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| Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2005 (vai al sommario) |  | UNIVERSITA' DI FERRARA |  | DECRETO RETTORALE 28 giugno 2005 |  | Modificazioni allo statuto. |  | 
 |  |  |  | IL RETTORE Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  ed  in particolare gli articoli 6 e 16, relativi agli Statuti delle Universita';
 Visto  il  proprio  decreto  4 marzo 1995, n. 553, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995, con cui e' stato emanato lo Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara;
 Visti  i  propri  decreti 4 ottobre 1996, n. 1265, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 298 del 20 dicembre 1996, 12 ottobre 1998, n. 1034,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 296 del 19 dicembre 1998,  27 aprile 2000, n. 655, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207  del  5 settembre 2000, 19 agosto 2002, n. 1003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  205 del 2 settembre 2002; 13 maggio 2003, n. 847,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2003; 3 febbraio 2004 n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio  2004,  con  i  quali  e'  stato  modificato  lo  Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara;
 Viste  le  deliberazioni  del Senato Accademico, allargato ai sensi dell'art.  11,  quarto  comma,  dello  Statuto vigente, assunte nelle sedute  del  12 febbraio  2003,  27 novembre  2003,  8 gennaio  2004, 4 febbraio  2004,  7 aprile  2004,  7 luglio  2004, 8 settembre 2004, 7 ottobre 2004;
 Vista  l'ordinanza  direttoriale  20 maggio  2005,  con la quale il MIUR,  in sede di esame delle proposte di modifica ai sensi dell'art. 6  della  legge  n.  168/1989  citata, ha formulato alcuni rilievi al testo approvato;
 Vista  la  deliberazione del Senato Accademico allargato assunta in data  22 giugno  2005, con la quale sono stati recepiti i rilievi del MIUR;
 Considerato  che  a  seguito di tale delibera di accoglimento delle osservazioni  del  MIUR  le modifiche approvate dal Senato Accademico dell'Universita'  degli  studi  di  Ferrara  nella  sua  composizione allargata debbano ritenersi operative;
 Ritenuto  pertanto  che  sia  utilmente  compiuto  il  procedimento amministrativo   previsto  per  l'emanazione  delle  modifiche  dello Statuto dell'Ateneo;
 Decreta:
 Art.  1.  -  Lo  Statuto  dell'Universita'  degli studi di Ferrara, approvato e successivamente modificato con i decreti rettorali citati in premessa, e' nuovamente modificato come segue:
 a) l'art. 4, comma 6 e' sostituito dal seguente:
 Art. 4.
 Modi di attuazione dei propri fini istituzionali
 6. Nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, l'Universita' stipula  convenzioni,  contratti  e  conclude accordi, anche in forma consortile,  con  altre  universita',  con  le  amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, riconoscendo  e  valorizzando  il  contributo  dei  singoli studenti, italiani,  comunitari  internazionali  e  stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attivita'  di comune interesse. A tal fine essa puo' partecipare agli atti  di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni e societa' di capitali sia in Italia che all'estero.
 b) l'art. 6, commi 2 e 3, e' sostituito dal seguente:
 Art. 6.
 Attivita' didattica
 2. L'Universita' svolge attivita' didattica per il conferimento dei seguenti titoli:
 a) Laurea (L);
 b) Laurea Magistrale (LM);
 c) Diploma di Specializzazione (DS);
 d) Dottorato di Ricerca (DR).
 3. L'Universita' puo' attivare corsi di perfezionamento scientifico e   di   alta  formazione  permanente  e  ricorrente,  successivi  al conseguimento   della   laurea   o   della  laurea  magistrale,  alla conclusione  dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
 c) l'art. 7, quinto comma, e' sostituito dal seguente:
 Art. 7.
 Altre attivita' istituzionali
 5.   L'Universita'  promuove,  anche  in  collaborazione  con  enti pubblici   e   con   privati,   e   con  associazioni  e  cooperative studentesche,  iniziative  dirette  ad  assicurare  agli studenti, al personale  docente  e  al  personale  tecnico-amministrativo  servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.
 d) l'art. 10, comma 2, e' sostituito dal seguente:
 Art. 10.
 Il rettore
 2. Il Rettore:
 a) convoca  e  presiede  il Senato Accademico, il Consiglio della Ricerca,   il   Consiglio   di  Amministrazione  e  la  Consulta  dei Dipartimenti;
 b) emana  lo  statuto  e  i  regolamenti  previa approvazione del Senato Accademico;
 c) impartisce  le  direttive  politiche  e di gestione sulla base delle  quali  il  direttore  Amministrativo predispone il bilancio di previsione;
 d) verifica    i   risultati   della   gestione   amministrativa, finanziaria   e   patrimoniale   dell'Universita',  per  valutare  la rispondenza alle direttive generali impartite;
 e) procede  ad  una  verifica  sul  rendiconto  consuntivo per la successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 f) esercita   l'autorita'   disciplinare  sugli  studenti  e  da' esecuzione  ai  provvedimenti disciplinari a carico del personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge;
 g) presenta   annualmente  una  relazione  pubblica  sullo  stato dell'Ateneo;
 h) garantisce   l'applicazione   dello  statuto  e  dei  relativi regolamenti di attuazione;
 i) cura   che  gli  atti  dell'Ateneo  siano  adeguatamente  resi pubblici;
 l) svolge   ogni  altra  attribuzione  prevista  dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.
 e) Gli articoli 11, 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
 Art. 11.
 Senato accademico
 1. Il Senato Accademico e' l'organo di governo dell'Universita'.
 2. Il Senato Accademico esercita le seguenti funzioni ordinarie:
 a) approva il regolamento didattico di Ateneo;
 b) approva i regolamenti di propria competenza;
 c) esprime  un  giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture didattiche,  anche  sulla  base  delle  relazioni  delle  Commissioni didattiche di Facolta' di cui all'art. 30;
 d) esprime  un  giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture di  ricerca sulla base delle relazioni delle Commissioni scientifiche di  cui  all'art.  44,  secondo comma, sentito il parere espresso dal Consiglio  della  Ricerca,  ai sensi dell'art. 12, primo comma, e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, di cui all'art. 19;
 e) esprime  un  giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture amministrative, anche sulla base dei lavori del Nucleo di Valutazione di  cui  all'art. 19. Tale giudizio viene poi sottoposto al Consiglio di Amministrazione;
 f) esprime un parere sul rendiconto consuntivo;
 g) decide sulle controversie relative alle afferenze a strutture, ai sensi dell'art. 61, secondo comma.
 3.  Il Senato Accademico esercita le seguenti funzioni di indirizzo mediante parere obbligatorio:
 a) indica   al   Consiglio   di   Amministrazione   le  linee  di orientamento per la destinazione della spesa;
 b) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture dell'Ateneo;
 c) esprime  parere  sul regolamento generale di amministrazione e contabilita';
 d) esprime parere sui documenti di programmazione finanziaria;
 e) esprime parere sulle contribuzioni a carico degli studenti.
 4.  Il  Senato accademico, verificate le disponibilita' finanziarie da parte del Consiglio di Amministrazione:
 a) approva  i  piani  di sviluppo sulla base delle proposte delle Facolta' e dei Dipartimenti;
 b) approva l'istituzione di nuove Facolta';
 c) approva  l'istituzione  di  corsi  di studio su proposta delle Facolta',  deliberandone  la  soppressione quando rilevi sproporzione fra i risultati attesi e i costi di gestione. Per le medesime ragioni puo' disporre accorpamenti di corsi;
 d) approva l'istituzione e le modifiche dei Dipartimenti;
 e) assegna  alle  Facolta'  i  posti  di ruolo di professore e di ricercatore.
 5.  Il  Senato  Accademico  svolge  ogni altra attribuzione ad esso assegnata  dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Universita'.
 6 . Il Senato Accademico e' composto da:
 a) il Rettore che lo presiede;
 b) i Presidi di Facolta';
 c) i  rappresentanti  del  Consiglio  della  Ricerca,  eletti dal medesimo in numero di uno per ciascuna delle aree disciplinari di cui all'allegato «A»;
 d) il Vice Presidente della Consulta dei Dipartimenti;
 e) due rappresentanti designati dal Consiglio degli studenti;
 f) due  rappresentanti  designati  dal  Consiglio  del  Personale Tecnico Amministrativo;
 g) il   Direttore  Amministrativo,  con  funzioni  di  Segretario verbalizzante e voto consultivo.
 7.  Il  Prorettore puo' essere invitato dal Rettore ad assistere ai lavori del Senato Accademico, senza diritto di voto.
 8.  Il  Senato  Accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
 Art. 12.
 Consiglio della ricerca
 1. Il Consiglio della Ricerca e' organo consultivo dell'Universita' per  la  ricerca  scientifica.  Esso esprime pareri obbligatori sulla ripartizione  delle  risorse  locali  per  la ricerca, delle borse di dottorato e dei fondi per assegni di ricerca. Esprime altresi' pareri obbligatori  sulle  modifiche di Statuto e sulla programmazione e, in collaborazione   con   le  commissioni  di  cui  all'art.  44,  sulla valutazione della ricerca.
 2.  Il Consiglio della Ricerca e' composto da un professore o da un ricercatore   afferente   a   ciascuna   delle   subaree  individuate nell'allegato  «A»  al  presente  Statuto,  eletto  dai  professori e ricercatori  afferenti  alle  stesse  subaree.  Le  afferenze  devono avvenire  al  momento  dell'assunzione  in  ruolo o del trasferimento all'Universita'  ovvero del passaggio a differente funzione docente o di  ricerca.  Le  afferenze  alle  aree  sono  approvate  dal  Senato Accademico.
 3.  Il  Consiglio  della  Ricerca  elegge  fra  i  suoi  membri,  i componenti del Senato Accademico di cui al comma 6 dell'art. 11.
 4.  Il Consiglio della Ricerca e' presieduto dal rettore, ed elegge fra i suoi membri un Vice Presidente. E' convocato dal Rettore di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. Un funzionario  dell'Universita', scelto dal Rettore, svolge la funzione di  segretario  verbalizzante.  Le sedute del Consiglio della Ricerca sono aperte ai membri della Comunita' Universitaria.
 Art. 13.
 Consiglio di amministrazione
 1.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  e'  organo  di  gestione  e controllo  delle  attivita'  amministrativa,  finanziaria e contabile dell'Universita'.
 2.  Il  Consiglio  di Amministrazione esercita le seguenti funzioni ordinarie:
 a) approva  il  conto  consuntivo  con la relazione sui risultati conseguiti;
 b) approva   i   piani   triennali   di  edilizia  e  i  relativi aggiornamenti annuali, sentito il parere del Senato Accademico;
 c) approva  le  convenzioni,  i  contratti  ed  ogni  altro  atto negoziale  che  comporti  impegno  di  spesa,  fatti  salvi  i poteri espressamente riservati ai centri di gestione e ai dirigenti;
 d) approva  le  regole  generali per l'attuazione delle attivita' autogestite dagli studenti, sentito il Consiglio degli studenti;
 e) conferisce le funzioni di Direttore Amministrativo;
 f) con  proprio  regolamento,  adottato  previo parere del Senato Accademico,  identifica gli incarichi cui assegnare una indennita' di funzione e determina i relativi importi;
 g) definisce  la  dotazione  organica  del  personale dirigente e tecnico-amministrativo;
 h) designa i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 i) designa i membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
 l) determina   i  criteri  per  la  valutazione  delle  attivita' amministrative;
 m) individua  i  Centri  di gestione e i Centri di spesa previsti dall'art. 52.
 3.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  attenendosi  alle linee di indirizzo  espresse  dal  Senato  Accademico,  esercita  le  seguenti funzioni:
 a) approva   il   regolamento   generale   di  amministrazione  e contabilita';
 b) approva  il  documento  di  programmazione  finanziaria  e  il bilancio di previsione;
 c) approva  i  provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;
 d) assegna alle strutture le risorse finanziarie.
 4.  Il  Consiglio  di Amministrazione delibera, per quanto riguarda gli  aspetti  finanziari,  in  ordine alle determinazioni assunte dal Senato  Accademico  ai  sensi  dell'art.  11,  quarto comma. Delibera altresi'  sui  regolamenti  delle strutture per le materie di propria competenza.
