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| Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2005, n. 133 |  | Attuazione  della  direttiva  2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  31  ottobre  2003,  n. 306, ed in particolare gli articoli 1, commi 1, 3, 4 e 5, 2, 3, 4 e l'allegato B;
 Vista   la  direttiva  2000/76/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996;
 Visto  il  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto-legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
 Visto  il  decreto  del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente in data 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998;
 Visto  il  decreto  del Ministro dell'ambiente 25 febbraio 2000, n. 124;
 Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;
 Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 dicembre 2004;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri,  della giustizia, dell'economia e delle  finanze,  delle  attivita'  produttive, della salute e per gli affari regionali;
 Emana
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Finalita' e campo di applicazione
 1.  Il presente decreto si applica agli impianti di incenerimento e di  coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate  a  prevenire  e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi   dell'incenerimento   e  del  coincenerimento  dei  rifiuti sull'ambiente,  in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle  acque  superficiali  e  sotterranee,  nonche'  i rischi per la salute umana che ne derivino.
 2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina:
 a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
 b) i  metodi  di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti   derivanti   dagli   impianti   di   incenerimento  e  di coincenerimento dei rifiuti;
 c) i   criteri  e  le  norme  tecniche  generali  riguardanti  le caratteristiche  costruttive  e  funzionali, nonche' le condizioni di esercizio  degli  impianti  di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti,  con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata   protezione   dell'ambiente   contro  le  emissioni  causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti;
 d) i   criteri   temporali   di  adeguamento  degli  impianti  di incenerimento   e   di  coincenerimento  di  rifiuti  esistenti  alle disposizioni del presente decreto.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 1, 2, 3, 4 e
 dell'allegato   B  della  legge  31 ottobre  2003,  n.  306
 (Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
 dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
 comunitaria 2003):
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.
 2. (Omissis).
 3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
 dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
 parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
 anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
 per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
 trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
 previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
 sono prorogati di novanta giorni.
 4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
 ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
 rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
 presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
 indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
 correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
 comma 1.
 5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
 eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
 legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
 Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
 province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
 propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
 termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
 comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
 data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
 adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
 rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
 e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione
 dello Stato.».
 «Art.  2  (Principi  e criteri direttivi generali della
 delega  legislativa). -  1.  Salvi gli specifici principi e
 criteri  direttivi  stabiliti  dalle disposizioni di cui al
 capo  II  ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
 da  attuare,  i  decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
 informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
 generali:
 a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
 provvedono  all'attuazione  dei  decreti legislativi con le
 ordinarie strutture amministrative;
 b) per  evitare  disarmonie con le discipline vigenti
 per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
 attuare,   sono   introdotte   le  occorrenti  modifiche  o
 integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie
 oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
 semplificazione amministrativa;
 c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
 ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
 disposizioni   contenute   nei  decreti  legislativi,  sono
 previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
 alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
 nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda fino a 103.291
 euro  e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
 alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
 ledano  o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
 protetti.  In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
 alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongano a
 pericolo   o   danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
 dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
 infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
 sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
 inferiore  a  103  euro  e  non superiore a 103.291 euro e'
 prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a
 pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.
 Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
 sanzioni   sopra   indicate  sono  determinate  nella  loro
 entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva
 dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
 astratto,  di  specifiche qualita' personali del colpevole,
 comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
 prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio
 patrimoniale  che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o
 alla  persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
 caso    sono   previste   sanzioni   identiche   a   quelle
 eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le
 violazioni  omogenee  e  di pari offensivita' rispetto alle
 infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
 d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
 che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
 amministrazioni statali o regionali possono essere previste
 nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi
 di  attuazione  delle  direttive;  alla relativa copertura,
 nonche'  alla  copertura delle minori entrate eventualmente
 derivanti  dall'attuazione  delle  direttive, in quanto non
 sia  possibile  fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
 competenti  amministrazioni, si provvede a carico del fondo
 di  rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
 n.  183,  per  un  ammontare  non superiore a 50 milioni di
 euro;
 e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
 precedenti  direttive  gia' attuate con legge o con decreto
 legislativo  si  procede,  se la modificazione non comporta
 ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
 corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto
 legislativo di attuazione della direttiva modificata;
 f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
 nelle  materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la
 disciplina  sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
 direttive  medesime,  tenuto  anche  conto  delle eventuali
 modificazioni   comunque   intervenute   fino   al  momento
 dell'esercizio della delega;
 g) quando    si    verifichino   sovrapposizioni   di
 competenze  fra  amministrazioni  diverse  o comunque siano
 coinvolte  le competenze di piu' amministrazioni statali, i
 decreti   legislativi   individuano,   attraverso  le  piu'
 opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
 sussidiarieta',   differenziazione   e   adeguatezza  e  le
 competenze  delle  regioni e degli altri enti territoriali,
 le  procedure  per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
 decisionali,  la  trasparenza,  la celerita', l'efficacia e
 l'economicita'   nell'azione  amministrativa  e  la  chiara
 individuazione dei soggetti responsabili.».
 «Art.   3   (Delega   al   Governo  per  la  disciplina
 sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
 1.  Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
 comunitarie  nell'ordinamento  nazionale, il Governo, fatte
 salve  le  norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare,
 entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
 presente  legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali o
 amministrative  per  le violazioni di direttive comunitarie
 attuate  in  via  regolamentare  o  amministrativa ai sensi
 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile
 1998,  n.  128,  e  della  presente legge, e di regolamenti
 comunitari  vigenti  alla  data  di entrata in vigore della
 presente  legge,  per  i  quali  non  siano  gia'  previste
 sanzioni penali o amministrative.
 2.  La  delega  di  cui  al  comma  1 e' esercitata con
 decreti  legislativi  adottati  ai sensi dell'art. 14 della
 legge  23  agosto  1988, n. 400, su proposta del Presidente
 del  Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
 comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
 i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
 informeranno   ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
 all'art. 2, comma 1, lettera c).
 3.  Sugli  schemi  di  decreto  legislativo  di  cui al
 presente  articolo  il  Governo  acquisisce  i  pareri  dei
 competenti  organi  parlamentari che devono essere espressi
 entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso
 inutilmente  il  termine  predetto,  i  decreti legislativi
 possono essere comunque emanati.».
 «Art.  4  (Oneri relativi a prestazioni e controlli). -
 1.  Gli  oneri  per  prestazioni e controlli da eseguire da
 parte  di  uffici  pubblici nell'attuazione delle normative
 comunitarie  sono  posti a carico dei soggetti interessati,
 ove  cio'  non  risulti  in  contrasto  con  la  disciplina
 comunitaria,  secondo  tariffe  determinate  sulla base del
 costo  effettivo  del  servizio.  Le  suddette tariffe sono
 predeterminate e pubbliche.».
 «Allegato B
 (Art. 1, commi 1 e 3)
 96/61/CE  del  Consiglio,  del 24 settembre 1996, sulla
 prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
 1999/22/CE  del  Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
 alla   custodia   degli   animali  selvatici  nei  giardini
 zoologici.
 1999/63/CE  del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
 all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
 gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della
 Comunita'  europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
 dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
 2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
 comunitaria in materia di acque.
 2000/76/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
 2000/79/CE   del   Consiglio,   del  27 novembre  2000,
 relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
 sull'organizzazione  dell'orario di lavoro del personale di
 volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
 European     Airlines     (AEA),     European     Transport
 Workers'Federation   (ETF),  European  Cockpit  Association
 (ECA),   European   Regions  Airline  Association  (ERA)  e
 International Air Carrier Association (IACA).
 2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 19 marzo  2001,  relativa all'interoperabilita' del sistema
 ferroviario transeuropeo convenzionale.
 2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8 ottobre  2001,  che
 completa  lo  Statuto  della  Societa'  europea  per quanto
 riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
 2002/30/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 marzo   2002,  che  istituisce  norme  e  procedure  per
 l'introduzione   di   restrizioni  operative  ai  fini  del
 contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
 2002/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
 salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
 derivanti  dagli  agenti  fisici  (vibrazioni)  (sedicesima
 direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
 della direttiva 89/391/CEE).
 2002/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 25 giugno   2002,   relativa  alla  determinazione  e  alla
 gestione del rumore ambientale.
 2002/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 12 luglio  2002, relativa al trattamento dei dati personali
 e   alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
 comunicazioni  elettroniche  (direttiva  relativa alla vita
 privata e alle comunicazioni elettroniche).
 2002/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 settembre  2002,  concernente  la  commercializzazione a
 distanza   di  servizi  finanziari  ai  consumatori  e  che
 modifica   la  direttiva  90/619/CEE  del  Consiglio  e  le
 direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
 2002/73/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
 Consiglio   relativa  all'attuazione  del  principio  della
 parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
 riguarda  l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e  alla
 promozione professionali e le condizioni di lavoro.
 2002/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
 Consiglio  concernente il ravvicinamento delle legislazioni
 degli  Stati  membri  relative  alla  tutela dei lavoratori
 subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
 2002/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 5 novembre  2002,  che  modifica le direttive in materia di
 sicurezza  marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento
 provocato dalle navi.
 2002/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 dicembre  2002,  relativa  alla  vigilanza supplementare
 sugli  enti  creditizi,  sulle  imprese  di assicurazione e
 sulle   imprese   di   investimento   appartenenti   ad  un
 conglomerato   finanziario  e  che  modifica  le  direttive
 73/239/CEE,  79/267/CEE,  92/49/CEE,  92/96/CEE, 93/6 CEE e
 93/22/CEE   del   Consiglio   e  le  direttive  98/78/CE  e
 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
 2002/89/CE  del  Consiglio,  del  28 novembre 2002, che
 modifica  la  direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
 protezione   contro   l'introduzione   nella  Comunita'  di
 organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai  prodotti vegetali e
 contro la loro diffusione nella Comunita'.
 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
 definire  il  favoreggiamento dell'ingresso, del transito e
 del soggiorno illegali.
 2002/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
 2002/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 gennaio  2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
 sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche ed
 elettroniche.
 2002/96/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 gennaio  2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
 ed elettroniche (RAEE).
 2003/4/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
 ambientale   e  che  abroga  la  direttiva  90/313/CEE  del
 Consiglio, del 7 giugno 1990.
 2003/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
 28 gennaio   2003,   relativa   all'abuso  di  informazioni
 privilegiate  e  alla  manipolazione  del mercato (abusi di
 mercato).
 2003/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 3 marzo  2003,  che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
 alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
 2003/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 14 aprile  2003,  che  modifica  la  direttiva 98/18/CE del
 Consiglio,  del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e
 norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
 2003/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 14 aprile   2003,   concernente   requisiti   specifici  di
 stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
 2003/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 maggio   2003,  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
 legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
 membri  in  materia  di pubblicita' e di sponsorizzazione a
 favore dei prodotti del tabacco.
 2003/43/CE  del  Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
 modifica  della  direttiva  88/407/CEE  che  stabilisce  le
 esigenze  di  polizia  sanitaria  applicabili  agli  scambi
 intracomunitari  e  alle  importazioni di sperma di animali
 della specie bovina.
 2003/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 giugno  2003,  che  modifica  la  direttiva 94/25/CE sul
 ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
 regolamentari   e   amministrative   degli   Stati   membri
 riguardanti le imbarcazioni da diporto.
 2003/50/CE  del  Consiglio,  dell'11 giugno  2003,  che
 modifica  la  direttiva  91/68/CEE  per  quanto riguarda il
 rafforzamento  dei  controlli  sui  movimenti  di  ovini  e
 caprini.».
 -  La  direttiva 2000/76/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
 332 del 28 dicembre 2000.
 -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
 24 maggio  1988,  n. 203, reca: «Attuazione delle direttive
 CEE  numeri  80/779,  82/884,  84/360  e 85/203 concernenti
 norme  in  materia  di  qualita' dell'aria, relativamente a
 specifici  agenti  inquinanti,  e  di inquinamento prodotto
 dagli  impianti  industriali,  ai  sensi dell'art. 15 della
 legge 16 aprile 1987, n. l83.».
 -  Il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  95,
 recante:   «Attuazione   delle   direttive   75/439/CEE   e
 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati», e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 15 febbraio 1992, n.
 38, S.O.
 -   Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  in  data
 21 dicembre  1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5
 dell'8 gennaio   1996,  reca:  «Disciplina  dei  metodi  di
 controllo  delle  emissioni  in  atmosfera  dagli  impianti
 industriali.».
 -  Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca:
 «Attuazione  della  direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della
 direttiva   91/689/CEE   sui  rifiuti  pericolosi  e  della
 direttiva  94/62/CE  sugli  imballaggi  e  sui  rifiuti  di
 imballaggio.».
 -  Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, reca:
 «Disposizioni  sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
 recepimento   della  direttiva  91/271/CEE  concernente  il
 trattamento  delle  acque  reflue  urbane e della direttiva
 91/676/CEE    relativa    alla   protezione   delle   acque
 dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati  provenienti  da
 fonti agricole.».
 -  Il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca:
 «Attuazione   della   direttiva   96/61/CE   relativa  alla
 prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.».
 - Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, reca:
 «Attuazione  integrale  della  direttiva 96/61/CE, relativa
 alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.».
 -  Il  decreto  del  Ministro dell'ambiente 19 novembre
 1997,   n.   503,  reca:  «Regolamento  recante  norme  per
 l'attuazione   delle   direttive  89/369/CEE  e  89/429/CEE
 concernenti  la  prevenzione  dell'inquinamento atmosferico
 provocato  dagli  impianti  di  incenerimento  dei  rifiuti
 urbani  e  la disciplina delle emissioni e delle condizioni
 di  combustione  degli impianti di incenerimento di rifiuti
 urbani,  di  rifiuti  speciali  non  pericolosi, nonche' di
 taluni rifiuti sanitari.».
 -   Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  in  data
 5 febbraio  1998,  reca:  «Individuazione  dei  rifiuti non
 pericolosi   sottoposti   alle  procedure  semplificate  di
 recupero  ai  sensi  degli  articoli 31  e  33  del decreto
 legislativo 5 febbraio 1997, n. 227.».
 -  Il  decreto  del  Ministro dell'ambiente 25 febbraio
 2000, n. 124, reca: «Regolamento recante i valori limite di
 emissione    e    le    norme   tecniche   riguardanti   le
 caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti
 di   incenerimento   e   di   coincenerimento  dei  rifiuti
 pericolosi,  in  attuazione  della  direttiva  94/67/CE del
 Consiglio  del  16 dicembre  1994,  e ai sensi dell'art. 3,
 comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 24 maggio   1988,   n.   203,  e  dell'art.  18,  comma  2,
 lettera a),  del  decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n.
 22.».
 -  Il  regolamento  (CE)  n. 1774/2002 e' pubblicato in
 GUCE n. L. 273 del 10 ottobre 2002.
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
 legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
 ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
 per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
 autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
 materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
 delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
 ed autonomie locali):
 «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno:
 ha  dichiarato  non  fondata,  nei  sensi  di  cui in
 motivazione,  la  questione  di legittimita' costituzionale
 dell'art.  2,  commi 5 e 6, sollevata dalla regione Puglia,
 in  riferimento  agli articoli 5, 115, 117, 118 e 119 della
 Costituzione;
 ha  dichiarato  non  fondata,  nei  sensi  di  cui in
 motivazione,  la  questione  di legittimita' costituzionale
 dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento
 agli articoli 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a)  rifiuto:  qualsiasi  rifiuto  solido  o liquido come definito all'articolo   6,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 b) rifiuto  pericoloso: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4, del   decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  e  successive modificazioni;
 c) rifiuti  urbani  misti: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2,  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione dei rifiuti  individuati  ai  sottocapitoli  20.01  oggetto  di  raccolta differenziata  e  20.02  di cui all'allegato A, sezione 2 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e sue modificazioni;
 d)  impianto  di  incenerimento:  qualsiasi unita' e attrezzatura tecnica,  fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai  fini  dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla    combustione.    Sono    compresi   in   questa   definizione l'incenerimento  mediante  ossidazione  dei  rifiuti,  nonche'  altri processi  di  trattamento  termico,  quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti  dal  trattamento  siano  successivamente  incenerite.  La definizione  include  il  sito  e l'intero impianto di incenerimento, compresi  le  linee  di  incenerimento,  la  ricezione dei rifiuti in ingresso  allo  stabilimento  e  lo  stoccaggio,  le installazioni di pretrattamento  in  loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile  ausiliario  e dell'aria di combustione, i generatori di calore,   le   apparecchiature   di   trattamento,  movimentazione  e stoccaggio  in  loco  delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo  di  incenerimento,  le apparecchiature di trattamento degli effluenti  gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle  varie  operazioni  e  di  registrazione  e  monitoraggio delle condizioni di incenerimento;
 e) impianto  di  coincenerimento:  qualsiasi  impianto,  fisso  o mobile,  la  cui  funzione  principale  consiste  nella produzione di energia  o  di  materiali  e  che  utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico  ai  fini dello smaltimento. La definizione include il sito e l'intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei  rifiuti  in  ingresso  allo  stabilimento  e  lo  stoccaggio, le installazioni  di  pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei  rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i   generatori   di   calore,   le  apparecchiature  di  trattamento, movimentazione  e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti  dal  processo  di  coincenerimento, le apparecchiature di trattamento  degli  effluenti  gassosi,  i camini, i dispositivi ed i sistemi  di  controllo  delle  varie  operazioni e di registrazione e monitoraggio    delle    condizioni   di   coincenerimento.   Se   il coincenerimento   avviene   in   modo   che  la  funzione  principale dell'impianto   non   consista  nella  produzione  di  energia  o  di materiali,  bensi'  nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei  rifiuti,  l'impianto e' considerato un impianto di incenerimento ai sensi della lettera d);
 f)  impianto  di incenerimento o di coincenerimento esistente: un impianto  per il quale l'autorizzazione all'esercizio, in conformita' al  decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, e' stata rilasciata ovvero  la  comunicazione  di  cui  all'articolo  31 e 33 del decreto legislativo  5 febbraio  1997, n. 22, e' stata effettuata prima della data  di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per il quale, in  conformita'  del  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la richiesta   di  autorizzazione  all'esercizio  sia  stata  presentata all'autorita'  competente  entro  il  28  dicembre  2002,  purche' in entrambi  i  casi  l'impianto sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;
 g) nuovo impianto di incenerimento o di coincenerimento: impianto diverso da quello ricadente nella definizione di impianto esistente;
 h) capacita'  nominale: la somma delle capacita' di incenerimento dei  forni  che  costituiscono  un  impianto  di incenerimento, quali dichiarate  dal  costruttore  e  confermate  dal gestore, espressa in quantita' di rifiuti che puo' essere incenerita in un'ora, rapportata al potere calorifico dichiarato dei rifiuti;
 i) carico   termico   nominale:   la  somma  delle  capacita'  di incenerimento   dei   forni   che   costituiscono  l'impianto,  quali dichiarate  dal  costruttore  e confermate dal gestore, espressa come prodotto  tra  la quantita' oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti;
