Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2005 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI FERRARA
DECRETO RETTORALE 28 giugno 2005
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16, relativi agli Statuti delle Universita';
Visto il proprio decreto 4 marzo 1995, n. 553, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995, con cui e' stato emanato lo Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara;
Visti i propri decreti 4 ottobre 1996, n. 1265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 dicembre 1996, 12 ottobre 1998, n. 1034, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 19 dicembre 1998, 27 aprile 2000, n. 655, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000, 19 agosto 2002, n. 1003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2002; 13 maggio 2003, n. 847, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2003; 3 febbraio 2004 n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004, con i quali e' stato modificato lo Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara;
Viste le deliberazioni del Senato Accademico, allargato ai sensi dell'art. 11, quarto comma, dello Statuto vigente, assunte nelle sedute del 12 febbraio 2003, 27 novembre 2003, 8 gennaio 2004, 4 febbraio 2004, 7 aprile 2004, 7 luglio 2004, 8 settembre 2004, 7 ottobre 2004;
Vista l'ordinanza direttoriale 20 maggio 2005, con la quale il MIUR, in sede di esame delle proposte di modifica ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989 citata, ha formulato alcuni rilievi al testo approvato;
Vista la deliberazione del Senato Accademico allargato assunta in data 22 giugno 2005, con la quale sono stati recepiti i rilievi del MIUR;
Considerato che a seguito di tale delibera di accoglimento delle osservazioni del MIUR le modifiche approvate dal Senato Accademico dell'Universita' degli studi di Ferrara nella sua composizione allargata debbano ritenersi operative;
Ritenuto pertanto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello Statuto dell'Ateneo;
Decreta:
Art. 1. - Lo Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e successivamente modificato con i decreti rettorali citati in premessa, e' nuovamente modificato come segue:
a) l'art. 4, comma 6 e' sostituito dal seguente:
Art. 4.
Modi di attuazione dei propri fini istituzionali
6. Nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, l'Universita' stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile, con altre universita', con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, riconoscendo e valorizzando il contributo dei singoli studenti, italiani, comunitari internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attivita' di comune interesse. A tal fine essa puo' partecipare agli atti di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni e societa' di capitali sia in Italia che all'estero.
b) l'art. 6, commi 2 e 3, e' sostituito dal seguente:
Art. 6.
Attivita' didattica
2. L'Universita' svolge attivita' didattica per il conferimento dei seguenti titoli:
a) Laurea (L);
b) Laurea Magistrale (LM);
c) Diploma di Specializzazione (DS);
d) Dottorato di Ricerca (DR).
3. L'Universita' puo' attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
c) l'art. 7, quinto comma, e' sostituito dal seguente:
Art. 7.
Altre attivita' istituzionali
5. L'Universita' promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e con privati, e con associazioni e cooperative studentesche, iniziative dirette ad assicurare agli studenti, al personale docente e al personale tecnico-amministrativo servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.
d) l'art. 10, comma 2, e' sostituito dal seguente:
Art. 10.
Il rettore
2. Il Rettore:
a) convoca e presiede il Senato Accademico, il Consiglio della Ricerca, il Consiglio di Amministrazione e la Consulta dei Dipartimenti;
b) emana lo statuto e i regolamenti previa approvazione del Senato Accademico;
c) impartisce le direttive politiche e di gestione sulla base delle quali il direttore Amministrativo predispone il bilancio di previsione;
d) verifica i risultati della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Universita', per valutare la rispondenza alle direttive generali impartite;
e) procede ad una verifica sul rendiconto consuntivo per la successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione;
f) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e da' esecuzione ai provvedimenti disciplinari a carico del personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge;
g) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;
h) garantisce l'applicazione dello statuto e dei relativi regolamenti di attuazione;
i) cura che gli atti dell'Ateneo siano adeguatamente resi pubblici;
l) svolge ogni altra attribuzione prevista dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.
e) Gli articoli 11, 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 11.
Senato accademico
1. Il Senato Accademico e' l'organo di governo dell'Universita'.
2. Il Senato Accademico esercita le seguenti funzioni ordinarie:
a) approva il regolamento didattico di Ateneo;
b) approva i regolamenti di propria competenza;
c) esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture didattiche, anche sulla base delle relazioni delle Commissioni didattiche di Facolta' di cui all'art. 30;
d) esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture di ricerca sulla base delle relazioni delle Commissioni scientifiche di cui all'art. 44, secondo comma, sentito il parere espresso dal Consiglio della Ricerca, ai sensi dell'art. 12, primo comma, e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, di cui all'art. 19;
e) esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture amministrative, anche sulla base dei lavori del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 19. Tale giudizio viene poi sottoposto al Consiglio di Amministrazione;
f) esprime un parere sul rendiconto consuntivo;
g) decide sulle controversie relative alle afferenze a strutture, ai sensi dell'art. 61, secondo comma.
3. Il Senato Accademico esercita le seguenti funzioni di indirizzo mediante parere obbligatorio:
a) indica al Consiglio di Amministrazione le linee di orientamento per la destinazione della spesa;
b) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture dell'Ateneo;
c) esprime parere sul regolamento generale di amministrazione e contabilita';
d) esprime parere sui documenti di programmazione finanziaria;
e) esprime parere sulle contribuzioni a carico degli studenti.
4. Il Senato accademico, verificate le disponibilita' finanziarie da parte del Consiglio di Amministrazione:
a) approva i piani di sviluppo sulla base delle proposte delle Facolta' e dei Dipartimenti;
b) approva l'istituzione di nuove Facolta';
c) approva l'istituzione di corsi di studio su proposta delle Facolta', deliberandone la soppressione quando rilevi sproporzione fra i risultati attesi e i costi di gestione. Per le medesime ragioni puo' disporre accorpamenti di corsi;
d) approva l'istituzione e le modifiche dei Dipartimenti;
e) assegna alle Facolta' i posti di ruolo di professore e di ricercatore.
5. Il Senato Accademico svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Universita'.
6 . Il Senato Accademico e' composto da:
a) il Rettore che lo presiede;
b) i Presidi di Facolta';
c) i rappresentanti del Consiglio della Ricerca, eletti dal medesimo in numero di uno per ciascuna delle aree disciplinari di cui all'allegato «A»;
d) il Vice Presidente della Consulta dei Dipartimenti;
e) due rappresentanti designati dal Consiglio degli studenti;
f) due rappresentanti designati dal Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo;
g) il Direttore Amministrativo, con funzioni di Segretario verbalizzante e voto consultivo.
7. Il Prorettore puo' essere invitato dal Rettore ad assistere ai lavori del Senato Accademico, senza diritto di voto.
8. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 12.
Consiglio della ricerca
1. Il Consiglio della Ricerca e' organo consultivo dell'Universita' per la ricerca scientifica. Esso esprime pareri obbligatori sulla ripartizione delle risorse locali per la ricerca, delle borse di dottorato e dei fondi per assegni di ricerca. Esprime altresi' pareri obbligatori sulle modifiche di Statuto e sulla programmazione e, in collaborazione con le commissioni di cui all'art. 44, sulla valutazione della ricerca.
2. Il Consiglio della Ricerca e' composto da un professore o da un ricercatore afferente a ciascuna delle subaree individuate nell'allegato «A» al presente Statuto, eletto dai professori e ricercatori afferenti alle stesse subaree. Le afferenze devono avvenire al momento dell'assunzione in ruolo o del trasferimento all'Universita' ovvero del passaggio a differente funzione docente o di ricerca. Le afferenze alle aree sono approvate dal Senato Accademico.
3. Il Consiglio della Ricerca elegge fra i suoi membri, i componenti del Senato Accademico di cui al comma 6 dell'art. 11.
4. Il Consiglio della Ricerca e' presieduto dal rettore, ed elegge fra i suoi membri un Vice Presidente. E' convocato dal Rettore di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. Un funzionario dell'Universita', scelto dal Rettore, svolge la funzione di segretario verbalizzante. Le sedute del Consiglio della Ricerca sono aperte ai membri della Comunita' Universitaria.
Art. 13.
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione e' organo di gestione e controllo delle attivita' amministrativa, finanziaria e contabile dell'Universita'.
2. Il Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni ordinarie:
a) approva il conto consuntivo con la relazione sui risultati conseguiti;
b) approva i piani triennali di edilizia e i relativi aggiornamenti annuali, sentito il parere del Senato Accademico;
c) approva le convenzioni, i contratti ed ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ai centri di gestione e ai dirigenti;
d) approva le regole generali per l'attuazione delle attivita' autogestite dagli studenti, sentito il Consiglio degli studenti;
e) conferisce le funzioni di Direttore Amministrativo;
f) con proprio regolamento, adottato previo parere del Senato Accademico, identifica gli incarichi cui assegnare una indennita' di funzione e determina i relativi importi;
g) definisce la dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
h) designa i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
i) designa i membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
l) determina i criteri per la valutazione delle attivita' amministrative;
m) individua i Centri di gestione e i Centri di spesa previsti dall'art. 52.
3. Il Consiglio di Amministrazione, attenendosi alle linee di indirizzo espresse dal Senato Accademico, esercita le seguenti funzioni:
a) approva il regolamento generale di amministrazione e contabilita';
b) approva il documento di programmazione finanziaria e il bilancio di previsione;
c) approva i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;
d) assegna alle strutture le risorse finanziarie.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, in ordine alle determinazioni assunte dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 11, quarto comma. Delibera altresi' sui regolamenti delle strutture per le materie di propria competenza.
5. Il Consiglio di Amministrazione svolge ogni altra funzione di gestione e controllo della attivita' amministrativa, finanziaria e contabile dell'Universita' e, in particolare, quelle ad esso assegnate dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Universita'.
6. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:
a) il Rettore che lo presiede;
b) il Vice Presidente del Consiglio della Ricerca;
c) tre rappresentanti designati dalla Consulta dei Dipartimenti, anche scelti esternamente alla medesima fra i docenti e ricercatori delle tre macroaree che coinvolgono rispettivamente le aree biomedica 2, 3 e 4, tecnologica 1, 5 e 8, e umanistica 6, 7 e 9, di cui all'Allegato «A»;
d) il Vice Presidente del Comitato dei sostenitori;
e) un rappresentante del Governo, designato dal Ministro dell'istruzione, universita', ricerca, sulla base di una terna di nomi indicati dal Rettore;
f) un rappresentante designato dal Consiglio degli studenti;
g) un rappresentante designato dal Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo. In caso di impedimento del rappresentante designato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione interverra' il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo;
h) il Direttore Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante e voto consultivo.
7. Il Prorettore puo' essere invitato dal Rettore ad assistere ai lavori del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
8. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 14.
Consulta dei dipartimenti
1. La Consulta dei Dipartimenti e' organo consultivo dell'Universita' per quanto concerne i settori dell'edilizia, della manutenzione, della distribuzione e gestione del Personale Tecnico-Amministrativo e della gestione amministrativa dell'Ateneo. Propone modifiche al regolamento di Amministrazione e contabilita'.
2. La Consulta dei Dipartimenti e' presieduta dal Rettore, che la convoca almeno ogni tre mesi anche su iniziativa di almeno un quarto dei suoi componenti, ed e' composta dai Direttori dei Dipartimenti dell'Universita', da due rappresentanti dei Centri di ricerca e di servizio, da un rappresentante dei servizi comuni, dal Direttore del Servizio di Igiene, Sicurezza e Tutela Ambientale (SISTA) e da un rappresentante del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Le modalita' di elezione dei rappresentanti sono stabilite in apposito regolamento.
3. La Consulta dei Dipartimenti elegge fra i suoi membri il Vice Presidente e designa i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto indicato dall'art. 13, sesto comma.
4. Un funzionario dell'Universita', scelto dal Rettore, svolge la funzione di Segretario verbalizzante.
f) l'art. 16, secondo comma, e' sostituito dal seguente:
Art. 16.
Consiglio del personale tecnico-amministrativo
2. Spetta in particolare al Consiglio del personale tecnico-amministrativo:
a) esprimere pareri sui piani triennali di sviluppo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;
b) esprimere pareri obbligatori sulla dotazione organica dell'Universita' del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
c) esprimere parere obbligatorio e formulare proposte sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
d) esprimere parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
e) formulare proposte di modifica dello statuto ed esprimere parere sui progetti di revisione da approvare;
f) designare due componenti del Senato Accademico e uno del Consiglio di Amministrazione;
g) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.
g) l'art. 18, commi 3 e 6, e' sostituito dal seguente:
Art. 18.
Comitato per lo sport universitario
3. Il Comitato per lo sport e' composto da:
a) il Rettore o suo delegato;
b) il Direttore Amministrativo o suo delegato;
c) due rappresentanti designati dal Centro Universitario Sportivo e nominati dal Rettore con proprio decreto;
d) due studenti nominati dal Consiglio degli studenti;
e) un rappresentante dei docenti designato dal Senato Accademico;
f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal Consiglio del personale.
6. L'affidamento in convenzione della gestione degli impianti sportivi, in conformita' a quanto previsto dalla normativa in vigore, e' prioritariamente offerto al Centro Universitario Sportivo.
h) dopo l'art. 18 viene inserito un nuovo art. 19, con conseguente slittamento della numerazione. Viene inoltre modificato il preesistente art. 19 che diventa art. 20, come segue:
Art. 19.
Nucleo di Valutazione di Ateneo
