Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 6 luglio 2005
Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Strevi» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalita' e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento;
Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte in data 3 marzo 2004, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Strevi»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Strevi (Alessandria) il 31 marzo 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Strevi» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino «Strevi» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Strevi» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata «Strevi» e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
 
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2005, il vino con la denominazione di origine controllata «Strevi», sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Strevi» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 3.
I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Piemonte, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 4.
Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Strevi», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purche' non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura.
 
Art. 5.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Strevi» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2005
Il direttore generale: Abate
 
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«STREVI»
Art. 1.
Denominazione dei Vini
La Denominazione di Origine Controllata «Strevi» e' riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per la seguente tipologia:
«Strevi» passito.
Art. 2.
Base ampelografica
Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Moscato bianco al 100%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito e' interamente compresa nel territorio amministrativo del comune di Strevi in provincia di Alessandria.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini della iscrizione all'Albo, unicamente i vigneti acclivi, ubicati in pendii e dossi collinari soleggiati, a struttura prevalentemente di derivazione argillosamarnosa e calcarea. Tenuto conto delle specifiche esigenze del vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito, sono da considerarsi idonei soltanto i vigneti in esposizione solare sui versanti collinari est, sud, ovest.
La giacitura dei terreni vitati, per favorire l'insolazione, deve essere collinare con quota altimetrica minima di 160 metri s.l.m., con esclusione dei vigneti di basso o di fondo valle, ombreggiati, pianeggianti o umidi.
Forme di allevamento e sistemi di potatura sono quelli tradizionali: la controspalliera con vegetazione assurgente; il guyot tradizionale, il cordone speronato basso. Per i nuovi impianti ed i reimpianti, sono da intendersi idonei esclusivamente i vigneti con una densita' di almeno 4.000 viti ad ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito non deve essere superiore a 6.000 kg per ettaro in coltura specializzata ed a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra' essere riportata mediante cernita delle uve purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve al momento della raccolta devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 12% vol. Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito che intendono fregiarsi della specificazione aggiuntiva «vigna» debbono presentare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,5% vol.
La quantita' massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito con la menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo, deve essere di 5.400 kg per ettaro in coltura specializzata. In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna», il vigneto di nuovo impianto dovra' avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come sotto appresso specificato:
al terzo anno di impianto:
«Strevi» passito: resa 3.200 kg/ha;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol;
al quarto anno di impianto:
«Strevi» passito: resa uva 3.780 kg/ha;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol;
al quinto anno di impianto:
«Strevi» passito: resa uva 4.320 kg/ha;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol;
al sesto anno di impianto:
«Strevi» passito: resa uva 4.860 kg/ha;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol;
al settimo anno di impianto:
«Strevi» passito: resa uva 5.400 kg/ha;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol.
La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le uve devono essere sottoposte a graduale appassimento dopo la raccolta, al sole ed all'aria aperta; all'aria aperta in cassette o su graticci, in locali chiusi e ventilati, in camera termoidrocondizionata escludendo il riscaldamento dell'uva e dell'ambiente.
Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio del comune di Strevi e dei comuni confinanti con lo stesso (Acqui Terme, Cassine, Morsasco, Orsara Bormida, Ricaldone, Rivalta Bormida, Visone).
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto.
Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito puo' essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad un periodo di affinamento e invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 1° ottobre dell'anno di produzione delle uve.
La resa massima del vino non deve essere superiore al 50% del rapporto uva vino e la produzione massima del vino non deve essere superiore a 3.000 litri/ha.
La resa massima di vino ammessa per poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere di 2.700 litri per ettaro in coltura specializzata. In particolare il vigneto di nuovo impianto, dovra' avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come appresso specificato:
al terzo anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna»;
produzione massima vino: 1.620 litri/ha;
al quarto anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna»;
produzione massima vino: 1.890 litri/ha;
al quinto anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna»;
produzione massima vino: 2.160 litri/ha;
al sesto anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna»;
produzione massima vino: 2.430 litri/ha;
al settimo anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna»;
produzione massima vino: 2.700 litri/ha;
E' consentito l'uso di botti di legno.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo oro, piu' o meno intenso con eventuali riflessi ambrati;
odore: ampio e caratteristico.
sapore: dolce, armonico, caratteristico, talvolta con predominanza di frutti maturi;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol, di cui almeno 12,50% vol effettivi;
per il vino «Strevi» passito con l'indicazione «vigna»: 20% vol di cui almeno 13% vol effettivi;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
Alla Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Nella designazione della Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito e' consentito l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a frazioni, aree, localita', cascine o vigneti comprese nel territorio di produzione di cui all'art. 3, purche' le uve provengano totalmente dalle corrispondenti aree geografiche o toponomastiche.
E' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito la Denominazione di Origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal corrispondente toponimo purche':
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nell'apposito elenco istituito dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della denominazione;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensione uguale o inferiore al carattere usato per la Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito.
Art. 8.
Confezionamento
Per l'immissione al consumo non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all'art. 1 con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal toponimo, per la commercializzazione devono essere di capacita' non superiore a 50 cl.
 
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