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| Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 giugno 2005 |  | Revisione  della  rete  stradale di interesse nazionale nella regione Abruzzo. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni,  recante  delega  al  Governo  per  il  conferimento di funzioni  e  compiti  alle regioni e agli enti locali, per la riforma della    pubblica    amministrazione   e   per   la   semplificazione amministrativa   e   successive  modifiche  ed  integrazioni  ed,  in particolare,  l'art. 1, comma 4, lettera b), che, nell'indicare tra i compiti   di   rilievo  nazionale  esclusi  dal  conferimento  quelli preordinati   alla   programmazione,   progettazione,   esecuzione  e manutenzione  di grandi reti infrastrutturali di interesse nazionale, detta   disposizioni   in   materia  di  classificazione  della  rete autostradale e stradale nazionale;
 Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  recante conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;
 Visti, in particolare, gli articoli 98, 99 e 101 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;
 Visto  il  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui e' stata  individuata  la rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art.  98,  comma  2,  del  citato decreto legislativo n. 112 del 1998;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 21 febbraio  2000,  recante  «Individuazione  e  trasferimento, ai sensi dell'art.  101,  comma  1,  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  delle  strade  non  comprese nella rete stradale e autostradale nazionale»;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 12 ottobre  2000  con  il  quale  sono  stati individuati i beni e le risorse   finanziarie,   umane,   strumentali   ed  organizzative  da trasferire  alle  regioni  ed  agli enti locali per l'esercizio delle funzioni  e  dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  in  materia  di viabilita';
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 13 novembre  2000  recante  criteri di ripartizione e la ripartizione tra  le  regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali  per  l'esercizio  delle  funzioni  conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita';
 Vista  la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni per la  delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi.  Legge  di  semplificazione 1999» ed, in particolare, l'art.  20 che, integrando il disposto di cui al soprarichiamato art. 1,  comma  4, lettera b) della legge n. 59 del 1997, ha stabilito che alle  modifiche  della  rete  autostradale e stradale classificata di interesse   nazionale,   si   provveda,  su  proposta  della  regione interessata,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa  intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 21 settembre  2001,  con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione  della  rete  stradale  di  interesse  nazionale, gia' individuate con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 21 settembre  2001,  con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione  della  rete  stradale  di  interesse  regionale, gia' individuate  con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 23 novembre  2004,  con  il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale, gia' individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 e 21 settembre 2001;
 Viste  le  delibere di giunta della regione Abruzzo, n. 243/C del 7 marzo  2005  e  n.  280/C  dell'11 marzo  2005, con le quali e' stata segnalata  l'esigenza  di apportare modifiche al tracciato della rete stradale  classificata di interesse nazionale, mediante l'inserimento di  strade  o  tronchi di strade in precedenza ricompresse nella rete regionale,  oltreche', della s.p. 102 di Campo Felice della Provincia dell'Aquila  e  della  S.C.  della  Brecciara  del comune di Rocca di Cambio;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 24 novembre  2003  con  il  quale  viene  istituito  l'Ufficio per il federalismo amministrativo;
 Ritenuto  necessario, in relazione alle intervenute modifiche della rete  stradale  nazionale, provvedere alle correlate modificazioni ed integrazioni  della  rete  da  conferire  alle  regioni  ed agli enti locali, come individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  21  febbraio 2000, modificato con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  21 settembre  2001 e 23 novembre 2004, mediante stralcio delle strade o dei tronchi di strade inseriti nella rete  nazionale e mediante l'inserimento di quelli da trasferire alla viabilita'  delle  regioni  e degli enti locali, unitamente ai tratti eventualmente sottesi a seguito di varianti;
 Acquisita  l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005;
 Acquisiti   i  pareri  favorevoli  delle  Commissioni  parlamentari competenti   per   materia   di   Camera   e   Senato   nelle  sedute rispettivamente del 12 maggio 2005 e dell'11 maggio 2005;
 Sentiti  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, il Ministro  dell'economia e delle finanze ed il Ministro della funzione pubblica;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 6 maggio  2005,  recante  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  in  materia di affari regionali al Ministro senza portafoglio sen. prof. avv. Enrico La Loggia»;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  La  tabella  di individuazione della rete stradale di interesse nazionale  indicante le strade ed i tronchi di strade ricadenti nella regione  Abruzzo, allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461,  come  modificata  dai  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  21 settembre  2001  e  23 novembre  2004,  e' sostituita da quella  di  cui all'allegato A, facente parte integrante del presente decreto.
 2.  La  tabella  di  individuazione della rete stradale d'interesse regionale  indicante le strade ed i tronchi di strade ricadenti nella regione Abruzzo, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, come modificata dai decreti del Presidente del  Consiglio  dei Ministri 21 settembre 2001 e 23 novembre 2004, e' sostituita  da quella di cui all'allegato B, facente parte integrante del presente decreto.
 3.  Le  strade  ed  i  tronchi  di  strade inseriti con il presente decreto  nelle suddette tabelle sono trasferiti con le modalita' e le condizioni di cui ai successivi articoli.
 4. Eventuali imprecisioni nei dati contenuti nelle tabelle allegate al  presente  decreto  e  al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, come modificato dai decreti del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  21 settembre  2001 e 23 novembre 2004, potranno  essere  sanate d'intesa fra le amministrazioni interessate, in  sede  di  redazione  e  sottoscrizione  dei  verbali  di consegna previsti  dall'art.  2  del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Con  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,  ai  sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvedera',  in  relazione  ai  chilometri  di  strade  trasferite a seguito  della  nuova  definizione  della  rete stradale di interesse nazionale  e  di  quella  di  interesse  regionale,  alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alle Regioni interessate secondo le percentuali di riparto stabilite nella tabella A  annessa  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 13 novembre  2000,  sulla  cui  base  sono  attualmente determinati i valori  delle  spese  di  funzionamento  connesse  alla  manutenzione ordinaria  della  rete  stradale  e  delle  spese in conto capitale a carattere continuativo.
 2.  All'attribuzione  degli  eventuali  connessi  beni  strumentali inerenti  alle  tratte stradali trasferite si provvede con i medesimi criteri   e  modalita'  delineati  nel  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000.
 3.  La determinazione del costo chilometrico e' stabilita dividendo le  quote  di  spettanza  delle  singole regioni di cui al precedente comma  1, per le rispettive estese chilometriche come determinate dal decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, fermo  restando  che nel caso di trasferimento di tratte stradali tra diverse  regioni  si  applica  in  ogni  caso  il costo chilometrico, calcolato  come  sopra,  della  regione  che  trasferisce  il  tratto stradale.
 |  |  |  | Art. 3. 1. L'operativita' del trasferimento e' subordinata all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1 e 2.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Restano  ferme  le  ulteriori statuizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successivi aggiornamenti e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, e successivi aggiornamenti.
 Roma, 21 giugno 2005
 p. Il Presidente: La Loggia
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegati alle pagg. 7 - 8  <----
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