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| Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2005, n. 134 |  | Regolamento  recante  disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo  17,  commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visti  gli  articoli  7  e 35, primo comma, lettera b), della legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
 Vista  la  legge  23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita  umana  in  mare,  adottata  a  Londra  il  1° novembre  1974, e successive modificazioni (SOLAS 74/78);
 Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed esecuzione   della  convenzione  internazionale  per  la  prevenzione dell'inquinamento  causato  da  navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973, e successive modificazioni (MARPOL 73/78);
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, concernente regolamento recante semplificazione dei procedimenti di   tipo   approvato  di  apparecchi,  dispositivi  o  materiali  da installare a bordo delle navi mercantili;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  230,  recante attuazione    delle    direttive    89/618/Euratom,   90/641/Euratom, 92/3/Euratom  e 96/29/Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22, recante attuazione  delle  direttive  91/156/CEE  sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di imballaggi, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  3 agosto  1998,  n.  314,  recante attuazione  della  direttiva  94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle  norme  comuni  per  gli organi che effettuano le ispezioni e le visite  di  controllo  delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  4 febbraio  2000,  n.  45, recante attuazione  della  direttiva  98/18/CE,  relativa alle disposizioni e alle  norme  di  sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, e successive modificazioni;
 Tenuto  conto che il capitolo VII della SOLAS 74/78, come emendata, ha reso obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'applicazione delle  norme  del  codice  internazionale  per il trasporto marittimo delle  merci  pericolose  (IMDG  Code),  adottato dall'Organizzazione internazionale   marittima   (IMO)   con   risoluzione  A.81(IV)  del 27 settembre 1965;
 Ritenuto  necessario  adeguare la normativa in materia di trasporto via  mare  delle merci pericolose in colli ed unita' di trasporto del carico,  alla  luce  delle  nuove  normative introdotte con le citate convenzioni e risoluzioni;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 4 giugno 2001 e del 21 febbraio 2005;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
 Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del  territorio, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle attivita' produttive;
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 1.  Il  presente  regolamento  stabilisce i requisiti a cui debbono rispondere  le  navi  mercantili  nazionali, adibite alla navigazione marittima, e le navi di bandiera estera che toccano i porti italiani, per  essere  abilitate  al  trasporto  di merci pericolose in colli e unita'  di  trasporto  del  carico,  le  procedure  per l'imbarco, il trasporto  in  mare,  lo  sbarco,  il trasbordo dei colli e unita' di trasporto del carico, nonche' i requisiti tecnici degli stessi.
 2.  Le  presenti  norme non si applicano alle merci ed ai materiali pericolosi destinati al normale approvvigionamento ed armamento della nave,  nonche'  a  carichi  particolari trasportati su navi costruite appositamente o trasformate interamente a tale scopo.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - Il  testo dell'art. 87 della Costituzione conferisce,
 tra  l'altro,  al  Presidente della Repubblica il potere di
 promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 - Il  testo  dell'art.  17,  commi  1  e  2 della legge
 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'
 di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri»,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale  del
 12 settembre 1988, n. 214 e' il seguente:
 «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
 del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
 giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
 per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge.
 2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.».
 - Il  testo  degli  articoli 7  e  35 primo comma della
 legge  5 giugno 1962, n. 616 (Sicurezza della navigazione e
 della  vita  umana  in  mare),  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica italiana del 5 luglio 1962, n.
 168, e' il seguente:
 «Art.  7  (Requisiti per il rilascio dei certificati di
 sicurezza  o  d'idoneita).  - I requisiti tecnici necessari
 per  ottenere  il  rilascio  dei certificati di sicurezza o
 d'idoneita'  sono determinati dai regolamenti di esecuzione
 della presente legge.».
 «Art.  35 (Emanazione dei regolamenti di esecuzione). -
 Con  decreti  del  Presidente della Repubblica, su proposta
 del  Ministro  per  la marina mercantile, di concerto con i
 Ministri  competenti,  saranno  emanati  i  regolamenti per
 l'esecuzione della presente legge per determinare:
 a) i  requisiti  ai  quali devono rispondere le navi,
 secondo i loro vari tipi e secondo la specie di navigazione
 e  di  traffico  cui  sono adibite, ai fini della sicurezza
 della navigazione;
 b) i requisiti ai quali devono rispondere le navi per
 essere  abilitate  al  trasporto  delle  merci  pericolose,
 nonche'  le  modalita'  dell'imbarco  e  dello sbarco delle
 merci medesime;
 c) i requisiti ai quali devono rispondere le navi per
 essere abilitate al trasporto di passeggeri;
 d) le  modalita'  per  il trasporto di granaglie e di
 altri carichi scorrevoli.».
 - La legge 23 maggio 1980, n. 313, reca: «Adesione alla
 convenzione  internazionale  del  1974  per la salvaguardia
 della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
 Londra  il  1° novembre  1974,  e  sua  esecuzione»  ed  e'
 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1980, n.
 190.
 - La  legge  29 settembre 1980, n. 662, reca: «Ratifica
 ed  esecuzione  della  Convenzione  internazionale  per  la
 prevenzione   dell'inquinamento   causato  da  navi  e  del
 protocollo   sull'intervento   in  alto  mare  in  caso  di
 inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
 con  annessi,  adottati  a Londra il 2 novembre 1973» ed e'
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1980, n.
 292.
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
 1991,  n.  445,  reca: «Approvazione del regolamento per la
 sicurezza  della navigazione e della vita umana in mare» ed
 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1992,
 n. 17.
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
 1994,  n.  347,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
 dell'8 giugno 1994, n. 132.
 - Il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n. 230, e'
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995, n.
 136.
 - Il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997, n. 22, e'
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1997,
 n. 38, supplemento ordinario n. 33.
 - Il  decreto  legislativo  3 agosto  1998,  n. 314, e'
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1998, n.
 201.
 - Il  decreto  legislativo  4 febbraio  2000, n. 45, e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 7 marzo 2000, n.
 55, supplemento ordinario n. 38.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 a) SOLAS:   la   convenzione   internazionale  del  1974  per  la salvaguardia  della  vita umana in mare ed il relativo protocollo del 1978 (SOLAS 74/78), e successive modificazioni;
 b) MARPOL:   la   convenzione  internazionale  del  1973  per  la prevenzione   dell'inquinamento   causato   da  navi  e  il  relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), e successive modificazioni;
 c) regolamento  di  sicurezza:  il  regolamento  per la sicurezza della  navigazione  e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
 d) IMO:   International   Maritime  Organization  (Organizzazione internazionale marittima);
 e) Codice  IMDG: codice marittimo internazionale per il trasporto delle  merci pericolose, cosi' come adottato dall'IMO con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, e successive modificazioni;
 f) MFAG: guida medica per il pronto soccorso in caso di incidenti connessi con il trasporto di merci pericolose;
 g) EmS:  procedure  d'emergenza  per  le  navi trasportanti merci pericolose,  il  cui  numero  di  identificazione  e'  indicato,  per ciascuna merce pericolosa, nell'indice generale del codice IMDG;
 h) ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci  pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, con  le  relative  modificazioni,  cosi'  come  ratificato  con legge 12 agosto 1962, n. 1839;
 i) RID: il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci  pericolose per ferrovie, di cui all'annesso I dell'appendice B della  convenzione  relativa  ai  trasporti ferroviari internazionali (COTIF),  e successive modificazioni, cosi' come recepito dal decreto legislativo  13 gennaio  1999,  n.  41,  e  successive modificazioni, recante  attuazione  delle  direttive  96/49/CE  del  Consiglio,  del 23 luglio  1996,  e 96/87/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
 l)   CSC:  la  convenzione  internazionale  sulla  sicurezza  dei contenitori,  adottata  a Ginevra il 2 dicembre 1972 e ratificata con legge  3 febbraio  1979,  n.  67,  attuata con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448;
 m) autoveicolo:  veicolo stradale autopropulso contenente nel suo serbatoio il combustibile necessario alla sua propulsione;
 n) caricatore  o  proprietario:  soggetto  che  ha  stipulato  un contratto per il trasporto di merci via mare o persona nel cui nome o per conto della quale viene stipulato il contratto;
 o) detentore: colui che ha la disponibilita', a qualsiasi titolo, di colli e/o unita' di trasporto del carico;
 p) collo:    imballaggio,   contenitore   intermedio   o   grande imballaggio,  contenente merce pericolosa e pronto per la spedizione, nei limiti di capacita' e peso previsti dal codice IMDG:
 1)  imballaggio:  recipiente unico oppure uno o piu' recipienti interni  imballati,  con  o  senza  materiale  di  imbottitura, in un recipiente unico esterno;
 2)   contenitore   intermedio:   imballaggio   mobile   rigido, semirigido o flessibile per il trasporto alla rinfusa (IBC);
 3)  grande  imballaggio:  imballaggio  contenente  a  sua volta imballaggi o articoli;
 q) unita'  di  trasporto  del  carico: carro ferroviario, veicolo stradale  autopropulso  o rimorchiabile, contenitore ovvero cisterna, trasportati  o  non  sui  mezzi  di  cui  sopra  oppure su carrelli o chiatta,  contenente  merci pericolose non alla rinfusa, posta, a sua volta, su nave porta chiatte;
 r) cisterna;   cisterna   portatile   (compreso   il  contenitore cisterna),  veicolo  cisterna  stradale, carro cisterna ferroviario o recipiente  di  capacita'  non  inferiore  a  450 litri per contenere solidi, liquidi o gas liquefatti;
 s) merce   pericolosa:   le   sostanze,   i   materiali   e   gli articoli trattati dal codice IMDG;
 t) trasbordo:  operazione  di  trasferimento  di merci tra nave e banchina e viceversa mediante mezzi nautici;
 u) transhipment:  operazione  di sbarco e di successivo reimbarco su altre navi nell'ambito dello stesso ciclo di trasporto;
 v) Amministrazione:  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;
 z) autorita'  marittima: gli uffici locali di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
 aa)  autorita'  portuale:  gli  enti  di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
 bb)   organismo   tecnico:   l'organismo   autorizzato  ai  sensi dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni;
 cc)  raccomandatario marittimo: il soggetto di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
 2.  In  tutti  i  casi  in  cui  nel  codice IMDG si fa riferimento all'autorita'    competente,    per    tale    si    deve   intendere «l'Amministrazione» cosi' come definita al comma 1, lettera v).
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Le  convenzioni  internazionali  SOLAS,  MARPOL ed il
 codice  IMDG sono consultabili nelle pubblicazioni dell'IMO
 (International  Maritime  Organition)  o attraverso il sito
 www.imo.org
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
 1991,  n.  435, recante «Regolamento per la sicurezza della
 navigazione e della vita umana in mare» e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1992.
 - La   legge  12 agosto  1962,  n.  1839,  di  ratifica
 dell'accordo  europeo  relativo al trasporto internazionale
 di  merci  pericolose  su  strada  concluso  a  Ginevra  il
 30 settembre  1957  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 del 23 gennaio 1963, n. 20, supplemento ordinario.
 - Il  decreto  legislativo  13 gennaio  1999,  n. 41, e
 successive   modificazioni,   recante   «Attuazione   delle
 direttive  96/49  CE  del  Consiglio  del  23 luglio 1996 e
 96//87/CE  della  Commissione del 13 dicembre 1996 relative
 al   trasporto   di   merci  pericolose  per  ferrovie»  e'
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio
 1999.
 - La  legge  3 febbraio 1979, n. 67, recante: «Adesione
 alla   Convenzione   internazionale   sulla  sicurezza  dei
 contenitori  (CSC),  con  allegati,  adottata  a Ginevra il
 2 dicembre  1972,  e  sua  esecuzione»  e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale n. 61 del 2 marzo 1979.
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 4 giugno
 1997,  n.  448,  concernente: «Regolamento recante norme di
 attuazione  della  legge  3 febbraio  1979, n. 67, relativa
 all'adesione    alla   Convenzione   internazionale   sulla
 sicurezza  dei  contenitori  (CSC)  adottata  a  Ginevra il
 2 ottobre  1973»,  e  sua  esecuzione  e'  pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1997, n. 301.
