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| Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 8 luglio 2005 |  | Modalita'  di  attuazione  degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali, a favore delle imprese agricole della regione Sardegna danneggiate dalla crisi di mercato del latte ovino nel 2004. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto  il  decreto-legge  28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge  29 aprile  2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  commi  1-bis  e  1-ter, della medesima  legge  che  prevede  interventi  economici  e  agevolazioni previdenziali  a  favore  delle  imprese  agricole che nel 2004 hanno subito  una  riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;
 Vista  la  delibera  di  giunta della regione Sardegna, n. 1/14 del 18 gennaio  2005,  che  dichiara, la grave crisi di mercato del latte ovino;
 Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, commi 1-bis e  1-ter  del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge  29 aprile  2005,  n. 71, a favore delle imprese agricole della regione Sardegna che per gli effetti della crisi di mercato del latte ovino  hanno  subito una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.   Per   l'attuazione  dell'art.  1,  commi  1-bis  e  1-ter  del decreto-legge  28  febbraio  2005,  n.  22,  convertito  dalla  legge 29 aprile  2005,  n. 71, le aree d'intervento sono quelle individuate dalla  regione Sardegna con delibera di Giunta n. 1/14 del 18 gennaio 2005.
 2.  La  stessa  regione  determina le modalita' di istruttoria e di verifica  dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge   28 febbraio  2005,  n.  22,  convertito  dalla  legge 29 aprile 2005, n. 71.
 3.  Le  domande  di  intervento,  da  parte  delle imprese agricole interessate,  devono  essere  presentate agli uffici territorialmente competenti  indicati  dalla  Regione medesima, entro il termine di 45 giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Alla istruttoria delle richieste di intervento e alla erogazione degli  aiuti  provvede la regione Sardegna, nel limite delle somme ad essa  assegnate,  con  la  ripartizione,  d'intesa  con la Conferenza permanente  Stato-regioni  e  province autonome, delle disponibilita' finanziarie   del   «Fondo   di   solidarieta'  nazionale  interventi indennizzatori»  di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 luglio 2005
 Il Ministro: Alemanno
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