 5.  Il  Consiglio  di Amministrazione svolge ogni altra funzione di gestione  e  controllo  della attivita' amministrativa, finanziaria e contabile   dell'Universita'   e,  in  particolare,  quelle  ad  esso assegnate  dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Universita'.
 6. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:
 a) il Rettore che lo presiede;
 b) il Vice Presidente del Consiglio della Ricerca;
 c) tre  rappresentanti designati dalla Consulta dei Dipartimenti, anche  scelti  esternamente alla medesima fra i docenti e ricercatori delle tre macroaree che coinvolgono rispettivamente le aree biomedica 2,  3  e  4,  tecnologica  1,  5  e  8, e umanistica 6, 7 e 9, di cui all'Allegato «A»;
 d) il Vice Presidente del Comitato dei sostenitori;
 e) un   rappresentante   del   Governo,  designato  dal  Ministro dell'istruzione,  universita',  ricerca,  sulla  base di una terna di nomi indicati dal Rettore;
 f) un rappresentante designato dal Consiglio degli studenti;
 g) un   rappresentante  designato  dal  Consiglio  del  Personale Tecnico  Amministrativo.  In  caso  di impedimento del rappresentante designato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione interverra' il  Presidente  o  il  Vice  Presidente  del  Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo;
 h) il   Direttore  Amministrativo,  con  funzioni  di  segretario verbalizzante e voto consultivo.
 7.  Il  Prorettore puo' essere invitato dal Rettore ad assistere ai lavori del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
 8.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  e' convocato dal Rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
 Art. 14.
 Consulta dei dipartimenti
 1.    La   Consulta   dei   Dipartimenti   e'   organo   consultivo dell'Universita'  per  quanto concerne i settori dell'edilizia, della manutenzione,   della   distribuzione   e   gestione   del  Personale Tecnico-Amministrativo  e  della gestione amministrativa dell'Ateneo. Propone modifiche al regolamento di Amministrazione e contabilita'.
 2.  La  Consulta dei Dipartimenti e' presieduta dal Rettore, che la convoca  almeno ogni tre mesi anche su iniziativa di almeno un quarto dei  suoi  componenti,  ed e' composta dai Direttori dei Dipartimenti dell'Universita',  da  due  rappresentanti dei Centri di ricerca e di servizio,  da un rappresentante dei servizi comuni, dal Direttore del Servizio  di  Igiene,  Sicurezza  e Tutela Ambientale (SISTA) e da un rappresentante  del  Sistema Bibliotecario di Ateneo. Le modalita' di elezione dei rappresentanti sono stabilite in apposito regolamento.
 3.  La  Consulta  dei Dipartimenti elegge fra i suoi membri il Vice Presidente  e  designa i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto indicato dall'art. 13, sesto comma.
 4.  Un  funzionario dell'Universita', scelto dal Rettore, svolge la funzione di Segretario verbalizzante.
 f) l'art. 16, secondo comma, e' sostituito dal seguente:
 Art. 16.
 Consiglio del personale tecnico-amministrativo
 2.    Spetta    in   particolare   al   Consiglio   del   personale tecnico-amministrativo:
 a) esprimere  pareri  sui  piani triennali di sviluppo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;
 b) esprimere   pareri   obbligatori   sulla   dotazione  organica dell'Universita' del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
 c) esprimere  parere  obbligatorio e formulare proposte sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
 d) esprimere  parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
 e) formulare  proposte  di  modifica  dello  statuto ed esprimere parere sui progetti di revisione da approvare;
 f) designare  due  componenti  del  Senato  Accademico  e uno del Consiglio di Amministrazione;
 g) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.
 g) l'art. 18, commi 3 e 6, e' sostituito dal seguente:
 Art. 18.
 Comitato per lo sport universitario
 3. Il Comitato per lo sport e' composto da:
 a) il Rettore o suo delegato;
 b) il Direttore Amministrativo o suo delegato;
 c) due rappresentanti designati dal Centro Universitario Sportivo e nominati dal Rettore con proprio decreto;
 d) due studenti nominati dal Consiglio degli studenti;
 e) un rappresentante dei docenti designato dal Senato Accademico;
 f) un   rappresentante   del   personale   tecnico-amministrativo designato dal Consiglio del personale.
 6.  L'affidamento  in  convenzione  della  gestione  degli impianti sportivi, in conformita' a quanto previsto dalla normativa in vigore, e' prioritariamente offerto al Centro Universitario Sportivo.
 h) dopo   l'art.   18  viene  inserito  un  nuovo  art.  19,  con conseguente  slittamento  della numerazione. Viene inoltre modificato il preesistente art. 19 che diventa art. 20, come segue:
 Art. 19.
 Nucleo di Valutazione di Ateneo
 1.  L'Universita'  adotta  un  sistema di valutazione interna della gestione  amministrativa,  delle  attivita'  didattiche e di ricerca, degli  interventi  di  sostegno  al diritto allo studio, verificando, anche  mediante  analisi  comparative  dei costi e dei rendimenti, il corretto  utilizzo  delle  risorse  pubbliche, la produttivita' della ricerca   e  della  didattica,  nonche'  l'imparzialita'  e  il  buon andamento dell'azione amministrativa.
 2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  primo  comma,  il Consiglio di Amministrazione istituisce un apposito nucleo di valutazione composto da  un  minimo  di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due  nominati  tra  studiosi  ed  esperti nel campo della valutazione anche  in  ambito  non  accademico. Per la valutazione dell'attivita' assistenziale  connessa  alla didattica e alla ricerca della Facolta' di  Medicina e Chirurgia il Nucleo di valutazione di Ateneo e' tenuto a  consultare  l'Organo  di  valutazione istituito presso la Facolta' stessa.
 3.  L'Universita'  assicura  al  nucleo  l'autonomia  operativa, il diritto  di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita'  e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
 Art. 20.
 Collegio dei Revisori dei Conti
 1.  L'Universita'  si  dota  di un Collegio dei Revisori dei Conti, quale  organo  indipendente  di  consultazione e di controllo interno sulla  regolarita' della gestione amministrativa, composto da persone esterne all'Ateneo.
