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| Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 8 luglio 2005 |  | Attuazione   dell'articolo   1,  comma  4,  del  decreto  legislativo 18 aprile  2005, n. 84, di recepimento della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio   sotto   forma  di  pagamenti  di  interessi,  cosi'  come modificata  dalla  direttiva  2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
 Dispone: 1. Istanza  per il rilascio del certificato attestante che le entita' di  cui  all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n.  84,  hanno  scelto  di  essere  trattate  come  un  organismo  di investimento  collettivo  in  valori mobiliari (OICVM) autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.
 1.1. Soggetti abilitati alla presentazione dell'istanza.
 L'istanza   puo'   essere  presentata  dai  soggetti,  non  inclusi nell'art.  1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, ai  quali  sono  pagati  o  e' attribuito un pagamento di interessi a vantaggio  del  beneficiario  effettivo,  se residenti nel territorio dello Stato e diversi da:
 a) una persona giuridica;
 b) un  soggetto  i  cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa;
 c) un  organismo  di  investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.
 Sono soggetti legittimati a presentare l'istanza ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 84 del 2005:
 gli  enti non commerciali privi di personalita' giuridica, quali, in particolare, i comitati, le associazioni, le fondazioni;
 le  societa'  semplici  e i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del  testo  unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni   e   integrazioni.  Sono  ricomprese  tra  i  soggetti equiparati  alle societa' semplici le societa' di fatto che non hanno per  oggetto  l'esercizio  di attivita' commerciali e le associazioni senza  personalita'  giuridica  costituite  fra  persone  fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
 gli  organismi  di  investimento italiani in valori mobiliari non autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
 i  trust,  costituiti  a  norma  degli  articoli 10  e  11  della Convenzione   dell'Aja  del  1° luglio  1985,  ratificata  con  legge 16 ottobre  1989, n. 364, non esercenti attivita' commerciale, con la sede  di  amministrazione  o  l'oggetto  principale dell'attivita' in Italia.
 1.2. Modalita' di presentazione dell'istanza.
 L'istanza,   redatta  in  carta  libera,  deve  essere  presentata, mediante  lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mezzi postali similari  o  consegna  diretta, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle  entrate  competente  in  relazione  al  domicilio  fiscale del soggetto.
 1.3. Requisiti dell'istanza.
 L'istanza   deve   contenere   i   seguenti   elementi  a  pena  di inammissibilita':
 A.  nome  e  cognome  o  denominazione, domicilio fiscale, codice fiscale del soggetto;
 B. nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, domicilio e codice fiscale del rappresentante legale o del trustee;
 C.  domicilio del soggetto o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Agenzia delle entrate;
 D.  comunicazione  che il soggetto sceglie di essere trattato, ai fini   del  decreto  legislativo  n.  84  del  2005,  come  un  OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
 E. dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
 che  il soggetto e' fiscalmente residente in Italia, ovvero che la   sede   di  amministrazione  del  trust  o  l'oggetto  principale dell'attivita' e' situato in Italia;
 che il soggetto e' una entita' diversa da:
 a) una persona giuridica;
 b) un  soggetto  i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa;
 c) un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
 la natura giuridica del soggetto;
 gli   estremi  identificativi  dell'atto  costitutivo  e  dello statuto o del regolamento;
 F.  sottoscrizione  del  rappresentante  legale o negoziale o del trustee.
 La  mancata sottoscrizione e' sanata se l'interessato provvede alla regolarizzazione  dell'istanza  entro  trenta  giorni dal ricevimento dell'invito da parte della direzione regionale.
 L'istanza  puo'  altresi' indicare ulteriori recapiti, di telefax o telematico, per le eventuali comunicazioni istruttorie da parte della direzione regionale. 2. Adempimenti dell'Agenzia delle entrate.
 2.1. Termini e modalita' di comunicazione.
 La  direzione  regionale competente accoglie o respinge l'istanza e notifica    il    relativo   provvedimento,   scritto   e   motivato, all'interessato  entro  centoventi  giorni  decorrenti  dalla data di presentazione  dell'istanza  alla stessa direzione, ovvero dalla data in cui l'istanza e' stata sottoscritta ai sensi del punto 1.3.
 La  notifica e' effettuata secondo le modalita' stabilite dall'art. 60  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 2.2. Accoglimento dell'istanza.
 In  caso  di  accoglimento  dell'istanza,  la  direzione  regionale competente  dell'Agenzia  delle  entrate rilascia all'interessato, in unico  originale,  un certificato produttivo di effetti dalla data di rilascio, attestante che il soggetto ha esercitato l'opzione prevista dall'art.  4,  paragrafo 3, della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del  3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto  forma  di pagamenti di interessi, ai fini del trattamento come OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE. 3. Validita' dell'opzione.
 3.1. Effetti e validita' del certificato.
 Il  certificato  rilasciato  dall'Agenzia  produce  effetti  per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio.
 Il   rilascio  del  certificato  consente  al  soggetto  di  essere trattato,   ai   fini  della  direttiva  2003/48/CE,  come  un  OICVM autorizzato   ai  sensi  della  direttiva  85/611/CEE,  a  condizione tuttavia che le circostanze e i presupposti in base ai quali e' stato rilasciato  il  certificato  da  parte  dell'Agenzia non si siano nel frattempo modificati.
