Gazzetta n. 164 del 16 luglio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 30 giugno 2005 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, e' stata prorogata fino al 24 agosto 2005; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Raschera» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 22 maggio 2002, protocollo n. 62596; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Raschera»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;
Decreta:
Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera» registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1263/1996 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 agosto 2005. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 2005 Il direttore generale: Abate |
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