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| Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 28 giugno 2005 |  | Aggiornamento,   per   il   trimestre  luglio-settembre  2005,  delle condizioni  economiche  di fornitura del gas naturale, ai sensi della deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 132/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 28 giugno 2005;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 il  decreto-legge  4 settembre 2002, n. 193, convertito con legge 28 ottobre 2002, n. 238;
 il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 (di seguito: d.P.C.M. 31 ottobre 2002);
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 22 aprile 1999, n. 52/99;
 la  deliberazione  dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);
 la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
 la  delibera  dell'Autorita'  29 dicembre  2004,  n.  248/04  (di seguito: delibera n. 248/04);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  30 marzo  2005,  n.  56/05 (di seguito: deliberazione n. 56/05);
 le  ordinanze  del  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la Lombardia  (di seguito: Tar Lombardia) 25 gennaio 2005, n. 156/05, n. 157/05,  n.  158/05,  n.  159/05, n. 160/05, n. 161/05, n. 162/05, n. 163/05,  n.  164/05,  n.  165/05, n. 166/05, n. 167/05, n. 168/05, n. 169/05,  n.  170/05,  n.  171/05, n. 172/05, n. 173/05, n. 174/05, n. 176/05,  n.  177/05,  n.  178/05, n. 179/05, n. 180/05, n. 181/05, n. 182/05,  n.  183/05,  1° marzo  2005,  n.  524/05,  22 marzo 2005, n. 704/05, n. 705/05;
 l'ordinanza del Consiglio di Stato del 22 marzo 2005, n. 1525/05;
 Considerato che:
 con  le ordinanze sopra richiamate, confermate in sede di appello dal  Consiglio di Stato, il Tar Lombardia ha sospeso in via cautelare l'efficacia  delle  disposizioni  di cui agli articoli 1, 2 e 4 della delibera n. 248/04 mediante le quali l'Autorita' ha, in particolare:
 a) modificato  la  disciplina di aggiornamento della componente materia prima di cui alla deliberazione n. 195/05;
 b) disposto  il  conseguente  aggiornamento,  per  il trimestre gennaio-marzo  2005, delle condizioni economiche di fornitura del gas di cui alla deliberazione n. 138/03;
 a  seguito  di  tali  ordinanze,  l'Autorita'  ha  disposto,  con delibera   n.   56/05,   di   aumentare   per   il   primo  trimestre (gennaio-marzo)  2005,  ai  sensi  della  deliberazione n. 195/02, di 0,0457 centesimi di euro/MJ le condizioni economiche di fornitura del gas  naturale determinate ai sensi dell'art. 3 della deliberazione n. 138/03  e di confermare per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2005 le medesime condizioni economiche;
 rispetto   al  valore  definito  nella  deliberazione  n.  56/05, l'indice  dei  prezzi  di  riferimento  It, relativo al gas naturale, calcolato  ai sensi della deliberazione n. 195/02, ha registrato, nel periodo settembre 2004-maggio 2005 una variazione maggiore del 5%;
 Ritenuto che sia necessario per il trimestre luglio-settembre 2005, in virtu' della variazione dell'indice It sopra riportata rispetto al valore   definito   nella   deliberazione  n.  56/05,  modificare  le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'art. 3 della  deliberazione  n.  138/03,  relativamente  al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'art. 7, comma 1, della medesima deliberazione;
 Delibera:
 Di  aumentare,  per  il terzo trimestre (luglio-settembre) 2005, di 0,0482  centesimi di euro/MJ (0,482 euro/GJ) le condizioni economiche di  fornitura del gas naturale determinate ai sensi dell'art. 3 della deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas (di seguito:   l'Autorita)   4 dicembre  2003,  n.  138/03  (di  seguito: deliberazione  n.  138/2003); tale aumento e' pari a 1,8567 centesimi di  euro/mc  (0,018567  euro/mc) per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;
 di  pubblicare  la  presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it),  affinche'  entri  in vigore dal 1° luglio 2005.
 Milano, 28 giugno 2005
 Il presidente: Ortis
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