| 
| Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 8 luglio 2005 |  | Superamento  della Tesoreria unica - Sperimentazione per gli enti che aderiscono al Siope dal 1° settembre 2005. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto l'art. 1, comma 79, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede  che, al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del decreto legislativo  28 agosto  1977,  n.  281, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunita' montane, sei  comuni  e  tre  universita'  per  i  quali durante l'anno 2005 i trasferimenti  statali  e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti;
 Visti  i  decreti  del  Ministro  dell'economia e delle finanze del 18 febbraio  2005,  recanti  la codificazione, le modalita' e i tempi per  l'attuazione  del  Siope  per  le  regioni, gli enti locali e le Universita',  in  attuazione  dell'art.  28,  comma  5,  della  legge 27 dicembre  2002,  n.  289  e  dell'art.  1,  comma  79, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Viste  le  note degli enti che hanno chiesto di essere ammessi alla sperimentazione per il superamento della tesoreria unica;
 Visto l'art. 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004, che dispone, in  particolare,  che  alle  universita'  si  applica,  nel  triennio 2005-2007, la normativa sul fabbisogno finanziario di cui all'art. 3, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
 Vista  la  nota  n.  1833  del  2 novembre  2004,  con  la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca chiede di modificare l'attuale sistema di erogazione del fondo di finanziamento ordinario   anche   a   favore   delle   universita'   ammesse   alla sperimentazione  con  i  decreti  di  questo  Ministero  n. 31855 del 4 settembre  1998  e  n.  59453  del 19 giugno 2003, per superare gli inconvenienti connessi con gli sfasamenti temporali della riscossione delle entrate proprie;
 Visto  l'art.  1, comma 79, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che consente di estendere la sperimentazione nel corso del 2005;
 Vista   la   Convenzione   del   31 marzo  2003  tra  il  Ministero dell'economia  e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, e la Banca  d'Italia  che ha affidato la gestione dell'archivio Siope alla Banca d'Italia;
 Considerato   che   per  avviare  la  sperimentazione  si  e'  reso necessario preliminarmente adottare i decreti sulla codificazione per i  3 citati settori e che si rende altresi' necessario procedere alla preventiva  verifica  tecnica  in ordine al collegamento da parte dei tesorieri/cassieri al Siope;
 Ritenuto  che  i  tempi  necessari  all'avvio della sperimentazione precluderebbero    la    prevista   possibilita'   di   ampliare   la sperimentazione  stessa  ad altri enti diversi da quelli indicati dal richiamato articolo 1, comma 79, della legge 311 del 2004;
 Considerata  l'opportunita'  di ampliare la sperimentazione a tutti gli  enti  che  ne  abbiano  fatto  domanda e che abbiano superato la verifica  tecnica  di  collegamento  al Siope, al fine di disporre di un'ampia   gamma   di   risultati   che   consenta   di   intervenire tempestivamente,  ove  necessario,  sulle  procedure delineate per il Siope per poterne assicurare l'avvio a regime dall'anno 2006;
 Ritenuto   di   dare  corso  al  decreto  ministeriale  secondo  le indicazioni  dei  3 gruppi di lavoro costituiti con la determinazione del  Ragioniere  Generale dello Stato n. 0042786 del 30 marzo 2004 ed integrati con rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana;
 Sentiti  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, il Ministero dell'interno e il Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca scientifica;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Enti ammessi alla sperimentazione
 
 1.  A decorrere dal l° settembre 2005 e' avviata la sperimentazione di cui all'art. 1, comma 79, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 2.  Sono ammessi alla sperimentazione tutti gli enti che, alla data del  presente  decreto,  hanno presentato domanda di partecipazione e per i quali risulti positiva la verifica di cui al comma 4.
