Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 giugno 2005
Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Taleggio», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Taleggio», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 18 dicembre 1998 con il quale l'organismo «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Taleggio»;
Visto il decreto 28 dicembre 2001 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di contro1lo «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 gennaio 2002;
Visto il decreto 22 aprile 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 28 dicembre 2001, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 7 maggio 2002;
Visto il decreto 2 luglio 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 28 dicembre 2001 e 22 aprile 2002, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 5 agosto 2002;
Visto il decreto 20 novembre 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002 e 2 luglio 2002, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 dicembre 2002;
Visto il decreto 11 marzo 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002 e 20 novembre 2002, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 2 aprile 2003;
Visto il decreto 1° luglio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 11 marzo 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 31 luglio 2003;
Visto il decreto 4 novembre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 20 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 1° luglio 2003, e' stato prorogato fino al rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» che avverra' con apposito decreto ministeriale;
Vista la comunicazione del Consorzio Tutela Taleggio datata 11 novembre 2001, con la quale viene confermato per il controllo denominazione di origine protetta «Taleggio», l'organismo denominato «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26;
Considerato che l'organismo «Certiprodop - Societa' di Certficazione Prodotti Alimentari S.r.l.» risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazioni di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Considerato che l'organismo di controllo «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Taleggio» allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Taleggio»;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo denominato «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Taleggio», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.
 
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3.
L'organismo autorizzato «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Taleggio» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».
 
Art. 4.
L'organismo autorizzato «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» non puo' modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Taleggio», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata e la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 
Art. 6.
L'organismo autorizzato «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Taleggio» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7.
L'organismo autorizzato «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione «Taleggio» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Taleggio».
 
Art. 8.
L'organismo autorizzato «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Taleggio», ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
Roma, 30 giugno 2005
Il direttore generale: Abate
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone