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| Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | CIRCOLARE 5 luglio 2005, n. 1 |  | Applicazione   delle  norme  transitorie  dell'art.  17  del  decreto 11 marzo 2005. |  | 
 |  |  |  | Alle  Camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura
 All'Unioncamere
 e, p.c.
 Alla Confindustria
 All'Anfia
 Alla Confartigianato
 Alla C.N.A.
 Al Ministero delle infrastrutture e dei
 trasporti
 L'introduzione   nell'Unione  europea  del  cosiddetto  «tachigrafo digitale»   e'   disposta   dall'art.  2,  par. 1,  lettera  a),  del Regolamento  (CE)  n.  2135/98  del  Consiglio, nella parte in cui si prevede  che:  «i  veicoli immessi in circolazione per la prima volta dopo  ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee dell'atto da adottare in virtu'  dell'art.  17,  paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85 (...)  dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle  disposizioni  di  cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85». La lettera b) del medesimo paragrafo specifica inoltre che: «a  decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni della lettera a),  i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a 8 e che hanno  un  peso  massimo superiore a 10 tonnellate, nonche' i veicoli adibiti  al  trasporto di merci che hanno un peso massimo superiore a 12  tonnellate,  immatricolati  per  la  prima  volta a decorrere dal 1° gennaio  1996  sono  soggetti, nella misura in cui la trasmissione dei  segnali  viene effettuata esclusivamente in modo elettrico verso l'apparecchio  di  controllo  di  cui  sono muniti, alle disposizioni dell'allegato  I  B  del  regolamento  (CEE) n. 3821/85, allorche' si procede alla sostituzione di tale apparecchio».
 La  data  di  tale  introduzione,  in  virtu'  dell'emanazione  del regolamento  (CE)  n.  1360/2002  della Commissione (pubblicato nella G.U.C.E.  del  5 agosto  2002)  che  adegua  per  la settima volta al progresso  tecnico  il  regolamento  (CEE)  n.  3821/85 del Consiglio relativo  all'apparecchio  di  controllo nel settore dei trasporti su strada,  era fissata dallo stesso art. 2, paragrafo 1, lettera a), in ventiquattro  mesi  dalla data di pubblicazione sopra citata e dunque al 5 agosto 2004.
 Il  paragrafo  3  dell'art.  2  del  regolamento  (CE)  n.  2135/98 disponeva  altresi'  che:  «qualora,  dopo  dodici mesi dalla data di pubblicazione  dell'atto  di  cui  al  paragrafo  1,  non  sia  stata rilasciata  nessuna  omologazione  CE per un apparecchio di controllo conforme alle prescrizioni dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85,  la Commissione presentera' al Consiglio una proposta intesa a prorogare i termini previsti ai paragrafi 1 e 2».
 Con  decreto  ministeriale  del 31 ottobre 2003, n. 361, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennnaio 2004, sono  state  emanate disposizioni attuative del citato regolamento CE 2135/98 ed assegnato alle Camere di commercio, industria, artigianato ed  agricoltura,  tra gli altri, il compito di svolgere l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di  riparazione  dell'apparecchio  di controllo (art. 3, comma 2). Le stesse Camere di commercio sono state individuate quali autorita' per il rilascio delle carte tachigrafiche (art. 3, comma 3). Il precitato decreto  ministeriale  31 ottobre  2003  ha  previsto  la  successiva adozione    di   due   provvedimenti   con   i   quali   disciplinare rispetivamente:  le  modalita'  e le condizioni per il rilascio delle omologazioni    dell'apparecchio   di   controllo   e   delle   carte tachigrafiche  nonche'  delle  autorizzazioni  per  le  operazioni di montaggio  e  di  riparazione  (art.  3,  comma  7);  le modalita' di emissione delle carte tachigrafiche (art. 3, comma 8).
 Successivamente, con riferimento alla data prevista per l'avvio del nuovo  sistema europeo di controllo (dei tempi di percorrenza e della velocita)  nel  settore  dei  trasporti su strada, il vice Presidente della  Commissione  europea  e  Commissario ai trasporti, con nota in data  21 aprile 2004, indirizzata al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti, ha concesso una moratoria di dodici mesi, a decorrere dal  5 agosto  2004,  per  l'installazione del tachigrafo digitale, e detta  agli Stati membri, quale linea di indirizzo, nella definizione di  disposizioni  transitorie,  quella di permettere ai produttori di autoveicoli  di  installare  il tachigrafo «analogico» attualmente in uso  nei  veicoli  nuovi  tra  il  5 agosto 2004 e, al piu' tardi, il 5 agosto 2005, data corrispondente al termine della moratoria.
 In  attuazione  dell'art.  3,  comma  7,  del  decreto ministeriale 31 ottobre  2003,  n. 361, nella GazzettaUfficiale - serie generale - n.   108   dell'11 maggio   2005   e'  stato  pubblicato  il  decreto ministeriale 11 marzo 2005 che definisce le modalita' e le condizioni per  il  rilascio  delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle   carte  tachigrafiche  nonche'  delle  autorizzazioni  per  le operazioni di montaggio e di riparazione.
 Con   riferimento   alle   autorizzazioni   al  montaggio  ed  alla riparazione  dei  cronotachigrafi CEE, di cui al regolamento (CEE) n. 1463/70,  poi  abrogato  dal  regolamento (CEE) n. 3821/85, va tenuto presente  che  la  materia  e'  regolamentata dall'art. 3 della legge 13 novembre  1978, n. 727, e dal decreto ministeriale 24 maggio 1979, e  che,  successivamente,  con  la  circolare  n.  46 della direzione generale  per  l'autorizzazione  e  la  tutela  del  mercato, in data 7 aprile 1998, sono stati chiariti alcuni elementi relativamente alla documentazione da allegare al fascicolo dell'istruttoria.
 Considerato,  inoltre  che  la  precitata  nota del vice Presidente della  Commissione  europea  e Commissario ai trasporti prescrive che «le  autorita'  degli Stati membri non immatricolano i veicoli dotati di tachigrafo digitale se lo Stato membro non e' in grado di emettere carte  per  tachigrafi»  e  che  cio'  forma oggetto della previsione dell'art.  3,  comma  8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361,  il  cui decreto attuativo non e' stato ancora emanato, si rende necessario  fornire  alcuni  chiarimenti  in  merito  all'art. 17 del decreto   ministeriale   11 marzo   2005   che  prevede  disposizioni transitorie.
 Cio'  anche  in  relazione alle disposizioni dettate sull'argomento dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti   terrestri  e  per  i  sistemi  informativi  statistici  - Direzione   generale  della  motorizzazione  e  della  sicurezza  del trasporto  terrestre,  con  nota prot. n. 563/MOT1, in data 20 luglio 2004,  che  permettono,  sino al 5 agosto 2005, l'immatricolazione di veicoli  muniti  di cronotachigrafo analogico (cronotachigrafi CEE) e con riguardo ai compiti che l'art. 5, comma 1, del decreto 31 ottobre 2003,  n.  361,  attribuisce  alle  Camere  di  commercio, industria, artigianato  e agricoltura, relativamente alle prescrizioni dell'art. 12  del  regolamento  (CEE)  n.  3821/85  per  cio'  che  concerne le operazioni   di  montaggio  e  di  riparazione  degli  apparecchi  di controllo denominati cronotachigrafi CEE rispettivamente ai montatori ed alle officine autorizzate.
 Cio'  premesso,  successivamente  all'entrata in vigore del decreto ministeriale  11 marzo  2005,  avvenuta  il  26 maggio  2005, decorso l'ordinario periodo di vacatio legis, al fine di assicurare, in vista del termine del 5 agosto 2005, la continuita' nell'applicazione della normativa  comunitaria e di consentire la predisposizione di tutte le misure  che  permettano  l'adempimento  degli  obblighi comunitari in argomento,  si specifica, in ragione della pluralita' di procedimenti amministrativi interessati, quanto segue: 1. Procedimenti  amministrativi  in  itinere  alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 11 marzo 2005.
