| 
| Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2005, n. 139 |  | Costituzione  dell'Ordine  dei dottori commercialisti e degli esperti  contabili,  a  norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n.  34. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante delega al Governo per  l'istituzione  dell'Ordine  dei  dottori  commercialisti e degli esperti contabili ed, in particolare, gli articoli 2, 3 e 6;
 Sentiti  i  Consigli  nazionali  dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali;
 Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
 Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi, rispettivamente, in data 21 giugno 2005 e 22 giugno 2005;
 Ritenuto   di   accogliere   le   osservazioni   formulate  dalle Commissioni  parlamentari,  ad  eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni  meramente  formali  o non conformi con i principi espressi dalla legge di delegazione;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;
 Sulla  proposta  del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
 
 Emana
 
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Oggetto della professione
 
 1.  Agli  iscritti  nell'Albo  dei  dottori commercialisti e degli esperti  contabili,  di  seguito  denominato  "Albo", e' riconosciuta competenza  specifica  in  economia  aziendale e diritto d'impresa e, comunque,   nelle   materie   economiche,   finanziarie.  tributarie, societarie ed amministrative.
 2.  In  particolare, formano oggetto della professione le seguenti attivita':
 a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
 b) le perizie e le consulenze tecniche;
 c) le ispezioni e le revisioni amministrative;
 d)  la  verificazione  ed  ogni  altra  indagine in merito alla attendibilita'  di  bilanci,  di  conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
 e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
 f)  le  funzioni  di  sindaco  e  di  revisore  nelle  societa' commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.
 3.  Ai  soli  iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo e' riconosciuta  competenza  tecnica  per  l'espletamento delle seguenti attivita':
 a)  la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito  ai  bilanci  di  imprese  ed  enti,  pubblici  e privati, non soggetti  al  controllo  legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta  dall'autorita'  giudiziaria,  amministrativa o da privati, anche  ai  fini  dell'accesso  e  del  riconoscimento di contributi o finanziamenti  pubblici,  anche  comunitari,  nonche' l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;
 b) le valutazioni di azienda;
 c)  l'assistenza  e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione  tributaria  di  cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
 d) l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore    nelle    procedure    concorsuali,    giudiziarie    e amministrative,  e  nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonche'  l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;
 e)  le  funzioni  di  sindaco  e  quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in societa' o enti, nonche' di amministratore,  qualora  il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;
 f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'articolo 2409 del codice civile;
 g)  la  predisposizione  e  diffusione  di  studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono  previsioni  sull'andamento  futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;
 h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalita' giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;
 i)  il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili,  nonche'  la  formazione  del progetto di distribuzione, su delega   del   giudice   dell'esecuzione,   secondo  quanto  previsto dall'articolo  2,  comma  3,  lettera  e), del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.  80,  e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;
 l)  l'attivita'  di  consulenza  nella programmazione economica negli enti locali;
 m)   l'attivita'  di  valutazione  tecnica  dell'iniziativa  di impresa  e  di  asseverazione  dei  business  plan  per  l'accesso  a finanziamenti pubblici;
 n)   il   monitoraggio   ed  il  tutoraggio  dell'utilizzo  dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;
 o)   la   redazione   e   la  asseverazione  delle  informative ambientali,  sociali  e  di sostenibilita' delle imprese e degli enti pubblici e privati;
 p)  la  certificazione  degli  investimenti  ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti:
 q)  le  attivita'  previste  per  gli  iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo.
 4.  Agli  iscritti  nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo e' riconosciuta  competenza  tecnica  per  l'espletamento delle seguenti attivita' :
 a)  tenuta  e  redazione  dei  libri  contabili,  fiscali e del lavoro,   controllo   della  documentazione  contabile,  revisione  e certificazione   contabile   di   associazioni,   persone  fisiche  o giuridiche diverse dalle societa' di capitali;
 b)   elaborazione   e   predisposizione   delle   dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;
 c)  rilascio  dei  visti  di conformita', asseverazione ai fini degli   studi   di   settore  e  certificazione  tributaria,  nonche' esecuzione  di ogni altra attivita' di attestazione prevista da leggi fiscali;
 d)  la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonche', sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile;
 e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui  al  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, dalle Regioni, da Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;
 f)  il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di  atti  e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale,  ai  sensi  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, e del testo unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e loro successive modificazioni;
 5.  L'elencazione  di  cui  al  presente  articolo  non pregiudica l'esercizio   di  ogni  altra  attivita'  professionale  dei  dottori commercialisti  e  degli  esperti  contabili ad essi attribuiti dalla legge  o  da regolamenti. Sono fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 76 e 87 della
 Costituzione:
 "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
 puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
 di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
 limitato e per oggetti definiti.".
 "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il capo
 dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
 Puo' inviare messaggi alle Camere.
 Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
 prima riunione.
 Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
 legge di iniziativa del Governo.
 Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
 Costituzione.
 Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
 dello Stato.
 Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
 ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
 l'autorizzazione delle Camere.
 Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
 supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
 stato di guerra deliberato dalle Camere.
 Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
 Puo' concedere grazia e commutare le pene.
 Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
 -  Si  riporta  il  testo degli articoli 2, 3 e 6 della
 legge  24 febbraio  2005,  n.  34  (Delega  al  Governo per
 l'istituzione  dell'Ordine  dei  dottori  commercialisti  e
 degli esperti contabili):
 "Art.  2.  -  1.  All'unificazione di cui all'art. 1 si
 provvede,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per la finanza
 pubblica,  con  decreto  legislativo  da adottare entro tre
 mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
 su  proposta  del Ministro della giustizia, di concerto con
 il   Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
 ricerca,   sentiti   i   Consigli   nazionali  dei  dottori
 commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.
 2.  Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
 e'  trasmesso  alle  Camere  ai  fini  dell'espressione dei
 pareri  da  parte delle commissioni parlamentari competenti
 per  materia e per le conseguenze di carattere finanziario,
 che   sono   resi   entro   trenta  giorni  dalla  data  di
 trasmissione  del  medesimo  schema  di decreto. Decorso il
 termine  senza che le commissioni abbiano espresso i pareri
 di  rispettiva  competenza,  il  decreto  legislativo  puo'
 essere comunque emanato.".
 "Art.  3.  -  1.  Con  il  decreto  legislativo  di cui
 all'art. 2 sono definiti:
 a) le  modalita'  per  la  costituzione del Consiglio
 nazionale   e   dei   consigli   locali  del  nuovo  Ordine
 professionale  e la relativa composizione, nel rispetto dei
 principi    di   proporzionalita'   e   rappresentativita',
 assicurando   comunque   alla   componente   della  sezione
 riservata  ai laureati specialistici, alla fine del periodo
 transitorio  di  cui  alla  lettera h), un numero minimo di
 rappresentanti  non  inferiore  alla  meta'  e l'elettorato
 passivo per la nomina del presidente;
 b) le  classi  di  laurea  e di laurea specialistica,
 nonche'  i  titoli  regolati dall'ordinamento previgente ai
 decreti  emanati  in  applicazione  dell'art. 17, comma 95,
 della   legge   15 maggio   1997,   n.  127,  e  successive
 modificazioni,  che  costituiscono  requisiti di ammissione
 all'esame  di Stato, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge
 10 giugno  2002,  n.  107,  convertito,  con modificazioni,
 dalla legge 1° agosto 2002, n. 173;
 c) l'istituzione    di    due    sezioni   dell'Albo,
 rispettivamente  riservate  ai possessori dei titoli di cui
 alla lettera b);
 d) l'ambito delle attivita' oggetto della professione
 ai  sensi  e  per  gli effetti delle disposizioni di cui al
 decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.
 1067,   e   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 27 ottobre  1953,  n.  1068,  e  delle  altre  disposizioni
 vigenti,  con  attribuzione  specifica  di  attivita'  agli
 iscritti  nella sezione riservata ai laureati specialistici
 e   agli   iscritti   nell'altra   sezione.  E'  consentita
 l'attribuzione  di  nuove  competenze  agli  iscritti nella
 sezione    dell'Albo    unico    riservata    ai   laureati
 specialistici, che presentino profili di interesse pubblico
 generale,  nel  rispetto  del  principio  della liberta' di
 concorrenza   e  fatte  salve  le  prerogative  attualmente
 attribuite  dalla  legge a professionisti iscritti ad altri
 albi.  Sono  fatte  salve, altresi', le attivita' di natura
 privatistica  gia'  consentite  dalla legge agli iscritti a
 registri,  ruoli  ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica
 amministrazione;
 e) le  prove  degli  esami  di Stato per l'iscrizione
 alle  sezioni  dell'Albo,  tenuto  conto di quanto disposto
 alla  lettera  d),  con  previsione  della  possibilita' di
 svolgimento   del  tirocinio  durante  il  corso  di  studi
 specialistici  ed  esenzione  da  una  delle  prove scritte
 dell'esame  di Stato all'esito di un corso realizzato sulla
 base di convenzioni tra universita' e ordini locali;
 f) le     norme    transitorie    che    disciplinano
 l'inserimento nella sezione dell'Albo riservata ai laureati
 specialistici  degli attuali iscritti agli Albi dei dottori
 commercialisti  e  dei  ragionieri  e  periti  commerciali,
 questi  ultimi  con  il titolo professionale di "ragioniere
 commercialista",  con  specifica  distinta indicazione, per
 ciascuno,  dell'anzianita'  di  iscrizione,  del  titolo di
 studio,  del  titolo professionale e dell'ordine o collegio
 di provenienza;
 g) la protezione dei titoli professionali di "dottore
 commercialista",   di   "ragioniere  commercialista"  e  di
 "esperto  contabile",  nonche'  del  termine  abbreviato di
 "commercialista",   utilizzabile  soltanto  dagli  iscritti
 nella   sezione   del  nuovo  Albo  riservata  ai  laureati
 specialistici;
 h) le  norme  transitorie  che  garantiscono,  per la
 durata  di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento
 degli  attuali  organismi  dirigenti  di cui all'art. 6, le
 maggioranze  e  le presidenze dei nuovi organi, nazionali e
 locali,  ai  dottori  commercialisti e le vicepresidenze ai
 ragionieri;
 i) le norme transitorie che definiscono le modalita',
 le  procedure  e  i  termini  per  la confluenza degli enti
 nazionali  e  locali dei due attuali Ordini, nei rispettivi
 enti  del  nuovo  Ordine dei dottori commercialisti e degli
 esperti contabili, definendo altresi' l'ambito territoriale
 degli  ordini  locali  e le procedure per la prima elezione
 dei relativi organismi direttivi.".
 "Art.  6.  -  1.  Nell'esercizio  della  delega  di cui
 all'art.  2,  il  Governo disciplina la durata dei Consigli
 nazionali  e locali degli Ordini dei dottori commercialisti
 e  dei  ragionieri e periti commerciali in carica alla data
 di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  secondo i
 seguenti principi e criteri direttivi:
 a) prevedere  la  proroga degli organi in carica fino
 al  31 dicembre  del  secondo  anno  successivo a quello di
 entrata in vigore della presente legge;
 b) prevedere   la  facolta'  per  i  consigli  locali
 prorogati  di  indire nuove elezioni alla naturale scadenza
 del  loro  mandato,  fermo  restando  che  gli organi cosi'
 eletti  decadranno  comunque  alla data di cui alla lettera
 a).".
 Note all'art. 1:
 - Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 reca:
 "Ordinamento   degli   organi   speciali  di  giurisdizione
 tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
 in  attuazione  della delega al Governo contenuta nell'art.
 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.".
 - Si riporta il testo dell'art. 2409 del codice civile:
 "Art.  2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e' fondato
 sospetto  che  gli  amministratori,  in violazione dei loro
 doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione
 che  possono  arrecare  danno  alla societa' o a una o piu'
 societa'  controllate,  i  soci che rappresentano il decimo
 del capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al
 mercato  del capitale di rischio, il ventesimo del capitale
 sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso
 notificato  anche  alla societa'. Lo statuto puo' prevedere
 percentuali minori di partecipazione.
 Il  tribunale,  sentiti  in  camera  di  consiglio  gli
 amministratori  e  i  sindaci,  puo'  ordinare  l'ispezione
 dell'amministrazione   della  societa'  a  spese  dei  soci
 richiedenti,  subordinandola, se del caso, alla prestazione
 di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile.
 Il  tribunale  non ordina l'ispezione e sospende per un
 periodo   determinato   il   procedimento   se  l'assemblea
 sostituisce  gli amministratori e i sindaci con soggetti di
 adeguata  professionalita',  che  si attivano senza indugio
 per  accertare  se  le  violazioni  sussistono  e,  in caso
 positivo,  per  eliminarle,  riferendo  al  tribunale sugli
 accertamenti e le attivita' compiute.
 Se  le  violazioni  denunziate sussistono ovvero se gli
 accertamenti  e  le  attivita'  compiute ai sensi del terzo
 comma  risultano  insufficienti  alla loro eliminazione, il
 tribunale   puo'   disporre   gli  opportuni  provvedimenti
 provvisori  e  convocare  l'assemblea  per  le  conseguenti
 deliberazioni.  Nei  casi  piu'  gravi  puo'  revocare  gli
 amministratori  ed eventualmente anche i sindaci e nominare
 un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la
 durata.
 L'amministratore  giudiziario puo' proporre l'azione di
 responsabilita'  contro  gli amministratori e i sindaci. Si
 applica l'ultimo comma dell'art. 2393.
 Prima  della scadenza del suo incarico l'amministratore
 giudiziario  rende  conto  al tribunale che lo ha nominato;
 convoca  e  presiede  l'assemblea  per  la nomina dei nuovi
 amministratori  e  sindaci  o per proporre, se del caso, la
 messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad
 una procedura concorsuale.
 I  provvedimenti  previsti  da  questo articolo possono
 essere  adottati anche su richiesta del collegio sindacale,
 del  consiglio  di  sorveglianza  o  del  comitato  per  il
 controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno
 ricorso  al  mercato  del capitale di rischio, del pubblico
 ministero;  in  questi casi le spese per l'ispezione sono a
 carico della societa'.".
 -  Si riporta il testo dei commi 3 e 3-quater dell'art.
 2  del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35 (Disposizioni
 urgenti  nell'ambito  del  Piano  di azione per lo sviluppo
 economico,   sociale   e   territoriale),  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:
 "Art. 2 (Disposizioni in materia fallimentare, civile e
 processuale   civile   nonche'   in   materia   di   libere
 professioni,  di  cartolarizzazione  dei crediti e relative
 alla CONSOB). - 1 - 2-bis. (Omissis).
 3.  Al  codice  di  procedura civile, sono apportate le
 seguenti modificazioni:
 a) all'art.  133  e'  aggiunto,  in fine, il seguente
 comma:
 "L'avviso   di   cui   al  secondo  comma  puo'  essere
 effettuato  a  mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica
 nel   rispetto   della   normativa,   anche  regolamentare,
 concernente   la   sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la
 ricezione  dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal
 fine  il difensore indica nel primo scritto difensivo utile
 il  numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso
 cui dichiara di voler ricevere l'avviso.";
 b) all'art.  134  e'  aggiunto,  in fine, il seguente
 comma:
 "L'avviso   di   cui   al  secondo  comma  puo'  essere
 effettuato  a  mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica
 nel   rispetto   della   normativa,   anche  regolamentare,
 concernente   la   sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la
 ricezione  dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal
 fine  il difensore indica nel primo scritto difensivo utile
 il  numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso
 cui dichiara di voler ricevere l'avviso.";
 b-bis)   all'art.   164,  ultimo  comma,  la  parola:
 "ultimo" e' sostituita dalla seguente: "secondo";
 b-ter)  all'art.  167, secondo comma, dopo le parole:
 "le  eventuali  domande  riconvenzionali"  sono inserite le
 seguenti:  "e  le eccezioni processuali e di merito che non
 siano rilevabili d'ufficio";
 c) all'art.  176,  secondo  comma,  sono aggiunte, in
 fine,  le seguenti parole: "anche a mezzo telefax o a mezzo
 di  posta  elettronica  nel rispetto della normativa, anche
 regolamentare,    concernente    la    sottoscrizione,   la
 trasmissione  e  la  ricezione  dei documenti informatici e
 teletrasmessi.  Al  tal  fine il difensore indica nel primo
 scritto  difensivo  utile il numero di fax o l'indirizzo di
 posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la
 comunicazione.";
 c-bis) l'art. 180 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  180  (Forma  di  trattazione).  - La trattazione
 della  causa  e'  orale.  Della  trattazione della causa si
 redige processo verbale";
 c-ter)  gli  articoli 183  e  184 sono sostituiti dai
 seguenti:
 "Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione
 della   causa).   -   All'udienza   fissata  per  la  prima
 comparizione  delle  parti  e  la  trattazione  il  giudice
 istruttore    verifica   d'ufficio   la   regolarita'   del
 contraddittorio    e,    quando    occorre,   pronuncia   i
 provvedimenti   previsti   dall'art.  102,  secondo  comma,
 dall'art.  164,  secondo,  terzo  e quinto comma, dall'art.
 167,  secondo e terzo comma, dall'art. 182 e dall'art. 291,
 primo comma.
 Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma,
 il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
 Il  giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta,
 fissa  l'udienza per la comparizione personale delle parti,
 al   fine   di   interrogarle   liberamente.   La   mancata
 comparizione    senza   giustificato   motivo   costituisce
 comportamento   valutabile   ai  sensi  del  secondo  comma
 dell'art.   116.   Quando   e'   disposta  la  comparizione
 personale,  le  parti hanno facolta' di farsi rappresentare
 da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere
 a  conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere
 conferita   con   atto   pubblico   o   scrittura   privata
 autenticata,  e deve attribuire al procuratore il potere di
 conciliare   o   transigere  la  controversia.  La  mancata
 conoscenza,  senza  gravi ragioni, dei fatti della causa da
 parte  del  procuratore  e' valutabile ai sensi del secondo
 comma dell'art. 116.
 Nell'udienza    di   trattazione   ovvero   in   quella
 eventualmente  fissata ai sensi del terzo comma, il giudice
 richiede  alle  parti,  sulla  base  dei  fatti allegati, i
 chiarimenti  necessari  e  indica  le  questioni rilevabili
 d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
 Nella  stessa udienza l'attore puo' proporre le domande
 e   le   eccezioni   che  sono  conseguenza  della  domanda
 riconvenzionale  o  delle eccezioni proposte dal convenuto.
 Puo'  altresi' chiedere di essere autorizzato a chiamare un
 terzo  ai  sensi  degli articoli 106 e 269, terzo comma, se
 l'esigenza  e'  sorta  dalle difese del convenuto. Le parti
 possono  precisare  e modificare le domande, le eccezioni e
 le conclusioni gia' formulate.
 Se  richiesto, il giudice concede alle parti un termine
 perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di
 memorie   contenenti  precisazioni  o  modificazioni  delle
 domande, delle eccezioni e delle conclusioni gia' proposte,
 e  per  produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova,
 nonche'  un  successivo  termine perentorio non superiore a
 trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove
 o  modificate  dall'altra  parte, per proporre le eccezioni
 che  sono  conseguenza  delle  domande  e  delle  eccezioni
 medesime,  e  per  l'indicazione  di prova contraria. Salva
 l'applicazione  dell'art.  187,  il  giudice  si riserva di
 provvedere   sulle   richieste  istruttorie  con  ordinanza
 pronunziata   fuori   dell'udienza  entro  un  termine  non
 superiore  a  trenta  giorni,  fissando  l'udienza  di  cui
 all'art.  184  per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti
 ammissibili e rilevanti.
 L'ordinanza  di cui al sesto comma e' comunicata a cura
 del  cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito,
 anche  a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero
 sia stato indicato negli atti difensivi, nonche' a mezzo di
 posta  elettronica,  nel  rispetto  della  normativa, anche
 regolamentare,   concernente   la   sottoscrizione   e   la
 trasmissione  dei  documenti informatici e teletrasmessi. A
 tal  fine  il  difensore indica nel primo scritto difensivo
 utile  il  numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica
 presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.
 "Art. 184 (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). -
 Nell'udienza  fissata  con  l'ordinanza  prevista dal sesto
 comma   dell'art.   183,   il  giudice  istruttore  procede
 all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
 Nel  caso  in  cui  vengano disposti d'ufficio mezzi di
 prova,  ciascuna  parte  puo'  dedurre,  entro  un  termine
 perentorio  assegnato dal giudice con l'ordinanza di cui al
 comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari
 in relazione ai primi";
 d) all'art.  250,  sono aggiunti, in fine, i seguenti
 commi:  "L'intimazione  al  testimone  ammesso su richiesta
 delle  parti  private  a  comparire  in udienza puo' essere
 effettuata   dal  difensore  attraverso  l'invio  di  copia
 dell'atto  mediante  lettera  raccomandata  con  avviso  di
 ricevimento  o  a  mezzo di telefax o posta elettronica nel
 rispetto  della normativa, anche regolamentare, concernente
 la  sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione dei
 documenti informatici e teletrasmessi.
 Il  difensore  che  ha spedito l'atto da notificare con
 lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice
 copia   dell'atto   inviato,  attestandone  la  conformita'
 all'originale, e l'avviso di ricevimento.";
 e) al   libro   III   sono   apportate   le  seguenti
 modificazioni:
 1) l'art. 474 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  474  (Titolo  esecutivo). - L'esecuzione forzata
 non  puo'  avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo
 per un diritto certo, liquido ed esigibile.
 Sono titoli esecutivi:
 1)  le  sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai
 quali   la   legge   attribuisce   espressamente  efficacia
 esecutiva;
 2) le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito e
 gli  atti  ai  quali  la legge attribuisce espressamente la
 stessa efficacia;
 3)  gli  atti  ricevuti da notaio o da altro pubblico
 ufficiale   autorizzato  dalla  legge  a  riceverli,  o  le
 scritture    private    autenticate,   relativamente   alle
 obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.
 L'esecuzione  forzata  per consegna o rilascio non puo'
 aver  luogo  che  in  virtu' dei titoli esecutivi di cui ai
 numeri 1) e 3) del secondo comma";
 2)  all'art.  476,  quarto  comma,  le  parole:  "non
 superiore  a  5  euro"  sono sostituite dalle seguenti: "da
 euro 1.000 a 5.000";
 3)  all'art. 479, secondo comma, le parole da: "ma se
 esso" fino a: "a norma dell'art. 170" sono soppresse;
 4)   all'art.   490   sono   apportate   le  seguenti
 modificazioni:
 4.1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "In
 caso  di  espropriazione  di beni mobili registrati, per un
 valore  superiore  a  25.000  euro,  e di beni immobili, lo
 stesso   avviso,  unitamente  a  copia  dell'ordinanza  del
 giudice  e  della  relazione  di  stima  redatta  ai  sensi
 dell'art.  173-bis  delle  disposizioni  di  attuazione del
 presente  codice,  e'  altresi'  inserito  in appositi siti
 internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per
 la presentazione delle offerte o della data dell'incanto";
 4.2)  nel terzo comma, dopo le parole: "sia inserito"
 sono  inserite  le  seguenti: "almeno quarantacinque giorni
 prima  del  termine  per  la  presentazione delle offerte o
 della data dell'incanto";