 l) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o  diffuse  dell'impianto,  di  sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
 m) valori  limite  di emissione: la massa, espressa in rapporto a determinati  parametri  specifici,  la concentrazione o il livello di una emissione o entrambi che non devono essere superati in uno o piu' periodi di tempo;
 n) diossine   e   furani:   tutte   le   dibenzo-p-diossine  e  i dibenzofurani  policlorurati  di  cui  alla  nota  1 dell'allegato 1, paragrafo A, punto 4, lettera a);
 o) operatore:  il  gestore  o  il proprietario, intendendosi come gestore  qualsiasi  persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto;
 p) autorizzazione: la decisione o piu' decisioni scritte da parte dell'autorita' competente che autorizzano l'esercizio dell'impianto a determinate  condizioni,  che  devono  garantire  che  l'impianto sia conforme  ai  requisiti  del presente decreto; un'autorizzazione puo' valere per uno o piu' impianti o parti di essi, che siano localizzati nello stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
 q) residuo:  qualsiasi  materiale  liquido  o solido, comprese le scorie  e  le  ceneri  pesanti,  le  ceneri  volanti  e la polvere di caldaia,  i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas,  i  fanghi  derivanti  dal  trattamento  delle  acque  reflue, i catalizzatori  esauriti  e  il carbone attivo esaurito, definito come rifiuto  all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio  1997,  n. 22, generato dal processo di incenerimento o di coincenerimento,  dal  trattamento  degli  effluenti  gassosi o delle acque  reflue  o  da  altri  processi  all'interno  dell'impianto  di incenerimento o di coincenerimento.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - L'art.  6, comma 1, lettera a), l'art. 7 e l'allegato
 A,  sezione  2,  del  citato  decreto legislativo n. 22 del
 1997, cosi' recitano:
 «Art.  6  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
 decreto si intende per:
 a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
 nelle  categorie  riportate  nell'allegato  A  e  di cui il
 detentore  si  disfi  o  abbia  deciso o abbia l'obbligo di
 disfarsi.».
 «Art. 7 (Classificazione). - 1. Ai fini dell'attuazione
 del  presente  decreto i rifiuti sono classificati, secondo
 l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo
 le  caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi
 e rifiuti non pericolosi.
 2. Sono rifiuti urbani:
 a) i    rifiuti    domestici,    anche   ingombranti,
 provenienti  da  locali  e  luoghi adibiti ad uso di civile
 abitazione;
 b) i  rifiuti  non pericolosi provenienti da locali e
 luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera
 a),  assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita',
 ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g);
 c) i  rifiuti  provenienti  dallo  spazzamento  delle
 strade;
 d) i  rifiuti  di  qualunque  natura  o  provenienza,
 giacenti  sulle  strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
 aree  private  comunque  soggette  ad  uso pubblico o sulle
 spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 e) i  rifiuti  vegetali  provenienti  da  aree verdi,
 quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 f)   i   rifiuti   provenienti   da   esumazioni   ed
 estumulazioni,  nonche'  gli  altri  rifiuti provenienti da
 attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere
 b), c) ed e).
 3. Sono rifiuti speciali:
 a) i rifiuti da attivita' agricole e agroindustriali;
 b) i    rifiuti    derivanti   dalle   attivita'   di
 demolizione,  costruzione, nonche' i rifiuti pericolosi che
 derivano dalle attivita' di scavo;
 c) i  rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo
 quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera f-quater);
 d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 e) i rifiuti da attivita' commerciali;
 j) i rifiuti da attivita' di servizio;
 g) i  rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e
 smaltimento   di   rifiuti,   i   fanghi   prodotti   dalla
 potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
 depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
 i) i  macchinari  e le apparecchiature deteriorati ed
 obsoleti;
 l)  i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e
 loro parti;
 l-bis) il combustibile derivato da rifiuti.
 4.  Sono  pericolosi  i rifiuti non domestici precisati
 nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati
 G, H ed I.».
 «Allegato A
 2 - Catalogo europeo dei rifiuti
 Nota introduttiva
 1.  L'art.  1,  lettera  a), della direttiva 75/442/CEE
 definisce   il   termine   "rifiuti"   nel  modo  seguente:
 "qualsiasi  sostanza od oggetto che rientri nelle categorie
 riportate  nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o
 abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.".
 2.  Il  secondo  capoverso  dell'art.  1,  lettera  a),
 stabilisce che la Commissione, conformemente alla procedura
 di  cui  all'art.  18,  prepari  un  elenco dei rifiuti che
 rientrano  nelle  categorie  di  cui  all'allegato  I. Tale
 elenco  e'  noto piu' comunemente come Catalogo europeo dei
 rifiuti  (CER)  e  si applica a tutti i rifiuti, siano essi
 destinati allo smaltimento o al recupero.
 3.  Il  Catalogo  europeo  dei  rifiuti  e'  un  elenco
 armonizzato,  non  esaustivo,  di  rifiuti e sara' pertanto
 oggetto   di  periodica  revisione  e,  se  necessario,  di
 modifiche, conformemente alla procedura del comitato.
 Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non e' in
 tutte  le  circostanze  un  rifiuto,  ma  solo  quando esso
 soddisfa la definizione di rifiuto.
 4.  I  rifiuti  figuranti  nel  CER  sono soggetti alle
 disposizioni della direttiva a meno che si applichi ad essi
 l'art. 2, paragrafo 01, lettera b), di detta direttiva.
 5.   Il  catalogo  vuole  essere  una  nomenclatura  di
 riferimento  con  una  terminologia  comune  per  tutta  la
 Comunita'  allo  scopo  di  migliorare  tutte  le attivita'
 connesse  alla  gestione dei rifiuti. A questo riguardo, il
 Catalogo   europeo   dei   rifiuti  dovrebbe  diventare  il
 riferimento   di   base   del   programma   comunitario  di
 statistiche  sui  rifiuti  lanciato  con la risoluzione del
 Consiglio,  del 7 maggio 1990, sulla politica relativa alla
 gestione dei rifiuti.
 6.  Il  CER  viene  adeguato in modo da tener conto dei
 progressi  scientifici  e  tecnici,  in  conformita'  della
 procedura di cui all'articolo 18 della direttiva.
 7.  Ciascun  codice  dei rifiuti figurante nel catalogo
 deve   sempre   essere  inserito  nel  contesto  a  cui  si
 riferisce.
 8.    Il   catalogo   non   pregiudica   l'applicazione
 dell'elenco  di  "rifiuti pericolosi" disposto dall'art. 1,
 paragrafo  4  della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del
 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi.».
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 31  e 33, del
 citato decreto legislativo n. 22 del 1999:
 «Art.   31  (Determinazione  delle  attivita'  e  delle
 caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
 semplificate).   -  1.  Le  procedure  semplificate  devono
 comunque   garantire   un  elevato  livello  di  protezione
 ambientale e controlli efficaci.
 2.  Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
 con    i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
 dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli
 e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto
 con  il  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
 forestali,  sono  adottate per ciascun tipo di attivita' le
 norme,  che  fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le
 condizioni  in  base alle quali le attivita' di smaltimento
 di  rifiuti  non  pericolosi  effettuate dai produttori nei
 luoghi  di  produzione  degli  stessi  e  le  attivita'  di
 recupero   di  cui  all'allegato  C  sono  sottoposte  alle
 procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la
 medesima  procedura  si  provvede  all'aggiornamento  delle
 predette norme tecniche e condizioni.
 3.  Le  norme  e  le  condizioni di cui al comma 2 sono
 individuate  entro centottanta giorni dalla data di entrata
 in  vigore  del  presente  decreto e devono garantire che i
 tipi  o  le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi
 di  smaltimento  o di recupero siano tali da non costituire
 un  pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e  da  non recare
 pregiudizio  all'ambiente. In particolare per accedere alle
 procedure  semplificate le attivita' di trattamento termico
 e  di  recupero  energetico  devono, inoltre, rispettare le
 seguenti condizioni:
 a) siano  utilizzati  combustibili  da rifiuti urbani
 oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
 b) i  limiti  di emissione non siano meno restrittivi
 di  quelli  stabiliti per gli impianti di incenerimento dei
 rifiuti   dalle   direttive   comunitarie   89/369/CEE  del
 Consiglio  dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
 21 giugno  1989,  94/67/CE  del  Consiglio  del 16 dicembre
 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto
 del  Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
 1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6,
 comma   2,  della  direttiva  94/67/CE  del  Consiglio  del
 16 dicembre  1994  si applicano anche agli impianti termici
 produttivi  che  utilizzano  per  la  combustione  comunque
 rifiuti pericolosi;
 c) sia garantita la produzione di una quota minima di
 trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
 utile calcolata su base annuale.
 4.  La emanazione delle norme e delle condizioni di cui
 al  comma 2  deve  riguardare,  in  primo  luogo, i rifiuti
 indicati  nella  lista  verde  di  cui  all'allegato II del
 regolamento  CEE  n.  259/93,  e  successive  modifiche  ed
 integrazioni.
 5.  Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32,
 comma  3,  e  33  comma  3, e l'effettuazione dei controlli
 periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla Provincia
 un  diritto  di iscrizione annuale determinato in relazione
 alla   natura   dell'attivita'  con  decreto  del  Ministro
 dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,
 del commercio e dell'artigianato e del tesoro.
 6.  La  costruzione  di impianti che recuperano rifiuti
 nel  rispetto  delle condizioni, delle prescrizioni e delle
 norme  tecniche  di  cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal
 decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
 203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione
 di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei
 predetti  impianti di operazioni di recupero di rifiuti non
 individuati  ai  sensi del presente articolo resta comunque
 sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
 7.   Alle  denunce  e  alle  domande  disciplinate  dal
 presente  Capo  si  applicano,  in  quanto  compatibili, le
 disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  26  aprile 1992, n. 300, e successive modifiche
 ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di
 cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241».
 «Art.  33  (Operazioni  di recupero). - 1. A condizione
 che  siano  rispettate  le norme tecniche e le prescrizioni
 specifiche  adottate  ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art.
 31,  l'esercizio  delle  operazioni di recupero dei rifiuti
 possono  essere  intraprese  decorsi  novanta  giorni dalla
 comunicazione   di   inizio  di  attivita'  alla  Provincia
 territorialmente competente.
 2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
 in  relazione  a  ciascun  tipo  di attivita', prevedono in
 particolare:
 a) per i rifiuti non pericolosi:
 1) le quantita' massime impiegabili;
 2)  la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
 rifiuti  utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
 quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
 prevista dal presente articolo;
 3)  le  prescrizioni necessarie per assicurare che,
 in  relazione  ai  tipi  o alle quantita' dei rifiuti ed ai
 metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
 pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
 o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 b) per i rifiuti pericolosi:
 1) le quantita' massime impiegabili;
 2)   provenienza,  i  tipi  e  caratteristiche  dei
 rifiuti;
 3)  le  condizioni  specifiche  riferite  ai valori
 limite  di  sostanze  pericolose  contenute nei rifiuti, ai
 valori  limite  di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
 tipo  di  attivita'  e  di  impianto  utilizzato,  anche in
 relazione alle altre emissioni presenti in sito;
 4)  altri  requisiti necessari per effettuare forme
 diverse di recupero;
 5)  le  prescrizioni necessarie per assicurare che,
 in   relazione  al  tipo  ed  alle  quantita'  di  sostanze
 pericolose  contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
 i  rifiuti  stessi  siano  recuperati senza pericolo per la
 salute  dell'uomo  e  senza usare procedimenti e metodi che
 potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
 3.  La  Provincia  iscrive  in  un apposito registro le
 imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
 attivita'  ed  entro  il termine di cui al comma 1 verifica
 d'ufficio  la  sussistenza  dei presupposti e dei requisiti
 richiesti.  A  tal  fine  alla  comunicazione  di inizio di
 attivita'  e'  allegata  una  relazione  dalla  quale  deve
 risultare:
 a) il   rispetto   delle   norme   tecniche  e  delle
 condizioni specifiche di cui al comma 1;
 b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
 la gestione dei rifiuti;
 c) le   attivita'   di   recupero  che  si  intendono
 svolgere;
 d) stabilimento,  capacita'  di  recupero  e ciclo di
 trattamento  o  di  combustione  nel quale i rifiuti stessi
 sono destinati ad essere recuperati;
 e) le   caratteristiche  merceologiche  dei  prodotti
 derivanti dai cicli di recupero.
 4.  Qualora  la  Provincia  accerti il mancato rispetto
 delle  norme  tecniche e delle condizioni di cui al comma 1
 dispone  con  provvedimento  motivato  il divieto di inizio
 ovvero    di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo   che
 l'interessato  non  provveda  a  conformare  alla normativa
 vigente  dette attivita' ed i suoi effetti entro il termine
 prefissato dall'amministrazione.
 5.  La  comunicazione  di  cui  al  comma 1 deve essere
 rinnovata  ogni  5  anni  e  comunque  in  caso di modifica
 sostanziale delle operazioni di recupero.
 6.  Sino  all'adozione  delle  norme  tecniche  e delle
 condizioni   di  cui  al  comma  1  e  comunque  non  oltre
 quarantacinque   giorni   dal   termine   del   periodo  di
 sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE
 e  dall'art.  3  della direttiva 91/689/CEE le procedure di
 cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  a chiunque effettui
 operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente
 nell'allegato  3  al  decreto ministeriale 5 settembre 1994
 del  Ministro  dell'ambiente,  pubblicato  nel  supplemento
 ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994,
 n.   212,   e   nell'allegato  1  al  decreto  ministeriale
 16 gennaio  1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
 a   tal   fine   si   considerano  valide  ed  efficaci  le
 comunicazioni  gia'  effettuate  alla  data  di  entrata in
 vigore  del  presente  decreto. Le comunicazioni effettuate
 dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono
 valide  ed  efficaci  solo  se  a  tale data la costruzione
 dell'impianto,  ove  richiesto  dal  tipo  di  attivita' di
 recupero, era stata gia' ultimata.
 7.   La  procedura  semplificata  di  cui  al  presente
 articolo   sostituisce,   limitatamente   alle   variazioni
 qualitative  e quantitative delle emissioni determinate dai
 rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1
 che  gia'  fissano  i limiti di emissione in relazione alle
 attivita'  di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui
 all'art.  15,  lettera  a) del decreto del Presidente della
 Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
 8.  Le  disposizioni semplificate del presente articolo
 non  si  applicano  alle  attivita' di recupero dei rifiuti
 urbani, ad eccezione:
 a) delle  attivita'  di  riciclaggio e di recupero di
 materia  prima  e  di produzione di compost di qualita' dai
 rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
 b) delle  attivita' di trattamento dei rifiuti urbani
 per   ottenere   combustibile  da  rifiuto  effettuate  nel
 rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;
 c) (Omissis).
 9.  Fermi  restando il rispetto dei limiti di emissione
 in  atmosfera  di  cui  all'art.  31, comma 3, e dei limiti
 delle  altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni
 vigenti   nonche'  fatta  salva  l'osservanza  degli  altri
 vincoli  a  tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
 sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
 presente  decreto  legislativo, il Ministro dell'industria,
 del  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il
 Ministro  dell'ambiente  determina  modalita', condizioni e
 misure  relative  alla  concessione di incentivi finanziari
 previsti  da disposizioni legislative all'utilizzazione dei
 rifiuti  come  combustibile per produrre energia elettrica,
 tenuto  anche  conto  del  prevalente interesse pubblico al
 recupero  energetico  nelle  centrali elettriche di rifiuti
 urbani  sottoposti  a  preventive operazioni di trattamento
 finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
 10.  I  rifiuti non pericolosi individuati con apposite
 norme  tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati
 in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C
 sono  sottoposti  unicamente  alle disposizioni di cui agli
 articoli 10  comma  3,  11, 12, e 15, nonche' alle relative
 norme sanzionatorie.
 11.  Alle  attivita'  di  cui  ai  commi  precedenti si
 applicano   integralmente   le   norme   ordinarie  per  lo
 smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo
 effettivo ed oggettivo al recupero.
 12.  Le  condizioni  e  le  norme  tecniche relative ai
 rifiuti  pericolosi  di cui al comma 1 sono comunicate alla
 Commissione  dell'Unione  europea tre mesi prima della loro
 entrata in vigore.
 12-bis.  Le  operazioni di messa in riserva dei rifiuti
 pericolosi  individuati ai sensi del presente articolo sono
 sottoposte  alle procedure semplificate di comunicazione di
 inizio  di  attivita'  solo se effettuate presso l'impianto
 dove  avvengono  le operazioni di riciclaggio e di recupero
 previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
 12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le
 norme  tecniche  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
 caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
 riserva  non  localizzati  presso  gli  impianti  dove sono
 effettuate  le  operazioni  di  riciclaggio  e  di recupero
 individuate  ai  punti  da R1 a R9, nonche' le modalita' di
 stoccaggio  e  i  termini  massimi  entro i quali i rifiuti
 devono essere avviati alle predette operazioni».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Esclusioni
 1.  Sono  esclusi  dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti impianti:
 a)  impianti che trattano esclusivamente una o piu' categorie dei seguenti rifiuti:
 1)   rifiuti   vegetali   derivanti  da  attivita'  agricole  e forestali;
 2)  rifiuti  vegetali  derivati  dalle  industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata e' recuperata;
 3)  rifiuti  vegetali  fibrosi derivanti dalla produzione della pasta  di  carta  grezza  e dalla relativa produzione di carta, se il processo  di coincenerimento viene effettuato sul luogo di produzione e l'energia termica generata e' recuperata;
 4)  rifiuti  di  legno  ad  eccezione  di  quelli  che  possono contenere  composti  organici  alogenati  o  metalli pesanti o quelli classificati  pericolosi  ai  sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b),  a  seguito  di  un  trattamento  protettivo  o  di rivestimento; rientrano  in  particolare  in  tale  eccezione i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;
 5) rifiuti di sughero;
 6) rifiuti radioattivi;
 7)  corpi  interi  o parti di animali, non destinati al consumo umano,  ivi  compresi  gli  ovuli,  gli  embrioni e lo sperma, di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  del  regolamento  (CE)  n. 1774/2002.  Rimangono  assoggettati  al presente decreto gli impianti che  trattano  prodotti  di  origine  animale,  compresi  i  prodotti trasformati, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;
 8)  rifiuti  derivanti  dalla  prospezione e dallo sfruttamento delle  risorse  petrolifere  e  di  gas  negli  impianti  offshore  e inceneriti a bordo di questi ultimi;
 b) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione  per  migliorare  il  processo  di  incenerimento che trattano meno di 50 tonnellate di rifiuti all'anno.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 -  Per  il regolamento (CE) n. 1774/2002 vedi note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Realizzazione ed esercizio di impianti
 di incenerimento dei rifiuti
 1.  Ai  fini  della  realizzazione  ed  esercizio degli impianti di incenerimento:
 a)  per  gli  impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale  ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si  applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997;
 b) per   gli  impianti  sottoposti  ad  autorizzazione  integrata ambientale  ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si  applicano,  al  riguardo,  le  disposizioni  del medesimo decreto legislativo.
 2.   La  domanda  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  per  la realizzazione  ed  esercizio  degli  impianti  di  incenerimento  dei rifiuti  deve  contenere,  tra  l'altro, una descrizione delle misure preventive  contro  l'inquinamento  ambientale previste per garantire che:
 a) l'impianto  e' progettato e attrezzato e sara' gestito in modo conforme  ai  requisiti  del  presente  decreto  nonche'  in  modo da assicurare quanto meno l'osservanza dei contenuti dell'allegato 1;
 b) il  calore  generato  durante  il processo di incenerimento e' recuperato   per   quanto   possibile,  attraverso,  ad  esempio,  la produzione  combinata  di  calore ed energia, la produzione di vapore industriale  o  il  teleriscaldamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 c) i  residui  prodotti durante il processo di incenerimento sono minimizzati  in  quantita'  e  pericolosita'  e  sono, ove possibile, riciclati  o  recuperati  conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 d) lo  smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o recuperati  e' effettuato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 e) le  tecniche  di  misurazione  proposte per le emissioni negli effluenti   gassosi  e  nelle  acque  di  scarico  sono  conformi  ai pertinenti requisiti del presente decreto.
 3.  Le  autorizzazioni  di  cui  al  comma  1 devono, in ogni caso, indicare   esplicitamente,   in  aggiunta  a  quanto  previsto  dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
 a) la   capacita'   nominale   e   il   carico  termico  nominale dell'impianto e le quantita' autorizzate per le singole categorie dei rifiuti;
 b) le   categorie   di   rifiuti   che  possono  essere  trattate nell'impianto,  con  l'indicazione  dei  relativi  codici dell'elenco europeo dei rifiuti;
 c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante;
 d) i  periodi  massimi  di  tempo  per  l'avviamento  e l'arresto durante  il  quale  non  vengono  alimentati  rifiuti  come  disposto all'articolo  8,  comma  8, e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo   funzionamento  dell'impianto  ai  fini  dell'applicazione dell'allegato I, paragrafo A, punto 5, e paragrafo C, punto 1;
 e) le  procedure  di  campionamento  e misurazione utilizzate per ottemperare  agli  obblighi di controllo periodico e sorveglianza dei singoli  inquinanti  atmosferici ed idrici, nonche' la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione;
 f) le  modalita'  e  la  frequenza  dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione  medesima,  da effettuarsi da parte delle agenzie regionali  e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore.
 4.  In  aggiunta  ai  dati  previsti dal comma 3, le autorizzazioni rilasciate  dall'autorita'  competente  per impianti di incenerimento che  utilizzano  rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente le quantita'  ed  i  poteri  calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse  tipologie  di rifiuti pericolosi che possono essere trattate nell'impianto,  i  loro  flussi di massa minimi e massimi, nonche' il loro contenuto massimo di inquinanti quali, ad esempio, PCB/PCT, PCP, cloro totale, fluoro totale, zolfo totale, metalli pesanti.
 5.  Se  il  gestore  di un impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi   prevede   una   modifica   dell'attivita'  che  comporti l'incenerimento  di  rifiuti pericolosi, tale modifica e' considerata sostanziale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e  agli  effetti  dell'articolo  27, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
 6.  La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.
 7.  Al fine di ridurre l'impatto dei trasporti di rifiuti destinati agli  impianti  di  incenerimento  in  fase  progettuale  puo' essere prevista  la  realizzazione  di  appositi collegamenti ferroviari con oneri  a  carico  dei soggetti gestori di impianti. L'approvazione di tale   elemento  progettuale  nell'ambito  della  procedura  prevista dall'articolo  27  del  decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, costituisce,   ove   occorra,  variante  allo  strumento  urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita'  dei  lavori  ai  sensi  del  comma  5  del medesimo articolo 27.
 8. Prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento, l'autorita' competente  verifica  che  l'impianto  soddisfa  le  condizioni  e le prescrizioni   alle   quali   e'   stato   subordinato   il  rilascio dell'autorizzazione  medesima. I costi di tale verifica sono a carico del  titolare  dell'impianto.  L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilita' per il gestore.
 9. Qualora l'autorita' competente non provvede alla verifica di cui al  comma  8  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  della relativa richiesta, il titolare puo' dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare  che  l'impianto  soddisfa  le condizioni e le prescrizioni alle  quali  e'  stato  subordinato  il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento e' fatto pervenire all'autorita' competente e,  se  positivo,  trascorsi  quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto.
 10.  In  deroga  a  quanto  previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  nel  caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, il rinnovo dell'autorizzazione e' effettuato ogni otto anni.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 -  Per  il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
 vedi note alle premesse.
 - Si riporta il testo degli articoli 27 e 28 del citato
 decreto legislativo n. 22 del 1997:
 «Art.  27  (Approvazione  del progetto e autorizzazione
 alla  realizzazione  degli  impianti  di  smaltimento  e di
 recupero  dei  rifiuti).  -  1.  I  soggetti  che intendono
 realizzare  nuovi  impianti di smaltimento o di recupero di
 rifiuti,   anche  pericolosi,  devono  presentare  apposita
 domanda  alla  regione competente per territorio, allegando
 il  progetto  definitivo  dell'impianto e la documentazione
 tecnica  prevista  per la realizzazione del progetto stesso
 dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  urbanistica,  di
 tutela  ambientale,  di salute e di sicurezza sul lavoro, e
 di  igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto
 alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale
 ai  sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi'
 allegata   la   comunicazione  del  progetto  all'autorita'
 competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3
 resta  sospeso  fino all'acquisizione della pronuncia sulla
 compatibilita'  ambientale  ai  sensi dell'art. 6, comma 4,
 della  legge  8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche
 ed integrazioni.
 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
 cui  al  comma  1,  la  regione  nomina un responsabile del
 procedimento   e   convoca   una  apposita  conferenza  cui
 partecipano   i   responsabili   degli   uffici   regionali
 competenti,   e   i   rappresentanti   degli   enti  locali
 interessati.  Alla  conferenza  e'  invitato  a partecipare
 anche    il   richiedente   l'autorizzazione   o   un   suo
 rappresentante   al   fine   di  acquisire  informazioni  e
 chiarimenti.
 3.  Entro  novanta  giorni  dalla  sua convocazione, la
 conferenza:
 a) procede alla valutazione dei progetti;
 b) acquisisce  e  valuta  tutti gli elementi relativi
 alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali
 e territoriali;
 c) acquisisce,  ove previsto dalla normativa vigente,
 la valutazione di compatibilita' ambientale;
 d) trasmette  le  proprie  conclusioni con i relativi
 atti alla giunta regionale.
 4.  Per  l'istruttoria tecnica della domanda la regione
 puo'  avvalersi  degli  organismi  individuati ai sensi del
 decreto-legge  4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito, con
 modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
 5.   Entro   trenta   giorni   dal   ricevimento  delle
 conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze
 della  stessa,  la  Giunta  regionale approva il progetto e
 autorizza  la  realizzazione  dell'impianto. L'approvazione
 sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
 concessioni  di  organi  regionali, provinciali e comunali.
 L'approvazione  stessa  costituisce,  ove occorra, variante
 allo   strumento   urbanistico   comunale,  e  comporta  la
 dichiarazione    di    pubblica    utilita',   urgenza   ed
 indifferibilita' dei lavori.
 6.  Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree
 vincolate  ai  sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
 del  decreto-legge  27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  8 agosto  1985,  n.  431,  si
 applicano  le  disposizioni  di cui al comma 9 dell'art. 82
 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
 n.  616,  come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985,
 n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
 1985, n. 431.
 7.   Le   regioni   emanano  le  norme  necessarie  per
 disciplinare  l'intervento  sostitutivo  in caso di mancato
 rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
 8.   Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  si
 applicano   anche   per   la   realizzazione   di  varianti
 sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche
 a  seguito  delle quali gli impianti non sono piu' conformi
 all'autorizzazione rilasciata.
 9.  Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo'
 essere  presentata  domanda di autorizzazione all'esercizio
 delle  operazioni  di  smaltimento  e  di  recupero  di cui
 all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni
 di  smaltimento  e di recupero contestualmente all'adozione
 del    provvedimento   che   autorizza   la   realizzazione
 dell'impianto».
 «Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni
 di   smaltimento   e  recupero).  -  1.  L'esercizio  delle
 operazioni  di  smaltimento  e  di  recupero dei rifiuti e'
 autorizzato  dalla  regione competente per territorio entro
 novanta  giorni  dalla presentazione della relativa istanza
 da  parte  dell'interessato.  L'autorizzazione individua le
 condizioni  e  le  prescrizioni  necessarie  per  garantire
 l'attuazione   dei  principi  di  cui  all'art.  2,  ed  in
 particolare:
 a) i  tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o
 da recuperare;
 b) i  requisiti  tecnici, con particolare riferimento
 alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
 ai  tipi  ed  ai  quantitativi  massimi  di rifiuti ed alla
 conformita' dell'impianto al progetto approvato;
 c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza
 ed igiene ambientale;
 d) il luogo di smaltimento;
 e) il metodo di trattamento e di recupero;
 f)  i  limiti  di  emissione  in atmosfera, che per i
 processi   di   trattamento   termico  dei  rifiuti,  anche
 accompagnati  da  recupero  energetico,  non possono essere
 meno  restrittivi  di  quelli  fissati  per gli impianti di
 incenerimento  dalle  direttive  comunitarie 89/369/CEE del
 Consiglio  dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
 21 giugno  1989,  94/67/CE  del  Consiglio  del 16 dicembre
 1994, e successive modifiche ed integrazioni;
 g) le  prescrizioni  per  le  operazioni  di messa in
 sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
 h) le garanzie finanziarie;
 i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
 2. - .
 3.  L'autorizzazione  di cui al comma 1 e' concessa per
 un  periodo  di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
 entro      centottanta      giorni      dalla      scadenza
 dell'autorizzazione,   deve   essere   presentata  apposita
 domanda  alla  regione  che  decide  prima  della  scadenza
 dell'autorizzazione stessa.
 4.   Quando   a   seguito   di   controlli   successivi
 all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi
 all'autorizzazione  di  cui  all'art.  27, ovvero non siano
 soddisfatte  le  condizioni  e  le  prescrizioni  contenute
 nell'atto  di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
 di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida,
 per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine
 senza   che   il   titolare   abbia  provveduto  a  rendere
 quest'ultimo  conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione
 stessa e' revocata.
 5.  Fatti  salvi l'obbligo della tenuta dei registri di
 carico  e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12,
 ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente
 articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato
 nel  rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma
 1, lettera m).
 6.  Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
 carico,  scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
 in   aree   portuali  sono  disciplinati  dalle  specifiche
 disposizioni  di  cui  alla  legge  28 gennaio 1994, n. 84.
 L'autorizzazione  delle  operazioni  di imbarco e di sbarco
 non  puo'  essere rilasciata se il richiedente non dimostra
 di  avere  ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16,
 nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
 7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad
 esclusione   della   sola   riduzione   volumetrica,   sono
 autorizzati,   in   via   definitiva   dalla   regione  ove
 l'interessato  ha  la  sede  legale o la societa' straniera
 proprietaria  dell'impianto  ha  la sede di rappresentanza.
 Per  lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul
 territorio  nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni
 prima  dell'installazione  dell'impianto,  deve  comunicare
 alla  regione nel cui territorio si trova il sito prescelto
 le   specifiche   dettagliate  relative  alla  campagna  di
 attivita',  allegando  l'autorizzazione di cui al comma 1 e
 l'iscrizione  all'Albo  nazionale delle imprese di gestione
 dei  rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta.
 La  regione  puo'  adottare prescrizioni integrative oppure
 puo  vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora
 lo  svolgimento  della  stessa nello specifico sito non sia
 compatibile  con  la  tutela  dell'ambiente  o della salute
 pubblica».
 - Il regolamento (CE) n. 761/2001 e' pubblicato in GUCE
 n. L. 114, del 24 aprile 2001.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Realizzazione ed esercizio
 di impianti di coincenerimento
 1. Ai fini dell'esercizio degli impianti di coincenerimento:
 a)  per  gli  impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale  ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 b)  per  gli  impianti  sottoposti  ad  autorizzazione  integrata ambientale  ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si  applicano,  al  riguardo,  le  disposizioni  del medesimo decreto legislativo.
 2. Al fine della realizzazione di un impianto di coincenerimento:
 a) per  gli  impianti  non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale  ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 b) per   gli  impianti  sottoposti  ad  autorizzazione  integrata ambientale  ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si  applicano,  al  riguardo,  le  disposizioni  del medesimo decreto legislativo.
 3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica disciplinati dal  decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le disposizioni di cui  alle  lettere  a)  e  b)  del comma 2 si attuano nell'ambito del procedimento  unico  previsto  dall'articolo  12 del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
 4.  E' vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione.
 5.  La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1  e  2  deve  contenere,  tra  l'altro, una descrizione delle misure preventive  contro  l'inquinamento  ambientale previste per garantire che:
 a) l'impianto  e' progettato e attrezzato e sara' gestito in modo conforme  ai  requisiti  del  presente  decreto  nonche'  in  modo da assicurare  quanto  meno  l'osservanza dei contenuti dell'allegato 2, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 3;
 b) il  calore  generato durante il processo di coincenerimento e' recuperato,   per   quanto  possibile,  attraverso,  ad  esempio,  la produzione  combinata  di  calore ed energia, la produzione di vapore industriale o il teleriscaldamento;
 c) i residui prodotti durante il processo di coincenerimento sono minimizzati   in   quantita'  e  pericolosita'  e  sono  riciclati  e recuperati  laddove  tale  processo risulti appropriato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 d) lo  smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o recuperati  e' effettuato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 e) le  tecniche  di  misurazione  proposte per le emissioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai requisiti del presente decreto.
 6.  Le  autorizzazioni  di cui ai commi 1 e 2 devono, in ogni caso, indicare   esplicitamente,   in  aggiunta  a  quanto  previsto  dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
 a) la   potenza  termica  nominale  di  ciascuna  apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati i rifiuti da coincenerire:
 b)  le  categorie ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattate   nell'impianto   con   l'indicazione  dei  relativi  codici dell'elenco europeo dei rifiuti;
 c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante;
 d) i  periodi  massimi  di  tempo  per  l'avviamento  e l'arresto durante  il  quale  non  vengono  alimentati  rifiuti  come  disposto all'articolo  8,  comma  8, e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo   funzionamento  dell'impianto  ai  fini  dell'applicazione dell'allegato 2, paragrafo C, punto 1;
 e) le  procedure  di  campionamento  e misurazione utilizzate per ottemperare  agli  obblighi  di  controllo e sorveglianza dei singoli inquinanti atmosferici ed idrici, nonche' la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione:
 f)  le  modalita'  e  la  frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione  medesima,  da effettuarsi da parte delle agenzie regionali  e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore.
 7.  In  aggiunta  a  quanto previsto dal comma 6, le autorizzazioni concesse  dall'autorita'  competente  per impianti di coincenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente:
 a) le quantita' ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle  diverse  tipologie  di  rifiuti  pericolosi che possono essere trattate  nell'impianto,  nonche'  i  loro  flussi  di massa minimi e massimi,  nonche'  il  loro contenuto massimo di inquinanti quali, ad esempio,  PCB/PCT,  PCP,  cloro  totale, fluoro totale, zolfo totale, metalli pesanti;
 b) il divieto di cui al comma 4,
 8.  Il  coincenerimento di olii usati, fermo restando il divieto di cui  al  comma 4, e' autorizzato secondo le disposizioni del presente articolo, alle seguenti ulteriori condizioni:
 a)  gli  oli  usati  come  definiti  all'articolo  1  del decreto legislativo  27 gennaio  1992,  n.  95,  siano  conformi  ai seguenti requisiti:
 1)  la  quantita'  di policlorodifenili (PCB) di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e degli idrocarburi policlorurati presenti concentrazioni non superiori a 50 ppm;
 2)  questi  rifiuti  non  siano  resi  pericolosi  dal fatto di contenere  altri  costituenti  elencati  nell'Allegato V, parte 2 del regolamento  (CEE)  259/93  del  Consiglio,  del 1° febbraio 1993, in quantita'  o  concentrazioni incompatibili con gli obiettivi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 22 del 1997;
 3)  il  potere  calorifico  inferiore  sia  almeno  30  MJ  per chilogrammo;
 b) la  potenza  termica  nominale  della  singola apparecchiatura dell'impianto  in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW.
 9.  Se  il gestore di un impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi   prevede   una   modifica   dell'attivita'  che  comporti l'incenerimento  di  rifiuti pericolosi, tale modifica e' considerata sostanziale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e  agli  effetti  dell'articolo  27,  comma 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
 10.  In  deroga  a  quanto  previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  nel  caso in cui un impianto  risulti  registrato ai sensi del regolamento (CE) 761/2001, il rinnovo dell'autorizzazione e' effettuato ogni otto anni.
 11. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima  sicurezza,  ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.
 12.   Prima   dell'inizio   delle  operazioni  di  coincenerimento, l'autorita' competente verifica che l'impianto soddisfa le condizioni e  le  prescrizioni  alle  quali  e'  stato  subordinato  il rilascio dell'autorizzazione  medesima. I costi di tale verifica sono a carico del  titolare  dell'impianto.  L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilita' per il gestore.
 13.  Qualora  l'autorita'  competente non provvede alla verifica di cui  al  comma  12 entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare puo' dare incarico ad un soggetto abilitato di accertate  che  l'impianto  soddisfa  le condizioni e le prescrizioni alle  quali  e'  stato  subordinato  il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento e' fatto pervenire all'autorita' competente e,  se  positivo,  trascorsi  quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 -  Per  il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
 vedi note alle premesse.
 -  Per l'art. 28 e l'art. 27 del d.lgs. n. 22 del 1997,
 vedi note all'art. 4.
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  del  decreto
 legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387 (Attuazione della
 direttiva  2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
 elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche rinnovabili nel
 mercato interno dell'elettricita):
 «Art.  12  (Razionalizzazione  e  semplificazione delle
 procedure   autorizzative).   -   1.   Le   opere   per  la
 realizzazione    degli   impianti   alimentati   da   fonti
 rinnovabili,  nonche' le opere connesse e le infrastrutture
 indispensabili   alla  costruzione  e  all'esercizio  degli
 stessi  impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di
 pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti.
 2.   Restano  ferme  le  procedure  di  competenza  del
 Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
 controlli di prevenzione incendi.
 3.  La  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti di
 produzione   di   energia  elettrica  alimentati  da  fonti
 rinnovabili,  gli  interventi  di  modifica, potenziamento,
 rifacimento   totale   o  parziale  e  riattivazione,  come
 definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
 e  le  infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
 all'esercizio  degli  impianti stessi, sono soggetti ad una
 autorizzazione  unica,  rilasciata  dalla  regione  o altro
 soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto
 delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente,
 di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
 A  tal  fine  la  Conferenza dei servizi e' convocata dalla
 regione  entro  trenta giorni dal ricevimento della domanda
 di  autorizzazione.  Resta  fermo  il pagamento del diritto
 annuale  di  cui  all'art. 63, commi 3 e 4, del testo unico
 delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
 produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
 amministrative,  di  cui  al decreto legislativo 26 ottobre
 1995, n. 504, e successive modificazioni.
 4.  L'autorizzazione  di cui al comma 3 e' rilasciata a
 seguito  di  un  procedimento  unico,  al quale partecipano
 tutte  le  Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
 dei   principi   di  semplificazione  e  con  le  modalita'
 stabilite  dalla  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
 modificazioni      e      integrazioni.     Il     rilascio
 dell'autorizzazione   costituisce  titolo  a  costruire  ed
 esercire  l'impianto in conformita' al progetto approvato e
 deve  contenere,  in  ogni  caso, l'obbligo alla rimessa in
 pristino  dello  stato  dei  luoghi  a  carico del soggetto
 esercente  a  seguito  della  dismissione dell'impianto. Il
 termine  massimo per la conclusione del procedimento di cui
 al  presente  comma  non  puo'  comunque essere superiore a
 centottanta giorni.
 5.    All'installazione   degli   impianti   di   fonte
 rinnovabile di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c) per
 i   quali   non   e'   previsto   il   rilascio  di  alcuna
 autorizzazione,  non  si  applicano  le procedure di cui ai
 commi 3 e 4.
 6.  L'autorizzazione  non  puo'  essere subordinata ne'
 prevedere  misure di compensazione a favore delle regioni e
 delle province.
 7.  Gli impianti di produzione di energia elettrica, di
 cui  all'art.  2,  comma 1, lettere b) e c), possono essere
 ubicati  anche  in  zone  classificate agricole dai vigenti
 piani  urbanistici.  Nell'ubicazione si dovra' tenere conto
 delle  disposizioni  in  materia  di  sostegno  nel settore
 agricolo,  con  particolare riferimento alla valorizzazione
 delle  tradizioni  agroalimentari locali, alla tutela della
 biodiversita',  cosi'  come  del patrimonio culturale e del
 paesaggio  rurale  di  cui  alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
 articoli 7  e  8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio
 2001, n. 228, art. 14.
 8.  Gli  impianti di produzione di energia elettrica di
 potenza  complessiva  non  superiore a 3 MW termici, sempre
 che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti,
 alimentati  da gas di discarica, gas residuati dai processi
 di  depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche
 e  prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2
 e  3  dell'art. 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
 n.  22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma
 1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio
 1988,  n.  203,  attivita' ad inquinamento atmosferico poco
 significativo   ed   il   loro   esercizio   non   richiede
 autorizzazione.  E'  conseguentemente  aggiornato  l'elenco
 delle    attivita'   ad   inquinamento   atmosferico   poco
 significativo   di   cui  all'allegato  I  al  decreto  del
 Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.
 9.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi si
 applicano  anche  in  assenza  della  ripartizione  di  cui
 all'art.  10,  commi  1  e 2, nonche' di quanto disposto al
 comma 10.
 10.  In  Conferenza unificata, su proposta del Ministro
 delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
 dell'ambiente  e della tutela del territorio e del Ministro
 per  i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee
 guida  per  lo svolgimento del procedimento di cui al comma
 3.   Tali  linee  guida  sono  volte,  in  particolare,  ad
 assicurare  un  corretto  inserimento  degli  impianti, con
 specifico  riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
 attuazione   di   tali  linee  guida,  le  regioni  possono
 procedere  alla  indicazione di aree e siti non idonei alla
 installazione di specifiche tipologie di impianti.».
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 1 del citato decreto
 legislativo n. 95 del 1992:
 1. Definizioni.
 1.  Ai  fini  dell'applicazione del presente decreto si
 intende per:
 a) Olio   usato:   qualsiasi   olio   industriale   o
 lubrificante,   a   base  minerale  o  sintetica,  divenuto
 improprio   all'uso  cui  era  inizialmente  destinato,  in
 particolare  gli  oli  usati dei motori a combustione e dei
 sistemi  di  trasmissione,  nonche'  gli  oli  minerali per
 macchinari,  turbine o comandi idraulici e quelli contenuti
 nei filtri usati.
 b) Eliminazione: il trattamento oppure la distruzione
 degli   oli  usati,  nonche'  il  loro  immagazzinamento  o
 deposito sul suolo o nel suolo.
 c) Trattamento:  le operazioni destinate a consentire
 la   riutilizzazione   degli   oli   usati   attraverso  la
 rigenerazione e la combustione.
 d) Rigenerazione: qualunque procedimento che permetta
 di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli
 usati  che  comporti  in  particolare  la  separazione  dei
 contaminanti,  dei prodotti di ossidazione e degli additivi
 contenuti in tali oli.
 e) Combustione:  utilizzazione  degli  oli usati come
 combustibile, con recupero adeguato del calore prodotto.
 f)   Raccolta:  il  complesso  delle  operazioni  che
 consentono  di  trasferire gli oli usati dai detentori alle
 imprese di eliminazione degli oli.
 2.  Sono comunque soggette alla disciplina prevista per
 gli  olii  usati le miscele oleose, intendendosi per tali i
 composti  usati  fluidi o liquidi solo parzialmente formati
 di  olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di
 cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni.
 3.  Per  quanto  non  disposto  dal presente decreto si
 applicano alla raccolta, immagazzinamento e trasporto degli
 oli  usati  e  nel momento della loro consegna alle imprese
 autorizzate  alla  rigenerazione,  le norme in vigore per i
 rifiuti».
 Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, reca:
 «Attuazione  della  direttiva  96/59/CE relativa allo
 smaltimento      dei      policlorodifenili      e      dei
 policlorotrifenili».
 Il regolamento (CEE) e' pubblicato in GUCE n. L. 30 del
 6 febbraio 1993.
 L'allegato V, parte 2, del regolamento (CEE) n. 259/93,
 cosi' recita:
 «Rifiuti  elencati nell'allegato alla decisione della
 Commissione     2000/532/CE     modificata.    I    rifiuti
 contrassegnati   da   asterisco  sono  considerati  rifiuti
 pericolosi  ai sensi della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti
 pericolosi».
 - Si riporta il testo dell'art. 2, del d.lgs. n. 22 del
 1997:
 «Art.  2  (Finalita).  -  1.  La  gestione  dei rifiuti
 costituisce   attivita'   di   pubblico   interesse  ed  e'
 disciplinata  dal  presente  decreto  al fine di assicurare
 un'elevata  protezione  dell'ambiente e controlli efficaci,
 tenendo conto della specificita' dei rifiuti pericolosi.
 2.  I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza
 pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
 o  metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e,
 in particolare:
 a) senza  determinare  rischi per l'acqua, l'aria, il
 suolo e per la fauna e la flora;
 b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 c) senza   danneggiare  il  paesaggio  e  i  siti  di
 particolare  interesse,  tutelati  in  base  alla normativa
 vigente.
 3.  La  gestione dei rifiuti si conforma ai principi di
 responsabilizzazione  e di cooperazione di tutti i soggetti
 coinvolti    nella    produzione,    nella   distribuzione,
 nell'utilizzo  e  nel  consumo  di  beni da cui originano i
 rifiuti,   nel   rispetto   dei  principi  dell'ordinamento
 nazionale e comunitario.
 4.  Per  il  conseguimento delle finalita' del presente
 decreto lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito
 delle   rispettive   competenze   ed  in  conformita'  alle
 disposizioni  che  seguono,  adottano ogni opportuna azione
 avvalendosi,   anche   mediante   accordi  e  contratti  di
 programma, di soggetti pubblici e privati qualificati».
 -  Per  il  regolamento  (CE)  n.  761/2001,  vedi note
 all'art. 4.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Coincenerimento di prodotti trasformati derivati
 da materiali previsti dal regolamento 1774/2002/CE
 1.   Il   coincenerimento  dei  prodotti  trasformati  derivati  da materiali  di  categoria  1,  2  e  3  di  cui al regolamento (CE) n. 1774/2002  e'  autorizzato secondo le disposizioni dell'articolo 5, a condizione   che  siano  rispettati  i  requisiti,  le  modalita'  di esercizio e le prescrizioni di cui all'Allegato 3.
 2.   La  domanda  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  di  cui all'articolo 5 e' inviata anche alla ASL territorialmente competente.
 3.   Nella   documentazione   di   cui   al  decreto  del  Ministro dell'ambiente  1° aprile  1998,  n.  148,  e  nel  Modello  unico  di dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive  modificazioni, deve essere indicato, nella parte relativa all'individuazione  e  classificazione dei rifiuti di cui al presente articolo,  il  codice dell'Elenco europeo dei rifiuti; 020203 «Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione».
 
