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| Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 30 giugno 2005 |  | Rinnovo  dell'autorizzazione,  all'organismo  di controllo denominato «Certiprodop   -   Societa'  di  certificazione  prodotti  alimentari S.r.l.»,  ad  effettuare  il controllo sulla denominazione di origine protetta  «Taleggio»,  registrata  in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n. 1107/96 del 12 giugno  1996  con  il  quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla registrazione della denominazione di origine protetta «Taleggio», nel quadro  della  procedura  di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto  il  decreto  18  dicembre  1998  con  il  quale  l'organismo «Certiprodop   -   Societa'  di  certificazione  prodotti  alimentari S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, e' stato autorizzato  ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10  del  regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Taleggio»;
 Visto  il  decreto  28  dicembre  2001  con  il  quale la validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di contro1lo «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» e'  stata  prorogata  di  centoventi  giorni a far data dal 7 gennaio 2002;
 Visto  il decreto 22 aprile 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,  rilasciata  ai  sensi  del  predetto decreto 28 dicembre  2001, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 7 maggio 2002;
 Visto  il  decreto 2 luglio 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,  rilasciata  ai  sensi  dei  predetti decreti 28 dicembre  2001  e  22  aprile  2002, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 5 agosto 2002;
 Visto  il  decreto  20  novembre  2002  con  il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 28  dicembre 2001, 22 aprile 2002 e 2 luglio 2002, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 dicembre 2002;
 Visto  il  decreto 11 marzo 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,  rilasciata  ai  sensi  dei  predetti decreti 28 dicembre  2001,  22 aprile 2002, 2 luglio 2002 e 20 novembre 2002, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 2 aprile 2003;
 Visto  il decreto 1° luglio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,  rilasciata  ai  sensi  dei  predetti decreti 28 dicembre  2001,  22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 11 marzo  2003,  e'  stato differito di centoventi giorni a far data dal 31 luglio 2003;
 Visto il decreto 4 novembre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,  rilasciata  ai  sensi  dei  predetti decreti 28 dicembre  2001,  22  aprile 2002, 2 luglio 2002, 20 novembre 2002, 11 marzo  2003  e  1° luglio  2003,  e'  stato prorogato fino al rinnovo dell'autorizzazione  all'organismo denominato «Certiprodop - Societa' di  certificazione  prodotti  alimentari  S.r.l.»  che  avverra'  con apposito decreto ministeriale;
 Vista  la  comunicazione  del  Consorzio  Tutela Taleggio datata 11 novembre  2001,  con  la  quale  viene  confermato  per  il controllo denominazione  di origine protetta «Taleggio», l'organismo denominato «Certiprodop   -   Societa'  di  certificazione  prodotti  alimentari S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26;
 Considerato    che   l'organismo   «Certiprodop   -   Societa'   di Certficazione  Prodotti  Alimentari  S.r.l.»  risulta  gia'  iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di  origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e  le Attestazioni di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Considerato che l'organismo di controllo «Certiprodop - Societa' di certificazione  prodotti  alimentari  S.r.l.»  ha  dimostrato di aver adeguato  in  modo  puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione  di  origine  protetta «Taleggio» allo schema tipo e di possedere  la  struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Taleggio»;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo  denominato  «Certiprodop  - Societa' di certificazione prodotti  alimentari  S.r.l.»,  con  sede in Crema (Cremona), via del Macello  n.  26,  iscritto  all'elenco  degli  organismi di controllo privati   per   le   denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazioni  di specificita'  (STG),  istituito  presso  il Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della  legge  24  aprile  1998,  n. 128, come sostituito dall'art. 14 della  legge  21  dicembre  1999,  n.  526,  recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  - Legge comunitaria 1999, e' autorizzato ad espletare  le  funzioni  di  controllo,  previste  dall'art.  10  del regolamento  (CEE)  del  Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine  protetta  «Taleggio»,  registrata  in  ambito  europeo  come denominazione   di   origine  protetta  con  regolamento  (CE)  della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per  l'organismo «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» del  rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile  1998,  n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre  1999,  n.  526,  con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato  «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti  alimentari S.r.l.» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi  delineati  nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni  con  le  quali  viene  commercializzata  la denominazione «Taleggio»  venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche  agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo  autorizzato  «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» non puo' modificare il proprio statuto, i propri  organi  di  rappresentanza,  il  proprio sistema qualita', le modalita'   di   controllo   e   il   sistema  tariffario,  riportati nell'apposito  piano  di  controllo  per  la denominazione di origine protetta  «Taleggio», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche  agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato nella documentazione presentata e la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo  di  controllo  «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti  alimentari  S.r.l.»  e'  tenuto  ad  adempiere  a  tutte le disposizioni  complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo  autorizzato  «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine  non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita'  all'utilizzo  della  denominazione  di  origine protetta «Taleggio»  anche  mediante  immissione  nel  sistema informativo del Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  delle  quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato  «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali tutti gli elementi conoscitivi   di   carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita' certificativa,  ed  adotta  eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente  ad  approvazione  da  parte dell'autorita' nazionale competente,  atte  ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi   utilizzazioni  delle  attestazioni  di  conformita'  della denominazione  «Taleggio»  rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di  attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali.  I  medesimi  elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi  noti  anche  alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Taleggio».
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti  alimentari  S.r.l.» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali e dalle regioni nel  cui  ambito  territoriale  ricade  la  zona  di produzione della denominazione  di origine protetta «Taleggio», ai sensi dell'art. 53, comma  12,  della  legge  24  aprile  1998,  n.  128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 Roma, 30 giugno 2005
 Il direttore generale: Abate
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