 5) l'art. 492 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  492  (Forma  del pignoramento). - Salve le forme
 particolari  previste  nei  capi  seguenti, il pignoramento
 consiste  in  un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa
 al  debitore  di  astenersi  da  qualunque  atto  diretto a
 sottrarre  alla garanzia del credito esattamente indicato i
 beni  che  si assoggettano all'espropriazione e i frutti di
 essi.
 Il   pignoramento   deve  altresi'  contenere  l'invito
 rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del
 giudice  dell'esecuzione  la  dichiarazione  di residenza o
 l'elezione  di  domicilio  nel  comune  in  cui  ha sede il
 giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che,
 in  mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui
 dirette  saranno  effettuate  presso  la  cancelleria dello
 stesso giudice.
 L'ufficiale  giudiziario,  quando  constata  che i beni
 assoggettati  a  pignoramento appaiono insufficienti per la
 soddisfazione  del creditore procedente, invita il debitore
 ad  indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui
 si trovano.
 Della  dichiarazione  del  debitore e' redatto processo
 verbale  che  lo  stesso sottoscrive. Se sono indicati beni
 dal debitore, questi, dal momento della dichiarazione, sono
 considerati  pignorati  anche  agli  effetti dell'art. 388,
 terzo comma, del codice penale.
 Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il
 compendio   pignorato   sia   divenuto   insufficiente,  il
 creditore    procedente   puo'   richiedere   all'ufficiale
 giudiziario  di  procedere ai sensi dei precedenti commi e,
 successivamente,  esercitare  la  facolta'  di cui all'art.
 499, terzo comma.
 In  ogni  caso  l'ufficiale  giudiziario, ai fini della
 ricerca  delle  cose  da sottoporre ad esecuzione, puo', su
 richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice
 dell'esecuzione,  rivolgere  richiesta  ai soggetti gestori
 dell'anagrafe  tributaria e di altre banche dati pubbliche.
 La  richiesta,  anche  riguardante  piu'  soggetti  nei cui
 confronti   procedere   a   pignoramento,   deve   indicare
 distintamente  le complete generalita' di ciascuno, nonche'
 quelle   dei   creditori   istanti   e   gli   estremi  dei
 provvedimenti di autorizzazione.
 L'ufficiale   giudiziario   ha   altresi'  facolta'  di
 richiedere  l'assistenza  della  forza pubblica, ove da lui
 ritenuto necessario.
 Quando  la  legge  richiede che l'ufficiale giudiziario
 nel   compiere   il  pignoramento  sia  munito  del  titolo
 esecutivo,  il  presidente  del  tribunale  competente  per
 l'esecuzione  puo'  concedere al creditore l'autorizzazione
 prevista nell'art. 488, secondo comma";
 6)   all'art.   495   sono   apportate   le  seguenti
 modificazioni:
 6.1) al primo comma, le parole: "In qualsiasi momento
 anteriore  alla  vendita"  sono  sostituite dalle seguenti:
 "Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma
 degli articoli 530, 552 e 569";
 6.2)  al  quarto  comma,  le parole: "nove mesi" sono
 sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
 7)   all'art.   499   sono   apportate   le  seguenti
 modificazioni:
 7.1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
 "Possono  intervenire  nell'esecuzione  i creditori che
 nei  confronti  del  debitore  hanno  un credito fondato su
 titolo  esecutivo,  nonche' i creditori che, al momento del
 pignoramento,   avevano  eseguito  un  sequestro  sui  beni
 pignorati   ovvero   avevano   un   diritto  di  prelazione
 risultante da pubblici registri o un diritto di pegno";
 7.2) e' aggiunto, infine, il seguente comma:
 "Ai       creditori      chirografari,      intervenuti
 tempestivamente,  il  creditore  pignorante  ha facolta' di
 indicare,  con  atto  notificato  o all'udienza fissata per
 l'autorizzazione   della   vendita  o  per  l'assegnazione,
 l'esistenza   di   altri   beni   del   debitore  utilmente
 pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se
 sono   forniti   di  titolo  esecutivo  o,  altrimenti,  ad
 anticipare  le  spese  necessarie  per  l'estensione.  Se i
 creditori  intervenuti,  senza giusto motivo, non estendono
 il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo
 entro  il termine di trenta giorni, il creditore pignorante
 ha   diritto   di   essere   loro   preferito  in  sede  di
 distribuzione";
 8)   all'art.  510,  secondo  comma,  sono  aggiunte,
 infine, le parole: "e previo accantonamento delle somme che
 spetterebbero  ai  creditori  sequestratari,  pignoratizi e
 ipotecari privi di titolo esecutivo";
 9) l'art. 512 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  512  (Risoluzione  delle controversie). - Se, in
 sede  di  distribuzione, sorge controversia tra i creditori
 concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato
 all'espropriazione,  circa  la sussistenza o l'ammontare di
 uno  o  piu'  crediti  o circa la sussistenza di diritti di
 prelazione,  il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e
 compiuti  i necessari accertamenti, provvede con ordinanza,
 impugnabile  nelle forme e nei termini di cui all'art. 617,
 secondo comma.
 Il  giudice puo', anche con l'ordinanza di cui al primo
 comma,  sospendere,  in  tutto o in parte, la distribuzione
 della somma ricavata";
 10)   all'art.   524,   secondo   comma,  le  parole:
 "nell'art.  525,  secondo  comma"  e  le parole: "nel terzo
 comma  dell'art.  525"  sono  sostituite,  rispettivamente,
 dalle  seguenti:  "nell'art.  525,  primo  comma"  e:  "nel
 secondo comma dell'art. 525";
 11)   all'art.   525   sono   apportate  le  seguenti
 modificazioni:
 11.1) il primo comma e' abrogato;
 11.2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
 "Qualora  il  valore  dei beni pignorati, determinato a
 norma  dell'art.  518, non superi 20.000 euro, l'intervento
 di  cui  al  comma  precedente deve aver luogo non oltre la
 data di presentazione del ricorso, prevista dall'art. 529";
 12)  all'art.  526,  le  parole: "a norma del secondo
 comma  e  del  terzo  comma  dell'articolo precedente" sono
 sostituite dalle seguenti: "a norma dell'art. 525";
 13) l'art. 527 e' abrogato;
 14)  all'art.  528,  il primo comma e' sostituito dal
 seguente:   "I   creditori  chirografari  che  intervengono
 successivamente  ai  termini  di cui all'art. 525, ma prima
 del   provvedimento   di   distribuzione,  concorrono  alla
 distribuzione   della   parte   della  somma  ricavata  che
 sopravanza   dopo   soddisfatti  i  diritti  del  creditore
 pignorante,   dei   creditori   privilegiati  e  di  quelli
 intervenuti in precedenza";
 15)  all'art.  530,  quinto  comma, le parole: "terzo
 comma",  ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
 "secondo comma";
 16)  all'art.  532,  il primo e il secondo comma sono
 sostituiti  dai  seguenti: "Il giudice dell'esecuzione puo'
 disporre  la  vendita  senza incanto dei beni pignorati. Le
 cose  pignorate devono essere affidate all'istituto vendite
 giudiziarie,  ovvero,  con provvedimento motivato, ad altro
 soggetto specializzato nel settore di competenza, affinche'
 proceda alla vendita in qualita' di commissionario.
 Nello  stesso  provvedimento  di  cui al primo comma il
 giudice,  dopo  avere sentito, se necessario, uno stimatore
 dotato  di  specifica preparazione tecnica e commerciale in
 relazione  alla  peculiarita'  del  bene  stesso,  fissa il
 prezzo  minimo  della  vendita  e l'importo globale fino al
 raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e
 puo' imporre al commissionario una cauzione";
 17) l'art. 534-bis e' sostituito dal seguente:
 "Art.  534-bis  (Delega delle operazioni di vendita). -
 Il giudice, con il provvedimento di cui all'art. 530, puo',
 sentiti  gli  interessati,  delegare all'istituto di cui al
 primo  comma  dell'art. 534, ovvero in mancanza a un notaio
 avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato
 o a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti
 nei   relativi   elenchi  di  cui  all'art.  179-ter  delle
 disposizioni   di   attuazione   del  presente  codice,  il
 compimento  delle  operazioni di vendita con incanto ovvero
 senza   incanto   di  beni  mobili  iscritti  nei  pubblici
 registri.  La  delega  e gli atti conseguenti sono regolati
 dalle  disposizioni  di  cui  all'art.  591-bis,  in quanto
 compatibili con le previsioni della presente sezione";
 18)   all'art.   546   sono   apportate  le  seguenti
 modificazioni:
 18.1)  dopo  le parole: "da lui dovute" sono inserite
 le   seguenti:  "e  nei  limiti  dell'importo  del  credito
 precettato aumentato della meta";
 18.2) e' aggiunto, infine, il seguente comma:
 "Nel  caso  di pignoramento eseguito presso piu' terzi,
 il  debitore  puo'  chiedere la riduzione proporzionale dei
 singoli  pignoramenti  a  norma  dell'art.  496  ovvero  la
 dichiarazione  di inefficacia di taluno di essi; il giudice
 dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza
 non oltre venti giorni dall'istanza";
 19)  all'art.  557, secondo comma, le parole: "cinque
 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni";
 20)   all'art.   559   sono   apportate  le  seguenti
 modificazioni:
 20.1)  al  secondo  comma  e'  aggiunto,  infine,  il
 seguente  periodo:  "Il  giudice  provvede  a  nominare una
 persona  diversa  quando  l'immobile  non  sia occupato dal
 debitore";
 20.2)  sono  aggiunti,  infine, i seguenti commi: "Il
 giudice  provvede  alla sostituzione del custode in caso di
 inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.
 Il  giudice,  se  custode  dei  beni  pignorati  e'  il
 debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi
 ritenga che la sostituzione non abbia utilita', dispone, al
 momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui e' autorizzata
 la  vendita o disposta la delega delle relative operazioni,
 che  custode  dei  beni  medesimi sia la persona incaricata
 delle  dette  operazioni o l'istituto di cui al primo comma
 dell'art. 534.
 Qualora  tale  istituto  non  sia  disponibile  o debba
 essere sostituito, e' nominato custode altro soggetto";
 21)   all'art.   560   sono   apportate  le  seguenti
 modificazioni:
 21.1)   la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
 "(Modalita'  di  nomina  e  revoca  del custode. Modo della
 custodia)";
 21.2) al primo comma e' anteposto il seguente:
 "I  provvedimenti  di  nomina  e di revoca del custode,
 nonche'  l'autorizzazione  di  cui  al terzo comma o la sua
 revoca,   sono  dati  con  ordinanza  non  impugnabile.  In
 quest'ultimo  caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo
 per  il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito
 l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 485";
 21.3) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
 "Il  giudice,  con  l'ordinanza  di cui al primo comma,
 stabilisce  le modalita' con cui il custode deve adoperarsi
 perche'  gli  interessati  a presentare offerta di acquisto
 esaminino i beni in vendita.
 Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione
 dell'immobile  pignorato  ed  esercita  le  azioni previste
 dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita";
 22) l'art. 563 e' abrogato;
 23) l'art. 564 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  564  (Facolta'  dei  creditori intervenuti). - I
 creditori  intervenuti  non  oltre la prima udienza fissata
 per     l'autorizzazione    della    vendita    partecipano
 all'espropriazione  dell'immobile pignorato e, se muniti di
 titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti";
 24)  agli  articoli 561,  secondo comma, 565 e 566 le
 parole:  "nell'art.  563,  secondo  comma," sono sostituite
 dalle seguenti: "nell'art. 564";
 25) l'art. 567 e' sostituito dal seguente:
 "Art. 567 (Istanza di vendita). - Decorso il termine di
 cui  all'art.  501,  il  creditore  pignorante e ognuno dei
 creditori  intervenuti  muniti  di titolo esecutivo possono
 chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
 Il  creditore  che richiede la vendita deve provvedere,
 entro  centoventi  giorni  dal  deposito  del  ricorso,  ad
 allegare  allo  stesso l'estratto del catasto e delle mappe
 censuarie,  il certificato di destinazione urbanistica come
 previsto  nella  vigente normativa, di data non anteriore a
 tre  mesi  dal  deposito del ricorso, nonche' i certificati
 delle   iscrizioni  e  trascrizioni  relative  all'immobile
 pignorato; tale documentazione puo' essere sostituita da un
 certificato  notarile attestante le risultanze delle visure
 catastali e dei registri immobiliari.
 Il   termine  di  cui  al  secondo  comma  puo'  essere
 prorogato  una  sola  volta  su  istanza  dei  creditori  o
 dell'esecutato,  per  giusti  motivi  e  per una durata non
 superiore ad ulteriori centoventi giorni. Se la proroga non
 e' richiesta o non e' concessa, il giudice dell'esecuzione,
 anche  d'ufficio,  dichiara  l'inefficacia del pignoramento
 relativamente  all'immobile  per  il  quale  non  e'  stata
 depositata  la  prescritta documentazione. L'inefficacia e'
 dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con
 l'ordinanza,  dispone  la  cancellazione della trascrizione
 del  pignoramento. Si applica l'art. 562, secondo comma. Il
 giudice   dichiara   altresi'   l'estinzione  del  processo
 esecutivo se non vi sono altri beni pignorati";
 26) l'art. 569 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  569  (Provvedimento  per  l'autorizzazione della
 vendita).  -  A seguito dell'istanza di cui all'art. 567 il
 giudice  dell'esecuzione,  entro trenta giorni dal deposito
 della documentazione di cui al secondo comma dell'art. 567,
 nomina l'esperto convocandolo davanti a se' per prestare il
 giuramento  e  fissa  l'udienza  per  la comparizione delle
 parti  e  dei  creditori  di cui all'art. 498 che non siano
 intervenuti.  Tra  la  data  del  provvedimento  e  la data
 fissata per l'udienza non possono decorrere piu' di novanta
 giorni.
 All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il
 tempo  e  le modalita' della vendita, e debbono proporre, a
 pena  di  decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se
 non sono gia' decadute dal diritto di proporle.
 Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge
 l'accordo  delle  parti  comparse,  il  giudice dispone con
 ordinanza  la  vendita, fissando un termine non inferiore a
 novanta  giorni,  e  non  superiore  a centoventi, entro il
 quale  possono  essere proposte offerte d'acquisto ai sensi
 dell'art.  571. Il giudice con la medesima ordinanza fissa,
 al  giorno  successivo alla scadenza del termine, l'udienza
 per  la  deliberazione  sull'offerta  e per la gara tra gli
 offerenti di cui all'art. 573 e provvede ai sensi dell'art.
 576,  per  il  caso  in  cui  non  siano  proposte  offerte
 d'acquisto  entro  il termine stabilito, ovvero per il caso
 in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'art. 571,
 ovvero   per   il  caso  in  cui  si  verifichi  una  delle
 circostanze previste dall'art. 572, terzo comma, ovvero per
 il  caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia
 luogo per qualsiasi altra ragione.
 Se  vi  sono  opposizioni  il  tribunale  le decide con
 sentenza  e  quindi  il  giudice dell'esecuzione dispone la
 vendita con ordinanza.
 Con  la  medesima ordinanza il giudice fissa il termine
 entro  il  quale  essa  deve  essere notificata, a cura del
 creditore   che  ha  chiesto  la  vendita  o  di  un  altro
 autorizzato,  ai creditori di cui all'art. 498 che non sono
 comparsi";
 27)  gli  articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai
 seguenti:
 "Art.  571  (Offerte  d'acquisto).  - Ognuno, tranne il
 debitore, e' ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile
 pignorato  personalmente  o  a  mezzo di procuratore legale
 anche a norma dell'art. 579, ultimo comma. L'offerente deve
 presentare   nella   cancelleria  dichiarazione  contenente
 l'indicazione  del prezzo, del tempo e modo del pagamento e
 ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se
 un  termine  piu'  lungo  non  e'  fissato  dall'offerente,
 l'offerta non puo' essere revocata prima di venti giorni.
 L'offerta  non e' efficace se perviene oltre il termine
 stabilito  ai  sensi  dell'art.  569,  terzo  comma,  se e'
 inferiore  al prezzo determinato a norma dell'art. 568 o se
 l'offerente non presta cauzione, con le modalita' stabilite
 nell'ordinanza  di  vendita,  in  misura  non  inferiore al
 decimo del prezzo da lui proposto.
 L'offerta   deve  essere  depositata  in  busta  chiusa
 all'esterno   della   quale   sono  annotati,  a  cura  del
 cancelliere  ricevente, il nome, previa identificazione, di
 chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice
 dell'esecuzione  o  del  professionista  delegato  ai sensi
 dell'art.  591-bis  e  la  data  dell'udienza  fissata  per
 l'esame  delle  offerte. Se e' stabilito che la cauzione e'
 da  versare  mediante  assegno  circolare,  lo  stesso deve
 essere   inserito   nella   busta.  Le  buste  sono  aperte
 all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza
 degli offerenti.
 "Art.  572  (Deliberazione sull'offerta). - Sull'offerta il
 giudice  dell'esecuzione  sente  le  parti  e  i  creditori
 iscritti non intervenuti.
 Se  l'offerta  e'  superiore  al  valore  dell'immobile
 determinato  a norma dell'art. 568, aumentato di un quinto,
 la stessa e' senz'altro accolta.
 Se l'offerta e' inferiore a tale valore, il giudice non
 puo'  far  luogo  alla  vendita  se  vi  e' il dissenso del
 creditore  procedente,  ovvero se il giudice ritiene che vi
 e'  seria  possibilita'  di migliore vendita con il sistema
 dell'incanto.  In  tali  casi lo stesso ha senz'altro luogo
 alle  condizioni  e  con  i termini fissati con l'ordinanza
 pronunciata ai sensi dell'art. 569.
 Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli
 articoli 573, 574 e 577.
 "Art.  573  (Gara tra gli offerenti). - Se vi sono piu'
 offerte,  il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a
 una gara sull'offerta piu' alta.
 Se  la  gara  non  puo'  avere  luogo  per  mancanza di
 adesioni  degli  offerenti,  il  giudice  puo'  disporre la
 vendita  a  favore  del  maggiore offerente oppure ordinare
 l'incanto.";
 28) l'art. 575 e' abrogato;
 29)  all'art.  576,  primo  comma,  il  numero  5) e'
 sostituito dal seguente:
 "5)   l'ammontare   della   cauzione  in  misura  non
 superiore  al  decimo  del  prezzo base d'asta e il termine
 entro  il  quale  tale ammontare deve essere prestato dagli
 offerenti";
 30) l'art. 580 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  580  (Prestazione della cauzione). - Per offrire
 all'incanto  e'  necessario  avere  prestato  la cauzione a
 norma dell'ordinanza di cui all'art. 576.
 Se  l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione
 e' immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto,
 salvo  che  lo  stesso  non  abbia omesso di partecipare al
 medesimo,  personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
 senza  documentato  e  giustificato motivo. In tale caso la
 cauzione  e'  restituita  solo nella misura dei nove decimi
 dell'intero  e  la  restante parte e' trattenuta come somma
 rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione";
 31)  gli  articoli 584  e  585  sono  sostituiti  dai
 seguenti:
 "Art.   584   (Offerte   dopo  l'incanto).  -  Avvenuto
 l'incanto,  possono ancora essere fatte offerte di acquisto
 entro  il  termine  perentorio di dieci giorni, ma esse non
 sono  efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto
 quello raggiunto nell'incanto.
 Le  offerte  di  cui  al  primo comma si fanno mediante
 deposito  in  cancelleria  nelle forme di cui all'art. 571,
 prestando  cauzione  per  una  somma  pari  al doppio della
 cauzione versata ai sensi dell'art. 580.
 Il  giudice,  verificata  la regolarita' delle offerte,
 indice  la  gara,  della  quale il cancelliere da' pubblico
 avviso    a    norma    dell'art.   570   e   comunicazione
 all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il
 quale  possono  essere  fatte ulteriori offerte a norma del
 secondo comma.
 Alla  gara  possono partecipare, oltre gli offerenti in
 aumento  di  cui  ai  commi  precedenti e l'aggiudicatario,
 anche  gli  offerenti  al  precedente incanto che, entro il
 termine  fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione
 nella misura di cui al secondo comma.
 Nel  caso  di diserzione della gara indetta a norma del
 terzo  comma,  l'aggiudicazione  diventa  definitiva, ed il
 giudice  pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo
 comma   la  perdita  della  cauzione,  il  cui  importo  e'
 trattenuto   come   rinveniente   a   tutti   gli   effetti
 dall'esecuzione.
 Art.  585  (Versamento  del prezzo). - L'aggiudicatario
 deve  versare  il  prezzo  nel  termine  e nel modo fissati
 dall'ordinanza  che  dispone  la  vendita a norma dell'art.
 576,  e  consegnare al cancelliere il documento comprovante
 l'avvenuto versamento.
 Se  l'immobile  e'  stato  aggiudicato  a  un creditore
 ipotecario  o  l'aggiudicatario  e'  stato  autorizzato  ad
 assumersi  un  debito  garantito  da  ipoteca,  il  giudice
 dell'esecuzione   puo'   limitare,   con  suo  decreto,  il
 versamento  alla parte del prezzo occorrente per le spese e
 per  la  soddisfazione  degli  altri creditori che potranno
 risultare capienti.
 Se  il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a
 seguito  di  contratto  di  finanziamento  che  preveda  il
 versamento  diretto  delle  somme  erogate  in favore della
 procedura  e  la  garanzia  ipotecaria  di  primo grado sul
 medesimo  immobile  oggetto  di  vendita,  nel  decreto  di
 trasferimento   deve   essere  indicato  tale  atto  ed  il
 conservatore  dei registri immobiliari non puo' eseguire la
 trascrizione  del  decreto se non unitamente all'iscrizione
 dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata";
 32)  all'art.  586,  al  primo  comma,  e'  aggiunto,
 infine,  il  seguente  periodo:  "Il giudice con il decreto
 ordina   anche  la  cancellazione  delle  trascrizioni  dei
 pignoramenti  e delle iscrizioni ipotecarie successive alla
 trascrizione del pignoramento";
 33)  gli  articoli 588,  589,  590,  591,  591-bis  e
 591-ter sono sostituiti dai seguenti:
 "Art.  588  (Termine  per l'istanza di assegnazione). -
 Ogni  creditore,  nel  termine  di dieci giorni prima della
 data  dell'incanto, puo' presentare istanza di assegnazione
 a  norma  dell'art.  589  per  il  caso  in  cui la vendita
 all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.
 Art.  589  (Istanza  di  assegnazione).  - L'istanza di
 assegnazione  deve  contenere l'offerta di pagamento di una
 somma  non  inferiore a quella prevista nell'art. 506 ed al
 prezzo determinato a norma dell'art. 568.
 Fermo   quanto   previsto  al  primo  comma,  se  nella
 procedura  non  risulta  che vi sia alcuno dei creditori di
 cui  all'art. 498 e se non sono intervenuti altri creditori
 oltre  al  procedente,  questi  puo'  presentare offerta di
 pagamento  di  una  somma  pari  alla differenza fra il suo
 credito  in linea capitale e il prezzo che intende offrire,
 oltre le spese.
 "Art.  590  (Provvedimento  di  assegnazione).  - Se la
 vendita  all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e
 vi  sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di
 esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve
 versare l'eventuale conguaglio.
 Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto
 di trasferimento a norma dell'art. 586".
 Art.  591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria
 o   di  nuovo  incanto).  -  Se  non  vi  sono  domande  di
 assegnazione  o  se  non  crede  di accoglierle, il giudice
 dell'esecuzione  dispone  l'amministrazione  giudiziaria  a
 norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova
 ordinanza ai sensi dell'art. 576 perche' si proceda a nuovo
 incanto.
 In  quest'ultimo caso il giudice puo' stabilire diverse
 condizioni  di  vendita  e  diverse  forme  di pubblicita',
 fissando  un  prezzo  base  inferiore di un quarto a quello
 precedente.  Il  giudice, se stabilisce nuove condizioni di
 vendita  o fissa un nuovo prezzo, assegna altresi' un nuovo
 termine  non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a
 novanta,  entro  il  quale  possono essere proposte offerte
 d'acquisto ai sensi dell'art. 571.
 Si  applica  il terzo comma, secondo periodo, dell'art.
 569.
 Commi 3-bis e 3-ter (Omissis).
 3-quater.  Le  disposizioni  di cui ai commi 3, lettere
 b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis
 e 3-ter entrano in vigore centoventi giorni dopo la data di
 pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
 decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 Commi da 4 a 4-terdecies (Omissis)".
 -  Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca:
 "Attuazione   della   direttiva   n.  84/253/CEE,  relativa
 all'abilitazione  delle persone incaricate del controllo di
 legge dei documenti contabili.".
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2409-bis del codice
 civile:
 "Art.  2409-bis  (Controllo  contabile). - Il controllo
 contabile  sulla  societa'  e'  esercitato  da  un revisore
 contabile  o  da  una  societa'  di  revisione iscritti nel
 registro istituito presso il Ministero della giustizia.
 Nelle   societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato  del
 capitale di rischio il controllo contabile e' esercitato da
 una   societa'  di  revisione  iscritta  nel  registro  dei
 revisori   contabili,   la   quale,  limitatamente  a  tali
 incarichi,  e'  soggetta  alla disciplina dell'attivita' di
 revisione  prevista  per  le societa' con azioni quotate in
 mercati  regolamentati  ed alla vigilanza della Commissione
 nazionale per le societa' e la borsa.
 Lo  statuto  delle  societa'  che  non fanno ricorso al
 mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla
 redazione  del  bilancio  consolidato puo' prevedere che il
 controllo  contabile sia esercitato dal collegio sindacale.
 In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori
 contabili   iscritti   nel  registro  istituito  presso  il
 Ministero della giustizia.".
 -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59, reca: (Delega al
 Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
 regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
 amministrazione e per la semplificazione amministrativa).
 -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
 28 dicembre   2000,   n.  445,  reca:  "testo  unico  delle
 disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
 documentazione amministrativa. (Testo A).".
 