1. L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Per le finalita' di cui al primo comma, il Consiglio di Amministrazione istituisce un apposito nucleo di valutazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Per la valutazione dell'attivita' assistenziale connessa alla didattica e alla ricerca della Facolta' di Medicina e Chirurgia il Nucleo di valutazione di Ateneo e' tenuto a consultare l'Organo di valutazione istituito presso la Facolta' stessa.
3. L'Universita' assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
Art. 20.
Collegio dei Revisori dei Conti
1. L'Universita' si dota di un Collegio dei Revisori dei Conti, quale organo indipendente di consultazione e di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativa, composto da persone esterne all'Ateneo.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti fra magistrati della Corte dei Conti, Dirigenti e Funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze o esperti in materie amministrativo-contabili iscritti all'albo dei Revisori contabili. I Componenti ed il Presidente del Collegio sono designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore e sono nominati con decreto del Rettore. Le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilita'.
3. Il Collegio dura in carica tre anni finanziari.
i) l'art. 27, commi 3, 4, e 6, modificato nella numerazione, e' sostituito dal seguente:
Art. 28.
Consiglio di Facolta'
3. Il Consiglio di Facolta' e' composto da:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;
b) i ricercatori universitari di ruolo;
c) un numero di rappresentanti degli studenti pari a quattro per ogni Facolta', elevato a sei per le Facolta' con piu' di duemila iscritti. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facolta' hanno voto consultivo; essi sono eletti ogni due anni.
4. Nelle Facolta' ove non siano previsti Consigli di Corso di Studio partecipano al Consiglio di Facolta' i professori a contratto incaricati di svolgere insegnamenti ufficiali, nei limiti e secondo le regole previste dal successivo art. 29.
6. Il Consiglio di Facolta' puo' avvalersi di un Consiglio di Presidenza e di Commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalita' e finalita' definite dal regolamento di Facolta'. Nel regolamento di Facolta' saranno determinate composizione e funzioni della Commissione didattica di Facolta'.
l) l'art. 28 modificato nella numerazione, e' sostituito dal seguente:
Art. 29.
Consigli dei Corsi di Studio
1. I Consigli dei Corsi di Studio hanno il compito di provvedere alla organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio e alle modalita' di composizione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e all'esame di laurea o di diploma, come stabilito dal regolamento di Facolta'. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attivita' didattiche. Svolgono gli altri compiti previsti dal regolamento di Facolta'.
2. I Consigli dei Corsi di Studio sono costituiti dai professori di ruolo, dagli altri professori ufficiali e dai ricercatori di ruolo afferenti, da una rappresentanza degli studenti, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e dai professori a contratto incaricati di svolgere insegnamenti ufficiali, i quali partecipano ai Consigli nei limiti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 242/1998. Gli altri professori ufficiali, i professori a contratto e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, ai fini del calcolo del numero legale, vengono conteggiati solo nel caso siano presenti.
3. I Presidenti dei Consigli di cui al comma precedente vengono eletti dal Consiglio stesso fra i professori di ruolo di prima fascia che ne fanno parte. Le modalita' di elezione sono stabilite dal successivo art. 56.
4. La composizione dei Consigli di Corso di Studio varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. I Consigli delle Scuole di specializzazione sono costituiti secondo le norme legislative vigenti.
6. Le Facolta' possono deliberare di non istituire i Consigli di Corso di Studio e di esercitare le loro funzioni.
7. Il Regolamento di Facolta' definisce i criteri per le afferenze ai corsi di studio, le cui modalita' applicative sono sottoposte alla verifica del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
m) l'art. 31, modificato nella numerazione, e' sostituito dal seguente:
Art. 32.
Organi del Dipartimento
1. Sono organi del Dipartimento:
a) il Direttore di Dipartimento;
b) il Consiglio di Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento puo' avvalersi di una Giunta cui attribuire specifiche competenze. Nel regolamento di Dipartimento saranno determinate modalita' di costituzione, composizione e competenze della Giunta, ove istituita.
n) l'art. 33, modificato nella numerazione, e' sostituito dal seguente:
Art. 34.
Consiglio di Dipartimento
1. Il Consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle attivita' del Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento:
a) formula proposte concernenti il regolamento di Dipartimento;
b) approva annualmente il piano delle ricerche e, ove esistano, delle attivita' assistenziali, le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo, la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca;
c) detta i criteri generali per l'impegno coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;
d) approva i bilanci preventivo e consuntivo del Dipartimento;
e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali. L'approvazione e' definitiva nei casi previsti dal regolamento generale per l'amministrazione e contabilita';
f) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca;
g) collabora con le strutture preposte alle attivita' didattiche per quanto di propria competenza;
h) esprime pareri, per quanto di competenza, sui regolamenti generali;
i) esprime pareri sulla destinazione, modalita' di copertura e chiamata relativamente ai posti di ruolo di professori e ricercatori;
l) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Universita'.
3. Il Consiglio di Dipartimento e' composto da:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;
b) i ricercatori di ruolo;
c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura stabilita dai regolamenti;
d) un rappresentante eletto tra gli iscritti a dottorati di ricerca aventi sede amministrativa nell'Universita' di Ferrara ed istituti presso il Dipartimento;
e) un rappresentante degli iscritti alle Scuole di Specializzazione aventi sede presso il Dipartimento;
f) Il Segretario amministrativo di Dipartimento che funge da segretario del Consiglio.
4. La composizione del Consiglio di Dipartimento varia secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.
o) l'art. 35, commi 4 e 6, e' sostituito dal seguente:
Art. 35.
Istituzione, attivazione e disattivazione dei Dipartimenti
4. Qualora la proposta di cui al comma precedente raccolga un numero di afferenze di almeno diciotto professori e ricercatori, il Dipartimento viene istituito con decreto del Rettore. I ricercatori possono concorrere alla formazione di tale limite per non oltre un terzo.
6. I Dipartimenti per i quali per due anni consecutivi il numero di afferenti sia stato inferiore alle quindici unita' possono essere disattivati con decreto del Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.
p) gli articoli 40, 41 e 42 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 40.
Raccolte museali
1. L'Ateneo si impegna a conservare gli archivi nonche' ogni testimonianza relativa alla storia dell'Universita', per quanto concerne sia l'Amministrazione centrale sia la vita scientifica e culturale di Facolta', Dipartimenti, Centri.
2. L'Ateneo cura la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, delle collezioni storiche e naturalistiche, nonche' degli strumenti scientifici di sua competenza.
Art. 41.
Centri e consorzi nazionali ed internazionali
1. Ciascun Dipartimento, nonche' gruppi di docenti, possono promuovere la partecipazione dell'Universita' a Centri o Consorzi nazionali o internazionali interuniversitari o convenzionati con altri enti, sottoponendo il relativo progetto di convenzione all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento di ogni Centro o Consorzio interuniversitario sono disciplinate dalla convenzione istitutiva e dal regolamento interno.
Art. 42.
Facolta' di Medicina e Chirurgia
1. La Facolta' di Medicina e Chirurgia e' tenuta a svolgere attivita' di ricerca, didattica, perfezionamento e formazione permanente. Per la formazione di laureati e specialisti, per i quali sia richiesta competenza professionalizzante clinica, essa assolve i necessari compiti assistenziali, di diagnosi e cura. L'Universita' garantisce l'unita' didattica ed assistenziale della Facolta'.
2. I corsi di studio a peculiarita' clinica devono soddisfare i requisiti previsti dalla normativa nazionale ed europea, sulla base della programmazione proposta dalla Facolta' e definita nel piano dell'Universita'. A tal fine l'Universita' realizza adeguate convenzioni preferibilmente con l'organizzazione sanitaria pubblica o privata accreditata. L'Universita' in caso di indisponibilita' o di inadeguatezza per le finalita' didattico-formative delle strutture predette - documentate dalla Facolta' e valutate dai competenti organi accademici - promuove l'allestimento di idonee strutture di assistenza anche a gestione diretta.
3. Con specifico regolamento, proposto dalla Facolta', sono determinate le modalita' organizzative connesse all'attivita' assistenziale. Il regolamento potra' prevedere, quale organo di consultazione, di istruttoria e di proposta per la Facolta', il Consiglio dei Clinici.
q) l'art. 44, primo comma, e' sostituito dal seguente:
Art. 44.
Attivita' di ricerca
1. Soggetti dell'attivita' di ricerca sono i professori, i ricercatori e i soggetti ad essi assimilati.
r) l'art. 47, terzo comma, e' sostituito dal seguente:
Art. 47.
Valutazione della ricerca
3. L'Universita' provvede annualmente alla diffusione dell'elenco delle pubblicazioni scientifiche apparse nell'anno precedente e prodotte da soggetti operanti nell'Ateneo.
s) l'art. 49 e' sostituito dal seguente:
Art. 49.
Regolamento didattico di Ateneo
1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli orientamenti degli studi dei corsi di cui agli articoli 6 e 7, comma secondo, lettere a) e c), del presente Statuto.
2. Ogni struttura didattica formula proposte in ordine al Regolamento didattico per la parte di propria competenza.
3. Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato dal Senato Accademico sentito il Consiglio degli studenti e il Consiglio di Amministrazione, ed e' emanato con decreto del Rettore.
4. Il regolamento didattico di Ateneo indica le strutture didattiche in cui e' articolata l'Universita'.
t) l'art. 52 e' sostituito dal seguente:
Art. 52.
Contratti d'insegnamento
1. L'Universita', per rispondere a documentate esigenze didattiche, puo' assegnare corsi ufficiali e corsi integrativi di insegnamento a studiosi od esperti di alta e comprovata qualificazione professionale e scientifica che non siano dipendenti di ruolo di Universita' italiane.
2. L'attribuzione di tali incarichi avviene nei limiti e secondo le procedure previsti da apposito regolamento di Ateneo redatto in conformita' alle norme contenute nel decreto ministeriale n. 242/1998.
u) all'art. 57 viene aggiunto il seguente secondo comma:
Art. 57.
Fondi dell'Universita'
2. Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impegno.
v) l'art. 60, commi 2 e 4, e' sostituito dal seguente:
Art. 60.
Modifiche di Statuto
2. Le proposte di modifica dello Statuto possono provenire dal Rettore, dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, dalla Consulta dei Dipartimenti, da una Facolta', da un Dipartimento, dal Consiglio degli studenti, dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo o da almeno un decimo dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo.
4. Le modifiche dello Statuto sono approvate, con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio della Ricerca, il Consiglio del personale tecnico-amministrativo, la Consulta dei Dipartimenti e gli Organi collegiali delle strutture interessate alla modifica.
x) l'art. 61, terzo comma, e' sostituito dal seguente:
Art. 61.
Approvazione e modifiche dei Regolamenti
3. Il regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita' d'Ateneo e' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e la Consulta dei Dipartimenti. In presenza di rilievi ministeriali, il Consiglio di Amministrazione puo' confermare il proprio testo con la maggioranza dei tre quinti dei componenti per le modifiche oggetto di rilievi di legittimita' o con la maggioranza assoluta dei componenti per quelle oggetto di rilievi di merito.
y) l'art. 62, quinto comma, e' sostituito dal seguente:
Art. 62.
Elezioni
5. Il Vice Presidente della Consulta dei Dipartimenti, i membri del Comitato per lo sport universitario, del Consiglio degli studenti, del Consiglio della Ricerca e quelli fra questi ultimi designati a partecipare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, durano in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta, con l'eccezione dei membri del Comitato per lo sport universitario.
z) l'art. 67, commi 4 e 5, e' sostituito dal seguente:
Art. 67.
Afferenze e Adesioni
4. Il trasferimento ad una Facolta' da parte di soggetti gia' afferenti ad altra Facolta' dell'Universita' ha luogo dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui e' stata deliberata la chiamata.
5. L'adesione alle altre strutture didattiche e di ricerca e ai Centri interdipartimentali e' subordinata all'accettazione da parte degli organi competenti della struttura, fatte salve le norme di garanzia previste dal secondo comma del presente articolo.
Art. 2. - La tabella «Allegato A: Elenco delle aree disciplinari» di cui all'art. 12 dello Statuto e' sostituita dalla seguente:
Allegato «A»
ELENCO DELLE AREE DISCIPLINARI
(art. 12) Area 1.
Subarea di: Scienze matematiche e informatiche;
Subarea di: Scienze fisiche;
Subarea di: Scienze della terra. Area 2.
Subarea di: Scienze chimiche;
Subarea di: Scienze chimico-tecnologico-farmaceutiche. Area 3.
Subarea di: Scienze biologiche naturali e agrarie;
Subarea di: Scienze biomediche;
Subarea di: Scienze biologiche farmaceutiche. Area 4.
Subarea di: Scienze mediche;
Subarea di: Scienze chirurgiche. Area 5.
Subarea di: Scienze dell'ingegneria civile;
Subarea di: Scienze dell'ingegneria industriale;
Subarea di: Scienze dell'ingegneria dell'informazione. Area 6.
Subarea di: Scienze dell'antichita', filologiche-letterarie, storico-artistiche;
Subarea di: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche. Area 7.
Subarea di: Scienze giuridiche privatistiche e storico giuridiche;
Subarea di: Scienze giuridiche pubblicistiche, e di teoria generale del diritto. Area 8.
Subarea di: Scienze architettoniche;
Subarea di: Scienze urbanistiche. Area 9.
Subarea di: Scienze economiche e statistiche;
Subarea di: Scienze aziendalistiche.
Art. 3. - Gli articoli 34, 39, 43, 50, 58, 59, 78 e 79 sono soppressi e viene conseguentemente adeguata la numerazione degli altri articoli. Art. 4. - In applicazione di quanto enunciato negli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, lo Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara e' il seguente:
STATUTO DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI FERRARA
Art. 1.
Istituzione e fini
1. L'Universita' degli studi di Ferrara, di seguito denominata Universita', sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attivita' di ricerca e di insegnamento, e la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane e straniere.
2. L'Universita', in conformita' ai principi della Costituzione italiana, afferma il proprio carattere pluralista e la propria indipendenza da ogni condizionamento.
 
Art. 2.
Comunita' universitaria
1. Fanno parte della Comunita' universitaria gli studenti, i professori, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Universita'.
2. L'Universita' puo' riconoscere gruppi o associazioni costituiti da componenti la Comunita' universitaria.
 
Art. 3. Autonomia dell'Universita', liberta' della ricerca, dell'insegnamento
e dello studio
1. L'Universita', dotata di personalita' giuridica, ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria, amministrativa e contabile.
2. L'Universita', nel perseguire i propri fini istituzionali, assicura liberta' di ricerca, di insegnamento e di studio.
3. L'Universita', nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, e' soggetta esclusivamente alle norme legislative che fanno espresso riferimento alle Universita' statali ed al presente Statuto.
4. Tutte le discipline hanno pari dignita'.
 
Art. 4.
Modi di attuazione dei propri fini istituzionali
1. Per realizzare i propri obiettivi, l'Universita' sviluppa la ricerca scientifica e svolge attivita' didattiche, sperimentali e assistenziali ad essa collegate, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.
2. L'Universita' si organizza in strutture di ricerca, didattiche, assistenziali e di servizio.
3. Le attivita' e le funzioni di tali strutture e degli organi di governo sono disciplinate dalle norme legislative relative alle Universita', dal presente Statuto e dai regolamenti approvati secondo le procedure in esso previste.
4. Per favorire il confronto sui problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Universita' garantisce e promuove la diffusione delle informazioni all'interno ed all'esterno delle proprie sedi, con gli strumenti piu' appropriati.
5. Per il perseguimento delle sue finalita' l'Universita' partecipa come Ente fondatore a Fondazioni che abbiano scopi coerenti con i propri fini istituzionali.
6. Nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, l'Universita' stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile, con altre Universita', con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, riconoscendo e valorizzando il contributo dei singoli studenti, italiani, comunitari internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attivita' di comune interesse. A tal fine essa puo' partecipare agli atti di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni e societa' di capitali sia in Italia che all'estero.
7. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative.
 
Art. 5.
Ricerca scientifica
1. L'attivita' di ricerca, che trova nell'Universita' la sua sede primaria, e' compito qualificante di ogni professore e ricercatore universitario.
2. L'Universita', al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata.
 
Art. 6.
Attivita' didattica
1. L'insegnamento promuove la preparazione culturale e scientifica dello studente e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio che questi intende conseguire.
2. L'Universita' svolge attivita' didattica per il conferimento dei seguenti titoli:
a) Laurea (L);
b) Laurea Magistrale (LM);
c) Diploma di Specializzazione (DS);
d) Dottorato di Ricerca (DR).
3. L'Universita' puo' attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
4. L'Universita' puo' altresi' attivare corsi di formazione e di perfezionamento e rilasciare i relativi attestati.
5. I docenti svolgono le attivita' di insegnamento e di accertamento, coordinate nell'ambito delle strutture didattiche, al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
6. Gli studenti frequentano le lezioni e partecipano alle altre attivita' previste dalle strutture didattiche scegliendo l'indirizzo di studio e i corsi da seguire, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti.
 
Art. 7.
Altre attivita' istituzionali
1. L'Universita' istituisce e promuove attivita' di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento culturali, scientifiche, tecniche e professionali rivolte anche a soggetti esterni.
2. In particolare:
a) organizza incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione degli studi universitari e per l'elaborazione dei piani di studio;
b) istituisce corsi di perfezionamento post-Laurea;
c) organizza corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni;
d) svolge corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di ogni ordine e grado;
e) partecipa ad iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni ed enti esterni;
f) promuove ed organizza l'aggiornamento del proprio personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo le proprie esigenze e in conformita' alle norme vigenti;
g) favorisce la formazione culturale dei cittadini anche attraverso la collaborazione con enti non universitari, in particolare con l'Universita' per l'Educazione Permanente.
3. Per i corsi previsti dal presente articolo l'Universita' puo' rilasciare specifici attestati.
4. L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni.
5. L'Universita' promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e con privati, e con associazioni e cooperative studentesche, iniziative dirette ad assicurare agli studenti, al personale docente e al personale tecnico-amministrativo servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.
6. L'Universita' agevola la partecipazione alle attivita' didattiche e di ricerca a studenti, docenti, ricercatori e tecnici esterni ad essa.
7. L'Universita' puo' attivare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati e sotto la sua responsabilita' scientifica e didattica, corsi liberi con attribuzione di crediti ai frequentanti che abbiano superato le corrispondenti prove finali. Tali crediti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti all'art. 6, comma 2.
 
