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| Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 20 giugno 2005, n. 136 |  | Ratifica   ed  esecuzione  dell'Accordo  di  cooperazione  culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il  Governo della Repubblica del Paraguay, fatto a Roma il 6 dicembre 2000. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 promulga
 
 la seguente legge:
 ART. 1.
 (Autorizzazione alla ratifica).
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo  della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay, fatto a Roma il 6 dicembre 2000.
 |  |  |  | ART. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | ART. 3. (Copertura finanziaria).
 1.  Per  l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 240.220 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 257.950 annui  a  decorrere  dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di  parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero de-gli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | ART. 4. (Entrata in vigore).
 La  presente  legge  entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 20 giugno 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 2992):
 
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 21 giugno 2004.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 14 luglio 2004, con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª, 7ª, 8ª.
 Esaminato dalla 3ª commissione il 19 ottobre 2004 ed il
 3 novembre 2004.
 Relazione  scritta  annunciata il 9 novembre 2004 (atto
 n. 2992-A relatore sen. Martone).
 Esaminato in aula ed approvato il 2 febbraio 2005.
 
 Camera dei deputati (atto n. 5585):
 
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 7 febbraio 2005 con pareri delle commissioni
 I, V, VII, X.
 Esaminato  dalla  III commissione il 1° e 3 marzo 2005;
 il 26 maggio 2005.
 Esaminato  in aula il 30 maggio 2005 ed approvato il 31
 maggio 2005.
 |  |  |  | ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
 REPUBBLICA DEL PARAGUAY
 
 Il  Governo  della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del  Paraguay  (qui  di'  seguito  denominati  le  Parti Contraenti), desiderosi  di  rafforzare  i legami di amicizia tra i due Paesi e la reciproca  comprensione  e conoscenza, non solo a livello politico ma anche  attraverso piu' sviluppate relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche,
 