 
 
 Note all'art. 6.
 -  Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, vedi note alle
 premesse.
 Il  decreto  del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998,
 n. 148 reca:
 «Regolamento  recante  approvazione  del  modello dei
 registri  di  carico  e  scarico dei rifiuti ai sensi degli
 articoli 12,  18,  comma  2, lettera m), e 18, comma 4, del
 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
 La legge 25 gennaio 1994, n. 70, reca:
 «Norme  per  la  semplificazione degli adempimenti in
 materia  ambientale,  sanitaria  e  di  sicurezza pubblica,
 nonche'  per  l'attuazione  del sistema di ecogestione e di
 audit ambientale».
 Per il regolamento (CE) n. 761/2001, vedi note all'art.
 4.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Procedure di ricezione dei rifiuti
 1.  Il  gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento deve  adottare tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e  alla  ricezione  dei  rifiuti  per  evitare  o limitare per quanto praticabile   gli  effetti  negativi  sull'ambiente,  in  particolare l'inquinamento  dell'aria,  del  suolo,  delle  acque  superficiali e sotterranee,  nonche' odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana. Tali misure devono soddisfare almeno le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
 2.   Prima   della   accettazione   dei  rifiuti  nell'impianto  di incenerimento   o   di   coincenerimento,   il  gestore  deve  almeno determinare  la massa di ciascuna categoria di rifiuti, possibilmente in base al codice dell'Elenco europeo dei rifiuti.
 3.   Prima   della   accettazione   di   rifiuti  nell'impianto  di incenerimento   o  di  coincenerimento,  il  gestore  deve  acquisire informazioni   sui  rifiuti  al  fine  di  verificare,  fra  l'altro, l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione e specificati agli articoli 4 e 5.
 4.   Prima   della   accettazione   di   rifiuti  nell'impianto  di incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve inoltre acquisire le  informazioni  sui  rifiuti  che  comprendano  almeno  i  seguenti elementi:
 a) lo  stato fisico e, ove possibile, la composizione chimica dei rifiuti,  il  relativo codice dell'Elenco europeo dei rifiuti e tutte le  informazioni  necessarie  per  valutare  l'idoneita' del previsto processo di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti;
 b) le  caratteristiche  di pericolosita' dei rifiuti, le sostanze con  le  quali  non  possono  essere  mescolati  e  le precauzioni da adottare nella manipolazione dei rifiuti.
 5.  Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve inoltre applicare almeno le seguenti procedure di ricezione:
 a) deve    essere   verificata   la   documentazione   prescritta dall'articolo  15  del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'articolo  7,  comma  2,  del regolamento (CE) n. 1774/2002 e dal regolamento  (CEE)  n.  259/93,  relativo  alla  sorveglianza  ed  al controllo  delle  spedizioni  di  rifiuti all'interno della Comunita' europea,  nonche'  in  entrata  e  in uscita dal suo territorio e dai regolamenti sul trasporto di merci pericolose;
 b) ad  esclusione  dei  rifiuti  sanitari  pericolosi  a  rischio infettivo  e  di  eventuali  altri rifiuti individuati dall'autorita' competente,  per i quali il campionamento risulta inopportuno, devono essere  prelevati  campioni  rappresentativi.  Questa  operazione  va effettuata,    per   quanto   possibile,   prima   del   conferimento nell'impianto,  per  verificarne  mediante  controlli  la conformita' all'autorizzazione nonche' alle informazioni di cui ai commi 3 e 4, e per  consentire  alle  autorita' competenti di identificare la natura dei  rifiuti trattati. I campioni devono essere conservati per almeno un  mese dopo l'incenerimento o il coincenerimento dei rifiuti da cui sono stati prelevati.
 6.  Le  autorita'  competenti  possono,  in sede di autorizzazione, concedere  parziali  deroghe  a quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5, lettera   a),   alle  imprese  che  inceneriscono  o  coinceneriscono unicamente  i  propri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, purche' venga   comunque  garantito,  mediante  la  previsione  di  eventuali prescrizioni  specifiche  che  tengano  conto  delle  masse  e  delle categorie  di  tali  rifiuti,  il  rispetto  delle  prescrizioni  del presente decreto.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 -  Si  riporta il testo dell'art. 15, del citato d.lgs.
 n. 22 del 1997:
 «Art.  15  (Trasporto  dei  rifiuti).  -  1. Durante il
 trasporto  effettuato  da  enti  o  imprese  i rifiuti sono
 accompagnati  da un formulario di identificazione dal quale
 devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
 a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
 b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
 c) impianto di destinazione;
 d) data e percorso dell'istradamento;
 e) nome ed indirizzo del destinatario.
 2.  Il  formulario di identificazione di cui al comma 1
 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
 e  firmato  dal  detentore dei rifiuti, e controfirmato dal
 trasportatore. Una copia del formulano deve rimanere presso
 il  detentore,  e  le  altre tre, controfirmate e datate in
 arrivo   dal   destinatario,   sono   acquisite   una   dal
 destinatario  e  due  dal  trasportatore,  che  provvede  a
 trasmetterne  una  al  detentore.  Le  copie del formulario
 devono essere conservate per cinque anni.
 3.  Durante  la  raccolta  ed  il  trasporto  i rifiuti
 pericolosi   devono  essere  imballati  ed  etichettati  in
 conformita' alle norme vigenti in materia.
 4.  Le  disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
 al  trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che
 gestisce  il  servizio pubblico ne' ai trasporti di rifiuti
 che  non  eccedano  la  quantita'  di trenta chilogrammi al
 giorno   o   di  trenta  litri  al  giorno  effettuati  dal
 produttore dei rifiuti stessi.
 5. Il modello uniforme di formulario di identificazione
 di  cui  al comma 1 e' adottato entro sessanta giorni dalla
 data di entrata in vigore del presente decreto.
 5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1
 devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro
 o  dalle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato e
 agricoltura,   e   devono   essere  annotati  sul  registro
 IVA-acquisti.  La  vidimazione  dei  predetti  formulari di
 identificazione  e'  gratuita  e  non  e' soggetta ad alcun
 diritto o imposizione tributaria.».
 -  Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, vedi note alle
 premesse.
 -  Per  il  regolamento  (CEE)  n.  259/93,  vedi  note
 all'art. 5.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Condizioni di esercizio degli impianti
 di incenerimento e di coincenerimento
 1.    Nell'esercizio    dell'impianto   di   incenerimento   o   di coincenerimento  devono  essere adottate tutte le misure affinche' le attrezzature   utilizzate   per   la   ricezione,  gli  stoccaggi,  i pretrattamenti  e  la  movimentazione  dei  rifiuti,  nonche'  per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e  gestite  in  modo  da  ridurre le emissioni e gli odori, secondo i criteri della migliore tecnologia disponibile.
 2.  Gli  impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo da ottenere   il  piu'  completo  livello  di  incenerimento  possibile, adottando,  se  necessario,  adeguate  tecniche di pretrattamento dei rifiuti.  Le  scorie  e  le  ceneri  pesanti prodotte dal processo di incenerimento  non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato  come  carbonio  organico totale, di seguito denominato TOC, superiore  al  3  per  cento  in  peso,  o  una perdita per ignizione superiore al 5 per cento in peso sul secco.
 3.   Gli   impianti  di  incenerimento  devono  essere  progettati, costruiti,  equipaggiati  e  gestiti  in modo tale che, dopo l'ultima immissione  di  aria  di  combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento  siano  portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle  condizioni  piu'  sfavorevoli,  ad  una  temperatura di almeno 850 °C  per  almeno  due  secondi.  Tale  temperatura  e' misurata in prossimita' della parete interna della camera di combustione, o in un altro  punto  rappresentativo  della  camera  di combustione indicato dall'autorita'  competente.  Se vengono inceneriti rifiuti pericolosi contenenti  oltre  l'1  per  cento  di  sostanze organiche alogenate, espresse  in  cloro,  la  suddetta  temperatura deve essere di almeno 1100 °C per almeno due secondi.
 4.  Per  determinate  categorie  di  rifiuti o determinati processi termici,  l'autorita'  competente  puo',  in  sede di autorizzazione, prevedere  l'applicazione di prescrizioni diverse da quelle riportate ai  commi  2  e  3,  e 6, purche' nell'impianto di incenerimento e di coincenerimento siano adottate tecniche tali da assicurare:
 a) il   rispetto   dei   valori   limite   di  emissione  fissati nell'allegato  1, paragrafo A, per l'incenerimento e nell'allegato 2, paragrafo A, per il coincenerimento;
 b) che  le  condizioni d'esercizio autorizzate non diano luogo ad una  maggior  quantita'  di  residui  o a residui con un piu' elevato tenore   di   inquinanti  organici  rispetto  ai  residui  ottenibili applicando le prescrizioni di cui sopra.
 5. Ciascuna linea dell'impianto di incenerimento deve essere dotata di  almeno  un  bruciatore  ausiliario  da  utilizzare, nelle fasi di avviamento  e  di arresto dell'impianto, per garantire l'innalzamento ed  il mantenimento della temperatura minima stabilita ai commi 3 o 4 durante  tali operazioni e fintantoche' vi siano rifiuti nella camera di  combustione.  Tale  bruciatore  deve  intervenire automaticamente qualora   la  temperatura  dei  gas  di  combustione,  dopo  l'ultima immissione  di  aria,  scenda  al  di  sotto della temperatura minima stabilita  ai  commi  3 o 4. Il bruciatore ausiliario non deve essere alimentato con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle  derivanti  dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.
 6.  Gli  impianti  di  coincenerimento  devono  essere  progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dal coincenerimento  dei  rifiuti  siano  portati, in modo controllato ed omogeneo,  anche  nelle  condizioni piu' sfavorevoli previste, ad una temperatura  di  almeno  850 °C  per  almeno  due secondi. Se vengono coinceneriti  rifiuti  pericolosi  contenenti  oltre l'1 per cento di sostanze   organiche   alogenate,  espresse  in  cloro,  la  suddetta temperatura deve essere di almeno 1100 °C per almeno due secondi.
 7.  Per  quanto  concerne il coincenerimento dei propri rifiuti nel luogo di produzione in caldaie a corteccia utilizzate nelle industrie della  pasta  di legno e della carta, l'autorizzazione e' subordinata almeno  alle  seguenti  condizioni:  siano  adottate tecniche tali da assicurare  il  rispetto  dei  valori  limite  di  emissione  fissati nell'allegato  2,  paragrafo A, per il carbonio organico totale e che le  condizioni d'esercizio autorizzate non diano luogo ad una maggior quantita'  di  residui  o  a  residui  con  un piu' elevato tenore di inquinanti  organici  rispetto  ai  residui  ottenibili applicando le prescrizioni di cui al presente articolo.
 8.  Gli  impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:
 a) all'avviamento,  finche'  non  sia  raggiunta  la  temperatura minima  stabilita ai commi 3 e 6, oppure la temperatura prescritta ai sensi del comma 4;
 b) qualora  la  temperatura nella camera di combustione scenda al di  sotto di quella minima stabilita ai sensi dei commi 3 e 6, oppure della temperatura prescritta ai sensi del comma 4;
 c) qualora   le   misurazioni  continue  degli  inquinanti  negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di  emissione,  a  causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi.
 9.  Il  calore  generato  durante  il  processo  di incenerimento o coincenerimento e' recuperato per quanto possibile.
 10.  Gli  effluenti  gassosi  degli  impianti  di  incenerimento  e coincenerimento  devono  essere emessi in modo controllato attraverso un  camino  di altezza adeguata e con velocita' e contenuto entalpico tale  da  favorire  una  buona dispersione degli effluenti al fine di salvaguardare   la   salute   umana  e  l'ambiente,  con  particolare riferimento alla normativa relativa alla qualita' dell'aria.
 11.   I  rifiuti  sanitari  pericolosi  a  rischio  infettivo  sono introdotti direttamente nel forno di incenerimento senza prima essere mescolati  con  altre  categorie  di  rifiuti  e  senza manipolazione diretta.
 12.  La  gestione  operativa  degli  impianti di incenerimento e di coincenerimento  deve  essere affidata a persone fisiche tecnicamente competenti.
 |  |  |  | Art. 9. Valori limite di emissione nell'atmosfera
 1.  Gli  impianti  di  incenerimento  sono  progettati,  costruiti, equipaggiati   e   gestiti   in   modo   che   non  vengano  superati nell'effluente   gassoso   i  valori  limite  di  emissione  indicati dall'allegato 1, paragrafo A.
 2.  Gli  impianti  di  coincenerimento  devono  essere  progettati, costruiti,  equipaggiati  e  gestiti  in  modo  tale  che non vengano superati nell'effluente gassoso i valori limite di emissione indicati o calcolati secondo quanto descritto nell'allegato 2, paragrafo A.
 3.  Qualora  il  calore  liberato  dal  coincenerimento  di rifiuti pericolosi  sia  superiore al 40 per cento del calore totale liberato nell'impianto,  i  valori  limite di emissione sono quelli fissati al paragrafo  A  dell'allegato  1,  e conseguentemente non si applica la «formula di miscelazione» di cui all'Allegato 2, paragrafo A.
 4.   I   risultati  delle  misurazioni  effettuate  per  verificare l'osservanza  dei  valori limite di emissione di cui al comma 1, sono normalizzati alle condizioni descritte nell'Allegato 1, paragrafo B.
 5.   I   risultati  delle  misurazioni  effettuate  per  verificare l'osservanza  dei  valori limite di emissione di cui al comma 2, sono normalizzati alle condizioni descritte nell'Allegato 2, paragrafo B.
 6.  Nel  caso  di  coincenerimento  dei  rifiuti  urbani  misti non trattati,  i  valori  limite  di  emissione  sono  quelli  fissati al paragrafo A dell'Allegato 1.
 7.  In  sede  di  autorizzazione,  l'autorita' competente valuta la possibilita'  di  concedere  le  specifiche  deroghe  previste  negli Allegati  1  e  2, nel rispetto delle norme di qualita' ambientale e, ove  ne  ricorra  la  fattispecie,  delle  disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 -  Per  il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
 vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione
 degli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento
 e di coincenerimento di rifiuti
 1.  Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005,  n.  59,  le  acque  reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti  gassosi  evacuate  da  un  impianto  di incenerimento o di coincenerimento    sono    soggette   all'autorizzazione   rilasciata dall'autorita'  competente  ai  sensi dell'articolo 45 e seguenti del decreto   legislativo   11 maggio   1999,   n.   152,   e  successive modificazioni.
 2.  La  domanda  di  autorizzazione  allo  scarico  di acque reflue provenienti  dalla  depurazione  di  effluenti  gassosi  deve  essere accompagnata  dall'indicazione  delle  caratteristiche quantitative e qualitative  dello  scarico;  della  quantita'  di acqua da prelevare nell'anno  solare,  del  corpo  ricettore e del punto previsto per il prelievo  al  fine  del  controllo,  dalla  descrizione  del  sistema complessivo   di   scarico,   ivi  comprese  le  operazioni  ad  esso funzionalmente  connesse,  dell'eventuale  sistema di misurazione del flusso  degli  scarichi  ove  richiesto,  dall'indicazione  dei mezzi tecnici  impiegati  nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonche'  dall'indicazione  dei  sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione di cui al comma 3.
 3. L'autorizzazione stabilisce:
 a) i  valori  limite  di  emissione  per  gli  inquinanti  di cui all'allegato I, paragrafo D;
 b) i  parametri di controllo operativo per le acque reflue almeno relativamente al pH, alla temperatura e alla portata;
 c) le  prescrizioni  riguardanti  le  misurazioni  ai  fini della sorveglianza  degli  scarichi  come frequenza delle misurazioni della massa  degli  inquinanti  delle  acque  reflue  trattate,  nonche' la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione;
 d) prescrizioni   tecniche   in   funzione   del   raggiungimento dell'obiettivo  di qualita' dei corpi idrici ricettori individuati ai sensi  dell'articolo  4  e seguenti del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;
 e) le  eventuali ulteriori prescrizioni volte a garantire che gli scarichi  siano  effettuati  in  conformita'  alle  disposizioni  del presente  decreto  e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
 4.  Lo  scarico  in  acque superficiali di acque reflue provenienti dalla  depurazione  degli  effluenti gassosi deve rispettare almeno i valori di emissioni previsti dall'allegato 1, paragrafo D; e' vietato lo scarico sul suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee.
 5.  Le  acque  reflue  contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato  V  del  decreto  legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive  modificazioni,  devono  essere  separate  dalle  acque di raffreddamento  e  dalle  acque di prima pioggia rispettando i valori limite  di  emissione  di  cui all'allegato I, paragrafo D, a pie' di impianto di trattamento.
 6. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico  siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti, le misurazioni devono essere effettuate:
 a) sul  flusso  delle  acque  reflue  provenienti dai processi di depurazione    degli    effluenti   gassosi   prima   dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
 b) sugli  altri  flussi  di  acque  reflue  prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
 c)  dopo  il  trattamento, al punto di scarico finale delle acque reflue.
 7.  Al  fine  di  verificare  l'osservanza  dei  valori  limite  di emissione  stabiliti  nell'allegato  I, paragrafo D, per il flusso di acque  reflue provenienti dal processo di depurazione degli effluenti gassosi,  sono  effettuati gli opportuni calcoli di bilancio di massa per  stabilire i livelli di emissione che, nello scarico finale delle acque  reflue,  possono  essere  attribuiti  alla  depurazione  degli effluenti gassosi dell'impianto di coincenerimento.
 8.  I  valori  limite  non  possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione delle acque reflue.
 9.  Fermo restando il divieto di scarico o di immissione diretta di acque  meteoriche  nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione di   rischi   idraulici   ed   ambientali,  le  acque  meteoriche  di dilavamento,  le  acque  di  prima  pioggia  e  di lavaggio, le acque contaminate derivanti da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi   delle   aree   esterne   devono   essere   convogliate   ed opportunamente  trattate,  ai  sensi  dell'articolo 39,  comma 3, del decreto   legislativo   11 maggio   1999,   n.   152,   e  successive modificazioni.
 10.   Devono   essere   adottate   le   misure   necessarie   volte all'eliminazione   ed   alla   riduzione   dei  consumi,  nonche'  ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo di acqua reflua o gia' usata nel  ciclo  produttivo come l'acqua di raffreddamento, anche mediante le  migliori  tecnologie  disponibili  ai  sensi  dell'articolo  25 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.
 
