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| Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 28 giugno 2005 |  | Aggiornamento  per il trimestre luglio-settembre 2005 di componenti e parametri  della tariffa elettrica e del parametro Ct. (Deliberazione n. 133/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 28 giugno 2005
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
 il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
 la  legge  28 ottobre  2002,  n. 238, di conversione in legge del decreto legge 4 settembre 2002, n. 193;
 la   legge   17 aprile   2003,   di  conversione  in  legge,  con modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
 la  legge  27 ottobre  2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;
 il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
 il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
 la   legge   24 dicembre   2003,   n.  368,  di  conversione  del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314;
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito: legge n. 311/04);
 la  legge  14 maggio 2005 n. 80, di conversione con modifiche del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: legge n. 80/05);
 il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
 il  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come successivamente modificato e integrato;
 il   provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi 29 aprile 1992, n. 6;
 il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato 19 dicembre 1995;
 il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999;
 il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio  e  della  programmazione  economica,  26 gennaio 2000, come modificato  con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;
 il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,   di   concerto   con  il  Ministro  dell'ambiente, 11 novembre  1999,  come  modificato  e  integrato con il decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;
 il  decreto  del Presidente del Consiglio dci Ministri 31 ottobre 2002;
 il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 settembre 2003;
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003  recante  assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della   fomitura  dei  clienti  vincolati  da  parte  della  societa' Acquirente unico e direttive alla medesima societa';
 il decreto del Ministro delle attivita' produttive 6 agosto 2004;
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 17 dicembre 2004,  recante  modalita'  e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2005;
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre 2004,  recante determinazione delle modalita' di vendita dell'energia elettrica  di  cui  all'art.  3,  comma  12,  del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'anno 2005;
 il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze 22 giugno 2005 (di seguito: decreto 22 giugno 2005);
 Viste:
 la  deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno  1997,  n.  70/97  e successive   modifiche   e   integrazioni,   e   in   particolare  le deliberazioni  dell'Autorita' 25 febbraio 1999, n. 24/99, 28 dicembre 2000,  n.  244/00,  27 febbraio 2002, n. 24/02, 24 settembre 2003, n. 109/03,   27 marzo   2004,  n.  46/04,  25 giugno  2004,  n.  103/04, 29 settembre  2004,  n.  171/04,  30 dicembre  2004,  n.  252/04  (di seguito:
 deliberazione  n.  252/04),  30 marzo  2005,  n. 54/05 (di seguito: deliberazione n. 54/05);
 la  deliberazione  30 dicembre  2003, n. 168/03, e in particolare l'Allegato   A,  come  successivamente  modificato  e  integrato  (di seguito: deliberazione n. 168/03);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
 il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica -  Periodo  di  regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04,  come successivamente modificato e integrato (di seguito: testo integrato);
 la  deliberazione  27 marzo  2004,  n.  48/04,  e  in particolare l'allegato   A,  come  successivamente  modificato  e  integrato  (di seguito: deliberazione n. 48/04);
 la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 135/04;
 la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n. 224/04;
 la  deliberazione  dell'Autorita' 22 dicembre 2004, n. 231/04 (di seguito: deliberazione n. 231/04);
