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| Gazzetta n. 164 del 16 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 2 febbraio 2005 |  | Attuazione  dei  programmi  pilota  a livello nazionale in materia di afforestazione  e  riforestazione, ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della legge 1° giugno 2002, n. 120. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 e
 IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 
 Visti  i  rr.dd. n. 2440/1923 e 827/1924, recanti le disposizioni e il   regolamento   sulla   aministrazione   del  patrimonio  e  sulla contabilita' generale dello Stato;
 Vista  la  legge  n. 468/1978 recante la Riforma di alcune norme di Contabilita' generale dello Stato in materia di Bilancio e successive modificazioni;
 Viste  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003 e la legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004;
 Viste  la  legge  27 dicembre  2002,  n.  290  di  approvazione del bilancio  di previsione per l'anno 2003, e la legge 24 dicembre 2003, n. 351, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2004;
 Vista   la   legge  15 gennaio  1994,  n.  65,  di  ratifica  della Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York nel 1992;
 Vista  la  decisione  del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE riguardante  l'approvazione,  a  nome  della  Comunita'  europea, del Protocollo  di  Kyoto  allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite   sui  cambiamenti  climatici  e  l'adempimento  congiunto  dei relativi  impegni,  che impegna l'Italia alla riduzione delle proprie emissioni  di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;
 Vista  la decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004, che ha confermato  l'impegno  dell'Unione  europea  per  la attuazione degli obblighi di riduzione stabiliti nell'ambito del Protocollo di Kyoto e della successiva citata decisione 2002/358/CE;
 Vista la legge n. 120 del 1° giugno 2002 di ratifica del Protocollo di Kyoto;
 Visto in particolare l'art. 2, punto 3, della citata legge, in base al  quale  il  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio individua con proprio decreto i programmi pilota da attuare a livello nazionale  e  internazionale per la riduzione delle emissioni dei gas ad   effetto   serra,   e  l'impiego  di  piantagioni  forestali  per l'assorbimento del carbonio, con l'obiettivo di definire i modelli di intervento  piu' efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello interno  che  nell'ambito  delle  iniziative  congiunte  previste dai meccanismi  del  Protocollo di Kyoto, «Joint Implementation» e «Clean Development Mechanism»;
 Considerato che le conclusioni della Settima Conferenza delle parti alla convenzione quadro sui cambiamenti climatici (COP 7), tenutasi a Marrakech dal 29 ottobre al 9 novembre 2001, in merito all'attuazione del Protocollo di Kyoto, tra l'altro:
 a)  hanno  riconosciuto  il  ruolo  delle  attivita'  di gestione forestale,   di   gestione   dei   suoli  agricoli  e  pascoli  e  di rivegetazione  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati dal Protocollo  di  Kyoto, purche' tali attivita' risultino addizionali e siano  indotte  dall'attivita'  umana  e abbiano avuto inizio dopo il 1990.  In  particolare, i limiti all'uso della gestione forestale per ciascun  paese  sono  stati  posti  pari al 15% dell'incremento netto degli  stock  di  carbonio  delle  foreste  gestite. Tali valori sono riportati nell'Appendice Z dell'accordo politico di Bonn (COP6 bis) e per l'Italia tale limite e' stato fissato in misura pari a 0,18 mt di carbonio per anno (equivalenti a 0,66 mt di CO2);
 b) hanno   riconosciuto,   senza  alcuna  limitazione,  il  ruolo dell'assorbimento  di carbonio ottenuto mediante interventi nazionali di  afforestazione  e  riforestazione svolti a partire dal 1990 (anno base  del Protocollo di Kyoto), per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto;
 Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 «Revisione delle linee  guida  per  le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra»;
 Considerato  che il Piano d'azione nazionale per la riduzione delle emissioni  di  gas  responsabili  dell'effetto  serra  per il periodo 2003-2010,  allegato alla citata delibera CIPE n. 123/2002, individua le  misure che possono raggiungere il miglior risultato in termini di riduzione  delle  emissioni  con  il minor costo e i migliori effetti sulla modernizzazione e sull'efficienza dell'economia nazionale;
 Vista  la  direttiva  2003/87/CE  che  istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione di anidride carbonica nella Comunita';
 Considerato  che  la  citata  direttiva  2003/87/CE  stabilisce una sanzione  per  le  emissioni  di  ogni tonnellata eccedente il limite stabilito  pari  a  Euro 40/anno nel periodo 2005-2007, e pari a Euro 100/anno nel periodo 2008-2012;
 Considerato inoltre che il citato Piano d'azione nazionale stima un potenziale  massimo nazionale di assorbimento di carbonio pari a 10,2 milioni   di   tonnellate/anno  di  anidride  carbonica  equivalente, attraverso  le attivita' di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli  e pascoli e di rivegetazione ad un costo netto pari a circa Euro 6/anno per tonnellata;
 Atteso  che,  ai  fini  del  riconoscimento  del carbonio assorbito attraverso  le attivita' nazionali di gestione forestale, di gestione dei  suoli  agricoli e pascoli e di rivegetazione, la citata delibera CIPE  n.  123/2002,  ai  punti  7.3 e 7.4, stabilisce l'aggiornamento dell'Inventario   forestale  nazionale  e  degli  altri  serbatoi  di carbonio,  nonche'  l'istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonioagro-forestali;
 Considerato  che i responsabili dell'attuazione dei punti 7.3 e 7.4 della delibera CIPE n. 123/2002 sono rispettivamente il Ministero per le  politiche  agricole  e  forestali  e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
 Considerato  che  il  citato  Piano d'azione nazionale individua in Euro  2  milioni le risorse necessarie per l'attuazione del punto 7.4 della delibera;
 Atteso  altresi'  che le attivita' nazionali di gestione forestale, di  gestione  dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione possono contribuire alla protezione del territorio dal dissesto idrogeologico e ad accrescere la produzione di biomassa ai fini della produzione di energia da fonti rinnovabili.
 Visto  che  le risorse finanziarie messe a disposizione dalla legge n.  120/2002,  per  l'attuazione dell'art. 2, punto 3, per il periodo 2002-2004 assommano a Euro 75 milioni;
 Vista la legge 30 luglio 2004, n. 191 «di conversione in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  12 luglio  2004,  n. 168, recante interventi  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa pubblica» la quale,  tra  le  altre,  ha  ridotto del 50% la dotazione di bilancio relativa  all'anno  2004  per l'attuazione dell'art. 2 della legge n. 120 del 2002;
 Ritenuto  di destinare Euro 7.500.000, all'attuazione dei programmi pilota  per  limpiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio,  di  cui  all'art.  2,  punto  3,  della legge n. 120/2002, incluse   le  attivita'  relative  all'aggiornamento  dell'Inventario forestale  nazionale  e  degli  altri  serbatoi  di carbonio, ed alla istituzione   del   Registro   nazionale  dei  serbatoi  di  carbonio agro-forestali;
 Considerato che le predette risorse sono disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, allocate  nel  CDR  4  -  U.P.B.  4.2.3.15  -  Accordi  ed  Organismi internazionali  -  capitolo  7923  impegnate  per Euro 50.000.000 con decreti  n.  724 del 30 dicembre 2002 e n. 977 del 23 dicembre 2003 e Euro  12.500.000  disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2004;
 Sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 28 ottobre 2004;
 