 
 
 Note all'art. 10:
 -  Per  il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
 vedi note alle premesse.
 -  Gli  articoli 45, 4, e la tabella 5 dell'allegato A,
 del d.lgs. n. 152 del 1999, cosi' recitano:
 «Art.  45  (Criteri  generali). - 1. Tutti gli scarichi
 devono essere preventivamente autorizzati.
 2.   L'autorizzazione   e'   rilasciata   al   titolare
 dell'attivita'  da  cui  origina  lo  scarico. Ove tra piu'
 stabilimenti    sia    costituito    un    consorzio    per
 l'effettuazione  in comune dello scarico delle acque reflue
 provenienti     dalle     attivita'     dei    consorziati,
 l'autorizzazione   e'   rilasciata  in  capo  al  consorzio
 medesimo,  ferme  restando  le  responsabilita' dei singoli
 consorziali   e   del  gestore  del  relativo  impianto  di
 depurazione  in  caso  di violazione delle disposizioni del
 presente  decreto.  Si applica l'art. 62, comma 11, secondo
 periodo, del presente decreto.
 3.  Il  regime  autorizzatorio  degli scarichi di acque
 reflue  domestiche  e  di  reti fognarie, servite o meno da
 impianti  di  depurazione  delle  acque  reflue  urbane, e'
 definito  dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui
 all'art. 28, commi 1 e 2.
 4.  In  deroga  al comma 1 gli scarichi di acque reflue
 domestiche   in   reti   fognarie   sono   sempre   ammessi
 nell'osservanza  dei  regolamenti  fissati  dal gestore del
 servizio idrico integrato.
 5.  Le  regioni  disciplinano le fasi di autorizzazione
 provvisoria  agli  scarichi  degli  impianti di depurazione
 delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.
 6.  Salvo  diversa  disciplina regionale, la domanda di
 autorizzazione  e'  presentata  alla  provincia  ovvero  al
 comune  se lo scarico e' in pubblica fognatura. L'autorita'
 competente  provvede  entro  novanta giorni dalla recezione
 della domanda.
 7.   Salvo  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo
 4 agosto  1999,  n.  372,  l'autorizzazione  e'  valida per
 quattro  anni dal momento del rilascio. Un anno prima della
 scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico puo'
 essere  provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto
 delle     prescrizioni     contenute    nella    precedente
 autorizzazione,    fino    all'adozione    di    un   nuovo
 provvedimento,   se   la   domanda   di  rinnovo  e'  stata
 tempestivamente  presentata.  Per  gli  scarichi contenenti
 sostanze  pericolose  di  cui  all'art. 34, il rinnovo deve
 essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi
 dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine,
 lo  scarico  dovra'  cessare  immediatamente. La disciplina
 regionale  di  cui al comma 3 puo' prevedere per specifiche
 tipologie  di  scarichi  di  acque  reflue  domestiche, ove
 soggetti  ad  autorizzazione, forme di rinnovo tacito della
 medesima
 8.  Per gli scarichi in un corso d'acqua che ha portata
 naturale  nulla  per  oltre  120  giorni ovvero in un corpo
 idrico  non significativo, l'autorizzazione tiene conto del
 periodo  di  portata  nulla e della capacita' di diluizione
 del corpo idrico e stabilisce prescrizioni e limiti al fine
 di   garantire   le   capacita'  autodepurative  del  corpo
 ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
 9.  In  relazione  alle  caratteristiche tecniche dello
 scarico,  alla  sua localizzazione e alle condizioni locali
 dell'ambiente  interessato,  l'autorizzazione  contiene  le
 ulteriori  prescrizioni  tecniche volte a garantire che gli
 scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente
 connesse, siano effettuati in conformita' alle disposizioni
 del  presente  decreto  e  senza  pregiudizio  per il corpo
 ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
 10.  Le  spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli
 accertamenti,  i  controlli  e i sopralluoghi necessari per
 l'istruttoria  delle  domande d'autorizzazione previste dal
 presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorita'
 competente  determina,  in via provvisoria, la somma che il
 richiedente  e'  tenuto  a  versare,  a titolo di deposito,
 quale   condizione   di   procedibilita'   della   domanda.
 L'autorita' stessa, completata l'istruttoria, provvede alla
 liquidazione definitiva delle spese sostenute.
 11.  Per  gli  insediamenti, edifici o installazioni la
 cui  attivita'  sia  trasferita  in  altro luogo ovvero per
 quelli  soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a
 ristrutturazione   da   cui   derivi   uno  scarico  avente
 caratteristiche    qualitativamente   o   quantitativamente
 diverse  da  quelle  dello scarico preesistente deve essere
 richiesta   una  nuova  autorizzazione  allo  scarico,  ove
 prevista.  Nelle  ipotesi  in  cui  lo  scarico  non  abbia
 caratteristiche  qualitative  o  quantitative diverse, deve
 essere  data  comunicazione  all'Autorita'  competente,  la
 quale,  verificata  la  compatibilita' dello scarico con il
 corpo  recettore,  puo'  adottare  i  provvedimenti  che si
 rendessero eventualmente necessari».
 «Art.  4  (Disposizioni  generali).  - 1. Al fine della
 tutela   e  del  risanamento  delle  acque  superficiali  e
 sotterranee,  il  presente  decreto individua gli obiettivi
 minimi   di   qualita'   ambientale   per  i  corpi  idrici
 significativi  e  gli  obiettivi  di qualita' per specifica
 destinazione  per  i  corpi  idrici  di  cui all'art. 6, da
 garantirsi su tutto il territorio nazionale.
 2.  L'obiettivo  di  qualita' ambientale e' definito in
 funzione  della  capacita'  dei corpi idrici di mantenere i
 processi   naturali  di  autodepurazione  e  di  supportare
 comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate.
 3.  L'obiettivo  di qualita' per specifica destinazione
 individua   lo   stato   dei  corpi  idrici  idoneo  a  una
 particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei
 pesci e dei molluschi.
 4.  In  attuazione  del presente decreto sono adottate,
 mediante il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44,
 misure  atte  a  conseguire  i  seguenti obiettivi entro il
 31 dicembre 2016:
 a) sia  mantenuto  o  raggiunto  per  i  corpi idrici
 significativi  superficiali  e  sotterranei  l'obiettivo di
 qualita'  ambientale  corrispondente  allo stato di «buono»
 come definito nell'Allegato 1;
 b) sia  mantenuto,  ove  gia'  esistente, lo stato di
 qualita'  ambientale  «elevato» come definito nell'Allegato
 1;
 c) siano  mantenuti  o raggiunti altresi' per i corpi
 idrici  a  specifica  destinazione  di  cui  all'art. 6 gli
 obiettivi  di  qualita'  per  specifica destinazione di cui
 all'Allegato  2,  salvo  i  termini di adempimento previsti
 dalla normativa previgente.
 5.   Qualora   per  un  corpo  idrico  siano  designati
 obiettivi   di   qualita'   ambientale   e   per  specifica
 destinazione  che prevedono per gli stessi parametri valori
 limite   diversi,  devono  essere  rispettati  quelli  piu'
 cautelativi;   quando   i   limiti   piu'   cautelativi  si
 riferiscono  al  conseguimento  dell'obiettivo  di qualita'
 ambientale,   il   rispetto   degli   stessi   decorre  dal
 31 dicembre 2016.
 6.  Il  piano di tutela provvede al coordinamento degli
 obiettivi di qualita' ambientale con i diversi obiettivi di
 qualita' per specifica destinazione.
 7.  Le  regioni  possono altresi' definire obiettivi di
 qualita'   ambientale  piu'  elevati,  nonche'  individuare
 ulteriori   destinazioni   dei   corpi  idrici  e  relativi
 obiettivi di qualita».
 «Allegato 5
 Tabella  5  -  Sostanze per le quali non possono essere
 adottati  limiti  meno  restrittivi  di  quelli indicati in
 tabella  3,  per lo scarico in acque superficiali [1] e per
 lo  scarico  in  rete  fognaria [2], o in tabella 4, per lo
 scarico sul suolo
 
 1     |Arsenico ---------------------------------------------------------------------
 2     |Cadmio ---------------------------------------------------------------------
 3     |Cromo totale ---------------------------------------------------------------------
 4     |Cromo esavalente ---------------------------------------------------------------------
 5     |Mercurio ---------------------------------------------------------------------
 6     |Nichel ---------------------------------------------------------------------
 7     |Piombo ---------------------------------------------------------------------
 8     |Rame ---------------------------------------------------------------------
 9     |Selenio ---------------------------------------------------------------------
 10    |Zinco ---------------------------------------------------------------------
 11    |Fenoli ---------------------------------------------------------------------
 12    |Idrocarburi di origine petrolifera persistenti (103/b) ---------------------------------------------------------------------
 12-bis|Idrocarburi di origine petrolifera non persistenti (103/c) ---------------------------------------------------------------------
 13    |Solventi organici aromatici ---------------------------------------------------------------------
 14    |Solventi organici azotati ---------------------------------------------------------------------
 15    |Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clururati) ---------------------------------------------------------------------
 16    |Pesticidi fosforati ---------------------------------------------------------------------
 17    |Composti organici dello stagno ---------------------------------------------------------------------
 |Sostanze di cui, secondo le indicazioni dell'agenzia
 |internazionale di ricerca sul cancro (IARC), e' provato il
 18    |potere cancerogeno
 
 -  Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 39 nonche'
 l'art. 25 del d.lgs. n. 152 del 1999:
 «3. Le regioni disciplinano altresi' i casi in cui puo'
 essere  richiesto  che  le  acque  di  prima  pioggia  e di
 lavaggio   delle   aree   esterne   siano   convogliate  ed
 opportunamente  trattate  in  impianti  di  depurazione per
 particolari   ipotesi   nelle   quali,  in  relazione  alle
 attivita'  svolte,  vi  sia il rischio di dilavamento dalle
 superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di
 sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli
 obiettivi di qualita' dei corpi idrici».
 «Art. 25 (Risparmio idrico). - 1. Coloro che gestiscono
 o   utilizzano   la   risorsa  idrica  adottano  le  misure
 necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione
 dei  consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo,
 anche  mediante  l'utilizzazione  delle  migliori  tecniche
 disponibili.
 2. - 3. (Omissis).
 4. All'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994. n.
 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
 «ed in funzione del contenimento del consumo.».
 5.   Le   regioni,  sentite  le  autorita'  di  bacino,
 approvano   specifiche   norme   sul  risparmio  idrico  in
 agricoltura,  basato  sulla pianificazione degli usi, sulla
 corretta  individuazione  dei fabbisogni nel settore, e sui
 controlli degli effettivi emungimenti.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera
 degli impianti di incenerimento e di coincenerimento
 1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in  atmosfera,  nonche'  le  procedure  di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono fissati ed aggiornati ai sensi  dell'articolo  3,  comma  2,  del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche.
 2.  Negli  impianti di incenerimento e in quelli di coincenerimento devono  essere  misurate  e  registrate  in  continuo  nell'effluente gassoso le concentrazioni di CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl e HF.   L'autorita'  competente  puo'  autorizzare  l'effettuazione  di misurazioni  periodiche  di  HCl,  HF  ed  SO2, in sostituzione delle pertinenti  misurazioni  in  continuo,  se il gestore dimostra che le emissioni  di  tali  inquinanti  non  possono  in  nessun caso essere superiori  ai valori limite di emissione stabiliti. La misurazione in continuo   di  acido  fluoridrico  (HF)  puo'  essere  sostituita  da misurazioni  periodiche  se  l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'acido  cloridrico  (HCl) nell'effluente gassoso che garantiscano il rispetto del valore limite di emissione relativo a tale sostanza.
 3.  Devono  inoltre  essere  misurati  e  registrati in continuo il tenore  volumetrico  di  ossigeno,  la  temperatura, la pressione, il tenore  di  vapore  acqueo  e  la  portata volumetrica nell'effluente gassoso.  La  misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non e'  richiesta se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi.
 4.  Deve  essere  inoltre  misurata  e  registrata  in  continuo la temperatura  dei  gas  vicino  alla  parete  interna o in altro punto rappresentativo   della   camera   di   combustione,  secondo  quanto autorizzato dall'autorita' competente.
 5.  Devono  essere  misurate  con  cadenza almeno quadrimestrale le sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, nonche' gli altri  inquinanti,  di  cui  al  comma  2,  per  i  quali l'autorita' competente  abbia  prescritto  misurazioni  periodiche;  per  i primi dodici  mesi  di  funzionamento  dell'impianto,  le predette sostanze devono essere misurate almeno ogni tre mesi.
 6.   All'atto   della   messa   in   esercizio   dell'impianto,   e successivamente  su  motivata  richiesta  dell'autorita'  competente, devono   essere   controllati   nelle   piu'  gravose  condizioni  di funzionamento   i   seguenti  parametri  relativi  ai  gas  prodotti, individuati nell'articolo 8:
 a) tempo di permanenza;
 b) temperatura minima;
 c) tenore di ossigeno.
 7.  Gli  impianti  di  coincenerimento devono assicurare inoltre la misurazione   e   registrazione  della  quantita'  di  rifiuti  e  di combustibile alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura.
 8.  I  valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e coincenerimento si intendono rispettati se conformi rispettivamente a quanto   previsto   nell'allegato   1,   paragrafo   C,  punto  1,  e nell'allegato 2, paragrafo C, punto 1.
 9. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati   all'autorita'  competente  in  modo  da  consentirle  di verificare  l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo le procedure fissate dall'autorita' che ha rilasciato la stessa.
 10.  Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di  emissione  in  atmosfera  stabiliti  dal  presente  articolo sono superati,  il gestore provvede a informarne senza indugio l'autorita' competente  e  l'agenzia  regionale  o  provinciale per la protezione dell'ambiente, fermo restando quanto previsto all'articolo 16.
 11.  La  corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici  di  misurazione delle emissioni gassose sono sottoposti a controllo    da   parte   dell'autorita'   competente   al   rilascio dell'autorizzazione.  La  taratura  di  detti dispositivi deve essere verificata,  con  metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale.
 
