Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 5 luglio 2005, n. 1
Applicazione delle norme transitorie dell'art. 17 del decreto 11 marzo 2005.

Alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
All'Unioncamere
e, p.c.
Alla Confindustria
All'Anfia
Alla Confartigianato
Alla C.N.A.
Al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
L'introduzione nell'Unione europea del cosiddetto «tachigrafo digitale» e' disposta dall'art. 2, par. 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio, nella parte in cui si prevede che: «i veicoli immessi in circolazione per la prima volta dopo ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee dell'atto da adottare in virtu' dell'art. 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85 (...) dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85». La lettera b) del medesimo paragrafo specifica inoltre che: «a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni della lettera a), i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a 8 e che hanno un peso massimo superiore a 10 tonnellate, nonche' i veicoli adibiti al trasporto di merci che hanno un peso massimo superiore a 12 tonnellate, immatricolati per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 1996 sono soggetti, nella misura in cui la trasmissione dei segnali viene effettuata esclusivamente in modo elettrico verso l'apparecchio di controllo di cui sono muniti, alle disposizioni dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, allorche' si procede alla sostituzione di tale apparecchio».
La data di tale introduzione, in virtu' dell'emanazione del regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione (pubblicato nella G.U.C.E. del 5 agosto 2002) che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, era fissata dallo stesso art. 2, paragrafo 1, lettera a), in ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sopra citata e dunque al 5 agosto 2004.
Il paragrafo 3 dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 2135/98 disponeva altresi' che: «qualora, dopo dodici mesi dalla data di pubblicazione dell'atto di cui al paragrafo 1, non sia stata rilasciata nessuna omologazione CE per un apparecchio di controllo conforme alle prescrizioni dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, la Commissione presentera' al Consiglio una proposta intesa a prorogare i termini previsti ai paragrafi 1 e 2».
Con decreto ministeriale del 31 ottobre 2003, n. 361, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennnaio 2004, sono state emanate disposizioni attuative del citato regolamento CE 2135/98 ed assegnato alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, tra gli altri, il compito di svolgere l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione dell'apparecchio di controllo (art. 3, comma 2). Le stesse Camere di commercio sono state individuate quali autorita' per il rilascio delle carte tachigrafiche (art. 3, comma 3). Il precitato decreto ministeriale 31 ottobre 2003 ha previsto la successiva adozione di due provvedimenti con i quali disciplinare rispetivamente: le modalita' e le condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche nonche' delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione (art. 3, comma 7); le modalita' di emissione delle carte tachigrafiche (art. 3, comma 8).
Successivamente, con riferimento alla data prevista per l'avvio del nuovo sistema europeo di controllo (dei tempi di percorrenza e della velocita) nel settore dei trasporti su strada, il vice Presidente della Commissione europea e Commissario ai trasporti, con nota in data 21 aprile 2004, indirizzata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha concesso una moratoria di dodici mesi, a decorrere dal 5 agosto 2004, per l'installazione del tachigrafo digitale, e detta agli Stati membri, quale linea di indirizzo, nella definizione di disposizioni transitorie, quella di permettere ai produttori di autoveicoli di installare il tachigrafo «analogico» attualmente in uso nei veicoli nuovi tra il 5 agosto 2004 e, al piu' tardi, il 5 agosto 2005, data corrispondente al termine della moratoria.
In attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, nella GazzettaUfficiale - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2005 e' stato pubblicato il decreto ministeriale 11 marzo 2005 che definisce le modalita' e le condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche nonche' delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione.
Con riferimento alle autorizzazioni al montaggio ed alla riparazione dei cronotachigrafi CEE, di cui al regolamento (CEE) n. 1463/70, poi abrogato dal regolamento (CEE) n. 3821/85, va tenuto presente che la materia e' regolamentata dall'art. 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e dal decreto ministeriale 24 maggio 1979, e che, successivamente, con la circolare n. 46 della direzione generale per l'autorizzazione e la tutela del mercato, in data 7 aprile 1998, sono stati chiariti alcuni elementi relativamente alla documentazione da allegare al fascicolo dell'istruttoria.
Considerato, inoltre che la precitata nota del vice Presidente della Commissione europea e Commissario ai trasporti prescrive che «le autorita' degli Stati membri non immatricolano i veicoli dotati di tachigrafo digitale se lo Stato membro non e' in grado di emettere carte per tachigrafi» e che cio' forma oggetto della previsione dell'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, il cui decreto attuativo non e' stato ancora emanato, si rende necessario fornire alcuni chiarimenti in merito all'art. 17 del decreto ministeriale 11 marzo 2005 che prevede disposizioni transitorie.