 Decreta
 
 Art. 1.
 1. E' disposta l'assegnazione di Euro 2.250.000 per l'aggiornamento dell'Inventario   forestale  nazionale  e  degli  altri  serbatoi  di carbonio,  nonche'  per  l'istituzione  del  Registro  nazionale  dei serbatoi di carbonio agro-forestali.
 2. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 1, si procedera' sulla  base  di  un  apposito  Accordo  di Programma tra il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela del territorio ed il Ministero per le politiche agricole e forestali.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   E'   disposta   l'assegnazione   di   Euro  5.250.000  per  la realizzazione   di   progetti  pilota  per  interventi  nazionali  di afforestazione e riforestazione.
 2.  La  ripartizione  territoriale  delle  risorse  tra le Regioni, nonche' i criteri e le modalita' per l'assegnazione sono stabiliti di intesa   con   la   Conferenza   unificata,   tenendo   conto   della programmazione forestale delle Regioni.
 3.  Il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  il Ministero  per  le  politiche  agricole  e forestali, definiscono, di intesa con la Conferenza unificata:
 a) le  modalita'  per la concessione l'erogazione e la revoca dei contribuiti  ai  soggetti  beneficiari  tenuto conto e sulla base dei criteri di cui all'Allegato I;
 b) la   modalita'   per  l'eventuale  cumulo  con  altre  risorse nazionali o comunitarie;
 c) le  procedure  per la verifica sullo stato di attuazione degli interventi;
 d) le modalita' di monitoraggio sui risultati conseguiti.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il Direttore generale della Direzione per la ricerca ambientale e  lo  sviluppo  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio  e il capo del Corpo forestale dello Stato sono incaricati di  predisporre entro il31 dicembre 2004 una relazione sullo stato di attuazione  delle  disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento  alla  efficacia delle procedure di finanziamento e delle misure  incentivanti,  nonche' alla fattibilita' e replicabilita' dei progetti  pilota. La relazione e' inviata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Conferenza unificata.
 |  |  |  | Art. 4. Il  presente  decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 febbraio 2005
 
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
 
 Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
 
 Il Ministro per le politiche agricole e forestali Alemanno
 
 Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2005 Ufficio di controllo atti  Ministeri  delle  infrastrutture  ed  assetto  del  territorio, registro n. 8, foglio n. 137
 |  |  |  | Allegato 1 1. Tipologia di progetti pilota ammessi ai contributi di cui all'art. 2. Interventi   di   miglioramento   della  gestione  forestale,  di afforestazione  e  riforestazione,  realizzati  con  l'uso  di specie autoctone - secondo criteri di ecosostenibilita';
 I  progetti  dovranno  prevedere  la  certificazione del carbonio assorbito,  attraverso una metodologia a corredo del progetto stesso, volta  a  misurare la migliore performance «investimento/assorbimento di carbonio» in t-CO2 equivalente nel quinquennio 2008-2012. 2. Entita' dei contributi.
 Sono  finanziabili i progetti di importo complessivo di almeno Euro 400.000:
 a) I   progetti  di  Amministrazioni  Pubbliche  potranno  essere cofinanziati  nella  misura  massima del 75%, ed entro un importo non superiore a 1.500.000;
 b) I  progetti presentati da imprese potranno essere cofinanziati nella  misura  massima  del  50%, ed entro un importo non superiore a Euro 500.000. 3. Soggetti destinatari finali.
 a) Regioni, Comuni, Comunita' Montane e Consorzi di Comuni;
 b) Imprese,   singole  o  associate,  societa'  per  azioni  e  a responsabilita'   limitata  a  prevalente  capitale  pubblico  locale esercenti servizi di pubblica utilita' e consorzi forestali.
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