 
 
 Note all'art. 11:
 -  Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del citato
 d.P.R. n. 203 del 1988:
 «2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
 con   i   Ministri  della  sanita'  e  dell'industria,  del
 commercio  e  dell'artigianato,  sentita  la conferenza dei
 presidenti   delle   giunte   regionali,  sono  fissati  ed
 aggiornati:
 a) le   linee   guida   per   il  contenimento  delle
 emissioni, nonche' i valori minimi e massimi di emissione;
 b) i  metodi  di campionamento, analisi e valutazione
 degli inquinanti e dei combustibili;
 c)  i  criteri  per  l'utilizzazione  delle  migliori
 tecnologie disponibili;
 d) i  criteri temporali per l'adeguamento progressivo
 degli   impianti  esistenti  alla  normativa  del  presente
 decreto.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici
 1.  Fermo  restando  quanto previsto all'articolo 10, ai fini della sorveglianza  su  parametri,  condizioni  e  concentrazioni  di massa inerenti  al  processo  di  incenerimento  o  di coincenerimento sono utilizzate  tecniche  di  misurazione  e  sono installate le relative attrezzature.
 2.  Le misurazioni delle emissioni negli ambienti idrici effettuate al  punto  di  scarico  delle acque reflue, devono essere eseguite in conformita' a quanto previsto dall'allegato 1, paragrafo E, punto 1.
 3.  I  valori  limite  di  emissione  si  considerano rispettati se conformi a quanto previsto nell'allegato 1, paragrafo E, punto 2.
 4. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati   all'autorita'  competente  in  modo  da  consentirle  di verificare  l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo le procedure fissate dall'autorita' che ha rilasciato la stessa.
 5.  Qualora  dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di  emissione  negli  ambienti  idrici  sono  superati si provvede ad informare   tempestivamente   l'autorita'   competente   e  l'agenzia regionale  o  provinciale  per  la  protezione  dell'ambiente,  fermo restando quanto previsto all'articolo 16.
 6.  La  corretta  installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici  di  misurazione  degli  scarichi idrici sono sottoposti a controllo    da   parte   dell'autorita'   competente   al   rilascio dell'autorizzazione.  La  taratura  di  detti dispositivi deve essere verificata,  con  metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale.
 7.   Il   campionamento,   la  conservazione,  il  trasporto  e  le determinazioni   analitiche,   ai   fini   dei   controlli   e  della sorveglianza, devono essere eseguiti secondo le metodiche IRSA - CNR.
 |  |  |  | Art. 13. R e s i d u i
 1.  La quantita' e la pericolosita' dei residui prodotti durante il funzionamento  dell'impianto  di  incenerimento  o di coincenerimento devono  essere ridotte al minimo; i residui devono essere riciclati o recuperati  in conformita' al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,  quando  appropriato, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso;  i residui che non possono essere riciclati o recuperati devono essere  smaltiti  in  conformita'  al  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
 2.  Il  trasporto  e lo stoccaggio di residui secchi sotto forma di polvere   devono  essere  effettuati  in  modo  tale  da  evitare  la dispersione nell'ambiente, ad esempio utilizzando contenitori chiusi.
 3.  Preliminarmente  al  riciclaggio,  recupero  o  smaltimento dei residui prodotti dall'impianto di incenerimento o di coincenerimento, devono   essere   effettuate   opportune   prove   per  stabilire  le caratteristiche  fisiche e chimiche, nonche' il potenziale inquinante dei  vari  residui. L'analisi deve riguardare in particolare l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.
 
 
 
 Nota all'art. 13:
 -  Per  il  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
 vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. Obblighi di comunicazione
 1. I  Ministeri  dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita'  produttive  e della salute redigono ed inoltrano, ogni tre anni,    alla   Commissione   europea   una   relazione   concernente l'applicazione   del  presente  decreto  con  le  modalita'  previste dall'articolo   5  della  direttiva  91/692/CEE  del  Consiglio,  del 23 dicembre   1991.   La   prima  relazione  e'  trasmessa  entro  il 31 dicembre 2005.
 
 
 
 Nota all'art. 14:
 La direttiva 91/692/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 377
 del 31 dicembre 1991.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. Informazione, accesso alle informazioni
 e partecipazione del pubblico
 1.  Le  autorizzazioni  alla  realizzazione  e  all'esercizio degli impianti  di  incenerimento o di coincenerimento sono rilasciate solo dopo  aver garantito l'accesso alle informazioni secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3.
 2.  Fatta  salva  la  normativa  in materia di accesso del pubblico all'informazione ambientale e quanto disposto dal decreto legislativo 24 febbraio  1997, n. 39, e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.  59,  le  domande  di  autorizzazione  e  rinnovo  per impianti di incenerimento  e  di  coincenerimento  sono rese accessibili in uno o piu'  luoghi aperti al pubblico, e comunque presso la sede del comune territorialmente  competente,  per  un  periodo  di  tempo adeguato e comunque  non  inferiore  a  trenta  giorni, affinche' chiunque possa esprimere    le    proprie   osservazioni   prima   della   decisione dell'autorita'  competente.  La  decisione dell'autorita' competente, l'autorizzazione  e  qualsiasi suo successivo aggiornamento sono rese accessibili al pubblico con le medesime modalita'.
 3.  Per  gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacita' nominale di due o piu' tonnellate l'ora, entro il 30 giugno dell'anno  successivo,  il  gestore  predispone una relazione annuale relativa  al  funzionamento  ed  alla  sorveglianza dell'impianto che dovra'   essere  trasmessa  all'autorita'  competente  che  la  rende accessibile  al  pubblico  con  le  modalita' di cui al comma 2. Tale relazione  fornisce,  come  requisito  minimo, informazioni in merito all'andamento   del  processo  e  delle  emissioni  nell'atmosfera  e nell'acqua  rispetto  alle  norme  di emissione previste dal presente decreto.
 4.   L'autorita'   competente  redige  un  elenco,  accessibile  al pubblico,  degli  impianti  di incenerimento e coincenerimento aventi una capacita' nominale inferiore a due tonnellate l'ora.
 5.  Copia  delle autorizzazioni rilasciate, nonche' della relazione di   cui   al  comma  3  sono  trasmesse,  a  meri  fini  statistici, dall'autorita' competente all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
 
 
 
 Note all'art. 15:
 - Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca:
 «Attuazione  della  direttiva 90/313/CEE, concernente
 la  liberta'  di  accesso  alle  informazioni in materia di
 ambiente».
 -  Per  il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
 vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. Condizioni anomale di funzionamento
 1. L'autorita' competente stabilisce nell'autorizzazione il periodo massimo  di  tempo  durante  il  quale,  a causa di disfunzionamenti, guasti  dei  dispositivi  di  depurazione  e di misurazione o arresti tecnicamente    inevitabili,   le   concentrazioni   delle   sostanze regolamentate  presenti  nelle  emissioni  in atmosfera e nelle acque reflue  depurate  possono  superare  i  valori  limite  di  emissione autorizzati.
 2.  Nei  casi  di  guasto,  il gestore riduce o arresta l'attivita' appena possibile, finche' sia ristabilito il normale funzionamento.
 3.  Fatto  salvo  l'articolo  8,  comma  8,  lettera c), per nessun motivo,  in  caso  di  superamento  dei  valori  limite di emissione, l'impianto  di  incenerimento  o  di  coincenerimento  o  la linea di incenerimento  puo'  continuare  ad  incenerire  rifiuti  per piu' di quattro   ore   consecutive;   inoltre,   la  durata  cumulativa  del funzionamento  in  tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta  ore.  La  durata  di  sessanta  ore  si  applica alle linee dell'intero  impianto  che  sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.
 4.  Per  gli impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1, il  tenore  totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera non deve in  nessun  caso  superare  i  150  mg/m3,  espressi come media su 30 minuti;  non possono essere inoltre superati i valori limite relativi alle  emissioni  nell'atmosfera  di  CO  e TOC. Devono inoltre essere rispettate tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 8.
 5. Non appena si verificano le condizioni anomale di cui ai commi 1 e  2,  il gestore ne da' comunicazione nel piu' breve tempo possibile all'autorita'  di  controllo.  Analoga  comunicazione  viene data non appena e' ripristinata la completa funzionalita' dell'impianto.
 |  |  |  | Art. 17. Accessi e ispezioni
 1.  Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo  18, i soggetti incaricati  dei  controlli sono autorizzati ad accedere in ogni tempo presso gli impianti di incenerimento e coincenerimento per effettuare le  ispezioni,  i  controlli,  i prelievi e i campionamenti necessari all'accertamento  del  rispetto  dei  valori  limite  di emissione in atmosfera   e   in   ambienti  idrici,  nonche'  del  rispetto  delle prescrizioni  relative  alla ricezione, allo stoccaggio dei rifiuti e dei  residui,  ai  pretrattamenti e alla movimentazione dei rifiuti e delle  altre prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e di tutte le altre prescrizioni contenute nel presente decreto.
 2.  Il  proprietario  o  il  gestore  degli  impianti sono tenuti a fornire  tutte  le  informazioni,  dati  e  documenti  richiesti  dai soggetti  di  cui al comma 1, necessari per l'espletamento delle loro funzioni, ed a consentire l'accesso all'intero impianto.
 |  |  |  | Art. 18. S p e s e
 1. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli, in applicazione delle  disposizioni  del  presente  decreto,  nonche' quelle relative all'espletamento dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e  per  la  verifica  degli  impianti  sono  a  carico  del  titolare dell'autorizzazione;  sulla  base  del  costo effettivo del servizio, secondo  tariffe  e  modalita'  di  versamento  da  determinarsi  con disposizioni regionali.
 2.  Le  attivita'  e  le  misure previste rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui  si  fa  fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente.
 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 |  |  |  | Art. 19. Sanzioni
 1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave reato, chiunque effettua  attivita'  di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi  in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui agli articoli 4 e 5, e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
 2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave reato, chiunque effettua  attivita'  di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non  pericolosi,  negli  impianti  di  cui  all'articolo  2, comma 1, lettere  d), e), f) e g), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio  di cui agli articoli 4 e 5, e' punito con l'arresto da sei  mesi  ad  un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
 3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave reato, chiunque effettua   lo  scarico  sul  suolo,  nel  sottosuolo  o  nelle  acque sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o  coincenerimento  e  provenienti  dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 10, comma 4, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
 4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il proprietario ed  il  gestore  che nell'effettuare la dismissione di un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto previsto  dall'articolo 4,  comma 6, o dall'articolo 5, comma 8, sono puniti  con  l'arresto  fino  ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.
 5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave reato, chiunque effettua  attivita'  di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui all'articolo 16, comma 3, superando anche uno solo  dei limiti temporali ivi previsti, e' punito con l'arresto fino a nove mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.
 6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave reato, chiunque effettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da un  impianto  di  incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione  degli effluenti gassosi di cui all'articolo 10, comma 4, non  rispettando  i  valori  di  emissione  previsti  all'allegato 1, paragrafo  D, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
 7.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave reato, chiunque effettua  lo  scarico  delle  acque reflue di cui all'articolo 10, in mancanza della prescritta autorizzazione di cui al comma 1, e' punito con  l'arresto  fino  a tre mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.
 8.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu' grave reato, chiunque, nell'esercizio  dell'attivita'  di  incenerimento  o coincenerimento, supera  i valori limite di emissione di cui all'articolo 9, e' punito con  l'arresto  fino  ad  un anno o con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila  euro.  Se i valori non rispettati sono quelli di cui all'allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile e' punito con  l'arresto  da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a quarantamila euro.
 9.   Salvo   che   il   fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  il professionista    che,    nel    certificato   sostitutivo   di   cui all'articolo 4,  comma  9,  o all'art. 5, comma 11, attesta fatti non corrispondenti al vero, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro.
 10. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque mette in  esercizio  un  impianto  di  incenerimento  o  di coincenerimento autorizzato  alla  costruzione  ed  all'esercizio,  in  assenza della verifica di cui all'articolo 4, comma 8, o dell'articolo 5, comma 10, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui  all'articolo  4,  comma 9, o all'articolo 5, comma 11, e' punito con  l'arresto  fino  ad  un  anno  o con l'ammenda da tremila euro a venticinquemila euro.
 11.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu' grave reato, chiunque effettua   attivita'   di   coincenerimento   di   rifiuti  ai  sensi dell'articolo   6,  comma  1,  senza  aver  fornito  o  rinnovato  la prescritta  comunicazione  di  cui all'articolo 6, comma 2, e' punito con  l'arresto  fino  a  tre mesi o con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.
 12.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e salvo quanto previsto  al  comma  13,  chiunque,  nell'esercizio  di  un  impianto autorizzato  di  incenerimento  o  coincenerimento,  non  osserva  le prescrizioni  di cui all'articolo 4, comma 2, o all'articolo 5, comma 3,  o  all'articolo  7, comma 1, o all'articolo 8, comma 1, e' punito con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.
 13.  Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito  in  sede  di  autorizzazione  le  parziali deroghe di cui all'articolo 7,  comma 6, o dell'articolo 8, comma 4, non rispetta le prescrizioni   imposte   dall'autorita'   competente   in   sede   di autorizzazione,  e'  punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a venticinquemila euro.
 14.  Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito  in  sede di autorizzazione le deroghe di cui all'articolo 9,  comma  7,  non  rispetta  le  prescrizioni imposte dall'autorita' competente  in  sede  di  autorizzazione,  e'  punito con la sanzione amministrativa da duemilacinquecento euro a venticinquemila euro.
 15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nell'esercizio di un impianto di incenerimento  o  coincenerimento non rispetta le prescrizioni di cui al  presente  decreto,  o quelle imposte dall'autorita' competente in sede  di  autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa da mille euro a trentacinquemila euro.
 |  |  |  | Art. 20. Danno ambientale
 1.  Chi  con  il  proprio  comportamento  omissivo o commissivo, in violazione  delle disposizioni del presente decreto, provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali, ovvero  determina  un  pericolo  concreto  ed attuale di inquinamento ambientale,  e' tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate  e  degli  impianti  dai quali e' derivato il danno, ovvero deriva   il   pericolo   di  inquinamento,  ai  sensi  e  secondo  il procedimento   di   cui   all'articolo  17  del  decreto  legislativo 5 febbraio  1997,  n.  22. Chi non ottempera a queste prescrizioni e' soggetto  alle  sanzioni  di  cui  all'articolo  51-bis  del  decreto legislativo n. 22 del 1997.
 
