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| Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 8 luglio 2005 |  | Attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84.    Trasmissione    telematica   all'Anagrafe   tributaria   delle informazioni  relative  agli  interessi  pagati o il cui pagamento e' attribuito  direttamente a persone fisiche ovvero a entita' residenti in un altro Stato membro o in un territorio dipendente o associato, a cui  e'  applicabile  l'articolo  11,  comma  1, del predetto decreto legislativo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
 Dispone: 1. Definizioni.
 Ai fini del presente provvedimento il decreto legislativo 18 aprile 2005,  n.  84, concernente l'attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia  di  tassazione  dei  redditi  da  risparmio  sotto  forma di pagamenti   di   interessi,   e'   denominato  nel  seguito  «decreto legislativo». 2. Soggetti tenuti alle comunicazioni.
 2.1  Ai  sensi dell'art. 6 del decreto legislativo sono tenuti alle comunicazioni di cui all'art. 5 dello stesso decreto:
 a) le  banche,  le  societa'  di intermediazione mobiliare, Poste italiane  S.p.a.,  le societa' di gestione del risparmio, le societa' finanziarie  e le societa' fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato;
 b) ogni  altro  soggetto,  anche  persona  fisica,  residente nel territorio  dello  Stato, che per ragioni professionali o commerciali paga  interessi  o attribuisce il pagamento di interessi alle persone fisiche  residenti  in  un  altro  Stato  membro  o  in un territorio dipendente  o  associato  di  cui all'allegato B del predetto decreto legislativo;
 c) le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
 d) le   entita',   di  cui  all'art.  1,  comma  3,  del  decreto legislativo,  che  hanno esercitato l'opzione ai sensi del successivo comma 4, se residenti nel territorio dello Stato e diverse da:
 1) una persona giuridica;
 2)  un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa;
 3)  un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato  ai  sensi  della  direttiva 85/611/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1985;
 e) le   entita',   di  cui  all'art.  1,  comma  3,  del  decreto legislativo  che  non hanno esercitato l'opzione di cui al successivo comma 4 dello stesso decreto.
 2.2  I  soggetti,  di cui al punto 2.1, effettuano le comunicazioni sia  se agiscono come debitori del credito che produce gli interessi, sia  come  incaricati  dal  debitore  o dal beneficiario effettivo di pagare  o di attribuire il pagamento di interessi: i soggetti, di cui alle  lettere  a),  b),  c)  e  d), con riferimento al momento in cui pagano   interessi   o   attribuiscono   il  pagamento  di  interessi direttamente  a favore del beneficiario effettivo; i soggetti, di cui alla  lettera  e), con riferimento al momento stesso in cui l'entita' riceve  un  pagamento  di  interessi,  a  prescindere  dall'effettiva attribuzione degli stessi al beneficiario effettivo. 3. Oggetto delle comunicazioni.
 3.1 Sono oggetto di comunicazione:
 a) per   le   relazioni  contrattuali  avviate  anteriormente  al 1° gennaio  2004, il nome, il cognome, l'indirizzo e la residenza del beneficiario  effettivo  determinati  ai  sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), del decreto legislativo;
 b) per  le  relazioni  contrattuali  avviate  o,  in  mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio  2004,  oltre  alle  informazioni  di  cui alla precedente lettera  a),  il  codice  fiscale,  attribuito  dallo Stato membro di residenza  fiscale,  o in mancanza, la data e il luogo di nascita del beneficiario  effettivo,  determinati  ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), del decreto legislativo;
 c) il  codice  fiscale,  il  cognome  e  nome o la denominazione, l'indirizzo e i dati del rappresentante legale dei soggetti, indicati al punto 2.1, che effettuano la comunicazione;
 d) il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale  riferimento,  gli elementi che consentono l'identificazione del credito che produce gli interessi;
 e) gli  elementi  informativi relativi al pagamento di interessi, di  cui  all'art. 2 del decreto legislativo, determinati nel seguente modo:
 1)  per  i  pagamenti  di interessi di cui all'art. 2, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo,  l'ammontare degli interessi pagati o accreditati;
 2)  per  i  pagamenti  di interessi di cui all'art. 2, comma 1, lettere   b),   e   d)   del  decreto  legislativo,  l'ammontare  del corrispettivo  della  cessione  o  delle  somme attribuite in sede di rimborso o di riscatto;
 3)  per  i  pagamenti  di interessi di cui all'art. 2, comma 1, lettera   c),  del  decreto  legislativo,  l'intero  ammontare  della distribuzione;
 4) per i pagamenti di interessi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto  legislativo,  l'ammontare  degli  interessi  attribuibili  a ciascuno  dei  membri  dell'entita' per i quali sussista l'obbligo di comunicazione;
 5) per i pagamenti di interessi di cui all'art. 4, comma 4, del decreto  legislativo,  l'ammontare  totale  degli  interessi pagati o attribuiti  all'entita',  la  denominazione, l'indirizzo dell'entita' medesima. 4. Modalita' e termini di comunicazione.