 - Il  testo  dell'art. 17 del Codice della Navigazione,
 approvato  con  regio  decreto  30 marzo  1942,  n.  327, e
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942, n.
 93, e' il seguente:
 «Art.   17.   -  Il  direttore  marittimo  esercita  le
 attribuzioni  conferitegli dal presente codice, dalle altre
 leggi e dai regolamenti. Il capo del compartimento, il capo
 del  circondario  e  i  capi  degli  altri uffici marittimi
 dipendenti,  oltre  le attribuzioni conferite a ciascuno di
 essi   dal   presente  codice,  dalle  altre  leggi  e  dai
 regolamenti,   esercitano,   nell'ambito  delle  rispettive
 circoscrizioni,   tutte   le   attribuzioni  amministrative
 relative  alla navigazione e al traffico marittimo, che non
 siano specificatamente conferite a determinate autorita'.».
 - Il  testo dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n.
 84  (Riordino  della  legislazione  in  materia  portuale),
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1994, n.
 28, supplemento ordinario n. 21, e' il seguente:
 «Art.  6.  -  1.  Nei  porti di Ancona, Bari, Brindisi,
 Cagliari,   Catania,   Civitavecchia,  Genova,  La  Spezia,
 Livorno,  Manfredonia,  Marina di Carrara, Messina, Napoli,
 Palermo,  Ravenna,  Savona,  Taranto,  Trieste e Venezia e'
 istituita  l'autorita'  portuale con i seguenti compiti, in
 conformita' agli obiettivi di cui all'art. 1:
 a) indirizzo,      programmazione,     coordinamento,
 promozione  e  controllo  delle  operazioni portuali di cui
 all'art.  16,  comma 1, e delle altre attivita' commerciali
 ed   industriali   esercitate  nei  porti,  con  poteri  di
 regolamentazione  e di ordinanza, anche in riferimento alla
 sicurezza  rispetto  a  rischi di incidenti connessi a tali
 attivita'  ed  alle  condizioni  di  igiene  del  lavoro in
 attuazione dell'art. 24;
 b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti
 comuni  nell'ambito  portuale,  ivi  compresa quella per il
 mantenimento   dei   fondali,  previa  convenzione  con  il
 Ministero  dei  lavori pubblici che preveda l'utilizzazione
 dei  fondi  all'uopo  disponibili sullo stato di previsione
 della medesima amministrazione;
 c) affidamento  e  controllo  delle attivita' dirette
 alla  fornitura  a  titolo  oneroso agli utenti portuali di
 servizi   di   interesse   generale,  non  coincidenti  ne'
 strettamente  connessi  alle  operazioni  portuali  di  cui
 all'art.  16, comma 1, individuati con decreto del Ministro
 dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta
 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
 legge.
 2.  L'autorita'  portuale  ha personalita' giuridica di
 diritto  pubblico  ed e' dotata di autonomia amministrativa
 salvo quanto disposto dall'art. 12, nonche' di autonomia di
 bilancio  e  finanziaria nei limiti previsti dalla presente
 legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla
 legge  20 marzo  1975,  n.  70, e successive modificazioni,
 nonche'  le  disposizioni  di  cui  al  decreto legislativo
 3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni ed
 integrazioni,  fatta  eccezione  per  quanto specificamente
 previsto dal comma 2 dell'art. 23 della presente legge.
 3.    La    gestione    patrimoniale    e   finanziaria
 dell'autorita'  portuale  e' disciplinata da un regolamento
 di  contabilita'  approvato  dal  Ministro  dei trasporti e
 della  navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro.
 Il  conto  consuntivo  delle autorita' portuali e' allegato
 allo  stato  di  previsione  del  Ministero dei trasporti e
 della  navigazione  per l'esercizio successivo a quello nel
 quale il medesimo e' approvato.
 4.    Il    rendiconto   della   gestione   finanziaria
 dell'autorita'  portuale  e'  soggetto  al  controllo della
 Corte dei conti.
 5.  L'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al comma 1,
 lettere  b) e c), e' affidato in concessione dall'autorita'
 portuale mediante gara pubblica.
 6.  Le  autorita'  portuali non possono esercitare, ne'
 direttamente  ne'  tramite  la  partecipazione di societa',
 operazioni  portuali  ed  attivita'  ad  esse  strettamente
 connesse.  Le  autorita' portuali possono costituire ovvero
 partecipare  a  societa'  esercenti  attivita' accessorie o
 strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle
 autorita'  medesime, anche ai fini della promozione e dello
 sviluppo  dell'intermodalita', della logistica e delle reti
 trasportistiche.
 7.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione, con
 proprio decreto, individua entro sessanta giorni dalla data
 di  entrata  in  vigore della presente legge i limiti della
 circoscrizione territoriale di ciascuna autorita' portuale.
 8.  Nei  limiti delle disponibilita' finanziarie di cui
 all'art.  13,  decorsi  tre  anni  dalla data di entrata in
 vigore  della  presente  legge,  con decreto del Presidente
 della  Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e
 della  navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
 400,  possono essere istituite ulteriori autorita' in porti
 di  categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di
 cui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano registrato
 un  volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni
 di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse
 liquide  o  a  200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A
 decorrere   dal   1° gennaio   1995  puo'  essere  disposta
 l'istituzione,  previa verifica dei requisiti, di autorita'
 portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno.
 9.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione puo'
 formulare  la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta
 di  regioni,  comuni  o  camere  di  commercio,  industria,
 artigianato e agricoltura.
 10.  Le  autorita'  portuali  di  cui  al  comma 8 sono
 soppresse,  con  la  procedura  di  cui  al medesimo comma,
 quando,  in  relazione  al  mutato  andamento dei traffici,
 vengano  meno  i requisiti previsti nel suddetto comma. Con
 la  medesima  procedura,  decorsi  dieci anni dalla data di
 entrata  in  vigore della presente legge, sono soppresse le
 autorita'  portuali di cui al comma i quando risulti che le
 stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8.
 11. In sede di prima applicazione della presente legge,
 le  autorita'  sprovviste  di  sede  propria possono essere
 ubicate presso le sedi delle locali autorita' marittime.
 12.  E'  fatta  salva la disciplina vigente per i punti
 franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il
 Ministro   dei   trasporti  e  della  navigazione,  sentita
 l'autorita'   portuale  di  Trieste,  con  proprio  decreto
 stabilisce  l'organizzazione amministrativa per la gestione
 di detti punti franchi.».
 - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto
 legislativo   3 agosto   1998,   n.   314,   e   successive
 modificazioni   (Attuazione   della   direttiva   94/57/CE,
 relativa  alle  disposizioni  ed  alle norme comuni per gli
 organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo
 delle   navi   e   per   le   pertinenti   attivita'  delle
 amministrazioni  marittime,  e della direttiva 97/58/CE che
 modifica  la direttiva 94/57/CE), pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale del 29 agosto 1998, n. 201, e' il seguente:
 «Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto legislativo
 stabilisce  le  misure  da adottare ai fini dell'ispezione,
 controllo  e certificazione delle navi di bandiera italiana
 in   conformita'   alle  convenzioni  internazionali  sulla
 sicurezza  in  mare  e  sulla prevenzione dell'inquinamento
 marino ed in particolare:
 a) (omissis);
 b) fissa   le   condizioni   in   base   alle   quali
 l'amministrazione  autorizza  un  organismo riconosciuto al
 rilascio dei certificati per proprio conto nel rispetto dei
 principi   della   non   discriminazione  e  dell'efficacia
 dell'azione amministrativa;».
 - Il  testo  dell'art.  2 della legge 4 aprile 1977, n.
 135   (Disciplina   della  professione  di  raccomandatario
 marittimo),   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica  italiana  del  22 aprile  1977,  n.  109, e' il
 seguente:
 «Art.  2.  - 1. E' raccomandatario marittimo chi svolge
 attivita'  di  raccomandazione di navi, quali assistenza al
 comandante  nei  confronti  delle  autorita'  locali  o dei
 terzi,  ricezione  o  consegna  delle  merci, operazioni di
 imbarco  e  sbarco  dei  passeggeri,  acquisizione di noti,
 conclusione   di   contratti   di  trasporto  per  merci  e
 passeggeri  con  rilascio  dei  relativi documenti, nonche'
 qualsiasi  altra  analoga  attivita'  per  la  tutela degli
 interessi a lui affidati.
 2.  Le  predette  attivita'  possono  essere svolte per
 mandato  espresso  o  tacito  con  o  senza rappresentanza,
 conferito  dall'armatore o dal vettore, nonche' con o senza
 contratto   di   agenzia   a   carattere   continuativo  od
 occasionale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Merci pericolose
 1.  Il  trasporto  di  merci  pericolose  deve essere effettuato in conformita' alle prescrizioni del codice IMDG.
 2.  Per  la  navigazione nazionale, l'Amministrazione puo' adottare misure  che  consentano  l'equivalenza  alle  prescrizioni del codice IMDG,  purche'  tali  equivalenze  siano  efficaci quanto le suddette prescrizioni e garantiscano lo stesso livello di sicurezza.
 |  |  |  | Art. 4. Istruzioni per l'equipaggio e documentazione
 da tenere a bordo
 1.  Ai  fini  della  sicurezza  e  della  tutela  della  salute dei lavoratori  marittimi,  il  comando  di  bordo delle navi di bandiera nazionale   deve,  in  attuazione  di  quanto  previsto  dal  decreto legislativo   27 luglio   1999,   n.   271,  provvedere  ad  istruire opportunamente  l'equipaggio  in  ordine  ai  rischi  derivanti dalla tipologia  di  merce pericolosa di volta in volta trasportata ed alla particolare azione da svolgere in caso di emergenza. Ove si tratti di trasporto di merci pericolose che possono esercitare un'azione nociva per  l'organismo  umano,  l'equipaggio  deve essere anche istruito in ordine  alle  norme  di  pronto  soccorso  ed  all'uso  dei  mezzi di protezione  individuale,  secondo  quanto  indicato  nel documento di valutazione  dei  rischi redatto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
 2.  Le  istruzioni  di  cui  al comma 1 sono affisse all'albo della nave.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Il   testo   dell'art.   6  del  decreto  legislativo
 27 luglio  1999,  n. 271 (Adeguamento della normativa sulla
 sicurezza  e  salute dei lavoratori marittimi a bordo delle
 navi  mercantili  da  pesca  nazionali, a norma della legge
 31 dicembre   1998,  n.  485),  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica italiana del 9 agosto 1999, n.
 185, supplemento ordinario n. 151 e' il seguente:
 «Art. 6 (Obblighi dell'Armatore e del Comandante). - 1.
 L'armatore  delle  navi  o  unita'  di  cui  all'art.  2 in
 relazione     alle     caratteristiche    tecnico-operative
 dell'unita',  valuta,  i  rischi  per la sicurezza e per la
 salute  dei  lavoratori marittimi predisponendo il piano di
 sicurezza  dell'ambiente  di  lavoro  che  deve contenere i
 seguenti elementi:
 a) progetto  dettagliato  dell'unita', nel quale sono
 riportate le sistemazioni inerenti l'ambiente di lavoro;
 b) specifica  tecnica dell'unita', comprendente tutti
 gli elementi ritenuti utili per l'esame delle condizioni di
 igiene e sicurezza del lavoro presenti a bordo della nave;
 c) relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per
 la  tutela  della  salute  e  la  sicurezza  del lavoratore
 marittimo    connessi   allo   svolgimento   dell'attivita'
 lavorativa  a  bordo;  nella  relazione  sono specificati i
 criteri  adottati  per la valutazione stessa e le misure di
 prevenzione   e   protezione  dei  lavoratori,  nonche'  il
 programma    di    attuazione   di   eventuali   interventi
 migliorativi dei livelli di igiene e sicurezza a bordo.