 Note all'art. 5:
 -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 199 e 200 del
 codice di procedura penale:
 "Art.   199   (Facolta'   di  astensione  dei  prossimi
 congiunti).  -  1.  I  prossimi congiunti dell'imputato non
 sono  obbligati  a  deporre. Devono tuttavia deporre quando
 hanno  presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o
 un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.
 2.  Il  giudice,  a pena di nullita', avvisa le persone
 predette  della  facolta'  di  astenersi  chiedendo loro se
 intendono avvalersene.
 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a
 chi  e'  legato  all'imputato  da  vincolo  di adozione. Si
 applicano  inoltre,  limitatamente  ai fatti verificatisi o
 appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale:
 a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come
 tale conviva o abbia convissuto con esso;
 b) al coniuge separato dell'imputato;
 c) alla  persona  nei  cui  confronti sia intervenuta
 sentenza  di  annullamento, scioglimento o cessazione degli
 effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato.".
 "Art.  200  (Segreto  professionale).  - 1. Non possono
 essere  obbligati  a deporre su quanto hanno conosciuto per
 ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi
 i  casi  in  cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita'
 giudiziaria:
 a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti
 non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
 b) gli    avvocati,    gli    investigatori   privati
 autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
 c) i   medici   e   i  chirurghi,  i  farmacisti,  le
 ostetriche   e   ogni   altro   esercente  una  professione
 sanitaria;
 d) gli  esercenti altri uffici o professioni ai quali
 la  legge  riconosce  la  facolta' di astenersi dal deporre
 determinata dal segreto professionale.
 2.  Il  giudice,  se  ha  motivo  di  dubitare  che  la
 dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre
 sia  infondata,  provvede  agli  accertamenti necessari. Se
 risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
 3.  Le  disposizioni  previste  dai  commi  1  e  2  si
 applicano  ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo
 professionale,  relativamente  ai  nomi delle persone dalle
 quali   i   medesimi   hanno  avuto  notizie  di  carattere
 fiduciario  nell'esercizio della loro professione. Tuttavia
 se  le  notizie sono indispensabili ai fini della prova del
 reato  per cui si procede e la loro veridicita' puo' essere
 accertata  solo  attraverso  l'identificazione  della fonte
 della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare
 la fonte delle sue informazioni.".
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  249 del codice di
 procedura civile:
 "Art.  249  (Facolta'  d'astensione).  -  Si  applicano
 all'audizione   dei   testimoni   le   disposizioni   degli
 articoli 351  e 352 del Codice di procedura penale relative
 alla facolta' d'astensione dei testimoni.".
 
 Note all'art. 36:
 -  Si  riporta il testo del comma 95 dell'art. 17 della
 legge  15 maggio  1997,  n.  127,  (Misure  urgenti  per lo
 snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
 procedimenti di decisione e di controllo):
 "Art.   17   (Ulteriori   disposizioni  in  materia  di
 semplificazione    dell'attivita'   amministrativa   e   di
 snellimento  dei procedimenti di decisione e di controllo).
 - 1 - 94 (Omissis).
 95.  L'ordinamento  degli studi dei corsi universitari,
 con  esclusione  del  dottorato di ricerca, e' disciplinato
 dagli  atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
 criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa
 comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio
 universitario   nazionale  e  le  Commissioni  parlamentari
 competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
 di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente
 ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
 medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in
 vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei
 commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
 al presente comma determinano altresi'.
 Commi da 96 a 138 (Omissis).".
 
 Note all'art. 40:
 -  Per  il testo del comma 95 dell'art. 17 della citata
 legge 15 maggio 1997, n. 127, vedi note all'art. 36.
 
 Note all'art. 41:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4 del decreto del
 Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
 22 ottobre  2004,  n. 270 (Modifiche al regolamento recante
 norme   concernenti  l'autonomia  didattica  degli  atenei,
 approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica):
 "Art.  4  (Classi  di corsi di studio). - 1. I corsi di
 studio  dello  stesso  livello,  comunque  denominati dagli
 atenei,  aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti
 e  le conseguenti attivita' formative indispensabili di cui
 all'art.  10,  comma  1,  sono  raggruppati  in  classi  di
 appartenenza, nel seguito denominate classi.
 2.  Le  classi  sono  individuate da uno o piu' decreti
 ministeriali.  Modifiche  o  istituzioni  di singole classi
 possono   essere   adottate,   anche   su   proposta  delle
 universita',  con  decreto  del  Ministro,  sentito il CUN,
 unitamente   alle   connesse  disposizioni  in  materia  di
 obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attivita'
 formative.
 3.  I  titoli conseguiti al termine dei corsi di studio
 dello  stesso  livello,  appartenenti  alla  stessa classe,
 hanno   identico   valore  legale,  e  sono  corredati  dal
 supplemento al diploma di cui all'art. 11, comma 8.
 4.  In  deroga alla disposizione di cui al comma 3, con
 decreto  del  Ministro,  sentito il CUN, di concerto con il
 Ministro della funzione pubblica, possono essere dichiarate
 ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali
 del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici
 dello stesso livello afferenti a piu' classi.".
 
 Note all'art. 44:
 - Si riporta il testo dell'art. 2041 del codice civile:
 "Art.  2041  (Azione generale di arricchimento). - Chi,
 senza  una  giusta  causa,  si  e'  arricchito  a  danno di
 un'altra persona e' tenuto, nei limiti dell'arricchimento a
 indennizzare  quest'ultima  della  correlativa  diminuzione
 patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una
 cosa  determinata,  colui  che  l'ha  ricevuta  e' tenuto a
 restituirla   in   natura,   se  sussiste  al  tempo  della
 domanda.".
 
 Note all'art. 47:
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 4 del citato decreto
 legislativo 27 gennaio 1992, n. 88:
 "Art.  4  (Esame  per  l'iscrizione nel registro). - 1.
 L'esame  previsto  dall'art.  3 consiste in prove scritte e
 orali  dirette  all'accertamento  delle conoscenze teoriche
 del   candidato   e   della  sua  capacita'  di  applicarle
 praticamente, nelle materie che seguono:
 a) contabilita' generale;
 b) contabilita' analitica e di gestione;
 c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
 d) controllo della contabilita' e dei bilanci;
 e) diritto civile e commerciale;
 f) diritto fallimentare;
 g) diritto tributario;
 h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
 i) sistemi di informazione e informatica;
 l) economia   politica   e   aziendale   e   principi
 fondamentali di gestione finanziaria;
 m) matematica e statistica.
 2.  Per  le  materie elencate nelle lettere da e) a m),
 l'accertamento  delle conoscenze teoriche e della capacita'
 di  applicarle praticamente e' limitato a quanto necessario
 per controllo della contabilita' e dei bilanci.".
 
 Note all'art. 49:
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  1  del  decreto
 legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
 coordinamento   e   transitorie  del  codice  di  procedura
 penale):
 "Art.  1.  -  1.  E'  approvato il testo delle norme di
 attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
 procedura penale, allegato al presente decreto.
 2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto entrano in
 vigore  contestualmente  al  codice  di  procedura  penale,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 22 settembre 1988, n. 447.".
 
 Note all'art. 51:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  51  del codice di
 procedura civile:
 "Art.  51  (Astensione  del  giudice).  - Il giudice ha
 l'obbligo di astenersi:
 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
 identica questione di diritto;
 2)  se  egli  stesso  o  la moglie e' parente fino al
 quarto  grado  o  legato  da  vincoli di affiliazione, o e'
 convivente  o  commensale  abituale di una delle parti o di
 alcuno dei difensori;
 3)  se  egli  stesso  o la moglie ha causa pendente o
 grave  inimicizia  o  rapporti  di credito o debito con una
 delle parti o alcuno dei suoi difensori;
 4)  se  ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
 causa,  o  ha  deposto in essa come testimone, oppure ne ha
 conosciuto  come  magistrato  in altro grado del processo o
 come  arbitro  o  vi ha prestato assistenza come consulente
 tecnico;
 5)   se   e'   tutore,  curatore,  amministratore  di
 sostegno,  procuratore,  agente  o  datore di lavoro di una
 delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un
 ente,  di  un'associazione  anche  non  riconosciuta, di un
 comitato,  di  una societa' o stabilimento che ha interesse
 nella causa.
 In  ogni  altro  caso  in cui esistono gravi ragioni di
 convenienza,   il   giudice   puo'   richiedere   al   capo
 dell'ufficio    l'autorizzazione   ad   astenersi;   quando
 l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
 e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.".
 
 Note all'art. 58:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6 del decreto del
 Presidente   della  Repubblica  27 ottobre  1953,  n.  1067
 (Ordinamento  della  professione di dottore commercialista)
 abrogato dal decreto legislativo qui pubblicato:
 "Art.   6   (Circoscrizione   territoriale  dell'Ordine
 professionale).  -  In  ogni circondario nel cui territorio
 esercitano   la   professione   almeno   quindici   dottori
 commercialisti   e'   costituito,   con   sede  nel  Comune
 capoluogo, un Ordine professionale retto da un Consiglio.
 Se  il numero dei dottori commercialisti e' inferiore a
 quindici,  essi sono iscritti nell'albo di un Ordine vicino
 determinato dal Consiglio nazionale.".
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6 del decreto del
 Presidente   della  Repubblica  27 ottobre  1953,  n.  1068
 (Ordinamento  della  professione  di  ragioniere  e  perito
 commerciale)   abrogato   dal   decreto   legislativo   qui
 pubblicato:
 "Art.   6  (Circoscrizione  territoriale).  -  In  ogni
 circondario  nel  cui  territorio esercitano la professione
 almeno   quindici   ragionieri   e  periti  commerciali  e'
 costituito,  con  sede  nel  Comune  capoluogo, un Collegio
 professionale retto da un Consiglio.
 Se  il  numero  dei  ragionieri e periti commerciali e'
 inferiore  a  quindici  essi  sono iscritti nell'albo di un
 Collegio vicino determinato dal Consiglio nazionale.".
 
 Note all'art. 59:
 -   Per  i  decreti  del  Presidente  della  Repubblica
 27 ottobre  1953,  n.  1067 e 27 ottobre 1953, n. 1068 vedi
 note all'art. 58.
 
 Note all'art. 62:
 -  La  legge  12 febbraio 1992, n. 183, reca: "Modifica
 dei  requisiti  per l'iscrizione all'albo ed elevazione del
 periodo  di pratica professionale per i ragionieri e periti
 commerciali.".
 -  Il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della
 ricerca  scientifica  e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 622,
 reca:  "Regolamento  per gli esami di Stato di abilitazione
 all'esercizio  della  professione  di  ragioniere  e perito
 commerciale.".
 
 Note all'art. 63:
 -   Per   il  testo  dell'art.  3  della  citata  legge
 24 febbraio 2005 n. 34, vedi note alle premesse.
 
 Note all'art. 67:
 -   Per   il  testo  dell'art.  3  della  citata  legge
 24 febbraio 2005, n. 34, vedi note alle premesse.
 
 Note all'art. 71:
 -  Per  il testo del comma 95 dell'art. 17 della citata
 legge 15 maggio 1997, n. 127, vedi note all'art. 36.
 -  Il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della
 ricerca  scientifica e tecnologica 24 ottobre 1996, n. 654,
 reca:  "Regolamento  recante  norme  sull'esame di Stato di
 abilitazione  all'esercizio  della  professione  di dottore
 commercialista.".
 -  Per il decreto del Ministro dell'universita' e della
 ricerca  scientifica e tecnologica 24 ottobre 1996, n. 622,
 vedi note all'art. 62.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Esercizio della professione
 
 1.  Ai fini dell'esercizio della professione di cui all'articolo 1 e'   necessario   che   il   dottore  commercialista,  il  ragioniere commercialista e l'esperto contabile siano iscritti nell'Albo.
 2.  Le condizioni per l'iscrizione nell'Albo sono disciplinate nel capo IV. L'iscritto nell'Albo puo' esercitare la professione in tutto il territorio della Repubblica.
 3.  L'alta  vigilanza  sull'esercizio  della professione spetta al Ministro della giustizia, che la esercita sia direttamente sia per il tramite dei presidenti di corte di appello.
 |  |  |  | Art. 3. Tutela dei titoli professionali
 
 1  E'  vietato  sia  l'uso  dei  titoli  professionali  di  cui all'articolo 39, sia del termine abbreviato "commercialista" da parte di chi non ne abbia diritto.
 |  |  |  | Art. 4. Incompatibilita'
 
 1.  L'esercizio  della  professione di dottore commercialista ed esperto   contabile  e'  incompatibile  con  l'esercizio,  anche  non prevalente, ne' abituale:
 a) della professione di notaio;
 b) della professione di giornalista professionista;
 c)  dell' attivita' di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio  conto,  di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione  di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di  trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
 d)   dell'attivita'   di   appaltatore  di  servizio  pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
 e) dell' attivita' di promotore finanziario.
 2.  L'incompatibilita'  e' esclusa qualora l'attivita', svolta per conto proprio, e' diretta alla gestione patrimoniale, ad attivita' di mero  godimento  o  conservative,  nonche' in presenza di societa' di servizi  strumentali  o  ausiliari  all'esercizio  della professione, ovvero  qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla   base  di  uno  specifico  incarico  professionale  e  per  il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.
 3.  L'iscrizione nell'Albo non e' consentita a tutti i soggetti ai quali,   secondo   gli   ordinamenti  loro  applicabili,  e'  vietato l'esercizio della libera professione.
 4.  Le  ipotesi  di incompatibilita' sono valutate con riferimento alle   disposizioni  di'  cui  al  presente  articolo  anche  per  le situazioni  in  corso  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto legislativo.
 |  |  |  | Art. 5. Obbligo del segreto professionale
 
 1.   Gli   iscritti   nell'Albo  hanno  l'obbligo  del  segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200 del  codice  di  procedura  penale  e  l'articolo  249  del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attivita' di revisione e  certificazione obbligatorie di contabilita' e di' bilanci, nonche' quelle  relative  alle  funzioni di sindaco o revisore di societa' od enti.
 |  |  |  | Art. 6. Ordine professionale
 
 l.  Gli  iscritti  nell'Albo  e  nell'elenco  di  cui  al  capo IV costituiscono  l'Ordine  professionale  dei  dottori commercialisti e degli esperti contabili.
 2  L'Ordine  si  articola  nel  Consiglio nazionale e negli Ordini territoriali.
 3.  Il  Consiglio  nazionale  e  gli Ordini territoriali sono enti pubblici  non  economici  a  carattere  associativo,  sono  dotati di autonomia   patrimoniale   e   finanziaria,  determinano  la  propria organizzazione   con   appositi   regolamenti,   nel  rispetto  delle disposizioni  di  legge  e  del  presente  decreto  e  sono  soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministero della giustizia.
 |  |  |  | Art. 7. Circoscrizione dell'Ordine territoriale
 
 1.  In  ciascun  circondario  di  tribunale e' istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedono o hanno il domicilio professionale almeno  duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano  richiesta  almeno  cinquanta.  Ne  fanno  parte  tutti  gli iscritti nell'Albo e negli elenchi tenuti dall'Ordine medesimo.
 2.  In  ogni caso ed indipendentemente dai numeri minimi di cui al comma  1,  e'  costituito un Ordine territoriale in ogni capoluogo di Provincia.
 3. L'assemblea degli iscritti, convocata a norma dell'articolo 23, puo' richiedere al Ministro della giustizia di disporre la confluenza dell'Ordine  in  un  ordine  territoriale  viciniore.  Sulla proposta decide,   con  decreto,  il  Ministro  della  giustizia,  sentito  il Consiglio   dell'Ordine   viciniore,   previo  parere  del  Consiglio nazionale.
 |  |  |  | Art. 8. Organi dell'Ordine territoriale
 
 1   Sono   organi   dell'Ordine   territoriale  il  Consiglio,  il Presidente, il Collegio dei revisori e l'Assemblea degli iscritti.
 |  |  |  | Art. 9. Composizione del Consiglio dell'Ordine, eleggibilita' dei consiglieri 
 1.  Il  Consiglio  dell'Ordine  e' composto da membri eletti, tra gli iscritti  nell'Albo,  sia  nella  Sezione  A Commercialisti sia nella Sezione   B  Esperti  contabili,  ripartiti  in  misura  direttamente proporzionale  al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data  di convocazione dell'Assemblea elettorale, assicurando comunque agli  iscritti  nella  Sezione  A  Commercialisti un numero minimo di rappresentanti  non inferiore alla meta' dei componenti. 2. Il numero complessivo dei componenti il Consiglio dell'Ordine e' determinato in ragione del numero degli iscritti nell'Albo alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, nel modo che segue:
 a)  sette  membri,  se  gli  iscritti non superano il numero di duecento;
 b) nove membri, se gli iscritti superano il numero di duecento, ma non superano il numero di cinquecento;
 c)  undici  membri,  se  gli  iscritti  superano  il  numero di cinquecento ma non quello di millecinquecento;
 d)  quindici  membri,  se  gli  iscritti  superano il numero di millecinquecento.
 3.  Alla  determinazione del numero dei componenti il Consiglio di cui  al  comma  2,  ed  al  riparto  di  cui  al comma 1, provvede il presidente all'atto della convocazione dell'Assemblea elettorale.
 4. L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti nell'Albo.
 5. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di  convocazione  dell'Assemblea  elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianita' di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo.
 6.  Le  elezioni  dei  Consigli dell'Ordine si tengono tutte nella stessa data e si svolgono in due giornate consecutive.
 7.  L'individuazione  della  data  in  cui si terranno le elezioni spetta  al  Consiglio nazionale, che deve comunque fissarla nell'arco degli ultimi sessanta giorni di mandato dei Consigli dell'Ordine.
 8.  Il  Consiglio  dell'Ordine,  eletto  secondo  le modalita' del presente articolo, dura in carica quattro anni.
 9.  I  consiglieri  dell'Ordine  ed  il  presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due.
 |  |  |  | Art. 10. Cariche del Consiglio
 
 1.   Fatta  salva  la  carica  del  presidente  che  viene  eletto direttamente dagli iscritti, secondo le modalita' di cui all'articolo 21,  ciascun Consiglio elegge, al proprio interno, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
 2.  Il  vicepresidente sostituisce per l'ordinaria amministrazione il  presidente  in  caso  di  assenza  o  impedimento  temporaneo  di quest'ultimo.
 3.  Puo' essere eletto presidente solo un iscritto nella Sezione A dell'Albo.
 4.  Ove  manchino,  o  siano  impediti,  sia  il presidente che il vicepresidente,  le loro funzioni vengono svolte dal consigliere piu' anziano  per  iscrizione  nell'Albo  o,  in caso di parita', dal piu' anziano per eta'.
 5.  Ove  manchi  o  sia  impedito  il segretario, le funzioni sono svolte dal consigliere piu' giovane per eta'.
 |  |  |  | Art. 11. Attribuzioni del presidente
 
 I.  Il  presidente  ha  la rappresentanza dell'Ordine, presiede il Consiglio  ed  esercita  le  altre  attribuzioni  a lui conferite nel presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare.
 2.  Il  presidente  adotta,  in  casi  di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio.
 |  |  |  | Art. 12. Attribuzioni del Consiglio
 
 1.  Il  Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal presente decreto  legislativo  e  da  altre  norme  di  legge,  ha le seguenti attribuzioni:
 a)  rappresenta,  nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo,  promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a);
 b) vigila sull' osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;
 c)  cura  la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;
 d)  cura  la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;
 e)  cura  l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta  ogni  anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti,   emettendo   le   relative  certificazioni  e  comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati;
 f)  vigila  per  la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attivita' professionali, nonche' per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;
 g) delibera i provvedimenti disciplinari;
 h)  interviene  per  comporre  le contestazioni che sorgono, in dipendenza  dell'esercizio  professionale, tra gli iscritti nell'Albo e,  su  concorde  richiesta  delle  parti, fra gli iscritti ed i loro clienti;
 i)  formula  pareri  in  materia  di  liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione;
 l)  provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione   finanziaria   ed  a  quant'altro  sia  necessario  per  il conseguimento dei fini dell'Ordine;
 m)  designa  i  rappresentanti  dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;
 n) delibera la convocazione dell'Assemblea;
 o)  rilascia,  a  richiesta,  i  certificati  e le attestazioni relative agli iscritti;
 p)  stabilisce  un  contributo  annuale  ed  un  contributo per l'iscrizione  nell'Albo  o  nell'elenco,  nonche'  una  tassa  per il rilascio  di  certificati  e  di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;
 q)  cura,  su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il   successivo  accreditamento  della  quota  determinata  ai  sensi dell'articolo 29;
 r)  promuove,  organizza  e  regola la formazione professionale continua    ed    obbligatoria   dei   propri   iscritti   e   vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.
 |  |  |  | Art. 13. Riunioni consiliari
 
 1. Il presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta al  mese.  Deve  altresi'  convocarlo  ogni  qualvolta  ne  sia fatta richiesta  dalla  maggioranza  dei  componenti  il Consiglio, entro i dieci giorni successivi.
 2.  Per  la  validita'  delle  adunanze  del  Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
 3.  Le  deliberazioni  sono  prese con la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
 4.  Il  segretario  redige  il  verbale  sotto  la  direzione  del presidente.   Il   verbale  e'  sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario.
 |  |  |  | Art. 14. Decadenza dalla carica di consigliere
 
 1.  Il  consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per  tre  volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.
 |  |  |  | Art. 15. Delegazione dell'Ordine presso il tribunale
 
 1.  Il  Consiglio  dell'Ordine  del  capoluogo  di  provincia puo' nominare, nei circondari di tribunale in cui non esista l'Ordine, una delegazione  di  uno  o piu' consiglieri che rappresenta il Consiglio nei  rapporti  con  l'autorita'  giudiziaria  e amministrativa, avuto riguardo al numero di coloro che ivi esercitano la professione.
 2.  Alla  nomina  della  delegazione  si  provvede  con gli stessi criteri di proporzionalita' e rappresentativita' che si applicano per l'elezione del Consiglio dell'Ordine.
 |  |  |  | Art. 16. Sostituzione dei componenti del Consiglio
 
 1.   Fatta   eccezione   per  il  presidente,  la  cui  decadenza, dimissione,   morte  od  altro  definitivo  impedimento  comporta  lo scioglimento  di diritto dell'intero Consiglio, alla sostituzione dei consiglieri  che  sono  venuti  a  mancare per decadenza, dimissioni, morte  o per altre cause, si provvede con la nomina dei primi dei non eletti nelle rispettive liste.
 2.  I  componenti  cosi'  eletti  rimangono  in  carica  fino alla scadenza del Consiglio.
 3.  Se  il  numero  delle  vacanze contestuali supera la meta' dei componenti  il  Consiglio, esso decade automaticamente. Il presidente deve  di  diritto, entro sessanta giorni dalla intervenuta decadenza, convocare e tenere l'Assemblea per l'elezione dell'intero Consiglio.
 4.  In  caso  di  impedimento del presidente, tale attribuzione e' esercitata  dal presidente del tribunale nel cui circondario l'Ordine e' istituito.
 |  |  |  | Art. 17. Scioglimento del Consiglio
 
