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| Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 30 giugno 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  di  controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti 13 dicembre 2004 e 11 aprile 2005, con i quali la validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di controllo  denominato  «CSQA  Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto dell'11 gennaio 2002, e' stata prorogata fino all'8 agosto 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione  di origine protetta «Grana Padano» allo schema tipo di controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale  del 9 maggio 2005, protocollo n. 62180;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Grana Padano»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 11 gennaio 2002;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo di controllo denominato «CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  sede  in  Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 11 gennaio 2002, ad effettuare i controlli della denominazione di origine protetta «Grana Padano» registrata con il  regolamento  della  Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia'  prorogata  con  decreti  13  dicembre 2004 e 11 aprile 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 agosto 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto  delle  prescrizioni  impartite  con  il predetto decreto 11 gennaio 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 giugno 2005
 Il direttore generale: Abate
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