Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 giugno 2005
Revisione della rete stradale di interesse nazionale nella regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 4, lettera b), che, nell'indicare tra i compiti di rilievo nazionale esclusi dal conferimento quelli preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali di interesse nazionale, detta disposizioni in materia di classificazione della rete autostradale e stradale nazionale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;
Visti, in particolare, gli articoli 98, 99 e 101 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui e' stata individuata la rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, recante «Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 con il quale sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 recante criteri di ripartizione e la ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita';
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999» ed, in particolare, l'art. 20 che, integrando il disposto di cui al soprarichiamato art. 1, comma 4, lettera b) della legge n. 59 del 1997, ha stabilito che alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale, si provveda, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale, gia' individuate con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale, gia' individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2004, con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale, gia' individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 e 21 settembre 2001;
Viste le delibere di giunta della regione Abruzzo, n. 243/C del 7 marzo 2005 e n. 280/C dell'11 marzo 2005, con le quali e' stata segnalata l'esigenza di apportare modifiche al tracciato della rete stradale classificata di interesse nazionale, mediante l'inserimento di strade o tronchi di strade in precedenza ricompresse nella rete regionale, oltreche', della s.p. 102 di Campo Felice della Provincia dell'Aquila e della S.C. della Brecciara del comune di Rocca di Cambio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2003 con il quale viene istituito l'Ufficio per il federalismo amministrativo;
Ritenuto necessario, in relazione alle intervenute modifiche della rete stradale nazionale, provvedere alle correlate modificazioni ed integrazioni della rete da conferire alle regioni ed agli enti locali, come individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, modificato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001 e 23 novembre 2004, mediante stralcio delle strade o dei tronchi di strade inseriti nella rete nazionale e mediante l'inserimento di quelli da trasferire alla viabilita' delle regioni e degli enti locali, unitamente ai tratti eventualmente sottesi a seguito di varianti;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005;
Acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti per materia di Camera e Senato nelle sedute rispettivamente del 12 maggio 2005 e dell'11 maggio 2005;
Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali al Ministro senza portafoglio sen. prof. avv. Enrico La Loggia»;
Decreta:
Art. 1.
1. La tabella di individuazione della rete stradale di interesse nazionale indicante le strade ed i tronchi di strade ricadenti nella regione Abruzzo, allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, come modificata dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001 e 23 novembre 2004, e' sostituita da quella di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente decreto.
2. La tabella di individuazione della rete stradale d'interesse regionale indicante le strade ed i tronchi di strade ricadenti nella regione Abruzzo, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, come modificata dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001 e 23 novembre 2004, e' sostituita da quella di cui all'allegato B, facente parte integrante del presente decreto.
3. Le strade ed i tronchi di strade inseriti con il presente decreto nelle suddette tabelle sono trasferiti con le modalita' e le condizioni di cui ai successivi articoli.
4. Eventuali imprecisioni nei dati contenuti nelle tabelle allegate al presente decreto e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001 e 23 novembre 2004, potranno essere sanate d'intesa fra le amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000.
 
Art. 2.
1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvedera', in relazione ai chilometri di strade trasferite a seguito della nuova definizione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale, alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alle Regioni interessate secondo le percentuali di riparto stabilite nella tabella A annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, sulla cui base sono attualmente determinati i valori delle spese di funzionamento connesse alla manutenzione ordinaria della rete stradale e delle spese in conto capitale a carattere continuativo.
2. All'attribuzione degli eventuali connessi beni strumentali inerenti alle tratte stradali trasferite si provvede con i medesimi criteri e modalita' delineati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000.
3. La determinazione del costo chilometrico e' stabilita dividendo le quote di spettanza delle singole regioni di cui al precedente comma 1, per le rispettive estese chilometriche come determinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, fermo restando che nel caso di trasferimento di tratte stradali tra diverse regioni si applica in ogni caso il costo chilometrico, calcolato come sopra, della regione che trasferisce il tratto stradale.
 
Art. 3.
1. L'operativita' del trasferimento e' subordinata all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1 e 2.
 
Art. 4.
1. Restano ferme le ulteriori statuizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successivi aggiornamenti e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, e successivi aggiornamenti.
Roma, 21 giugno 2005
p. Il Presidente: La Loggia
 
Allegato

----> Vedere allegati alle pagg. 7 - 8 <----
 
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