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| Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 30 giugno 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  di  controllo denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ»,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico Euganeo». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto   il  decreto  25  marzo  2005  con  il  quale  la  validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo denominato  «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» con decreto 19 aprile 2002 e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 aprile 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione  di  origine  «Prosciutto  Veneto Berico Euganeo», allo schema  tipo,  trasmessogli  con  nota ministeriale del 7 marzo 2005, protocollo numero 61573;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico Euganeo»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore  periodo  di  novanta giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 19 aprile 2002;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «Istituto  Nord  Est  Qualita'  -  INEQ», con sede in San Daniele del Friuli  (Udine),  via  Rodeano  n.  71, con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Prosciutto  Veneto  Berico  Euganeo»  registrata  con il regolamento della  Commissione  CE  n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con  decreto  19  aprile  2005, e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 16 agosto 2005.
 Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto  delle  prescrizioni  impartite  con  il predetto decreto 19 aprile 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 giugno 2005
 Il direttore generale: Abate
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