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| Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 132 |  | Attuazione   della   direttiva   2003/43/CE   relativa   agli  scambi  intracomunitari  ed  alle  importazioni  di  sperma  di animali della  specie bovina. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  31  ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
 Vista  la  direttiva  2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante   modifica  della  direttiva  88/407/CEE  che  stabilisce  le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina;
 Visto  il  decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226;
 Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 30 aprile 1996, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 2 agosto 1996;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26  maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 dell'11 ottobre 2000, e successive modificazioni;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 3 marzo 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e per gli affari regionali;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Disposizioni generali
 
 1.  Il  presente  decreto  legislativo  stabilisce le condizioni di polizia  sanitaria  da  applicare agli scambi ed alle importazioni di sperma  di  animali della specie bovina; ai fini del presente decreto si intende per:
 a)   "sperma":   il  prodotto  dell'eiaculazione  di  un  animale domestico della specie bovina, preparato e diluito;
 b)   "centro   di   raccolta   dello  sperma":  uno  stabilimento riconosciuto  e  sorvegliato,  situato  nel  territorio  di uno Stato membro  o  di  un  Paese  terzo,  presso  il quale e' prodotto sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;
 c)  "centro  di  magazzinaggio  dello  sperma":  uno stabilimento riconosciuto  e  sorvegliato,  situato  nel  territorio  di uno Stato membro  o  di un Paese terzo, presso il quale e' immagazzinato sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;
 d)  "veterinario  responsabile  di  un  centro":  il  veterinario responsabile  del  rispetto  quotidiano, nel centro di raccolta e nel centro  di  magazzinaggio,  delle  disposizioni  di  cui  al presente decreto;
 e)  "veterinario  ufficiale":  veterinario designato tra i propri dipendenti  dal  Ministero  della  salute  o  dalla  regione, o dalla U.S.L., secondo le rispettive competenze;
 f)  "partita":  una  quantita'  di  sperma compresa in uno stesso certificato;
 g)  "Paese  di  raccolta":  lo  Stato membro o il Paese terzo nel quale  lo  sperma  e' raccolto e dal quale e' spedito verso uno Stato membro;
 h)   "laboratorio   riconosciuto":   il  laboratorio  autorizzato dall'autorita'   sanitaria   competente   ad   effettuare  gli  esami prescritti dal presente regolamento;
 i) "raccolta": un quantitativo di sperma prelevato da un donatore in qualsiasi momento.
 2.  Sono  applicabili,  ove necessario, le altre definizioni di cui all'articolo  2  della  legge  30  aprile  1976, n. 397, e successive modificazioni,  e  all'articolo  2  del  decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre l982, n. 889.
 3.  Restano  salve  le  disposizioni  comunitarie  o  nazionali del settore    zootecnico   che   disciplinano   l'organizzazione   della fecondazione  artificiale in generale e la distribuzione di sperma in particolare.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'articolo 10,   comma   3   del   testo   unico   delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 -  L'art.1,  commi  1  e  3, e l'allegato B della legge
 31 ottobre  2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di
 obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
 Comunita' europee. Legge comunitaria 2003), cosi' recitano
 "Art. 1. Delega al Governo per Pattuazione di direttive
 comunitarie. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
 il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
 della  presente  legge,  i  decreti  legislativi recanti le
 norme   occorrenti   per  dare  attuazione  alle  direttive
 comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
 1. (Omissis).
 3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
 dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
 parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
 anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
 per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
 trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
 previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
 sono prorogati di novanta giorni.
 Allegato B
 (Articolo 1, commi 1 e 3)
 96/61/CE  del  Consiglio,  del 24 settembre 1996, sulla
 prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
 1999/22/CE  del  Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
 alla   custodia   degli   animali  selvatici  nei  giardini
 zoologici.
 1999/63/CE  del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
 all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
 gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della
 Comunita'  europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
 dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
 2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
 comunitaria in materia di acque.
 2000/76/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
 2000/79/CE   del   Consiglio,   del  27 novembre  2000,
 relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
 sull'organizzazione  dell'orario di lavoro del personale di
 volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
 European   Airlines   (AEA),  European  Transport  Workers'
 Federation   (ETF),  European  Cockpit  Association  (ECA),
 European  Regions Airline Association (ERA) e Internationai
 Air Carrier Association (IACA).
 2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 19 marzo  200l,  relativa all'interoperabilita' del sistema
 ferroviario transeuropeo convenzionale.
