| 
| Gazzetta n. 164 del 16 luglio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 20 giugno 2005, n. 135 |  | Ratifica  ed esecuzione dell'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto  internazionale  di  passeggeri  e  merci  tra  il Governo  della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo   sulla   regolamentazione   reciproca   dell'autotrasporto internazionale  di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana  ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  26  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di  euro  15.960 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2005. Al relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo  al  Ministero  degli affari esteri. 2. Il Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 20 giugno 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 ------------------
 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3076):
 
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 2 agosto 2004.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,   il   17 settembre   2004,   con  pareri  delle
 commissioni 1ª, 5ª, 8ª.
 Esaminato  dalla  3ª commissione, in sede referente, il
 12 ottobre 2004 ed il 3 novembre 2004.
 Relazione  scritta  annunciata il 9 novembre 2004 (atto
 n. 3076-A - relatore sen. Forlani).
 Esaminato in aula ed approvato il 2 febbraio 2005.
 
 Camera dei deputati (atto n. 5589):
 
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 7 febbraio 2005 con pareri delle commissioni
 I, II, V, VI, IX.
 Esaminato  dalla III commissione, in sede referente, il
 1° marzo 2005 ed il 26 maggio 2005.
 Esaminato  in aula il 30 maggio 2005 ed approvato il 31
 maggio 2005.
 |  |  |  | ALLEGATO ACCORDO
 SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO
 INTERNAZIONALE Dl PASSEGGERI E MERCI
 TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
 GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN
 Il   Governo   della  Repubblica  italiana  ed  il  Governo  della Repubblica   dei   Kazakhstan,   successivamente   denominati  "Parti Contraenti",  al fine di facilitare la regolamentazione del trasporto internazionale  di merci e passeggeri su strada tra i due paesi, come pure il transito attraverso i loro territori,
 e in considerazione degli interessi reciproci,
 hanno concordato quanto segue:
 ARTICOLO 1
 in  conformita'  con  il  presente  Accordo, i veicoli stradali di ciascuna Parte Contraente hanno il diritto di effettuare il trasporto di  passeggeri  e  merci  verso  il  o  in provenienza dal territorio nazionale   dell'altra   Parte  contraente,  come  pure  in  transito attraverso  i  loro  territori, a patto che essi siano registrati sul territorio di una delle Parti Contraenti.
 I. TRASPORTO VIAGGIATORI
 1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
 ARTICOLO 2
 in  accordo con quanto disposto dalla legislazione nazionale delle Parti  Contraenti,  che  regola  l'ingresso, l'uscita ed il soggiorno delle  persone  nei territori delle due Parti Contraenti, il presente Accordo   si  applica  ai  trasporti  internazionali  di  viaggiatori effettuati  tra  i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli  destinati  al trasporto di persone equipaggiati con piu' di nove posti, compreso quello del conducente.
 1.2. SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI
 ARTICOLO 3
 1.  Agli  effetti  del  presente  Accordo e' considerato "servizio regolare"  il  trasporto  di  viaggiatori  effettuato  con autobus su itinerario   determinato   secondo   orari  e  tariffe  prestabiliti, previamente pubblicati.
 2.  Con  tali  servizi si e' autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori al capolinea e nelle altre localita' stabilite.
 3.  Ai  fini dei servizio si e' obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi  viaggiatore  che  si  presenti nei luoghi di partenza e di fermata  a  condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali delle Parti Contraenti che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.
 ARTICOLO 4
 I  servizi  regolari  tra  le  Parti  Contraenti sono istituiti di comune   accordo  dall'Autorita'  ompetenti  delie  Parti  Contraenti indicate  nell'articolo  22  del  presente Accordo e sulla base delle determinazioni  della  Commissione  Mista  prevista  dall'art. 23 del presente Accordo.
 ARTICOLO 5
 1.  Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori dovra' essere eseguito   in   base  ad  apposita  autorizzazione  rilasciata  dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti e non cedibile.
