art. 6. 
 Stoccaggio e trasporto delle sanse umide
 
 1. Lo stoccaggio delle sanse umide deve avvenire nel rispetto delle condizioni  di  cui  all'art.  5,  commi 1 e 2 e con gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare l'emissione di odori molesti.
 2.  I contenitori per lo stoccaggio delle sanse umide devono essere adeguatamente impermeabilizzati e coperti al fine di evitare fenomeni di percolazione e infiltrazione.
 3.    Le    regioni    possono   stabilire   ulteriori   specifiche caratteristiche dei contenitori destinati allo stoccaggio delle sanse umide.
 4.  Il  trasporto  delle  sanse umide deve essere effettuato con le modalita' indicate dall'art. 5 commi 9 e 10.
 |  |  |  | Art. 7. 
 Controlli e relazioni periodiche
 
 1.  Le  regioni stabiliscono un numero minimo di controlli in campo da  parte  dell'autorita'  competente,  che  fornisce  anche supporto tecnico  finalizzato all'espletamento delle attivita' di cui all'art. 3.  I  controlli  sulle  attivita'  di  utilizzazione agronomica sono preventivi  e  successivi.  Il legale rappresentante del frantoio, il titolare  del  sito  di  spandimento  e  l'eventuale responsabile del contenitore  di  stoccaggio  sono  tenuti  a  fornire le informazioni richieste  ed  a  consentire  l'accesso  alle  strutture  ed  ai siti interessati    dall'utilizzazione   agronomica   ed   oggetto   della comunicazione.
 2.  Ogni  anno  entro  il  31 ottobre  l'autorita'  che  riceve  la comunicazione ai sensi dell'art. 3 trasmette alla regione un estratto informatizzato di ciascuna comunicazione e una relazione contenente i dati  dell'allegato 1, i dati dell'allegato 2, lettera A, punti 3.4 e 4 e le informazioni acquisite ai sensi dell'art. 5, comma 9, relative all'anno precedente.
 3.  Le  regioni  con  cadenza  triennale,  a  partire dalla data di emanazione  del  presente  decreto, entro il 31 marzo, trasmettono al Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali  una  relazione sull'applicazione della legge n. 574 del 1996, basata sui dati di cui all'allegato 3.
 4.  Il  Ministro  delle  politiche agricole e forestali, sentito il Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio che si avvale dell'APAT,   trasmette,   ogni  tre  anni,  al  Parlamento  entro  il 31 dicembre la relazione prevista ai sensi dell'art. 9 della legge n. 574 del 1996.
 |  |  |  | Art. 8. 
 Inosservanza delle norme tecniche per l'utilizzazione agronomica
 
 1.  Il mancato rispetto dei criteri e delle norme tecniche comporta la  limitazione  o  la  sospensione  dello  spandimento  da parte del sindaco.
 2.  Le  regioni prevedono l'adozione di sanzioni anche interdittive secondo  la  gravita' delle violazioni per le ipotesi di inosservanza delle  norme  tecniche  stabilite dalle medesime o delle prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 3, comma 4.
 |  |  |  | Art. 9. 
 Disposizioni di salvaguardia
 
 1.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalita'  del  presente decreto in conformita' ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 luglio 2005
 
 Il Ministro delle politiche agricole e forestali
 Alemanno
 
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
 
 Il Ministro delle attivita' produttive
 Scajola
 
 Il Ministro della salute
 Storace
 
 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
 Lunardi
 |  |  |  | Allegato 1 
 NOTIZIE E DATI DA INSERIRE NELLA COMUNICAZIONE
 