 la deliberazione dell'Autorita' 24 dicembre 2004, n. 237/04;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  6 giugno  2005,  n. 101/05 (di seguito: deliberazione n. 101/05);
 la  Nota metodologica in materia di aggiornamento trimestrale dei corrispettivi  per  la  vendita  di  energia  elettrica  destinata ai clienti  del mercato vincolato, pubblicata nel sito dell'Autorita' in data 20 ottobre 2004;
 Viste:
 la  comunicazione  del  comitato  di  esperti  di  ricerca per il settore  elettrico  del  17 marzo  2005, prot. Autorita' del 21 marzo 2005, n. 005841;
 la  comunicazione  dell'Autorita'  al  CERSE  del 21 aprile 2005, prot. AO/R05/1638;
 la comunicazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa  (di  seguito:  il  Gestore della rete) del 18 aprile 2005, prot. Autorita' n. 008990 del 19 aprile 2005;
 la comunicazione del Gestore della rete del 22 aprile 2005, prot. Autorita' n. 009767;
 la comunicazione del Gestore della rete del 18 maggio 2005, prot. Autorita' n. 011913 del 23 maggio 2005;
 la  comunicazione congiunta della Cassa conguaglio per il settore elettrico  (di  seguito:  la  Cassa) e del Gestore della rete in data 10 giugno 2005, prot. Autorita' n. 013474 del 16 giugno 2005;
 la   comunicazione  dell'Acquirente  unico  S.p.a.  (di  seguito: Acquirente  unico) del 15 giugno 2005, prot. Autorita' n. 013536, del 16 giugno 2005;
 la  comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) 16 giugno 2005 (prot. 001061), prot. Autorita' n. 013550, del 17 giugno 2005;
 la  comunicazione  della Cassa del 16 giugno 2005 (prot. 001072), prot. Autorita' n. 013662, del 20 giugno 2005;
 la comunicazione del Gestore della rete del 16 giugno 2005 (prot. GRTN/P200501/1918), prot. Autorita' n. 013665 del 20 giugno 2005;
 la comunicazione del Gestore della rete del 16 giugno 2005 (prot. GRTN/P20050/11917), prot. Autorita' n. 013815 del 21 giugno 2005;
 la comunicazione del Gestore della rete del 16 giugno 2005, prot. Autorita' n. 013816 del 21 giugno 2005;
 la  comunicazione dell'Acquirente unico del 20 giugno 2005, prot. Autorita' n. 014331 del 28 giugno 2005.
 Considerato che:
 gli  elementi  PC e OD della componente CCA a copertura dci costi di  acquisto  e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato  vincolato,  sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da  coprire  i  costi  stimati  per l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico;
 l'art.  33,  comma  33.3,  lettera a) del testo integrato prevede che,  ai  fini  delle  determinazioni  di  cui  al precedente alinea, l'Acquirente unico invii all'Autorita' entro 20 giorni dall'inizio di ciascun   trimestre   la   stima   dei   propri   costi   unitari  di approvvigionamento   relativi   a   ciascuno  dei  quattro  trimestri successivi, articolata per fascia oraria;
 ai   sensi  dell'art.  33,  comma  33.3,  lettera  b)  del  testo integrato,   entro   30  giorni  dalla  fine  di  ciascun  trimestre, l'Acquirente  unico e' tenuto ad inviare all'Autorita', la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente  e  i  costi  effettivi  di  approvvigionamento  sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo;
 sulla   base   della   comunicazione  dell'Acquirente  unico  del 15 giugno  2005,  risultano  sopravvenienze,  pari a 10,88 milioni di euro  per l'anno 2004, dovute al pagamento da parte delle controparti aggiudicatrici di «Contratti differenziali secondo semestre 2004» del prodotto  tra  il  corrispettivo  di capacita', di cui ai all'art. 36 della  deliberazione  n.  48/04  e  la  quota  del  corrispettivo  di capacita'  (di  seguito:  sopravvenienza  da  contratti differenziali 2004),  quest'ultima pari al minor valore tra 1 ed il rapporto tra la quantita'  aggiudicata  e  l'energia  complessivamente prodotta dalle unita'  di cui all'art. 36, comma 36.1, della deliberazione n. 48/04, nella disponibilita' dell'operatore aggiudicatario nel periodo che va dal 9 luglio al 31 dicembre 2004;
 con  la  partecipazione  della  domanda  nella borsa elettrica, a partire  dal  1° gennaio 2005 si e' reso necessario considerare tra i costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico anche gli oneri  di  sbilanciamento  attribuiti al medesimo Acquirente unico in qualita'  di  utente  del  dispacciamento  per  le  unita' di consumo comprese nel mercato vincolato;