 2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8 ottobre  2001,  che
 completa  lo  Statuto  della  Societa'  europea  per quanto
 riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
 2002/30/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 marzo   2002,  che  istituisce  norme  e  procedure  per
 l'introduzione   di   restrizioni  operative  ai  fini  del
 contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
 2002/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
 salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
 derivanti  dagli  agenti  fisici  (vibrazioni)  (sedicesima
 direttiva  particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo
 1, della direttiva 89/391/CEE).
 2002/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 25 giugno   2002,   relativa  alla  determinazione  e  alla
 gestione del rumore ambientale.
 2002/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 12 luglio  2002, relativa al trattamento dei dati personali
 e   alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
 comunicazioni  elettroniche  (direttiva  relativa alla vita
 privata e alle comunicazioni elettroniche).
 2002/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 settembre  2002,  concernente  la  commercializzazione a
 distanza   di  servizi  finanziari  ai  consumatori  e  che
 modifica   la  direttiva  90/619/CEE  del  Consiglio  e  le
 direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
 2002/73/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
 Consiglio   relativa  all'attuazione  del  principio  della
 parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
 riguarda  l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e  alla
 promozione professionali e le condizioni di lavoro.
 2002/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
 Consiglio  concernente il ravvicinamento delle legislazioni
 degli  Stati  membri  relative  alla  tutela dei lavoratori
 subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
 2002/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 5 novembre  2002,  che  modifica le direttive in materia di
 sicurezza  marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento
 provocato dalle navi.
 2002/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 dicembre  2002,  relativa  alla  vigilanza supplementare
 sugli  enti  creditizi,  sulle  imprese  di assicurazione e
 sulle   imprese   di   investimento   appartenenti   ad  un
 conglomerato   finanziario  e  che  modifica  le  direttive
 73/239/CEE,  79/267/CEE,  92/49/CEE,  92/96/CEE, 93/6/CEE e
 93/22/CEE   del   Consiglio   e  le  direttive  98/78/CE  e
 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
 2002/89/CE  del  Consiglio,  del  28 novembre 2002, che
 modifica  la  direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
 protezione   contro   l'introduzione   nella  Comunita'  di
 organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai  prodotti vegetali e
 contro la loro diffusione nella Comunita'.
 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
 definire  il  favoreggiamento dell'ingresso, del transito e
 del soggiorno illegali.
 2002/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
 2002/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 gennaio  2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
 sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche ed
 elettroniche.
 2002/96/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 gennaio  2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
 ed elettroniche (RAEE).
 2003/4/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
 ambientale   e  che  abroga  la  direttiva  90/313/CEE  del
 Consiglio, del 7 giugno 1990.
 2003/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
 28 gennaio   2003,   relativa   all'abuso  di  informazioni
 privilegiate  e  alla  manipolazione  del mercato (abusi di
 mercato).
 2003/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 3 marzo  2003,  che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
 alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
 2003/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 14 aprile  2003,  che  modifica  la  direttiva 98/18/CE del
 Consiglio,  del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e
 norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
 2003/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 14 aprile   2003,   concernente   requisiti   specifici  di
 stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
 2003/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 maggio   2003,  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
 legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
 membri  in  materia  di pubblicita' e di sponsorizzazione a
 favore dei prodotti del tabacco.
 2003/43/CE  del  Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
 modifica  della  direttiva  88/407/CEE  che  stabilisce  le
 esigenze  di  polizia  sanitaria  applicabili  agli  scambi
 intracomunitari  e  alle  importazioni di sperma di animali
 della specie bovina.
 2003/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 giugno  2003,  che  modifica  la  direttiva 94/25/CE sul
 ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
 regolamentari   e   amministrative   degli   Stati   membri
 riguardanti le imbarcazioni da diporto.
 2003/50/CE  del  Consiglio,  dell'il giugno  2003,  che
 modifica  la  direttiva  91/68/CEE  per  quanto riguarda il
 rafforzamento  dei  controlli  sui  movimenti  di  ovini  e
 caprini.".
 La direttiva 2003/43/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 143
 l'11 giugno  2003. La direttiva 88/407/CEE e' pubblicata in
 GUCE n. L. 194 del 22 luglio 1988.
 Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca:
 "Attuazione  delle  direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE
 relative  ai  controlli  veterinari  e zootecnici di taluni
 animali  vivi  e su prodotti di origine animale applicabili
 negli scambi intracomunitari".
 Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, reca:
 "Attuazione  delle  direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE
 relative  all'organizzazione  dei  controlli  vetermari  su
 prodotti   e  animali  in  provenienza  da  Paesi  terzi  e
 introdotti nella Comunita' europea".
 Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1° marzo
 1992, n. 226, reca:
 "Regolamento di attuazione della direttiva 88/407/CEE
 concernente  le norme di polizia sanitaria applicabili agli
 scambi  intracomunitari  e  alle  importazioni di sperma di
 animali  della  specie  bovina,  tenuto  anche  conto della
 direttiva 90/120/CEE.".
 Il decreto del Ministro della Sanita' in data 30 aprile
 1996, reca:
 "Attuazione   della   direttiva   93/60/CEE   recante
 modificazioni  alla  direttiva 88/407/CEE che stabilisce le
 esigenze  di  polizia  sanitaria  applicabili  agli  scambi
 intracomunitari  e alle importazioni di sperma surgelato di
 animali  delle  specie bovina, e che ne estende il campo di
 applicazione  allo  sperma  bovino fresco. Modificazioni al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n.
 226".
 Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 in data 26 maggio 2000, reca:
 "Individuazione  delle  risorse  umane,  finanziarie,
 strumentali  ed organizzative da trasferire alle regioni in
 materia  di salute umana e sanita' veterinaria ai sensi del
 titolo  IV,  capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
 n. 112".
 Note all'art. 1.
 La legge 30 aprile 1976, n. 397, reca:
 "Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia
 e   gli   altri  Stati  membri  della  Comunita'  economica
 europea".
 Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
 1982, n. 889, reca:
 "Attuazione  delle  direttive  comunitarie  n. 72/462
 relativa  ai  problemi  sanitari  e  di  polizia  sanitaria
 all'importazione  di  animali delle specie bovina e suina e
 di  carni  fresche in provenienza da Paesi terzi nonche' n.
 77/96 relativa alla ricerca delle trichine all'importazione
 da  Paesi  terzi  di  carni  fresche provenienti da animali
 domestici  della  specie  suina"  ed  e'  Pubblicato  nella
 Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1982, n. 333, S.O.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Scambi
 1. Lo sperma puo' essere spedito verso il territorio di altro Stato membro soltanto se soddisfa le seguenti condizioni generali:
 a) che  la  raccolta  e  il  trattamento  o l'immagazzinamento, a seconda dei casi, siano effettuati in uno o piu' centri di raccolta o di  magazzinaggio  riconosciuti  sotto  l'aspetto  sanitario ai sensi dell'articolo  4,  in  vista della fecondazione artificiale e ai fini degli scambi intracomunitari;
 b) provenga   da  animali  della  specie  bovina,  il  cui  stato sanitario sia conforme alle disposizioni dell'allegato B;
 c) che  la  raccolta, il trattamento, il deposito ed il trasporto avvengano in conformita' delle disposizioni degli allegati A e C;
 d) che  sia  scortato  durante  il  trasporto  da  un certificato sanitario  conforme alle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 1.
 |  |  |  | Art. 3. Prescrizioni per l'afta epizootica
 1.  Non  e'  ammesso  il rifiuto di sperma di tori vaccinati contro l'afta  epizootica. Tuttavia, qualora lo sperma sia stato ottenuto da un  toro  vaccinato  nei  confronti dell'afta epizootica durante i 12 mesi  antecedenti  la  raccolta,  il 5 per cento dello sperma di ogni raccolta,  con un minimo di 5 lamelle, destinata ad essere inviata in un altro Stato membro, e' sottoposto con esito negativo, ad una prova di  isolamento  del  virus  per la ricerca dell'afta epizootica in un laboratorio  dello  Stato  membro destinatario o in un laboratorio da esso designato.
 |  |  |  | Art. 4. Riconoscimento dei centri di raccolta
 e di magazzinaggio
 1.  Le  regioni, constatato il rispetto delle disposizioni previste nell'allegato  A e delle ulteriori disposizioni sanitarie in materia, riconoscono   i   centri  di  raccolta  o  di  magazzinaggio  di  cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c).
 2.  Le  regioni  assicurano la permanente conformita' dei centri di cui  all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), ai requisiti stabiliti dalla  disciplina  comunitaria specifica, compresi quelli di cui agli allegati  al  presente  decreto, anche mediante ispezioni veterinarie periodiche  e comunicano al Ministero della salute i dati relativi ai centri riconosciuti ed ogni successiva variazione.
 3.  Qualora  sia  accertato  il  venire  meno  di uno dei requisiti stabiliti   dalla   disciplina   comunitaria  specifica,  le  regioni provvedono  a  sospendere  o  a  revocare il riconoscimento concesso, anche  su segnalazione di irregolarita' comunicate loro dal Ministero della salute, sulla base di informazioni pervenute da Stati membri di destinazione dello sperma.
 4.  Il  Ministero  della  salute, sulla base dei dati forniti dalle regioni  ai  sensi  del comma 2, predispone una lista nazionale per i centri  di raccolta ed una per i centri di magazzinaggio dello sperma e  provvede  alla  loro  trasmissione agli altri Stati membri ed alla Commissione  europea,  comunicando loro anche le eventuali successive variazioni.
 |  |  |  | Art. 5. Prescrizioni di certificazione e divieti
 1.  L'introduzione  di  sperma  di  animali  della specie bovina e' subordinata  alla  presentazione di un certificato sanitario conforme al  modello  di  cui  all'allegato  D  e rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato membro di raccolta. Tale certificato deve:
 a) essere  redatto  almeno  in  una  delle lingue ufficiali dello Stato membro di raccolta e in lingua italiana;
 b) scortare,   nell'esemplare   originale,   la  partita  fino  a destinazione;
 c) prevedere un solo destinatario.
 2.  La  competente  autorita'  sanitaria  vieta  l'introduzione nel territorio nazionale di partite di sperma:
 a) quando  dall'esame  della  relativa documentazione risulti che non  sono  state  rispettate  le  condizioni  e  le garanzie previste all'articolo 2;
 b) quando  si sospetti che lo sperma sia infetto o contaminato da germi  patogeni,  adottando  tutte  le misure necessarie, compresa la quarantena,   al   fine   di   emettere  un  preciso  giudizio  sulle manifestazioni che hanno destato il sospetto.
 3. I divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), devono consentire, peraltro,  se  non  vi  si  oppongono motivi di polizia sanitaria, la possibilita'  che  lo  speditore  o  il  suo  mandatario  chiedano la rispedizione all'origine.
 4.  Quando  l'introduzione delle partite di sperma e' stata vietata per uno dei motivi di cui al comma 2, lettere a) e b), ed il Paese di raccolta   non   autorizzi   entro  trenta  giorni  la  rispedizione, l'autorita'  veterinaria  competente  puo' ordinarne la distruzione a spese dell'interessato.
 5.  Le  decisioni  prese  dalle  competenti  autorita' sanitarie in applicazione  dei  commi  2,  3  e  4,  devono essere comunicate allo speditore  o  al suo mandatario con l'indicazione dei motivi, nonche' all'autorita' veterinaria competente dello Stato membro di raccolta o di  provenienza; su richiesta, tali decisioni motivate debbono essere comunicate,  immediatamente  e  per iscritto, allo speditore o al suo mandatario,  con  l'indicazione  dei  mezzi di ricorso previsti dalle disposizioni vigenti, nonche' delle forme e dei termini per avvalersi di tali mezzi.
 |  |  |  | Art. 6. Parere veterinario
 
 1. Gli speditori di sperma di cui sia stata vietata la introduzione in  Italia  ai  sensi  dell'articolo  5, comma 2, hanno il diritto di ottenere,  prima  dell'adozione  di  qualsiasi altra misura, salvo la distruzione  quando  cio'  sia  indifferibile  per ragioni di polizia veterinaria,   il  parere  di  un  esperto  veterinario  al  fine  di determinare   se   siano  state  osservate  le  disposizioni  di  cui all'articolo 5, comma 2.
 2.  L'esperto  veterinario,  di  cui  al  comma  1,  deve  avere la cittadinanza  di  uno  degli  Stati  membri della Comunita' economica europea,  ma  diversa  da  quella  italiana  e  da  quella  del Paese speditore  ed essere scelto tra quelli inseriti nell'elenco stabilito dalla Commissione stessa su proposta degli Stati membri.
 |  |  |  | Art. 7. Elenco comunitario dei Paesi terzi
 
 1. L'importazione di sperma di animali della specie bovina da Paesi terzi  e'  consentita soltanto quando il Paese di origine e' compreso in   un   elenco   predisposto   ed  eventualmente  modificato  dalla Commissione  europea; l'elenco e le sue modificazioni sono pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale  a cura del Ministero della salute, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
 2. L'importazione e' subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della salute ai sensi delle vigenti disposizioni.
 |  |  |  | Art. 8. Elenco comunitario dei centri di raccolta
 e magazzinaggio
 1.  L'importazione  di  sperma  di  animali  della specie bovina e' consentita  soltanto  quando il centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma da cui proviene e' inserito in un elenco predisposto, ed eventualmente modificato o integrato, dalla Commissione europea.
 2.  Il  Ministero  della salute comunica alla Commissione europea e agli  altri  Stati membri le caratteristiche e il modello del marchio utilizzato nei centri di raccolta e di magazzinaggio.
 |  |  |  | Art. 9. Ulteriori prescrizioni per l'importazione
 1.  Lo  sperma  deve provenire da animali che, immediatamente prima della   raccolta,   abbiano  soggiornato  per  almeno  sei  mesi  nel territorio di un Paese terzo compreso nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1.
 2.  L'importazione  e' subordinata, inoltre, alla condizione che lo sperma  risponda  alle  norme  di  polizia  sanitaria  adottate dalla Comunita' europea.
 3.  Si applicano, per analogia, le disposizioni di cui all'articolo 3.
 |  |  |  | Art. 10. Certificato sanitario
 1.  L'importazione  dello  sperma  puo' essere autorizzata soltanto dietro  presentazione  di  un  certificato  sanitario,  rilasciato  e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo di raccolta. Tale certificato deve:
 a) essere  redatto  almeno in una delle lingue dello Stato membro destinatario    e    nella   lingua   italiana,   se   il   controllo all'importazione  previsto all'articolo 11, si effettua in un ufficio del territorio italiano;
 b) scortare lo sperma in un esemplare originale;
 c) consistere di un solo foglio;
 d) prevedere un solo destinatario.
 2.  Il  certificato deve essere conforme al modello stabilito dalla Comunita' europea.
 |  |  |  | Art. 11. Controlli veterinari all'importazione
 1.  Le  importazioni  di  sperma  da Paesi terzi sono soggette alle norme di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni,  in particolare a quelle relative alle misure adottate a  seguito  dei controlli veterinari sui prodotti nonche' alle misure di salvaguardia da adottare.
 
 
 
 Nota all'art. 11.
 Per  il  decreto  legislativo 3 marzo 1993, n. 93, vedi
 note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Controlli veterinari negli scambi
 1.  Agli  scambi intracomunitari di sperma si applicano le norme di cui  al  decreto  legislativo  30 gennaio  1993,  n. 28, e successive modificazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 12.
 Per  il  decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, vedi
 note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. Ispezioni comunitarie
 1.  Esperti veterinari della Commissione europea possono procedere, in collaborazione con le autorita' competenti, a controlli in loco ai fini  della  corretta  applicazione  uniforme  delle disposizioni del presente regolamento.
 2.  Il  Ministero  della  salute  adotta  le  misure  eventualmente necessarie,   per   tener  conto  dei  risultati  di  tale  controllo comunicatigli dalla Commissione europea.
 |  |  |  | Art. 14. Clausola di non preferenza per le importazioni
 1.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore delle decisioni della Comunita' europea previste dagli articoli 7, 8 e 9, alle importazioni di   sperma  dai  Paesi  terzi,  non  si  applicano  condizioni  piu' favorevoli   di  quelle  risultanti  dall'applicazione  dell'allegato A-capitolo II.
 |  |  |  | Art. 15. Disposizioni transitorie
 1.  E'  ammesso  agli scambi intracomunitari e alle importazioni lo sperma  raccolto,  trattato e immagazzinato entro il 31 dicembre 2004 in  conformita'  alla  disciplina  previgente  a  condizione  che sia conforme  alla  medesima disciplina e sia accompagnato dal modello di certificazione veterinaria da esso previsto.
 |  |  |  | Art. 16. Clausola di cedevolezza
 1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,  le  norme  del  presente  decreto,  afferenti a materia  di  competenza  legislativa  delle  regioni e delle province autonome  di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento  della  direttiva 2003/43/CE, si applicano sino alla data di  entrata  in  vigore  della  normativa di attuazione adottata, nel rispetto  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento comunitario e dei principi  fondamentali  desumibili  dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.
 
 
 
 Note all'art. 16.
 L'articolo  117,  quinto comma, della Costituzione, cosi'
 recita:
 «Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
 Per la direttiva 2003/43/CE, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. Abrogazione
 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il  decreto  del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226, e successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 18. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 27 maggio 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Storace, Ministro della salute
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
 delle finanze
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  | Allegati 
 ---->  Vedere allegato da pag. 9 a pag. 16   <----
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