 A. Parte generale.
 
 La  comunicazione  ha  la  finalita'  di rendere disponibili alle amministrazioni  competenti  le informazioni per valutare la coerenza delle  pratiche  di  utilizzazione  agronomica  proposte con le norme vigenti,   nonche'   di   assolvere  a  piu'  generali  finalita'  di monitoraggio ambientale, e per il primo spandimento, comprende:
 a) la  dichiarazione,  nella quale il legale rappresentante del frantoio si impegna a rispettare:
 1) i contenuti della legge n. 574 del 1996;
 2) le disposizioni di cui al presente decreto;
 3)   le   disposizioni   igienico-sanitarie,   ambientali  ed urbanistiche   regionali  e  comunali  e  le  eventuali  prescrizioni impartite dal sindaco;
 4)   i   contenuti  della  relazione  tecnica  allegata  alla comunicazione;
 b) la  relazione  tecnica  di cui all'art. 3 della legge n. 574 del  1996 riportante almeno le notizie e i dati di cui all'allegato 2 del  presente  decreto  relativi  ad  ognuno dei siti di spandimento, sottoscritta  da  un  dottore agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale.
 c) la   dichiarazione,   a  firma  del  titolare  del  sito  di spandimento, che e' a conoscenza e si impegna a rispettare:
 1) i contenuti della legge n. 574 del 1996;
 2) le disposizioni di cui al presente decreto;
 3)   le   disposizioni   igienico-sanitarie,   ambientali  ed urbanistiche   regionali  e  comunali  e  le  eventuali  prescrizioni impartite dal sindaco;
 4)   i   contenuti  della  relazione  tecnica  allegata  alla comunicazione.
 
 B.  Dati  del  legale  rappresentante  e  dati  e caratteristiche del
 frantoio.
 
 B.1 Nominativo del legale rappresentante.
 B.2  Denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico e fax.
 B.3 Tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi).
 B.4 t di olive molibili in otto ore (potenzialita' produttiva).
 B.5  Produzione  stimata di acque di vegetazione e di sanse umide in m3.
 B.6 Giorni di durata prevedibile della campagna oleicola.
 B.7  Produzione  annua  media  di  sanse  umide  non  inviate  al sansificio, espressa in m3.
 
 C. Dati relativi ai siti di spandimento.
 
 C.1   Periodo   entro  il  quale  si  prevede  di  effettuare  lo spandimento.
 C.2  Quantita'  totali  di  acque di vegetazione e di sanse umide espresse in m3 che si prevede di spandere nel sito.
 C.3 Nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento.
 C.4  Superficie  agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in  ettari  ed  are)  ubicazione  e  attestazione del relativo titolo d'uso.
 C.5  Numero  di  anni per i quali e' previsto l'utilizzo del sito richiamato in allegato 2.
 
 D. Dati e caratteristiche dei contenitori di stoccaggio.
 
 D.1 Titolare del contenitore di stoccaggio.
 D.2  Volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione recepibili espresso in m3.
 D.3 Localizzazione (indirizzo, comune, provincia).
 D.4  Tipologia  del  contenitore  (manufatto  in cemento o bacino impermeabilizzato; presenza o assenza di copertura).
 |  |  |  | Allegato 2 
 NOTIZIE   E   DATI   DA  INSERIRE  NELLA  RELAZIONE  TECNICA  DI  CUI ALL'ALLEGATO 1, PARTE A, LETTERA B), CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE
 DELLA COMUNICAZIONE.
 
 A. Sito oggetto dello spandimento.
 
 Titolare del sito di spandimento.
 Identificazione catastale (foglio di mappa e particelle).
 Superficie totale e superficie utilizzata per lo spandimento.
 1. Pedologia.
 1.1 pH.
 1.2  Stima  della  capacita'  di  accettazione delle piogge (fare riferimento alla «Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione  delle  loro  qualita»  dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze, escludendo le classi «bassa» e «molto bassa»).
 1.3   Stima   della   conducibilita'   idraulica  satura  (stesso riferimento e stesse esclusioni del punto precedente).
 2. Geomorfologia.
 2.1  Specificare  se  il  terreno e' in pendenza o pianeggiante e descrivere      dettagliatamente     le     relative     sistemazioni idraulico-agrarie,   riportando,  ove  presenti,  le  dimensioni  dei terrazzamenti.
 3. Idrologia.
 3.1 Ove presente falda temporanea specificare la sua profondita'.
 3.2 Profondita' della prima falda permanente.
 3.3  Ove  presenti corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento indicazione della loro denominazione.
 3.4 Bacino idrografico di riferimento.
 4. Agroambiente.
 4.1  Se  coltura in atto indicarne la specie. Nel caso di colture erbacee,  specificare  se  si  adottano  rotazioni  o  avvicendamenti colturali.
 4.2 Nel caso di terreno non coltivato specificare le motivazioni.
 