 il  Gestore  della  rete, ai sensi della deliberazione n. 168/03, determina  i  corrispettivi  di  dispacciamento, inclusi gli oneri di sbilanciamento,  entro  il  giorno  quindici  (15)  del  secondo mese successivo a quello di competenza;
 in ragione di quanto precisato nel precedente alinea gli oneri di sbilanciamento  attribuiti all'Acquirente unico in qualita' di utente del  dispacciamento  per  le  unita'  di consumo comprese nel mercato vincolato  sono  ad  oggi disponibili per i mesi da gennaio ad aprile 2005;
 le   modalita'   di   valorizzazione  degli  sbilanciamenti,  con riferimento  ai  punti  di  dispacciamento  per unita' di consumo non rilevanti  prevedono che alla quota dello sbilanciamento inferiore al 10%   del   programma   finale  cumulato  relativo  ad  un  punto  di dispacciamento  si  applichi il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica   di   cui  all'art.  19,  comma  19.3,  lettera  b)  della deliberazione n. 168/03;
 le   modalita'   di   valorizzazione  degli  sbilanciamenti,  con riferimento  ai  punti  di  dispacciamento  per unita' di consumo non rilevanti, previste dalla deliberazione n. 168/03, prevedono che alla quota  dello  sbilanciamento  superiore  al  10% del programma finale cumulato relativo ad un punto di dispacciamento si applichi il prezzo di  valorizzazione  dell'energia  elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3,  lettera  b) di cui alla medesima deliberazione piu' un fattore di  correzione  di  cui  all'art.  48,  commi  48.13.3 e 48.13, della deliberazione n. 168/03;
 l'art.  33, comma 33.5, della deliberazione n. 168/03 prevede che per  lo  sbilanciamento  relativo  a  un  punto di dispacciamento per unita'  di consumo, l'utente del dispacciamento paga al Gestore della rete,  se  negativo, o riceve dal Gestore della rete, se positivo, un corrispettivo   di   non   arbitraggio   pari   al  prodotto  tra  lo sbilanciamento  e  la  differenza  tra  il  prezzo  di valorizzazione dell'energia  elettrica  di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c) e il  prezzo  di  valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera b);
 relativamente  al  periodo gennaio-aprile  2005, sulla base delle informazioni  rese  disponibili dall'Acquirente unico, si evidenziano scostamenti   tra  i  costi  effettivamente  sostenuti  dal  medesimo Acquirente  unico  per  l'acquisto  di  energia elettrica, incluso il costo  di sbilanciamento del periodo gennaio-aprile 2005 al netto del fattore  di  correzione  di  cui  all'art. 48, commi 48.13.3 e 48.13, della  deliberazione  n.  168/03,  ed i costi stimati dall'Autorita'. nella  determinazione  dell'elemento  PC  della componente CCA per il primo e secondo trimestre 2005, pari a circa 66 milioni di euro;
 relativamente  al  periodo gennaio-aprile  2005, sulla base delle informazioni  rese  disponibili  dall'Acquirente  unico e dal Gestore della  rete,  si  evidenziano  scostamenti tra i costi effettivamente sostenuti  dal  medesimo  Acquirente  unico in qualita' di utente del dispacciamento,  incluso  fattore  di  correzione di cui all'art. 48, commi  48.13.3  e  48.13,  della  deliberazione n. 168/03, ed i costi stimati  dall'Autorita'  nella  determinazione dell'elemento OD della componente CCA per il primo e secondo trimestre 2005, pari a circa 19 milioni di euro;
 il  completo  recupero  dello  scostamento  di  cui al precedente alinea  nel corso terzo trimestre del corrente anno comporterebbe una variazione  della  componente  OD  superiore  al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel secondo trimestre;
 il  gettito attualmente garantito dall'applicazione dell'elemento CD  e  dalla  destinazione  all'anno  2005  del  residuo  disponibile relativo  alla  remunerazione  della  capacita'  produttiva nell'anno 2004, pari a oltre 33 milioni di euro, appare superiore alle esigenze di  remunerazione  della  capacita'  produttiva  per il medesimo anno 2005;
 la  deliberazione  n.  10  1/05  quantifica e riconosce gli oneri sostenuti  dai  produttori  di  energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo  di  cui  all'art.  11  del  decreto legislativo a 79/99, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2002;