 3.  Gli  enti che hanno chiesto di partecipare alla sperimentazione sono  indicati  nell'allegato  1,  distinti  per  area  geografica  e ordinati  secondo  l'ordine temporale di ricevimento della domanda da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
 4.  La  verifica, da effettuare con il tesoriere/cassiere dell'ente di  cui  al  comma  2,  della  possibilita'  di collegarsi al Sistema informativo  delle operazioni degli enti pubblici (Siope) e' eseguita dalla  Banca  d'Italia,  seguendo  l'ordine  temporale di ricevimento delle  domande di partecipazione alla sperimentazione, nell'ambito di ogni  area geografica. Nel caso in cui il servizio di tesoreria/cassa sia  espletato  da  piu' soggetti la verifica avviene con il soggetto gia' individuato dall'ente quale capofila.
 5.  Entro  il  20 luglio  2005, ciascun ente di cui all'allegato 1, indica  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Dipartimento della  Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA - e alla Banca d'Italia - Servizio Rapporti con il Tesoro - il proprio referente Siope, ed il suo  sostituto, per l'attivita' di cui ai citati decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  18 febbraio 2005 e il relativo indirizzo di posta elettronica.
 6.  L'esito positivo della verifica viene comunicato, anche tramite posta  elettronica,  entro il 31 luglio 2005, dalla Banca d'Italia al Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato, al referente dell'ente  pubblico  di cui al comma 5, nonche' al tesoriere/cassiere dell'ente.   La   comunicazione   e'  altresi'  estesa  al  Ministero dell'interno,  per  gli  enti locali, e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per le universita'.
 7.  Entro  la  stessa  data  indicata  al comma 6 la Banca d'Italia informa   le  tesorerie  provinciali  dello  Stato  interessate  alla sperimentazione  del  Siope  ai  fini  degli accreditamenti di cui ai successivi articoli.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Modalita' applicative della sperimentazione
 
 1.  A decorrere dall'avvio della sperimentazione le entrate proprie degli   enti  ammessi  alla  sperimentazione  non  sono  soggette  al riversamento nei conti della tesoreria statale.
 2.   A   decorrere   dall'avvio  della  sperimentazione,  l'importo complessivo   delle   somme   che   affluiscono   giornalmente  nelle contabilita'  speciali  di tesoreria unica, comprese le anticipazioni della  tesoreria  statale,  e' prelevato direttamente dalle tesorerie provinciali  dello Stato il giorno lavorativo successivo. A fronte di tale  prelevamento  le  tesorerie,  nello  stesso giorno, emettono un ordine  di trasferimento fondi da accreditare, mediante bonifico, nel conto   dell'ente   presso  il  tesoriere/cassiere.  A  tal  fine  il tesoriere/cassiere  comunica  alla  tesoreria  le coordinate IBAN del conto dell'ente.
 3.  A  partire  dal  1° settembre  2005,  le  somme che affluiscono mensilmente  ai  conti  correnti di tesoreria di cui all'articolo 40, comma  1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle  regioni  ammesse alla sperimentazione, sono accreditate, a cura della  Ragioneria  Generale dello Stato, mediante bonifico, nel conto della  regione  presso  il  tesoriere,  entro  i  primi cinque giorni lavorativi del mese successivo. A tal fine il tesoriere comunica alla predetta Ragioneria le coordinate IBAN del conto della regione.
 4.  Le  disponibilita'  depositate  presso  il  sistema  bancario o postale - anche sotto forma di operazioni finanziarie - devono essere prioritariamente  utilizzate  per  i  pagamenti. A tal fine l'ente in sperimentazione  e'  tenuto  a  rendere  disponibili  sul  conto  del tesoriere/cassiere,  sino a concorrenza dell'importo dei pagamenti di volta  in  volta  disposto, le somme depositate anche presso istituti diversi   dal   tesorerie/cassiere.   In  caso  di  insufficienza  di disponibilita' sul conto del tesoriere/cassiere, i tesorieri/cassieri degli  enti  in  sperimentazione  provvedono  ai  pagamenti  disposti dall'ente secondo le modalita' di cui al vigente sistema di tesoreria mista  disciplinato  dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.  279 e, in particolare, disponendo anticipazioni tecniche a valere   sulle  giacenze  intestate  all'ente  in  sperimentazione  e depositate    presso   la   tesoreria   statale.   L'utilizzo   delle disponibilita'  vincolate  resta disciplinato secondo quanto disposto dalla  vigente normativa e segue comunque il criterio del prioritario utilizzo.  In caso di avvenuto utilizzo, prima del 1° settembre 2005, di  somme  vincolate  da  parte  degli  enti  locali  in applicazione dell'articolo 195  del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive  modificazioni,  la  ricostituzione  delle somme vincolate viene  effettuata  presso  il tesoriere/cassiere con le prime entrate libere da vincoli.