Art. 8.
Rapporti internazionali
1. L'Universita' collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione ed alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Universita':
a) stipula accordi e convenzioni con Atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;
b) promuove ed incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori, laureati, studenti e personale tecnico-amministrativo, anche con interventi di natura economica.
3. L'Universita' puo' provvedere a strutture per l'ospitalita' di studiosi e di studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri enti, ed in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti.
4. L'Universita' intende, in particolare, sviluppare il proprio ruolo nell'Unione europea attraverso:
a) la promozione di meccanismi per il reclutamento di studenti europei e l'invio di studenti italiani presso istituzioni europee;
b) la promozione di ulteriori accordi per la mobilita' accademica fra le Universita' europee;
c) l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi dall'Unione europea.
 
Art. 9.
Doveri di informazione
1. L'Universita' riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo.
2. L'Universita' provvede a rendere accessibili le informazioni sulla sua attivita' ed il suo funzionamento; in particolare essa garantisce la pubblicita' tempestiva e la diffusione degli ordini del giorno e delle delibere del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio della Ricerca.
 
Art. 10.
Il Rettore
1. Il Rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge ed e' responsabile del governo accademico, degli obiettivi e dei programmi dell'Universita' nel rispetto delle leggi e dello Statuto.
2. Il Rettore:
a) convoca e presiede il Senato Accademico, il Consiglio della Ricerca, il Consiglio di Amministrazione e la Consulta dei Dipartimenti;
b) emana lo Statuto e i regolamenti previa approvazione del Senato Accademico;
c) impartisce le direttive politiche e di gestione sulla base delle quali il Direttore Amministrativo predispone il bilancio di previsione;
d) verifica i risultati della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Universita', per valutare la rispondenza alle direttive generali impartite;
e) procede ad una verifica sul rendiconto consuntivo per la successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione;
f) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e da' esecuzione ai provvedimenti disciplinari a carico del personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge;
g) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;
h) garantisce l'applicazione dello Statuto e dei relativi regolamenti di attuazione;
i) cura che gli atti dell'Ateneo siano adeguatamente resi pubblici;
l) svolge ogni altra attribuzione prevista dall'ordinamento universitario e dal presente Statuto.
3. Il Rettore e' eletto tra i professori di prima fascia dell'Universita' ed e' nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. L'elettorato attivo e' composto da:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori dell'Universita';
b) i componenti del Consiglio del personale tecnico-amministrativo;
c) i componenti del Consiglio degli studenti;
d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo per ogni Dipartimento, cinque per l'Amministrazione centrale, e due in rappresentanza del personale in servizio presso le strutture non dipartimentalizzate;
e) un rappresentante degli studenti per ogni Consiglio di Facolta', designato al proprio interno dai membri del Consiglio stesso.
5. Il Rettore designa, fra i professori di prima fascia, il Prorettore con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento.
 
Art. 11.
Senato accademico
1. Il Senato Accademico e' l'organo di governo dell'Universita'.
2. Il Senato Accademico esercita le seguenti funzioni ordinarie:
a) approva il regolamento didattico di Ateneo;
b) approva i regolamenti di propria competenza;
c) esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture didattiche, anche sulla base delle relazioni delle Commissioni didattiche di Facolta' di cui all'art. 30;
d) esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture di ricerca sulla base delle relazioni delle Commissioni scientifiche di cui all'art. 44, secondo comma, sentito il parere espresso dal Consiglio della Ricerca, ai sensi dell'art. 12, primo comma, e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, di cui all'art. 19;
e) esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture amministrative, anche sulla base dei lavori del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 19. Tale giudizio viene poi sottoposto al Consiglio di Amministrazione;
f) esprime un parere sul rendiconto consuntivo;
g) decide sulle controversie relative alle afferenze a strutture, ai sensi dell'art. 6, secondo comma.
3. Il Senato Accademico esercita le seguenti funzioni di indirizzo mediante parere obbligatorio:
a) indica al Consiglio di Amministrazione le linee di orientamento per la destinazione della spesa;
b) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture dell'Ateneo;
c) esprime parere sul regolamento generale di amministrazione e contabilita';
d) esprime parere sui documenti di programmazione finanziaria;
e) esprime parere sulle contribuzioni a carico degli studenti.
4. Il Senato Accademico, verificate le disponibilita' finanziarie da parte del Consiglio di Amministrazione:
a) approva i piani di sviluppo sulla base delle proposte delle Facolta' e dei Dipartimenti;
b) approva l'istituzione di nuove Facolta';
c) approva l'istituzione di corsi di studio su proposta delle Facolta', deliberandone la soppressione quando rilevi sproporzione fra i risultati attesi e i costi di gestione. Per le medesime ragioni puo' disporre accorpamenti di corsi;
d) approva l'istituzione e le modifiche dei Dipartimenti;
e) assegna alle Facolta' i posti di ruolo di professore e di ricercatore.
5. Il Senato Accademico svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Universita'.
6. Il Senato Accademico e' composto da:
a) il Rettore che lo presiede;
b) i Presidi di Facolta';
c) i rappresentanti del Consiglio della Ricerca, eletti dal medesimo in numero di uno per ciascuna delle aree disciplinari di cui all'allegato «A»;
d) il Vice Presidente della Consulta dei Dipartimenti;
e) due rappresentanti designati dal Consiglio degli studenti;
f) due rappresentanti designati dal Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo;
g) il Direttore Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante e voto consultivo.
7. Il Prorettore puo' essere invitato dal Rettore ad assistere ai lavori del Senato Accademico, senza diritto di voto.
8. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
 
Art. 12.
Consiglio della Ricerca
1. Il Consiglio della Ricerca e' organo consultivo dell'Universita' per la ricerca scientifica. Esso esprime pareri obbligatori sulla ripartizione delle risorse locali per la ricerca, delle borse di dottorato e dei fondi per assegni di ricerca. Esprime altresi' pareri obbligatori sulle modifiche di Statuto e sulla programmazione e, in collaborazione con le commissioni di cui all'art. 44, sulla valutazione della ricerca.
2. Il Consiglio della Ricerca e' composto da un professore o da un ricercatore afferente a ciascuna delle subaree individuate nell'allegato «A» al presente Statuto, eletto dai professori e ricercatori afferenti alle stesse subaree. Le afferenze devono avvenire al momento dell'assunzione in ruolo o del trasferimento all'Universita' ovvero del passaggio a differente funzione docente o di ricerca. Le afferenze alle aree sono approvate dal Senato Accademico.
3. Il Consiglio della Ricerca elegge fra i suoi membri, i componenti del Senato Accademico di cui al comma 6, dell'art. 11.
4. Il Consiglio della Ricerca e' presieduto dal Rettore, ed elegge fra i suoi membri un Vice Presidente. E' convocato dal Rettore di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. Un funzionario dell'Universita', scelto dal Rettore, svolge la funzione di segretario verbalizzante. Le sedute del Consiglio della Ricerca sono aperte ai membri della Comunita' Universitaria.
 
Art. 13.
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione e' organo di gestione e controllo delle attivita' amministrativa, finanziaria e contabile dell'Universita'.
2. Il Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni ordinarie:
a) approva il conto consuntivo con la relazione sui risultati conseguiti;
b) approva i piani triennali di edilizia e i relativi aggiornamenti annuali, sentito il parere del Senato Accademico;
c) approva le convenzioni, i contratti ed ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ai centri di gestione e ai dirigenti;
d) approva le regole generali per l'attuazione delle attivita' autogestite dagli studenti, sentito il Consiglio degli studenti;
e) conferisce le funzioni di Direttore Amministrativo;
f) con proprio regolamento, adottato previo parere del Senato Accademico, identifica gli incarichi cui assegnare una indennita' di funzione e determina i relativi importi;
g) definisce la dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
h) designa i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
i) designa i membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
l) determina i criteri per la valutazione delle attivita' amministrative;
m) individua i Centri di gestione e i Centri di spesa previsti dall'art. 52.
3. Il Consiglio di Amministrazione, attenendosi alle linee di indirizzo espresse dal Senato Accademico, esercita le seguenti funzioni:
a) approva il regolamento generale di amministrazione e contabilita';
b) approva il documento di programmazione finanziaria e il bilancio di previsione;
c) approva i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;
d) assegna alle strutture le risorse finanziarie.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, in ordine alle determinazioni assunte dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 11, quarto comma. Delibera altresi' sui regolamenti delle strutture per le materie di propria competenza.
5. Il Consiglio di Amministrazione svolge ogni altra funzione di gestione e controllo della attivita' amministrativa, finanziaria e contabile dell'Universita' e, in particolare, quelle ad esso assegnate dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Universita'.
6. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:
a) il Rettore che lo presiede;
b) il Vice Presidente del Consiglio della Ricerca;
c) tre rappresentanti designati dalla Consulta dei Dipartimenti, anche scelti esternamente alla medesima fra i docenti e ricercatori delle tre macroaree che coinvolgono rispettivamente le aree biomedica 2, 3 e 4, tecnologica 1, 5 e 8, e umanistica 6, 7 e 9, di cui all'Allegato «A»;
d) il Vice presidente del Comitato dei sostenitori;
e) un rappresentante del Governo, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base di una terna di nomi indicati dal Rettore;
f) un rappresentante designato dal Consiglio degli studenti;
g) un rappresentante designato dal Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo. In caso di impedimento del rappresentante designato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione interverra' il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo;
h) il Direttore Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante e voto consultivo.
7. Il Prorettore puo' essere invitato dal Rettore ad assistere ai lavori del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
8. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
 
Art. 14.
Consulta dei Dipartimenti
1. La Consulta dei Dipartimenti e' organo consultivo dell'Universita' per quanto concerne i settori dell'edilizia, della manutenzione, della distribuzione e gestione del Personale Tecnico-Amministrativo e della gestione amministrativa dell'Ateneo. Propone modifiche al regolamento di Amministrazione e contabilita'.
2. La Consulta dei Dipartimenti e' presieduta dal Rettore, che la convoca almeno ogni tre mesi anche su iniziativa di almeno un quarto dei suoi componenti, ed e' composta dai Direttori dei Dipartimenti dell'Universita', da due rappresentanti dei Centri di ricerca e di servizio, da un rappresentante dei servizi comuni, dal Direttore del Servizio di Igiene, Sicurezza e Tutela Ambientale (SISTA) e da un rappresentante del Sistema bibliotecario di Ateneo. Le modalita' di elezione dei rappresentanti sono stabilite in apposito regolamento.
3. La Consulta dei Dipartimenti elegge fra i suoi membri il Vice Presidente e designa i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto indicato dall'art. 13, sesto comma.
4. Un funzionario dell'Universita', scelto dal Rettore, svolge la funzione di segretario verbalizzante.
 
