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| Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 30 giugno 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo   denominato   «Bioagricoop  Soc.  coop.  a  r.l.»,  ad effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Canestrato Pugliese». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2002, 4 aprile 2003, 9  luglio  2003,  19  novembre  2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 19 ottobre   2004   e   25   marzo   2005,  con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo denominato  «Bioagricoop  Soc.  coop.  a  r.l.»,  con  decreto del 10 settembre 1999, e' stata prorogata fino al 2 agosto 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione  di origine protetta «Canestrato Pugliese», allo schema tipo  di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 luglio 2002, protocollo n. 63507;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente   la   denominazione   di  origine  protetta  «Canestrato Pugliese»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 10 settembre 1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «Bioagricoop  Soc.  coop.  a  r.l.»,  con sede in Casalecchio di Reno (Bologna),  via  Dei Macabraccia n. 8, con decreto 10 settembre 1999, ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» registrata con il regolamento della Commissione CE  n.  1107/96  del  12  giugno  1996,  gia' prorogata con decreti 6 settembre  2002,  29  novembre 2002, 4 aprile 2003, 9 luglio 2003, 19 novembre  2003,  4 marzo  2004,  7  luglio 2004, 19 ottobre 2004 e 25 marzo  2005,  e'  ulteriormente  prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 agosto 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto  delle  prescrizioni  impartite  con  il predetto decreto 10 settembre 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 giugno 2005
 Il direttore generale: Abate
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