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| Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 6 luglio 2005 |  | Riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata dei vini «Matera» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto  il  decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalita' e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento;
 Vista   la   domanda  presentata  dal  Comitato  promotore  per  il riconoscimento  della  d.o.c.  «Matera» e fatta propria dalla regione Basilicata,   in   data   13 maggio   2004,  intesa  ad  ottenere  il riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata dei vini «Matera»;
 Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la predetta  istanza,  tenutasi  a  Matera  il  22 marzo  2005,  con  la partecipazione   di   rappresentanti   di   enti,  organizzazioni  di produttori ed aziende vitivinicole;
 Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di origine  controllata  «Matera»  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005;
 Viste le istanze e controdeduzioni avverso al sopracitato parere ed alla  relativa  proposta  del disciplinare di produzione, inviate dal Consorzio   di   tutela  primitivo  di  Manduria,  dal  Coordinamento Regionale  Citta'  del Vino - Puglia, dal comune di Sava e dal comune di  Erchie,  rispettivamente  con  note del 22 aprile 2005, 25 maggio 2005,  8 giugno  2005 e 15 giugno 2005, con le quali viene contestato l'utilizzo  del  nome  del  vitigno  «primitivo» in riconoscimenti di nuove denominazioni di origine controllata atteso che lo stesso trova radici  storiche,  colturali  e  culturali  legate  a territori della provincia di Taranto;
 Considerato   che   il  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini,  nella  seduta  del  23 giugno 2005, nell'esaminare  le  sopradette istanze e controdeduzioni ha rilevato, che  il  vitigno «primitivo n.» gia' da tempo rientra fra le varieta' raccomandate  e autorizzate, oggi idonee alla coltivazione, oltre che nelle province della regione Puglia, anche nelle province di Potenza, Matera,  Caserta,  Benevento,  Salerno,  Cagliari,  Nuoro,  Oristano, Sassari,  Latina; che la regione Basilicata con delibera della giunta regionale  in  data 30 dicembre 2004 ha provveduto a confermare nella classificazione  delle  varieta' di vite, per la produzione di uva da vino,  fra  gli  altri,  il  vitigno  «primitivo n.» come idoneo alla coltivazione  nella regione stessa; che l'accordo del 3 febbraio 2005 tra  il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  concernente tutela e valorizzazione  delle  produzioni  ottenute da vitigni autoctoni o di antica coltivazione, consente alle regioni interessate, in futuro, di limitare  l'uso  del  nome  del  vitigno  stesso a determinati vini a denominazione   di   origine   o  ad  indicazione  geografica  tipica nell'ambito  degli  specifici  disciplinari  di produzione nonche', a determinati  territori di produzione, ha ritenuto, per le motivazioni sopraesposte,  di  non  doversi  accogliere  le  suddette  istanze  e controdeduzioni al parere citato nelle premesse;
 Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento della  denominazione  di  origine  controllata per il vino «Matera» e all'approvazione   del   relativo   disciplinare   di  produzione  in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Matera»  ed  e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
 2. La denominazione di origine controllata «Matera» e' riservata ai vini  che  rispondono  alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, a partire gia' dalla  vendemmia  2005,  il  vino  con  la  denominazione  di origine controllata  «Matera», sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti  dell'art.  15  dellalegge  10 febbraio  1992,  n.  164  - la denuncia  dei  rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata   «Matera»   entro   sessanta   giorni   dalla   data  di pubblicazione del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  I  vigneti  denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata   2005,   possono  essere  iscritti  a  titolo  provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se  a  giudizio  degli  organi  tecnici  della regione Basilicata, le denunce  risultino  sufficientemente  attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita' tecnica,  gli  accertamenti  di  idoneita'  previsti  dalla normativa vigente.
 |  |  |  | Art. 4. 1.   Per   la  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Matera», solo per le tipologie «rosso», «moro», «bianco» e  «spumante»,  in  deroga  a  quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare  di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata  in  vigore  del  medesimo,  possono essere iscritti a titolo transitorio  nell'albo  dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio  1992,  n.  164,  i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni  in  percentuali  diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
 2.  Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a  detti  vigneti,  le  modifiche  necessarie  per uniformare la loro composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2 dell'annesso    disciplinare   di   produzione,   dandone   immediata comunicazione   al   competente  ufficio  dell'assessorato  regionale all'agricoltura.
 |  |  |  | Art. 5. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata «Matera»  e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 luglio 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO
 A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
 «MATERA»
 Art. 1.