Art. 15.
Consiglio degli studenti
1. Il Consiglio degli studenti e' organo collegiale di rappresentanza; ha funzioni propositive ed e' organo consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio degli studenti:
a) adotta il proprio regolamento interno;
b) esprime parere, per quanto di propria competenza, sul regolamento didattico di Ateneo;
c) fornisce pareri sulle questioni sottoposte al Senato accademico; in particolare esprime pareri motivati sui piani di sviluppo dell'Universita';
d) elabora proposte su problemi relativi all'organizzazione didattica e a tutte le attivita' espressamente riguardanti gli studenti;
e) esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle contribuzioni a carico degli studenti;
f) propone al Consiglio di Amministrazione le regole generali per l'attuazione delle attivita' autogestite e per la ripartizione dei fondi;
g) nomina al proprio interno i rappresentanti negli organi collegiali dell'Universita' ove non altrimenti previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni delle strutture;
h) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Il Consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti eletti dagli iscritti alle singole Facolta' dell'Ateneo in ragione di uno ogni cinquecento iscritti o frazione superiore a duecentocinquanta. Gli iscritti ai Dottorati di ricerca e alle Scuole di specializzazione hanno un rappresentante ciascuno.
4. Le modalita' di elezione sono disciplinate dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze che potra' prevedere, in caso di una ridotta percentuale di votanti, una riduzione del numero degli eletti.
5. Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario.
 
Art. 16.
Consiglio del personale tecnico-amministrativo
1. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo e' organo collegiale di rappresentanza con funzioni consultive del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
2. Spetta in particolare al Consiglio del personale tecnico-amministrativo:
a) esprimere pareri sui piani triennali di sviluppo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;
b) esprimere pareri obbligatori sulla dotazione organica dell'Universita' del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
c) esprimere parere obbligatorio e formulare proposte sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
d) esprimere parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
e) formulare proposte di modifica dello statuto ed esprimere parere sui progetti di revisione da approvare;
f) designare due componenti del Senato Accademico e uno del Consiglio di Amministrazione;
g) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo e' nominato con Decreto del Rettore, e' composto di trenta membri, eletti secondo le modalita' stabilite dall'apposito regolamento. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Universita'.
 
Art. 17.
Comitato dei sostenitori
1. Il Comitato dei sostenitori dell'Universita' ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realta' culturali, sociali e produttive.
2. Il Comitato e' costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attivita' dell'Universita', anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.
3. Le modalita' di partecipazione e di funzionamento del Comitato sono previste da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione.
4. Il Comitato e' presieduto dal Rettore e al suo interno elegge un Vice presidente.
5. Il Rettore espone annualmente al Comitato una relazione sull'attivita' dell'Universita' e sulla utilizzazione delle risorse.
6. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.
 
Art. 18.
Comitato per lo sport universitario
1. Il Comitato per lo Sport universitario coordina le attivita' sportive a vantaggio dei componenti la comunita' universitaria e sovrintende gli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo e promozione delle attivita' sportive a carattere ricreativo e agonistico.
2. Il Comitato per lo sport ha le competenze previste dalla normativa vigente.
3. Il Comitato per lo sport e' composto da:
a) il Rettore o suo delegato;
b) il Direttore Amministrativo o suo delegato;
c) due rappresentanti designati dal Centro Universitario Sportivo e nominati dal Rettore con proprio decreto;
d) due studenti nominati dal Consiglio degli studenti;
e) un rappresentante dei docenti designato dal Senato Accademico;
f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal Consiglio del personale.
4. Alla copertura delle spese per l'attivita' sportiva si provvede mediante i fondi stanziati dalla legge vigente e mediante altre specifiche entrate del bilancio.
5. Le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite da apposito regolamento.
6. L'affidamento in convenzione della gestione degli impianti sportivi, in conformita' a quanto previsto dalla normativa in vigore, e' prioritariamente offerto al Centro Universitario Sportivo.
 
Art. 19.
Nucleo di Valutazione di Ateneo
1. L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Per le finalita' di cui al primo comma, il Consiglio di Amministrazione istituisce un apposito nucleo di valutazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Per la valutazione dell'attivita' assistenziale connessa alla didattica e alla ricerca della Facolta' di Medicina e Chirurgia il Nucleo di valutazione di Ateneo e' tenuto a consultare l'Organo di valutazione istituito presso la Facolta' stessa.
3. L'Universita' assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
 
Art. 20.
Collegio dei revisori dei Conti
1. L'Universita' si dota di un Collegio di Revisori dei Conti, quale organo indipendente di consultazione e di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativa, composto da persone esterne all'Ateneo.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti fra Magistrati della Corte dei Conti, Dirigenti e Funzionari del Ministero dell'Istruzione, Universita' Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze o esperti in materie amministrativo-contabili iscritti all'albo dei Revisori contabili. I Componenti ed il Presidente del Collegio sono designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore e sono nominati con Decreto del Rettore. Le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilita'.
3. Il Collegio dura in carica tre anni finanziari.
 
Art. 21.
Amministrazione centrale
1. L'Amministrazione centrale e' ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Universita' nel suo complesso.
2. Il Rettore e' il legale rappresentante dell'Universita' e sovrintende alle attivita' dell'Amministrazione centrale.
 
Art. 22.
Direttore amministrativo
1. Il Direttore Amministrativo attua l'indirizzo politico espresso dal Rettore e dagli organi accademici e adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi idonei allo scopo.
2. Il Direttore Amministrativo:
a) e' responsabile dei provvedimenti amministrativi, del funzionamento e del coordinamento degli uffici e dei servizi;
b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali dell'Ateneo e delle strutture;
c) e' a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo;
d) esplica una attivita' generale di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione;
e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici;
f) emana gli atti di gestione del personale;
g) svolge ogni altra attribuzione assegnatagli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Universita'.
3. L'incarico di Direttore Amministrativo, di durata triennale rinnovabile, e' attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, ad un Dirigente di questa o altra sede universitaria o di altro Ente pubblico o privato.
4. Il Direttore Amministrativo sceglie il Direttore Amministrativo vicario fra i Dirigenti e i vice Dirigenti dell'Universita'. Il Direttore Amministrativo vicario e' nominato con decreto del Rettore; il suo incarico decade contemporaneamente alla scadenza dell'incarico del Direttore Amministrativo.
 
Art. 23.
Amministrazione periferica
1. L'Amministrazione periferica e' costituita dai Dipartimenti e dalle altre strutture dotate di autonomia finanziaria.
2. Ad ogni struttura amministrativa periferica e' preposto un segretario amministrativo, che assume la responsabilita' della gestione amministrativa della struttura e della direzione del personale amministrativo.
 
Art. 24.
Personale
1. Il personale dirigente collabora con il Direttore Amministrativo assicurando il funzionamento degli Uffici e dei Servizi cui e' preposto, ed e' responsabile della relativa gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
2. L'accesso alla qualifica di Dirigente avviene mediante concorso per esami, nei limiti e secondo le prescrizioni di legge, indetto con provvedimento del Direttore Amministrativo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando indica il termine di presentazione delle domande, il numero di posti e le modalita' di partecipazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, puo' attribuire temporaneamente incarichi di livello dirigenziale a dipendenti non in possesso di qualifica dirigenziale.
4. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito delle attivita' cui e' destinato.
 
Art. 25.
Dotazione organica
1. L'Universita' definisce la dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. L'Universita', nei limiti consentiti dalla legge, puo' utilizzare personale esterno mediante appositi contratti o convenzioni.
3. Spese di personale eccedenti rispetto ai fondi statali di spettanza dell'Universita' potranno essere deliberate se la loro copertura e' assicurata e garantita adeguatemente per l'intero periodo di validita' dell'impegno.
 
Art. 26.
Facolta'
1. La Facolta' e' la struttura che programma e coordina l'attivita' didattica.
2. L'attivazione e la gestione di iniziative didattiche non connesse con quelle istituzionali, sono subordinate all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.
 
Art. 27.
Preside di facolta'
1. Il Preside rappresenta la Facolta' ad ogni effetto di legge ed e' responsabile della conduzione della Facolta'.
2. Il Preside:
a) convoca e presiede il Consiglio di Facolta' e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
b) mantiene i rapporti con gli organi centrali dell'Universita';
c) coordina e controlla le attivita' didattiche della Facolta';
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Preside e' eletto fra i professori di prima fascia a tempo pieno della Facolta'. L'elettorato attivo e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori della Facolta' stessa, nonche' dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio della Facolta'. Il Preside e' nominato con Decreto del Rettore.
4. Il Preside designa tra i professori di prima fascia il Preside vicario, nominato con Decreto del Rettore, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento.
 
Art. 28.
Consiglio di Facolta'
1. Il Consiglio di Facolta' e' l'organo collegiale che programma e coordina l'attivita' didattica della Facolta'.
2. Il Consiglio di Facolta':
a) programma l'impiego delle risorse didattiche in accordo con le delibere del Senato Accademico;
b) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei professori e dei ricercatori;
c) provvede alla destinazione, modalita' di copertura e chiamata relativamente ai posti di ruolo dei professori e dei ricercatori, acquisito il parere dei Dipartimenti competenti;
d) formula proposte per i piani di sviluppo;
e) propone al Senato Accademico l'istituzione di nuovi Corsi di Studio, anche interfacolta', di Scuole di specializzazione e di altre iniziative didattiche;
f) formula il regolamento di Facolta';
g) esprime pareri sui regolamenti generali per quanto di competenza;
h) esprime pareri sull'istituzione dei Dipartimenti, secondo quanto previsto dall'art. 35;
i) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento didattico, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Il Consiglio di Facolta' e' composto da:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;
b) i ricercatori universitari di ruolo;
c) un numero di rappresentanti degli studenti pari a quattro per ogni Facolta', elevato a sei per le Facolta' con piu' di duemila iscritti. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facolta' hanno voto consultivo; essi sono eletti ogni due anni.
4. Nelle Facolta' ove non siano previsti Consigli di Corso di Studio partecipano al Consiglio di Facolta' i professori a contratto incaricati di svolgere insegnamenti ufficiali, nei limiti e secondo le regole previste dal successivo art. 29.
5. La composizione del Consiglio di Facolta' varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. Il Consiglio di Facolta' puo' avvalersi di un Consiglio di Presidenza e di Commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalita' e finalita' definite dal regolamento di Facolta'. Nel regolamento di Facolta' saranno determinate composizione e funzioni della Commissione didattica di Facolta'.
7. La convocazione ordinaria del Consiglio di Facolta' deve avvenire almeno ogni tre mesi, o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.
 