 1.  II  Consiglio  puo' essere sciolto nelle ipotesi in cui non si provvede  alla  sua integrazione, se non e' in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi.
 2.   In  caso  di  scioglimento  o  di  mancata  costituzione  del Consiglio,   le   sue   funzioni  sono  affidate  ad  un  commissario straordinario che provvede alla gestione ordinaria.
 3.  Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti  con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del  Consiglio  nazionale.  Il  commissario  provvede, entro sessanta giorni   dalla   nomina,  salvo  diversa  indicazione  del  Consiglio nazionale,   a   convocare  e  tenere  l'assemblea  per  la  elezione dell'intero  Consiglio,  che  restera'  in  carica fino alla scadenza naturale del Consiglio disciolto o non costituito.
 |  |  |  | Art. 18. Assemblea
 
 l.   L'Assemblea   e'   convocata   mediante   avviso   contenente l'indicazione  del  giorno  dell'ora  e  del  luogo  dell'adunanza  e l'elenco delle materie da trattare.
 2.  L'avviso,  almeno  venti  giorni  prima,  e'  spedito mediante raccomandata  postale,  fax,  messaggio  di posta elettronica a firma digitale  ovvero  con  ogni altro mezzo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro dell'avvenuta ricezione, a tutti gli iscritti  ed e' affisso in modo visibile negli uffici dell'Ordine per la durata del predetto termine.
 3. Ove il numero degli iscritti superi le cinquecento unita', puo' tener   luogo   dell'avviso   spedito  per  posta  la  notizia  della convocazione  pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale, per due  giorni  lavorativi  di  settimane  diverse.  Salvo  il  disposto dell'articolo  21.  l'Assemblea  e' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la meta' degli iscritti e, in seconda  convocazione,  che  non  puo' aver luogo nello stesso giorno fissato  per  la  prima,  con  qualsiasi  numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.
 4.   Il   presidente   e   il   segretario   del  Consiglio  sono, rispettivamente,  il  presidente e il segretario dell'Assemblea degli iscritti.
 5. Constatata la validita' dell'Assemblea, qualora un quinto degli iscritti  ne  faccia  domanda,  il  presidente  ed il segretario sono nominati dall'Assemblea.
 |  |  |  | Art. 19. Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei conti
 
 1. L'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'elenco per l'approvazione    del    conto   preventivo   dell'anno   successivo, accompagnato  dalla relazione del collegio dei revisori, ha luogo nel mese di novembre di ogni anno.
 2. L'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'elenco per l'approvazione    del    conto   consuntivo   dell'anno   precedente, accompagnato  dalla relazione del collegio dei revisori, ha luogo nel mese di aprile di ogni anno.
 |  |  |  | Art. 20. Convocazione dell'Assemblea
 per l'elezione del Consiglio dell'Ordine
 
 1.  Per l'elezione del Consiglio dell'Ordine il presidente convoca l'Assemblea    degli    iscritti   nell'Albo,   esclusi   i   sospesi dall'esercizio  della  professione  e gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo  34,  comma  8,  almeno  trenta  giorni prima della data fissata  dal  Consiglio  nazionale per l'elezione di tutti i Consigli dell'Ordine.
 2.  Gli  iscritti  sospesi  per  morosita'  sono convocati ai fini dell'Assemblea  elettorale  ed  esercitano  il  diritto di elettorato attivo  e  passivo,  qualora provvedano al pagamento entro la data di presentazione delle liste per le operazioni di voto.
 3.  L'avviso  deve  indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza,  nonche'  il  numero dei seggi componenti il Consiglio rispettivamente  afferenti  alle Sezioni A Commercialisti e B Esperti contabili  dell'Albo, calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 1.
 |  |  |  | Art. 21. Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine
 e del Collegio dei revisori
 
 1.  L'Assemblea  si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal presidente e dal segretario.
 2.  L'Assemblea  e'  valida  se  interviene almeno un decimo degli aventi diritto.
 3.  In  caso  di  mancato  raggiungimento  del  numero  minimo dei votanti,   l'Assemblea   viene  riconvocata  entro  i  trenta  giorni successivi.  L'eventuale  ulteriore  mancanza  di  partecipanti  alla votazione  comporta la nomina di un commissario da parte del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale.
 4.  L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell'Albo che godono  dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 20, e che hanno e almeno cinque anni di iscrizione nell'Albo.
 5. La presentazione delle candidature e' fatta sulla base di liste contraddistinte  da  un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unita', nel rispetto  delle  proporzioni di cui all'articolo 9, comma 1. Le liste dovranno  essere  depositate  presso  il Consiglio dell'Ordine almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale.
 6.   E'   consentito   candidarsi  in  una  sola  lista,  pena  la ineleggibilita' del candidato presente in piu' liste.
 7.  E'  consentito  esprimere  il voto per i candidati di una sola lista.
 8.  In  aggiunta  al  voto  di  lista,  e'  ammessa la facolta' di esprimere,  nell'ambito  della  stessa lista, un numero di preferenze non  superiore  a  quello  dei  componenti  da  eleggere,  escluso il presidente.
 9.  In  assenza  di  preferenze  espresse,  si  considera espressa preferenza  per  ciascuno  dei  candidati presenti in lista, seguendo l'ordine  di lista, fino al numero massimo dei componenti da eleggere escluso il presidente.
 10.  Non  e'  ammesso  il  voto per delega; i Consigli dell'Ordine possono  stabilire  che  il  voto  sia  espresso  per corrispondenza, adottando  le  opportune  garanzie  a tutela della segretezza e della personalita' del voto.
 11.  Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso. I seggi  restanti sono attribuiti alla lista che si colloca seconda per numero di voti validi conseguiti.
 12.  Risultano  eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero  di  preferenze  fino  a  concorrenza dei seggi assegnati alla lista  in  cui essi sono candidati, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 1 dell'articolo 9. Per l'ultimo degli eletti di ciascuna lista,  in  caso  di parita' di preferenze, e' preferito il candidato che precede nell'ordine della lista.
 13.  Scaduto  l'orario  destinato  alle  operazioni  di  voto,  il presidente,  dopo  aver  ammesso  a  votare  gli elettori che in quel momento  sono  presenti  nella  sala,  dichiara chiusa la votazione e procede  immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito  da  due  scrutatori da lui scelti, prima della conclusione delle votazioni, fra gli elettori presenti.
 14.  E'  consentita  l'istituzione  di piu' seggi elettorali, come disciplinata dal regolamento elettorale di cui all'articolo 29, comma 1,  lett.  p).  In  tal  caso,  i risultati di ciascun seggio vengono trasmessi  per  la  definizione  del  risultato complessivo al seggio elettorale presieduto dal presidente.
 15.  Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e   procede   alla   proclamazione   degli   eletti,  dandone  pronta comunicazione  al  Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al  competente  presidente  di  tribunale  e a tutti gli altri Ordini territoriali.
 |  |  |  | Art. 22. Reclami contro i risultati delle elezioni.
 
 1.  Contro  i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'Albo puo'  proporre  reclamo  al  Consiglio  nazionale,  entro  il termine perentorio di quindici giorni successivi alla proclamazione.
 |  |  |  | Art. 23. Convocazione dell'Assemblea su richiesta degli iscritti
 
 1 Il presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne e'  fatta  domanda  per  iscritto  con indicazione degli argomenti da trattare,  da  un decimo degli iscritti nell'Albo, ovvero da un terzo dei  consiglieri.  Se  non  vi provvede, l'Assemblea e' convocata dal presidente  del tribunale in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine, il quale designa il professionista che deve presiederla.
 |  |  |  | Art. 24. Collegio dei revisori
 
 1.  Il  collegio  dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi  e  due supplenti nominati fra gli iscritti nell'Albo e nel registro  dei  revisori contabili. Il collegio dei revisori e' eletto dall'Assemblea  ogni  quattro  anni,  negli stessi giorni fissati per l'elezione  del  Consiglio.  11  mandato  dei  revisori  puo'  essere rinnovato per non piu' di due volte consecutive.
 2.  Sono  eletti i tre candidati piu' votati come membri effettivi ed  i  successivi  due  per  ordine  di  voti conseguiti quali membri supplenti.  Il  candidato  che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di presidente.
 3.  Il  collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento,    sul    rispetto   dei   principi   di   corretta amministrazione,    sull'adeguatezza    dell'assetto   organizzativo, amministrativo  e  contabile  adottato  dal  Consiglio  dell'Ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.
 4. L'assemblea degli Ordini locali con meno di mille iscritti puo' eleggere,  in alternativa al collegio dei revisori, un revisore unico effettivo ed un supplente con le medesime funzioni del collegio.
 5. Il collegio dei revisori o il revisore unico non partecipano ai lavori del Consiglio dell'Ordine.
 |  |  |  | Art.25. Composizione ed elezione del Consiglio nazionale
 
 1.  Il  Consiglio  nazionale  dei  dottori  commercialisti e degli esperti contabili e' costituito presso il Ministero della giustizia.
 2.  Esso  e'  composto  di  ventuno membri eletti fra gli iscritti nell'Albo,  di  cui  almeno  undici  fra gli iscritti nell'Albo nella Sezione  A Commercialisti, garantendo la proporzionalita' rispetto al numero degli iscritti nelle due sezioni dell'Albo.
 3.  L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell'Albo che godono  dell'elettorato  attivo, ai sensi del precedente articolo 20, ed hanno un'anzianita' di almeno dieci anni di iscrizione nell'Albo.
 4.  L'elettorato  passivo  alla  carica di presidente e' riservato agli  iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo. Il candidato presidente  deve aver ricoperto in precedenza la carica di presidente di un Consiglio di un Ordine territoriale o di consigliere nazionale.
 5.  L'elettorato  attivo  spetta  ai  Consigli degli Ordini che lo esercitano presso la propria sede tutti nello stesso giorno ed almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale. La data  viene  indicata,  sentito  il Consiglio nazionale, dal Ministro della giustizia. E' consentito esprimere il voto per una sola lista.
 6. La presentazione delle candidature e' fatta, su base nazionale, per  liste  contraddistinte  da  un  unico  contrassegno  o  motto  e dall'indicazione del presidente, con un numero di candidati effettivi pari  al  numero  dei componenti il Consiglio nazionale, aumentato di cinque candidati supplenti. Ciascuna lista dovra' essere formata, nel rispetto  delle proporzioni di cui al comma 2, da candidati effettivi iscritti  in  Albi  di Ordini appartenenti ad almeno diciotto diverse regioni, con il limite massimo di due candidati per regione.
 7.   E'   consentito   candidarsi  in  una  sola  lista,  pena  la ineleggibilita' del candidato presente in piu' liste.
 8.  Le  liste dovranno essere depositate presso il Ministero della giustizia  almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Ministero della giustizia verifica il rispetto delle previsioni di cui  al  presente articolo. La violazione delle predette disposizioni comporta l'esclusione dalla procedura elettorale.
 9. Ai fini dell'attribuzione dei seggi, a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti, o frazione di cento, fino a duecento iscritti,  un  voto  ogni  duecento iscritti, o frazione di duecento, oltre i duecento iscritti e fino a seicento, ed un voto ogni trecento iscritti, o frazione di trecento, da seicento iscritti ed oltre.
 10.  Sono eletti, oltre al presidente, i candidati della lista che ha  conseguito  il  maggior numero di voti validi, calcolati ai sensi del comma 9.
 11.  Ogni presidente comunica il voto del proprio Consiglio ad una commissione,  nominata  dal Ministro della giustizia e composta da un magistrato  con  qualifica  non  inferiore  a quella di magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti iscritti nell'Albo, la  quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, procede alla somma  dei  voti  ottenuti da ciascuna lista, formando la graduatoria delle  liste in base al numero dei voti riportati su base nazionale e proclamando  eletti  i  candidati  della  lista  che ha conseguito il maggior numero di voti.
 12.  I  risultati  delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale  del  Ministero  della  giustizia  e  sono  comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.
 13. I membri del Consiglio nazionale durano in carica quattro anni ed  il  loro  mandato  puo'  essere  rinnovato  per  una  sola  volta consecutiva.  La  decorrenza  della  nomina si computa dalla data del bollettino  ufficiale  che  da'  notizia  della  proclamazione  degli eletti.
 14. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.
 |  |  |  | Art. 26. Cariche
 
 1.   Il   Consiglio  nazionale  elegge  al  suo  interno  un  vice presidente, un segretario e un tesoriere.
 2. Il Consiglio nazionale al suo interno puo' eleggere un comitato esecutivo  composto,  oltre  che  dalle cariche di cui al comma 1, da altri tre consiglieri.
 3.  Il presidente, in caso di assenza o di impedimento temporanei, viene sostituito dal vice presidente per l'ordinaria amministrazione.
 4. In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il  componente  piu'  anziano  per  iscrizione  nell'Albo  e,  a pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'.
 |  |  |  | Art. 27. Incompatibilita' - Sostituzione dei componenti
 
 1  Non  si  puo'  far  parte  contemporaneamente  di  un Consiglio dell'Ordine    e   del   Consiglio   nazionale,   nonche'   rivestire contemporaneamente  cariche  negli  organi  direttivi  della cassa di previdenza.
 2.  Coloro che rivestono piu' cariche incompatibili sono tenuti ad optare  per  una  di  esse  entro trenta giorni dal momento in cui si produce    l'incompatibilita'.   In   caso   di   mancato   esercizio dell'opzione, si intende rinunziata la carica assunta in precedenza.
 3.   Fatta   eccezione   per  il  presidente,  la  cui  decadenza, dimissione,  morte  od  altro  definitivo  impedimento  comportano lo scioglimento   di   diritto  dell'intero  Consiglio  nazionale,  alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni,  morte  o  per altre cause, si provvede con la nomina dei candidati supplenti seguendo l'ordine di lista.
 4.  I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale.
 5.  Se  il  numero  delle  vacanze contestuali supera la meta' dei componenti  il  Consiglio,  esso  decade  automaticamente  In caso di scioglimento,   si   provvede  all'elezione  di  un  nuovo  Consiglio nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 25.
 |  |  |  | Art. 28. Scioglimento del Consiglio
 
 1. 11 Ministro della giustizia puo', con proprio decreto, disporre lo  scioglimento  del  Consiglio nazionale, ove questo compia gravi e ripetuti atti di violazione della legge.
 2.  In  qualunque  caso  di scioglimento anticipato del Consiglio, quello  neoeletto  resta in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Consiglio.
 |  |  |  | Art. 29. Attribuzioni
 
 1.  Il  Consiglio nazionale. oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:
 a)  rappresenta  istituzionalmente,  a  livello  nazionale, gli iscritti  negli  Albi  e  promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
 b)  formula  pareri,  quando  ne  e' richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
 c)  adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e  disciplina,  con  propri  regolamenti,  l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;
 d) coordina e promuove l'attivita' dei Consigli dell'Ordine per favorire  le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
 e) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;
 f)   formula  pareri  in  merito  alla  riunione  degli  Ordini territoriali e alla loro separazione;
 g)  designa  i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;
 h)   determina  la  misura  del  contributo  da  corrispondersi annualmente  dagli  iscritti  negli  Albi  per  le  spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali;
 i)   decide  in  via  amministrativa  sui  ricorsi  avverso  le deliberazioni  dei  Consigli  dell'Ordine  in  materia  di iscrizione nell'Albo  e  nell'elenco  speciale  e  di  cancellazione, nonche' in materia  disciplinare  e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine;
 l)  formula  il  regolamento  elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia;
 m)  valuta  ed  approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;
 n) propone al Ministro competente le tariffe professionali, che dovranno essere aggiornate ogni quattro anni;
 o)   determina   l'organizzazione  dei  propri  uffici  curando altresi'  i  rapporti  giuridici  ed  organizzativi  con il personale dipendente;
 p) esercita la potesta' regolamentare in materia elettorale, di organizzazione,  di  tenuta  e aggiornamento periodico degli Albi, di tirocinio  professionale,  di  verifica e vigilanza della sussistenza dei  requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale nonche' negli altri casi previsti dalla legge;
 q) individua le attribuzioni da delegare al Comitato esecutivo, ove costituito ai sensi dell'articolo 26.
 |  |  |  | Art. 30. Riunioni consiliari
 
 1  Il presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta  che  lo  ritiene  opportuno  e deve convocarlo, entro quindici giorni, a richiesta di piu' di un terzo dei membri.
 2. Per la validita' delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
 3.  Le  deliberazioni  vengono  prese  a  maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
 4.  In  caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
 5.  Il  segretario  redige  il  verbale  sotto  la  direzione  del presidente. In caso di assenza o impedimento del segretario ne assume le funzioni il consigliere piu' giovane per iscrizione nell'Albo.
 6. Il verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.
 |  |  |  | Art. 31. Notificazione delle decisioni
 
 1.  Le  decisioni  del  Consiglio  nazionale sono notificate entro trenta  giorni  agli interessati ed al presidente del tribunale della circoscrizione  in  cui  ha  sede  il  Consiglio dell'Ordine al quale l'interessato  appartiene,  nonche'  al  Consiglio  dell'Ordine  e al Ministero della giustizia.
 |  |  |  | Art. 32. Reclami
 
 1.   Le  deliberazioni  del  Consiglio  nazionale  in  materia  di iscrizione o di cancellazione dall'Albo o dall'elenco, nonche' quelle in  materia  di eleggibilita' a componente del Consiglio dell'Ordine, possono  essere  impugnate  dall'interessato e dal pubblico ministero dinanzi  al  tribunale  del  luogo  dove  ha sede il Consiglio che ha emesso  la deliberazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.
 2.  Il  tribunale  provvede  in camera di consiglio, con sentenza, sentiti  il  pubblico  ministero  e  l'interessato,  nel rispetto del principio del contraddittorio.
 3.  L'appello  avverso  la  sentenza  del  tribunale e' deciso con l'osservanza delle medesime forme previste nel presente articolo.
 |  |  |  | Art. 33. Il collegio dei revisori
 
 1.  Il  collegio  dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi  e  da  due  supplenti  che durano in carica quattro anni e devono essere iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo e nel registro dei revisori contabili. La carica di componente del Collegio dei  revisori  e'  incompatibile  con  la  carica  di  presidente, di componente  dei  Consigli degli Ordini o e di componente degli Organi direttivi della Cassa di previdenza.
 2.  I  revisori  dei conti sono eletti dai presidenti degli ordini territoriali riuniti in assemblea
 3.  Alla convocazione dell'assemblea di cui al comma 2 provvede il presidente del Consiglio nazionale.
 4. Sono o eletti i tre candidati piu' votati come membri effettivi ed  i  successivi  due  per  ordine  di  voti conseguiti quali membri supplenti.  Il  candidato  che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di presidente.
 5.  Il  collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento,    sul    rispetto   dei   principi   di   corretta amministrazione,    sull'adeguatezza    dell'assetto   organizzativo, amministrativo   e  contabile  adottato  dal  Consiglio  nazionale  e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.
 6.  Il collegio dei revisori non partecipa ai lavori del Consiglio nazionale.
 |  |  |  | Art. 34 Albo ed elenco dei non esercenti
 
 l. Ciascun Consiglio dell'Ordine cura la tenuta dell'Albo.
 3.  Il  Consiglio dell'Ordine procede, entro il primo trimestre di ogni  anno,  alla  revisione dell'Albo e dell'elenco speciale da esso tenuti  e  provvede  alle  occorrenti  variazioni,  osservate, per le cancellazioni,   le   relative   norme  che  consentono  la  gestione dell'archivio storico dell'Albo e dell' elenco.
 3.   L'Albo   deve,  a  cura  del  Consiglio  dell'Ordine,  essere comunicato  al  Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al presidente  della  corte  di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto  in  cui  ha  sede  l'Ordine,  nonche'  agli altri Consigli dell'Ordine.
 4.  La  comunicazione  al  Consiglio  nazionale  di cui al comma 3 avviene,  con cadenza semestrale, a mezzo del portale informatico del Consiglio  nazionale  medesimo,  per  via  telematica  a  norma delle vigenti disposizioni, anche regolamentari.
 5. L'Albo e' diviso in due Sezioni, denominate rispettivamente:
 a) Sezione A Commercialisti;
 b) Sezione B Esperti contabili.
 6.  Ciascun Albo deve contenere, per ogni iscritto: il cognome, il nome,  la  data  ed  il  luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo (anche telematico se posseduto) degli studi professionali, la data ed il  numero di iscrizione, il titolo professionale e di studio in base al quale l'iscrizione e' stata disposta e l'indicazione dell'Ordine o del  Collegio  di  provenienza,  nonche'  l'eventuale  iscrizione  al registro dei revisori contabili.
 7.  L'Albo e' compilato per ordine di anzianita' dell'iscrizione e puo' portare un indice per ordine alfabetico.
 8.  Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione,  sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6.
 |  |  |  | Art. 35. Divieto di iscrizione in piu' Albi,
 Sezioni ed elenchi. Anzianita'
 
 1.  Non  si  puo' essere iscritti che in un solo Albo, in una sola Sezione  o  in  un solo elenco speciale. L'infrazione di tale divieto da' luogo ad azione disciplinare.
 2.  La data di iscrizione in ciascuna sezione dell'Albo stabilisce la  relativa  anzianita'.  Coloro  che  dopo la cancellazione sono di nuovo  iscritti  nell'Albo  nella medesima Sezione hanno l'anzianita' derivante   dalla   prima   iscrizione,   dedotta   la  durata  della interruzione.  Coloro  che,  avendone  maturato il titolo, provvedono alla cancellazione dalla Sezione, o elenco speciale di una Sezione ed alla  iscrizione  in  un'altra  Sezione,  o  elenco speciale di altra Sezione, hanno l'anzianita' derivante da quest' ultima iscrizione.
 |  |  |  | Art. 36. Requisiti per la iscrizione nell'Albo
 
 1. Per l'iscrizione nell'Albo e' necessario:
 a)  essere  cittadino  italiano,  ovvero cittadino di uno Stato membro  dell'Unione  europea  o  di  uno Stato estero a condizione di reciprocita';
 b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
 c) essere di condotta irreprensibile;
 d)   avere  la  residenza  o  il  domicilio  professionale  nel circondario  in  cui  e'  costituito  l'Ordine  cui  viene  richiesta l'iscrizione od il trasferimento.
 Non  possono  ottenere  l'iscrizione  nell'Albo  o  nell'elenco speciale   coloro  che,  con  sentenza  definitiva,  hanno  riportato condanne  a  pene  che,  a  norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall'Albo.
 3  Per  l'iscrizione  dei  dottori  commercialisti nella Sezione A Commercialisti e' altresi' necessario:
 a)  essere  in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche  (magistrale)  in scienza dell'economia (64/S), ovvero nella  classe  delle  lauree  specialistiche  (magistrale) in scienze economico-aziendali  (84/S),  ovvero  delle  lauree  rilasciate dalle facolta'  di  economia  secondo  l'ordinamento  previgente ai decreti emanati  in  attuazione  dell'articolo  17,  comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 b)   avere   superato   l'esame  di  Stato  per  l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme vigenti all'epoca in cui l'esame e' stato sostenuto.
 4.  Per  l'iscrizione alla Sezione B Esperti contabili e' altresi' necessario:
 a)  essere  in possesso di una laurea nella classe delle lauree in  scienze  dell'economia  e  della  gestione aziendale (17) o nella classe delle lauree in scienze economiche (28);
 b)   avere   superato   l'esame  di  Stato  per  l'abilitazione all'esercizio della professione, secondo le norme ad esso relative.
 |  |  |  | Art. 37. Domanda di iscrizione nell'Albo
 o nell'elenco speciale dei non esercenti
 
 1.  La  domanda  di  iscrizione  in  una delle Sezioni dell'Albo o dell'elenco   speciale   e'   presentata   al  Consiglio  dell'Ordine territorialmente  costituito  e comprendente il circondario in cui il richiedente  ha  la  residenza  o  il  domicilio professionale e deve essere  corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo.
 2.  Il  rigetto  della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta  non  puo'  essere  pronunciato  se non dopo aver sentito il richiedente.
 3. Il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda.
 4.  La  deliberazione e' motivata ed e' notificata, entro quindici giorni,  all'interessato  e al pubblico ministero presso il tribunale ove   ha  sede  il  Consiglio  dell'Ordine  locale.  Contro  di  essa l'interessato  ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio  nazionale,  nel  termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.
 5. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.
 6.  Qualora  il  Consiglio  non abbia provveduto sulla domanda nel termine  stabilito nel comma 3, l'interessato puo', entro e non oltre i   successivi   trenta   giorni,  presentare  ricorso  al  Consiglio nazionale,  il  quale,  richiamati  gli atti, decide sul merito della iscrizione.
 |  |  |  | Art. 38. Trasferimento
 
 1.  Il  professionista che trasferisce la residenza o il domicilio professionale   puo'   chiedere   il   trasferimento  dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza o del nuovo domicilio professionale.
 2.  In  caso  di  accoglimento  della  domanda,  il richiedente e' iscritto con l'anzianita' che aveva nell'Albo di provenienza .
 3.  Non e' ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto  a  procedimento  penale  o  disciplinare  o  sia comunque sospeso dall'esercizio della professione.
 4.  Per  le  iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo 37
 |  |  |  | Art. 39. Titoli professionali
 
 1.  Salvo  quanto  previsto  nelle  disposizioni transitorie, agli iscritti   nella   Sezione   A   Commercialisti   spetta   il  titolo professionale  di  "  dottore  commercialista",  agli  iscritti nella Sezione  B  Esperti  contabili  spetta  il  titolo  professionale  di "esperto contabile".
 2.  Il  termine "commercialista" puo' essere utilizzato solo dagli iscritti  nella  Sezione  A Commercialisti dell'Albo, con la completa indicazione del titolo professionale posseduto.
 |  |  |  | Art. 40. Abilitazione professionale
 
 1.  L'abilitazione all'esercizio della professione e' conseguita a seguito del superamento dell'esame di Stato, dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale.
 2. Presso ciascun Ordine territoriale e' istituito un registro dei tirocinanti,  aggiornato  a  cura  dell'Ordine  medesimo,  sulle  cui iscrizioni e cancellazioni delibera il Consiglio dell'Ordine.
 3.  Il  registro  di  cui  al  comma  2  e' diviso in due Sezioni, denominate, rispettivamente, tirocinanti commercialisti e tirocinanti esperti  contabili,  finalizzate  alla  successiva  iscrizione  nelle rispettive   sezioni  dell'Albo,  previo  superamento  dell'esame  di abilitazione di cui all'articolo 45.
 4.   Possono   chiedere  l'iscrizione  nelle  Sezioni  tirocinanti commercialisti  o  tirocinanti  esperti  contabili  del  registro dei tirocinanti  tutti  coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica  della  classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in  scienze  dell'economia,  ovvero  della  classe 84/S, classe delle lauree  specialistiche  in  scienze economico-aziendali, ovvero delle lauree  rilasciate  dalle  facolta' di economia secondo l'ordinamento previgente  ai  decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
 5. Possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti esperti contabili  del registro tutti coloro che siano in possesso di diploma di   laurea   della   classe  17,  classe  delle  lauree  in  scienze dell'economia  e  della  gestione  aziendale, ovvero della classe 28, classe delle lauree in scienze economiche.
 |  |  |  | Art. 41. Valore delle classi di laurea
 
 1.  I decreti ministeriali che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, introducono modifiche alle classi di laurea   e   di   laurea   specialistica,   definiscono  la  relativa corrispondenza  con  i titoli previsti dall'articolo 36, commi 3 e 4, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.
 |  |  |  | Art. 42. Tirocinio
 
 1.  Il tirocinio professionale deve essere compiuto per un periodo di  tempo  ininterrotto,  e  viene  svolto  presso  un professionista iscritto nell'albo da almeno cinque anni
 2.  Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito  il Consiglio nazionale, stabilisce con proprio regolamento i contenuti e le modalita' di effettuazione del tirocinio, ivi comprese le  forme  della vigilanza dei Consigli degli Ordini territoriali sul corretto   svolgimento   dei   tirocini   e   le   relative  sanzioni disciplinari,  la  fissazione  del  numero massimo di tirocinanti per ciascun   professionista   e  gli  effetti  ostativi  delle  sanzioni disciplinari  di particolare gravita' relativamente all'assunzione di tirocinanti da parte del professionista.
 3.  Con  il  regolamento  di  cui  al  comma  2  vengono  altresi' determinate:
 a)  le  modalita'  di  svolgimento di parte del tirocinio in un altro  Stato  membro dell'Unione europea, con il limite massimo di un semestre,   unico  ed  ininterrotto,  presso  un  soggetto  abilitato all'esercizio  di  professioni  equiparate,  ai sensi della normativa vigente  in tema di riconoscimento dei diplomi stranieri, a quella di dottore commercialista ed esperto contabile;
 b)  le  condizioni  sulla  base  delle  quali, coloro che hanno effettuato  il  periodo  di  tirocinio  per  l'accesso alla Sezione B Esperti  contabili  dell'Albo,  possono essere esentati in tutto o in parte  dal tirocinio per l'accesso alla Sezione A Commercialisti . In ogni  caso,  per  l'ammissione  all'esame  di  accesso alla Sezione A Commercialisti,  il  tirocinante  deve  aver svolto almeno un anno di tirocinio  professionale  presso  un  professionista  iscritto  nella Sezione stessa.
 |  |  |  | Art. 43. Integrazione del tirocinio negli studi universitari
 
 1.  Il  tirocinio puo' essere svolto contestualmente al biennio di studi   finalizzato   al   conseguimento   del   diploma   di  laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte.
 2. Ai fini di cui al comma 1 i rapporti tra i Consigli dell'Ordine territoriale  e  le  universita'  sono  definiti da appositi accordi, nell'ambito    di   una   convenzione   quadro   tra   il   Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e il Consiglio nazionale.
 |  |  |  | Art. 44. Svolgimento del tirocinio professionale
 
 1.  Il  professionista  presso  il quale il tirocinio viene svolto vigila  sull'attivita'  del  tirocinante.  al  fine di verificare che questa  sia  volta  all'apprendimento delle tecniche professionali ed all'acquisizione di esperienze applicative.
 2.  Fatte  salve le previsioni di cui all'articolo 2041 del codice civile,  al  tirocinante  non  si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali.
 3.  I1  Consiglio  dell'Ordine  territoriale  verifica l'effettivo svolgimento  del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui  con  questi, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 42, comma 2.
 |  |  |  | Art. 45. Esame di abilitazione
 
 1. Con ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  vengono  indette  ogni  anno due sessioni di esame di abilitazione all'esercizio della professione. In ciascuna sessione si svolgono esami distinti per l'accesso alle Sezioni A e B dell'Albo.
 2.  Salvo  quanto  previsto dall'articolo 42, comma 3, lettera b), coloro  che  hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione  A possono partecipare anche agli esami per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo.
 3.  Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla  Sezione  B  non  possono partecipare all'esame per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo.
 |  |  |  | Art. 46. Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo
 
 1.  L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo e' articolato nelle seguenti prove:
 a)  tre  prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento  delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacita' di applicarle praticamente;
 b)  una  prova  orale diretta all'accertamento delle conoscenze del  candidato,  oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche  nelle  seguenti  materie:  informatica,  sistemi  informativi, economia   politica,   matematica   e   statistica,   legislazione  e deontologia professionale.
 2. Le prove scritte di cui al comma 1, lettera a), consistono in:
 a)  una prima prova vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale  e  applicata,  revisione  aziendale,  tecnica industriale e commerciale,   tecnica   bancaria,   tecnica  professionale,  finanza aziendale;
 b)  una  seconda prova vertente sulle seguenti materie: diritto privato,   diritto   commerciale,   diritto   fallimentare,   diritto tributario,  diritto  del  lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile;
 c)    una    prova   a   contenuto   pratico,   costituita   da un'esercitazione  sulle  materie  previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario.
 3.  Sono  esentati  dalla  prima  prova  scritta  coloro  i  quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e coloro che hanno conseguito un titolo  di  studio  all'esito  di  uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della convenzione di cui all'articolo 43.
 |  |  |  | Art. 47. Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo
 
 1.  L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo e' articolato nelle seguenti prove:
 a)  tre  prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento  delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacita'  di  applicarle  praticamente  nelle materie indicate dalla direttiva  n.  84/253/CEE  del  Consiglio,  del  10  aprile  1984,  e dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
 b)  una  prova orale, avente ad oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico-pratiche relative alle attivita' svolte   durante  il  tirocinio  professionale,  nonche'  aspetti  di legislazione e deontologia professionale.
 2. Le prove scritte di cui al comma 1, lettera a), consistono in:
 a)   una   prima   prova,   vertente  sulle  seguenti  materie: contabilita'   generale,   contabilita'   analitica  e  di  gestione, disciplina  dei  bilanci  di esercizio e consolidati, controllo della contabilita' e dei bilanci;
 b)  una seconda prova, vertente sulle seguenti materie: diritto civile  e  commerciale,  diritto  fallimentare,  diritto  tributario, diritto   del   lavoro   e   della  previdenza  sociale,  sistemi  di informazione ed informatica, economia politica ed aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica;
 c)    una    prova   a   contenuto   pratico,   costituita   da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta.
 3.  Sono  esentati  dalla prima prova scritta coloro i quali hanno conseguito  un  titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della convenzione di cui all'articolo 43.
 |  |  |  | Art. 48. Rapporti tra Ordine professionale ed universita'
 
 1.  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed  il Consiglio nazionale promuovono, anche con apposita convenzione e con l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra facolta' ed Ordini professionali.
 |  |  |  | Art. 49. Esercizio dell'azione disciplinare
 
 1.  Il  procedimento  disciplinare  nei  confronti  degli iscritti nell'Albo  e' volto ad accertare la sussistenza della responsabilita' disciplinare  dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione  di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o  siano  comunque  ritenute  in  contrasto  con i doveri generali di dignita',  probita'  e  decoro,  a  tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione
 2.  Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi di imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa, nonche' nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.
 3.  II  procedimento  e' regolato dal presente capo, nonche' dalle norme  adottate  dal  Consiglio  nazionale  col  regolamento  di  cui all'articolo  29,  comma  1, lettera c). Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.
 4.  L'azione  disciplinare e' esercitata dal Consiglio dell'Ordine nel cui Albo il professionista e' iscritto.
 5.  Se  l'azione  e'  promossa  avverso  un  membro  del Consiglio dell'Ordine,  la  competenza  a  procedere e' attribuita al Consiglio dell'Ordine   ove  ha  sede  la  corte  di  appello  territorialmente competente.
 6. Nel caso in cui e' promossa l'azione disciplinare nei confronti dei  componenti del Consiglio dell'Ordine istituito presso la sede di corte  di appello, e' competente il Consiglio dell'Ordine ove ha sede la  corte di appello piu' vicina, determinata dal Consiglio nazionale ai  sensi  dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
 |  |  |  | Art. 50. Procedimento disciplinare
 
 1.  Le modalita' di svolgimento del procedimento disciplinare sono determinate con regolamento del Consiglio nazionale adottato ai sensi dell'articolo  29,  comma  1,  lettera  c),  sulla  base dei principi espressi nei commi seguenti.
 2. Il procedimento ha inizio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero  presso  il  tribunale  nel  cui  circondario  ha  sede  il Consiglio, ovvero su richiesta degli interessati.
 3.  La responsabilita' disciplinare e' accertata ove siano provate la  inosservanza  dei doveri professionali e la intenzionalita' della condotta, anche se omissiva.
 4.  La  responsabilita'  sussiste  anche  allorquando il fatto sia commesso  per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
 5.   Del   profilo  soggettivo  deve  tenersi  conto  in  sede  di irrogazione  dell'eventuale  sanzione,  la quale deve essere comunque proporzionata  alla  gravita' dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.
 6.  Il  professionista  e'  sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attivita' professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignita' della categoria.
 7.  Nessuna  sanzione  disciplinare puo' essere inflitta senza che l'incolpato  sia  stato invitato a comparire avanti il Consiglio, con l'assegnazione  di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito.  L'incolpato  ha  facolta' di presentare documenti e memorie difensive.
 8.  L'autorita'  giudiziaria  e'  tenuta  a  dare comunicazione al Consiglio  dell'Ordine  di  appartenenza  dell'esercizio  dell'azione penale nei confronti di un iscritto.
 9.  Le  deliberazioni  disciplinari  sono  notificate entro trenta giorni  all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale, la  delibera e' altresi' comunicata al procuratore generale presso la corte di appello ed al Ministero della giustizia.
 10.  Il  professionista  che  sia  sottoposto a giudizio penale e' sottoposto  anche  a  procedimento  disciplinare  per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non l'ha commesso.
 |  |  |  | Art. 51. Astensione e ricusazione
 
 1.  I  membri  del Consiglio che procede ad un'azione disciplinare devono  astenersi  quando  ricorrono  i motivi di astensione indicati nell'articolo  51  del  codice  di  procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.
 2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.
 3.  Se  non  e' disponibile il numero dei componenti del Consiglio che e' prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al  Consiglio  costituito  nella  sede  della  corte  d'appello. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati ricusati fanno parte  di  quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio presso  la  sede  della  corte  d'appello  viciniore,  stabilita  dal Consiglio nazionale.
 4.  Il  Consiglio  competente  ai  sensi del comma 3, se autorizza l'astensione  o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di  astenersi  o  che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.
 |  |  |  | Art. 52. Sanzioni disciplinari
 
 1.   Al   termine  del  procedimento  disciplinare,  il  Consiglio dell'Ordine competente puo' irrogare le seguenti sanzioni:
 a)  la  censura,  che  consiste in una dichiarazione formale di biasimo,
 b)  la  sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ai due anni,
 c) la radiazione dall'Albo.
 |  |  |  | Art. 53. Sospensione cautelare
 
 1.  La  sospensione  cautelare  puo' essere disposta, in relazione alla gravita' del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni.
 2.  La  sospensione  cautelare  e'  comunque  disposta  in caso di applicazione   di   misura  cautelare  o  interdittiva,  di  sentenza definitiva con cui si e' applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.
 3. L'incolpato deve essere sentito prima della deliberazione.
 |  |  |  | Art. 54. Sospensione per morosita'
 
 1.  Il  Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare,  puo' pronunciare la sospensione degli iscritti che non adempiano,  nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei  contributi  previsti  dall'articolo  12,  comma 1, lettera p), o dall'articolo 29. comma 1, lettera h).
 2. La sospensione e' revocata con provvedimento del presidente del Consiglio  dell'Ordine  quando  l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.
 |  |  |  | Art. 55. Impugnazioni
 
 1.  Avverso le decisioni assunte, ai sensi degli articoli 51, 52 e 53.  dal  Consiglio  dell'Ordine  territoriale,  puo' essere proposto ricorso  al  Consiglio  nazionale  da  parte  dell'interessato  e dei pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione.
 2.   Il   Consiglio  nazionale  puo'  sospendere  l'efficacia  dei provvedimenti.
 3.  Il  Consiglio  nazionale  riesamina  integralmente  i fatti e, valutate   tutte   le   circostanze,  puo'  infliggere  una  sanzione disciplinare anche piu' grave.
 |  |  |  | Art. 56. Prescrizione dell'azione disciplinare
 
 1.  L'azione  disciplinare  si  prescrive  in  cinque  anni dal compimento   dell'evento   che   puo'   dar  luogo  all'apertura  del procedimento disciplinare.
 |  |  |  | Art. 57. Riammissione dei radiati
 
 1. II professionista radiato dall'Albo o dall'elenco puo' essere riammesso,  purche' siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irreprensibile.
 |  |  |  | Art. 58. Istituzione dei nuovi Ordini
 e soppressione di quelli preesistenti
 
 1.  A  fare  data  dal  1°  gennaio  2008,  gli Ordini dei dottori commercialisti, gia' istituiti in un circondario di tribunale a norma dell'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 ottobre  1953,  n.  1067,  ed  i  collegi  dei  ragionieri  e  periti commerciali,  gia'  istituiti nel medesimo circondario di tribunale a norma  dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre  1953,  n.  1068, sono soppressi. Nello stesso circondario di tribunale  e'  istituito,  a  decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
 2.  Qualora  in  un  circondario  di tribunale sia costituito solo l'Ordine  dei  dottori  commercialisti  ovvero  solo  il collegio dei ragionieri e periti commerciali, tale ente e' soppresso. Nello stesso circondario  di  tribunale  e'  istituito, a decorrere dalla medesima data,  l'Ordine  territoriale  dei  dottori  commercialisti  e  degli esperti contabili.
 |  |  |  | Art. 59. Istituzione del Consiglio nazionale
 e soppressione di quelli preesistenti
 
 1.  A  fare  data  dal l° gennaio 2008, il Consiglio nazionale dei dottori  commercialisti,  gia'  istituito  a  norma  del  decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, gia' istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, sono  soppressi. A decorrere dalla medesima data, e' istituito l'ente pubblico  non  economico  denominato  Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
 |  |  |  | Art. 60. Successione nei rapporti giuridici
 e nella titolarita' delle pubbliche funzioni
 
 1.  A  fare  data  dal  gennaio  2008, gli Ordini territoriali dei dottori  commercialisti e degli esperti contabili, istituiti ai sensi dell'articolo   58,  succedono  in  tutte  le  situazioni  giuridiche soggettive  e  in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai soppressi Ordini dei dottori commercialisti ed ai collegi dei ragionieri  e periti commerciali con sede nel medesimo circondario di tribunale.
 2.  A  partire dalla medesima data di cui al comma 1, il Consiglio nazionale  dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti  contabili succede  in  tutte  le  situazioni giuridiche soggettive e in tutti i rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  facenti  capo  al  Consiglio nazionale  dei  dottori  commercialisti  e al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.
 3. La successione nei processi non ne determina la interruzione.
 4. La successione nei rapporti giuridici di cui ai commi 1 e 2 del presente  articolo comprende anche i rapporti di lavoro del personale dipendente  dai  soppressi  Consigli  nazionali,  nonche'  di  quello dipendente   dai   soppressi  Ordini  e  collegi  territoriali.  Tali dipendenti  mantengono  il  proprio  stato  giuridico  ed  economico, compresa la posizione previdenziale ed assistenziale.
 5.  Tutti  i  procedimenti  gia'  in corso presso i Consigli degli Ordini  e  dei  collegi,  alla  data  di cui al comma 1, ivi compresi quelli  aventi  ad oggetto l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo, il  trasferimento del professionista o l'esercizio nei suoi confronti della  potesta'  disciplinare,  cosi' come ogni altro affare relativo allo  stato giuridico ed economico degli iscritti, proseguono in capo ai nuovi enti che ne assumono la titolarita'.
 6.  Tutti i procedimenti gia' in corso presso i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali alla data  di cui al comma 1 proseguono in capo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
 |  |  |  | Art. 61. Costituzione dell'Albo unico
 
 1. I Consigli locali dei neoistituiti Ordini provvedono, non oltre il 28 febbraio 2008, alla costituzione dell'Albo unico sulla base dei criteri di cui all'articolo 58.
 2.  Nei  casi  in  cui  l'ambito  territoriale  del  nuovo  ordine differisca  da  quello  di  uno  od  entrambi  gli  enti cessanti, il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili provvedera'  alla  iscrizione  dei dottori commercialisti, ragionieri commercialisti  ed  esperti  contabili  che  hanno la residenza od il domicilio  professionale  nell'ambito territoriale di competenza, con le  stesse  modalita'  previste  per il trasferimento delle posizioni individuali provenienti dai precedenti Ordini e Collegi.
 3.  Eventuali  controversie  sono  rimesse alla determinazione del Ministro  della  giustizia,  che si avvarra' della Commissione di cui all'articolo 75.
 4.  Coloro  che  alla  data  del  31  dicembre  2007 sono iscritti nell'Albo  dei  dottori  commercialisti  o in quello dei ragionieri e periti  commerciali  vengono  iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo   di   cui  all'articolo  34,  conservando  rispettivamente l'anzianita' della precedente iscrizione.
 5. L'iscrizione avviene con l'indicazione, relativamente a ciascun professionista,   di   tutti   i   contenuti  previsti  dal  comma  6 dell'articolo 34.
 6.  Agli  iscritti  nella  Sezione  A, gia' iscritti nell'Albo dei dottori  commercialisti spetta il titolo di "dottore commercialista". Agli iscritti nella sezione A, gia' iscritti nell'Albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di "ragioniere commercialista".
 7.  Ove un professionista risulti iscritto in entrambi gli albi di cui  al  comma  6,  egli  verra'  iscritto  nell'Albo  unico  con  la indicazione di entrambi i titoli professionali.
 8. Coloro che sono iscritti contestualmente negli Albi dei dottori commercialisti   e  dei  ragionieri  e  periti  commerciali  dovranno esercitare,  ai  fini dell'elettorato attivo e passivo, il diritto di opzione ad eleggere o ad essere eletti tra i dottori commercialisti o tra   i   ragionieri   commercialisti.  Tale  opzione  dovra'  essere esercitata  entro  la  data  del  31  dicembre 2006 e comunicata alla commissione  di cui all'articolo 75 ed ha valore per tutto il periodo transitorio.  Gli  iscritti  che  non  avranno  esercitato  l'opzione verranno  inseriti  nelle  liste elettorali dell'Albo nel quale hanno maturato una maggiore anzianita'.
 |  |  |  | Art. 62. Diritti quesiti
 
 1.   Possono   fare   domanda   di   iscrizione  nella  Sezione  A Commercialisti  dell'Albo coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano  conseguito  l'abilitazione  professionale  in conformita' al previgente  ordinamento della professione di dottore commercialista e che alla medesima data non risultino iscritti nell'Albo.
 2.   Possono   fare   domanda   di   iscrizione  nella  sezione  A Commercialisti  coloro  che, alla data del 3 1 dicembre 2007, abbiano conseguito  l'abilitazione  professionale  in  conformita'  a  quanto prescritto  dalla  legge  12 febbraio 1992, n. 183, e dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 ottobre  1996,  n.  622,  e  che,  alla  medesima data, non risultino iscritti nell'Albo.
 |  |  |  | Art. 63. Composizione dei Consigli dell'Ordine
 
 1.  Nel  periodo  transitorio  la  maggioranza  dei componenti dei Consigli   dell'Ordine   dovra'   essere   eletta   fra   i   dottori commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti, garantendo la rappresentativita'    e    la    proporzionalita'    dei   ragionieri commercialisti e degli esperti contabili.
 2.  Nel  periodo  transitorio,  per la prima elezione dei consigli territoriali,  in  carica dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, le quote  dei  seggi spettanti agli eletti provenienti, rispettivamente, dagli  Ordini dei dottori commercialisti e dai collegi dei ragionieri e  periti  commerciali sono determinate dal Ministro della giustizia, coadiuvato dalla commissione di cui all'articolo 75, e sono calcolate in misura proporzionale agli iscritti nei rispettivi Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri alla data di indizione delle relative operazioni  elettorali,  sempre  nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 24 febbraio 2005, n. 34.
 3.  Per  il  restante periodo transitorio, della durata di quattro anni  a  partire  dal  I° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016, la determinazione  del  numero  di  membri  riservati rispettivamente ai dottori  commercialisti, ai ragionieri commercialisti ed agli esperti contabili  sara' effettuata dal presidente del Consiglio dell'Ordine, all'atto  della  fissazione della data di svolgimento delle elezioni, in  misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti con il titolo  di  dottore  commercialista,  degli iscritti con il titolo di ragioniere  commercialista  e  degli iscritti nella Sezione B Esperti contabili, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1.
 |  |  |  | Art. 64. Prima elezione dei Consigli dell'Ordine
 
 1.  Al fine di provvedere all'elezione dei componenti il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che si  insediera'  il 1° gennaio 2008, il Ministro della giustizia fissa la  data per la convocazione delle assemblee elettorali, che non puo' essere comunque successiva alla data del 31 maggio 2007.
 2.   I   presidenti   dei   Consigli   degli  Ordini  dei  dottori commercialisti e i presidenti dei Consigli dei collegi dei ragionieri e  periti  commerciali  di  cui  all'articolo  58, comma 1, convocano l'assemblea dei rispettivi iscritti non meno di quarantacinque giorni prima  della  data  fissata  ai sensi del comma 1 , con esclusione di coloro che siano sospesi dall'esercizio della professione e di coloro che siano iscritti nell'elenco dei non esercenti.
 3.  La  violazione  del termine di cui al comma 2 e' accertata dal Ministro  della  giustizia  che  adotta  i  conseguenti provvedimenti sostitutivi.
 4.  Per  il  periodo  transitorio  i  dottori  commercialisti ed i ragionieri   commercialisti   esercitano  separatamente  l'elettorato attivo, limitatamente al numero di membri riservati rispettivamente a dottori   commercialisti  e  ragionieri  commercialisti  per  ciascun Ordine, ai sensi dell'articolo 63 .
 5.  Per  lo stesso periodo di cui al comma 1, l'elettorato passivo alla  carica  di  presidente  e'  riservato ai dottori commercialisti della  Sezione  A  Commercialisti  dell'Albo  e  la  carica  di  vice presidente  e' riservato ai ragionieri commercialisti della Sezione A Commercialisti dell'Albo.
 6. Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini  avviene con le stesse modalita' di cui agli articoli 20 e 21, fatta eccezione per le seguenti disposizioni transitorie.
 7.  Il  Consiglio  dura  in  carica  cinque  anni.  Ai  fini della rieleggibilita',  in  sede di prima elezione degli organi dell'Ordine non  rileva  l'espletamento di precedenti mandati in seno agli organi rappresentativi cessati.
 8. La presentazione delle candidature, da effettuare almeno trenta giorni prima dell'assemblea, sara' fatta sulla base di liste distinte per  l'elezione separata dei consiglieri dottori commercialisti e dei consiglieri   ragionieri   commercialisti,   eventualmente  fra  loro collegate a soli fini programmatici.
 9.   E'   consentito   candidarsi   in   una   sola   lista,  pena l'ineleggibilita' del candidato presente in piu' liste.
 10.  Le  liste  delle  candidature  per l'elezione dei consiglieri dottori  commercialisti  avranno un numero di candidati pari a quello dei membri riservati ai dottori commercialisti, aumentato di cinque.
 11.  Le  liste  delle  candidature  per l'elezione dei consiglieri ragionieri  commercialisti  avranno  un  numero  di  candidati pari a quello  dei  membri riservati ai ragionieri commercialisti, aumentato di cinque.
 12. Le liste per l'elezione dei consiglieri dottori commercialisti avranno,   oltre  al  contrassegno  o  al  motto,  l'indicazione  del presidente   candidato;   quelle   per   l'elezione  dei  consiglieri ragionieri  commercialisti avranno, oltre al contrassegno o al motto, l'indicazione del vicepresidente candidato.
 13. E' consentito votare per i candidati di una sola lista.
 14. In aggiunta al voto di lista, e' ammessa la facolta' di esprimere.  nell'ambito  della  stessa lista, un numero di preferenze non  superiore  a  quello  dei  componenti  da  eleggere,  escluso il presidente   per   la   lista   dei   dottori  commercialisti  ed  il vicepresidente per la lista dei ragionieri commercialisti. In assenza di  preferenze  espresse,  si  considera espressa preferenza, fino al massimo  dei  consiglieri  da  eleggere  escluso  il presidente ed il vicepresidente, per i primi candidati in ordine di lista.
 15.  Alla  lista  che  avra'  conseguito il maggior numero di voti validi,  verranno  attribuiti i quattro quinti dei seggi, arrotondati per  eccesso.  I seggi restanti verranno attribuiti alla lista che si collochera' seconda per numero di voti validi conseguiti.
 16.  Risulteranno  eletti  i  candidati  che avranno conseguito il maggior  numero  di preferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati alla  lista  in cui essi sono candidati. Per l'ultimo degli eletti di ciascuna  lista, in caso di parita' di preferenze, sara' preferito il candidato che precede nell'ordine della lista.
 |  |  |  | Art. 65. Successive elezioni dei Consigli dell'Ordine.
 
 1.  La  procedura  elettorale  di  cui  al  precedente articolo si applica  a tutte le Assemblee elettorali convocate per l'elezione dei Consigli  degli  Ordini,  fino  alla  data  del  31  dicembre 2012. I Consigli in carica a tale data decadono in ogni caso.
 2.  Nelle assemblee successive alla prima. alla convocazione degli iscritti nell'Albo provvede il presidente del Consiglio dell'Ordine.
 3.  Per  il  restante  periodo  transitorio,  il Consiglio dura in carica quattro anni.
 4.  Una lista per l'elezione dei componenti i Consigli dell'Ordine con  il  titolo di dottore commercialista ed una lista per l'elezione dei  componenti  i  Consigli  dell'Ordine con il titolo di ragioniere commercialista possono essere collegate tra loro. Il collegamento tra le  liste  e' dichiarato espressamente al momento della presentazione delle liste, e deve essere annotato con evidenza nelle liste stesse.
 5.  In  caso  di collegamento, ai fini del computo totale dei voti ottenuti,  ai voti ottenuti da una lista sono sommati i voti ottenuti dalla lista collegata.
 6.  Alla lista di iscritti con il titolo di dottore commercialista e  alla  lista di iscritti con il titolo di ragioniere commercialista che  avranno  conseguito il maggior numero di voti validi, al termine delle  votazioni  ed  applicate,  in  caso  di  liste  collegate,  le procedure di cui al comma 5, verra' attribuita la rispettiva quota di seggi nel Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
 7.  Gli  iscritti  nella Sezione Esperti contabili dell'Albo non sono  convocati con l'avviso di cui al comma 6 qualora il loro numero non sia sufficiente ai fini dell'elezione di almeno un componente del Consiglio  dell'Ordine secondo il criterio di proporzionalita' di cui all'articolo  9,  comma  1,  o  qualora  non  vi  sia  alcun iscritto eleggibile ai sensi dell'articolo 9, comma 5.
 8.  Le  liste  delle  candidature per l'elezione dei consiglieri esperti  contabili  avranno  un  numero di candidati pari a quello ad essi riservato ai sensi dell'articolo 9, aumentato di tre.
 |  |  |  | Art. 66. Cariche elettive del Consiglio dell'Ordine
 
 1.   Fatti   salvi  il  presidente  e  il  vicepresidente,  eletti direttamente  dalle rispettive assemblee, ciascun Consiglio elegge al proprio interno un segretario ed un tesoriere.
 2.  Si  applicano,  per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10.
 |  |  |  | Art. 67. Composizione del Consiglio nazionale
 
 1.  I  membri  del  Consiglio  nazionale sono eletti, in numero di ventuno,  dai  Consigli degli Ordini territoriali. La maggioranza dei componenti dovra' essere eletta fra i dottori commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti, garantendo la rappresentativita' e la proporzionalita' dei ragionieri commercialisti.
 2.  Per  la prima elezione del periodo transitorio che dara' luogo all'elezione  del  Consiglio  nazionale per il periodo dal 1° gennaio 2008  al  31  dicembre 2012, le quote dei seggi spettanti agli eletti provenienti, rispettivamente, dagli ordini dei dottori commercialisti e  dai  collegi  dei ragionieri e periti commerciali sono determinate dal  Ministro  della  giustizia,  coadiuvato dalla commissione di cui all'articolo  75,  e  sono  calcolate  in  misura  proporzionale agli iscritti  nei  rispettivi  Albi  dei  dottori  commercialisti  e  dei ragionieri   alla   data   di  indizione  delle  relative  operazioni elettorali,  sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 24 febbraio 2005, n. 34.
 3.  Per  il  restante periodo transitorio, della durata di quattro anni  dal  1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, la determinazione del numero  di membri riservati rispettivamente ai dottori commercialisti ed  ai  ragionieri commercialisti sara' effettuata dal presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine, all'atto della fissazione della data di   svolgimento   delle  elezioni  presso  i  Consigli  territoriali dell'Ordine,  in  misura  direttamente  proporzionale al numero degli iscritti  con  il  titolo di dottore commercialista, e degli iscritti con  il  titolo di ragioniere commercialista, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1.
 |  |  |  | Art. 68. Elezione del Consiglio nazionale
 
