Gazzetta n. 164 del 16 luglio 2005 (vai al sommario) |
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LEGGE 20 giugno 2005, n. 135 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 15.960 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 giugno 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
------------------ LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3076):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 2 agosto 2004. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 settembre 2004, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª. Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 12 ottobre 2004 ed il 3 novembre 2004. Relazione scritta annunciata il 9 novembre 2004 (atto n. 3076-A - relatore sen. Forlani). Esaminato in aula ed approvato il 2 febbraio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5589):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 febbraio 2005 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX. Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 1° marzo 2005 ed il 26 maggio 2005. Esaminato in aula il 30 maggio 2005 ed approvato il 31 maggio 2005. |
| ALLEGATO ACCORDO SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE Dl PASSEGGERI E MERCI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dei Kazakhstan, successivamente denominati "Parti Contraenti", al fine di facilitare la regolamentazione del trasporto internazionale di merci e passeggeri su strada tra i due paesi, come pure il transito attraverso i loro territori, e in considerazione degli interessi reciproci, hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 in conformita' con il presente Accordo, i veicoli stradali di ciascuna Parte Contraente hanno il diritto di effettuare il trasporto di passeggeri e merci verso il o in provenienza dal territorio nazionale dell'altra Parte contraente, come pure in transito attraverso i loro territori, a patto che essi siano registrati sul territorio di una delle Parti Contraenti. I. TRASPORTO VIAGGIATORI 1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE ARTICOLO 2 in accordo con quanto disposto dalla legislazione nazionale delle Parti Contraenti, che regola l'ingresso, l'uscita ed il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu' di nove posti, compreso quello del conducente. 1.2. SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI ARTICOLO 3 1. Agli effetti del presente Accordo e' considerato "servizio regolare" il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati. 2. Con tali servizi si e' autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori al capolinea e nelle altre localita' stabilite. 3. Ai fini dei servizio si e' obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali delle Parti Contraenti che regolano i servizi di linea per trasporto di persone. ARTICOLO 4 I servizi regolari tra le Parti Contraenti sono istituiti di comune accordo dall'Autorita' ompetenti delie Parti Contraenti indicate nell'articolo 22 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'art. 23 del presente Accordo. ARTICOLO 5 1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori dovra' essere eseguito in base ad apposita autorizzazione rilasciata dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti e non cedibile. 2. L'autorizzazione e' rilasciata dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali, su base di reciprocita', salvo diverse intese tra le autorita' medesime. 3. La durata dell'autorizzazione e' stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista. 4. L'autorizzazione e' attribuita per l'espletamento dei servizio regolare in base a domanda presentata dal vettore all'Autorita' competente della Parte Contraente nel territorio in cui il vettore stesso ha sede. 5. La domanda deve contenere informazioni obbligatorie, quali il nome del vettore, la pianimetria dei percorso proposto con indicazione delle fermate per raccogliere o depositare i viaggiatori, l'orario (valido per l'intero anno), il chilometraggio, la frequenza e la periodicita' dei viaggi, come pure le tariffe, sulla base di quanto stabilito dalla Commissione Mista Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti hanno il diritto di richiedere - se lo reputano necessario - ulteriori dettagli. 6. L'autorita' competente di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta. 7. Le domande saranno approvate dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti sulla base delle modalita' decise dalla Commissione Mista. 8. Durante tutti i viaggi, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione. ARTICOLO 6 I vettori di una delle Parti Contraenti non possono effettuare trasporto interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte Contraente. 1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO ARTICOLO 7 1. Agli effetti dei presente Accordo, e' considerato "servizio regolare di transito" il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati, in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte Contraente con destinazione in un terzo Paese senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra parte Contraente. 2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente del Paese attraversato, al quale il vettore ha presentato precedentemente la relativa domanda tramite l'Autorita' competente dei Paese di appartenenza 1.4 SERVIZI OCCASIONALI ARTICOLO 8 Agli effetti del presente Accordo e' considerato "servizio occasionale": 1) (viaggio a porte chiuse), vale a dire il trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo; 2) viaggio di ingresso a carico e di ritorno a vuoto; il luogo di partenza e' nel territorio della Parte Contraente in cui il veicolo e' immatricolato; 3) viaggio di ingresso a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo stabilito tra il vettore ed un committente. ARTICOLO 9 1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) dei precedente art. 8 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione. 2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo completo dei passeggeri, il nome e l'indirizzo dei vettore, il numero di targa del veicolo, il punto di destinazione, le date di ingresso e di uscita proposte nel e dal territorio delle due Parti Contraenti. 3. L'autobus in avaria puo' essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalita' stabilite dalla Commissione Mista. 4. Se si verificano le condizioni previste nel par. 3 dell'art. 8 del presente Accordo, l'Autorita' competente del paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovra' chiedere un'autorizzazione all'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente. 5. Le Autorita' competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli autorizzativi, stabiliti dalla Commissione Mista prevista dal presente Accordo. 