| L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 27 giugno 2005;
 Visti:
 la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
 la  direttiva  2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
 la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n. 481/1995);
 la   legge  18 aprile  2005,  n.  62,  recante  disposizioni  per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (di seguito: legge comunitaria 2004);
 il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (di seguito: decreto legislativo n. 6/2003);
 il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  21 dicembre  2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);
 Considerato che:
 ai  sensi  dell'art.  2,  comma  12,  lettera  f), della legge n. 481/1995, l'Autorita' emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa;
 le  direttive  2003/54/CE  e  2003/55/CE  prevedono  tra l'altro, disposizioni  in merito alla separazione dei gestori nelle varie fasi in  cui sono articolate le filiere dei settori dell'energia elettrica e  del gas naturale, nonche' disposizioni relative alla separazione e trasparenza della contabilita';
 la  legge  comunitaria  2004  delega  al Governo l'adozione delle direttive  di  cui  al  precedente alinea entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge;
 la  legge  comunitaria  2004 prevede, tra l'altro, che il Governo eserciti la delega nel rispetto dei principi e criteri direttivi, con riferimento all'attuazione della direttiva 2003/54/CE di:
 assicurare  ai  clienti un'informazione chiara sulle condizioni della   fornitura,   l'accesso   non  discriminatorio  alle  reti  di distribuzione  e  al  servizio  di misura prevedendone la separazione almeno  amministrativa  delle  attivita'  di  produzione e di vendita dell'energia elettrica;
 garantire,  attraverso l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  la  regolazione unitaria delle condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione, secondo criteri di efficienza, qualita' del servizio e non discriminazione;
 e con riferimento all'attuazione della direttiva 2003/55/CE di:
 promuovere  una  effettiva  concorrenza  nel  settore  del  gas naturale,  anche  rafforzando  le  misure  relative  alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attivita'  di  trasporto,  distribuzione  e  stoccaggio  e le imprese operanti  nelle attivita' di produzione, approvvigionamento, misura e commercializzazione,  promuovendo la gestione delle reti di trasporto del gas naturale da parte di imprese indipendenti;
 l'applicazione   delle   deliberazioni  n.  310/01  e  311/01  ha evidenziato la necessita' di apportare modifiche ed integrazioni alle direttive  in  materia  di separazione contabile, al fine di renderle maggiormente  aderenti  alle necessita' della regolazione dei settori dell'energia elettrica e del gas;
 le   deliberazioni   dell'Autorita'  in  materia  di  separazione contabile  ed  amministrativa  delle  societa'  operanti  nel settore elettrico  e  nel  settore  del  gas  naturale,  forniscono  la  base normativa  per  la  raccolta di informazioni essenziali ai fini della fissazione  dei  livelli  tariffari  e  dunque la loro revisione deve essere  programmata  in  tempi  utili per le attivita' di analisi dei costi  regolati in vista del terzo periodo di regolazione del settore elettrico e del settore del gas naturale;
 l'art.  1  del  decreto legislativo n. 6/2003, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, ha introdotto modifiche della disciplina riguardante le  societa'  per  azioni,  con  riferimento  anche  al contenuto del bilancio di esercizio e dei suoi allegati;
 le  deliberazioni  n.  310/01  e  311/01,  segnatamente  nei loro allegati,  fanno  riferimento  ai contenuti del bilancio di esercizio come  definiti prima dell'entrata in vigore delle modifiche di cui al precedente alinea;
 Ritenuto che:
 sia  necessario  avviare  un  procedimento  per  la formazione di provvedimenti  in  materia  di separazione contabile e amministrativa per  i  soggetti  giuridici  che  operano  nei  settori  dell'energia elettrica e del gas naturale;
 sia   opportuno   prevedere  una  sistemazione  piu'  organica  e maggiormente  omogenea  delle  disposizioni in materia di separazione contabile  ed  amministrativa  per i soggetti che operano nei settori del  gas e dell'energia elettrica, anche per mezzo della redazione di un testo unico che disciplini la materia;
 sia  opportuno  favorire,  anche in considerazione dell'influenza che  le  disposizioni in materia di separazione contabile hanno sulle procedure   operative   interne   alle   imprese,   la   piu'   ampia partecipazione al procedimento da parte dei soggetti regolati;
 sia  necessario  tener  conto di quanto stabilito nelle direttive 2003/54/CE  e 2003/55/CE in merito alla separazione dei gestori nelle differenti  fasi  in  cui  sono  articolate  le  filiere  dei settori dell'energia  elettrica  e  del  gas  ed in merito alla separazione e trasparenza della contabilita';
 sia  necessario  tener  conto  dei  principi  e criteri direttivi contenuti  nella  delega  al Governo prevista dalla legge comunitaria 2004 con riguardo alla separazione almeno amministrativa del servizio di  misura  dalle  attivita'  di produzione e di vendita dell'energia elettrica,   alla  fissazione  di  condizioni  tecnico-economiche  di accesso  alle  reti  di  trasmissione  e  distribuzione  dell'energia elettrica, secondo criteri di efficienza, qualita' del servizio e non discriminazione,   e   dell'esigenza   di  promuovere  una  effettiva concorrenza nel settore del gas naturale;
 Delibera:
 1.   Di   avviare   un  procedimento  ai  fini  della  adozione  di provvedimenti  in  materia di separazione contabile ed amministrativa per  i  soggetti  giuridici  che  operano  nei  settori  dell'energia elettrica   e   del  gas  e  relativi  obblighi  di  pubblicazione  e comunicazione, e conseguentemente di:
 a.  convocare,  qualora  sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo   del  procedimento,  audizioni  per  la  consultazione  dei soggetti  e  delle  formazioni  associative  che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
 b.   rendere  disponibili,  qualora  sia  ritenuto  opportuno  in relazione   allo   sviluppo   del   procedimento,  documenti  per  la consultazione  contenenti  proposte di criteri da adottare in materia di separazione contabile e amministrativa;
 c.   attribuire  all'ing.  Egidio  Fedele  Dell'Oste,  nella  sua posizione  di  direttore  della  Direzione Tariffe dell'Autorita' per l'energia   elettrica   e   il   gas  (di  seguito:  l'Autorita),  la responsabilita'   degli   adempimenti   di   carattere   procedurale, amministrativo    e    organizzativo   necessari   allo   svolgimento dell'attivita'  preparatoria delle decisioni conclusive, ivi inclusa, qualora  sia  ritenuto  opportuno  in  relazione  allo  sviluppo  del procedimento,   l'istituzione  di  gruppi  di  lavoro  informali  per favorire  la  piu'  ampia  partecipazione  dei  soggetti  regolati al procedimento;
 2.  Di  tenere  conto,  nella formazione di provvedimenti di cui al punto 1:
 a.  delle esigenze di pervenire ad una sistemazione piu' organica ed  omogenea  delle  disposizioni  riguardanti i settori dell'energia elettrica  e  del  gas,  anche  per mezzo della redazione di un Testo integrato che disciplini la materia;
 b.  della  loro  armonizzazione  con  i  principi contenuti nelle direttive  2003/54/CE  e 2003/55/CE, nonche', nella delega al Governo prevista  dalla  legge  comunitaria  2004  ai  fini  del  recepimento nell'ordinamento nazionale delle richiamate direttive;
 c.  della  necessita'  di  introdurre  disposizioni in materia di monitoraggio  del  grado  di  rispondenza  dei conti annuali separati predisposti  dai soggetti regolati con il contenuto della normativa e con le finalita' della medesima.
 3. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore alla data della sua pubblicazione.
 Milano, 27 giugno 2005
 Il presidente: Ortis
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