 1.  A seguito della prima elezione dei Consigli locali dell'Ordine dei  dottori  commercialisti  ed esperti contabili, svolte ai sensi e per   gli  effetti  degli  articoli  precedenti,  il  Ministro  della giustizia   determina  la  data  per  la  convocazione  dei  Consigli dell'Ordine  ai  fini dell'elezione del Consiglio nazionale, la quale non puo' essere comunque successiva alla data del 30 novembre 2007.
 2.  Il  Presidente  di  ciascun  Consiglio  dell'Ordine  neoeletto convoca il Consiglio nel giorno determinato ai sensi deI comma 1
 3. Fino al termine del periodo transitorio di nove anni, a partire dalla  data di cui all'articolo 58, comma 1, si applicano le seguenti procedure elettorali.
 4.  Per  la  prima elezione dei componenti del Consiglio nazionale provenienti  dal  previgente  Albo  dei  dottori  commercialisti,  la presentazione  delle  candidature  e'  fatta  sulla  base di liste di iscritti  nella  Sezione A Commercialisti con titolo professionale di dottore  commercialista  contraddistinte  da  un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero  di  candidati  pari  alla  quota  spettante  aumentata di tre candidati   supplenti,   nel   rispetto   delle  proporzioni  di  cui all'articolo  67.  Ciascuna  lista dovra' essere formata da candidati iscritti  da  almeno  dieci  anni  in  Albi di ordini appartenenti ad almeno  quattro  regioni  dell'Italia  settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte,   Liguria,   Lombardia,   Veneto,   Friuli-Venezia  Giulia, Trentino-Alto    Adige),   quattro   regioni   dell'Italia   centrale (Emilia-Romagna,  Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) e quattro regioni dell'Italia meridionale e insulare (Campania, Puglia, Molise, Basilicata,  Calabria,  Sicilia e Sardegna), con il limite massimo di due candidati per regione.
 5.  Per  la  prima elezione dei componenti del Consiglio nazionale provenienti  dal previgente Albo dei ragionieri e periti commerciali, la  presentazione  delle  candidature e' fatta sulla base di liste di iscritti  nella  Sezione A Commercialisti con titolo professionale di ragioniere  commercialista contraddistinte da un unico contrassegno o motto  e  dall'indicazione  del vicepresidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari alla quota spettante aumentata di tre candidati   supplenti,   nel   rispetto   delle  proporzioni  di  cui all'articolo  67.  Ciascuna lista, dovra' essere formata da candidati iscritti  da  almeno  dieci  anni  in  Albi di ordini appartenenti ad almeno   due   regioni  dell'Italia  settentrionale  (Valle  d'Aosta, Piemonte,   Liguria,   Lombardia,   Veneto,   Friuli-Venezia  Giulia, Trentino-Alto    Adige),    due    regioni    dell'Italia    centrale (Emilia-Romagna,  Toscana,  Umbria,  Marche,  Lazio  e Abruzzo) e due regioni dell'Italia meridionale e insulare (Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).
 6.  Ai fini dell'applicazione della previsione di cui all'articolo 25,  comma  4,  nel  periodo  transitorio  rileva  l'espletamento  di precedenti mandati in seno agli organi rappresentativi territoriali o nazionali cessati.
 7.  Le  liste dovranno essere depositate presso il Ministero della giustizia,  che  verifica  il  rispetto  delle  previsioni  di cui al presente  articolo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le  elezioni.  La  violazione  delle  predette  disposizioni comporta esclusione dalla procedura elettorale.
 8. Per la prima elezione del Consiglio nazionale, la presentazione delle  candidature  sara'  fatta  sulla  base  di  liste distinte per l'elezione  dei  consiglieri dottori commercialisti e dei consiglieri ragionieri  commercialisti,  eventualmente  fra loro collegate a soli fini programmatici.
 9.  Nel  medesimo giorno, ciascun Consiglio dell'ordine esprime un voto  per  una lista di candidati provenienti dall'Ordine dei dottori commercialisti  ed  un  voto  per  una lista di candidati provenienti dall'Ordine dei ragionieri e periti commerciali. E' consentito votare per i candidati di una sola lista.
 10.  Ai  fini  dell'espressione  dei  voti  di  cui  al  comma 9 i componenti  il  Consiglio dell'Ordine provenienti dal previgente Albo dei   dottori  commercialisti  votano  per  liste  di  professionisti provenienti  dal  previgente  Albo  dei  dottori  commercialisti  e i componenti  il  Consiglio dell'ordine provenienti dal previgente Albo dei  ragionieri  votano  per  liste di professionisti provenienti dal previgente Albo dei ragionieri.
 11.  Ai  fini  dell'attribuzione  dei  seggi,  a ciascun Consiglio dell'Ordine  spetta:  un  voto  per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti; un voto ogni duecento iscritti fino a seicento  iscritti;  un  voto  ogni  trecento  iscritti  da  seicento iscritti ed oltre.
 12.  Sono eleggibili i professionisti che siano iscritti nell'Albo da almeno dieci anni.
 13.   Ogni   Consiglio  comunica  il  risultato  della  votazione, trasmettendo la relativa delibera entro il secondo giorno non festivo successivo alla data della seduta, indicando il numero degli iscritti negli Albi ai fini di cui al comma 10, il nome, la data e il luogo di iscrizione  nell'Albo, la data di nascita e l'indirizzo dei candidati delle liste designate, ad una commissione nominata dal Ministro della giustizia  e  composta da un magistrato con qualifica non inferiore a quella   di  magistrato  di  appello,  che  la  presiede,  e  da  due professionisti.
 14.  La  commissione  di  cui al comma 13, verificata l'osservanza delle  norme  di  legge,  proclama  eletti i candidati della lista di professionisti   provenienti   dal   previgente   Albo   dei  dottori commercialisti   e   i   candidati   della  lista  di  professionisti provenienti  dal previgente Albo dei ragionieri che, al termine delle votazioni  hanno  ottenuto piu' voti, attribuendo la rispettiva quota di   seggi   nel   Consiglio   nazionale   dell'Ordine   dei  dottori commercialisti ed esperti contabili.
 15.  I  risultati  delle operazioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
 16.  Il Consiglio dura in carica cinque anni per il periodo dal 1° gennaio  2008  al  31  dicembre  2012, e quattro anni per il restante periodo transitorio.
 17.   Nel   periodo   transitorio,  l'insediamento  del  Consiglio nazionale  avviene  a  data fissa il 1° gennaio 2008 ed il 1° gennaio 2013.
 18.  Per  la  seconda  elezione,  una  lista  per  l'elezione  dei componenti   il   Consiglio   nazionale  con  il  titolo  di  dottore commercialista   ed  una  lista  per  l'elezione  dei  componenti  il Consiglio  nazionale  con  il  titolo  di  ragioniere  commercialista possono  essere  collegate  tra loro. Il collegamento tra le liste e' dichiarato espressamente al momento della presentazione delle liste e deve essere annotato con evidenza nelle liste stesse.
 19.  In  caso di collegamento, ai fini del computo totale dei voti ottenuti,  ai voti ottenuti da una lista sono sommati i voti ottenuti dalla lista collegata.
 20. Alla lista di iscritti con il titolo di dottore commercialista e  alla  lista di iscritti con il titolo di ragioniere commercialista che  avranno  conseguito il maggior numero di voti validi, al termine delle  votazioni  ed  applicate,  in  caso  di  liste  collegate,  le procedure  di  cui al comma 19, verra' attribuita la rispettiva quota di  seggi  nel  Consiglio  nazionale  dei  dottori  commercialisti ed esperti contabili.
 21.  Per  la seconda elezione si applicano altresi' i commi 4 e 5, intendendosi  che  le  distinte  liste riguardano rispettivamente gli iscritti  con  il titolo di dottore commercialista e gli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista.
 |  |  |  | Art. 69. Cariche elettive del Consiglio nazionale
 
 1   Fatti   salvi   il  presidente  e  il  vicepresidente,  eletti direttamente  secondo  le disposizioni dell'articolo 68, il Consiglio nazionale elegge al proprio interno un segretario ed un tesoriere.
 2. Il vicepresidente, per l'ordinaria amministrazione, sostituisce il  presidente  in  caso  di  assenza  o  impedimento  temporaneo  di quest'ultimo.
 3.   Fatta   eccezione   per  il  presidente,  la  cui  decadenza, dimissione,  morte  od  altro  definitivo  impedimento  comportano lo scioglimento   di   diritto  dell'intero  Consiglio  nazionale,  alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni,  morte  o  per altre cause, si provvede con la nomina dei candidati supplenti, seguendo l'ordine delle rispettive liste.
 4.  I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale.
 5.  Se  il  numero  delle  vacanze contestuali supera la meta' dei componenti  il  Consiglio,  esso  decade  automaticamente; in caso di scioglimento,   si   provvede  all'elezione  di  un  nuovo  Consiglio nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 68.
 6.  In  caso  di  scioglimento  del  Consiglio  nazionale,  quello neoeletto  restera'  in  carica  fino  alla  scadenza del mandato del Consiglio nazionale disciolto.
 |  |  |  | Art. 70. Insediamento dei nuovi organi direttivi locali e nazionali
 
 1.  I  Consigli  territoriali e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei  dottori  commercialisti  ed  esperi  contabili  si  insediano ed esercitano le rispettive attribuzioni a partire dal 1° gennaio 2008.
 |  |  |  | Art. 71. Conseguenze dell'unificazione
 sullo stato giuridico dei tirocinanti
 
 1.  Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nel   registri   dei   tirocinanti  presso  gli  Ordini  dei  dottori commercialisti  ovvero  nei  registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella Sezione A del   registro  dei  tirocinanti,  istituito  presso  ciascun  Ordine territoriale ai sensi dell'articolo 36, se in possesso di:
 a)  diploma  di  laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle  lauree  specialistiche  in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali;
 b)  diploma  di  laurea  rilasciato  dalle facolta' di economia ovvero  diploma  di  laurea  in  scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento   previgente   ai   decreti   emanati   in   attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 c)  diploma  di  laurea  in  giurisprudenza  conseguito secondo l'ordinamento   previgente   ai   decreti   emanati   in   attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
 2.  Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nel   registri   dei   tirocinanti  presso  gli  Ordini  dei  dottori commercialisti  ovvero  nei  registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella Sezione B del   registro   dei  tirocinanti  istituito  presso  ciascun  Ordine territoriale  dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi dell'articolo 36, se in possesso di:
 a)  diploma  di  laurea nella classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in scienze economiche;
 b)  diploma  universitario  conseguito a seguito di un corso di studi  specialistici  della  durata  triennale, secondo l'ordinamento previgente  ai  decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
 3.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2, il periodo di tirocinio gia' effettuato  sotto  la  vigenza del precedente ordinamento e', ad ogni effetto, computato ai fini del completamento del tirocinio medesimo.
 4.  Coloro  che,  alla  data del 31 dicembre 2007, risultino avere gia'   validamente  svolto  il  periodo  di  tirocinio  previsto  dai previgenti  ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti  commerciali,  sono  ammessi  a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione  professionale per l'accesso alla Sezione A dell'Albo, purche' siano in possesso di:
 a)  diploma  di  laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle  lauree  specialistiche  in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali;
 b)  diploma  di  laurea  rilasciato  dalle facolta' di economia ovvero  diploma  di  laurea  in  scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento   previgente   ai   decreti   emanati   in   attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
 c)  diploma  di  laurea  in  giurisprudenza  conseguito secondo l'ordinamento   previgente   ai   decreti   emanati   in   attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
 5.  Coloro  che,  alla  data del 31 dicembre 2007, risultino avere gia'   validamente  svolto  il  periodo  di  tirocinio  previsto  dai previgenti  ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti  commerciali,  sono  ammessi  a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione  professionale per l'accesso alla Sezione B dell'Albo, purche' siano in possesso di:
 a)  diploma  di  laurea nella classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in scienze economiche;
 b)  diploma  universitario, conseguito a seguito di un corso di studi  specialistici  della durata di tre anni, secondo l'ordinamento previgente  ai  decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95. della legge 15 maggio 1997, n. 127.
 6.  Fino  al  31  dicembre  2007  coloro  che sono in possesso del diploma  di  laurea  specialistica  nella  classe  64/S, classe delle lauree  specialistiche  in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S,    classe    delle    lauree    specialistiche    in    scienze economico-aziendali,  ed  hanno  compiuto  il  prescritto  periodo di pratica professionale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato per l'accesso  alle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e  perito  commerciale,  disciplinati rispettivamente con decreti del Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica 24 ottobre 1996, n. 654, e 8 ottobre 1996, n. 622.
 |  |  |  | Art. 72. Procedimenti disciplinari pendenti
 alla data di istituzione dei nuovi ordini
 
 1.  I  procedimenti  disciplinari  che,  alla data del 31 dicembre 2007,  risultano  essere  pendenti presso i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e presso i Consigli dei collegi dei ragionieri e  periti  commerciali  vengono  riassunti  d'ufficio  dal  Consiglio dell'ordine  territoriale  dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso cui l'incolpato risultera' essere iscritto a seguito della unificazione dei due Albi professionali.
 2.  Il  Consiglio che ricevera' gli atti sara' tenuto a proseguire nel  procedimento;  potra'  riesaminare  integralmente  i fatti ed e' tenuto,  in ogni caso, a sentire l'incolpato prima della comminazione della sanzione.
 3.  I  procedimenti  disciplinari  che,  alla data del 31 dicembre 2007,  risultano  essere  pendenti  presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e presso il Consiglio nazionale dei ragionieri e  periti  commerciali  vengono  riassunti  d'ufficio  dal  Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
 4. Il Consiglio nazionale che ricevera' gli atti sara' e' tenuto a proseguire  nel  procedimento  e  potra'  riesaminare integralmente i fatti.
 |  |  |  | Art. 73. Azione disciplinare per fatti commessi anteriormente
 alla istituzione dei nuovi Ordini
 
 1.  Il  Consiglio  dell'Ordine  dei dottori commercialisti e degli esperti  contabili  e'  competente  a  procedere disciplinarmente nei confronti  dei  propri iscritti per fatti da essi commessi fino al 31 dicembre 2007, fatte salve le norme in materia di prescrizione.
 |  |  |  | Art. 74. Proroga degli organi elettivi
 
 1.  Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i Consigli nazionali e locali  degli  Ordini  dei  dottori commercialisti e dei ragionieri e periti  commerciali  in  carica  alla  data di' entrata in vigore del presente decreto.
 2.  E'  data facolta' ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni  alla  scadenza del mandato. In ogni caso, gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2007.
 |  |  |  | Art. 75. Commissione ministeriale
 
 1.   Presso   il  Ministero  della  giustizia  e'  costituita  una commissione  composta  di  sette  membri  nominati  con  decreto  del Ministro  della  giustizia  entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tre componenti sono designati dal  Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e, tra questi, il presidente   del  Consiglio  nazionale  che  assume  le  funzioni  di vicepresidente  della  commissione. Tre componenti sono designati dal Consiglio  nazionale dei ragionieri e periti commerciali, tra i quali il presidente del Consiglio nazionale.
 2.  Presiede  la  commissione  un  magistrato,  con  qualifica non inferiore  a  quella di magistrato di appello, designato dal Ministro della giustizia.
 3.  La  commissione  esercita  le  funzioni  ad essa assegnate dal presente  decreto, vigila sul corretto svolgimento delle procedure di unificazione degli albi e coadiuva il Ministro della giustizia per le determinazioni  necessarie  ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto.
 4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono stabiliti e  ripartiti  in  misura  paritaria,  con  decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio nazionale   dei  ragionieri  e  periti  commerciali,  che  provvedono congiuntamente  a  fornire  il  personale  ed i mezzi dell'ufficio di segretariato.
 |  |  |  | Art. 76. Abrogazioni
 
 1.  Sono  abrogati  i  decreti  del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e 27 ottobre 1953, n. 1068.
 |  |  |  | Art. 77. Notificazioni e comunicazioni
 
 1. Le notificazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso  di  ricevimento ovvero posta elettronica con firma digitale e avviso di ricevimento. Le comunicazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata ovvero posta elettronica con firma digitale.
 |  |  |  | Art. 78. Disposizioni di coordinamento
 
 1  A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli "iscritti negli albi  dei  dottori  commercialisti"  o  ai  "dottori commercialisti", nonche'  i richiami agli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali"  o  ai "ragionieri e periti commerciali" contenuti nelle disposizioni  vigenti  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto,   si  intendono  riferiti  agli  iscritti  nella  Sezione  A Commercialisti dell'Albo.
 2.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2008,  i  richiami  ai "dottori commercialisti  o  esperti  contabili  contenuti  nelle  disposizioni vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, si intendono  riferiti  agli  iscritti  nella  Sezione  A Commercialisti dell'Albo.
 3.  Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai "dottori commercialisti o  esperti  contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti  negli  Albi  dei  "dottori commercialisti" ed agli iscritti negli Albi dei " ragionieri e periti commerciali".
 4.  Fino  al  31  dicembre  2007,  i  richiami ai Consigli locali e nazionali   "dell'Ordine   dei   dottori  commercialisti  ed  esperti contabili"  contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in  vigore  del  presente decreto, si intendono riferiti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai Consigli territoriali e nazionale dei dottori  commercialisti  e  ai  Consigli territoriali e nazionali dei ragionieri e periti commerciali.
 |  |  |  | Art. 79. Copertura finanziaria
 
 1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
 Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 28 giugno 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio dei Ministri
 
 Castelli, Ministro della giustizia
 
 Moratti,  Ministro dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  |  |