Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 6 luglio 2005
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Matera» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalita' e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento;
Vista la domanda presentata dal Comitato promotore per il riconoscimento della d.o.c. «Matera» e fatta propria dalla regione Basilicata, in data 13 maggio 2004, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Matera»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Matera il 22 marzo 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005;
Viste le istanze e controdeduzioni avverso al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione, inviate dal Consorzio di tutela primitivo di Manduria, dal Coordinamento Regionale Citta' del Vino - Puglia, dal comune di Sava e dal comune di Erchie, rispettivamente con note del 22 aprile 2005, 25 maggio 2005, 8 giugno 2005 e 15 giugno 2005, con le quali viene contestato l'utilizzo del nome del vitigno «primitivo» in riconoscimenti di nuove denominazioni di origine controllata atteso che lo stesso trova radici storiche, colturali e culturali legate a territori della provincia di Taranto;
Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella seduta del 23 giugno 2005, nell'esaminare le sopradette istanze e controdeduzioni ha rilevato, che il vitigno «primitivo n.» gia' da tempo rientra fra le varieta' raccomandate e autorizzate, oggi idonee alla coltivazione, oltre che nelle province della regione Puglia, anche nelle province di Potenza, Matera, Caserta, Benevento, Salerno, Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Latina; che la regione Basilicata con delibera della giunta regionale in data 30 dicembre 2004 ha provveduto a confermare nella classificazione delle varieta' di vite, per la produzione di uva da vino, fra gli altri, il vitigno «primitivo n.» come idoneo alla coltivazione nella regione stessa; che l'accordo del 3 febbraio 2005 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, concernente tutela e valorizzazione delle produzioni ottenute da vitigni autoctoni o di antica coltivazione, consente alle regioni interessate, in futuro, di limitare l'uso del nome del vitigno stesso a determinati vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica nell'ambito degli specifici disciplinari di produzione nonche', a determinati territori di produzione, ha ritenuto, per le motivazioni sopraesposte, di non doversi accogliere le suddette istanze e controdeduzioni al parere citato nelle premesse;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino «Matera» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Matera» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Matera» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2005, il vino con la denominazione di origine controllata «Matera», sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dellalegge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Matera» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 3.
1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Basilicata, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 4.
1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera», solo per le tipologie «rosso», «moro», «bianco» e «spumante», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.
 
Art. 5.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Matera» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2005
Il direttore generale: Abate
 
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«MATERA»
Art. 1.
Denominazione dei vini
La denominazione di origine controllata «Matera» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Matera» Rosso;
«Matera» Primitivo;
«Matera» Moro;
«Matera» Greco;
«Matera» Bianco;
«Matera» Spumante.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Matera» Rosso:
Sangiovese: minimo 60%; Aglianico: minimo 10%; Primitivo: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 20%.
«Matera» Primitivo:
Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
«Matera» Moro:
Cabernet Sauvignion: minimo 60%; Primitivo: minimo 20%; Merlot: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
«Matera» Greco:
Greco bianco: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.
«Matera» Bianco:
Malvasia bianca di Basilicata: minimo 70%; Greco bianco: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata, fino ad un massimo del 20%.
«Matera» Spumante:
Malvasia bianca di Basilicata: minimo 70%; Greco: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 20%.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Matera.
Art. 4.
Norme per la viticoltura Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui trattasi. Densita' di impianto.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata, sia per le uve a bacca bianca che per le uve a bacca nera. Forme di allevamento e sesti di impianto.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli gia' usati nella zona. Per i nuovi impianti sono consentite solo forme di allevamento riconducibili alla spalliera semplice.
E' facolta' della regione, successivamente, consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per le pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. Forzature ed irrigazione.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcoolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

=====================================================================
| | Titolo alcoolometrico
| Produzione uva |volumico naturale minimo
Tipologia | Tonnellate/ettaro | % vol. ===================================================================== "Matera" Rosso | 10 | 11,50 --------------------------------------------------------------------- "Matera" Primitivo| 10 | 12,50 --------------------------------------------------------------------- "Matera" Moro | 10 | 11,50 --------------------------------------------------------------------- "Matera" Greco | 10 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- "Matera" Bianco | 10 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- "Matera" Spumante | 10 | 12,00

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
L'esubero potra' essere destinato, se ne sussistono i requisiti, all'ottenimento della I.G.T. Basilicata.
Qualora la produzione superi detto limite di tolleranza, l'intera partita non potra' essere rivendicata a d.o.c. "Matera".
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata nella vite.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della regione Basilicata.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere realizzate nella stessa area di vinificazione.
La spumantizzazione deve essere effettuata all'interno della zona di vinificazione di cui al comma 1.
La spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Matera» spumante deve essere effettuata con fermentazione in bottiglia o con metodo classico, ai sensi del regolamento CE n. 1493/99.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali. Resa uva/vino e vino/ha.
La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte per le elaborazioni dei vini spumanti, sono le seguenti:

=====================================================================
Tipologia | Resa uva/vino ===================================================================== "Matera" Rosso | 70 "Matera"Primitivo | 70 "Matera" Moro | 70 "Matera" Greco | 70 "Matera" Bianco | 70 "Matera" Spumante | 70

Ai limiti suddetti e' ammessa una tolleranza massima del 5%, senza che abbia diritto alla rivendicazione a denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
2;L'immissione al consumo delle tipologie «Matera» Rosso, «Matera» Primitivo, «Matera» Moro puo' avvenire solo dopo un periodo di maturazione obbligatorio di 12 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Matera» Rosso:
colore: rosso rubino;
profumo: complesso, fruttato;
sapore: armonico, tipico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol.;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l. «Matera» Primitivo:
colore: rosso rubino tendente al violaceo ed al granato con l'invecchiamento;
profumo: intenso, persistente caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5g/l;
estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l. «Matera» Moro:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: intenso, persistente;
sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l. «Matera» Greco:
colore: giallo paglierino;
profumo: caratteristico, intenso, persistente;
sapore: tipico, caratteristico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;
acidita' totale minima: 5.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19.0 g/l. «Matera» Bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: tipico, secco, sapido;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;
acidita' totale minima: 5.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19.0 g/l. «Matera» Spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: fruttato, tipico, gradevole;
sapore: tipico, caratteristico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12.50% vol.;
acidita' totale minima: 5.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18.0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore previsti dal presente disciplinare.
L'art. 7.
Designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E' consentito, a norma di legge, il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Matera» Rosso, «Matera» Primitivo, «Matera» Moro, l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Art. 8.
Confezionamento
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 10 litri.
Per la tappattura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.
Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.
 
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