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| Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 13 maggio 2005, n. 138 |  | Misure  per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle  altre  persone  sottoposte  a  protezione,  nonche' dei minori compresi nelle speciali misure di protezione. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
 Vista  la  legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza»,   e  successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  il  decreto-legge  15 gennaio  1991,  n. 8, convertito dalla legge  15  marzo  1991,  n.  82,  recante  «Nuove norme in materia di sequestri  di  persona  a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni  di  giustizia,  nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio  di  coloro  che  collaborano con la giustizia», con le modificazioni  apportate,  in  particolare,  dalla  legge 13 febbraio 2001,  n.  45,  recante «Modifica della disciplina della protezione e del  trattamento  sanzionatorio  di  coloro  che  collaborano  con la giustizia,  nonche'  disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza» e, in particolare, gli articoli 13, comma 8, e 17-bis;
 Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo  1993, n. 119, recante la disciplina  del  cambiamento  delle  generalita' per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia;
 Vista  la  legge 7 gennaio 1998, n. 11, recante la disciplina della partecipazione  al  procedimento  penale  a  distanza e dell'esame in dibattimento  dei  collaboratori di giustizia, nonche' modifica della competenza  sui  reclami  in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario;
 Visto  il  proprio  decreto,  adottato  di concerto con il Ministro della  giustizia,  del  23 aprile  2004, n. 161, recante «Regolamento ministeriale  concernente  le  speciali misure di protezione previste per   i   collaboratori   di   giustizia  e  i  testimoni,  ai  sensi dell'articolo 17-bis   del  decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'articolo 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45»;
 Ritenuta  la  necessita' di disciplinare, ai fini del reinserimento sociale   dei  collaboratori  e  delle  altre  persone  sottoposte  a protezione,  le modalita' di conservazione del posto di lavoro ovvero il  trasferimento  ad  altra sede o ufficio secondo forme e modalita' che  assicurino  la riservatezza e l'anonimato degli interessati e di definire  specifiche  misure di assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi nelle speciali misure di protezione;
 Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali   sull'ordinamento   di   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche»;
 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali»;
 Sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari  regionali,  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, il Ministro   del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e ricerca scientifica;
 Sentita  la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Visto  l'articolo 17,  commi  3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 febbraio 2004 e del 24 gennaio 2005;
 Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
 
 Adotta
 
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 
 Persone cui e' garantita la conservazione del posto di lavoro
 
 1.  Ai collaboratori e testimoni di giustizia sottoposti a speciali misure  di  protezione ed alle altre persone indicate all'articolo 9, comma 5, e all'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, che siano dipendenti pubblici e che non possano continuare a svolgere attivita' lavorativa  per  motivi  di sicurezza, e' garantita, la conservazione del  posto  di  lavoro, secondo le modalita' previste dagli specifici ordinamenti  o  dalla contrattazione collettiva, per tutto il periodo di vigenza delle misure stesse.
 2.  Per  i  dipendenti privati, il posto di lavoro e' mantenuto con sospensione  degli  oneri  retributivi  e  previdenziali a carico del datore di lavoro fino al rientro in servizio dei dipendenti medesimi. Si  applicano  le  vigenti  norme  in  ordine  alla  sostituzione del lavoratore  assente  per  una  causa  di sospensione obbligatoria del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto.
 3. Sono fatti salvi i procedimenti disciplinari nonche' gli atti ed effetti ad essi conseguenti.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 
 - La   legge  1° aprile  1981,  n.  121,  reca:  «Nuovo
 ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».
 - Si  riporta il testo vigente degli articoli 13, comma
 8,  e  17-bis,  del  decreto-legge  15 gennaio  1991, n. 8,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
 n.  82  (Nuove  norme  in materia di sequestri di persona a
 scopo  di  estorsione  e per la protezione dei testimoni di
 giustizia,  nonche'  per  la  protezione  e  il trattamento
 sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia):
 «Art. 13. - (Omissis).
 8.  Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori
 e delle altre persone sottoposte a protezione, e' garantita
 la   conservazione   del   posto   di   lavoro   ovvero  il
 trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme e le
 modalita'  che,  assicurando  la riservatezza e l'anonimato
 dell'interessato,  sono  specificate  in  apposito  decreto
 emanato  dal  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
 Ministro   della  giustizia,  sentiti  gli  altri  Ministri
 interessati. Analogamente si provvede per la definizione di
 specifiche  misure di assistenza e di reinserimento sociale
 destinate  ai  minori  compresi  nelle  speciali  misure di
 protezione.».
 «Art.17-bis  (Previsione  di norme di attuazione). - 1.
 Con  uno  o piu' decreti del Ministro dell'interno, emanati
 di  concerto  con  il  Ministro della giustizia, sentiti il
 Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e
 la  commissione  centrale di cui all'art. 10, comma 2, sono
 precisati  i  contenuti  e le modalita' di attuazione delle
 speciali misure di protezione definite e applicate anche in
 via   provvisoria  dalla  commissione  centrale  nonche'  i
 criteri  che la medesima applica nelle fasi di istruttoria,
 formulazione e attuazione delle misure predette.
 2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato di
 concerto  con  il  Ministro  dell'interno, sono stabiliti i
 presupposti  e le modalita' di applicazione delle norme sul
 trattamento  penitenziario,  previste  dal  Titolo  I della
 legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e
 dal  Titolo  I  del  relativo  regolamento  di  esecuzione,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 29 aprile  1976,  n.  431, e successive modificazioni, alle
 persone  ammesse  alle  misure  speciali  di protezione e a
 quelle  che  risultano  tenere  o  aver  tenuto condotte di
 collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni
 speciali  relativamente ai delitti di cui all'art. 9, comma
 2.
 3.  Con  decreti  del Ministro dell'interno, emanati di
 concerto  con  i  Ministri  delle  finanze, del tesoro, del
 bilancio  e della programmazione economica, della giustizia
 e  della  difesa,  sono adottate le norme regolamentari per
 disciplinare   le   modalita'   per   il  versamento  e  il
 trasferimento  del  denaro, dei beni e delle altre utilita'
 di  cui  all'impegno  assunto  dal  collaboratore  a  norma
 dell'art.  12,  comma  2, lettera e), del presente decreto,
 nonche' le norme regolamentari per disciplinare, secondo le
 previsioni  dell'art.  12-sexies,  commi 4-bis e 4-ter, del
 decreto-legge   8 giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
 modificazioni,   dalla  legge  7 agosto  1992,  n.  356,  e
 successive  modificazioni, le modalita' di destinazione del
 denaro,  nonche' di vendita e destinazione dei beni e delle
 altre utilita'.
 4.  I  decreti  previsti  dai  commi  1, 2 e 3, nonche'
 quello previsto dall'art. 13, coma 8, sono emanati ai sensi
 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 5.  Il  Consiglio  di  Stato  esprime il proprio parere
 sugli schemi dei regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 entro
 trenta   giorni   dalla   richiesta,  decorsi  i  quali  il
 regolamento puo' comunque essere adottato.».
 - La  legge  13 febbraio  2001,  n. 45, reca: «Modifica
 della   disciplina   della  protezione  e  del  trattamento
 sanzionatorio  di  coloro  che collaborano con la giustizia
 nonche'  disposizioni  a  favore delle persone che prestano
 testimonianza».
 - Il  decreto  legislativo 29 marzo 1993, n. 119, reca:
 «Disciplina   del  cambiamento  delle  generalita'  per  la
 protezione di coloro che collaborano con la giustizia».
 La legge 7 gennaio 1998, n. 11, reca: «Disciplina della
 partecipazione   al   procedimento   penale  a  distanza  e
 dell'esame  in dibattimento dei collaboratori di giustizia,
 nonche'  modifica  della  competenza sui reclami in tema di
 art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario».
 - Il  decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004,
 n.  161,  reca:  «Regolamento  ministeriale  concernente le
 speciali  misure di protezione previste per i collaboratori
 di  giustizia  e i testimoni, ai sensi dell'art. 17-bis del
 decreto-legge   15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto
 dall'art. 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45».
 - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
 «Norme  generali sull'ordinamento di lavoro alle dipendenze
 delle amministrazioni pubbliche».
 - Il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca:
 «Testo   unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti
 locali».
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
 legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
 ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
 per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
 autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
 materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
 delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
 ed autonomie locali):
 «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.».
 - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 17, commi 3 e
 4,   della   legge   23 agosto  1988,  n.  400  (Disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri):
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
 4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
 ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
 denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
 del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
 registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale.».
 Nota all'art. 1:
 - Si riporta il testo vigente degli articoli 9, comma 5
 e 16-bis, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
 n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
 «Art. 9. - (Omissis).
 5.  Le  speciali misure di protezione di cui al comma 4
 possono  essere  applicate  anche  a  coloro  che convivono
 stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonche', in
 presenza  di  specifiche  situazioni,  anche  a  coloro che
 risultino  esposti  a  grave, attuale e concreto pericolo a
 causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.
 Il  solo  rapporto  di parentela, affinita' o coniugio, non
 determina,    in    difetto    di   stabile   coabitazione,
 l'applicazione delle misure.».
 «Art. 16. - (Omissis).
 3.  Le  speciali  misure di protezione si applicano, se
 ritenute  necessarie,  a  coloro  che coabitano o convivono
 stabilmente  con  le persone indicate nel comma 1, nonche',
 ricorrendone  le condizioni, a chi risulti esposto a grave,
 attuale   e  concreto  pericolo  a  causa  delle  relazioni
 trattenute con le medesime persone.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 
 Persone ammesse al piano provvisorio di protezione
 