 2.  Il  Collegio  dei  Revisori dei Conti e' composto di tre membri effettivi  e  due  supplenti  scelti  fra  magistrati della Corte dei Conti,   Dirigenti   e   Funzionari  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  del Ministero dell'economia e delle  finanze o esperti in materie amministrativo-contabili iscritti all'albo  dei  Revisori  contabili. I Componenti ed il Presidente del Collegio  sono designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del  Rettore e sono nominati con decreto del Rettore. Le modalita' di funzionamento   del  Collegio  sono  stabilite  dal  Regolamento  per l'amministrazione e la contabilita'.
 3. Il Collegio dura in carica tre anni finanziari.
 i) l'art.  27,  commi 3, 4, e 6, modificato nella numerazione, e' sostituito dal seguente:
 Art. 28.
 Consiglio di Facolta'
 3. Il Consiglio di Facolta' e' composto da:
 a) i  professori  di  ruolo  e  fuori ruolo di prima e di seconda fascia;
 b) i ricercatori universitari di ruolo;
 c) un  numero di rappresentanti degli studenti pari a quattro per ogni  Facolta',  elevato  a  sei  per le Facolta' con piu' di duemila iscritti.  I  rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facolta' hanno voto consultivo; essi sono eletti ogni due anni.
 4.  Nelle  Facolta'  ove  non  siano  previsti Consigli di Corso di Studio  partecipano al Consiglio di Facolta' i professori a contratto incaricati  di  svolgere insegnamenti ufficiali, nei limiti e secondo le regole previste dal successivo art. 29.
 6.  Il  Consiglio  di  Facolta'  puo'  avvalersi di un Consiglio di Presidenza  e  di Commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalita'  e  finalita'  definite  dal  regolamento  di Facolta'. Nel regolamento  di  Facolta' saranno determinate composizione e funzioni della Commissione didattica di Facolta'.
 l) l'art.  28  modificato  nella  numerazione,  e' sostituito dal seguente:
 Art. 29.
 Consigli dei Corsi di Studio
 1.  I  Consigli  dei Corsi di Studio hanno il compito di provvedere alla  organizzazione  della  didattica, all'approvazione dei piani di studio e alle modalita' di composizione delle commissioni di verifica del  profitto degli studenti e all'esame di laurea o di diploma, come stabilito   dal  regolamento  di  Facolta'.  Essi  inoltre  formulano proposte   per   la   copertura  degli  insegnamenti  vacanti  e  per l'espletamento  delle  altre attivita' didattiche. Svolgono gli altri compiti previsti dal regolamento di Facolta'.
 2. I Consigli dei Corsi di Studio sono costituiti dai professori di ruolo,  dagli  altri  professori ufficiali e dai ricercatori di ruolo afferenti,   da   una   rappresentanza   degli   studenti,   da   una rappresentanza  del personale tecnico-amministrativo e dai professori a  contratto  incaricati  di svolgere insegnamenti ufficiali, i quali partecipano  ai  Consigli  nei limiti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  242/1998.  Gli altri professori ufficiali, i professori a contratto e i rappresentanti del personale  tecnico-amministrativo,  ai  fini  del  calcolo del numero legale, vengono conteggiati solo nel caso siano presenti.
 3.  I  Presidenti  dei  Consigli di cui al comma precedente vengono eletti dal Consiglio stesso fra i professori di ruolo di prima fascia che  ne  fanno  parte.  Le  modalita'  di elezione sono stabilite dal successivo art. 56.
 4.  La  composizione dei Consigli di Corso di Studio varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.
 5.  I  Consigli  delle  Scuole  di specializzazione sono costituiti secondo le norme legislative vigenti.
 6.  Le  Facolta'  possono deliberare di non istituire i Consigli di Corso di Studio e di esercitare le loro funzioni.
 7.  Il Regolamento di Facolta' definisce i criteri per le afferenze ai corsi di studio, le cui modalita' applicative sono sottoposte alla verifica del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
 m) l'art.  31,  modificato  nella  numerazione, e' sostituito dal seguente:
 Art. 32.
 Organi del Dipartimento
 1. Sono organi del Dipartimento:
 a) il Direttore di Dipartimento;
 b) il Consiglio di Dipartimento.
 2.  Il  Consiglio  di Dipartimento puo' avvalersi di una Giunta cui attribuire  specifiche  competenze.  Nel  regolamento di Dipartimento saranno   determinate   modalita'  di  costituzione,  composizione  e competenze della Giunta, ove istituita.
 n) l'art.  33,  modificato  nella  numerazione, e' sostituito dal seguente:
 Art. 34.
 Consiglio di Dipartimento
 1.  Il  Consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle attivita' del Dipartimento.
 2. Il Consiglio di Dipartimento:
 a) formula proposte concernenti il regolamento di Dipartimento;
 b) approva  annualmente  il piano delle ricerche e, ove esistano, delle  attivita'  assistenziali,  le  richieste di finanziamento e di assegnazione  di  personale  tecnico-amministrativo, la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca;
 c) detta   i   criteri  generali  per  l'impegno  coordinato  del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;
 d) approva i bilanci preventivo e consuntivo del Dipartimento;
 e) approva    convenzioni,    contratti    e    atti   negoziali. L'approvazione  e'  definitiva  nei  casi  previsti  dal  regolamento generale per l'amministrazione e contabilita';
 f) provvede  agli  adempimenti  relativi  all'organizzazione  dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca;
 g) collabora  con le strutture preposte alle attivita' didattiche per quanto di propria competenza;
 h) esprime  pareri,  per  quanto  di  competenza, sui regolamenti generali;
 i) esprime  pareri  sulla  destinazione, modalita' di copertura e chiamata relativamente ai posti di ruolo di professori e ricercatori;
 l) svolge    ogni    altra   attribuzione   ad   esso   assegnata dall'ordinamento   universitario,   dal   presente   Statuto   e  dai regolamenti dell'Universita'.
 3. Il Consiglio di Dipartimento e' composto da:
 a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;
 b) i ricercatori di ruolo;
 c) una  rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura stabilita dai regolamenti;
 d) un  rappresentante  eletto  tra  gli  iscritti  a dottorati di ricerca  aventi  sede  amministrativa  nell'Universita' di Ferrara ed istituti presso il Dipartimento;
 e) un    rappresentante    degli    iscritti   alle   Scuole   di Specializzazione aventi sede presso il Dipartimento;
 f) Il  Segretario  amministrativo  di  Dipartimento  che funge da segretario del Consiglio.