 Denominazione dei vini
 La  denominazione di origine controllata «Matera» e' riservata ai vini  che  rispondono  alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
 «Matera» Rosso;
 «Matera» Primitivo;
 «Matera» Moro;
 «Matera» Greco;
 «Matera» Bianco;
 «Matera» Spumante.
 Art. 2.
 Base ampelografica
 I  vini  di  cui  all'art.  1  devono  essere  ottenuti dalle uve prodotte  dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la seguente composizione ampelografica:
 «Matera» Rosso:
 Sangiovese:  minimo  60%;  Aglianico:  minimo 10%; Primitivo: minimo  10%,  possono  concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni  a  bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 20%.
 «Matera» Primitivo:
 Primitivo:  minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto  vino  altri  vitigni  a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
 «Matera» Moro:
 Cabernet  Sauvignion:  minimo  60%;  Primitivo:  minimo  20%; Merlot:  minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri  vitigni  a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
 «Matera» Greco:
 Greco  bianco: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.
 «Matera» Bianco:
 Malvasia  bianca  di  Basilicata:  minimo  70%; Greco bianco: minimo  10%,  possono  concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni  a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata, fino ad un massimo del 20%.
 «Matera» Spumante:
 Malvasia bianca di Basilicata: minimo 70%; Greco: minimo 10%, possono  concorrere  alla  produzione  di  detto vino altri vitigni a bacca  bianca  non  aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 20%.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata  «Matera»  comprende  l'intero  territorio amministrativo della provincia di Matera.
 Art. 4.
 Norme per la viticoltura Condizioni naturali dell'ambiente.
 Le  condizioni  ambientali  dei vigneti destinati alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Matera» devono essere  quelle  normali  della  zona  atte  a  conferire  alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
 I  vigneti  devono  trovarsi  sui  terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui trattasi. Densita' di impianto.
 Per  i  nuovi  impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro  non  puo'  essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata, sia per le uve a bacca bianca che per le uve a bacca nera. Forme di allevamento e sesti di impianto.
 I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di potatura  consentiti  sono  quelli gia' usati nella zona. Per i nuovi impianti sono consentite solo forme di allevamento riconducibili alla spalliera semplice.
 E'  facolta'  della regione, successivamente, consentire le forme di  allevamento  diverse  (fatta  esclusione  per le pergole) qualora siano  tali  da  migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. Forzature ed irrigazione.
 E' vietata ogni pratica di forzatura.
 E' consentita l'irrigazione di soccorso.
 La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcoolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:
 
 =====================================================================
 |                        |  Titolo alcoolometrico
 |     Produzione uva     |volumico naturale minimo
 Tipologia     |   Tonnellate/ettaro    |         % vol. ===================================================================== "Matera" Rosso    |           10           |          11,50 --------------------------------------------------------------------- "Matera" Primitivo|           10           |          12,50 --------------------------------------------------------------------- "Matera" Moro     |           10           |          11,50 --------------------------------------------------------------------- "Matera" Greco    |           10           |          10,50 --------------------------------------------------------------------- "Matera" Bianco   |           10           |          10,50 --------------------------------------------------------------------- "Matera" Spumante |           10           |          12,00
 
 Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata  nei  limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
 L'esubero  potra' essere destinato, se ne sussistono i requisiti, all'ottenimento della I.G.T. Basilicata.