 2.  La  documentazione  di  cui  al comma 1, redatta da
 personale  tecnico delle costruzioni navali di cui all'art.
 117  del  codice  della navigazione e art. 275 del relativo
 regolamento    di    attuazione,   e'   inviata,   a   cura
 dell'armatore,   al  Ministero  ai  fini  dell'approvazione
 secondo le seguenti modalita':
 a) per  le navi o unita' nuove: almeno sei mesi prima
 dell'entrata in esercizio;
 b) per  le  navi  o  unita' esistenti: entro sei mesi
 dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
 c) per  le  navi  o  unita' acquistate all'estero: al
 momento  della  richiesta di immatricolazione dell'unita' e
 comunque entro e non oltre tre mesi dalla predetta data;
 d) per   le   navi   sottoposte  a  trasformazione  o
 modifica: almeno. sei mesi prima dell'entrata in esercizio.
 3.  Il  piano  di  sicurezza e' integrato ed aggiornato
 ogni volta che siano apportate modifiche o trasformazioni a
 bordo ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 3.
 4.  Per  le unita' adibite ai servizi tecnico-nautici e
 portuali,   per  le  navi  o  unita'  mercantili  nuove  ed
 esistenti  di  stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da
 pesca  nuove  ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o
 con  equipaggio  fino a sei unita' di tabella di armamento,
 la  documentazione  di  cui  al comma 2, autocertificata da
 parte  dell'armatore  o dal proprietario, non e' inviata al
 Ministero  per  l'approvazione  ma e' conservata a bordo ed
 esibita  a  richiesta degli organi di vigilanza, al fine di
 verificarne  la  conformita' alle disposizioni del presente
 decreto.
 5.  L'armatore ed il comandante della nave, nell'ambito
 delle  rispettive attribuzioni e competenze, sono obbligati
 a:
 a) designare   il   responsabile   del   servizio  di
 prevenzione  e  protezione  dei  lavoratori  marittimi  nel
 rispetto  delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2
 e 5;
 b) designare  il  personale  addetto  al  servizio di
 prevenzione e protezione nel rispetto delle disposizioni di
 cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5;
 c) designare il medico competente di cui all'art. 23;
 d) organizzare  il lavoro a bordo, in modo da ridurre
 al  minimo  i  fattori  di  fatica  di cui all'allegato I e
 verificare  il  rispetto  della  durata  del lavoro a bordo
 secondo   quanto   previsto  dal  presente  decreto  e  dai
 contratti collettivi nazionali di categoria;
 e) informare   i   lavoratori  marittimi  dei  rischi
 specifici  cui  sono  esposti  nello svolgimento delle loro
 normali  attivita'  lavorative  ed addestrarli sul corretto
 utilizzo   delle   attrezzature   di   lavoro  nonche'  dei
 dispositivi di protezione individuali;
 f) limitare   al  minimo  il  numero  dei  lavoratori
 marittimi esposti a bordo ad agenti tossici e nocivi per la
 salute, nonche' la durata del periodo di esposizione a tali
 agenti  nocivi,  anche  mediante  isolamento  delle  aree o
 locali   interessati   dalla   presenza   degli  agenti,  e
 predisporre un programma di sorveglianza sanitaria mirato;
 g) fornire   ai   lavoratori  marittimi  i  necessari
 dispositivi  individuali  di  sicurezza  e  di  protezione,
 conformi  alle  vigenti norme e mantenerne le condizioni di
 efficienza;
 h) informare  i  lavoratori marittimi sulle procedure
 da  attuare  nei  casi  di  emergenza,  particolarmente per
 l'incendio a bordo e l'abbandono della nave, secondo quanto
 indicato  nel vigente regolamento di sicurezza adottato con
 decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
 435, di seguito denominato regolamento di sicurezza;
 i) formare  e  addestrare  il  personale marittimo in
 materia  di igiene e di sicurezza dell'ambiente di lavoro a
 bordo predisponendo in merito appositi manuali operativi di
 facile consultazione;
 l) richiede  l'osservanza  da  parte  dei  lavoratori
 marittimi   delle   norme   di  igiene  e  di  sicurezza  e
 l'utilizzazione dei mezzi individuali di protezione messi a
 loro disposizione;
 m) tenere  a  bordo  della  singola  unita' navale ed
 aggiornare  il  "registro  degli infortuni" di cui all'art.
 25,  comma 2, nel quale sono annotati gli infortuni occorsi
 ai lavoratori e la tipologia dell'infortunio;
 n) garantire     le    condizioni    di    efficienza
 dell'ambiente  di  lavoro  ed,  in particolare, la regolare
 manutenzione  tecnica  degli  impianti,  degli  apparati di
 bordo e dei dispositivi di sicurezza;
 o) permettere  ai  lavoratori  marittimi, mediante il
 rappresentante alla sicurezza, di verificare l'applicazione
 delle  misure  di  sicurezza e di protezione della salute e
 consentire   al  rappresentante  stesso  di  accedere  alle
 informazioni  ed  alla  documentazione aziendale cosi' come
 indicato all'art. 16, comma 2, lettera d);
 p) fornire  e  mettere a disposizione dell'equipaggio
 tutta la raccolta di normative nazionali ed internazionali,
 documentazione  tecnica; il manuale di cui all'art. 17 e la
 guida  di  cui  all'art.  24,  comma  4,  e le procedure di
 sicurezza   utili   per   lo  svolgimento  delle  attivita'
 lavorative di bordo in condizioni di sicurezza;
 q) attuare  misure tecniche ed organizzative adeguate
 per  ridurre  al minimo i rischi connessi all'impiego delle
 attrezzature  di  lavoro  presenti  a bordo ed impedire che
 queste  vengano  utilizzate  per operazioni o in condizioni
 per le quali non sono adatte.
 6.   L'armatore   non  puo'  delegare  gli  adempimenti
 previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, lettera a).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Vigilanza
 1.  L'Autorita'  marittima  vigila  sulle  operazioni  di  imbarco, stivaggio,  sbarco  e trasbordo delle merci pericolose, ai fini della sicurezza  della  nave, stabilendo le relative modalita' tenuto conto delle condizioni locali e delle circostanze speciali.
 2.   La   vigilanza   antincendio   e'   svolta  secondo  modalita' disciplinate  con  ordinanza dell'autorita' marittima, concordate con il Comando provinciale dei vigili del fuoco.
 3.  Restano  ferme le disposizioni vigenti in materia di servizi di polizia doganale.
 |  |  |  | Art. 6. Navi soggette alla convenzione SOLAS
 - Navi delle classi B, C e D,
 nuove e B esistenti di cui al decreto
 legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
 1.  Alle  navi  di  seguito  indicate  si applicano le prescrizioni SOLAS,  cui  le  navi  sono  soggette, in relazione alla loro data di costruzione:
 a) navi  costruite  il 1° settembre 1984 o posteriormente se navi da  carico  di  stazza  lorda  uguale o superiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale, se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda  in  navigazione  internazionale,  se  navi da passeggeri della classe A di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
 b) navi  costruite  il 1° febbraio 1992 o posteriormente, se navi da  carico  di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale.
 2.  Alle  navi  passeggeri delle classi B, C e D nuove ed alle navi passeggeri  della  classe  B esistenti, di cui al decreto legislativo 4 febbraio   2000,  n.  45,  si  applicano  le  prescrizioni  di  cui all'allegato I al predetto decreto legislativo.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Il   decreto   legislativo  4 febbraio  2000,  n.  45
 (Attuazione   della   direttiva   98/18/CE   relativa  alle
 disposizioni  e  alle  norme  di  sicurezza  per le navi da
 passeggeri adibite a viaggi nazionali), e' pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  del  7 marzo  2000, n. 55, supplemento
 ordinario n. 38.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Prescrizioni per le navi in esercizio soggette alla convenzione
 SOLAS costruite prima del 1° settembre 1984
 e per le navi non soggette alla convenzione SOLAS
 1.  Fermo  restando  quanto stabilito dalla SOLAS, cui le navi sono soggette  in  relazione  alla loro data di costruzione ovvero, per le navi  non  soggette  alla  SOLAS,  dal regolamento di sicurezza o dal decreto  legislativo  4 febbraio  2000,  n.  45, alle navi di seguito indicate si applicano le prescrizioni particolari di cui ai commi 2 e 3  o,  in  alternativa, per le navi di cui al comma 1, lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1:
 a) navi  soggette  alla  SOLAS  costruite  prima del 1° settembre 1984,  se  navi  da  carico  di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate  in  navigazione  internazionale, se navi da passeggeri di qualsiasi  stazza  lorda  in  navigazione  internazionale, se navi da passeggeri  della  classe  A di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
 b) navi  non  soggette alla SOLAS, se navi da carico di qualsiasi stazza  lorda  in  navigazione nazionale, se navi da carico di stazza lorda  inferiore  a  500  tonnellate  in  navigazione internazionale, costruite prima del 1° febbraio 1992, se navi passeggeri delle classi B esistenti, costruite prima del 1° settembre 1984, e C e D esistenti di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.
 2.  I locali da carico adibiti al trasporto di merci pericolose non devono  avere  comunicazioni  dirette  con altri locali non idonei al trasporto  delle  suddette  sostanze.  Quanto sopra non si applica ai locali  ro/ro,  qualora  le  aperture  o gli accessi verso i suddetti altri  locali  siano  dotati  di  porta con dispositivo automatico di chiusura e con una soglia di altezza non inferiore a 500 mm.
