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| Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 21 giugno 2005 |  | Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Ustica. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360, concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
 Considerato  che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle  infrastrutture  e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso movimento   turistico,   l'afflusso  e  la  circolazione  di  veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
 Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 Vista la delibera della Giunta comunale di Ustica (Palermo) in data 8 marzo 2005, n. 22;
 Vista la delibera della Giunta comunale di Ustica (Palermo) in data 7 giugno  2005,  n. 54, con la quale vengono apportate modifiche alla delibera di Giunta comunale dell'8 marzo 2005, n. 22;
 Vista la nota della prefettura di Palermo n. 87018, Area IV Bls, in data 5 maggio 2005;
 Visto   il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione  Siciliana comunicato  con  nota  dell'Assessorato  regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 10 maggio 2005, n. 226;
 Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati atti;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Dal 1° al 31 agosto 2005 e' vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di  veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel   comune   di   Ustica   fatte  salve  le  deroghe  di  cui  agli articoli successivi.
 |  |  |  | Art. 2. Durante   il  periodo  di  vigenza  del  divieto  possono  affluire sull'isola:
 a) veicoli per trasporto pubblico;
 b) veicoli che trasportano merci deperibili;
 c) autoveicoli   che   trasportano   invalidi,   purche'   muniti dell'apposito  contrassegno  previsto  dall'art.  381 del decreto del Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
 d) veicoli  di  enti  pubblici  addetti  a servizi di polizia, di utilita' o di pubblico interesse;
 e) autoveicoli  appartenenti  agli iscritti all'albo usticesi non residenti,  ai  sensi  dell'art.  8  del  vigente  statuto comunale e riconoscibili  attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica;
 f) autoveicoli  con  targa  estera  sempreche' siano condotti dal proprietario  o  da  un  componente  della  famiglia del proprietario stesso, nonche' quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali  da  turisti  stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge  n.  556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;
 g) veicoli   del   servizio  televisivo,  cinematografico  o  che trasportano  artisti  e  attrezzature  per occasionali prestazioni di spettacolo,  per  convegni  e manifestazioni culturali. Tale permesso verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
 h) veicoli  appartenenti  a  persone  non  residenti in Palermo e provincia,  che  trascorreranno  almeno sette giorni sull'isola e che possono  dimostrare  la  durata  del  soggiorno mediante biglietto di viaggio  navale  di  andata  e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri e/o extra alberghieri;
 i) veicoli  appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei  ruoli  comunali della tassa per la nettezza urbana del comune di Ustica  per  l'anno  2005,  limitatamente  ad  una sola autovettura e motociclo  o  ciclomotore per nucleo familiare, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Ustica;
 j) veicoli  appartenenti ai titolari di attivita' commerciali e/o turistiche  dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrino che il    veicolo    sia   intestato   all'attivita'   medesima,   previa autorizzazione rilasciata dal comune di Ustica.
 |  |  |  | Art. 3. Durante il periodo di vigenza del divieto e limitatamente ai giorni feriali possono affluire sull'isola:
 a) veicoli  per  il  trasporto  merci,  sempreche'  non  siano in contrasto  con  le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Sanzioni
 
 Chiunque  viola  i divieti di cui al presente decreto e' punito con la  sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro  1.433  cosi'  come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo  30 aprile  1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto  del  Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati  ai  sensi dell'art. 195 comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Vigilanza
 
 Il  prefetto di Palermo e' incaricato della esecuzione del presente decreto  e  di  assicurare  l'assidua  e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.
 Roma, 21 giugno 2005
 Il Ministro: Lunardi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del   territorio, registro n. 8, foglio n. 117
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