Art. 29.
Consigli dei corsi di studio
1. I Consigli dei corsi di studio hanno il compito di provvedere alla organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio e alle modalita' di composizione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e all'esame di laurea o di diploma, come stabilito dal regolamento di Facolta'. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attivita' didattiche. Svolgono gli altri compiti previsti dal regolamento di Facolta'.
2. I Consigli dei corsi di Studio sono costituiti dai professori di ruolo, dagli altri professori ufficiali e dai ricercatori di ruolo afferenti, da una rappresentanza degli studenti, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e dai professori a contratto incaricati di svolgere insegnamenti ufficiali, i quali partecipano ai Consigli nei limiti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 242/1998. Gli altri professori ufficiali, i professori a contratto e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, ai fini del calcolo del numero legale, vengono conteggiati solo nel caso siano presenti.
3. I Presidenti dei Consigli di cui al comma precedente vengono eletti dal Consiglio stesso fra i professori di ruolo di prima fascia che ne fanno parte. Le modalita' di elezione sono stabilite dal successivo art. 56.
4. La composizione dei Consigli di corso di Studio varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. I Consigli delle Scuole di specializzazione sono costituiti secondo le norme legislative vigenti.
6. Le Facolta' possono deliberare di non istituire i Consigli di Corso di Studio e di esercitare le loro funzioni.
7. Il Regolamento di Facolta' definisce i criteri per le afferenze ai corsi di studio, le cui modalita' applicative sono sottoposte alla verifica del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
 
Art. 30.
Commissione didattica di Facolta'
1. Presso ogni Facolta' e' istituita una commissione didattica presieduta dal Preside o da un suo delegato e composta per meta' da professori e ricercatori e per meta' da rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facolta', con il compito di valutare l'efficacia dell'organizzazione didattica anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi corsi di studio, tra professori e studenti, tra professori, tra Facolta' e servizi di segreteria, nonche' il funzionamento dei servizi di tutorato. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento didattico di Facolta' tenendo conto dei vari corsi di studio.
2. La commissione redige annualmente una relazione sullo stato dell'attivita' didattica formulando proposte idonee a superare eventuali inconvenienti.
3. La predetta relazione, comprensiva anche delle eventuali opinioni dissenzienti, va presentata entro il 31 luglio e obbligatoriamente discussa dal Consiglio di Facolta' entro il 31 ottobre. La relazione, accompagnata dalle eventuali osservazioni del Consiglio di Facolta', e' trasmessa al Senato Accademico entro il 30 novembre.
 
Art. 31.
Dipartimenti
1. I Dipartimenti promuovono e coordinano, anche tra piu' Facolta', le attivita' di ricerca di uno o piu' settori disciplinari omogenei per finalita' o per metodi di ricerca. Essi inoltre collaborano all'attivita' didattica con le Facolta' e i corsi di studio mettendo a disposizione le proprie risorse. Sono responsabili diretti delle attivita' didattiche relative ai dottorati di ricerca. Sono dotati di autonomia finanziaria e amministrativa.
2. I Dipartimenti formulano le richieste di posti di ruolo di professore e ricercatore, che vengono trasmesse alle Facolta' sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinche' le Facolta' le coordinino con le esigenze didattiche.
3. I Dipartimenti propongono alle Facolta' la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari di loro competenza e sono tenuti a redigere un parere articolato sui candidati alla copertura di posti di ruolo presso le Facolta'.
4. I Dipartimenti esprimono, nei settori di loro competenza, pareri sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle Facolta'.
5. I Dipartimenti avanzano le richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al Rettore. Tali richieste saranno valutate tenendo conto dell'attivita' di ricerca e dei servizi di supporto alla didattica.
6. I Dipartimenti svolgono le altre funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni legislative e regolamentari.
 
Art. 32.
Organi del Dipartimento
1. Sono organi del Dipartimento:
a) il Direttore di Dipartimento;
b) il Consiglio di Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento puo' avvalersi di una Giunta cui attribuire specifiche competenze. Nel regolamento di Dipartimento saranno determinate modalita' di costituzione, composizione e competenze della Giunta, ove istituita.
 
Art. 33.
Direttore di Dipartimento
1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed e' responsabile della sua gestione.
2. Il Direttore:
a) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento;
b) promuove le attivita' del Dipartimento;
c) tiene i rapporti con gli organi accademici;
d) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Direttore e' eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento e viene nominato con Decreto del Rettore.
Nel caso di indisponibilita' di Professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo e' esteso ai Professori di seconda fascia.
 
Art. 34.
Consiglio di Dipartimento
1. Il Consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle attivita' del Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento:
a) formula proposte concernenti il regolamento di Dipartimento;
b) approva annualmente il piano delle ricerche e, ove esistano, delle attivita' assistenziali, le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo, la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca;
c) detta i criteri generali per l'impegno coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;
d) approva i bilanci preventivo e consuntivo del Dipartimento;
e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali. L'approvazione e' definitiva nei casi previsti dal regolamento generale per l'amministrazione e contabilita';
f) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca;
g) collabora con le strutture preposte alle attivita' didattiche per quanto di propria competenza;
h) esprime pareri, per quanto di competenza, sui regolamenti generali;
i) esprime pareri sulla destinazione, modalita' di copertura e chiamata relativamente ai posti di ruolo di professori e ricercatori;
l) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Universita'.
3. Il Consiglio di Dipartimento e' composto da:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;
b) i ricercatori di ruolo;
c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura stabilita dai regolamenti;
d) un rappresentante eletto tra gli iscritti a dottorati di ricerca aventi sede amministrativa nell'Universita' di Ferrara ed istituti presso il Dipartimento;
e) un rappresentante degli iscritti alle Scuole di Specializzazione aventi sede presso il Dipartimento;
f) Il Segretario amministrativo di Dipartimento che funge da Segretario del Consiglio.
4. La composizione del Consiglio di Dipartimento varia secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.
 
Art. 35.
Istituzione, attivazione e disattivazione dei Dipartimenti
1. La proposta di istituzione dei Dipartimenti deve essere sottoscritta da almeno nove professori e ricercatori di ruolo.
2. Nella proposta devono essere indicati:
a) le aree di ricerca;
b) l'elenco delle discipline attivate e attivabili comprese nelle aree e previste dallo Statuto;
c) le risorse necessarie per l'attivazione;
d) i Dipartimenti di provenienza dei proponenti;
g) i Dipartimenti eventualmente da disattivare o da assorbire;
f) le possibili afferenze dei professori e dei ricercatori, nonche' la destinazione del personale tecnico-amministrativo.
3. La proposta viene:
a) approvata dal Senato Accademico, sentiti le Facolta', e i Dipartimenti eventualmente interessati;
b) sottoposta all'attenzione di tutti i professori e i ricercatori dell'Universita' per un'eventuale opzione di afferenza.
4. Qualora la proposta di cui al comma precedente raccolga un numero di afferenze di almeno diciotto professori e ricercatori, il Dipartimento viene istituito con Decreto del Rettore. I ricercatori possono concorrere alla formazione di tale limite per non oltre un terzo.
5. Il Dipartimento viene attivato con Decreto del Rettore previa delibera del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse.
6. I Dipartimenti per i quali per due anni consecutivi il numero di afferenti sia stato inferiore alle quindici unita' possono essere disattivati con Decreto del Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.
7. I professori e i ricercatori del Dipartimento disattivato devono chiedere l'afferenza ad altri Dipartimenti. Il Consiglio di Amministrazione, valutate le eventuali proposte dei singoli componenti del Dipartimento da disattivare, sentito il Senato Accademico, delibera la destinazione degli spazi e delle risorse.
 
Art. 36.
Corsi di Studio interfacolta'
1. Possono essere istituiti corsi di Studio interfacolta', ovvero possono essere trasformati in Corsi interfacolta' corsi di Studio gia' esistenti presso una Facolta'.
2. A tal fine il Senato Accademico, su proposta di almeno una delle Facolta' interessate o di dieci professori dell'Universita', sentite le altre Facolta' e per quanto di competenza il Consiglio di Amministrazione, individua la Facolta' di riferimento e le altre Facolta' che forniscono le competenze didattiche, i Dipartimenti, e i Centri di Ateneo in grado di fornire le competenze scientifiche e tecniche e le strutture didattiche.
 
Art. 37.
Centri
1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, puo' istituire, su proposta delle strutture e degli organi interessati, Centri di servizio, Centri di ricerca e Centri di servizio e ricerca.
2. Gli Statuti tipo di tali Centri saranno determinati dal regolamento dei Centri di Ateneo; in essi sara' previsto un Consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel Centro, compresi i soggetti esterni all'Ateneo, e un Direttore scelto tra i membri del Consiglio.
3. Lo Statuto di ciascun Centro, formulato sulla base degli Statuti tipo e delle indicazioni avanzate dai proponenti, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
4. Il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, per quanto di sua competenza, puo' autorizzare la nomina di un Direttore di Centro esterno all'Universita', qualora esista la copertura finanziaria della spesa.
5. Il Consiglio di Amministrazione, se constata l'esaurimento delle finalita' istitutive dei Centri, ne delibera lo scioglimento sentito il Senato Accademico.
 
Art. 38.
Raccolte museali
1. L'Ateneo si impegna a conservare gli archivi nonche' ogni testimonianza relativa alla storia dell'Universita', per quanto concerne sia l'Amministrazione centrale sia la vita scientifica e culturale di Facolta', Dipartimenti, Centri.
2. L'Ateneo cura la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, delle collezioni storiche e naturalistiche, nonche' degli strumenti scientifici di sua competenza.
 
Art. 39.
Centri e consorzi nazionali ed internazionali
1. Ciascun Dipartimento, nonche' gruppi di docenti, possono promuovere la partecipazione dell'Universita' a Centri o Consorzi nazionali o internazionali interuniversitari o convenzionati con altri enti, sottoponendo il relativo progetto di convenzione all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento di ogni Centro o Consorzio interuniversitario sono disciplinate dalla convenzione istitutiva e dal regolamento interno.
 