 3.    Salvo    esplicite    disposizioni    contrarie,    ai   fini dell'applicazione  delle  tabelle  1  e  2  di  cui all'allegato I al presente  regolamento,  sia  per  le merci pericolose trasportate «su ponti  scoperti», sia per quelle trasportate in altri locali, valgono le disposizioni delle successive lettere:
 a) le navi devono essere provviste di impianti tali da assicurare una   pronta   disponibilita'  di  acqua  dal  collettore  principale antincendio  alla  pressione richiesta dalla convenzione SOLAS cui le navi  sono soggette in relazione alla loro data di costruzione oppure dal regolamento di sicurezza; cio' puo' essere ottenuto mantenendo il collettore    costantemente    sotto    pressione   oppure   mediante sistemazioni,  ubicate  in  idonee  posizioni, per la messa in moto a distanza delle pompe antincendio;
 b) la   quantita'  di  acqua  disponibile  deve  essere  tale  da alimentare,  alla  suddetta  pressione,  boccalini  a  doppio uso, in numero,  caratteristiche  e  dimensioni  conformi  a quanto richiesto dalla convenzione o dal regolamento sopra citati, i cui getti possano essere  diretti su qualsiasi parte del locale da carico quando vuoto. La  stessa  quantita'  di  acqua  puo'  essere  riversata  con  mezzi equivalenti, a soddisfazione dell'organismo tecnico;
 c) le  navi  devono  essere  provviste di impianti addizionali ai prescritti  mezzi  antincendio  per  raffreddare  in modo efficace un determinato  locale da carico sotto il ponte con abbondante quantita' di   acqua  tramite  una  sistemazione  fissa  di  ugelli  per  acqua spruzzata.   L'Amministrazione,  sentito  l'organismo  tecnico,  puo' accettare,  per tale scopo, l'impiego di manichette in piccoli locali da carico ed in piccole zone di grandi locali da carico. In ogni caso i  sistemi  di  esaurimento  e  prosciugamento  devono essere tali da evitare  la  formazione  di specchi liberi liquidi. Se cio' non fosse possibile,  nella  valutazione  delle  condizioni di stabilita' della nave,  deve  essere  tenuto  conto  degli  effetti  sfavorevoli sulla stabilita' dovuti al peso aggiuntivo ed agli specchi liberi suddetti;
 d) in  sostituzione  del  raffreddamento  con  acqua  di cui alla lettera  c)  possono  essere  previste sistemazioni che consentano di allagare, con un adeguato e specifico mezzo, un determinato spazio da carico sotto il ponte;
 e) il  sistema  di  distribuzione  dell'impianto  elettrico  deve essere realizzato senza ritorno per lo scafo;
 f) macchinari, apparecchiature e cavi elettrici non devono essere in  locali  da  carico,  nei  locali  ro/ro chiusi e nei locali ro/ro aperti,  a  meno  che  cio',  a  giudizio dell'organismo tecnico, sia necessario  per  motivi  operativi. Tuttavia, eventuali macchinari ed apparecchiature  elettriche  installati in detti locali devono essere di  un tipo di sicurezza certificato per l'uso in ambienti pericolosi ai  quali  possono  essere  esposti, a meno che sia possibile isolare completamente  l'impianto  elettrico,  mediante  la  rimozione  di un elemento   rimovibile   diverso   dal  fusibile  oppure  mediante  il bloccaggio   degli   interruttori   in  posizione  di  «aperto».  Gli attraversamenti di ponti e paratie per cavi devono essere resi stagni al  passaggio  di  gas  o  vapori.  I cavi entro i locali da carico e l'intero  percorso  degli  stessi  devono  essere  del  tipo armato e protetti    contro    danneggiamenti   da   urti.   Qualsiasi   altra apparecchiatura  che  possa  costituire  una sorgente di ignizione di vapori  infiammabili  non  e'  ammessa.  Fermo  restando quanto sopra prescritto,  nel  caso  di trasporto di imballaggi contenenti liquidi infiammabili,   punto  di  infiammabilita'  inferiore  a  23°,  e  di recipienti contenenti gas infiammabili, entrambi aventi capacita' non superiore a 450 litri, le apparecchiature elettriche installate al di sopra  di  450  mm  dal  ponte dei locali ro/ro chiusi, ubicati al di sopra del ponte delle paratie e dei locali ro/ro aperti, devono avere un grado di protezione corrispondente almeno non inferiore a IP 55;
 g) nei  locali  e  spazi adibiti al trasporto di merci pericolose non  devono  essere  presenti  sorgenti di calore, quali, ad esempio, tubi vapore non coibentati, serpentine di riscaldamento e casse nafta riscaldate,   apparecchiature  che  producono  scintille  e/o  fiamme libere, ecc;
 h) la  nave  deve essere provvista di mezzi fissi o portatili per il rilievo della temperatura nei locali adibiti al trasporto di merci pericolose;
 i) qualora   gli  alberi  non  siano  completamente  metallici  e collegati  elettricamente allo scafo, le navi devono essere provviste di idonee punte parafulmine;
 l) i  fumaioli  dell'apparato  motore ed altri tubi di scarico da dove  possono  fuoriuscire  scintille o altri corpi igniscenti devono essere  dotati  di reti parascintille o di altri dispositivi ritenuti adeguati dall'Organismo tecnico;
 m) i  locali da carico adibiti al trasporto di esplosivi, esclusi quelli  del  gruppo 1.4 S, ed i locali da carico adiacenti, nonche' i locali  da  carico  ro/ro  chiusi  adibiti  al  trasporto  di veicoli cisterna  stradali  o  carri cisterna ferroviari contenenti liquidi o gas  infiammabili  devono  essere  provvisti  di  un  impianto  fisso automatico di segnalazione di incendio;
 n) i locali chiusi adibiti al carico devono essere muniti, per la loro  ventilazione, di condotte di immissione e di estrazione d'aria. Per ogni locale deve esservi almeno una condotta di immissione ed una di  estrazione,  sistemate  all'estremita'  opposte  dei  locali.  Le condotte di immissione devono arrestarsi nella parte alta dei locali; quelle  di  estrazione  devono essere prolungate, se necessario anche mediante  apposite diramazioni, fino verso il fondo degli stessi. Nel caso  di  merci  che  emettono vapori o gas piu' leggeri dell'aria le condotte  di  estrazione  devono  essere  provviste di aperture anche nella  parte  alta  dei locali. Le condotte di estrazione e quelle di immissione  devono  sboccare  all'aperto in modo tale che non possano crearsi  zone  di  ristagno  dell'aria estratta. Tali condotte devono essere  provviste  di  serrande  di intercettazione metalliche munite degli indici di «aperto» e «chiuso»;
 o) i  locali  chiusi adibiti al carico devono essere provvisti di un   adeguato  impianto  di  ventilazione  meccanica.  L'impianto  di ventilazione  deve  essere  realizzato  in  modo da effettuare almeno dieci  ricambi d'aria all'ora, riferiti al volume lordo del locale, e da  estrarre  i  vapori  dalle  parti  alte o dalle parti basse, come appropriato  in  relazione  alle  merci  trasportate.  Le condotte di ventilazione  devono  essere  provviste di serrande d'intercettazione metalliche munite degli indici di «aperto» e «chiuso»;
 p) i  ventilatori  e  gli  estrattori  devono essere costruiti in materiali  tali  da  evitare  la possibilita' di ignizione di miscele infiammabili di gas ed aria;
 q) sulle  aperture  sia  esterne  sia  interne  delle condotte di ventilazione devono essere sistemate adeguate reti di protezione;
 r) l'impianto  di  sentina  di  locali in cui vengano trasportati liquidi  infiammabili  o  tossici  deve  essere progettato in modo da prevenire  il pompaggio di tali liquidi attraverso tubolature o pompe ubicate  nel locale macchine o in altri locali sicuri. Il servizio di sentina  deve  essere  predisposto contro la possibile aspirazione di liquidi infiammabili o tossici, attraverso pompe e tubolature ubicate nei  suddetti  locali,  per  mezzo  della sistemazione di una flangia cieca  sull'aspirazione  oppure per mezzo del blocco delle valvole di aspirazione  unitamente  alla  sistemazione  di  un  avviso  posto in corrispondenza delle stesse;
 s) in   aggiunta   agli   equipaggiamenti  da  vigile  del  fuoco prescritti  dalla  convenzione  SOLAS  o dal regolamento di sicurezza devono   esservi   almeno   quattro   indumenti  protettivi  completi resistenti  all'attacco  dei prodotti chimici. L'indumento protettivo deve coprire tutta la pelle in modo da proteggere qualsiasi parte del corpo;
 t) in  aggiunta  agli apparecchi autorespiratori prescritti dalla convenzione  SOLAS  o  dal  regolamento di sicurezza devono esservi a bordo  almeno  due  apparecchi  autorespiratori,  di  tipo approvato, funzionanti  ad  aria  compressa  contenenti almeno 1200 litri d'aria libera.  Ognuno  di  detti  apparecchi  deve  essere provvisto di due cariche d'aria di riserva;
 u) nei  locali  da  carico  devono esservi estintori portatili di incendio,  di tipo approvato, per una capacita' complessiva di almeno 12  kg  di  polvere  o  di  equivalente  capacita'  estinguente. Tali estintori  devono  essere  in  aggiunta  a  qualsiasi altro estintore portatile  prescritto  altrove  nella  SOLAS  o  nel  regolamento  di sicurezza;
 v) le  navi  ro/ro  che  trasportano  su  ponti  scoperti veicoli cisterna  o  carri  cisterna  ferroviari  contenenti  liquidi  o  gas infiammabili  devono  essere  dotate  di estintori portatili, di tipo approvato,  a  schiuma  o  a  polvere in ragione di 1 ogni 10 metri a dritta  ed  a  sinistra  dell'area  utilizzata per lo stivaggio degli automezzi. Tali estintori devono essere in aggiunta a qualsiasi altro estintore  portatile prescritto altrove nella SOLAS o nel regolamento di sicurezza;
 z) le  delimitazioni  tra  i  locali  e gli spazi del carico ed i locali   macchine  devono  essere  tagliafuoco  di  classe  A-60.  La coibentazione delle paratie puo' essere omessa se le merci pericolose sono  stivate  ad una distanza orizzontale non inferiore a 3 metri da dette  paratie,  oppure  se  il  trasporto e' effettuato in locali da carico  di navi porta-contenitori. Nel caso di trasporto di esplosivi questa   distanza   deve  essere  mantenuta  anche  se  esiste  detta coibentazione.  La  coibentazione  dei ponti puo' essere omessa se le merci  pericolose  sono  stivate  ad  una  distanza  orizzontale  non inferiore  a  3  metri  dalla  proiezione verticale delle paratie dei locali  macchine.  In nessun caso gli esplosivi devono essere stivati al di sopra o al di sotto dei locali alloggio e dei locali macchine;
 aa)  ogni  locale  da carico ro/ro avente un ponte sovrastante ed ogni locale da carico ro/ro che non possa essere ermeticamente chiuso deve  essere  provvisto  di  un  impianto  ad  acqua  spruzzata sotto pressione  a  comando  manuale  approvato. L'impianto deve proteggere tutte  le  parti  di qualsiasi ponte e piattaforma per autoveicoli in detti  locali.  L'Amministrazione  puo' permettere l'installazione di qualsiasi  altro  impianto  fisso  di  estinzione  incendi  che abbia dimostrato,  a  seguito  di  prova in scala reale, di essere non meno efficace.   In   ogni   caso,   le   sistemazioni  di  esaurimento  e prosciugamento devono essere tali da evitare la formazione di specchi liberi  liquidi. Se cio' non fosse possibile, nella valutazione delle condizioni  di  stabilita' della nave, deve essere tenuto conto degli effetti  sfavorevoli  sulla  stabilita'  dovuti al peso aggiuntivo ed agli specchi liberi suddetti;
 bb)  i  locali  ro/ro  chiusi  adibiti  al  trasporto  di veicoli cisterna  o  carri  cisterna  ferroviari  contenenti  liquidi  o  gas infiammabili,  indipendentemente  dalla  stazza  lorda, devono essere protetti  da  uno dei seguenti impianti fissi antincendio, conformi a quanto  richiesto  dalla  convenzione  SOLAS  o  dal  regolamento  di sicurezza:
 1) impianto ad anidride: nei locali protetti da questo impianto possono essere trasportate le materie ammesse;
 2)  impianto  a  schiuma ad alta espansione e impianto ad acqua spruzzata:  nei  locali  protetti  da  questi impianti possono essere trasportate  le  materie  ammesse,  ad  esclusione  delle materie che reagiscono con l'acqua.
 |  |  |  | Art. 8. Navi in legno
 1.  Sulle  navi  in  legno  i  locali adibiti al trasporto di merci pericolose  che  presentano  un  rischio  di  incendio debbono essere rivestiti  internamente  con  materiale  coibente  ed incombustibile, adeguatamente protetto contro i danneggiamenti meccanici e contro gli spandimenti di liquidi.
 |  |  |  | Art. 9. Esenzioni per navi in navigazione locale
 1.  L'autorita'  marittima,  sentito  l'organismo tecnico e tenendo presente  la  tipologia dei viaggi cui la nave e' adibita, nonche' la natura  e  la  quantita'  delle merci da trasportare, puo' concedere, alle   navi   in   navigazione   nazionale  locale,  esenzioni  dalle prescrizioni  di  cui  all'articolo  7, purche' le attrezzature della nave  garantiscano  un  adeguato  grado di sicurezza e le merci siano imballate ed etichettate conformemente alle norme del codice IMDG.
 |  |  |  | Art. 10. Unita' di trasporto del carico: costruzione e collaudo
 dei contenitori, carri ferroviari, veicoli stradali e cisterne
 1.   I   contenitori  devono  essere  collaudati  ed  omologati  in conformita' alle norme previste dalla Convenzione CSC.
 2.  I carri ferroviari ed i carri cisterna ferroviari devono essere omologati e collaudati in conformita' alle norme del regolamento RID.
 3.  I veicoli stradali devono essere omologati e collaudati secondo le norme dell'accordo ADR.
 4. Le cisterne, ad esclusione dei carri cisterna ferroviari, devono essere  omologate  e collaudate, in conformita' alle disposizioni del codice  IMDG,  dall'Amministrazione competente italiana o straniera o da  un  organismo autorizzato dalla stessa o da una delle societa' di classificazione   appartenenti   alla  International  Association  of Classification Societies (IACS).