 hanno convenuto quanto segue.
 Articolo 1 Il  presente  Accordo, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sul  territorio delle due Parti Contraenti, ha lo scopo di promuovere e  realizzare  attivita'  che  favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi.
 Articolo 2 Le  due Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra  i rispettivi Organismi accademici, attraverso l'intensificazione dei   progetti   interuniversitari,   lo  scambio  di  docenti  e  di ricercatori  e  la  realizzazione  di  ricerche  congiunte su temi di comune interesse.
 Articolo 3 Ciascuna delle due Parti Contraenti favorira' sul proprio territorio, di  comune  accordo  e  nella  misura  delle  proprie  disponibilita' finanziarie, l'attivita' di istituzioni culturali ed accademiche, ivi compresi gli Istituti di Cultura e le associazioni culturali. Le   Parti   Contraenti   si   impegnano   a  garantire  le  migliori facilitazioni   possibili  per  l'avvio  ed  il  funzionamento  delle predette iniziative.
 Articolo 4 Ciascuna  delle  due  Parti Contraenti favorira' l'insegnamento della lingua  e  letteratura  dell'altra  Parte  Contraente  nelle  proprie Universita'  ed  in  altri Istituti di istruzione superiore, mediante l'attivazione di cattedre e di lettorati.
 Articolo 5 Le  due  Parti  Contraenti  favoriranno  la  conoscenza reciproca dei sistemi  di istruzione e dei metodi d'insegnamento, attraverso scambi e collaborazione tra le rispettive Amministrazioni interessate.
 Articolo 6 Ciascuna   delle   due   Farti   Contraenti  offrira',  su  base  di' reciprocita',  borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte Contraente,   per   studi   e  ricerche  a  livello  universitario  e post-universitario  o  presso  istituzioni similari quali Accademie e Conservatori, nei' settori umanistico, artistico e scientifico.
 Articolo 7 Le   Parti'  Contraenti  rafforzeranno  la  collaborazione  in  campo editoriale,  incoraggiando  in particolare le traduzioni, le mostre e le  fiere  del  libro,  la  pubblicazione  di  opere  di  saggistica, narrativa e poesia dell'altra Parte Contraente.
 Articolo 8 Le due Parti Contraenti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello,   rappresentative   del   proprio   patrimonio  artistico  e culturale.
 Articolo 9 Le  Parti  Contraeteti  incrementeranno la collaborazione nei settori della  musica,  della  danza,  delle  arti  visive,  del teatro e del cinema,   attraverso   lo   scambio   di   artisti   e  la  reciproca partecipazione   a   festival,   rassegne  cinematografiche  e  altre manifestazioni di rilievo.
 Articolo 10 Le   Parti'   Contraenti   incoraggeranno  la  collaborazione  fra  i rispettivi  Archivi,  Biblioteche e Musei', attraverso l'interscambio di materiali e di esperti.
 Articolo 11 Le  Parti  Contraenti  favoriranno  l'interscambio di informazioni ed incontri  su  aspetti  della  vita  politica,  economica, culturale e sociale dei rispettivi Paesi, anche attraverso visite di personalita' del mondo dell'informazione e della cultura.
 Articolo 12 Le  Parti  Contraenti  incoraggeranno  lo  scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu'.
 Articolo 13 Le Parti Contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione fra i rispettivi organismi radiotelevisivi.
 Articolo 14 Le  Parti  Contraenti  favoriranno  lo  sviluppo  della  cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi attraverso: - gli accordi ed i progetti fra istituzioni dei due Paesi che operano nei settori della scienza di base ed applicata; -  la  realizzazione  di  progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico; - lo scambio di docenti e ricercatori; -   la  partecipazione  di  ricercatori  e  di  tecnici  a  corsi  di perfezionamento ed aggiornamento scientifico e tecnologico; -    l'organizzazione   di   congressi,   seminari   ed   esposizioni scientifiche; - lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche.
 Articolo 15 Le   Parti  Contraenti  favoriranno  la  collaborazione  nel  settore archeologico  attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze e faciliteranno  le  attivita'  delle  missioni  archeologiche italiane operanti in Paraguay. Le  Parti  Contraenti  stimoleranno e sosterranno le iniziative volte alla conservazione, alla valorizzazione ed al restauro dei patrimonio culturale e paesaggistico.
 Articolo 16 Le  due  Parti  Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione bilaterale  nel  settore  della protezione dei diritti d'autore e dei diritti  connessi,  attraverso  la  collaborazione  fra le rispettive istituzioni governative e societa' di gestione. Articolo 17 Le  parti  Contraenti  si  impegnano  a collaborare per impedire ogni illecita   importazione,   esportazione   e   trasferimento  di  beni culturali.  e  concordano  nell'adottare  le  misure opportune a tale fine. Le Parti Contraenti collaboreranno per il recupero delle opere d'arte e   dei  reperti  archeologici  esportati  senza  l'osservanza  delle disposizioni previste dalle leggi di entrambi i Paesi.
 Articolo 18 Per  dare  applicazione  al presente Accordo, le due parti Contraenti decidono  di  istituire  una  Commissione  Mista,  che  si,  riunira' alternativamente  nelle  Capitali  dei  due  Paesi ogni quattro anni, incaricata  di  esaminare  lo sviluppa della cooperazione culturale e redigere programmi esecutivi pluriennali.
 Articolo 19 li  presente  Accordo entrera' in vigore alta data di ricezione della seconda   delle   due  notifiche  can  cui  le  Parti  Contraenti  si comunicheranno  ufficialmente  l'avvenuto adempimento delle procedure interne  previste  dalle  rispettive  iegislazioni  per l'entrata. in vigore dell'Accordo.
 Articolo 20 Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso  potra' essere denunciato per iscritto, per le vie diplomatiche, in  qualsiasi  momento  prescelto da ciascuna delle parti Contraenti. Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente  e  non incidera' sull'esecuzione dei programmai in corso, concordati  durante  il  periodo  di  vigenza dell'Accordo, salvo che entrambo le Parti decidano divetsamente. In  fede  di  che  i  sottoscritti  Rappresentanti  hanno  firmato il presente Accordo.
 
 Fatto  a  Roma  il  6  dicembre 2000 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.
 
 PER IL GOVERNO DELLA                      PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA                      REPUBBLICA DEL PARAGUAY
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