 4.  La  composizione del Consiglio di Dipartimento varia secondo la normativa  vigente,  in  rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.
 o) l'art. 35, commi 4 e 6, e' sostituito dal seguente:
 Art. 35.
 Istituzione, attivazione e disattivazione dei Dipartimenti
 4.  Qualora  la  proposta  di  cui  al comma precedente raccolga un numero  di  afferenze di almeno diciotto professori e ricercatori, il Dipartimento  viene  istituito con decreto del Rettore. I ricercatori possono  concorrere  alla  formazione di tale limite per non oltre un terzo.
 6. I Dipartimenti per i quali per due anni consecutivi il numero di afferenti  sia  stato  inferiore  alle quindici unita' possono essere disattivati  con  decreto del Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.
 p) gli articoli 40, 41 e 42 sono sostituiti dai seguenti:
 Art. 40.
 Raccolte museali
 1.  L'Ateneo  si  impegna  a  conservare  gli  archivi nonche' ogni testimonianza  relativa  alla  storia  dell'Universita',  per  quanto concerne  sia  l'Amministrazione  centrale  sia la vita scientifica e culturale di Facolta', Dipartimenti, Centri.
 2.  L'Ateneo  cura  la  salvaguardia  e  la valorizzazione dei beni culturali,  delle collezioni storiche e naturalistiche, nonche' degli strumenti scientifici di sua competenza.
 Art. 41.
 Centri e consorzi nazionali ed internazionali
 1.   Ciascun  Dipartimento,  nonche'  gruppi  di  docenti,  possono promuovere  la  partecipazione  dell'Universita'  a Centri o Consorzi nazionali  o  internazionali  interuniversitari  o  convenzionati con altri   enti,   sottoponendo  il  relativo  progetto  di  convenzione all'approvazione   del   Senato   Accademico   e   del  Consiglio  di Amministrazione.
 2. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento di ogni Centro o  Consorzio  interuniversitario  sono disciplinate dalla convenzione istitutiva e dal regolamento interno.
 Art. 42.
 Facolta' di Medicina e Chirurgia
 1.  La  Facolta'  di  Medicina  e  Chirurgia  e'  tenuta a svolgere attivita'   di   ricerca,  didattica,  perfezionamento  e  formazione permanente.  Per la formazione di laureati e specialisti, per i quali sia  richiesta competenza professionalizzante clinica, essa assolve i necessari  compiti  assistenziali,  di diagnosi e cura. L'Universita' garantisce l'unita' didattica ed assistenziale della Facolta'.
 2.  I  corsi  di  studio a peculiarita' clinica devono soddisfare i requisiti  previsti  dalla normativa nazionale ed europea, sulla base della  programmazione  proposta  dalla  Facolta' e definita nel piano dell'Universita'.   A   tal   fine  l'Universita'  realizza  adeguate convenzioni preferibilmente con l'organizzazione sanitaria pubblica o privata  accreditata.  L'Universita' in caso di indisponibilita' o di inadeguatezza  per  le  finalita' didattico-formative delle strutture predette  -  documentate  dalla  Facolta'  e  valutate dai competenti organi  accademici  -  promuove l'allestimento di idonee strutture di assistenza anche a gestione diretta.
 3.   Con  specifico  regolamento,  proposto  dalla  Facolta',  sono determinate   le   modalita'   organizzative  connesse  all'attivita' assistenziale.  Il  regolamento  potra'  prevedere,  quale  organo di consultazione,  di  istruttoria  e  di  proposta  per la Facolta', il Consiglio dei Clinici.
 q) l'art. 44, primo comma, e' sostituito dal seguente:
 Art. 44.
 Attivita' di ricerca
 1.   Soggetti  dell'attivita'  di  ricerca  sono  i  professori,  i ricercatori e i soggetti ad essi assimilati.
 r) l'art. 47, terzo comma, e' sostituito dal seguente:
 Art. 47.
 Valutazione della ricerca
 3.  L'Universita'  provvede annualmente alla diffusione dell'elenco delle  pubblicazioni  scientifiche  apparse  nell'anno  precedente  e prodotte da soggetti operanti nell'Ateneo.
 s) l'art. 49 e' sostituito dal seguente:
 Art. 49.
 Regolamento didattico di Ateneo
 1.  Il  regolamento didattico di Ateneo disciplina gli orientamenti degli  studi  dei  corsi  di  cui agli articoli 6 e 7, comma secondo, lettere a) e c), del presente Statuto.
 2.   Ogni   struttura  didattica  formula  proposte  in  ordine  al Regolamento didattico per la parte di propria competenza.
 3.  Il  regolamento  didattico  di  Ateneo e' deliberato dal Senato Accademico  sentito  il  Consiglio  degli  studenti e il Consiglio di Amministrazione, ed e' emanato con decreto del Rettore.
 4.   Il   regolamento  didattico  di  Ateneo  indica  le  strutture didattiche in cui e' articolata l'Universita'.
 t) l'art. 52 e' sostituito dal seguente:
 Art. 52.
 Contratti d'insegnamento
 1. L'Universita', per rispondere a documentate esigenze didattiche, puo'  assegnare corsi ufficiali e corsi integrativi di insegnamento a studiosi od esperti di alta e comprovata qualificazione professionale e  scientifica  che  non  siano  dipendenti  di  ruolo di Universita' italiane.
 2. L'attribuzione di tali incarichi avviene nei limiti e secondo le procedure  previsti  da  apposito  regolamento  di  Ateneo redatto in conformita'   alle   norme  contenute  nel  decreto  ministeriale  n. 242/1998.
 u) all'art. 57 viene aggiunto il seguente secondo comma:
 Art. 57.
 Fondi dell'Universita'
 2.  Le  risorse  disponibili  annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impegno.
 v) l'art. 60, commi 2 e 4, e' sostituito dal seguente:
 Art. 60.
 Modifiche di Statuto
 2.  Le  proposte  di  modifica  dello Statuto possono provenire dal Rettore,  dal  Senato  Accademico,  dal Consiglio di Amministrazione, dalla Consulta dei Dipartimenti, da una Facolta', da un Dipartimento, dal   Consiglio   degli   studenti,   dal   Consiglio  del  personale tecnico-amministrativo  o  da  almeno  un decimo dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo.
