Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 27 giugno 2005
Approvazione di proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative all'attivita' di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, di cui alle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e 30 settembre 2004, n. 173/04. (Deliberazione n. 130/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 giugno 2005;
Visti:
l'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04);
la deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: deliberazione n. 173/04);
la deliberazione dell'Autorita' 16 febbraio 2005, n. 22/05 (di seguito: deliberazione n. 22/05);
la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05 (di seguito: sentenza n. 531/05);
la deliberazione dell'Autorita' 31 marzo 2005, n. 62/05 (di seguito: deliberazione n. 62/05);
la deliberazione dell'Autorita' 27 aprile 2005, n. 74/05 (di seguito: deliberazione n. 74/05);
Considerato che:
con la sentenza n. 531/05, il Tar Lombardia ha annullato parzialmente la deliberazione n. 170/04, in particolare l'art. 7, commi 7.1 e 7.2, e l'art. 8, nella parte in cui definiscono criteri che:
a) non prevedono che il vincolo sui ricavi di distribuzione per il secondo periodo di regolazione sia calcolato tenendo conto degli investimenti che sono stati, e che saranno, effettuati dalle imprese successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
b) prevedono, ai fini dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi, una percentuale di recupero di produttivita' costante per l'intera durata del periodo regolatorio;
la deliberazione n. 62/05 ha avviato un procedimento per l'adozione di un provvedimento che, a modifica dell'art. 7, commi 7.1 e 7.2, e dell'art. 8 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04), e a modifica dell'art. 8, commi 8.1, 8.2 e 8.5 della deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2004, n. 173/04, definisca le modalita' di calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione che tengano conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
la deliberazione n. 62/05 ha previsto che, sino all'esito del procedimento avviato ai sensi del punto 1 della medesima deliberazione n. 62/05, e salvo successivo conguaglio, continui ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 7, commi 7.1 e 7.2, della deliberazione n. 170/04;
le proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative alle attivita' di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, presentate da 25 (venticinque) esercenti risultano, in seguito all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti medesimi, conformi ai criteri stabiliti dalle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;
Ritenuto che sia necessario approvare le sopra dette proposte tariffarie;
Delibera:
1. Di approvare le proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative alle attivita' di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, presentate dagli esercenti indicati nell'allegata Tabella 1;
2. Di prevedere che le proposte tariffarie di cui al precedente punto siano applicate per il periodo 1° ottobre 2004 e sino all'esito del procedimento avviato ai sensi del punto 1 della deliberazione n. 62/05;
3. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, affinche' entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/1995, puo' essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
Milano, 27 giugno 2005
Il presidente: Ortis
 
Allegato

----> Vedere tabella di pag. 65 <----
 
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