Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2005 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 132 |
Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; Vista la direttiva 2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226; Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 30 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 2 agosto 1996; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 dell'11 ottobre 2000, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 3 marzo 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Disposizioni generali
1. Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina; ai fini del presente decreto si intende per: a) "sperma": il prodotto dell'eiaculazione di un animale domestico della specie bovina, preparato e diluito; b) "centro di raccolta dello sperma": uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo, presso il quale e' prodotto sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale; c) "centro di magazzinaggio dello sperma": uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo, presso il quale e' immagazzinato sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale; d) "veterinario responsabile di un centro": il veterinario responsabile del rispetto quotidiano, nel centro di raccolta e nel centro di magazzinaggio, delle disposizioni di cui al presente decreto; e) "veterinario ufficiale": veterinario designato tra i propri dipendenti dal Ministero della salute o dalla regione, o dalla U.S.L., secondo le rispettive competenze; f) "partita": una quantita' di sperma compresa in uno stesso certificato; g) "Paese di raccolta": lo Stato membro o il Paese terzo nel quale lo sperma e' raccolto e dal quale e' spedito verso uno Stato membro; h) "laboratorio riconosciuto": il laboratorio autorizzato dall'autorita' sanitaria competente ad effettuare gli esami prescritti dal presente regolamento; i) "raccolta": un quantitativo di sperma prelevato da un donatore in qualsiasi momento. 2. Sono applicabili, ove necessario, le altre definizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre l982, n. 889. 3. Restano salve le disposizioni comunitarie o nazionali del settore zootecnico che disciplinano l'organizzazione della fecondazione artificiale in generale e la distribuzione di sperma in particolare.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art.1, commi 1 e 3, e l'allegato B della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003), cosi' recitano "Art. 1. Delega al Governo per Pattuazione di direttive comunitarie. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 1. (Omissis). 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST). 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti. 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e Internationai Air Carrier Association (IACA). 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 200l, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della Societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'. 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE. 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi. 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'. 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali. 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa. 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990. 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato). 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel. 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri. 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco. 2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina. 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto. 2003/50/CE del Consiglio, dell'il giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.". La direttiva 2003/43/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 143 l'11 giugno 2003. La direttiva 88/407/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 194 del 22 luglio 1988. Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca: "Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari". Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, reca: "Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli vetermari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea". Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226, reca: "Regolamento di attuazione della direttiva 88/407/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina, tenuto anche conto della direttiva 90/120/CEE.". Il decreto del Ministro della Sanita' in data 30 aprile 1996, reca: "Attuazione della direttiva 93/60/CEE recante modificazioni alla direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali delle specie bovina, e che ne estende il campo di applicazione allo sperma bovino fresco. Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226". Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, reca: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". Note all'art. 1. La legge 30 aprile 1976, n. 397, reca: "Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea". Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, reca: "Attuazione delle direttive comunitarie n. 72/462 relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi nonche' n. 77/96 relativa alla ricerca delle trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina" ed e' Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1982, n. 333, S.O.