 4.  Le  modifiche  dello Statuto sono approvate, con la maggioranza dei  tre  quarti  dei  componenti,  dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio   di   Amministrazione,  il  Consiglio  della  Ricerca,  il Consiglio  del  personale  tecnico-amministrativo,  la  Consulta  dei Dipartimenti e gli Organi collegiali delle strutture interessate alla modifica.
 x) l'art. 61, terzo comma, e' sostituito dal seguente:
 Art. 61.
 Approvazione e modifiche dei Regolamenti
 3.  Il regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita' d'Ateneo  e'  approvato,  a  maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio  di  Amministrazione,  sentiti  il  Senato  Accademico e la Consulta  dei  Dipartimenti.  In presenza di rilievi ministeriali, il Consiglio  di Amministrazione puo' confermare il proprio testo con la maggioranza dei tre quinti dei componenti per le modifiche oggetto di rilievi  di legittimita' o con la maggioranza assoluta dei componenti per quelle oggetto di rilievi di merito.
 y) l'art. 62, quinto comma, e' sostituito dal seguente:
 Art. 62.
 Elezioni
 5. Il Vice Presidente della Consulta dei Dipartimenti, i membri del Comitato  per  lo  sport universitario, del Consiglio degli studenti, del  Consiglio  della  Ricerca e quelli fra questi ultimi designati a partecipare  al  Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, durano  in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente nella  funzione  per  una  sola volta, con l'eccezione dei membri del Comitato per lo sport universitario.
 z) l'art. 67, commi 4 e 5, e' sostituito dal seguente:
 Art. 67.
 Afferenze e Adesioni
 4.  Il  trasferimento  ad  una  Facolta'  da parte di soggetti gia' afferenti  ad  altra  Facolta'  dell'Universita' ha luogo dall'inizio dell'anno  accademico  successivo a quello in cui e' stata deliberata la chiamata.
 5.  L'adesione  alle  altre  strutture didattiche e di ricerca e ai Centri  interdipartimentali  e' subordinata all'accettazione da parte degli  organi  competenti  della  struttura,  fatte salve le norme di garanzia previste dal secondo comma del presente articolo.
 Art. 2. - La tabella «Allegato A: Elenco delle aree disciplinari» di cui all'art. 12 dello Statuto e' sostituita dalla seguente:
 Allegato «A»
 ELENCO DELLE AREE DISCIPLINARI
 (art. 12) Area 1.
 Subarea di: Scienze matematiche e informatiche;
 Subarea di: Scienze fisiche;
 Subarea di: Scienze della terra. Area 2.
 Subarea di: Scienze chimiche;
 Subarea di: Scienze chimico-tecnologico-farmaceutiche. Area 3.
 Subarea di: Scienze biologiche naturali e agrarie;
 Subarea di: Scienze biomediche;
 Subarea di: Scienze biologiche farmaceutiche. Area 4.
 Subarea di: Scienze mediche;
 Subarea di: Scienze chirurgiche. Area 5.
 Subarea di: Scienze dell'ingegneria civile;
 Subarea di: Scienze dell'ingegneria industriale;
 Subarea di: Scienze dell'ingegneria dell'informazione. Area 6.
 Subarea   di:   Scienze   dell'antichita',  filologiche-letterarie, storico-artistiche;
 Subarea    di:    Scienze   storiche,   filosofiche,   pedagogiche, psicologiche. Area 7.
 Subarea di: Scienze giuridiche privatistiche e storico giuridiche;
 Subarea di: Scienze giuridiche pubblicistiche, e di teoria generale del diritto. Area 8.
 Subarea di: Scienze architettoniche;
 Subarea di: Scienze urbanistiche. Area 9.
 Subarea di: Scienze economiche e statistiche;
 Subarea di: Scienze aziendalistiche.
 Art.  3.  -  Gli  articoli 34,  39,  43,  50,  58, 59, 78 e 79 sono soppressi  e  viene  conseguentemente  adeguata  la numerazione degli altri articoli. Art. 4. - In applicazione di quanto enunciato negli articoli 1, 2 e 3 del  presente  decreto,  lo  Statuto  dell'Universita' degli studi di Ferrara e' il seguente:
 STATUTO DELL'UNIVERSITA'
 DEGLI STUDI DI FERRARA
 Art. 1.
 Istituzione e fini
 1.  L'Universita'  degli  studi  di  Ferrara, di seguito denominata Universita',   sviluppa   e   diffonde   la  cultura,  le  scienze  e l'istruzione  superiore  attraverso  l'esercizio  inscindibile  delle attivita'   di   ricerca  e  di  insegnamento,  e  la  collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane e straniere.
 2.  L'Universita',  in  conformita'  ai principi della Costituzione italiana,  afferma  il  proprio  carattere  pluralista  e  la propria indipendenza da ogni condizionamento.
 |  |  |  | Art. 2. Comunita' universitaria
 1.  Fanno  parte  della  Comunita'  universitaria  gli  studenti, i professori,  i  ricercatori,  il  personale  tecnico-amministrativo e tutti  coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Universita'.
 2.  L'Universita' puo' riconoscere gruppi o associazioni costituiti da componenti la Comunita' universitaria.
 |  |  |  | Art. 3. Autonomia dell'Universita', liberta' della ricerca, dell'insegnamento e dello studio
 1.  L'Universita',  dotata  di personalita' giuridica, ha autonomia scientifica,  didattica, organizzativa, finanziaria, amministrativa e contabile.
 2.  L'Universita',  nel  perseguire  i  propri  fini istituzionali, assicura liberta' di ricerca, di insegnamento e di studio.
 3.    L'Universita',    nell'ambito    delle    proprie   attivita' istituzionali,  e' soggetta esclusivamente alle norme legislative che fanno  espresso  riferimento  alle Universita' statali ed al presente Statuto.
 4. Tutte le discipline hanno pari dignita'.
 |  |  |  | Art. 4. Modi di attuazione dei propri fini istituzionali
 1.  Per  realizzare  i  propri obiettivi, l'Universita' sviluppa la ricerca  scientifica  e  svolge  attivita' didattiche, sperimentali e assistenziali  ad  essa  collegate, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.
