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| Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 8 luglio 2005, n. 137 |  | Modifiche all'articolo 463 del codice civile in materia di indegnita' a succedere. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 1.  All'articolo 463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al numero 2), e' soppressa la parola «penale»;
 b) al numero 3), sono soppresse le parole: «con la morte,»;
 c) dopo il numero 3) e' inserito il seguente:
 «3-bis) chi,  essendo decaduto dalla potesta' genitoriale nei confronti  della  persona  della  cui  successione  si tratta a norma dell'articolo  330, non e' stato reintegrato nella potesta' alla data di apertura della successione della medesima».
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 8 luglio 2005
 
 Ciampi
 
 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 4056):
 
 Presentato dall'on. Martini l'11 giugno 2003.
 Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente,  il  23 giugno 2003 con parere della commissione
 I.
 Esaminato  dalla  II commissione, in sede referente, il
 15, 16, 24 luglio; 10, 30 settembre e 13 novembre 2003.
 Assegnato  nuovamente  alla  II  commissione,  in  sede
 legislativa, il 21 luglio 2004.
 Esaminato  dalla II commissione, in sede legislativa il
 21, 27 luglio 2004 e approvato il 30 luglio 2004.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3077):
 
 Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
 deliberante, il 6 agosto 2004 con pareri delle commissioni,
 1ª e Speciale in materia di infanzia e di minori.
 Esaminato  dalla  2ª  commissione il 15 settembre 2004;
 9 marzo  2005  e  approvato, con modificazioni, il 3 maggio
 2005.
 
 Camera dei deputati (atto n. 4056-B):
 
 Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente,  il  10 maggio 2005 con parere della commissione
 I.
 Esaminato  dalla  II commissione, in sede referente, il
 18, 24 maggio e 16 giugno 2005.
 Assegnato  nuovamente  alla  II  commissione,  in  sede
 legislativa, il 23 giugno 2005.
 Esaminato  dalla II commissione, in sede legislativa il
 23 giugno 2005 e approvato il 29 giugno 2005.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
 modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
 l'efficacia.
 
 Nota all'art. 1, comma 1, letere a), b) e c):
 - Il  testo dell'art. 463 del codice civile, cosi' come
 modificato dalla presente legge, e' il seguente:
 «463. Casi d'indegnita'.
 E'  escluso  dalla  successione come indegno (c.c. 306,
 309, 466, 468, 683, 688, 696; c.p. 541):
 1)   chi  ha  volontariamente  ucciso  o  tentato  di
 uccidere  la  persona della cui successione si tratta, o il
 coniuge,  o un discendente, o un ascendente della medesima,
 purche'  non  ricorra  alcuna  delle cause che escludono la
 punibilita' a norma della legge penale (c.p. 43, 575);
 2)  chi ha commesso, in danno di una di tali persone,
 un   fatto  al  quale  la  legge  dichiara  applicabili  le
 disposizioni sull'omicidio (c.p. 397, 579, 580);
 3)  chi  ha  denunziato una di tali persone per reato
 punibile,  con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo
 non  inferiore  nel  minimo  a  tre anni, se la denunzia e'
 stata  dichiarata calunniosa in giudizio penale (c.p. 368);
 ovvero  ha testimoniato contro le persone medesime imputate
 dei   predetti   reati,   se   la  testimonianza  e'  stata
 dichiarata,  nei confronti di lui, falsa in giudizio penale
 (c.p. 372);
 3-bis)   chi,   essendo   decaduto   dalla   potesta'
 genitoriale   nei   confronti   della   persona  della  cui
 successione  di  tratta a norma dell'art. 330, non e' stato
 reintegrato  nella  potesta'  alla  data  di apertura della
 successione della medesima;
 4)  chi  ha  indotto  con dolo (c.c. 1439) o violenza
 (c.c.  1434) la persona, della cui successione si tratta, a
 fare,  revocare  o mutare il testamento, o ne l'ha impedita
 (c.c. 679);
 5)  chi ha soppresso, celato o alterato il testamento
 dal quale la successione sarebbe stata regolata (c.c. 684);
 6)  chi  ha formato un testamento falso o ne ha fatto
 scientemente uso (c.p. 491).».
 
 
 
 
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