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| Art. 2. Scambi 1. Lo sperma puo' essere spedito verso il territorio di altro Stato membro soltanto se soddisfa le seguenti condizioni generali: a) che la raccolta e il trattamento o l'immagazzinamento, a seconda dei casi, siano effettuati in uno o piu' centri di raccolta o di magazzinaggio riconosciuti sotto l'aspetto sanitario ai sensi dell'articolo 4, in vista della fecondazione artificiale e ai fini degli scambi intracomunitari; b) provenga da animali della specie bovina, il cui stato sanitario sia conforme alle disposizioni dell'allegato B; c) che la raccolta, il trattamento, il deposito ed il trasporto avvengano in conformita' delle disposizioni degli allegati A e C; d) che sia scortato durante il trasporto da un certificato sanitario conforme alle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 1. |
| Art. 3. Prescrizioni per l'afta epizootica 1. Non e' ammesso il rifiuto di sperma di tori vaccinati contro l'afta epizootica. Tuttavia, qualora lo sperma sia stato ottenuto da un toro vaccinato nei confronti dell'afta epizootica durante i 12 mesi antecedenti la raccolta, il 5 per cento dello sperma di ogni raccolta, con un minimo di 5 lamelle, destinata ad essere inviata in un altro Stato membro, e' sottoposto con esito negativo, ad una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica in un laboratorio dello Stato membro destinatario o in un laboratorio da esso designato. |
| Art. 4. Riconoscimento dei centri di raccolta e di magazzinaggio 1. Le regioni, constatato il rispetto delle disposizioni previste nell'allegato A e delle ulteriori disposizioni sanitarie in materia, riconoscono i centri di raccolta o di magazzinaggio di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). 2. Le regioni assicurano la permanente conformita' dei centri di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), ai requisiti stabiliti dalla disciplina comunitaria specifica, compresi quelli di cui agli allegati al presente decreto, anche mediante ispezioni veterinarie periodiche e comunicano al Ministero della salute i dati relativi ai centri riconosciuti ed ogni successiva variazione. 3. Qualora sia accertato il venire meno di uno dei requisiti stabiliti dalla disciplina comunitaria specifica, le regioni provvedono a sospendere o a revocare il riconoscimento concesso, anche su segnalazione di irregolarita' comunicate loro dal Ministero della salute, sulla base di informazioni pervenute da Stati membri di destinazione dello sperma. 4. Il Ministero della salute, sulla base dei dati forniti dalle regioni ai sensi del comma 2, predispone una lista nazionale per i centri di raccolta ed una per i centri di magazzinaggio dello sperma e provvede alla loro trasmissione agli altri Stati membri ed alla Commissione europea, comunicando loro anche le eventuali successive variazioni. |
| Art. 5. Prescrizioni di certificazione e divieti 1. L'introduzione di sperma di animali della specie bovina e' subordinata alla presentazione di un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato D e rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato membro di raccolta. Tale certificato deve: a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di raccolta e in lingua italiana; b) scortare, nell'esemplare originale, la partita fino a destinazione; c) prevedere un solo destinatario. 2. La competente autorita' sanitaria vieta l'introduzione nel territorio nazionale di partite di sperma: a) quando dall'esame della relativa documentazione risulti che non sono state rispettate le condizioni e le garanzie previste all'articolo 2; b) quando si sospetti che lo sperma sia infetto o contaminato da germi patogeni, adottando tutte le misure necessarie, compresa la quarantena, al fine di emettere un preciso giudizio sulle manifestazioni che hanno destato il sospetto. 3. I divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), devono consentire, peraltro, se non vi si oppongono motivi di polizia sanitaria, la possibilita' che lo speditore o il suo mandatario chiedano la rispedizione all'origine. 4. Quando l'introduzione delle partite di sperma e' stata vietata per uno dei motivi di cui al comma 2, lettere a) e b), ed il Paese di raccolta non autorizzi entro trenta giorni la rispedizione, l'autorita' veterinaria competente puo' ordinarne la distruzione a spese dell'interessato. 5. Le decisioni prese dalle competenti autorita' sanitarie in applicazione dei commi 2, 3 e 4, devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi, nonche' all'autorita' veterinaria competente dello Stato membro di raccolta o di provenienza; su richiesta, tali decisioni motivate debbono essere comunicate, immediatamente e per iscritto, allo speditore o al suo mandatario, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalle disposizioni vigenti, nonche' delle forme e dei termini per avvalersi di tali mezzi. |
| Art. 6. Parere veterinario