 4.1  I  soggetti obbligati all'effettuazione delle comunicazioni di cui al punto 1 utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet.
 4.2  Il  termine  per  la trasmissione delle comunicazioni relative all'anno solare precedente e' il 30 aprile.
 4.3  Gli archivi contenenti le informazioni da inviare all'anagrafe tributaria    sono   predisposti   secondo   il   formato   descritto nell'allegato tecnico al presente provvedimento.
 4.4  Per  effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di  cui al punto 3 e' fatto obbligo di utilizzare i prodotti software di  controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate al fine  di  verificare  la  congruenza  dei  dati comunicati con quanto previsto dalle specifiche riportate nell'allegato tecnico al presente provvedimento. 5. Ricevute.
 5.1  La  trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e' completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi in cui il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
 a) mancato  riconoscimento  del  codice  di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet, in  base alle modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 ed al  paragrafo  3  dell'allegato  tecnico  al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
 b) codice  di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
 c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo;
 d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;
 e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute  in  esso,  in  misura  maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi.
 5.2  Gli  esiti,  di  cui  al precedente punto 5.1, sono comunicati sempre   per   via   telematica   all'utente  che  ha  effettuato  la trasmissione del file, il quale a sua volta e' tenuto a riproporre la trasmissione, purche' corretta, entro i termini previsti.
 5.3  L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice   di  autenticazione  per  il  servizio  Entratel  secondo  le modalita'  descritte  al paragrafo 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
 In essa sono indicati i seguenti dati:
 a) la data e l'ora di ricezione del file;
 b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
 c) il  protocollo  attribuito  al  file, all'atto della ricezione dello stesso;
 d) il numero delle comunicazioni contenute nel file;
 5.4   Salvo   cause  di  forza  maggiore,  le  ricevute  sono  rese disponibili   per  via  telematica  entro  cinque  giorni  lavorativi successivi  a  quello  del  corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi. Motivazioni.
 La  direttiva  2003/48/CE  del  Consiglio,  del  3 giugno  2003, in materia  di  tassazione  dei  redditi  da  risparmio  sotto  forma di pagamenti  di  interessi,  recepita  nell'ordinamento italiano con il decreto  legislativo  18 aprile  2005,  n.  84, prevede l'attivazione della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.
 A  tal  fine,  stabilisce in capo all'agente pagatore un obbligo di comunicazione   all'autorita'  competente  del  proprio  Stato  degli elementi  informativi  rilevati  in  occasione  delle  operazioni  di pagamento di interessi.
 L'art. 1 del predetto decreto legislativo individua le categorie di soggetti che assumono la veste di agente pagatore; l'art. 5 individua le  informazioni  da  trasmettere  all'Agenzia  delle entrate, mentre l'art.  6  attribuisce al direttore dell'Agenzia la definizione delle modalita'   tecniche   e  dei  termini  per  la  comunicazione  delle informazioni.
 Sulla  base  delle  predette definizioni, il presente provvedimento stabilisce  le  modalita', esclusivamente telematiche, e i termini di comunicazione  all'Agenzia  delle entrate delle informazioni relative agli interessi, nonche' la struttura ed il formato dei dati contenuti nel file di trasmissione. Riferimenti normativi.
 a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
 decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 203 del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art.  67,  comma  1;  art. 68; comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
 statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, art. 7, commi 11 e 12;
 b) organizzazione  interna  delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate:
 regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
 decreto  del  Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001;
 c) disciplina normativa di riferimento:
 direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di  tassazione  dei  redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi,  cosi'  come  modificata  dalla  direttiva  2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004;
 legge   31 ottobre   2003,   n.  306  recante  «disposizioni  per l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003»;
 decisione del Consiglio del 19 luglio 2004, relativa alla data di applicazione della direttiva 2003/48/CE;
 decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84;
 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo al codice in materia di protezione dei dati personali.
 Roma, 8 luglio 2005
 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato da pag. 41 a pag. 43   <----
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