 gli oneri di cui al precedente alinea sono a carico del Conto oneri per certificati verdi, alimentato dall'elemento VE;
 sulla  base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa, il gettito  derivante dall'applicazione dell'elemento VE fino a tutto il secondo  trimestre  2005 e' sufficiente a compensare gli oneri di cui alla citata deliberazione n. 101/05;
 il  gettito  derivante  dal  livello  attuale dell'aliquota della componente  A2,  in prospettiva, risulta superiore all'onere posto in capo  al  Conto per il finanziamento delle attivita' nucleari residue dall'art. 1, comma 298, della legge n. 311/04;
 l'art.  11 della legge n. 80/05 prevede, previa sottoscrizione di specifici  protocolli d'intesa, l'estensione a nuovi soggetti ubicati nella regione Sardegna dell'applicazione di tariffe agevolate, il cui onere ricade sul Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei  regimi  tariffari  speciali,  finanziato dalla componente A4 (di seguito: Conto A4);
 il  Conto  A4,  secondo  quanto  segnalato  dalla Cassa, presenta disallineamenti  strutturali  tra  i  tempi  di  incasso  e quelli di liquidazione delle partite economiche di competenza;
 permangono  ritardi nella definizione dei piani per la ricerca di sistema   e  per  la  conseguente  destinazione  delle  risorse  gia' dispombili  sul Conto per il finanziamento dell'attivita' di ricerca, finanziato dalla componente A5;
 il  decreto  22 giugno 2005, dispone uno slittamento parziale dei tempi previsti per il rimborso dei costi non recuperabili; e che tale slittamento,  per  un  periodo  di dodici mesi, rende disponibili sul Conto  di gestione di cui all'art. 71 del testo integrato, finanziato dalla   componente   A6   (di   seguito:   Conto   A6),   consistenti disponibilita' finanziarie.
 Considerato  che  rispetto  al  valore  preso  a  riferimento nella deliberazione   n.   252/04,   il  costo  unitario  riconosciuto  dei combustibili  (Vt)  ha registrato una variazione in aumento superiore al 3%;
 Ritenuto opportuno:
 trattare  gli  oneri  di sbilanciamento attribuiti all'Acquirente unico per le unita' di consumo comprese nel mercato vincolato quali:
 a) costi  di acquisto di energia elettrica sostenuti dal medesimo Acquirente  unico, nella misura equivalente al prodotto tra il prezzo di  valorizzazione  dell'energia  elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c) della deliberazione n. 168/03 e lo sbilanciamento;
 b) costi  di  dispacciamento  sostenuti  dal  medesimo Acquirente unico  nella  misura equivalente al prodotto al fattore di correzione di  cui  all'art.  48,  commi 48.13.3 e 48.13, della deliberazione n. 168/03 per la quota dello sbilanciamento superiore al 10%;
 prevedere  che  l'Acquirente  unico utilizzi la sopravvenienza da contratti   differenziali   2004   per  la  riduzione  dei  costi  di approvvigionamento  che  fatturera' alle imprese distributrici per il periodo luglio-settembre 2005;
 modificare   in  aumento  la  stima  del  costo  medio  annuo  di approvvigionamento   dell'Acquirente   unico   rispetto   al  secondo trimestre   dell'anno  2005,  adeguando  conseguentemente  il  valore dell'elemento PC;
 modificare  in  aumento  la stima del costo medio annuo sostenuto dall'Acquirente  unico  in  qualita'  di  utente  del dispacciamento, coerentemente  con  le  previsioni rese disponibili dal Gestore della rete  e  dall'Acquirente unico, adeguando conseguentemente l'elemento OD;
 limitare il recupero dello scostamento tra i costi effettivamente sostenuti   dall'Acquirente   unico   in   qualita'   di  utente  del dispacciamento ed i costi stimati dall'Autorita' nella determinazione dell'elemento  OD,  al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel secondo trimestre;
 aggiornare   il  valore  dell'elemento  CD  e  del  corrispettivo unitario di cui al comma 37.3.2 della deliberazione n. 168/03;
 fissare  pari  a  zero  il  valore dell'elemento VE a partire dal 1° luglio 2005;
 aggiornare  le  aliquote  delle  componenti  tariffarie A2 e A4 e prevedere   la   transitoria   sospensione   dell'applicazione  delle componenti A5 e A6;
 dimensionare  l'aliquota  della  componente tariffaria A3 tenendo conto  della  transitoria  disponibilita'  di  risorse finanziare sul Conto A6;
 aggiornare il parametro Ct;
 Delibera:
 Art. 1.
