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| Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 6 luglio 2005 |  | Modificazione  al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 con il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine controllata  dei vini «Dolcetto di Dogliani» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
 Vista   la  domanda  presentata  dalla  Regione  Piemonte  in  data 1° ottobre  2003,  intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione  del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani»;
 Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo  disciplinare  di  produzione  del  vino  a denominazione di origine  controllata «Dolcetto di Dogliani» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;
 Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Dolcetto  di  Dogliani»,  in  conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Il  disciplinare  di  produzione  del  vino  a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani», approvato con decreto del Presidente  della Repubblica 26 giugno 1974, e' sostituito per intero dal  testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrerre dalla vendemmia 2005.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, a partire gia' dalla  vendemmia 2005, il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo   albo,   ma   aventi   base   ampelografica  conforme  alle disposizioni  dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare  -  ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, - la denuncia dei rispettivi terreni vitati presso  i  competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi  all'apposito albo dei vigneti «Dolcetto di Dogliani», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 2.  I  vigneti  denunciati  ai sensi del precedente comma, solo per l'annata   2005,   possono  essere  iscritti  a  titolo  provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Piemonte, le denunce risultino  sufficientemente  attendibili,  nel caso in cui la regione stessa   non  abbia  ancora  potuto  effettuare,  per  impossibilita' tecnica,  gli  accertamenti  di  idoneita'  previsti  dalla normativa vigente.
 3.  Ai  soli  fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in deroga  a  quanto  esposto  nel  precedente  art.  1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata «Dolcetto  di  Dogliani»  e'  tenuto a norma di legge, all'osservanza delle  condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 luglio 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Allegato Art. 1.
 Denominazione e vini
 1. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» e'  riservata  al  vino  rosso  che  risponde  alle  condizioni ed ai requisiti  prescritti dal presente disciplinare di produzione, per la seguente tipologia:
 «Dolcetto di Dogliani».
 Art. 2.
 Base ampelografica
 1. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» e'  riservata  al  vino  ottenuto  dalle  uve provenienti dai vigneti aventi  nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigno Dolcetto 100%
 Art. 3.
 Zona di produzione delle uve
 1.  Le  uve  destinate  alla produzione del vino designato con la denominazione  di  origine  controllata «Dolcetto di Dogliani» devono essere   prodotte   nella  zona  di  origine  costituita  dall'intero territorio  dei  comuni  di:  Bastia,  Belvedere  Langhe,  Clavesana, Ciglie',  Dogliani,  Farigliano,  Monchiero,  Rocca  di Ciglie' ed in parte dal territorio dei comuni di Roddino e Somano.
 Tale  zona  e'  cosi' delimitata: da una linea che partendo dalla confluenza  del  rio  Rataldo  con  il  fiume Tanaro segue il confine comunale  tra  Monchiero  e  Novello  fino  a  incontrare  il confine comunale  tra  Monchiero  e Monforte d'Alba. Segue detto confine che, passando  per  quota  308, 311, 323, raggiunge il confine comunale di Dogliani  in  prossimita'  di  cascina  Michelotti.  Segue  quindi il confine comunale tra Dogliani e Monforte d'Alba fino a quota 385.
 Da  questo  punto  la  linea  di  delimitazione segue il torrente Riavolo  fino  all'incontro  dello  stesso con il confine comunale di Cissone  indi piega a destra seguendo il confine comunale tra Cissone e  Roddino  fino  a  incontrare  nuovamente  il  confine  comunale di Dogliani  in  prossimita'  di  quota  609.  Prosegue lungo il confine comunale  tra Dogliani e Bossolasco indi, da cascina Ravera, segue la strada  campestre  che  porta  a cascina Altavilla e quindi a cascina Bicocca.  Raggiunge  il  concentrico  di  Somano e, in prossimita' di quota  516,  si  inserisce  sulla  provinciale di Somano-Dogliani che segue  in  direzione  di  Dogliani  fino  in prossimita' di quota 362 allorche' incontra il confine comunale di Dogliani.
 Indi  la linea di delimitazione prosegue seguendo successivamente il   confine  tra  Dogliani  e  Bonvicino,  tra  Belvedere  Langhe  e Bonvicino,   tra  Belvedere  Langhe  e  Murazzano,  tra  Clavesana  e Marsaglia,  tra  Rocca  Ciglie'  e  Marsaglia,  tra  Rocca  Ciglie' e Castellino  Tanaro,  tra Rocca Ciglie' e Niella Tanaro, tra Ciglie' e Niella  Tanaro,  tra  Ciglie'  e Mondovi', tra Bastia e Mondovi', tra Bastia e Carru', tra Clavesana e Carru', tra Farigliano e Carru', tra Farigliano  e  Piozzo, tra Farigliano e Lequio Tanaro, tra Dogliani e Lequio  Tanaro,  tra  Monchiero e Lequio Tanaro, fino a giungere alla confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro.
 Art. 4.
 Norme per la viticoltura
 1.  Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla  produzione  del vino a Doc «Dolcetto di Dogliani» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
 2.  In  particolare  le  condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
 terreni:   argillosi,   calcarei,   silicei  e  loro  eventuali combinazioni;
 giacitura:   esclusivamente   collinare.   Sono   da  escludere categoricamente  i  terreni  di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
 esposizione:  adatta  ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
 densita'  d'impianto:  quelle  generalmente  usate  in funzione delle  caratteristiche  peculiari  dell'uva  e  del  vino.  I vigneti oggetto  di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da  un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;
 forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma  di allevamento: controspalliera e guyot)) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualita' delle uve e dei vini;
 pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura.
 3.  La  resa  massima  di  uva  ad  ettaro  di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino «Dolcetto di Dogliani» ed il titolo  alcolometrico  volumico  minimo  naturale  delle relative uve destinate   alla   vinificazione  devono  essere  rispettivamente  le seguenti:
 
