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| Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 27 giugno 2005 |  | Approvazione  di  proposte  tariffarie  per l'anno termico 2004-2005, relative  all'attivita'  di  distribuzione  del  gas  naturale  e  di fornitura  di gas diversi dal gas naturale, di cui alle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e 30 settembre 2004, n. 173/04. (Deliberazione n. 130/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 27 giugno 2005;
 Visti:
 l'art.  2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 l'art.  23,  comma  2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04);
 la  deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: deliberazione n. 173/04);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  16 febbraio 2005, n. 22/05 (di seguito: deliberazione n. 22/05);
 la   sentenza  del  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05 (di seguito: sentenza n. 531/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  31 marzo  2005,  n.  62/05 (di seguito: deliberazione n. 62/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  27 aprile  2005,  n. 74/05 (di seguito: deliberazione n. 74/05);
 Considerato che:
 con  la  sentenza  n.  531/05,  il  Tar  Lombardia  ha  annullato parzialmente  la  deliberazione  n.  170/04, in particolare l'art. 7, commi  7.1  e 7.2, e l'art. 8, nella parte in cui definiscono criteri che:
 a) non prevedono che il vincolo sui ricavi di distribuzione per il  secondo  periodo di regolazione sia calcolato tenendo conto degli investimenti  che sono stati, e che saranno, effettuati dalle imprese successivamente  a  quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
 b)  prevedono,  ai  fini  dell'aggiornamento  del  vincolo  sui ricavi,  una  percentuale  di  recupero di produttivita' costante per l'intera durata del periodo regolatorio;
 la   deliberazione  n.  62/05  ha  avviato  un  procedimento  per l'adozione di un provvedimento che, a modifica dell'art. 7, commi 7.1 e 7.2, e dell'art. 8 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  (di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 170/04  (di seguito: deliberazione n. 170/04), e a modifica dell'art. 8,   commi   8.1,   8.2  e  8.5  della  deliberazione  dell'Autorita' 30 settembre  2004,  n. 173/04, definisca le modalita' di calcolo del vincolo   sui   ricavi  di  distribuzione  che  tengano  conto  degli investimenti  effettuati  successivamente  a  quelli  considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
 la  deliberazione  n.  62/05  ha previsto che, sino all'esito del procedimento   avviato   ai   sensi   del   punto 1   della  medesima deliberazione  n.  62/05,  e salvo successivo conguaglio, continui ad applicarsi  la  disciplina  di cui all'art. 7, commi 7.1 e 7.2, della deliberazione n. 170/04;
 le  proposte  tariffarie  per  l'anno termico 2004-2005, relative alle  attivita'  di  distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas   diversi  dal  gas  naturale,  presentate  da  25  (venticinque) esercenti  risultano,  in seguito all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti medesimi, conformi ai criteri stabiliti dalle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;
 Ritenuto  che  sia  necessario  approvare  le  sopra dette proposte tariffarie;
 Delibera:
 1. Di   approvare   le   proposte  tariffarie  per  l'anno  termico 2004-2005,  relative alle attivita' di distribuzione del gas naturale e  di  fornitura  di  gas  diversi dal gas naturale, presentate dagli esercenti indicati nell'allegata Tabella 1;
 2. Di  prevedere  che  le  proposte tariffarie di cui al precedente punto siano applicate per il periodo 1° ottobre 2004 e sino all'esito del  procedimento avviato ai sensi del punto 1 della deliberazione n. 62/05;
 3. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  nel  sito internet dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il gas, affinche' entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
 Avverso  il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della  legge  14 novembre  1995,  n.  481/1995,  puo' essere proposto ricorso   avanti   al   Tribunale  amministrativo  regionale  per  la Lombardia,  entro  il  termine  di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
 Milano, 27 giugno 2005
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | Allegato 
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