Art. 40.
Facolta' di Medicina e Chirurgia
1. La Facolta' di Medicina e Chirurgia e' tenuta a svolgere attivita' di ricerca, didattica, perfezionamento e formazione permanente. Per la formazione di laureati e specialisti, per i quali sia richiesta competenza professionalizzante clinica, essa assolve i necessari compiti assistenziali, di diagnosi e cura. L'Universita' garantisce l'unita' didattica ed assistenziale della Facolta'.
2. I corsi di studio a peculiarita' clinica devono soddisfare i requisiti previsti dalla normativa nazionale ed europea, sulla base della programmazione proposta dalla Facolta' e definita nel piano dell'Universita'. A tal fine l'Universita' realizza adeguate convenzioni preferibilmente con l'organizzazione sanitaria pubblica o privata accreditata. L'Universita', in caso di indisponibilita' o di inadeguatezza per le finalita' didattico-formative delle strutture predette - documentate dalla Facolta' e valutate dai competenti organi accademici - promuove l'allestimento di idonee strutture di assistenza anche a gestione diretta.
3. Con specifico regolamento, proposto dalla Facolta', sono determinate le modalita' organizzative connesse all'attivita' assistenziale. Il regolamento potra' prevedere, quale organo di consultazione, di istruttoria e di proposta per la Facolta', il Consiglio dei Clinici.
 
Art. 41.
Attivita' di ricerca
1. Soggetti dell'attivita' di ricerca sono i professori, i ricercatori e i soggetti ad essi assimilati.
2. L'Universita' garantisce ai propri professori e ricercatori piena liberta' nella scelta e nello svolgimento dei programmi di ricerca.
 
Art. 42.
Collaborazioni alla ricerca
1. L'Universita' favorisce la collaborazione scientifica al proprio interno, facilita la costituzione di gruppi di ricerca e promuove l'interscambio di studiosi con altre Universita' e istituzioni scientifiche italiane e straniere.
2. All'interno dei dipartimenti e' consentita l'istituzione di Sezioni di ricerca con specifici regolamenti.
3. L'Universita', utilizzando i fondi di bilancio, favorisce la formazione e l'avvio alla ricerca di propri laureati mediante la concessione di borse di studio o di ricerca. Tali fondi potranno provenire anche da terzi.
4. Il personale tecnico collabora all'attivita' di ricerca secondo le proprie qualifiche e competenze.
 
Art. 43.
Strumenti per la ricerca
1. Ai professori e ai ricercatori, nei limiti fissati dal presente Statuto e dai regolamenti, e' assicurato l'accesso ai finanziamenti previsti dalla normativa vigente.
2. L'Universita' riserva sul proprio bilancio fondi destinati alla ricerca. Il Senato Accademico fissa i criteri di attribuzione dei fondi.
3. Su proposta del Senato Accademico, sentito il Consiglio della Ricerca, una quota dei fondi posti a bilancio puo' essere ripartita nell'ambito delle singole aree disciplinari, con modalita' volte a favorire ricerche di particolare interesse e a incentivare la qualita' della produzione scientifica.
4. Ai professori, ai ricercatori e agli studenti, secondo le modalita' stabilite dai regolamenti di Ateneo, e' assicurata l'utilizzazione delle biblioteche, dei laboratori, degli apparati tecnici dell'Universita' e dei Centri di Ateneo.
5. L'Universita' agevola gli interventi di terzi a sostegno della ricerca, con la possibilita' di armonizzare il proprio regolamento contabile alle esigenze della realizzazione della ricerca, nel rispetto delle norme generali di contabilita' di Stato.
 
Art. 44.
Valutazione della ricerca
1. Per promuovere lo sviluppo di qualificate attivita' di ricerca in ciascuna area disciplinare, l'Universita' esprime una valutazione sulla produzione scientifica delle strutture di ricerca.
2. Il Senato Accademico stabilisce i criteri per la formazione e la durata delle Commissioni di valutazione della ricerca per ogni area scientifica disciplinare, come definita dal CUN, composte di almeno tre membri, anche estranei all'Universita'. Le Commissioni esprimono la loro valutazione almeno ogni tre anni, sulla base dei criteri riconosciuti dalla comunita' scientifica internazionale. Ove manchino tali criteri, questi verranno prefissati dalla commissione stessa.
3. L'Universita' provvede annualmente alla diffusione dell'elenco delle pubblicazioni scientifiche apparse nell'anno precedente e prodotte da soggetti operanti nell'Ateneo.
 
Art. 45.
Attivita' didattica
1. L'Universita', al fine di assicurare una efficace attivita' formativa, promuove il coordinamento delle attivita' didattiche, dei programmi di insegnamento e di ogni altra iniziativa ad essa connessa.
2. L'Universita' favorisce la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie didattiche.
3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra i professori e studenti e per favorire l'inserimento di questi ultimi nella comunita' universitaria, l'Universita', nei casi consentiti dalla normativa vigente, puo' determinare il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di Studio; esso viene fissato dal Senato Accademico sulla base di una relazione tecnica predisposta dai rispettivi Consigli di Facolta', udito il Consiglio di Amministrazione. I criteri, le modalita' di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente sono stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.
4. Il numero massimo e le modalita' di ammissione alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca sono definiti sulla base delle norme di legge, tenendo conto delle risorse economiche, didattiche e strutturali dell'Universita'.
5. Il personale tecnico collabora all'attivita' didattica secondo le norme di legge.
 
Art. 46.
Regolamento didattico di Ateneo
1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli orientamenti degli studi dei corsi di cui agli articoli 6 e 7, comma secondo, lettera a) e c), del presente Statuto.
2. Ogni struttura didattica formula proposte in ordine al Regolamento didattico per la parte di propria competenza.
3. Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato dal Senato Accademico sentito il Consiglio degli studenti e il Consiglio di Amministrazione, ed e' emanato con Decreto del Rettore.
4. Il regolamento didattico di Ateneo indica le strutture didattiche in cui e' articolata l'Universita'.
 
Art. 47.
Tutorato
1. L'Universita' istituisce il tutorato con le finalita' e modalita' previste dalla legge.
2. Il tutorato e' disciplinato da apposito regolamento approvato dal Senato accademico, sentito il Consiglio degli studenti.
 
Art. 48.
Contratti d'insegnamento
1. L'Universita', per rispondere a documentate esigenze didattiche, puo' assegnare corsi ufficiali e corsi integrativi di insegnamento a studiosi od esperti di alta e comprovata qualificazione professionale e scientifica che non siano dipendenti di ruolo di Universita' italiane.
2. L'attribuzione di tali incarichi avviene nei limiti e secondo le procedure previsti da apposito regolamento di Ateneo redatto in conformita' alle norme contenute nel decreto ministeriale 242/98.
 
Art. 49.
Valutazione della didattica
1. Per assicurare l'efficienza ed il coordinamento delle attivita' didattiche e mantenere aggiornate le metodologie di insegnamento, l'Universita' procede ad una valutazione periodica delle attivita' didattiche.
 
Art. 50.
Regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita'
1. L'Universita', secondo le procedure indicate dalla legge, adotta un proprio regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita'.
2. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie, le relative responsabilita', in modo da garantire criteri di efficienza nell'uso delle risorse e di rapidita' della spesa, nel rispetto dei principi di equilibrio finanziario del bilancio.
3. Il regolamento disciplina altresi' le forme di controllo interno in tema di legittimita' dei singoli atti di spesa nonche' di efficienza e di efficacia della gestione complessiva dell'Universita' e delle singole strutture.
 
Art. 51.
Bilanci
1. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo vengono redatti in termini di competenza. Essi vengono predisposti dagli uffici sulla base delle norme del regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita', e sono adottati secondo le procedure previste dal presente Statuto.
 
Art. 52.
Centri di gestione e di spesa
1. Le strutture di spesa dell'Universita' sono costituite dai centri di spesa e dai centri di gestione, che operano secondo le norme del regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita' e dei regolamenti interni.
2. Ferma restando l'unicita' del bilancio dell'Ateneo, sono centri di gestione le strutture dotate di autonomia di bilancio, quali l'Amministrazione centrale, i Dipartimenti e le strutture cui sia stata attribuita autonomia finanziaria e di spesa, secondo le procedure previste dal presente Statuto.
3. Sono centri di spesa le articolazioni dell'Amministrazione centrale, le Presidenze delle Facolta', gli Istituti e le altre strutture cui sia stata attribuita autonomia di spesa, senza autonomia di bilancio, secondo le procedure previste dal presente Statuto.
 
Art. 53.
Fondi dell'Universita'
1. Sono fondi dell'Universita':
a) le tasse universitarie e i contributi a carico degli studenti;
b) ogni somma di provenienza statale, regionale, provinciale o comunale;
c) ogni somma proveniente da Enti pubblici o privati e da persone fisiche che intendano contribuire allo sviluppo dell'Universita';
d) ogni somma derivante da contratti e convenzioni per attivita' di formazione, ricerca, consulenza e assistenza stipulati con Enti pubblici e privati;
e) ogni somma proveniente da rendite percepite a qualsiasi titolo.
2. Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impegno.
 
Art. 54.
Modifiche di Statuto
1. Lo Statuto puo' essere modificato secondo le procedure indicate nei commi seguenti.
2. Le proposte di modifica dello Statuto possono provenire dal Rettore, dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, dalla Consulta dei Dipartimenti, da una Facolta', da un Dipartimento, dal Consiglio degli Studenti, dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo o da almeno un decimo dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo.
3. Le proposte di modifica dello Statuto pervenute al Rettore entro il 31 dicembre, vengono esaminate al piu' tardi entro il primo semestre dell'anno successivo.
4. Le modifiche dello Statuto sono approvate, con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio della Ricerca, il Consiglio del personale tecnico-amministrativo, la Consulta dei Dipartimenti e gli Organi collegiali delle strutture interessate alla modifica.
5. Le modifiche dello Statuto riguardanti il mero recepimento di norme di legge inderogabili sono adottate con Decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico.
6. In presenza di rilievi ministeriali il Senato Accademico puo' confermare il proprio testo con la maggioranza dei tre quinti dei componenti per le modifiche oggetto di rilievi di legittimita' o con la maggioranza assoluta dei componenti per quelle oggetto di rilievi di merito.
 
Art. 55.
Approvazione e modifiche dei Regolamenti
1. I regolamenti si distinguono in regolamenti d'Ateneo e regolamenti interni delle singole strutture.
2. Il regolamento didattico d'Ateneo e' approvato o modificato secondo quanto previsto dall'art. 46.
3. Il regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita' d'Ateneo e' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e la Consulta dei Dipartimenti. In presenza di rilievi ministeriali, il Consiglio di Amministrazione puo' confermare il proprio testo con la maggioranza dei tre quinti dei componenti per le modifiche oggetto di rilievi di legittimita' o con la maggioranza assoluta dei componenti per quelle oggetto di rilievi di merito.
4. I regolamenti delle strutture e le modifiche degli stessi vengono proposti dagli organi collegiali delle singole strutture e approvati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.
5. Gli altri regolamenti di Ateneo vengono approvati dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione, secondo la propria competenza, sentito l'altro organo.
6. I regolamenti vengono emanati con Decreto del Rettore.
 