 5. Le cisterne, approvate secondo le norme vigenti prima della data di  entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere impiegate nei limiti consentiti del vigente codice IMDG.
 6.  Per  i  viaggi  nazionali di durata inferiore alle due ore sono ammessi  veicoli  cisterna  stradali  e carri cisterna ferroviari non conformi  ai  requisiti  di  cui al presente articolo, sempre che gli stessi  risultino  almeno conformi alla normativa nazionale in vigore per  il  trasporto  su  strada  o  ferrovia  e  che  i viaggi vengano effettuati in condizioni meteomarine favorevoli.
 |  |  |  | Art. 11. Caricazione, stivaggio e rizzaggio
 a bordo delle unita' di trasporto del carico
 1.  Le  unita'  di  trasporto  del  carico  devono essere caricate, stivate  e  rizzate a bordo delle navi secondo le disposizioni di cui al manuale di stivaggio (Cargo Security Manual) previsto dalla regola 5 del cap. VII della SOLAS.
 2.  Le  navi  da  carico  abilitate alle navigazioni nazionali, con esclusione  della  navigazione  nazionale  locale, devono conformarsi alle  disposizioni  del manuale di stivaggio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 3.  Tutte  le navi passeggeri devono essere in possesso del manuale di stivaggio del carico secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.
 4. Per i viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore e per le navi  abilitate  alla  navigazione  nazionale  locale, il rizzaggio a bordo  delle  unita'  di  trasporto del carico e' realizzato a regola d'arte sotto la responsabilita' del comando di bordo.
 
 
 
 Nota all'art. 11:
 - Il testo dell'art. 4, comma 2, lettera b) del decreto
 legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e' il seguente:
 «Art.  4  (Requisiti  di  sicurezza).  -  1. Le navi da
 passeggeri  e  le  unita'  veloci  da  passeggeri  nuove  e
 esistenti   adibite   a  viaggi  nazionali,  devono  essere
 conformi  alle  norme in materia di sicurezza stabilite dal
 presente decreto.
 2.  Per quanto riguarda le navi da passeggeri, nuove ed
 esistenti, delle classi A, B, C e D:
 a) (omissis);
 b) si  applicano  le  disposizioni del capitolo IV, e
 relativi  emendamenti GMDSS del 1988, e dei capitoli V e VI
 della "SOLAS 1974";».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Certificazioni
 1.  Le  navi  di  cui  all'articolo  6,  comma  1, devono essere in possesso  del «documento di conformita», di cui al paragrafo 4, della regola  19 del cap. II-2 della SOLAS, rilasciato dall'Amministrazione di  bandiera  o da un organismo autorizzato dalla stessa, per le navi di  bandiera  straniera,  o  dall'organismo  tecnico  per  le navi di bandiera nazionale.
 2.  Le  navi  di cui agli articoli 6, comma 2, e 7 devono essere in possesso  dell'attestazione  di  idoneita'  rilasciata dall'organismo tecnico, in conformita' al modello di cui all'allegato II.
 3.  Le  navi  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  lettera  a), in alternativa,  se rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma  1, possono essere in possesso del «documento di conformita» di cui al comma 1.
 4.  Le navi di cui ai commi 2 e 3, che trasportano merci pericolose poste su autoveicoli, in aggiunta alla certificazione ivi prescritta, devono  essere  in  possesso della certificazione di cui all'articolo 176 del regolamento di sicurezza.
 5.  L'attestazione  di idoneita' di cui al comma 2 ha validita' non superiore a cinque anni, con obbligo di visita annuale da effettuarsi entro  un  periodo di tre mesi anteriormente o posteriormente ad ogni data di scadenza.
 6.  Il  modello di attestazione di idoneita' di cui al comma 2 puo' essere  modificato  dall'Amministrazione  in  relazione  a variazioni introdotte dalle convenzioni e risoluzioni citate in premessa.
 
 
 
 Nota all'art. 12:
 - Il  testo  dell'art.  176  del decreto del Presidente
 della  Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (Approvazione del
 regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita
 umana in mare), e' il seguente:
 «Art.  176 (Attestazione di idoneita). - 1. L'idoneita'
 di  tutte  le  navi  di  bandiera  italiana  e di quelle di
 bandiera  straniera costruite anteriormente al 1° settembre
 1984  ad  effettuare  il  trasporto  di  autoveicoli con il
 serbatoio contenente combustibile per il motore deve essere
 attestata dall'ente tecnico.
 2.   Per   le  navi  di  bandiera  straniera  costruite
 anteriormente  al 1° settembre 1984 l'idoneita' al suddetto
 trasporto puo' essere certificata da apposita dichiarazione
 di  conformita'  alle  pertinente  regole degli emendamenti
 1981  alla  SOLAS  74  rilasciata  dall'Amministrazione  di
 bandiera.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. Operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo
 1.  Fatte  salve  le  norme  di sicurezza delle operazioni portuali previste  dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e quelle di sicurezza  portuale  emanate dalle autorita' marittime o portuali, le operazioni  di imbarco e sbarco sono eseguite sotto la sorveglianza e la  direzione  del  comandante  della  nave  o di un ufficiale da lui appositamente    delegato,    nell'osservanza   delle   sottoelencate prescrizioni:
 a) alzare  a  riva  nelle  ore  diurne  la  bandiera B del codice internazionale  dei  segnali e nelle ore notturne esporre un fanale a luce  rossa visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di due miglia;
 b) l'imbarco  e  lo  sbarco  di  merci  pericolose debbono essere effettuati direttamente tra la banchina e le navi e viceversa;
 c) e'   vietato   alle   persone   non  addette  alle  operazioni avvicinarsi  alla  banchina di ormeggio od ai galleggianti contenenti merci pericolose;
 d) devono  essere  tenuti  pronti  all'uso  ed efficienti i mezzi antincendio di cui dispone la nave;
 e) deve  essere  assicurata  la  presenza  a  bordo  di un numero adeguato  di  membri  dell'equipaggio,  atta a prevenire incidenti ed intervenire in casi di emergenza;
 f) e'  vietato  fumare  o  usare  fiamme  libere o comunque fonti termiche a bordo della nave e sulle banchine d'ormeggio;
 g) durante   tutto   il  tempo  occorrente  al  compimento  delle operazioni  di  imbarco,  sbarco  e trasbordo di merci che presentano pericolo  di  incendio  o  esplosione,  oppure che possano sviluppare comunque  gas  o vapori infiammabili o dar luogo a miscele esplosive, l'autorita'  marittima  o  portuale  predispone,  sentito  il Comando provinciale  dei  vigili  del  fuoco,  a  spese  dell'interessato, un servizio antincendio per l'immediato intervento in caso di incidente. Il servizio antincendio e' svolto ai sensi della vigente legislazione in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi nei porti;
 h) e'  vietato  effettuare  l'imbarco  e  lo  sbarco  di rotabili ferroviari  o  stradali  mediante l'impiego di mezzi di sollevamento, gru e simili;
 i) prima  e  durante l'imbarco deve essere verificato, a cura del comandante  della  nave, mediante ispezione esterna, che non vi siano perdite  dagli  imballaggi  e  dai  serbatoi  per il carburante delle unita' di trasporto del carico;
 l) durante la movimentazione delle unita' di trasporto del carico non  e' ammesso il transito, su navi ro/ro, dei passeggeri nelle zone interessate dalla predetta operazione.
 2.   Per  l'effettuazione  delle  operazioni  di  trasbordo,  ferme restando  le  prescrizioni  del  comma  1  devono essere osservate le seguenti misure:
 a) i mezzi nautici impiegati devono essere in buone condizioni di manutenzione;
 b) i    mezzi   nautici   devono   essere   riconosciuti   idonei dall'organismo  tecnico,  con  le  cautele  prescritte dall'Autorita' marittima;
 c)  deve  essere  assicurata  la protezione delle merci con mezzi appropriati e tenendo conto delle loro caratteristiche;
 d) si     devono     osservare     le    disposizioni    relative all'incompatibilita' di stivaggio, indicate dal codice IMDG;
 e) si  devono  rizzare  i colli in modo da evitare urti, cadute o sfregamenti;
 f) deve   essere   vietata   la   presenza  di  persone  estranee all'equipaggio,  a  meno  che ne abbiano facolta' in forza di leggi e dei relativi regolamenti.
 
 
 
 Nota all'art. 13:
 - Il   decreto   legislativo  27 luglio  1999,  n.  272
 (Adeguamento  della  normativa sulla sicurezza e salute dei
 lavoratori   nell'espletamento   di  operazioni  e  servizi
 portuali,    nonche'   di   operazioni   di   manutenzione,
 riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale,
 a   norma   della  legge  31 dicembre  1998,  n.  485),  e'
 pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
 italiana  del  9 agosto 1999, n. 185, supplemento ordinario
 n. 151.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. Precauzioni da osservare durante il trasporto
 1.  Qualora  durante  il  trasporto  si verifichino spandimenti, il comandante  della  nave  provvede  agli  interventi  di  emergenza ed avverte le autorita' del primo porto di approdo.
 2. Durante il trasporto:
 a) e'  vietato  fumare,  nonche'  usare  fiamme libere o comunque fonti  termiche  nei  locali e spazi di carico in cui sono stivate le merci pericolose;
 b) e'  vietato  l'accesso  dei  passeggeri  nei locali e spazi di carico  in  cui  sono  stivate  le merci pericolose. Qualora i viaggi siano  di  durata  inferiore  alle  due  ore e, per le particolarita' costruttive  della nave, non sia possibile applicare tale divieto, il comandante  della  nave  dovra' disporre la sorveglianza dei locali e spazi di carico interessati.
 3. Il comandante della nave dispone periodiche ispezioni delle zone dove  sono  sistemate  le  merci  pericolose,  al  fine di rilevare e segnalare qualsiasi pericolo.
 |  |  |  | Art. 15. Precauzioni da osservare al termine dello sbarco
 1.  I  locali  e  spazi  di  carico  che  hanno  contenuto le merci pericolose  devono,  dopo  lo sbarco, essere attentamente ispezionati per accertare che non siano presenti in essi tracce di tali merci.
 2.  Nel  caso  in  cui  si  siano  verificate  perdite  di  materie pericolose  o  si  constati presenza di vapori occorre procedere alle necessarie  operazioni  di  bonifica;  le procedure per la bonifica e l'ingresso  nei  locali  di  cui  sopra,  devono  essere  eseguite in osservanza  delle  disposizioni  emanate  al  riguardo  dalla  locale autorita' marittima.
 |  |  |  | Art. 16. Autorizzazione all'imbarco
 e nulla osta allo sbarco. Transhipment
 1.  Chi  intende  imbarcare,  ovvero sbarcare, merci pericolose nei porti nazionali presenta istanza all'autorita' marittima del porto di imbarco,  ovvero  di  sbarco,  intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione all'imbarco   delle   merci   pericolose,  ivi  indicate,  ovvero  la concessione del nulla osta allo sbarco delle stesse.