 Definizioni
 1.1.   Ai   fini   del  presente  provvedimento,  si  applicano  le definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato A alla deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 30 gennaio   2004,   n.   5/04   e  sue  successive  modificazioni  e integrazioni (di seguito richiamato come il testo integrato).
 |  |  |  | Art. 2. Aggiornamento del parametro Ct
 2.1.  Per  il terzo trimestre (luglio-settembre) 2005 il valore del parametro Ct e' pari a 4,415 centesimi di euro/kWh.
 |  |  |  | Art. 3. Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/03.
 3.1.  La  tabella  2 di cui alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03,   e'   sostituita   dalla  tabella  1  allegata  al  presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 4. Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie
 4.1. I valori dell'elemento PC, dell'elemento OD e dell'elemento CD per  il  terzo  trimestre  (luglio-settembre) 2005 sono fissati nelle tabelle  2.1,  2.2,  2.3,  3.1,  3.2,  4.1 e 4.2 allegate al presente provvedimento.
 4.2. Per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2005 sono confermati i  valori  dell'elemento  INT come fissato con deliberazione 30 marzo 2005,  n.  54/05 (di seguito: deliberazione n. 54/05) e dell'elemento DP come fissato nella deliberazione 27 marzo 2004, n. 46/04.
 4.3.  A  partire dal 1° luglio 2005 l'elemento VE e' fissato pari a zero.
 4.4.   I  valori  della  componente  CCA  per  il  terzo  trimestre (luglio-settembre)  2005  sono  fissati  nelle tabelle 5.1, 5.2 e 5.3 allegate al presente provvedimento.
 4.5.  I valori dell'elemento PV e della componente CAD per il terzo trimeste  (luglio-settembre)  2005  sono  fissati nelle tabelle 6 e 7 allegate al presente provvedimento.
 4.6. I valori delle componenti tariffarie A, per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2005, sono fissati come indicato nelle tabelle 8 e 9 allegate al presente provvedimento.
 4.7. Per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2005 sono confermati i  valori  delle componenti tariffarie UC1, UC3, UC4, UC5, UC6 e MCT, come fissati con deliberazione n. 54/05.
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni  all'Acquirente  unico  in materia di prezzo di cessione dell'energia  elettrica  alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato.
 5.1.  Per  i  mesi  di luglio, agosto e settembre dell'anno 2005 il prezzo  di cessione di cui all'art. 30 del Testo integrato e' ridotto di  una  specifica componente determinata secondo quanto disposto dal comma 5.2 del presente provvedimento.
 5.2.  La  componente  di  cui  al precedente comma 5.1, espressa in centesimi   di   euro/kWh,   e'   pari   in   media   nel   trimestre luglio-settembre  2005  al  rapporto  tra  10,88 milioni di euro e il totale  dell'energia  elettrica  destinata  ai  clienti  del  mercato vincolato in tale trimestre.
 Di  pubblicare  nel  sito internet dell'Autorita' l'allegato A alla deliberazione    n.    168/03,    con    le    modifiche   risultanti dall'applicazione del presente provvedimento.
 Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana   e  nel  sito  internet  dell'Autorita (www.autorita.energia.it)  affinche'  entri  in  vigore dal 1° luglio 2005.
 Milano, 28 giugno 2005
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato da pag. 71 a pag. 76   <----
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