 Dalla  data  di entrata in vigore del decreto ministeriale 11 marzo 2005,   non  e'  possibile  concedere  nuove  autorizzazioni  per  le operazioni  di  montaggio  e  riparazione di tachigrafi alle officine sprovviste  dei  requisiti  richiesti  per  i centri tecnici in forza della  previsione  dell'art.  17, comma 2, primo alinea del precitato decreto ministeriale.
 Le  richieste per l'autorizzazione al montaggio ed alla riparazione di  cronotachigrafi  (CEE), di cui all'allegato I del regolamento CEE 3821/85,  avviati  con  istanza  pervenuta  alle Camere di commercio, industria,  artigianato e agricoltura anteriormente al 26 maggio 2005 ed  in  corso  di  istruttoria, continueranno ad essere esaminate dal Ministero  delle  attivita'  produttive  e  dalle  stesse  Camere  di commercio,  secondo  le  procedure  previste  dalla normativa vigente all'atto  della  domanda,  ossia  procedendo  direttamente  all'esame tecnico  delle  attrezzature ed inviando l'esito di tale accertamento al   Ministero   delle   attivita'   produttive   per   il   rilascio dell'autorizzazione. 2. Operazioni   di   montaggio   di   tachigrafi  costruiti  in  base all'allegato I del regolamento CEE n. 3821/85.
 La  limitazione  alle operazioni di riparazione di cronotachigrafi, costruiti  in base all'allegato I del regolamento CEE n. 3821/85, per le autorizzazioni concesse alle officine anteriormente all'entrata in vigore  del  decreto  ministeriale  11 marzo  2005  e  quelle  la cui istruttoria  era  in  corso  alla  medesima  data,  operera'  dopo il 5 agosto 2005.
 La   predetta   limitazione   alle  operazioni  di  riparazione  di cronotachigrafi, costruiti in base all'allegato I del regolamento CEE n.  3821/85,  per  le autorizzazioni concesse anteriormente alla data del  decreto  11 marzo  2005,  va  intesa  inoltre  nel  senso che le operazioni   di   riparazioni   consentite   comprendono   quelle  di sostituzione  dei  cronotachigrafi  (CEE), per i veicoli non soggetti alle disposizioni dell'allegato I B, secondo il disposto dell'art. 2, par.1, lett, b), del regolamento (CE) n. 2135/98.
 Del   pari,   in  caso  di  autorizzazione  al  solo  montaggio  di cronotachigrafi  costruiti  in  base  all'allegato  I del regolamento (CEE)  n.  3821/85,  questa  si  intende  limitata alle operazioni di montaggio   consequenziali   alle   operazioni  di  sostituzione  dei cronotachigrafi  (CEE)  per  i veicoli non soggetti alle disposizioni dell'allegato I B,  secondo il disposto dell'art. 2, par.1, lett. b), del regolamento (CE) n. 2135/98.
 In  tale contesto normativo ed in relazione al summenzionato regime delle autorizzazioni concesse alle officine anteriormente all'entrata in  vigore  del  decreto ministeriale 11 marzo 2005, anche al fine di uniformare  le  procedure di aggiornamento delle nuove autorizzazioni in   essere,   va  altresi'  chiarito  che  non  necessita  di  nuova autorizzazione,  la ditta che dimostri, in ragione della natura delle variazioni  dichiarate,  la  variazione  di elementi non essenziali o comunque la continuita' aziendale sotto il profilo delle attestazioni tecniche delle attrezzature gia' sottoposte ad esame tecnico, dandone pronta   comunicazione   alla  Camera  di  commercio  competente  per territorio  che  ne  curera'  l'inoltro  al Ministero delle attivita' produttive ai fini dell'annotazione della precedente autorizzazione.
 Roma, 5 luglio 2005
 Il Ministro delle attivita' produttive: Scajola
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