| IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma
 dei monopoli di Stato
 Vista  la  direttiva  92/12/CEE  del  25 febbraio 1992, relativa al regime  generale,  alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa;
 Visto  il  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331, convertito nella legge  29 ottobre  1993,  n.  427,  contenente  armonizzazione  delle disposizioni  in  materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle  bevande  alcoliche, sui tabacchi lavorati ed in materia di IVA con  quelle  recate  da  direttive  CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione;
 Vista  la  direttiva  69/169/CEE  come  modificata  dalla direttiva 94/4/CEE,  del  14 febbraio  1994,  relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la  franchigia  dalle  imposte  sulla  cifra  d'affari  e dalle altre imposizioni  indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori;
 Visto  il  decreto  ministeriale  26 gennaio  1996,  contenente  il regolamento recante le norme per l'esenzione dei diritti doganali per merci importate a seguito viaggiatori;
 Visto  l'atto  di  adesione  della Slovenia al Trattato dell'Unione europea, ratificato dall'Italia con legge 24 dicembre 2003, n. 380;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  24  del suddetto atto di adesione nella  parte  in cui stabilisce che «gli atti elencati negli allegati V,  VI,  VII,  VIII,  IX,  X, XI, XII, XIII e XIV dell'atto stesso si applicano  nei  confronti  dei  nuovi  Stati  membri  alle condizioni previste in tali allegati»;
 Considerato che l'allegato XIII, punto 6 Fiscalita' prevede sino al 31 dicembre  2007,  un'apposita  deroga per la Slovenia relativamente all'applicazione  dell'accisa minima globale di 64 euro sul prezzo di vendita al minuto per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo piu' richiesta;
 Atteso che al secondo capoverso del suddetto punto 6 viene altresi' previsto che gli Stati membri, previa informazione della Commissione, possono   per   tutto   il  periodo  di  tale  deroga  mantenere  sui quantitativi  di  sigarette  da  introdurre  dalla  Slovenia nel loro territorio   senza   pagamento   di  un'ulteriore  accisa  le  stesse limitazioni applicate alle importazioni dai Paesi terzi;
 Considerato  che  lo  Stato italiano ha ritenuto di avvalersi della suddetta   facolta',   in  considerazione  della  necessita'  di  non danneggiare   pesantemente   gli   esercenti  che  confinano  con  il territorio  della  Slovenia  nel  graduale processo di armonizzazione della tassazione delle sigarette;
 Vista  la  nota  13741  del  19 novembre  2004,  con  la  quale  la rappresentanza   permanente   d'Italia  presso  l'Unione  europea  ha informato  la Commissione sull'intendimento dell'Italia di avvalersi, nei  confronti  della  Slovenia,  della  facolta'  di cui al punto 6, secondo capoverso dell'allegato XIII del predetto atto di adesione:
 Determina:
 I  soggetti  provenienti  dalla  Slovenia  possono  introdurre  nel territorio  italiano,  in esenzione d'imposta, sigarette destinate al consumo personale nel limite di 200 pezzi.
 Roma, 30 giugno 2005
 Il direttore generale: Tino
 |