 
 
 Note all'art. 20:
 -  Si  riporta  il testo degli articoli 17 e 51-bis del
 citato d.lgs. n. 22 del 1997:
 «Art.  17  (Bonifica  e  ripristino ambientale dei siti
 inquinati).  1.  Entro  tre  mesi  dalla data di entrata in
 vigore  del  presente  decreto  il  Ministro dell'ambiente,
 avvalendosi   dell'Agenzia   nazionale  per  la  protezione
 dell'ambiente   (ANPA),   di   concerto   con   i  Ministri
 dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
 sanita',  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti
 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
 Bolzano, definisce:
 a) i  limiti  di  accettabilita' della contaminazione
 dei   suoli,   delle   acque  superficiali  e  delle  acque
 sotterranee  in relazione alla specifica destinazione d'uso
 dei siti;
 b) le  procedure  di  riferimento  per  il prelievo e
 l'analisi dei campioni;
 c) i  criteri  generali per la messa in sicurezza, la
 bonifica  ed  il  ripristino ambientale dei siti inquinati,
 nonche' per la redazione dei progetti di bonifica.
 c-bis)  tutte  le  operazioni  di bonifica di suoli e
 falde  acquifere  che  facciano  ricorso a batteri, a ceppi
 batterici  mutanti,  a  stimolanti  di batteri naturalmente
 presenti   nel  suolo  al  fine  di  evitare  i  rischi  di
 contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
 1-bis.  I  censimenti  di  cui  al decreto del Ministro
 dell'ambiente  16 maggio  1989,  pubblicato  nella Gazzetta
 Ufficiale  n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree
 interne  ai luoghi di produzione, raccolta, a smaltimento e
 recupero  dei  rifiuti,  in  particolare  agli  impianti  a
 rischio  di  incidente  rilevante  di  cui  al  decreto del
 Presidente  della  Repubblica  17 maggio  1988,  n.  175, e
 successive   modificazioni.   Il   Ministro   dell'ambiente
 dispone,  eventualmente attraverso accordi di programma con
 gli  enti  provvisti  delle  tecnologie di rilevazione piu'
 avanzate,  la  mappatura  nazionale  dei  siti  oggetto dei
 censimenti e la loro verifica con le regioni.
 2.  Chiunque  cagiona, anche in maniera accidentale, il
 superamento  dei  limiti  di  cui  al  comma 1, lettera a),
 ovvero   determina  un  pericolo  concreto  ed  attuale  di
 superamento  dei  limiti  medesimi, e' tenuto a procedere a
 proprie  spese  agli  interventi  di messa in sicurezza, di
 bonifica  e di ripristino ambientale delle aree inquinate e
 degli   impianti   dai   quali   deriva   il   pericolo  di
 inquinamento. A tal fine:
 a) deve  essere  data,  entro  48  ore,  notifica  al
 Comune,  alla  Provincia  ed  alla Regione territorialmente
 competenti,  nonche'  agli  organi di controllo sanitario e
 ambientale,  della  situazione  di  inquinamento ovvero del
 pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
 b) entro  le quarantotto ore successive alla notifica
 di  cui  alla lettera a), deve essere data comunicazione al
 Comune  ed  alla Provincia ed alla Regione territorialmente
 competenti  degli interventi di messa in sicurezza adottati
 per  non  aggravare  la  situazione  di  inquinamento  o di
 pericolo  di  inquinamento, contenere gli effetti e ridurre
 il rischio sanitario ed ambientale;
 c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato
 l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione
 di  pericolo,  deve  essere  presentato  al  Comune ed alla
 Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
 3.  I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio
 delle  proprie  funzioni istituzionali individuano siti nei
 quali  i  livelli  di inquinamento sono superiori ai limiti
 previsti,  ne danno comunicazione al Comune, che diffida il
 responsabile  dell'inquinamento  a  provvedere ai sensi del
 comma 2, nonche' alla Provincia ed alla Regione.
 4.  Il  Comune  approva  il  progetto  ed  autorizza la
 realizzazione   degli  interventi  previsti  entro  novanta
 giorni  dalla data di presentazione del progetto medesimo e
 ne  da' comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica
 le   eventuali   modifiche  ed  integrazioni  del  progetto
 presentato,   ne   fissa   i  tempi,  anche  intermedi,  di
 esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono
 essere prestate a favore della Regione per la realizzazione
 e  l'esercizio  degli  impianti  previsti  dal  progetto di
 bonifica  medesimo.  Se l'intervento di bonifica e di messa
 in  sicurezza  riguarda  un'area compresa nel territorio di
 piu'  comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed
 autorizzati dalla Regione.
 5.  Entro  sessanta  giorni dalla data di presentazione
 del  progetto  di  bonifica  la  Regione puo' richiedere al
 Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero
 stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
 6.   Qualora   la  destinazione  d'uso  prevista  dagli
 strumenti  urbanistici  in  vigore  imponga  il rispetto di
 limiti  di accettabilita' di contaminazione che non possono
 essere  raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori
 tecnologie     disponibili     a     costi    sopportabili,
 l'autorizzazione   di  cui  al  comma  4  puo'  prescrivere
 l'adozione  di  misure di sicurezza volte ad impedire danni
 derivanti  dall'inquinamento  residuo,  da  attuarsi in via
 prioritaria  con  l'impiego  di  tecniche  e  di ingegneria
 ambientale,  nonche'  limitazioni  temporanee  o permanenti
 all'utilizzo  dell'area bonificata rispetto alle previsioni
 degli  strumenti  urbanistici  vigenti,  ovvero particolari
 modalita'   per   l'utilizzo   dell'area   medesima.   Tali
 prescrizioni  comportano,  ove  occorra,  variazione  degli
 strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
 6-bis.  Gli  interventi  di bonifica dei siti inquinati
 possono   essere   assistiti,   sulla   base   di  apposita
 disposizione  legislativa  di  finanziamento, da contributo
 pubblico  entro  il  limite  massimo del 50 per cento delle
 relative  spese  qualora  sussistano  preminenti  interessi
 pubblici  connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria
 e   ambientale  o  occupazionali.  Ai  predetti  contributi
 pubblici  non  si applicano le disposizioni di cui ai commi
 10 e 11.
 7.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  4 costituisce
 variante  urbanistica,  comporta  dichiarazione di pubblica
 utilita',  di  urgenza  e di indifferibilita' dei lavori, e
 sostituisce  a  tutti  gli  effetti  le  autorizzazioni, le
 concessioni,  i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
 e  gli  assensi  previsti dalla legislazione vigente per la
 realizzazione   e   l'esercizio   degli  impianti  e  delle
 attrezzature  necessarie  all'attuazione  del  progetto  di
 bonifica.
 8.  Il  completamento  degli  interventi  previsti  dai
 progetti  di  cui  al  comma 2, lettera c), e' attestato da
 apposita    certificazione   rilasciata   dalla   Provincia
 competente per territorio.
 9.  Qualora  i  responsabili  non provvedano ovvero non
 siano  individuabili, gli interventi di messa in sicurezza,
 di  bonifica  e  di  ripristino  ambientale sono realizzati
 d'ufficio  dal  Comune  territorialmente  competente  e ove
 questo  non  provveda dalla Regione, che si avvale anche di
 altri  enti  pubblici. Al fine di anticipare le somme per i
 predetti  interventi  le Regioni possono istituire appositi
 fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
 10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e
 di  ripristino  ambientale  nonche'  la realizzazione delle
 eventuali  misure  di  sicurezza  costituiscono onere reale
 sulle  aree  inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale
 deve   essere  indicato  nel  certificato  di  destinazione
 urbanistica  ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma
 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
 11.  Le  spese  sostenute per la messa in sicurezza, la
 bonifica  ed  il ripristino ambientale delle aree inquinate
 nonche'  per  la  realizzazione  delle  eventuali misure di
 sicurezza,  ai  sensi  dei  commi  2 e 3, sono assistite da
 privilegio  speciale  immobiliare  sulle  aree medesime, ai
 sensi  e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del
 codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in
 pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
 Le  predette  spese  sono  altresi' assistite da privilegio
 generale mobiliare.
 11-bis.  Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto
 a  sequestro,  l'autorita'  giudiziaria  che lo ha disposto
 autorizza   l'accesso   al   sito  per  l'esecuzione  degli
 interventi  di  messa  in  sicurezza, bonifica e ripristino
 ambientale   delle   aree,   anche   al  fine  di  impedire
 l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente
 peggioramento della situazione ambientale.
 12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche
 dei  soggetti  interessati  ovvero degli accertamenti degli
 organi  di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che
 individui:
 a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il
 livello degli inquinanti presenti;
 b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
 c) gli  enti  di cui la Regione intende avvalersi per
 l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti
 obbligati;
 d) la stima degli oneri finanziari.
 13.  Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso
 di   un'area   comporti   l'applicazione   dei   limiti  di
 accertabilita'    di   contaminazione   piu'   restrittivi,
 l'interessato  deve  procedere a proprie spese ai necessari
 interventi  di  bonifica sulla base di un apposito progetto
 che e' approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6.
 L'accertamento  dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla
 Provincia ai sensi del comma 8.
 13-bis.  Le  procedure  per  gli interventi di messa in
 sicurezza,   di   bonifica   e   di  ripristino  ambientale
 disciplinate  dal presente articolo possono essere comunque
 utilizzate ad iniziativa degli interessati.
 13-ter.  Gli  interventi  di  messa  in  sicurezza,  di
 bonifica  e  di ripristino ambientale previsti dal presente
 articolo   vengono   effettuati   indipendentemente   dalla
 tipologia,  dalle  dimensioni  e  dalle caratteristiche dei
 siti inquinati nonche' dalla natura degli inquinamenti.
 14.  I  progetti  relativi ad interventi di bonifica di
 interesse    nazionale   sono   presentati   al   Ministero
 dell'ambiente  ed  approvati,  ai  sensi  e per gli effetti
 delle  disposizioni che precedono, con decreto del Ministro
 dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,
 del  commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa
 con  la Regione territorialmente competente. L'approvazione
 produce  gli  effetti  di  cui al comma 7 e, con esclusione
 degli  impianti  di incenerimento e di recupero energetico,
 sostituisce,  ove  prevista  per  legge,  la  pronuncia  di
 valutazione   di   impatto  ambientale  degli  impianti  da
 realizzare   nel  sito  inquinato  per  gli  interventi  di
 bonifica.
 15.  I  limiti, le procedure, i criteri generali di cui
 al  comma  1  ed  i progetti di cui al comma 14 relativi ad
 aree  destinate  alla produzione agricola e all'allevamento
 sono  definiti  ed  approvati  di concerto con il Ministero
 delle risorse agricole, alimentari e forestali.
 15-bis.  Il  Ministro dell'ambiente, di concerto con il
 Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
 tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio
 e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
 informazioni   per  le  imprese  industriali,  consorzi  di
 imprese,  cooperative,  consorzi tra imprese industriali ed
 artigiane    che   intendano   accedere   a   incentivi   e
 finanziamenti  per  la  ricerca  e  lo  sviluppo  di  nuove
 tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.
 15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono
 pubblica,  rispettivamente, la lista di priorita' nazionale
 e regionale dei siti contaminati da bonificare.».
 «51-bis  (Bonifica  dei  siti).  -  1. Chiunque cagiona
 l'inquinamento   o  un  pericolo  concreto  ed  attuale  di
 inquinamento, previsto dall'art. 17, comma 2, e' punito con
 la  pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda
 da  lire  cinque  milioni  a  lire cinquanta milioni se non
 provvede  alla  bonifica  secondo  il  procedimento  di cui
 all'art.  17.  Si applica la pena dell'arresto da un anno a
 due anni e la pena dell'ammenda da lire diecimilioni a lire
 centomilioni  se  l'inquinamento  e'  provocato  da rifiuti
 pericolosi.   Con   la   sentenza   di   condanna   per  la
 contravvenzione   di  cui  al  presente  comma,  o  con  la
 decisione  emessa  ai  sensi  dell'art.  444  del codice di
 procedura    penale,   il   beneficio   della   sospensione
 condizionale   della  pena  puo'  essere  subordinato  alla
 esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica
 e ripristino ambientale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 21. Disposizioni transitorie e finali
 1.  Gli  impianti  esistenti  si  adeguano  alle  disposizioni  del presente decreto entro il 28 dicembre 2005.
 2.  Per  gli  impianti esistenti, fermo restando l'obbligo a carico del   gestore   di  adeguamento  previsto  al  comma  1,  l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione provvede all'aggiornamento della  stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente  decreto, in occasione del primo rinnovo dell'autorizzazione di  cui  all'articolo  28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ovvero in occasione  del  rilascio  o  riesame  dell'autorizzazione  ambientale integrata  di  cui  al  decreto  legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 3.  Per  gli  impianti  esistenti che effettuano coincenerimento di rifiuti  non pericolosi secondo le procedure semplificate di cui agli articoli  31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per i  quali  si  effettui  il  rinnovo  della comunicazione prevista dai predetti articoli, resta fermo l'obbligo di adeguamento, a carico del gestore,  previsto  al  comma  1.  Ove  il  gestore  richieda  invece l'autorizzazione   di  cui  all'articolo  5,  l'autorita'  competente provvede al rilascio dell'autorizzazione predetta.
 4.   Agli   impianti   di   coincenerimento   non   sottoposti   ad autorizzazione  integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18  febbraio  2005,  n.  59,  con  l'esclusione  degli  impianti  che utilizzano  rifiuti pericolosi, possono essere applicate le procedure semplificate  di  cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. L'ammissione delle attivita' di coincenerimento dei   rifiuti   alle   procedure  semplificate  e'  subordinata  alla comunicazione  di inizio di attivita' che dovra' comprendere, oltre a quanto  previsto  dall'articolo 5, commi 5 e 6, la relazione prevista dall'articolo  33, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.  22.  Per  l'avvio  dell'attivita'  di  coincenerimento dei rifiuti  la regione puo' chiedere la prestazione di adeguata garanzia finanziaria a suo favore nella misura definita dalla regione stessa e proporzionata  alla capacita' massima di coincenerimento dei rifiuti. L'avvio  delle  attivita'  e'  subordinato  all'effettuazione  di una ispezione   preventiva,  da  parte  della  provincia  competente  per territorio,  da  effettuarsi  entro  sessanta  giorni  dalla  data di presentazione  della predetta comunicazione. Le ispezioni successive, da effettuarsi almeno una volta l'anno, accertano:
 a)  la  tipologia  e  la  quantita'  dei  rifiuti sottoposti alle operazioni di coincenerimento;
 b)  la  conformita'  delle  attivita' di coincenerimento a quanto previsto  dagli  articoli  31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e relative norme di attuazione.
 5.  Nel  caso  in  cui  la  provincia  competente per territorio, a seguito  delle  ispezioni previste dal comma 4, accerta la violazione delle disposizioni stabilite al comma stesso, vieta, previa diffida e fissazione   di   un   termine  per  adempiere,  l'inizio  ovvero  la prosecuzione  dell'attivita', salvo che il titolare dell'impianto non provveda,  entro  il  termine stabilito, a conformare detta attivita' alla normativa vigente.
 6. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3,   i   gestori   continuano   ad  operare  sulla  base  del  titolo autorizzatorio precedentemente posseduto.
 7. I gestori degli impianti di incenerimento di cui all'articolo 2, comma  1, lettera d), esistenti operanti sulla base degli articoli 31 e  33  del  decreto  legislativo  n.  22  del 1997, presentano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
 uno   studio   di   impatto   ambientale   contenente  le  seguenti
 informazioni: a) descrizione dell'impianto, con indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali;
 b)   la   descrizione  degli  effetti  sull'ambiente,  anche  con riferimento   a   parametri   e  standard  previsti  dalla  normativa ambientale, nonche' ai piani di utilizzazione del territorio;
 c)  la  descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli all'ambiente.
 8.  All'esito favorevole dell'esame dello studio di cui al comma 7, l'autorita'  competente rilascia autorizzazione a norma dell'articolo 4.
 9.  Fino  all'adeguamento  e  comunque  non oltre il termine del 28 dicembre  2005,  previsto  nel  comma  1,  si applicano agli impianti esistenti le norme tecniche previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 10.  All'articolo  11,  comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 1999,  le  parole:  "25  parti  per  milione"  sono  sostituite dalle seguenti: "50 parti per milione".
 
 
 
 Note all'art. 21:
 -  Per  il  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
 vedi note alle premesse.
 - Per l'art. 28, vedi note all'art. 4.
 -  Per  il  decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
 vedi note alle premesse.
 -  Per  il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
 vedi note alle premesse.
 -  Per  gli  articoli 31  e  33 del decreto legislativo
 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note all'art. 2.
 - Si riporta il testo dell'art. 11 del d.lgs. 22 maggio
 1999  n.  209 (Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa
 allo    smaltimento    dei    policlorodifenili    e    dei
 policlorotrifenili), come modificato dal presente decreto:
 "Art.  11  (Disposizioni finali). - 1. Restano ferme le
 disposizioni  vigenti  relative alle restrizioni in materia
 di  immissione  sul mercato e di uso dei PCB, nonche' degli
 impianti, apparecchi e fluidi che li contengono.
 2.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano
 agli  oli  usati  di  cui al decreto legislativo 27 gennaio
 1992, n. 95, contenenti PCB in misura eccedente le 50 parti
 per milione.
 3. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n.
 183,  gli  allegati  al  presente  decreto  potranno essere
 modificati  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di
 concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
 dell'artigianato.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 22. Procedura di modifica degli allegati
 1. Per il recepimento di normative tecniche comunitarie di modifica degli  allegati  al  presente  decreto  si  provvede  con decreto del Ministro   dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio,  previa comunicazione  ai Ministri della salute e delle attivita' produttive; ogniqualvolta   la   nuova   normativa   comunitaria  preveda  poteri discrezionali  per  la  sua  trasposizione, il decreto e' adottato di concerto  con  i  Ministri della salute e delle attivita' produttive, sentita la Conferenza unificata.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 11 maggio 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
 delle finanze
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 Storace, Ministro della salute
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato da pag. 17 a pag. 23   <----
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato da pag. 24 a pag. 28   <----
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato di pag. 29  <----
 |  |  |  |  |