 2.  L'Universita' si organizza in strutture di ricerca, didattiche, assistenziali e di servizio.
 3.  Le  attivita' e le funzioni di tali strutture e degli organi di governo  sono  disciplinate  dalle  norme  legislative  relative alle Universita', dal presente Statuto e dai regolamenti approvati secondo le procedure in esso previste.
 4.  Per  favorire il confronto sui problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Universita' garantisce e promuove la diffusione   delle  informazioni  all'interno  ed  all'esterno  delle proprie sedi, con gli strumenti piu' appropriati.
 5. Per il perseguimento delle sue finalita' l'Universita' partecipa come  Ente  fondatore  a  Fondazioni che abbiano scopi coerenti con i propri fini istituzionali.
 6. Nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, l'Universita' stipula  convenzioni,  contratti  e  conclude accordi, anche in forma consortile,  con  altre  Universita',  con  le  amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, riconoscendo  e  valorizzando  il  contributo  dei  singoli studenti, italiani,  comunitari  internazionali  e  stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attivita'  di comune interesse. A tal fine essa puo' partecipare agli atti  di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni e societa' di capitali sia in Italia che all'estero.
 7.  Per  assicurare  il  costante  miglioramento dei propri livelli qualitativi   e   l'ottimale   gestione  delle  risorse  disponibili, l'Universita'  procede  alla  sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative.
 |  |  |  | Art. 5. Ricerca scientifica
 1.  L'attivita'  di ricerca, che trova nell'Universita' la sua sede primaria,  e'  compito  qualificante di ogni professore e ricercatore universitario.
 2.  L'Universita',  al  fine  di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze,  fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti  necessari  allo  svolgimento  della ricerca scientifica di base e applicata.
 |  |  |  | Art. 6. Attivita' didattica
 1.  L'insegnamento promuove la preparazione culturale e scientifica dello   studente   e   l'acquisizione  di  conoscenze,  esperienze  e metodologie  congrue  con  il  titolo  di  studio  che questi intende conseguire.
 2. L'Universita' svolge attivita' didattica per il conferimento dei seguenti titoli:
 a) Laurea (L);
 b) Laurea Magistrale (LM);
 c) Diploma di Specializzazione (DS);
 d) Dottorato di Ricerca (DR).
 3. L'Universita' puo' attivare corsi di perfezionamento scientifico e   di   alta  formazione  permanente  e  ricorrente,  successivi  al conseguimento   della   laurea   o   della  laurea  Magistrale,  alla conclusione  dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
 4.  L'Universita'  puo'  altresi' attivare corsi di formazione e di perfezionamento e rilasciare i relativi attestati.
 5.   I   docenti   svolgono  le  attivita'  di  insegnamento  e  di accertamento,  coordinate  nell'ambito delle strutture didattiche, al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
 6.  Gli  studenti  frequentano  le lezioni e partecipano alle altre attivita'  previste dalle strutture didattiche scegliendo l'indirizzo di  studio  e  i  corsi  da  seguire,  nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti.
 |  |  |  | Art. 7. Altre attivita' istituzionali
 1.  L'Universita'  istituisce e promuove attivita' di orientamento, formazione,  aggiornamento e perfezionamento culturali, scientifiche, tecniche e professionali rivolte anche a soggetti esterni.
 2. In particolare:
 a) organizza  incontri  e  corsi di orientamento per l'iscrizione degli studi universitari e per l'elaborazione dei piani di studio;
 b) istituisce corsi di perfezionamento post-Laurea;
 c) organizza  corsi  di  preparazione  agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni;
 d) svolge corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di ogni ordine e grado;
 e) partecipa  ad  iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni ed enti esterni;
 f) promuove  ed  organizza  l'aggiornamento del proprio personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo le proprie esigenze e in conformita' alle norme vigenti;
 g) favorisce   la   formazione   culturale  dei  cittadini  anche attraverso   la   collaborazione   con   enti  non  universitari,  in particolare con l'Universita' per l'Educazione Permanente.
 3.  Per  i  corsi previsti dal presente articolo l'Universita' puo' rilasciare specifici attestati.
 4.  L'Universita'  favorisce  attivita'  di  ricerca, di consulenza professionale  e  di servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni.
 5.   L'Universita'  promuove,  anche  in  collaborazione  con  enti pubblici   e   con   privati,   e   con  associazioni  e  cooperative studentesche,  iniziative  dirette  ad  assicurare  agli studenti, al personale  docente  e  al  personale  tecnico-amministrativo  servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.
 6.   L'Universita'   agevola   la   partecipazione  alle  attivita' didattiche  e  di  ricerca a studenti, docenti, ricercatori e tecnici esterni ad essa.
 7.  L'Universita'  puo'  attivare, anche in collaborazione con enti pubblici  e  privati  e  sotto  la  sua responsabilita' scientifica e didattica,  corsi  liberi con attribuzione di crediti ai frequentanti che  abbiano  superato  le  corrispondenti prove finali. Tali crediti sono  riconosciuti  ai  fini  del  conseguimento dei titoli di studio previsti all'art. 6, comma 2.
 |  |  |  | Art. 8. Rapporti internazionali
 1. L'Universita' collabora con organismi nazionali e internazionali alla  definizione  ed alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
 2.   Al   fine   di   realizzare  la  cooperazione  internazionale, l'Universita':
 a) stipula   accordi  e  convenzioni  con  Atenei  e  istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;
 b) promuove   ed   incoraggia   gli   scambi   internazionali  di professori,    ricercatori,    laureati,    studenti    e   personale tecnico-amministrativo, anche con interventi di natura economica.
 3.  L'Universita'  puo' provvedere a strutture per l'ospitalita' di studiosi e di studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con  altri  enti, ed in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti.
 4.  L'Universita'  intende,  in  particolare, sviluppare il proprio ruolo nell'Unione europea attraverso:
 a) la  promozione  di  meccanismi per il reclutamento di studenti europei e l'invio di studenti italiani presso istituzioni europee;
 b) la promozione di ulteriori accordi per la mobilita' accademica fra le Universita' europee;
 c) l'adesione  ai  programmi  di  ricerca  scientifica e sviluppo tecnologico promossi dall'Unione europea.
 |  |  |  | Art. 9. Doveri di informazione
 1.  L'Universita'  riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali  per  assicurare  la  partecipazione  degli  studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo.