 =====================================================================
 |              | titolo alcolometrico volumico
 vini         |resa uva kg/ha|         mm. naturale ===================================================================== "Dolcetto di Dogliani"|    8.000     |          11,00% vol
 
 La  resa  massima  di  uva  ammessa  per la produzione del vino a denominazione   di   origine  «Dolcetto  di  Dogliani»  con  menzione aggiuntiva  «vigna»  seguita  dal relativo toponimo deve essere di kg 7.200.
 La  resa  massima  della uve in vino non deve essere superiore al 70%,  qualora  la  resa uva vino superi detto limite, ma non oltre il 75%,  la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata.  Oltre  il  75%  decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
 Le  uve destinate alla produzione del vino «Dolcetto di Dogliani» che  intendano  fregiarsi  della  menzione aggiuntiva «vigna» debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol.
 La  denominazione  di  origine controllata «Dolcetto di Dogliani» puo'  essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche' tale vigneto abbia  un'eta'  d'impianto di almeno 7 anni. Se l'eta' del vigneto e' inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa e' pari:
 al terzo anno
 
 =====================================================================
 |              | titolo alcolometrico volumico
 vini         |resa uva kg/ha|         mm. naturale ===================================================================== "Dolcetto di Dogliani"|    4.300     |          11,50 % vol
 
 al quarto anno
 
 =====================================================================
 |              | titolo alcolometrico volumico
 vini         |resa uva kg/ha|         mm. naturale ===================================================================== "Dolcetto di Dogliani"|    5.000     |          11,50 % vol
 
 al quinto anno
 
 =====================================================================
 |              | titolo alcolometrico volumico
 vini         |resa uva kg/ha|         mm. naturale ===================================================================== "Dolcetto di Dogliani"|    5.800     |          11,50 % vol
 
 al sesto anno
 
 =====================================================================
 |              | titolo alcolometrico volumico
 vini         |resa uva kg/ha|         mm. naturale ===================================================================== "Dolcetto di Dogliani"|    6.500     |          11,50 % vol
 
 Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine controllata «Dolcetto di Dogliani» devono essere riportati nei limiti di  cui  sopra  purche'  la  produzione  globale non superi del 20% i limiti  medesimi,  fermo  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per  i quantitativi di cui trattasi.
 4.  In  caso  di  annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione  Piemonte  fissa  una  resa  inferiore  a quella prevista dal presente  disciplinare  anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
 5.  I  conduttori  interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore  rispetto  a  quella  fissata  dalla regione Piemonte ma non superiore   a   quella  fissata  dal  precedente  punto  3,  dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della  propria  vendemmia,  segnalare,  indicando tale data, la stima della  maggiore  resa,  mediante  lettera  raccomandata  agli  organi competenti  per  territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
 6.  Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione  Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del Consiglio interprofessionale  puo'  fissare i limiti massimi di vino per ettaro inferiori  a  quello  previsto  dal presente disciplinare in rapporto alla  necessita'  di  conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
 Art. 5.
 Norme per la vinificazione
 1.  Le  operazioni  di  vinificazione del vino a denominazione di origine  controllata  «Dolcetto di Dogliani» devono essere effettuate all'interno  della  provincia  di  Cuneo.  Tuttavia, tenuto conto dei diritti   acquisiti,  potranno  continuare  a  svolgere  le  suddette operazioni  di  vinificazione  le  aziende  ricadenti in provincia di Savona   che   gia'   dispongono  della  relativa  autorizzazione  ad effettuare  tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.
 2.  La  resa  massima  dell'uva  in vino finito non dovra' essere superiore a:
 
 =====================================================================
 vini           | resa uva/vino  | produzione max di vino ===================================================================== "Dolcetto di Dogliani"    |      70%       |       5.600 l/ha
 
 Per  l'impiego  della  menzione  «vigna,  fermo  restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima  di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all'art. 4, punto 3.
 Qualora  tale  resa  superi  la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
 3.  Nella  vinificazione  devono essere seguiti i criteri tecnici piu'  razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al  vino  le  migliori  caratteristiche  di  qualita',  ivi  compreso l'arricchimento,  secondo  i  metodi  riconosciuti dalla legislazione vigente.
 4.  E'  consentita  a scopo migliorativo, una volta sola per ogni partita  e previa segnalazione agli organismi competenti, l'aggiunta, nella  misura  massima  del  15%,  di vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» piu giovane a vino a denominazione di   origine  controllata  «Dolcetto  di  Dogliani»  piu'  vecchio  e viceversa.
 5.  Per  la  a  denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani»  la  scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni  di  legge,  soltanto  verso  le  denominazioni di origine controllata  «Langhe»  senza  specificazione  di  vitigno  e «Langhe» Dolcetto.
 Per  il  vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani»  non  e'  consentito che la scelta vendemmiale derivi dalla Denominazione   di  origine  controllata  e  garantita  «Dolcetto  di Dogliani superiore» o «Dogliani».
 6.  Il  vino  destinato  a  denominazione  di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» puo' essere classificato, con le denominazioni di  origine  controllata  «Langhe»  senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto purche' corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti   dal   relativo   disciplinare,  previa  comunicazione  del detentore agli organi competenti.
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 1.  Il  vino  a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani»,  all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 colore: rosso rubino;
 odore: fruttato e caratteristico;
 sapore: asciutto, animandorlato, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
 «Dolcetto di Dogliani» con menzione «vigna: 11,50%vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
 2.  E' facolta' del Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine  e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i  limiti  dell'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
 Art. 7.
 Etichettatura designazione e presentazione
 1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine  controllata  «Dolcetto di Dogliani» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle  previste dal presente disciplinare  di  produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
 2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine  controllata  «Dolcetto  di Dogliani», e' consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi  o ragioni sociali o marchi  privati,  purche'  non  abbiano  significato  laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
 3. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine  controllata  «Dolcetto  di  Dogliani»,  la  denominazione di origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche':
 le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
 tale  menzione  sia  iscritta  nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei vigneti della denominazione;
 coloro   che,  nella  designazione  e  presentazione  del  vino «Dolcetto  di  Dogliani»,  intendono accompagnare la denominazione di origine  con  la  menzione «vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
 la  vinificazione  delle  uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal relativo  toponimo  sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
 la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in  caratteri  di  dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.
 4. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine   controllata   «Dolcetto   di   Dogliani»,  e'  obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
 Art. 8.
 Confezionamento.
 1.   I   contenitori   in   cui  viene  confezionato  il  vino  a denominazione  di  origine  controllata «Dolcetto di Dogliani» per la commercializzazione  devono  essere di vetro, di capacita' consentita dalle  vigenti  leggi,  ma  comunque  non  inferiori  a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
 2.  Il  vino  a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani»  con menzione «vigna» seguito dal relativo toponimo, per la commercializzazione  deve  essere  immesso al consumo in bottiglie di capacita'  nominale  inferiore a 500 cl con esclusione di contenitori di capacita' nominale di 200 c1.
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