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| Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 30 giugno 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», ad effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Sopressa Vicentina». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del consumatore
 
 Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti i decreti 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 11 aprile 2005 con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo  di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 4 aprile 2003, e' stata prorogata fino al 31 agosto 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione  di  origine  protetta «Sopressa Vicentina» allo schema tipo  di  controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 agosto 2004, protocollo n. 65691;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente   la   denominazione   di   origine   protetta  «Sopressa Vicentina»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 4 aprile 2003;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  sede  in  Thiene (Vicenza), via S. Gaetano  n.  74, con decreto 4 aprile 2003, ad effettuare i controlli sulla   denominazione   di   origine  protetta  «Sopressa  Vicentina» registrata  con il regolamento della Commissione (CE) n. 492/2003 del 18  marzo  2003,  gia'  prorogata  con  decreti 28 settembre 2004, 20 gennaio  2005  e  11  aprile  2005,  e'  ulteriormente  prorogata  di centoventi giorni a far data dal 31 agosto 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto  delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto decreto 4 aprile 2003.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 giugno 2005
 Il direttore generale: Abate
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