 1. I soggetti indicati nell'articolo 1 ammessi al piano provvisorio di   protezione   deliberato   dalla   Commissione  centrale  di  cui all'articolo 10  del  decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla  legge  15 marzo  1991,  n.  82,  e  successive modificazioni e integrazioni,  di seguito denominata «Commissione centrale», sono, se dipendenti  pubblici,  collocati in aspettativa senza assegni o in un altro  analogo  istituto  che, secondo gli specifici ordinamenti e la contrattazione  collettiva,  permette  la  conservazione del posto di lavoro  senza la corresponsione di emolumenti, a decorrere dal giorno del  trasferimento  dal  luogo  di  residenza fino alla deliberazione della Commissione centrale sulla proposta di ammissione alle speciali misure  di protezione. I soggetti indicati nell'articolo 1 ammessi al piano provvisorio di protezione, se dipendenti privati, mantengono il posto   di   lavoro,   con  sospensione  degli  oneri  retributivi  e previdenziali  a  carico  del  datore  di  lavoro  fino al rientro in servizio  dei  dipendenti  medesimi. Si applicano le vigenti norme in ordine  alla  sostituzione  del  lavoratore  assente per una causa di sospensione  obbligatoria  del  rapporto  di  lavoro con diritto alla conservazione del posto.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Si   riporta   il  testo  vigente  dell'art.  10  del
 decreto-legge   15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  15 marzo  1991,  n.  82  (per
 l'argomento v. nelle note alle premesse):
 «Art.  10  (Commissione  centrale  per la definizione e
 applicazione  delle  speciali  misure di protezione). -  1.
 (Comma abrogato).
 2.  Con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto
 con   il  Ministro  della  giustizia,  sentiti  i  Ministri
 interessati,  e'  istituita una commissione centrale per la
 definizione   e   applicazione  delle  speciali  misure  di
 protezione.
 2-bis.  La  commissione  centrale  e'  composta  da  un
 Sottosegretario  di  Stato  all'interno che la presiede, da
 due  magistrati  e  da  cinque  funzionari  e  ufficiali. I
 componenti  della  commissione  diversi dal presidente sono
 preferibilmente   scelti  tra  coloro  che  hanno  maturato
 specifiche  esperienze  nel settore e che siano in possesso
 di   cognizioni   relative   alle  attuali  tendenze  della
 criminalita' organizzata, ma che non sono addetti ad uffici
 che  svolgono  attivita'  di  investigazione,  di  indagine
 preliminare   sui   fatti   o  procedimenti  relativi  alla
 criminalita'  organizzata  di  tipo  mafioso o terroristico
 eversivo.
 2-ter.  Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla
 proposta   di   cui   all'art.  11,  tutti  gli  atti  e  i
 provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale,
 gli  atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi
 gli   estratti   essenziali   e  le  attivita'  svolte  per
 l'attuazione  delle  misure  di  protezione. Agli atti e ai
 provvedimenti   della   commissione,   salvi  gli  estratti
 essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da
 quelli  preposti  all'attuazione  delle  speciali misure di
 protezione,  si applicano altresi' le norme per la tenuta e
 la  circolazione degli atti classificati, con classifica di
 segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.
 2-quater.  Per lo svolgimento dei compiti di segreteria
 e   di  istruttoria,  la  Commissione  centrale  si  avvale
 dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle
 Forze  di  polizia.  Per  lo  svolgimento  dei  compiti  di
 istruttoria,   la  commissione  puo'  avvalersi  anche  del
 Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14.
 2-quinquies.  Nei  confronti  dei  provvedimenti  della
 Commissione  centrale con cui vengono applicate le speciali
 misure   di   protezione,   anche  se  di  tipo  urgente  o
 provvisorio  a  norma dell'art. 13, comma 1, non e' ammessa
 la  sospensione  dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai
 sensi  dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
 successive  modificazioni, o dell'art. 36 del regio decreto
 17 agosto 1907, n. 642.
 2-sexies.   Nei   confronti   dei  provvedimenti  della
 Commissione  centrale con cui vengono modificate o revocate
 le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o
 provvisorio  a  norma dell'art. 13, comma 1, l'ordinanza di
 sospensione  cautelare  emessa  ai sensi dell'art. 21 della
 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni,
 o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ha
 efficacia  non  superiore  a  sei  mesi. Con l'ordinanza il
 giudice   fissa,   anche   d'ufficio,   l'udienza   per  la
 discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i
 quattro  mesi  successivi; il dispositivo della sentenza e'
 pubblicato  entro  sette giorni dalla data dell'udienza con
 deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti
 alla meta'.
 2-septies.  Nel  termine  entro  il  quale  puo' essere
 proposto  il  ricorso  giurisdizionale  ed  in pendenza del
 medesimo  il  provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane
 sospeso sino a contraria determinazione del giudice in sede
 cautelare o di merito.
 2-octies.  I  magistrati  componenti  della Commissione
 centrale  non  possono  esercitare  funzioni giudicanti nei
 procedimenti  cui partecipano a qualsiasi titolo i soggetti
 nei   cui   confronti   la   commissione,   con   la   loro
 partecipazione,   ha   deliberato  sull'applicazione  della
 misura di protezione.
 2-nonies.  Con  decreto  del  Ministro dell'interno, di
 concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
 vengono   stabilite  le  modalita'  di  corresponsione  dei
 gettoni   di   presenza  ai  componenti  della  commissione
 centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti
 di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima
 commissione.   All'onere   derivante   dall'attuazione  del
 presente  comma, determinato nella misura massima di 42.000
 euro  per  l'anno  2002 e di 100.000 euro annui a decorrere
 dall'anno   2003,   si   provvede  mediante  corrispondente
 riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
 triennale  2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale
 di  base  di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
 previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
 l'anno    2002,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 3. (Comma abrogato).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. 
 Dipendenti pubblici ammessi alle speciali misure di protezione
 