 2. L'autorizzazione e' rilasciata dalle Autorita' competenti delle Parti  Contraenti  per  la  parte  di  percorso  che  si sviluppa sui rispettivi  territori  nazionali,  su  base  di  reciprocita',  salvo diverse intese tra le autorita' medesime.
 3.  La  durata  dell'autorizzazione e' stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista.
 4.  L'autorizzazione e' attribuita per l'espletamento dei servizio regolare  in  base  a  domanda  presentata  dal vettore all'Autorita' competente  della  Parte  Contraente nel territorio in cui il vettore stesso ha sede.
 5.  La  domanda deve contenere informazioni obbligatorie, quali il nome   del   vettore,   la  pianimetria  dei  percorso  proposto  con indicazione delle fermate per raccogliere o depositare i viaggiatori, l'orario  (valido per l'intero anno), il chilometraggio, la frequenza e  la  periodicita'  dei  viaggi, come pure le tariffe, sulla base di quanto  stabilito  dalla  Commissione  Mista  Le Autorita' competenti delle  Parti  Contraenti  hanno  il  diritto  di  richiedere  - se lo reputano necessario - ulteriori dettagli.
 6.  L'autorita' competente di una delle Parti contraenti trasmette a  quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta.
 7.  Le  domande saranno approvate dalle Autorita' competenti delle Parti  contraenti sulla base delle modalita' decise dalla Commissione Mista.
 8.  Durante  tutti i viaggi, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione.
 ARTICOLO 6
 I  vettori  di  una  delle Parti Contraenti non possono effettuare trasporto  interno  di  viaggiatori  nel  territorio dell'altra Parte Contraente.
 1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO
 ARTICOLO 7
 1.  Agli  effetti  dei  presente Accordo, e' considerato "servizio regolare  di  transito"  il  trasporto  di viaggiatori effettuato con autobus   su   itinerario   determinato   secondo   orari  e  tariffe prestabiliti,  previamente  pubblicati, in partenza dal territorio di una  delle  Parti  Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte  Contraente  con destinazione in un terzo Paese senza che alcun passeggero  sia  preso  o  deposto  nel  territorio  dell'altra parte Contraente.
 2.  I  servizi  regolari  di  transito si effettuano sulla base di un'autorizzazione  rilasciata  dall'Autorita'  competente  del  Paese attraversato,  al  quale  il vettore ha presentato precedentemente la relativa   domanda   tramite  l'Autorita'  competente  dei  Paese  di appartenenza
 1.4 SERVIZI OCCASIONALI
 ARTICOLO 8
 Agli   effetti  del  presente  Accordo  e'  considerato  "servizio occasionale":
 1) (viaggio a porte chiuse), vale a dire il trasporto sullo stesso veicolo  delle  stesse  persone  per  tutto  un  itinerario  che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;
 2)  viaggio di ingresso a carico e di ritorno a vuoto; il luogo di partenza  e'  nel territorio della Parte Contraente in cui il veicolo e' immatricolato;
 3)  viaggio  di  ingresso  a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente  per trasportare nel paese di immatricolazione del veicolo gruppi  formati  in  base  ad  un accordo preventivo stabilito tra il vettore ed un committente.
 ARTICOLO 9
 1.  I  servizi previsti ai punti 1) e 2) dei precedente art. 8 del presente  Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.
 2.  In  tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo completo dei passeggeri, il nome  e  l'indirizzo  dei vettore, il numero di targa del veicolo, il punto di destinazione, le date di ingresso e di uscita proposte nel e dal territorio delle due Parti Contraenti.
 3.  L'autobus in avaria puo' essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalita' stabilite dalla Commissione Mista.
 4.  Se si verificano le condizioni previste nel par. 3 dell'art. 8 del presente Accordo, l'Autorita' competente del paese in cui ha sede l'impresa   che   deve   effettuare   il   servizio  dovra'  chiedere un'autorizzazione    all'Autorita'    competente   dell'altra   Parte Contraente.
 5.  Le Autorita' competenti si scambieranno un contingente annuale di  moduli  autorizzativi, stabiliti dalla Commissione Mista prevista dal presente Accordo.
 1.5 ALTRI SERVIZI SU STRADA
 ARTICOLO 10
 1.  Per  tutti  gli  altri  servizi con autobus non previsti dagli articoli  precedenti  del  presente  Accordo,  e' necessario ottenere preventivamente   di   volta  in  volta  l'autorizzazione  rilasciata dall'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente.
 2.  L'autorizzazione  e' rilasciata a ciascun vettore che ha fatto domanda   tramite   le   competenti   Autorita'   dei  proprio  paese indirizzandola alle Autorita' competenti dell'altra Parte Contraente.
 3.  La  domanda  deve  contenere l'indicazione dell'itinerario, il punto  di  destinazione,  le  finalita'  del viaggio e tutte le altre informazioni  che  saranno richieste dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti.
 4.  L'Autorita' competente di una delle Parti Contraenti trasmette le   domande   ammesse   all'Autorita'  competente  dell'altra  Parte Contraente con tutta la documentazione necessaria.
 5.   L'Autorita'   competente  dell'altra  Parte  contraente  deve comunicare  le  proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta.
 6.  Dopo  aver  ricevuto  il  parere  favorevole  dell'altra Parte Contraente,  l'Autorita'  del  Paese  nel  quale  ha  sede il vettore richiedente deve rilasciare l'autorizzazione.
 II. TRASPORTO DI MERCI
 2.1 TRASPORTI TRA I DUE PAESI E TRASPORTI IN TRANSITO
 ARTICOLO 11
 1  Un  vettore  con  sede  sociale nel territorio di una delle due Parti  Contraenti  che  effettua  il  trasporto  di merci deve essere munito,  per  i  trasporti  tra  i  due  Paesi,  di un'autorizzazione rilasciata  dall'Autorita'  competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto  dall'art. 12 del presente Accordo e salvo diversa decisione adottata  dalla  Commissione Mista sull'esenzione dall'autorizzazione nei  trasporti  bilaterali. L'autorizzazione e' valida per un viaggio di andata e ritorno.
 2  Nell'effettuazione  del  trasporto  di  merci,  l'ingresso,  il movimento  e  la  permanenza dei veicolo, nonche' dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente, potranno essere sottoposti, a titolo   di  reciprocita',  a  particolari  condizioni,  controlli  e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.
 3  Agli  effetti del presente Accordo, un trasporto e' considerato di  transito, quando esso attraversa il territorio di una delle Parti Contraenti con destinazione in un paese terzo, senza carico o scarico delle merci nel territorio della Parte Contraente, nei cui territorio il veicolo ha effettuato il transito.
 4  Per il trasporto di transito il vettore dovra' essere munito di autorizzazione, rilasciata dall'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente,  ad eccezione dei casi previsti nell'art. 12 dei presente Accordo, salvo diverso accordo delle Autorita' competenti delle Parti Contraenti.
 ARTICOLO 12
 1.  Fatte  salve  le  norme  in  vigore  che regolano l'ingresso e l'eventuale uscita delle merci di cui al seguente elenco di trasporto nei  e  dai  territori  delle due Parti Contraenti, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'art. 11 del presente Accordo:
 1» trasporti funebri;
 2) trasporto di merci destinate esclusivamente alle esposizioni;
 3)   attrezzature  ed  accessori  per  rappresentazioni  teatrali, musicali,  cinematografiche,  sportive  e circensi, come pure riprese radiofoniche, cinematografiche e televisive;
 4)  lo  spostamento  a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio  dell'altra  Parte  Contraente, nonche' il ritorno a vuoto del  veicolo  in  avaria  dopo  la  riparazione.ll  proseguimento del trasporto  con  un nuovo veicolo dovra' essere effettuato avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
 5) trasporto di medicinali, attrezzature mediche ed altri articoli necessari  alle  cure mediche in caso di soccorsi urgenti e calamita' naturali;
 6) trasporti postali;
 7)  trasporto occasionale di merci a destinazione di aeroporti, in caso di deviazione dei servizi;
 8)  trasporto di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti  al trasporto di viaggiatori e trasporto di bagagli per mezzo di  qualsiasi  tipo  di  veicolo  diretto  verso  aeroporti o da esso provenienti;
 9) trasporto di merci di valore (metalli preziosi,ecc.) effettuato con  veicoli  speciali  scortati  dalla  polizia  o da altre forze di protezione;
 10) trasporto di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;
 2.  L'elenco  dei  trasporti  che non richiedono autorizzazioni ai sensi  dei  presente  Articolo,  puo'  subire  variazioni  in sede di Commissione Mista.
 3.  Nell'effettuazione  delle operazioni di trasporto previste nel presente  articolo,  sono  fatte  salve  le  esigenze di varia natura regolate da particolari norme e disposizioni in vigore nel territorio delle Parti Contraenti.
 ARTICOLO 13
 L'autorizzazione  non e' cedibile a terzi e puo' essere utilizzata solo  dal  vettore  al quale e' stata rilasciata. Tale autorizzazione da'  diritto  al  vettore di effettuare il trasporto con un veicolo o complesso  di  veicoli  (veicolo  con rimorchio/semi-rimorchio, senza rimorchio,  articolato),  durante il periodo di validita' specificato nell'autorizzazione, comunque non superiore ad un anno.
 ARTICOLO 14
 1.  I  vettori  di una delle Parti Contraenti non possono eseguire trasporto   di  merci  tra  due  luoghi  all'interno  del  territorio dell'altra Parte Contraente.
 2. E' altresi' vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di  una delle Parti Contraenti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente  ed  un  Paese  terzo e viceversa. salvo diversa decisione della  Commissione  Mista  che  stabilisce  apposito  contingente  di autorizzazioni.
 III. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
 ARTICOLO 15
 1. Le Autorita' competenti delle due Parti Contraenti determinano, in   conformita'  con  la  legislazione  nazionale,  i  requisiti  di capacita'  tecnica e professionale che i vettori di trasporto debbono soddisfare,  l'idoneita'  dei  veicolo, il contenuto dei documenti di circolazione  dei  veicoli, l'idoneita' alla guida dei conducenti, la copertura   assicurativa   ed   i   massimali   contro  i  rischi  di responsabilita'   civile   verso   i   terzi  e  verso  i  passeggeri trasportati.
 2.  Le condizioni di polizza debbono comunque essere conformi alle disposizioni  di  legge  vigenti  nel  Paese  in  cui  si effettua il trasporto.
 ARTICOLO 16
 Le  modalita'  per  il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei  documenti  richiesti  per  il  trasporto dei viaggiatori e delle merci,  per  la  tenuta  dei  registri  e per la rilevazione dei dati statistici  da scambiare fra le Autorita' competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenti.
 ARTICOLO 17
 1.  Le autorizzazioni ed altri documenti di trasporto richiesti in virtu' del presente Accordo, devono essere tenuti a bordo del veicolo durante  i viaggi e soggetti al controllo da parte dei rappresentanti delle Autorita' competenti delle Parti Contraenti.
 2.  I  documenti  di  trasporto  devono essere completati prima di intraprendere il viaggio.
 3.  Nel  caso  in  cui  le  dimensioni  ed il peso del veicolo che viaggia carico o a vuoto superino gli standards, consentiti stabiliti nel   territorio   dell'altra   Parte,  il  vettore  deve  richiedere un'autorizzazione speciale alle Autorita' competenti dell'altra Parte Contraente.
 4.  I  trasportatori  ed  il personale impegnato sui veicoli con i quali  si  effettua  il  trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti  a  rispettare  le  norme  e  le  disposizioni  relative  alla circolazione  stradale  ed  ai  trasporti in vigore nel territorio di ciascuna Parte Contraente.
 5.  In  caso di violazione delle norme e delle disposizioni di cui al  punto 4 del presente articolo, si risponde davanti alle Autorita' del  Paese  Contraente  nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.
 ARTICOLO 18
 1. Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata   quando   importati   nel  territorio  di  una  delle  Parti Contraenti:
 1)   i   combustibili  contenuti  in  serbatoi  normali  collegati tecnicamente  e costruttivamente al sistema di alimentazione, nonche' i combustibili contenuti in serbatoi normali collegati tecnicamente e costruttivamente   al  sistema  di  alimentazione  necessario  per  i dispositivi di refrigerazione contenuti nei rimorchi o semi-rimorchi;
 2)  i lubrificanti nella quantita' necessaria per l'uso durante il viaggio;
 3)  i pezzi di ricambio destinati alla riparazione del veicolo che effettua  il  trasporto  internazionale.  I  pezzi  di  ricambio  non utilizzati   sono   soggetti   alla   riesportazione,  invece  quelli sostituiti devono essere distrutti oppure ceduti secondo le modalita' stabilite nel territorio della rispettiva Parte Contraente.
 2.  Il  conducente  e gli altri membri dell'equipaggio dei veicolo possono  importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e  dalle  tasse  di  entrata,  una  quantita'  ragionevole di oggetti necessari  ai  loro  bisogni  personali,  per  le normali esigenze di viaggio,  in  misura proporzionale alla durata dei loro soggiorno sul territorio  dell'altra  Parte  Contraente, a condizione che non siano ceduti.
 3.   Ciascuna   Parte   Contraente  consente  l'ingresso  nel  suo territorio  dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente  in  esenzione  temporanea  dai  diritti  doganali,  senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.
 4.  Le  Parti  Contraenti  possono  esigere che tali veicoli siano sottoposti  alle  formalita'  doganali  richieste  per  la temporanea importazione nei rispettivi territori nazionali.
 ARTICOLO 19
 1.  La  fatturazione  ed  i  pagamenti  per i servizi di trasporto effettuati  ai sensi del presente Accordo dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.
 2.  I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.
 3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di' pagamento tra le Parti  Contraenti,  i  pagamenti  effettuati  in  virtu' del presente articolo  avranno  luogo  secondo  le  disposizioni  di  quest'ultimo accordo.
 ARTICOLO 20
 Le   Parti  Contraenti,  nel  rispetto  dei  controlli  di  natura doganale,  di  frontiera  e  sanitaria, applicheranno le disposizioni degli  Accordi  internazionali  da  esse  firmate, mentre, al fine di regolamentare  le  questioni  non  coperte  dai  suddetti Accordi, si dovra' applicare la legislazione di ciascuna Parte Contraente.
 ARTICOLO 21
 1.   Ferme   restando  le  sanzioni  irrogate  nel  Paese  in  cui l'infrazione  e'  rilevata,  in caso di violazione delle disposizioni del   presente  Accordo  commessa  nel  territorio  dell'altra  Parte Contraente,   l'Autorita'   competente  della  Parte  Contraente  nel territorio  della  quale  il  veicolo  e'  immatricolato, decide - su segnalazione  dell'Autorita'  competente dell'altra Parte Contraente, l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:
 1)  avvertimento al vettore di osservare le disposizioni in vigore nel paese ospitante;
 2)diffida  con avvertimento che in caso di recidiva si fara' luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) e 4);
 3)   sospensione   a   titolo  temporaneo  dell'autorizzazione  ad effettuare il trasporto di merci o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione;
 4)  revoca  dell'autorizzazione  ad  effettuare  trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione.
