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| Gazzetta n. 164 del 16 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 30 giugno 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  denominato  «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc.  coop. a.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  10  giugno  2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002,  8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 12  luglio  2004,  29 novembre  2004  e 25 marzo 2005, con i quali la validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di controllo  denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop.  a r.l.» con decreto del 2 giugno 1999, e' stata prorogata fino al 24 agosto 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione  di  origine  protetta  «Robiola  di Roccaverano», allo schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota ministeriale del 5 giugno 2002, protocollo n. 62863;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente   la   denominazione  di  origine  protetta  «Robiola  di Roccaverano»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 2 giugno 1999;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «I.N.O.Q.  -  Istituto  nord ovest qualita' - Soc. coop. a.r.l.», con sede  in  Moretta  (Cuneo),  piazza  Carlo  Alberto Grosso n. 82, con decreto  2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di  origine  protetta  «Robiola  di  Roccaverano»  registrata  con il regolamento  della  Commissione  (CE)  n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia'  prorogata  con  decreti  10  giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre  2002,  8  aprile  2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo  2004,  12  luglio  2004,  29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, e' ulteriolmente prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 agosto 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto  delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto decreto 2 giugno 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 giugno 2005
 Il direttore generale: Abate
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