 1.  Ai  soggetti  indicati  nell'articolo 1  che  siano  dipendenti pubblici  e che, in applicazione delle speciali misure di protezione, vengono  trasferiti  in  comuni  diversi  da  quelli  di residenza e' assicurata   la   ricollocazione  lavorativa  presso  sedi  o  uffici dell'Amministrazione  o  ente  pubblico di appartenenza ovvero presso altre  amministrazioni  o  enti  pubblici,  individuati tenendo conto delle esigenze di sicurezza e riservatezza degli interessati.
 2.  A  tal  fine,  il  Prefetto  competente per il luogo in cui gli interessati  sono  stati  trasferiti,  dopo  aver  acquisito  il loro preventivo  assenso  e verificate le opportunita' esistenti, provvede ad  attivare  le  procedure  per  l'assegnazione degli interessati ad altra  sede  od  ufficio  dell'Amministrazione,  ovvero  per  la loro assegnazione  in  comando, o distacco, presso altre amministrazioni o enti  pubblici,  d'intesa  con  questi  ultimi,  secondo  le  vigenti disposizioni  di  settore  ed  i  contratti  collettivi  nazionali di settore.
 3.   Nei   casi  in  cui  non  risulti  possibile  individuare  una collocazione  lavorativa  per  gli  interessati  nel territorio della provincia  o  regione  in  cui  sono  stati  trasferiti, il Prefetto, qualora  individui,  d'intesa  con  altri  Prefetti,  anche  di altre regioni,  ai  sensi  del comma 2 e compatibilmente con le esigenze di sicurezza  e  riservatezza,  una  collocazione  lavorativa  in  altra provincia anche di altra regione, dispone il loro trasferimento nella localita' ritenuta opportuna.
 4.  Il Prefetto competente per il luogo in cui gli interessati sono stati  trasferiti  provvede  all'attuazione  delle speciali misure di protezione.
 5. I soggetti di cui al comma 1 mantengono il trattamento economico e  l'anzianita' contributiva di cui godevano alla data della proposta di ammissione alle speciali misure di protezione.
 6.  I  testimoni  di  giustizia  ammessi  alle  speciali  misure di protezione  hanno diritto, nel periodo di interruzione dell'attivita' lavorativa   per  esigenze  connesse  all'attuazione  delle  predette misure,   ai   versamenti   degli   oneri   contributivi   da   parte dell'amministrazione o ente pubblico di appartenenza.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Dipendenti privati ammessi alle speciali misure di protezione
 