 2.  Chi  intende  effettuare  operazioni  di  transhipment di merci pericolose   nei  porti  nazionali  presenta  apposita  comunicazione all'autorita'   marittima  del  porto  di  sbarco,  finalizzata  alla concessione   del   nulla   osta   allo   sbarco   delle  stesse,  ed all'autorizzazione al successivo reimbarco.
 |  |  |  | Art. 17. Ammissibilita' all'imbarco e movimentazione di veicoli
 e carri ferroviari che trasportano esplosivi (classe 1)
 1.  Sono  ammessi all'imbarco i carri ferroviari chiusi e i veicoli chiusi rispondenti alla vigente normativa.
 2.  I  veicoli  ed  i  carri  ferroviari sopraccitati devono essere provvisti  dei  sottoelencati  documenti in corso di validita' ed, in particolare:
 a) carta  di  circolazione,  per i veicoli, con annotazione sulla idoneita'  degli  stessi  al  trasporto  di  esplosivi. Per i veicoli immatricolati   all'estero   puo'   essere   accettata  l'equivalente certificazione   rilasciata   dall'autorita'   estera.  Qualora  tale certificazione  manchi,  essa dovra' essere richiesta alla competente autorita' italiana;
 b) dichiarazione   del   caricatore,   per   i  veicoli  e  carri ferroviari, attestante che:
 1)   sono   stati  esaminati  prima  della  caricazione  e  non presentano  deformazioni  o  lesioni degli elementi strutturali e dei ganci per l'attacco delle rizze, tali da pregiudicarne la robustezza;
 2) lo stivaggio sui veicoli e' stato effettuato conformemente a quanto prescritto dal codice IMDG;
 3)  non  contengano  altre merci oppure esplosivi incompatibili tra di loro;
 4)   i  colli  sono  stati  esaminati  per  accertare  la  loro integrita';
 5)  i colli sono stati sistemati nei veicoli in modo da evitare qualsiasi loro spostamento durante il trasporto;
 6)  i  colli  sono  stati  correttamente  imballati, marcati ed etichettati.
 3.  Il  vettore  terrestre,  in  calce alla dichiarazione di cui al comma  2, lettera b), attesta che quanto rappresentato in essa non e' venuto meno nel corso del viaggio terrestre.
 4.  Tranne  i  casi  di emergenza, e' vietata la movimentazione dei veicoli  per  tutto  il  tempo della loro permanenza a bordo, nonche' collocarvi o rimuovere dagli stessi i colli contenenti esplosivi.
 5.  Durante la movimentazione dei veicoli e dei carri ferroviari e' vietato  effettuare,  nelle  immediate  vicinanze,  movimentazione di altri mezzi.
 |  |  |  | Art. 18. Ammissibilita' all'imbarco e movimentazione
 di contenitori carichi di esplosivi (classe 1)
 1. Sono ammessi all'imbarco i contenitori di tipo chiuso, che siano in possesso della sottoelencata documentazione:
 a) dichiarazione del caricatore attestante che:
 1)  sono  stati  esaminati  prima  di  essere  caricati  e sono risultati   in   buone   condizioni,  puliti,  asciutti  e  rivestiti internamente in conformita' a quanto prescritto dal codice IMDG;
 2)  non  contengono  altre merci oppure esplosivi incompatibili tra loro;
 3)   i  colli  sono  stati  esaminati  per  accertare  la  loro integrita';
 4)  i  colli  sono  stati  sistemati nei contenitori in modo da evitare qualsiasi loro movimento durante il trasporto;
 5) i colli ed i contenitori sono stati correttamente imballati, marcati ed etichettati.
 2.  I contenitori devono inoltre essere muniti di una dichiarazione del vettore terrestre attestante che, durante il trasporto, non hanno subito danneggiamenti che ne pregiudichino l'integrita' strutturale o che possano provocare la fuoriuscita del contenuto dei colli.
 3.  Tranne  i  casi  di emergenza, e' vietata la movimentazione dei contenitori per tutto il tempo della loro permanenza a bordo, nonche' collocarvi o rimuovere dagli stessi i colli contenenti esplosivi.
 4.  I contenitori non sistemati su rotabili ferroviari o su veicoli stradali  aventi  mezzi  di  propulsione propria o rimorchiabili o su carrelli,  possono  essere  caricati  e  scaricati  mediante carrelli elevatori.
 5. Durante la movimentazione dei contenitori e' vietato effettuare, nelle immediate vicinanze, movimentazione di altri mezzi.
 |  |  |  | Art. 19. Operazioni di imbarco e sbarco di esplosivi (classe 1)
 1.  Durante  le  operazioni  di  imbarco  e  sbarco  devono  essere osservate le seguenti norme:
 a)  le  navi  devono  essere  attraccate in modo da consentire il rapido disormeggio;
 b) le  tele,  le  reti,  le braghe e gli stroppi impiegate per il maneggio  devono  essere  esclusivamente  di materiale non metallico, oppure con le parti in metallo rivestite e protette con materiale non metallico;
 c) gli  scivoli,  i nastri trasportatori e gli altri mezzi per il maneggio   delle   merci   non  devono  presentare  parti  metalliche sporgenti;
 d) e'  vietato,  salvo  in caso di necessita', far funzionare gli apparati radioelettrici e radar di bordo;
 e) gli  imballaggi contenenti esplosivi non devono essere esposti per  un  periodo  prolungato  all'azione diretta dal sole, in modo da evitare  che  la  temperatura esterna degli stessi superi i 50 0C. Si deve inoltre evitare che i medesimi si bagnino;
 f) e'   vietato   eseguire   il   rifornimento  di  carburante  e combustibile   durante   le  operazioni  di  imbarco  e  sbarco,  con esclusione  degli  esplosivi  compresi nella divisione 1.4, gruppo di compatibilita' S.
 |  |  |  | Art. 20. Trasbordo di esplosivi (classe 1)
 1.   Ferme  restando  le  prescrizioni  dell'articolo  19,  per  il trasbordo degli esplosivi devono essere osservate le seguenti norme:
 a) i  mezzi  nautici  impiegati per il trasbordo devono essere in buone condizioni di manutenzione e devono avere:
 1) le stive asciutte e ventilate;
 2)  un  pagliolo  di  legno  in stiva di almeno 3 centimetri di spessore;
 3) facile accesso per lo sbarco e l'imbarco delle merci;
 b) i    colli    contenenti    gli    esplosivi   devono   essere convenientemente  rizzati.  Se  collocati  all'aperto,  devono essere protetti in modo completo da copertoni impermeabili ed ignifughi, ben tesi  e  non  poggianti sul carico. Se necessario, si deve provvedere all'innaffiamento   del   copertone,  in  modo  da  impedire  che  la temperatura del carico superi i 50 0C;
 c) a   bordo  dei  mezzi  nautici  gli  esplosivi  devono  essere collocati lontano dall'azione del calore dell'apparato motore;
 d) durante le operazioni di trasbordo dalla nave ai mezzi nautici privi  di  propulsione  propria,  o  viceversa, un rimorchiatore deve essere  tenuto pronto nelle vicinanze per intervenire tempestivamente in caso di necessita';
 e) il  fumaiolo  ed  il  tubo di scarico dell'apparato motore del rimorchiatore  di  cui  alla  lettera  d)  deve essere munito di rete parascintille.
 |  |  |  | Art. 21. Lavori a bordo in presenza di esplosivi (classe 1)
 1.  E'  vietato  eseguire lavori di riparazione di qualsiasi genere nei locali dove siano collocati esplosivi.
 2.  I  lavori  di  riparazione  sono  tuttavia  ammessi nelle stive adiacenti  a  quelle  contenenti esplosivi, previa autorizzazione del comandante che ne stabilisce le modalita' e le opportune precauzioni.
 3.  Durante  la  sosta  della  nave  in  porto  qualsiasi lavoro di riparazione deve essere autorizzato dall'autorita' marittima.
 4.  Non  si  deve  procedere  ad  alcuna  operazione  che  richieda l'impiego  di  fuochi, fiamma od attrezzature che producano scintille od  archi elettrici, ad eccezione di casi di emergenza e con il nulla osta dell'autorita' marittima.
 |  |  |  | Art. 22. Ammissibilita' all'imbarco di recipienti
 e cisterne contenenti gas (classe 2)
 l.  Sono  ammessi  all'imbarco  soltanto  gas della presente classe contenuti  in  recipienti  o  cisterne  e  relativi  accessori le cui caratteristiche  di  costruzione,  collaudo e revisione devono essere conformi ai requisiti prescritti dal codice IMDG e:
 a) dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  di  attuazione  delle direttive del Parlamento e del Consiglio  dell'Unione  europea  in  materia  di ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati membri relativamente al trasporto di merci pericolose su strada, o in alternativa;
 b) dal  decreto  legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive modificazioni,  relativo  all'attuazione  della direttiva n. 96/49/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 23 luglio 1996, concernente il ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri relative al trasporto  di  merci  pericolose  per  ferrovia, e della direttiva n. 96/87/CE della Commissione dell'Unione europea, del 13 dicembre 1996, che  adegua  al  progresso  tecnico  la  direttiva  n.  96/49/CE  del Consiglio,  concernente  il  ravvicinamento  delle legislazioni degli Stati  membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e successive modificazioni.
 2. I recipienti e cisterne costruiti prima del 1° gennaio 2003, non conformi  alla  normativa  sopraccitata  possono essere utilizzati, a bordo delle navi in navigazione nazionale, fino a quando mantengano i requisiti di sicurezza prescritti.
 
 
 
 Note all'art. 22:
 - Il   testo  dell'art.  229  del  decreto  legislativo
 30 aprile   1992,  n.  285  (Nuovo  Codice  della  strada),
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, n.
 114, supplemento ordinario n. 74, e' il seguente
 «Art.  229  (Attuazione di direttive comunitarie). - 1.
 Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria
 ai  sensi  dell'art.  4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le
 direttive   comunitarie,  nelle  materie  disciplinate  dal
 presente  codice,  sono  recepite  con decreti dei Ministri
 della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da
 emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque,
 non  oltre  dodici  mesi  dalla  loro  pubblicazione  nella
 Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea.».
 - Il  decreto  legislativo  13 gennaio  1999,  n. 41, e
 successive  modificazioni, reca: Attuazione delle direttive
 96/49/CE   e   96/87/CE  relative  al  trasporto  di  merci
 pericolose  per  ferrovia  ed  e' pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale del 27 febbraio 1999, n. 48.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 23. Operazioni di imbarco e sbarco
 di recipienti contenenti gas (classe 2)
 1.   Durante  le  operazioni  di  imbarco,  sbarco  e  trasbordo  i recipienti  devono  essere  imbragati  con  mezzi idonei e non devono essere  assoggettati  ad  urti, trascinamenti e sfregamenti, evitando prolungata  permanenza  al  sole  ed  esposizione  ad  altre fonti di calore.
 |  |  |  | Art. 24. Misure di sicurezza per le materie che a contatto
 con l'acqua sviluppano gas infiammabili (classe 4.3)
 l.  Prima  di  iniziare  qualsiasi operazione nelle stive che hanno contenuto  colli  con  le  materie  della  classe  4.3,  deve  essere accertata l'assenza di gas infiammabili.
 2.  In  casi  di  incendio  nelle  zone o nei locali destinati allo stivaggio  di  colli  contenenti materie della classe 4.3 deve essere evitato  l'impiego  di  acqua, vapore d'acqua od estintori idrici e a schiuma. In ogni caso debbono impiegarsi mezzi di estinzione a secco, preferibilmente ad anidride carbonica oppure sabbia asciutta. In caso di  incendio  di  un  carico  vicino, qualora sia necessario l'uso di acqua  o  di  mezzi  antincendio  a base di acqua, occorre evitare di bagnare i colli contenenti le merci appartenenti alla classe 4.3.
 |  |  |  | Art. 25. Operazioni di imbarco e sbarco
 di materie comburenti (classe 5.1)
 1.  Durante  le  operazioni  di  imbarco  e  sbarco  devono  essere osservate le seguenti ulteriori disposizioni:
 a) devono  essere  prese  precauzioni  allo  scopo  di evitare la penetrazione  delle  materie  comburenti  nelle  sentine  ed in altri locali   in   cui  possono  essere  contenute  materie  combustibili, facilmente ossidabili;
 b) prima di imbarcare i colli contenenti materie comburenti, deve essere   accertato  che  nei  locali  non  siano  presenti  materiali combustibili  facilmente  ossidabili,  esclusi  quelli  eventualmente necessari per lo stivaggio dei colli;
 c) per  il  rizzaggio  e  la  protezione  dei colli devono essere impiegati,  per  quanto  possibile,  materiali  non  combustibili. Il fardaggio con legno deve essere, per quanto possibile, evitato.
 |  |  |  | Art. 26. Misure di sicurezza per i perossidi organici
 (classe 5.2)
 1.   Qualora  in  un  incendio  siano  coinvolti  colli  contenenti perossidi  organici  e'  necessario  usare  acqua in grande quantita' tenendosi quanto piu' lontano e' possibile. Anche i recipienti che si trovano   in   prossimita'   dell'incendio   debbono  essere  bagnati abbondantemente.   Dopo  l'estinzione  dell'incendio  occorre  tenere l'equipaggio  quanto  piu'  lontano  possibile  dai  colli contenenti perossidi organici fino a quando siano completamente raffreddati.
 |  |  |  | Art. 27. Operazioni di sosta in porto e di imbarco
 e sbarco di materie radioattive (classe 7)
 1.  In  caso  di  sosta  di materie radioattive, anche in seguito a trasbordo  da una nave ad un'altra dello stesso vettore, o di vettori diversi, o in caso di sosta di navi trasportanti i colli medesimi, il vettore deve preventivamente informare della durata presumibile della sosta l'autorita' marittima interessata, la quale, sentiti il Comando provinciale  dei vigili del fuoco, il locale commissariato di P.S., e le   autorita'   sanitarie  del  porto,  puo'  stabilire  particolari prescrizioni,  informandone  il  competente  Ufficio territoriale del Governo.
 2.  Prima della discarica, i locali debbono essere convenientemente arieggiati allo scopo di eliminare i gas che vi fossero eventualmente accumulati.
 3.  Nelle zone in cui vengono effettuate le operazioni di imbarco e sbarco e nelle loro immediate vicinanze non e' consentita la presenza di altre merci pericolose.
 |  |  |  | Art. 28. Misure di sicurezza per le materie radioattive (classe 7)
 1. Qualora, nella fase di trasporto o di stazionamento in porto, si verifichino  incidenti  comportanti  una  presumibile  contaminazione radioattiva non prevista o un significativo incremento del rischio di esposizione   delle   persone,   il   vettore  deve  darne  immediata comunicazione  al  locale  Ufficio  territoriale  del  Governo  ed al Comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco, nonche' alle strutture sanitarie locali preposte.
 2.  Il  comandante  di  una  nave  che  trasporta  colli contenenti materiale  radioattivo  o  chi  per esso deve ricevere dal caricatore adeguate  istruzioni  che  gli  consentano  di prendere gli opportuni provvedimenti  in  caso di incidente, soprattutto per quanto riguarda la eventuale contaminazione delle persone.
 3.  In  caso  di  incidente  da cui derivi un danneggiamento grave, apparente  o  probabile,  con o senza perdita del contenuto, di colli contenenti   materiali  radioattivi,  il  comandante  deve  avvertire tempestivamente  l'autorita'  marittima  del porto nazionale di primo approdo  che  provvede ad informare immediatamente l'Amministrazione, l'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT),  il  locale  Ufficio  territoriale  del Governo ed il Comando provinciale  dei  vigili  del  fuoco.  Nel  caso  la nave sia diretta all'estero occorre, analogamente, informare l'autorita' marittima del porto  di  primo  approdo.  Gli  interventi  che si dovessero rendere necessari  a  seguito  dell'incidente dovranno seguire le indicazioni delle schede di emergenza (EmS) del codice IMDG.
 4.  Quando  un  collo  radioattivo  e' danneggiato o presenta delle fuoriuscite,  la  zona deve essere isolata e soggetta, al primo porto di  scalo,  a  controllo  di  contaminazione  da  parte di un esperto qualificato e, se necessario, decontaminata.
 5.  Deve essere evitato per quanto possibile che l'acqua potabile e le  derrate  alimentari,  che  possono  essere  state  contaminate in seguito all'incidente, siano comunque consumate prima di essere state controllate   e   dichiarate   esenti   da  pericolo  da  un  esperto qualificato.
 6.  L'esperto qualificato indicato nei commi 4 e 5 e' quello di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
 
 
 
 Nota all'art. 28:
 - Il   decreto   legislativo   17 marzo  1995,  n.  230
 (Attuazione delle direttive 89/618/ Euratom, 90/641/Euratom
 e  92/3/Euratom  e  96/29/Euratom  in materia di radiazioni
 ionizzanti),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del
 13 giugno 1995, n. 136.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 29. Imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi
 Campo di applicazione e disciplina
 1.  Le disposizioni del presente capo si applicano agli imballaggi, grandi  imballaggi  ed  ai  contenitori  intermedi  utilizzati per il trasporto di merci pericolose ad esclusione di quelli previsti per la classe  2,  gas,  per  la  classe  6.2,  materie  infettanti,  quando applicabili, e per la classe 7, materie radioattive.
 2.  Gli  imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi per  il  trasporto  di  merci pericolose devono essere conformi ad un tipo  di  costruzione  sottoposto  alle prove ed approvato secondo le prescrizioni previste dal codice IMDG.
 3. E' consentito l'utilizzo di colli utilizzati per il trasporto di merci  pericolose provenienti da altri modi di trasporto od omologati all'estero  sui quali sia impressa una marcatura equivalente a quella prevista dal codice IMDG.
 |  |  |  | Art. 30. Organismi autorizzati
 1.  Chi  intende  provvedere all'approvazione di imballaggi, grandi imballaggi   e   contenitori   intermedi   deve   essere  autorizzato dall'Amministrazione, secondo le modalita' di cui all'articolo 31.
 |  |  |  | Art. 31. Modalita' di rilascio dell'autorizzazione. Validita'
 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, l'organismo invia apposita istanza all'Amministrazione, corredata dalla seguente documentazione:
 a) elenco  delle  tipologie  di  imballaggi,  grandi imballaggi e contenitori intermedi che si intendono approvare;
 b) dettagliata  descrizione  delle  attrezzature  necessarie  per l'esecuzione delle prove previste dal codice IMDG;
 c) piano di qualificazione del personale;
 d) documentazione  attinente  il  sistema  di  qualita'  adottato certificato da un ente riconosciuto dallo Stato;
 e) dichiarazione  che  il  richiedente  non  produce  imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi.
 2.  Entro  novanta  giorni dalla data di ricezione della richiesta, l'Amministrazione,   espletati   tutti   gli   accertamenti  ritenuti necessari,   rilascia,  in  caso  di  esito  positivo  degli  stessi, l'autorizzazione,  contenente eventuali prescrizioni, la tipologia di imballaggio   dei   grandi   imballaggi   e   contenitori   intermedi autorizzata,  nonche'  la  sigla  di identificazione da apporre sugli imballaggi, grandi imballaggi e sui contenitori intermedi.
 3.  I  novanta giorni di cui al comma 2 sono sospesi per il periodo necessario  a  ricevere  la  documentazione integrativa eventualmente richiesta.
 4.  L'autorizzazione  e'  valida  dieci  anni  nel  presupposto che rimangano  invariate  le  condizioni  illustrate nella documentazione fornita ai sensi del comma 1 e nelle prescrizioni. Ogni variante deve essere comunicata all'Amministrazione ed approvata dalla stessa.
 5.    L'autorizzazione    puo'    essere    sospesa    o   ritirata dall'Amministrazione, qualora non risultino soddisfatte le condizioni di cui al comma 1 e degli articoli 32 e 33.
 6.  Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto almeno sei mesi prima della data di scadenza della stessa.
 7. Le autorizzazioni gia' rilasciate prima della data di entrata in vigore  del  presente regolamento, conservano la loro validita' per i due  anni successivi a tale data; almeno sei mesi prima della data di scadenza di detto termine, i soggetti gia' titolari di autorizzazioni devono  presentare  all'Amministrazione  l'istanza di cui al comma 1, per essere autorizzati in conformita' alle presenti norme.
 8.  L'Amministrazione  verifica  periodicamente, ed al massimo ogni due  anni, la permanenza dei requisiti soggettivi in capo al soggetto autorizzato,   nonche'   il   corretto   esercizio   delle  attivita' autorizzate ai sensi dell'articolo 30.
 9.  Le eventuali spese derivanti dall'espletamento dell'istruttoria finalizzata  al  rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione di cui ai commi  2  e  6  sono  a  carico del richiedente, sulla base del costo effettivo  del servizio, secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare  entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 |  |  |  | Art. 32. Approvazione degli imballaggi dei grandi imballaggi
 e dei contenitori intermedi
 1.   Ai   fini   dell'approvazione  degli  imballaggi,  dei  grandi imballaggi   e   dei   contenitori  intermedi,  il  richiedente  deve presentare apposita istanza all'organismo autorizzato presso il quale intende  effettuare le prove, mettendo a disposizione dello stesso la documentazione tecnica ed i campioni.
 2. L'organismo autorizzato procede, a richiesta dell'interessato, a sottoporre  il  prototipo  alle  prove  prescritte dal codice IMDG e, sotto  la  responsabilita'  dello  stesso, dagli altri regolamenti di trasporto.
 3.  L'organismo  autorizzato  e'  tenuto, entro trenta giorni dalla data  di effettuazione delle prove, a compilare il rapporto di prova, contenente  le modalita' ed i risultati delle prove effettuate, ed il relativo     certificato     di     approvazione    da    trasmettere all'Amministrazione ed all'interessato.
 4. L'approvazione viene rilasciata a condizione che:
 a) il prototipo superi con esito positivo le prove previste;
 b) il   richiedente  abbia  dimostrato  di  avere  le  necessarie capacita'  tecniche  ed  organizzative,  mediante la presentazione di apposita     autocertificazione,     corredata    dalla    necessaria documentazione,  al  fine di garantire che la produzione mantenga gli stessi standard qualitativi del prototipo approvato.
 5.   Il   rapporto   di   prova,   secondo   un  modello  approvato dall'Amministrazione, deve contenere le seguenti indicazioni:
 a) organismo che ha effettuato le prove;
 b) richiedente le prove;
 c) fabbricante;
 d) descrizione  dell'imballaggio  o  del grande imballaggio o del contenitore intermedio;
 e) disegno costruttivo;
 f) caratteristiche dei materiali, modalita' costruttive e tipo di costruzione;
 g) prove effettuate e loro risultati;
 h) marcature da apporre.
 6.   Il  certificato  di  approvazione,  rilasciato  dall'organismo autorizzato,   deve   contenere  l'indicazione  del  richiedente,  la marcatura  da  apporre  sugli imballaggi, sui grandi imballaggi e sui contenitori  intermedi  e le caratteristiche principali del prototipo approvato, secondo un modello definito dall'Amministrazione.
 7.  Il  richiedente,  con  l'apposizione della marcatura, assume la responsabilita'   che  gli  imballaggi,  i  grandi  imballaggi  ed  i contenitori intermedi sono conformi al prototipo approvato.
 |  |  |  | Art. 33. Ricondizionamento imballaggi
 1.  Gli imballaggi ricondizionati, utilizzabili per il trasporto di merci  pericolose,  debbono  essere  conformi a quanto prescritto dal codice IMDG.
 2.   Il  richiedente  l'approvazione  del  ricondizionamento  degli imballaggi deve presentare apposita istanza all'organismo autorizzato di cui all'articolo 30, allegando:
 a) elenco   delle   tipologie  di  imballaggio  da  sottoporre  a ricondizionamento;
 b) modalita' delle operazioni di ricondizionamento;
 c) dichiarazione,   mediante   autocertificazione,  di  avere  le necessarie  capacita'  tecniche  ed  organizzative,  corredata  dalla necessaria documentazione.
 3.  Il certificato di approvazione al ricondizionamento, rilasciato dall'organismo  autorizzato  al  ricondizionatore,  deve contenere la marcatura   da   apporre  sugli  imballaggi  ricondizionati,  nonche' l'elenco dei tipi approvati autorizzati al ricondizionamento.
 4.  Il certificato di approvazione al ricondizionamento deve essere trasmesso all'organismo autorizzato all'Amministrazione.
 5.  Il  ricondizionatore, con l'apposizione della marcatura, assume la   responsabilita'   che   gli   imballi   sono  conformi  al  tipo ricondizionato.