 Qualora la produzione superi detto limite di tolleranza, l'intera partita non potra' essere rivendicata a d.o.c. "Matera".
 Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro   deve   essere   rapportata  alla  superficie  effettivamente impegnata nella vite.
 Art. 5.
 Norme per la vinificazione
 Le   operazioni   di   vinificazione   devono  essere  effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della regione Basilicata.
 Le  operazioni di imbottigliamento devono essere realizzate nella stessa area di vinificazione.
 La spumantizzazione deve essere effettuata all'interno della zona di vinificazione di cui al comma 1.
 La spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine  controllata  «Matera»  spumante  deve  essere effettuata con fermentazione  in  bottiglia  o  con  metodo  classico,  ai sensi del regolamento CE n. 1493/99.
 E'  consentito  l'arricchimento  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali. Resa uva/vino e vino/ha.
 La  resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per  ettaro,  comprese  le  aggiunte  per  le  elaborazioni  dei vini spumanti, sono le seguenti:
 
 =====================================================================
 Tipologia              |         Resa uva/vino ===================================================================== "Matera" Rosso                      |               70 "Matera"Primitivo                   |               70 "Matera" Moro                       |               70 "Matera" Greco                      |               70 "Matera" Bianco                     |               70 "Matera" Spumante                   |               70
 
 Ai  limiti  suddetti  e'  ammessa  una tolleranza massima del 5%, senza  che  abbia  diritto  alla  rivendicazione  a  denominazione di origine  controllata.  Oltre  detto  limite  decade  il  diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
 2;L'immissione   al   consumo  delle  tipologie  «Matera»  Rosso, «Matera»  Primitivo, «Matera» Moro puo' avvenire solo dopo un periodo di  maturazione  obbligatorio  di  12  mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 I  vini  di  cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Matera» Rosso:
 colore: rosso rubino;
 profumo: complesso, fruttato;
 sapore: armonico, tipico;
 titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol.;
 acidita' totale minima: 4.5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l. «Matera» Primitivo:
 colore:  rosso  rubino  tendente  al  violaceo  ed al granato con l'invecchiamento;
 profumo: intenso, persistente caratteristico;
 sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;
 titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5g/l;
 estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l. «Matera» Moro:
 colore: rosso rubino intenso;
 profumo: intenso, persistente;
 sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;
 titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l. «Matera» Greco:
 colore: giallo paglierino;
 profumo: caratteristico, intenso, persistente;
 sapore: tipico, caratteristico;
 titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;
 acidita' totale minima: 5.0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 19.0 g/l. «Matera» Bianco:
 colore: giallo paglierino;
 profumo: intenso, fruttato;
 sapore: tipico, secco, sapido;
 titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;
 acidita' totale minima: 5.0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 19.0 g/l. «Matera» Spumante:
 spuma: fine, persistente;
 colore: giallo paglierino;
 profumo: fruttato, tipico, gradevole;
 sapore: tipico, caratteristico;
 titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12.50% vol.;
 acidita' totale minima: 5.0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18.0 g/l.
 In  relazione  all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
 E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -  Comitato  per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine  e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con  proprio  decreto i limiti minimi indicati dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore previsti dal presente disciplinare.
 L'art. 7.
 Designazione e presentazione
 Nella  designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,   scelto,   selezionato,   sinonimi  e  similari.  E'  tuttavia consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi, ragioni  sociali  e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
 E'  consentito, a norma di legge, il riferimento alle indicazioni geografiche  o  toponomastiche  di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve.
 Per i vini a denominazione di origine controllata «Matera» Rosso, «Matera»   Primitivo,   «Matera»  Moro,  l'indicazione  in  etichetta dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
 Art. 8.
 Confezionamento
 I  vini  di  cui  all'art. 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 10 litri.
 Per  la  tappattura  valgono  le norme comunitarie e nazionali in vigore.
 Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.
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