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| Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 30 giugno 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo   di   controllo   denominato   «Camera  di  commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  di Viterbo», ad effettuare i controlli  sulla  denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del consumatore
 
 Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14  luglio 2003, 12 dicembre 2003, 23 aprile 2004, 12 luglio 2004, 13 dicembre   2004   e   11 aprile   2005   con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di  Viterbo»  con decreto 8 ottobre 1999 e' stata prorogata fino al 5 settembre 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione   di   origine  protetta  olio  extravergine  di  oliva «Canino»,  allo  schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo n. 64334;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 8 ottobre 1999;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  pubblico  di controllo «Camera   di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di Viterbo», con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4 con decreto 8  ottobre  1999,  ad  effettuare  i controlli sulla denominazione di origine  protetta  olio extravergine di oliva «Canino» registrata con il  regolamento  della  Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia'  prorogata  con  decreti  19  settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile  2003,  14  luglio  2003, 12 dicembre 2003, 23 aprile 2004, 12 luglio  2004,  13 dicembre  2004  e  11  aprile 2005 e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 settembre 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto  delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto decreto 8 ottobre 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 giugno 2005
 Il direttore generale: Abate
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