 In  tale  evenienza,  il  soggetto  dovra' integrare l'istanza gia' prodotta,  comunicando  alla direzione regionale, con le modalita' di cui  al  punto 1.2, tutti i mutamenti nelle circostanze di fatto e di diritto verificatisi successivamente alla presentazione dell'istanza.
 3.2.  Revoca del provvedimento di rilascio del certificato disposta dall'Agenzia.
 Il  provvedimento  e'  revocato  dall'Agenzia delle entrate ove, in sede di controllo, risulti:
 l'insussistenza  di  fatti  e circostanze dichiarati dal soggetto nell'istanza;
 la  sopravvenienza  di  fatti e circostanze influenti ai fini del rilascio del certificato.
 3.3.  Revoca  del  provvedimento  di  rilascio  del  certificato  a richiesta dell'entita'.
 La  revoca  puo'  essere  disposta  dall'Agenzia  a  richiesta  del soggetto, il quale comunica:
 il venir meno dei presupposti per il rilascio del certificato;
 che non intende piu' essere trattato come un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.
 3.4. Effetti della revoca.
 Il   provvedimento,  d'ufficio  o  a  richiesta,  di  revoca  della validita'  del  certificato  e'  notificato  al  soggetto  secondo le modalita'  stabilite  dall'art.  60  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 La  validita'  del  certificato  cessa  a  decorrere  dalla data di notifica del provvedimento di revoca all'interessato.
 Il   certificato  originale  rilasciato  dall'Agenzia  deve  essere restituito  all'ufficio  emittente  entro  quindici giorni dalla data della notifica del provvedimento di revoca.
 Il   soggetto   ha   altresi'   l'obbligo  di  dare  immediatamente comunicazione  della revoca ad ogni operatore economico da cui riceve pagamenti di interessi. 4. Approvazione  degli  schemi  di  istanza  e  di certificato di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 84 del 2005.
 4.1.  Approvazione  dello  schema  di  istanza  per il rilascio del certificato.
 E'  approvato lo schema di istanza, conforme al contenuto di cui al punto 1.3, riportato come allegato 1 al presente provvedimento.
 4.2. Approvazione dello schema di certificato.
 E' approvato lo schema di certificato in lingua italiana e inglese, previsto  al  punto  2.2  e  riportato  come  allegato  2 al presente provvedimento,  attestante  che  l'entita'  ha  esercitato  l'opzione prevista  dall'art.  4,  paragrafo  3, della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di  interessi,  ai  fini  del trattamento   come   OICVM   autorizzato  ai  sensi  della  direttiva 85/611/CEE. Motivazioni
 La  direttiva  2003/48/CE,  in materia di tassazione dei redditi da risparmio  sotto forma di pagamenti di interessi, recepita nel nostro ordinamento  con  il  decreto  legislativo  n.  84  del 2005, prevede l'attivazione della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. A  tal  fine,  stabilisce  in  capo all'agente pagatore un obbligo di comunicazione   all'autorita'  competente  del  proprio  Stato  degli elementi  informativi  rilevati  in  occasione  delle  operazioni  di pagamento di interessi.
 L'art.  1  del  decreto  legislativo  n.  84  del 2005 individua le categorie di soggetti che assumono la veste di agente pagatore.
 Tra i soggetti rientra una categoria residuale di entita', definite al comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 84 del 2005, cui e' conferita la facolta' di esercitare l'opzione per essere trattate, ai sensi del comma 4, come un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.
 L'esercizio  dell'opzione  costituisce oggetto di apposita istanza, da  presentare  all'Agenzia  delle  entrate,  la  quale,  in  caso di accoglimento,  rilascia un certificato. L'opzione inoltre puo' essere revocata   dall'Agenzia   delle  entrate,  d'ufficio  o  a  richiesta dell'entita'.
 Il  presente  provvedimento da' attuazione al dispositivo contenuto nel  citato  art.  1,  comma 4, che demanda al direttore dell'Agenzia delle  entrate  la  definizione  delle  modalita'  da  seguire per il rilascio e la revoca del certificato. Riferimenti normativi:
 a) disciplina normativa di riferimento:
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 convenzione  dell'Aja  del  1° luglio  1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364, recante disposizioni sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento;
 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo   unico  recante  disposizioni  in  materia  di  documentazione amministrativa;
 direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di  tassazione  dei  redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi,  cosi'  come  modificata  dalla  direttiva  2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004;
 decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;
 legge   31 ottobre   2003,  n.  306,  recante  «disposizioni  per l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003»;
 decisione del Consiglio del 19 luglio 2004, relativa alla data di applicazione della direttiva 2003/48/CE;
 decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84;
 art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 84 del 2005;
 b) attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
 decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300 - art. 57; art. 62; art.  66;  art.  67,  comma  1;  art.  68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
 statuto  dell'Agenzia  delle  entrate  - art. 5, comma 1; art. 6, comma 1;
 c) organizzazione  interna  delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate:
 regolamento  di amministrazione dell'Agenzia delle entrate - art. 2, commi 1 e 4.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 luglio 2005
 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 36 - 37  <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 ---->  Vedere allegato di pag. 38  <----
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