 B. Trasporto e spandimento.
 
 1.1 Denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguira' il trasporto.
 1.2 Denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguira' lo spandimento per l'utilizzo agronomico.
 1.3  Capacita'  e  tipologia  del  contenitore  che si prevede di utilizzare per il trasporto.
 1.4 Modalita' di spandimento.
 
 C. Cartografia.
 
 1. Corografia scala 1:25.000 o di maggiore dettaglio riportante:
 a) l'indicazione dei siti di spandimento cerchiati in rosso;
 b) l'ubicazione  dei pozzi pubblici e/o privati ad uso potabile e delle loro aree di rispetto;
 c) l'indicazione delle abitazioni non indicate in cartografia e relative aree di rispetto.
 2. Estratto di mappa catastale riportante:
 a) l'individuazione  delle  particelle o loro parti costituenti ciascun sito circolate in rosso;
 b) le   caratteristiche   pedogeomorfologiche,  idrologiche  ed agroambientali di ciascun sito come indicate nella relazione.
 |  |  |  | Allegato 3 
 SCHEMA  DEI  CONTENUTI  DELLA  RELAZIONE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 7,
 COMMA 3
 
 Dati generali.
 
 Numero  delle  comunicazioni ricevute in totale; quantita' totale di  acque  di  vegetazione  e  di sanse umide, espresse in m3, per le quali  e'  stata effettuata comunicazione; superficie complessiva dei terreni  di  spandimento  riportati  nelle  comunicazioni nonche' dei terreni effettivamente recipienti espressa in Ha.
 Per ogni bacino idrografico di recepimento, quantita' delle acque di  vegetazione  e delle sanse umide oggetto di effettivo spandimento distinta  per  tipologia di frantoio di provenienza (ciclo continuo o pressione)  ed  espressa  in  m3,  nonche' superficie complessiva dei terreni effettivamente recipienti espressa in Ha.
 
 Monitoraggio delle acque.
 
 Per  l'attivita'  di monitoraggio delle acque verso cui drenano i terreni   sui   quali  si  svolgono  le  attivita'  di  utilizzazione agronomica  delle  acque  di  vegetazione  e  delle sanse umide si fa riferimento  al monitoraggio avviato ai sensi del decreto legislativo n.  152/99.  La  relazione,  da  redigere  in  forma  sintetica, deve contenere  le  informazioni  sullo stato di qualita' dei corpi idrici superficiali   e  sotterranei  interessati  relativamente  almeno  ai seguenti parametri: BOD5, COD, azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, ossigeno disciolto, fosforo totale, ortofosfato, Escherichia coli.  Qualora  i corpi idrici siano classificati come significativi, la  relazione  deve contenere i codici di identificazione di cui alle schede   del   decreto  ministeriale  19 agosto  2003  relativo  alle «Modalita' di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualita' dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque».
 
 Monitoraggio del suolo.
 
 La  regione  con  piu'  di  cinquanta  frantoi individua da uno a quattro  differenti  terreni  rappresentativi  della natura dei suoli regionali  oggetto  di spandimento di acque di vegetazione e di sanse umide;  su  di  essi lo spandimento viene praticato ogni anno e viene eseguito  un  monitoraggio  triennale  rendendo  disponibili i valori della salinita', pH e Carbonio organico rilevati secondo le modalita' previste  dal decreto ministeriale 13 settembre 1999, n. 185, recante «Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo».
 
 Monitoraggio di altre risorse ambientali.
 
 Ove  siano osservati o rilevati cambiamenti o peggioramenti delle precedenti    condizioni   del   sito   di   spandimento   imputabili all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide, la regione descrive tipo, intensita', diffusione e criterio di attribuzione allo spandimento delle acque e delle sanse predette.
 
 Sanzioni amministrative irrogate.
 
 Le  regioni  acquisiscono i dati delle ispezioni effettuate dagli organi  preposti, con riferimento al numero ed ai relativi risultati, nonche' informazioni sulle sanzioni amministrative e penali irrogate.
 |  |  |  |  |