Art. 56.
Elezioni
1. La votazione per l'elezione degli organi e' valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto; essa avviene a scrutinio segreto.
2. Per l'elezione degli organi collegiali le votazioni avvengono a voto limitato. Ciascun elettore potra' votare per non piu' di un terzo dei nominativi da designare.
3. Per l'elezione degli organi individuali, risulta eletto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procedera' col sistema di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio dovra' avvenire entro quarantacinque giorni dalla prima votazione. Risultera' eletto chi ottiene il maggior numero di voti. Le operazioni di voto si effettuano a scrutinio segreto.
4. Rettore, Presidi di Facolta', Presidenti di Consiglio di Studio, Direttori di Dipartimento, i membri del Consiglio del personale tecnico-amministrativo, il Vicepresidente del Comitato dei sostenitori, i membri della Giunta di Dipartimento durano in carica per un triennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta con l'eccezione del Vicepresidente del Comitato dei sostenitori.
In caso di facolta' con un numero di docenti di prima fascia inferiore a sette, il Preside puo' essere eletto per un terzo mandato.
5. Il Vicepresidente della Consulta dei Dipartimenti, i membri del Comitato per lo sport universitario, del Consiglio degli studenti, del Consiglio della ricerca e quelli fra questi ultimi designati a partecipare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, durano in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta, con l'eccezione dei membri del Comitato per lo sport universitario.
6. Il decano o altro organo previsto da questo Statuto o dai regolamenti indice l'elezione dei soggetti di cui ai commi precedenti almeno sessanta giorni prima della loro scadenza dalla carica; le elezioni avvengono al piu' tardi trenta giorni prima della scadenza dalla carica dei soggetti da sostituire.
7. La mancata designazione di rappresentanti di una o piu' componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti previsto o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validita' della composizione degli organi.
8. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di soggetti ricoprenti funzioni individuali o di uno o piu' rappresentanti eletti o designati in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti per quanto riguarda la componente studentesca. Per quanto riguarda le altre componenti, si procedera' al rinnovo entro sessanta giorni. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non e' pregiudicata la validita' della composizione dell'organo collegiale. I soggetti ricoprenti funzioni individuali o facenti parte di organi collegiali conservano le proprie funzioni fino alla ricostituzione degli organi stessi, ove possibile.
9. La designazione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento da approvarsi dal Senato Accademico sentito il Consiglio degli studenti.
 
Art. 57.
Incompatibilita'
1. Le incompatibilita' fra le varie funzioni previste dal presente Statuto e fra queste e l'opzione con il tempo definito sono quelle previste dalla legge.
2. I membri eletti in rappresentanza delle varie componenti non possono fare parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione e del Senato Accademico.
 
Art. 58.
Deliberazioni
1. Per la validita' delle deliberazioni degli organi collegiali e' necessario:
a) che tutti gli aventi titolo siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal rispettivo regolamento con indicazione dell'ordine del giorno;
b) che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati.
2. In caso di composizione variabile degli organi collegiali, nell'ordine del giorno devono essere chiaramente indicati gli argomenti di competenza delle varie componenti.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia altrimenti disposto dalla normativa vigente. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
 
Art. 59.
Decreti ed Ordinanze
1. Con decreto del Rettore vengono emanati i seguenti atti:
a) lo Statuto;
b) i regolamenti di Ateneo;
c) i regolamenti interni;
d) la costituzione degli organi di Ateneo e la nomina dei componenti;
e) l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei Dipartimenti e centri;
f) i provvedimenti di competenza degli organi collegiali di governo da assumere per motivi di urgenza e da sottoporre a successiva ratifica;
g) gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.
2. Le modifiche agli atti di cui al precedente comma vengono emanate con Decreto del Rettore.
3. Il Decreto del Rettore viene emanato a conclusione delle procedure di approvazione e di adozione previste dal presente Statuto, dai regolamenti e dalla legislazione vigente, fatti salvi i casi di urgenza di cui alla lettera f) del precedente primo comma.
4. I Direttori di dipartimento emanano decreti:
a) su materie previste dai rispettivi regolamenti interni;
b) nei casi di urgenza su materie di competenza dell'organo collegiale, da sottoporsi a successiva ratifica;
5. Il Direttore Amministrativo emana ordinanze in merito alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti di organizzazione delle risorse umane, sulla base degli indirizzi espressi dagli organi accademici competenti.
 
Art. 60.
Verbalizzazioni
1. I verbali delle adunanze degli Organi collegiali devono essere letti ed approvati dall'organo e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
2. Le delibere, verbalizzate ed approvate, sono immediatamente esecutive.
3. I verbali sono custoditi dalle segreterie dei rispettivi organi e trasmessi agli organi di livello superiore, per quanto di competenza.
4. I verbali sono pubblici e possono essere consultati nel luogo ove essi sono custoditi, secondo quanto previsto dal presente Statuto.
 
Art. 61.
Afferenze e Adesioni
1. Ogni professore e ricercatore deve afferire a un Dipartimento e puo' aderire ad altre strutture di ricerca e formazione.
2. L'afferenza, richiesta dall'interessato, puo' essere negata dal Consiglio di Dipartimento solo nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare non sia previsto fra quelli afferenti al Dipartimento; in tal caso spetta al Senato Accademico l'assegnazione dell'afferenza.
3. Il trasferimento ad un Dipartimento da parte di soggetti gia' afferenti ad altro Dipartimento dell'Universita', ha luogo dall'inizio dell'anno solare successivo a quello in cui e' stata accettata la richiesta.
4. Il trasferimento ad una Facolta' da parte di soggetti gia' afferenti ad altra Facolta' dell'Universita' ha luogo dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui e' stata deliberata la chiamata.
5. L'adesione alle altre strutture didattiche e di ricerca e ai Centri interdipartimentali e' subordinata all'accettazione da parte degli organi competenti della struttura, fatte salve le norme di garanzia previste dal secondo comma del presente articolo.
 
Art. 62.
Silenzio assenso
1. In tutti i casi in cui sia previsto un parere di uno degli organi disciplinati dal presente Statuto, questo e' da ritenersi favorevole qualora non venga dato entro trenta giorni dalla richiesta.
 
Art. 63.
Limiti numerici
1. Ove siano previsti limiti numerici, l'eventuale arrotondamento si attua all'unita' superiore.
 
Art. 64.
Inizio anno accademico
1. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico dell'Universita' ha inizio il primo novembre. Le Facolta' possono deliberare un inizio anticipato dell'attivita' didattica.
 
Art. 65.
Decorrenza e durata dei mandati
1. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico.
2. In caso di intervenuta vacanza in corso d'anno, il nuovo mandato degli organi individuali, collegiali o di singoli rappresentanti ha decorrenza immediata. Il periodo intercorrente tra la nomina e la fine dell'anno accademico non si computa ai fini della prevista durata del mandato degli organi individuali.
 
Art. 66.
Funzioni disciplinari
1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di Studio attivati nell'Universita' viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo, presieduta dal Rettore e di cui fa parte anche il Presidente del Consiglio degli studenti.
2. La funzione disciplinare nei confronti dei professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo viene esercitata in conformita' alle vigenti disposizioni legislative.
 
Art. 67.
Termini
1. I termini per la presentazione di richieste, istanze, ricorsi, salvo quanto previsto dalla normativa vigente o da norme e disposizioni specificamente adottate, sono sospesi nel periodo dal 1 al 31 agosto compresi e dal 20 dicembre al 7 gennaio dell'anno solare successivo compresi. Analoga sospensione si applica anche nel caso in cui sia previsto il parere di cui al precedente art. 62, salvi i casi di urgenza.
 
Art. 68.
Assistenti e tecnici laureati
1. Le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti concernenti i ricercatori di ruolo si applicano anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento; si applicano altresi' ai tecnici laureati di cui all'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, limitatamente alle materie previste nella legge medesima.
 
Art. 69.
Regolamenti
1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, le attivita' dell'Universita' sono disciplinate dai regolamenti vigenti, purche' essi non contrastino con lo Statuto medesimo. L'adeguamento al nuovo Statuto dovra' avvenire entro un anno dall'entrata in vigore.
2. Il precedente Statuto rimane in vigore, per quanto compatibile, fino all'emanazione dei regolamenti sostitutivi.
 
Art. 70.
Consiglio degli studenti
1. Il regolamento per l'elezione del Consiglio degli studenti viene predisposto e approvato dal Senato accademico.
2. Funzioni, competenze e attribuzioni previste dalla legge per il Senato degli studenti sono assegnate al Consiglio.
 
Art. 71.
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.
2. Gli organi elettivi in carica alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato, cosi' come previsto dalla previgente normativa.
3. I mandati in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto rientrano nel computo ai fini della non eleggibilita'.
 
Allegato «A»
ELENCO DELLE AREE DISCIPLINARI
(Articolo 12) Area 1.
Subarea di: Scienze matematiche e informatiche.
Subarea di: Scienze fisiche.
Subarea di: Scienze della terra. Area 2.
Subarea di: Scienze chimiche.
Subarea di: Scienze chimico-tecnologico-farmaceutiche. Area 3.
Subarea di: Scienze biologiche naturali e agrarie.
Subarea di: Scienze biomediche.
Subarea di: Scienze biologiche farmaceutiche. Area 4.
Subarea di: Scienze mediche.
Subarea di: Scienze chirurgiche. Area 5.
Subarea di: Scienze dell'ingegneria civile.
Subarea di: Scienze dell'ingegneria industriale.
Subarea di: Scienze dell'ingegneria dell'informazione. Area 6.
Subarea di: Scienze dell'antichita', filologiche-letterarie, storico-artistiche.
Subarea di: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche. Area 7.
Subarea di: Scienze giuridiche privatistiche e storico giuridiche.
Subarea di: Scienze giuridiche pubblicistiche, e di teoria generale del diritto. Area 8.
Subarea di: Scienze architettoniche.
Subarea di: Scienze urbanistiche. Area 9.
Subarea di: Scienze economiche e statistiche.
Subarea di: Scienze aziendalistiche.
Ferrara, 28 giugno 2005
Il rettore: Bianchi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone