Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 aprile 2005
Modificazioni al decreto 11 febbraio 1997, recante: «Mo-dalita' di importazione di specialita' medicinali registrate all'estero».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 25 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 25, comma 7, lettera b);
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1997 «Modalita' di importazione di specialita' medicinali registrate all'estero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997, n. 72, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera e), che prevede, nell'ambito della documentazione da inviare al Ministero della salute per ottenere l'autorizzazione all'importazione di una specialita' medicinale registrata all'estero, la richiesta da parte del medico curante di un quantitativo corrispondente ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni;
Ritenuto necessario assicurare la continuita' del trattamento terapeutico nei pazienti affetti da patologie croniche, evitando che possa venire compromessa dai tempi di approvvigionamento dei farmaci richiesti;
Visto l'art. 27, comma 1, lettera f) della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Decreta:
Art. 1.
Al decreto ministeriale 11 febbraio 1997, richiamato nelle premesse, e' apportata la seguente modifica:
All'art. 2, comma 1, lettera e) la parola «trenta» e' sostituita da «novanta».
 
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2005
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 156
 
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