1.5 ALTRI SERVIZI SU STRADA ARTICOLO 10 1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti dagli articoli precedenti del presente Accordo, e' necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente. 2. L'autorizzazione e' rilasciata a ciascun vettore che ha fatto domanda tramite le competenti Autorita' dei proprio paese indirizzandola alle Autorita' competenti dell'altra Parte Contraente. 3. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, il punto di destinazione, le finalita' del viaggio e tutte le altre informazioni che saranno richieste dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti. 4. L'Autorita' competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente con tutta la documentazione necessaria. 5. L'Autorita' competente dell'altra Parte contraente deve comunicare le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta. 6. Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte Contraente, l'Autorita' del Paese nel quale ha sede il vettore richiedente deve rilasciare l'autorizzazione. II. TRASPORTO DI MERCI 2.1 TRASPORTI TRA I DUE PAESI E TRASPORTI IN TRANSITO ARTICOLO 11 1 Un vettore con sede sociale nel territorio di una delle due Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munito, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dall'art. 12 del presente Accordo e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dall'autorizzazione nei trasporti bilaterali. L'autorizzazione e' valida per un viaggio di andata e ritorno. 2 Nell'effettuazione del trasporto di merci, l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicolo, nonche' dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente, potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocita', a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato. 3 Agli effetti del presente Accordo, un trasporto e' considerato di transito, quando esso attraversa il territorio di una delle Parti Contraenti con destinazione in un paese terzo, senza carico o scarico delle merci nel territorio della Parte Contraente, nei cui territorio il veicolo ha effettuato il transito. 4 Per il trasporto di transito il vettore dovra' essere munito di autorizzazione, rilasciata dall'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente, ad eccezione dei casi previsti nell'art. 12 dei presente Accordo, salvo diverso accordo delle Autorita' competenti delle Parti Contraenti. ARTICOLO 12 1. Fatte salve le norme in vigore che regolano l'ingresso e l'eventuale uscita delle merci di cui al seguente elenco di trasporto nei e dai territori delle due Parti Contraenti, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'art. 11 del presente Accordo: 1» trasporti funebri; 2) trasporto di merci destinate esclusivamente alle esposizioni; 3) attrezzature ed accessori per rappresentazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive e circensi, come pure riprese radiofoniche, cinematografiche e televisive; 4) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione.ll proseguimento del trasporto con un nuovo veicolo dovra' essere effettuato avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile; 5) trasporto di medicinali, attrezzature mediche ed altri articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti e calamita' naturali; 6) trasporti postali; 7) trasporto occasionale di merci a destinazione di aeroporti, in caso di deviazione dei servizi; 8) trasporto di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori e trasporto di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da esso provenienti; 9) trasporto di merci di valore (metalli preziosi,ecc.) effettuato con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione; 10) trasporto di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea; 2. L'elenco dei trasporti che non richiedono autorizzazioni ai sensi dei presente Articolo, puo' subire variazioni in sede di Commissione Mista. 3. Nell'effettuazione delle operazioni di trasporto previste nel presente articolo, sono fatte salve le esigenze di varia natura regolate da particolari norme e disposizioni in vigore nel territorio delle Parti Contraenti. ARTICOLO 13 L'autorizzazione non e' cedibile a terzi e puo' essere utilizzata solo dal vettore al quale e' stata rilasciata. Tale autorizzazione da' diritto al vettore di effettuare il trasporto con un veicolo o complesso di veicoli (veicolo con rimorchio/semi-rimorchio, senza rimorchio, articolato), durante il periodo di validita' specificato nell'autorizzazione, comunque non superiore ad un anno. ARTICOLO 14 1. I vettori di una delle Parti Contraenti non possono eseguire trasporto di merci tra due luoghi all'interno del territorio dell'altra Parte Contraente. 2. E' altresi' vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti Contraenti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo e viceversa. salvo diversa decisione della Commissione Mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazioni. III. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ARTICOLO 15 1. Le Autorita' competenti delle due Parti Contraenti determinano, in conformita' con la legislazione nazionale, i requisiti di capacita' tecnica e professionale che i vettori di trasporto debbono soddisfare, l'idoneita' dei veicolo, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneita' alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilita' civile verso i terzi e verso i passeggeri trasportati. 2. Le condizioni di polizza debbono comunque essere conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto. ARTICOLO 16 Le modalita' per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorita' competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenti. ARTICOLO 17 1. Le autorizzazioni ed altri documenti di trasporto richiesti in virtu' del presente Accordo, devono essere tenuti a bordo del veicolo durante i viaggi e soggetti al controllo da parte dei rappresentanti delle Autorita' competenti delle Parti Contraenti. 2. I documenti di trasporto devono essere completati prima di intraprendere il viaggio. 3. Nel caso in cui le dimensioni ed il peso del veicolo che viaggia carico o a vuoto superino gli standards, consentiti stabiliti nel territorio dell'altra Parte, il vettore deve richiedere un'autorizzazione speciale alle Autorita' competenti dell'altra Parte Contraente. 4. I trasportatori ed il personale impegnato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme e le disposizioni relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio di ciascuna Parte Contraente. 