 6.  Il  certificato  di  approvazione  al  ricondizionamento  viene rilasciato  e rinnovato secondo le modalita' prescritte dall'articolo 34.
 |  |  |  | Art. 34. Certificazioni
 1.  I  certificati  di  approvazione  degli  imballaggi, dei grandi imballaggi  e  dei  contenitori  intermedi  rilasciati dall'organismo autorizzato ai sensi dell'articolo 30 hanno validita' quinquennale.
 2.  Il  rinnovo del certificato di approvazione e' richiesto almeno sei   mesi   prima  della  data  di  relativa  scadenza;  l'organismo autorizzato  alla  certificazione  deve  provvedere al rilascio della stessa entro la suddetta data di scadenza.
 3.  I  certificati  di  approvazione  degli  imballaggi, dei grandi imballaggi  e  dei contenitori intermedi gia' rilasciati alla data di entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  mantengono  la loro validita' fino a cinque anni dalla data di emissione.
 4.  I  certificati di cui al comma 3, scaduti o in scadenza nei sei mesi   successivi  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente regolamento,  dovranno  essere rinnovati nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.
 5.  Il  rinnovo  dei  certificati  di  cui  ai  commi  1 e 3 non e' subordinato  alla ripetizione delle prove prescritte dal codice IMDG, in assenza di modifiche alle norme tecniche di approvazione.
 |  |  |  | Art. 35. Revoca certificazioni
 1.  L'Organismo  autorizzato  a  norma  dell'articolo  30  procede, secondo  modalita'  definite  dall'Amministrazione, alla verifica del permanere  delle  condizioni  in  base  alle  quali  ha rilasciato le certificazioni di cui all'articolo 34.
 2.  I  certificati  di  cui all'articolo 34 possono essere revocati dall'organismo  autorizzato  che  li  ha emessi, qualora siano venute meno le condizioni in base alle quali i certificati stessi sono stati rilasciati.   Di   tali  provvedimenti  e'  data  tempestiva  notizia all'Amministrazione.
 |  |  |  | Art. 36. Abrogazioni
 1.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
 a) il  regolamento  per  l'imbarco,  trasporto per mare, sbarco e trasbordo  delle  merci  pericolose  in  colli, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1968, n. 1008, e le relative norme provvisorie allegate;
 b)  il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile in data 15 maggio  1972,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  214 del 18 agosto 1972, recante norme per il trasporto marittimo  di  merci  pericolose  in colli caricate su veicoli aventi mezzi  di propulsione propria o rimorchiabili, su rotabili ferroviari oppure contenuti in casse mobili (contenitori);
 c) il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  in data 22 luglio  1972,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 18 agosto 1972, recante approvazione delle norme particolari  per  l'imbarco, il trasporto per mare, il trasbordo e lo sbarco  di  merci  pericolose  in  colli appartenenti alla classe 9 - materie pericolose diverse;
 d) il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  in data 5 novembre  1973,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  328  del  21 dicembre 1973, recante approvazione delle norme   per  il  trasporto  marittimo  di  colli  contenenti  piccole quantita' di una o piu' sostanze chimiche pericolose;
 e) il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  in data 4 giugno  1981,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  188  del  10 luglio 1981, recante nome particolari per l'imbarco,  il  trasporto  per  mare, lo sbarco ed il trasbordo delle merci  pericolose in colli appartenenti alla classe 2 (gas compressi, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti sotto pressione);
 f) il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  in data 10 gennaio  1985,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  26 del 31 gennaio   1985,  recante  norme  per  il  trasporto  marittimo  di esplosivi in colli caricati in cointainers;
 g) il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  in data 10 gennaio  1985,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  26 del 31 gennaio  1985,  recante  norme  per  il  trasporto marittimo degli esplosivi  in  colli  caricati  su  veicoli  stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili;
 h) il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  in data 23 maggio   1985,   e   successive   modificazioni,   pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 162 dell'11 luglio 1985, recante norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di   merci  pericolose  in  colli:  generalita',  tipi  e  requisiti, prescrizioni relative alle prove;
 i) il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  in data 16 maggio  1986,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  184  del  9 agosto  1986,  recante  approvazione delle etichette  di  pericolo  da  applicare  sui  colli  contenenti  merci pericolose;
 l)  il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile in data 20 settembre  1986,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 10 del 14 gennaio  1987,  recante  approvazione  delle norme particolari per l'imbarco,  il  trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo di merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi);
 m) il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  in data 23 settembre  1986,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 10 del 14 gennaio  1987,  recante  approvazione  delle norme particolari per l'imbarco,  il  trasporto  per  mare, lo sbarco ed il trasbordo delle merci  pericolose  in  colli  appartenenti  alla  classe 5.1 (materie comburenti);
 n) il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  in data 25 settembre  1986,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 10 del 14 gennaio  1987,  recante  approvazione  delle  nome particolari per l'imbarco,  il  trasporto  per  mare,  lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 8 (corrosivi);
 o) il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  in data 14 maggio   1990,   e   successive   modificazioni,   pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1990,  recante norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo   di  merci  pericolose:  generalita',  tipi  e  requisiti, prescrizioni relative alle prove;
 p) il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  in data 22 luglio  1991,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1991, recante norme sulla separazione delle merci pericolose incompatibili caricate su una stessa nave;
 q) il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  in data 22 luglio  1991,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1991, recante norme per i contenitori cisterna, i veicoli cisterna stradali e i veicoli cisterna ferroviari da adibire al trasporto marittimo di gas liquefatti refrigerati della classe 2;
 r) il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  in data 31 ottobre  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 294 del 16 dicembre  1991, recante trasporto marittimo di merci pericolose in colli;
 s) gli  articoli 1, 2, 3, 7, comma 1, 9, comma 2, 10, 13, 14 e 15 del  decreto del Ministro della marina mercantile 31 ottobre 1991, n. 459, concernente regolamento recante norme sul trasporto marittimo di rifiuti in colli;
 t) il  decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in  data  18 aprile  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del  14 maggio  2003, recante trasporto marittimo di merci pericolose allo   stato  liquido  o  allo  stato  di  gas  liquefatti  poste  in contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali o ferroviari.
 |  |  |  | Art. 37. Modifiche al regolamento di sicurezza
 1.  Gli  articoli 175  e  176  del  regolamento  di sicurezza, sono sostituiti dai seguenti:
 «Art.  175  (Norme  applicabili  alle  navi adibite al trasporto di autoveicoli). - .1.  Tutte  le navi di bandiera nazionale o straniera soggette   alla   convenzione   costruite  il  1° settembre  1984,  o posteriormente,   devono   rispondere  alle  pertinenti  norme  della convenzione stessa.
 2.  Tutte  le  navi di bandiera nazionale o straniera soggette alla convenzione  costruite prima del 1° settembre 1984 e tutte le navi di bandiera  nazionale o straniera non soggette alla convenzione, devono rispondere  agli  emendamenti 81 della convenzione o, in alternativa, ai requisiti determinati con provvedimento del Ministero.
 Art.  176  (Certificazione  per  il trasporto di autoveicoli). - 1. Tutte  le  navi  di  bandiera  nazionale  o  straniera  soggette alla convenzione  costruite prima del 1° settembre 1984 e tutte le navi di bandiera nazionale o straniera non soggette alla convenzione, ai fini del  trasporto  di  autoveicoli  con carburante nel serbatoio, devono essere  in  possesso  di  "attestazione di idoneita'" al trasporto di autoveicoli   con  carburante  nel  serbatoio,  rilasciata  dall'ente tecnico    o,    in   alternativa,   di   certificazione   rilasciata dall'Amministrazione  di  bandiera  o  da  un  ente autorizzato dalla stessa,   attestante   la   rispondenza  agli  emendamenti  81  della Convenzione.».
 |  |  |  | Art. 38. Modifiche al decreto del Presidente
 della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347
 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, e' aggiunto il seguente:
 «2-bis. Relativamente agli equipaggiamenti elencati nell'allegato A.2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407,  la  relazione  tecnica  da  presentarsi a cura del richiedente, secondo  quanto  prescritto dal comma 2, puo' essere redatta anche da uno  degli  organismi  notificati di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto  del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999. Nel caso in cui  la  relazione  tecnica  non  comprenda  tutti  gli  accertamenti previsti  dalla  normativa  nazionale,  il  Ministero puo' richiedere l'effettuazione degli accertamenti mancanti.».
 2.  Al  comma  2  dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica  18 aprile 1994, n. 347, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Per gli equipaggiamenti antincendio elencati nell'allegato A.2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407,  qualora  la  relazione  tecnica  sia stata redatta da uno degli organismi  notificati  di  cui  all'articolo 4, comma 4, del predetto decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  407  del  1999,  gli ulteriori  accertamenti,  ove  previsti, devono essere richiesti allo stesso organismo notificato.».
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 6 giugno 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio
 Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
 politiche sociali
 Storace, Ministro della salute
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Note all'art. 38:
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
 1994,  n.  347  (Regolamento  recante  semplificazione  dei
 procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o
 materiali  da installare a bordo delle navi mercantili), e'
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1994, n.
 132.
 - Si  riporta il testo degli articoli 3 e 4 del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  n.  347  del 1994, come
 modificati dal presente regolamento:
 «Art.  3 (Presentazione della domanda). - 1. La domanda
 per   la   dichiarazione  di  tipo  approvato  deve  essere
 depositata o inviata mediante il servizio postale presso il
 Ministero.
 2.  La  domanda  deve  essere corredata dalla relazione
 tecnica  del Registro italiano navale, acquisita a cura del
 richiedente.
 2-bis.   Relativamente  agli  equipaggiamenti  elencati
 nell'allegato   A.2   del   decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  6 ottobre 1999, n. 407, la relazione tecnica da
 presentarsi   a   cura   del  richiedente,  secondo  quanto
 prescritto  dal  comma  2, puo' essere redatta anche da uno
 degli  organismi notificati di cui all'art. 4, comma 4, del
 decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 407 del 1999.
 Nel  caso  in  cui la relazione tecnica non comprenda tutti
 gli  accertamenti  previsti  dalla  normativa nazionale, il
 Ministero    puo'    richiedere    l'effettuazione    degli
 accertamenti mancanti.».
 «Art. 4 (Adozione del provvedimento e termine). - 1. Il
 Ministero  provvede  al  rilascio,  entro centoventi giorni
 decorrenti  dalla  data  di presentazione della domanda, le
 dichiarazioni  di tipo approvato relative, agli apparecchi,
 dispositivi  e  materiali  di  cui  all'art. 1 del presente
 regolamento.
 2. Nel rispetto del termine di cui al precedente comma,
 il  Ministero  chiede  il  parere  della Direzione generale
 della  protezione  civile  e  dei  servizi  antincendi  del
 Ministero  dell'interno per quanto riguarda gli apparecchi,
 dispositivi  o  materiali  che  si  riferiscono alla difesa
 contro  gli  incendi  e  puo' chiedere al Registro italiano
 navale  ulteriori  accertamenti.  Per  gli  equipaggiamenti
 antincendio  elencati  nell'allegato  A.2  del  decreto del
 Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, qualora
 la  relazione  tecnica  sia  stata  redatta  da  uno  degli
 organismi  notificati  di  cui  all'art.  4,  comma  4, del
 predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del
 1999,  gli  ulteriori  accertamenti,  ove  previsti, devono
 essere richiesti allo stesso organismo notificato.
 3.  Il  termine  per la conclusione del procedimento di
 cui al primo comma puo' essere interrotto una sola volta ed
 esclusivamente  per la tempestiva richiesta all'interessato
 di  elementi  integrativi  o di giudizio che non siano gia'
 nella  disponibilita'  dell'amministrazione  e che essa non
 possa acquisire autonomamente.
 4.  Il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione e'
 pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Allegato I (previsto dall'art. 7, comma 3)
 
 ---->  Vedere allegato da pag. 19 a pag. 25   <----
 |  |  |  |  |