 1.   Nei   confronti  dei  soggetti  indicati  nell'articolo 1  che ricoprivano,  alla  data  della proposta, posti di lavoro nel settore privato,  e  che non possono prestare attivita' lavorativa per motivi di  sicurezza,  viene  mantenuto  il posto di lavoro, con sospensione degli oneri retributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro fino  al rientro in servizio dei dipendenti medesimi. Si applicano le vigenti  norme in ordine alla sostituzione del lavoratore assente per una  causa  di  sospensione  obbligatoria  del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto.
 2.  Se  l'azienda  dispone  di  sedi,  anche in provincie o regioni diverse  da  quella  in  cui  sono  attuate  le  speciali  misure  di protezione,  gli  interessati  possono essere trasferiti, con il loro assenso,  presso  di  esse,  se  sia possibile la continuazione delle prestazioni  lavorative  e  fatte  salve le esigenze di sicurezza. Ai relativi adempimenti provvede, previ accordi con il datore di lavoro, l'Autorita'  competente  per  l'attuazione  delle speciali misure. In caso  di  trasferimento  in  altra  provincia,  le speciali misure di protezione vengono attuate dal Prefetto di quest'ultima.
 3.  L'Autorita'  competente all'attuazione delle speciali misure di protezione  provvede  a rimborsare ai soggetti di cui al comma 1, che siano   in   possesso  dei  prescritti  requisiti,  gli  importi  dei contributi  volontari  da  essi  versati  agli  Enti  previdenziali e relativi  al  periodo  in  cui  non  hanno  potuto svolgere attivita' lavorativa  per  motivi  di  sicurezza. Il rimborso e' corrisposto su istanza documentata degli interessati.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Dipendenti pubblici ammessi allo speciale programma di protezione
 