 5.  Non  rientrano fra le disponibilita' di cui al comma 4 soggette al   criterio   del  prioritario  utilizzo  i  titoli  e  i  depositi concernenti accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per  la  quiescenza  del  personale  dipendente,  i  valori mobiliari provenienti da atti di liberalita' di privati e affetti da vincolo di destinazione,  nonche' i titoli concernenti le partecipazioni a forme societarie  previste da specifica normativa o assunte in relazione al perseguimento di finalita' istituzionali.
 6. A decorrere dall'avvio della sperimentazione non si applicano le disposizioni  sui  limiti  di giacenza di cui al decreto del Ministro dell'economia  e  delle finanze del 15 marzo 2005 nei confronti degli enti ammessi alla sperimentazione.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Modalita' particolari per le regioni
 
 1.  A  decorrere  dall'avvio  della sperimentazione l'anticipazione mensile  per il finanziamento della spesa sanitaria e' corrisposta al netto  delle  somme  accreditate  nello stesso mese a titolo di IRAP, addizionale  regionale  all'IRPEF e di compartecipazione all'IVA. Nel caso  in  cui  le  citate  somme da accreditare mensilmente risultino superiori all'importo dell'anticipazione, l'eccedenza e' destinata al rimborso  delle  precedenti  anticipazioni relative all'anno 2005. Il rimborso   delle   eventuali   residue   anticipazioni  dell'anno  di riferimento e' disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere  sulle  somme  a qualsiasi titolo dovute alle regioni. Analoga procedura si applica per gli anni successivi.
 2.  Per  il  primo  mese  di  avvio della sperimentazione l'importo dell'anticipazione non e' soggetto ad alcuna riduzione.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Modalita' particolari per gli enti locali
 
 1.  A  decorrere  dall'avvio della sperimentazione, i pagamenti del Ministero  dell'interno  a  favore  degli  enti  locali  ammessi alla sperimentazione sono effettuati in conformita' delle disposizioni del decreto  del  Ministero dell'interno del 21 febbraio 2002, recante le modalita'  di  erogazione dei trasferimenti erariali agli enti locali non soggetti alle disposizioni sui limiti di giacenza.