 2.  Le  Autorita'  competenti  di  entrambe  le  Parti  Contraenti dovranno darsi reciproca informazione delle misure intraprese.
 ARTICOLO 22
 1.  Le  divergenze  sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni  del  presente  Accordo  verranno  risolte  per  via  di consultazioni  e  negoziazioni bilaterali fra le Autorita' competenti delle Parti Contraenti.
 2. Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti incaricate della realizzazione dei presente Accordo sono:
 da parte della Repubblica italiana:
 Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;
 da parte della Repubblica dei Kazakhstan:
 Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni.
 ARTICOLO 23
 1.   Al   fine   della  realizzazione  e  dell'applicazione  delle disposizioni  del  presente  Accordo,  nonche'  per  la soluzione dei problemi  correnti,  si istituisce una Commissione mista, composta da rappresentanti  delle  Autorita'  competenti,  con  queste principali funzioni:
 1)   esprimere   pareri  sui  servizi  regolari  di  trasporto  di .viaggiatori,  concordando  eventualmente  le modalita' di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;
 2)   determinare   di   comune   accordo   i   contingenti   delle autorizzazioni  di  trasporto  di  viaggiatori e merci previsti dagli articoli  8, 9, 11 e 14 o l'esenzione da autorizzazioni nel trasporto bilaterale e di transito;
 3)  predisporre  i  modelli  delle  autorizzazioni  previsti negli articoli 5, 8, 9, 10 e 11 e stabilire le modalita' di rilascio;
 4)  risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
 5)  adottare  le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
 6)  esaminare  l'opportunita' di concordare delle facilitazioni di carattere  fiscale,  basate  sul  principio  della reciprocita' e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.
 2.  Le  Autorita'  competenti  delle  Parti Contraenti designano i rappresentanti    che    si    riuniranno   in   Commissione   Mista, alternativamente  sul  territorio  dei  due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti.
 ARTICOLO 24
 Le  questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo, ne' dagli  Accordi  internazionali  ai quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti,  saranno  risolte  secondo  la  legislazione  interna  di ciascuna delle Parti Contraenti.
 ARTICOLO 25
 1.  I  conducenti ed il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto  di  persone  e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti  a rispettare la legislazione in vigore nella Parte Contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare le norme nazionali che regolano l'entrata e la permanenza nei rispettivi territori.
 2.  Le  Parti  Contraenti  si  riservano in generale il diritto di derogare  alla  liberta'  di  movimento reciprocamente concordata nel caso  in  cui  lo  richiedano particolari esigenze di sicurezza dello Stato anche sotto forma di regolamentazione del movimento di merci.
 IV. DISPOSIZIONI FINALI
 ARTICOLO 26
 1.  Il  presente  Accordo  avra'  durata illimitata ed entrera' in vigore  alla  data  della  ricezione  dell'ultima notifica con cui le Parti  Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali necessarie all'uopo previste.
 2.  Ognuna  delle  Parti Contraenti potra' far cessare li presente Accordo  notificandolo  per  iscritto  all'altra Parte Contraente. La validita'  dei  presente  Accordo  cessera'  tre mesi dopo la data di ricezione della notifica dell'altra Parte Contraente.
 In   fede  di  che,  i  sottoscritti  Rappresentanti,  debitamente autorizzati   dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il  presente Accordo.
 FATTO  a  Roma,  il 5/2/93 in due esemplari originali, ciascuno in lingua  italiana,  kazaka,  russa  ed  inglese, tutti i testi facenti ugualmente  fede.  In caso di controversia sull'interpretazione delle disposizioni dei presente Accordo, prevarra' il testo inglese.
 Per il Governo                  Per il Governo
 
 della Repubblica Italiana   della Repubblica del Kazakhstan
 
 (firma illeggibile)           (firma illeggibile)
 |  |  |  |  |