 1.  I  dipendenti  pubblici  ammessi  allo  speciale  programma  di protezione,  ad  eccezione  dei  testimoni  di  giustizia  di  cui al successivo articolo 6, sono collocati in aspettativa senza assegni, o in  altro  analogo istituto, che, secondo gli specifici ordinamenti e la  contrattazione collettiva, permette la conservazione del posto di lavoro  per  tutta la durata del programma senza la corresponsione di emolumenti.
 2.  I  soggetti  di  cui  al  precedente  comma possono chiedere al Servizio  Centrale  di Protezione, successivamente alla comunicazione del  provvedimento  di  ammissione  al programma, l'attivazione della procedura  per  la loro assegnazione in via temporanea, ad altra sede di  servizio dell'Amministrazione di appartenenza ovvero, se cio' non sia  possibile,  il distacco o comando presso altra amministrazione o ente   pubblico,  d'intesa  con  questi  ultimi  secondo  le  vigenti disposizioni  di  settore  ed  i  contratti  collettivi  nazionali di lavoro.
 3.  Il Servizio Centrale di Protezione provvede, una volta ricevuta la richiesta, ad individuare, tenendo conto dei profili di sicurezza, riservatezza  e  anonimato,  la sede lavorativa presso cui trasferire gli  interessati.  A  tale scopo, interpella le amministrazioni e gli enti   pubblici  competenti,  nonche'  le  Autorita'  provinciali  di pubblica sicurezza di volta in volta interessate. Il trasferimento e' comunque    disposto    previo   consenso   dell'amministrazione   di appartenenza,  secondo  quanto  previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 4.  Agli  interessati  e'  garantito  il  mantenimento  del livello retributivo  goduto  alla  data  del collocamento in aspettativa o in analogo  istituto  aggiornato  agli aumenti contrattuali intervenuti, nonche'  il riconoscimento del periodo trascorso in aspettativa senza assegni ai fini dell'anzianita' di servizio.
 5.  Nel  caso  di  impossibilita' di ricollocazione per mancanza di posti  vacanti  nella  qualifica,  i dipendenti pubblici ammessi allo speciale  programma di protezione possono essere collocati in comando o distacco presso altri amministrazioni o enti pubblici, d'intesa con questi  ultimi,  secondo  le  vigenti  disposizioni  di  settore ed i contratti nazionali di lavoro.
 6. Se gli interessati richiedono in via definitiva il trasferimento dalla   sede   di   servizio,  o  il  transito  nei  ruoli  di  altra amministrazione   o   ente  pubblico,  l'amministrazione  o  ente  di appartenenza  provvede alla collocazione dei dipendenti in mobilita', e  individua,  ove  non  si  sia gia' provveduto, l'amministrazione o l'ente   di   assegnazione,   che,  fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 30  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' attivare la procedura per l'inserimento nel proprio organico.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  30  del  decreto
 legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  (per l'argomento v.
 nelle note alle premesse):
 «Art.   30   (Passaggio   diretto   di   personale  tra
 amministrazioni  diverse).  - 1. Le amministrazioni possono
 ricoprire  posti  vacanti  in  organico  mediante passaggio
 diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
 servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda
 di  trasferimento.  Il  trasferimento  e'  disposto  previo
 consenso dell'amministrazione di appartenenza.
 2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
 procedure  e  i criteri generali per l'attuazione di quanto
 previsto dal comma 1.
 2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
 all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
 copertura  di posti vacanti in organico, devono attivare le
 procedure  di  mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
 via  prioritaria,  all'immissione  in ruolo dei dipendenti,
 provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
 comando  o  di  fuori  ruolo, appartenenti alla stessa area
 funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
 delle   amministrazioni   in   cui  prestano  servizio.  Il
 trasferimento  e'  disposto,  nei limiti dei posti vacanti,
 con   inquadramento   nell'area   funzionale   e  posizione
 economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
 amministrazioni di provenienza.
 2-ter.  L'immissione  in  ruolo  di cui al comma 2-bis,
 limitatamente  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
 al   Ministero   degli  affari  esteri,  in  ragione  della
 specifica  professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
 avviene   previa  valutazione  comparativa  dei  titoli  di
 servizio  e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
 fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
 trasferimento,   nei   limiti   dei   posti  effettivamente
 disponibili.
 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
 fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
 della   specifica   professionalita'  richiesta  ai  propri
 dipendenti   puo'   procedere  alla  riserva  di  posti  da
 destinare   al  personale  assunto  con  ordinanza  per  le
 esigenze  della  Protezione  civile  e del servizio civile,
 nell'ambito  delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
 comma  59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. 
 Dipendenti  pubblici  ammessi  al programma speciale di protezione in
 qualita' di testimoni
 
 1.  A  partire  dalla  data  del  provvedimento  di  ammissione  al programma  speciale  di  protezione,  i testimoni dipendenti pubblici sono     collocati    in    aspettativa    retribuita,    ai    sensi dell'articolo 16-ter,  lettera d), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.  8,  convertito  dalla  legge  15 marzo  1991, n. 82, e successive modificazioni.
 2.  Se gli interessati richiedono di essere trasferiti in localita' diversa  da  quella  in  cui risiedevano originariamente, il Servizio Centrale  di  Protezione  provvede, previa valutazione dei profili di sicurezza, riservatezza e anonimato, alle necessarie procedure per il trasferimento  della  sede  di  servizio  presso l'amministrazione di appartenenza, o il comando o il distacco presso altri amministrazioni o  enti  pubblici  d'intesa  con  questi  ultimi,  secondo le vigenti disposizioni  di  settore.  Gli  interessati  mantengono  il  livello retributivo  di cui godevano all'atto del collocamento in aspettativa aggiornato   agli   aumenti   contrattuali  intervenuti,  nonche'  il riconoscimento  del periodo trascorso in aspettativa senza assegni ai fini  dell'anzianita'  di  servizio  e,  ove  possibile,  le medesime mansioni.
 3.  L'interessato cessa dalla posizione di aspettativa per tutto il periodo  in  cui  presta  attivita'  lavorativa  nella  nuova sede, a decorrere  dalla  data in cui si e' perfezionato il suo trasferimento ad  altra  sede  di servizio o il suo comando o distacco presso altra amministrazione.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Si riporta il testo vigente dell'art. 16-ter, lettera
 d),  del  decreto-legge  15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
 con  modificazioni,  dalla  legge 15 marzo 1991, n. 82 (per
 l'argomento v. nelle note alle premesse):
 «Art.   6-ter   (Contenuto  delle  speciali  misure  di
 protezione). - 1. I testimoni di giustizia cui e' applicato
 lo speciale programma di protezione hanno diritto:
 (Omissis);
 d) se  dipendenti pubblici, al mantenimento del posto
 di    lavoro,    in    aspettativa    retribuita,    presso
 l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in
 attesa  della  definitiva  sistemazione  anche presso altra
 amministrazione dello Stato;
 (Omissis).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. 
 Dipendenti privati ammessi allo speciale programma di protezione
 
 1.   Ai   dipendenti  privati  ammessi  al  programma  speciale  di protezione  e'  mantenuto  il  posto  di lavoro con sospensione degli oneri  retributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro fino al  rientro  in  servizio  dei  dipendenti  medesimi. Si applicano le vigenti  norme in ordine alla sostituzione del lavoratore assente per una  causa  di  sospensione  obbligatoria  del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto.
 2. Successivamente alla deliberazione della Commissione centrale di ammissione  al programma speciale, il Servizio Centrale di Protezione provvede, se gli interessati lo richiedono, al loro trasferimento, se possibile, in altra sede della medesima azienda, previ accordi con il datore di lavoro e fatte salve le esigenze di sicurezza.
 3.  Nella  determinazione  delle  misure di protezione, il Servizio Centrale  di  Protezione tiene conto delle esigenze di ricollocazione lavorativa di cui al precedente comma.
 4.  Il  Servizio  Centrale  di  Protezione provvede a rimborsare ai soggetti  di  cui  al  comma  1, che siano in possesso dei prescritti requisiti,  gli importi dei contributi volontari da essi versati agli enti  previdenziali  e  relativi  al  periodo in cui non hanno potuto svolgere attivita' lavorativa per motivi di sicurezza. Il rimborso e' corrisposto su istanza documentata degli interessati.
 |  |  |  | Art. 8. 
 Tutela  della riservatezza delle persone ammesse a speciali misure di
 protezione che svolgono attivita' lavorativa
 
 1.  Nei  confronti  dei  soggetti  ammessi  a  speciali  misure  di protezione  che  svolgono  attivita' lavorativa durante il periodo di sottoposizione  alle stesse, le amministrazioni e gli enti competenti adottano,  d'intesa  con  gli  Organi  preposti  all'attuazione delle speciali misure o del programma, idonei accorgimenti per impedire, in caso   di   consultazione  di  banche  dati  o  archivi  informatici, l'individuazione  degli  interessati  e  del  luogo  di  lavoro delle localita' in cui gli interessati effettuano le prestazioni.
 |  |  |  | Art. 9. 
 Tutela dei minori nei cui confronti e' stata avanzata una proposta di
 speciali misure di protezione
 
 1.  Ogni  volta  che  soggetti  minori  nei  cui confronti e' stata avanzata  una proposta di speciali misure di protezione sono affidate a  persone  non  incluse  nella  proposta  stessa  o che rifiutano di sottoporsi  alle  misure,  la  Commissione  centrale provvede a darne tempestiva  informazione all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale dei minorenni ed a quello presso il tribunale del capoluogo del  distretto  nel  cui ambito e' il luogo dell'ultima residenza del minore.
 2.  Se  la  competenza  ad assumere provvedimenti che riguardano il minore  appartiene  ad  un  tribunale diverso, l'ufficio del pubblico ministero trasmette l'informazione ricevuta al corrispondente ufficio presso il tribunale competente.
 |  |  |  | Art. 10. 
 Assistenza  psicologica  ai  minori  sottoposti  a speciali misure di
 protezione
 