5. In caso di violazione delle norme e delle disposizioni di cui al punto 4 del presente articolo, si risponde davanti alle Autorita' del Paese Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse. ARTICOLO 18 1. Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata quando importati nel territorio di una delle Parti Contraenti: 1) i combustibili contenuti in serbatoi normali collegati tecnicamente e costruttivamente al sistema di alimentazione, nonche' i combustibili contenuti in serbatoi normali collegati tecnicamente e costruttivamente al sistema di alimentazione necessario per i dispositivi di refrigerazione contenuti nei rimorchi o semi-rimorchi; 2) i lubrificanti nella quantita' necessaria per l'uso durante il viaggio; 3) i pezzi di ricambio destinati alla riparazione del veicolo che effettua il trasporto internazionale. I pezzi di ricambio non utilizzati sono soggetti alla riesportazione, invece quelli sostituiti devono essere distrutti oppure ceduti secondo le modalita' stabilite nel territorio della rispettiva Parte Contraente. 2. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio dei veicolo possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantita' ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata dei loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che non siano ceduti. 3. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali, senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati. 4. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalita' doganali richieste per la temporanea importazione nei rispettivi territori nazionali. ARTICOLO 19 1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati ai sensi del presente Accordo dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi. 2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali. 3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di' pagamento tra le Parti Contraenti, i pagamenti effettuati in virtu' del presente articolo avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo. ARTICOLO 20 Le Parti Contraenti, nel rispetto dei controlli di natura doganale, di frontiera e sanitaria, applicheranno le disposizioni degli Accordi internazionali da esse firmate, mentre, al fine di regolamentare le questioni non coperte dai suddetti Accordi, si dovra' applicare la legislazione di ciascuna Parte Contraente. ARTICOLO 21 1. Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione e' rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commessa nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorita' competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo e' immatricolato, decide - su segnalazione dell'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente, l'applicazione di una delle seguenti sanzioni: 1) avvertimento al vettore di osservare le disposizioni in vigore nel paese ospitante; 2)diffida con avvertimento che in caso di recidiva si fara' luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) e 4); 3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto di merci o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione; 4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione. 2. Le Autorita' competenti di entrambe le Parti Contraenti dovranno darsi reciproca informazione delle misure intraprese. ARTICOLO 22 1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte per via di consultazioni e negoziazioni bilaterali fra le Autorita' competenti delle Parti Contraenti. 2. Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti incaricate della realizzazione dei presente Accordo sono: da parte della Repubblica italiana: Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti; da parte della Repubblica dei Kazakhstan: Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni. ARTICOLO 23 1. Al fine della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonche' per la soluzione dei problemi correnti, si istituisce una Commissione mista, composta da rappresentanti delle Autorita' competenti, con queste principali funzioni: 1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di .viaggiatori, concordando eventualmente le modalita' di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti; 2) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni di trasporto di viaggiatori e merci previsti dagli articoli 8, 9, 11 e 14 o l'esenzione da autorizzazioni nel trasporto bilaterale e di transito; 3) predisporre i modelli delle autorizzazioni previsti negli articoli 5, 8, 9, 10 e 11 e stabilire le modalita' di rilascio; 4) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo; 5) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi; 6) esaminare l'opportunita' di concordare delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocita' e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi. 2. Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti. ARTICOLO 24 Le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo, ne' dagli Accordi internazionali ai quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti, saranno risolte secondo la legislazione interna di ciascuna delle Parti Contraenti. ARTICOLO 25 1. I conducenti ed il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare la legislazione in vigore nella Parte Contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare le norme nazionali che regolano l'entrata e la permanenza nei rispettivi territori. 2. Le Parti Contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla liberta' di movimento reciprocamente concordata nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze di sicurezza dello Stato anche sotto forma di regolamentazione del movimento di merci. IV. DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 26 1. Il presente Accordo avra' durata illimitata ed entrera' in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali necessarie all'uopo previste. 2. Ognuna delle Parti Contraenti potra' far cessare li presente Accordo notificandolo per iscritto all'altra Parte Contraente. La validita' dei presente Accordo cessera' tre mesi dopo la data di ricezione della notifica dell'altra Parte Contraente. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma, il 5/2/93 in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, kazaka, russa ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di controversia sull'interpretazione delle disposizioni dei presente Accordo, prevarra' il testo inglese. Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana della Repubblica del Kazakhstan
(firma illeggibile) (firma illeggibile) |
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