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| Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 20 aprile 2005 |  | Modificazioni  al  decreto  11 febbraio 1997, recante: «Mo-dalita' di importazione di specialita' medicinali registrate all'estero». |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto   il   decreto  legislativo  25 maggio  1991,  n.  178,  come modificato  dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 25, comma 7, lettera b);
 Visto  il  decreto  ministeriale  11 febbraio  1997  «Modalita'  di importazione   di   specialita'  medicinali  registrate  all'estero», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  27  marzo  1997, n. 72, ed in particolare  l'art.  2, comma 1, lettera e), che prevede, nell'ambito della  documentazione  da  inviare  al  Ministero  della  salute  per ottenere   l'autorizzazione   all'importazione   di  una  specialita' medicinale  registrata  all'estero,  la richiesta da parte del medico curante   di   un   quantitativo  corrispondente  ad  un  trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni;
 Ritenuto  necessario  assicurare  la  continuita'  del  trattamento terapeutico  nei pazienti affetti da patologie croniche, evitando che possa  venire compromessa dai tempi di approvvigionamento dei farmaci richiesti;
 Visto  l'art. 27, comma 1, lettera f) della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al   decreto   ministeriale   11 febbraio  1997,  richiamato  nelle premesse, e' apportata la seguente modifica:
 All'art.  2, comma 1, lettera e) la parola «trenta» e' sostituita da «novanta».
 |  |  |  | Art. 2. Il  presente  decreto  entra  in  vigore a partire dal quindicesimo giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 aprile 2005
 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 156
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