1. Gli speditori di sperma di cui sia stata vietata la introduzione in Italia ai sensi dell'articolo 5, comma 2, hanno il diritto di ottenere, prima dell'adozione di qualsiasi altra misura, salvo la distruzione quando cio' sia indifferibile per ragioni di polizia veterinaria, il parere di un esperto veterinario al fine di determinare se siano state osservate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2. 2. L'esperto veterinario, di cui al comma 1, deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ma diversa da quella italiana e da quella del Paese speditore ed essere scelto tra quelli inseriti nell'elenco stabilito dalla Commissione stessa su proposta degli Stati membri. |
| Art. 7. Elenco comunitario dei Paesi terzi
1. L'importazione di sperma di animali della specie bovina da Paesi terzi e' consentita soltanto quando il Paese di origine e' compreso in un elenco predisposto ed eventualmente modificato dalla Commissione europea; l'elenco e le sue modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero della salute, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. 2. L'importazione e' subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della salute ai sensi delle vigenti disposizioni. |
| Art. 8. Elenco comunitario dei centri di raccolta e magazzinaggio 1. L'importazione di sperma di animali della specie bovina e' consentita soltanto quando il centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma da cui proviene e' inserito in un elenco predisposto, ed eventualmente modificato o integrato, dalla Commissione europea. 2. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri le caratteristiche e il modello del marchio utilizzato nei centri di raccolta e di magazzinaggio. |
| Art. 9. Ulteriori prescrizioni per l'importazione 1. Lo sperma deve provenire da animali che, immediatamente prima della raccolta, abbiano soggiornato per almeno sei mesi nel territorio di un Paese terzo compreso nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1. 2. L'importazione e' subordinata, inoltre, alla condizione che lo sperma risponda alle norme di polizia sanitaria adottate dalla Comunita' europea. 3. Si applicano, per analogia, le disposizioni di cui all'articolo 3. |
| Art. 10. Certificato sanitario 1. L'importazione dello sperma puo' essere autorizzata soltanto dietro presentazione di un certificato sanitario, rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo di raccolta. Tale certificato deve: a) essere redatto almeno in una delle lingue dello Stato membro destinatario e nella lingua italiana, se il controllo all'importazione previsto all'articolo 11, si effettua in un ufficio del territorio italiano; b) scortare lo sperma in un esemplare originale; c) consistere di un solo foglio; d) prevedere un solo destinatario. 2. Il certificato deve essere conforme al modello stabilito dalla Comunita' europea. |
| Art. 11. Controlli veterinari all'importazione 1. Le importazioni di sperma da Paesi terzi sono soggette alle norme di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni, in particolare a quelle relative alle misure adottate a seguito dei controlli veterinari sui prodotti nonche' alle misure di salvaguardia da adottare.
Nota all'art. 11. Per il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, vedi note alle premesse.
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| Art. 12. Controlli veterinari negli scambi 1. Agli scambi intracomunitari di sperma si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni.
Nota all'art. 12. Per il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, vedi note alle premesse.
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| Art. 13. Ispezioni comunitarie 1. Esperti veterinari della Commissione europea possono procedere, in collaborazione con le autorita' competenti, a controlli in loco ai fini della corretta applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento. 2. Il Ministero della salute adotta le misure eventualmente necessarie, per tener conto dei risultati di tale controllo comunicatigli dalla Commissione europea. |
| Art. 14. Clausola di non preferenza per le importazioni 1. Fino alla data di entrata in vigore delle decisioni della Comunita' europea previste dagli articoli 7, 8 e 9, alle importazioni di sperma dai Paesi terzi, non si applicano condizioni piu' favorevoli di quelle risultanti dall'applicazione dell'allegato A-capitolo II. |
| Art. 15. Disposizioni transitorie 1. E' ammesso agli scambi intracomunitari e alle importazioni lo sperma raccolto, trattato e immagazzinato entro il 31 dicembre 2004 in conformita' alla disciplina previgente a condizione che sia conforme alla medesima disciplina e sia accompagnato dal modello di certificazione veterinaria da esso previsto. |
| Art. 16. Clausola di cedevolezza 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/43/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.
Note all'art. 16. L'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, cosi' recita: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.». Per la direttiva 2003/43/CE, vedi note alle premesse.
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| Art. 17. Abrogazione 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226, e successive modificazioni. |
| Art. 18. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 maggio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Storace, Ministro della salute Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli |
| Allegati
----> Vedere allegato da pag. 9 a pag. 16 <---- |
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