 1.  Gli  Organi  competenti all'attuazione delle speciali misure di protezione   e  del  programma  speciale  di  protezione  assicurano, mediante  personale  specializzato appartenente ai Servizi dipendenti dal  Dipartimento  per  la  giustizia  minorile  del  Ministero della giustizia   o   mediante  accordi  con  le  strutture  pubbliche  sul territorio,   la  necessaria  assistenza  psicologica  ai  minori  in situazioni di disagio.
 2.  La  richiesta  di assistenza puo' provenire dal minore dai suoi genitori o dall'Autorita' giudiziaria.
 3.  Le  localita'  nelle  quali  devono  essere trasferiti i nuclei familiari,  i  cui componenti sono sottoposti alle speciali misure di protezione  ovvero  al  programma  speciale, sono individuate tenendo conto  anche  delle esigenze scolastiche e di inserimento sociale dei minori appartenenti allo stesso nucleo familiare.
 |  |  |  | Art. 11. 
 Posizione  scolastica  dei  minori  sottoposti  a  speciali misure di
 protezione
 
 1. Gli Organi competenti all'attuazione delle speciali misure e del programma  speciale  di  protezione  provvedono,  tramite  specifiche intese  con  il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  e  con  il  Ministero della giustizia - Dipartimento per la Giustizia  Minorile  -  a  garantire  ai  minori l'assolvimento degli obblighi scolastici, salvaguardando la loro tutela.
 2.  Il  Servizio  Centrale  di  Protezione stabilisce le necessarie intese  con  il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  affinche'  i  minori  sottoposti  a  speciale  programma  di protezione  possano  frequentare  i  corsi  di  studio con le cautele necessarie ad impedire il disvelamento della loro identita'.
 3. I titoli di studio delle persone sottoposte a programma speciale di protezione, che siano stati conseguiti con nominativi di copertura per  motivi di sicurezza, vengono convertiti con il nominativo reale, su richiesta degli interessati e previa consegna al Servizio centrale di protezione del diploma conseguito con le generalita' di copertura, tramite  accordi  tra  il  medesimo  Servizio centrale e il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, per finalita' di reinserimento sociale e lavorativo.
 |  |  |  | Art. 12. 
 Accesso  delle  persone  ammesse alle speciali misure di protezione a
 corsi di formazione professionale
 
 1.  Nell'ambito  dell'istruzione  professionale,  le  Autorita' che attuano  le  speciali  misure  ed il programma speciale di protezione provvedono,  tramite  intese  con  gli  enti  pubblici competenti, ad incentivare  l'accesso  delle  persone  incluse nelle misure stesse a corsi  di  formazione  e specializzazione finalizzati all'inserimento lavorativo.
 2.  Per le persone ammesse allo speciale programma di protezione ed in  possesso dei documenti di copertura di cui all'articolo 13, comma 10,  del  decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo  1991,  n. 82, come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n.  45,  il  Servizio Centrale di Protezione stabilisce, d'intesa con gli  enti  interessati,  le  modalita'  di  iscrizione  ai corsi, nel rispetto delle esigenze di sicurezza.
 3.  Con  analoghe  intese, si provvede alla conversione con le vere generalita'  degli  attestati  conseguiti  al termine dei corsi, alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del presente decreto.
 
 
 
 Nota all'art. 12:
 - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 13, comma 10
 del  decreto-legge  15  gennaio 1991, n. 8, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  15 marzo  1991,  n.  82  (per
 l'argomento v. nelle note alle premesse):
 «10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza
 e  il  reinserimento  sociale  delle  persone  sottoposte a
 speciale  programma di protezione a norma del comma 5 e che
 non sono detenute o internate e' consentita l'utilizzazione
 di un documento di copertura.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. 
 Personale dipendente dagli enti locali e dalle regioni
 
 1.  Le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti normativi   di   loro   competenza   ai  fini  dell'attuazione  delle disposizioni contenute nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni e nel presente regolamento.
 |  |  |  | Art. 14. 
 Oneri finanziari
 
 1.  L'applicazione  del  presente  regolamento  non  comporta oneri aggiuntivi  per  il  bilancio dello Stato, delle regioni e degli enti locali interessati.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E  'fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
 Roma, 13 maggio 2005
 
 Il Ministro dell'interno: Pisanu
 
 Il Ministro della giustizia: Castelli
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 327
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