Cio' anche in relazione alle disposizioni dettate sull'argomento dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi statistici - Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, con nota prot. n. 563/MOT1, in data 20 luglio 2004, che permettono, sino al 5 agosto 2005, l'immatricolazione di veicoli muniti di cronotachigrafo analogico (cronotachigrafi CEE) e con riguardo ai compiti che l'art. 5, comma 1, del decreto 31 ottobre 2003, n. 361, attribuisce alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, relativamente alle prescrizioni dell'art. 12 del regolamento (CEE) n. 3821/85 per cio' che concerne le operazioni di montaggio e di riparazione degli apparecchi di controllo denominati cronotachigrafi CEE rispettivamente ai montatori ed alle officine autorizzate.
Cio' premesso, successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 11 marzo 2005, avvenuta il 26 maggio 2005, decorso l'ordinario periodo di vacatio legis, al fine di assicurare, in vista del termine del 5 agosto 2005, la continuita' nell'applicazione della normativa comunitaria e di consentire la predisposizione di tutte le misure che permettano l'adempimento degli obblighi comunitari in argomento, si specifica, in ragione della pluralita' di procedimenti amministrativi interessati, quanto segue: 1. Procedimenti amministrativi in itinere alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 11 marzo 2005.
Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 11 marzo 2005, non e' possibile concedere nuove autorizzazioni per le operazioni di montaggio e riparazione di tachigrafi alle officine sprovviste dei requisiti richiesti per i centri tecnici in forza della previsione dell'art. 17, comma 2, primo alinea del precitato decreto ministeriale.
Le richieste per l'autorizzazione al montaggio ed alla riparazione di cronotachigrafi (CEE), di cui all'allegato I del regolamento CEE 3821/85, avviati con istanza pervenuta alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anteriormente al 26 maggio 2005 ed in corso di istruttoria, continueranno ad essere esaminate dal Ministero delle attivita' produttive e dalle stesse Camere di commercio, secondo le procedure previste dalla normativa vigente all'atto della domanda, ossia procedendo direttamente all'esame tecnico delle attrezzature ed inviando l'esito di tale accertamento al Ministero delle attivita' produttive per il rilascio dell'autorizzazione. 2. Operazioni di montaggio di tachigrafi costruiti in base all'allegato I del regolamento CEE n. 3821/85.
La limitazione alle operazioni di riparazione di cronotachigrafi, costruiti in base all'allegato I del regolamento CEE n. 3821/85, per le autorizzazioni concesse alle officine anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 11 marzo 2005 e quelle la cui istruttoria era in corso alla medesima data, operera' dopo il 5 agosto 2005.
La predetta limitazione alle operazioni di riparazione di cronotachigrafi, costruiti in base all'allegato I del regolamento CEE n. 3821/85, per le autorizzazioni concesse anteriormente alla data del decreto 11 marzo 2005, va intesa inoltre nel senso che le operazioni di riparazioni consentite comprendono quelle di sostituzione dei cronotachigrafi (CEE), per i veicoli non soggetti alle disposizioni dell'allegato I B, secondo il disposto dell'art. 2, par.1, lett, b), del regolamento (CE) n. 2135/98.
Del pari, in caso di autorizzazione al solo montaggio di cronotachigrafi costruiti in base all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3821/85, questa si intende limitata alle operazioni di montaggio consequenziali alle operazioni di sostituzione dei cronotachigrafi (CEE) per i veicoli non soggetti alle disposizioni dell'allegato I B, secondo il disposto dell'art. 2, par.1, lett. b), del regolamento (CE) n. 2135/98.
In tale contesto normativo ed in relazione al summenzionato regime delle autorizzazioni concesse alle officine anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 11 marzo 2005, anche al fine di uniformare le procedure di aggiornamento delle nuove autorizzazioni in essere, va altresi' chiarito che non necessita di nuova autorizzazione, la ditta che dimostri, in ragione della natura delle variazioni dichiarate, la variazione di elementi non essenziali o comunque la continuita' aziendale sotto il profilo delle attestazioni tecniche delle attrezzature gia' sottoposte ad esame tecnico, dandone pronta comunicazione alla Camera di commercio competente per territorio che ne curera' l'inoltro al Ministero delle attivita' produttive ai fini dell'annotazione della precedente autorizzazione.
Roma, 5 luglio 2005
Il Ministro delle attivita' produttive: Scajola
 
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