 2.  I  trasferimenti  dovuti  agli  enti  locali  destinatari della sperimentazione,  e  relativi  al  periodo  precedente  l'avvio della sperimentazione  stessa, sono erogati dal Ministero dell'interno, nei limiti   delle  disponibilita'  di  cassa,  seguendo  l'ordine  delle spettanze pregresse dovute.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Modalita' particolari per le universita'
 
 1.  A decorrere dall'avvio della sperimentazione e per tutto l'anno 2005,  i  pagamenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle universita', a favore degli atenei di cui all'art. 1, sono effettuati su  base  bimestrale  anticipata,  parametrati  sull'assegnazione  di competenza  dell'esercizio  precedente  e  sulle somme corrisposte in conto  residui  nel corso del medesimo esercizio precedente, al netto dei pagamenti effettuati prima dell'avvio della sperimentazione sulle rispettive  contabilita'  speciali  della  tesoreria  unica. Nel mese di dicembre  2005  il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  tenuto  conto  di tutti i pagamenti statali a favore delle stesse universita' effettuati dall'avvio della sperimentazione, nonche'  dei  prelevamenti  eseguiti  dalle  medesime universita' sui rispettivi   conti   di  tesoreria  statale  prima  dell'avvio  della sperimentazione,  provvede  all'eventuale  pagamento a conguaglio sul fondo   di  finanziamento  ordinario  e  nei  limiti  del  fabbisogno finanziario 2005 assegnato a ciascuna universita', ai sensi dell'art. 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 2.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2006  i pagamenti effettuati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a valere sul  fondo  di finanziamento ordinario, a favore delle universita' in sperimentazione  di  cui  all'art.  1, nonche' di quelle indicate nei decreti  di questo Ministero n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 59453 del  19 giugno  2003,  sono effettuati secondo le seguenti modalita': nel  primo  e nel secondo bimestre, con una quota anticipata ciascuna pari  al  20  per  cento  dell'assegnazione  di  competenza dell'anno precedente  e dei residui corrisposti nel medesimo anno; nei restanti 4  bimestri,  con  quote  anticipate  ciascuna  pari  al 15 per cento dell'assegnazione  di  competenza  dell'anno precedente e dei residui corrisposti  nel  medesimo  anno.  Nel  mese di dicembre il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, tenuto conto di tutti  i  pagamenti  statali  effettuati nel corso dell'anno a favore della  stessa  universita' e dei prelevamenti effettuati sui conti di tesoreria  di  cui  al  successivo  comma  3,  provvede all'eventuale pagamento  a  conguaglio  sul  fondo di finanziamento ordinario e nei limiti  del  fabbisogno  finanziario assegnato annualmente a ciascuna universita',  ai  sensi  dell'art. 1, comma 57, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 3.  I  prelevamenti  dalle  contabilita'  speciali effettuati dalle universita'  ammesse  alla  sperimentazione,  in  applicazione  delle disposizioni recate dall'art. 2, comma 4, concorrono alla definizione dell'utilizzo  dell'obiettivo di fabbisogno annualmente assegnato dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca alle medesime universita'.
 4.  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, comunica,  mensilmente,  al  Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato, IGEPA, tutti i pagamenti    a    favore    delle   universita'   interessate   dalla sperimentazione  ai  fini del monitoraggio del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale.
 |  |  |  | Art. 6. 
 Valutazione degli effetti e durata della sperimentazione
 
 1.   Al  fine  di  consentire  la  valutazione  degli  effetti  del superamento  della tesoreria unica, gli enti di cui all'art. 1, comma 2, e i relativi tesorieri/cassieri applicano in forma sperimentale, a decorrere  dall'avvio della sperimentazione, le disposizioni previste dai   decreti   del   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del 18 febbraio 2005 riguardanti la codificazione, le modalita' e i tempi per  l'attuazione  del  SIOPE  per  le  regioni, gli enti locali e le universita'.   I   tesorieri/cassieri   danno   comunque  corso  agli ordinativi   di   pagamento   che,   emessi  prima  dell'avvio  della sperimentazione, risultino privi di codifica.
 2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze si provvede  alla  revoca  dell'autorizzazione  alla sperimentazione del superamento  della  tesoreria  unica nei confronti degli enti che non applicano   le   disposizioni   previste  dai  decreti  del  Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005.
 3. Nei confronti degli enti ammessi alla sperimentazione continuano ad  applicarsi  le  modalita'  previste  dal  presente decreto fino a quando verra' sancito legislativamente il superamento della tesoreria unica.  Ove  i  risultati  della  sperimentazione pongano in evidenza effetti   non   compatibili  con  le  esigenze  di  contenimento  del fabbisogno  statale,  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene stabilita la cessazione della sperimentazione stessa.
 4.  Entro  il  31  luglio  2006  il  Ministro dell'economia e delle finanze  informa  il Parlamento in merito ai risultati conseguiti con la sperimentazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 luglio 2005
 Il Ministro: Siniscalco
 |  |  |  | Allegato 1 ---->  Vedere immagini da pag. 35 a pag. 36  <----
 |  |  |  |  |