 2.  L'Universita'  provvede  a  rendere accessibili le informazioni sulla  sua  attivita'  ed  il  suo funzionamento; in particolare essa garantisce la pubblicita' tempestiva e la diffusione degli ordini del giorno  e  delle  delibere  del  Senato  Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio della Ricerca.
 |  |  |  | Art. 10. Il Rettore
 1. Il Rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge ed e'  responsabile  del  governo  accademico,  degli  obiettivi  e  dei programmi dell'Universita' nel rispetto delle leggi e dello Statuto.
 2. Il Rettore:
 a) convoca  e  presiede  il Senato Accademico, il Consiglio della Ricerca,   il   Consiglio   di  Amministrazione  e  la  Consulta  dei Dipartimenti;
 b) emana  lo  Statuto  e  i  regolamenti  previa approvazione del Senato Accademico;
 c) impartisce  le  direttive  politiche  e di gestione sulla base delle  quali  il  Direttore  Amministrativo predispone il bilancio di previsione;
 d) verifica    i   risultati   della   gestione   amministrativa, finanziaria   e   patrimoniale   dell'Universita',  per  valutare  la rispondenza alle direttive generali impartite;
 e) procede  ad  una  verifica  sul  rendiconto  consuntivo per la successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 f) esercita   l'autorita'   disciplinare  sugli  studenti  e  da' esecuzione  ai  provvedimenti disciplinari a carico del personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge;
 g) presenta   annualmente  una  relazione  pubblica  sullo  stato dell'Ateneo;
 h) garantisce   l'applicazione   dello  Statuto  e  dei  relativi regolamenti di attuazione;
 i) cura   che  gli  atti  dell'Ateneo  siano  adeguatamente  resi pubblici;
 l) svolge   ogni  altra  attribuzione  prevista  dall'ordinamento universitario e dal presente Statuto.
 3.   Il  Rettore  e'  eletto  tra  i  professori  di  prima  fascia dell'Universita'   ed   e'   nominato   con   decreto   del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 4. L'elettorato attivo e' composto da:
 a) i   professori  di  ruolo  e  fuori  ruolo  ed  i  ricercatori dell'Universita';
 b) i      componenti      del     Consiglio     del     personale tecnico-amministrativo;
 c) i componenti del Consiglio degli studenti;
 d) un  rappresentante  del  personale  tecnico-amministrativo per ogni  Dipartimento,  cinque  per l'Amministrazione centrale, e due in rappresentanza  del  personale  in  servizio  presso le strutture non dipartimentalizzate;
 e) un   rappresentante  degli  studenti  per  ogni  Consiglio  di Facolta',  designato  al  proprio  interno  dai  membri del Consiglio stesso.
 5.  Il  Rettore  designa,  fra  i  professori  di  prima fascia, il Prorettore con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento.
 |  |  |  | Art. 11. Senato accademico
 1. Il Senato Accademico e' l'organo di governo dell'Universita'.
 2. Il Senato Accademico esercita le seguenti funzioni ordinarie:
 a) approva il regolamento didattico di Ateneo;
 b) approva i regolamenti di propria competenza;
 c) esprime  un  giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture didattiche,  anche  sulla  base  delle  relazioni  delle  Commissioni didattiche di Facolta' di cui all'art. 30;
 d) esprime  un  giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture di  ricerca sulla base delle relazioni delle Commissioni scientifiche di  cui  all'art.  44,  secondo comma, sentito il parere espresso dal Consiglio  della  Ricerca,  ai sensi dell'art. 12, primo comma, e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, di cui all'art. 19;
 e) esprime  un  giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture amministrative, anche sulla base dei lavori del Nucleo di Valutazione di  cui  all'art. 19. Tale giudizio viene poi sottoposto al Consiglio di Amministrazione;
 f) esprime un parere sul rendiconto consuntivo;
 g) decide sulle controversie relative alle afferenze a strutture, ai sensi dell'art. 6, secondo comma.
 3.  Il Senato Accademico esercita le seguenti funzioni di indirizzo mediante parere obbligatorio:
 a) indica   al   Consiglio   di   Amministrazione   le  linee  di orientamento per la destinazione della spesa;
 b) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture dell'Ateneo;
 c) esprime  parere  sul regolamento generale di amministrazione e contabilita';
 d) esprime parere sui documenti di programmazione finanziaria;
 e) esprime parere sulle contribuzioni a carico degli studenti.
 4.  Il  Senato Accademico, verificate le disponibilita' finanziarie da parte del Consiglio di Amministrazione:
 a) approva  i  piani  di sviluppo sulla base delle proposte delle Facolta' e dei Dipartimenti;
 b) approva l'istituzione di nuove Facolta';
 c) approva  l'istituzione  di  corsi  di studio su proposta delle Facolta',  deliberandone  la  soppressione quando rilevi sproporzione fra i risultati attesi e i costi di gestione. Per le medesime ragioni puo' disporre accorpamenti di corsi;
 d) approva l'istituzione e le modifiche dei Dipartimenti;
 e) assegna  alle  Facolta'  i  posti  di ruolo di professore e di ricercatore.
 5.  Il  Senato  Accademico  svolge  ogni altra attribuzione ad esso assegnata  dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Universita'.
 6. Il Senato Accademico e' composto da:
 a) il Rettore che lo presiede;
 b) i Presidi di Facolta';
 c) i  rappresentanti  del  Consiglio  della  Ricerca,  eletti dal medesimo in numero di uno per ciascuna delle aree disciplinari di cui all'allegato «A»;
 d) il Vice Presidente della Consulta dei Dipartimenti;
 e) due rappresentanti designati dal Consiglio degli studenti;
 f) due  rappresentanti  designati  dal  Consiglio  del  Personale Tecnico Amministrativo;
 g) il   Direttore  Amministrativo,  con  funzioni  di  segretario verbalizzante e voto consultivo.
 7.  Il  Prorettore puo' essere invitato dal Rettore ad assistere ai lavori del Senato Accademico, senza diritto di voto.
 8.  Il  Senato  Accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
 |  |  |  | Art. 12. Consiglio della Ricerca
 1. Il Consiglio della Ricerca e' organo consultivo dell'Universita' per  la  ricerca  scientifica.  Esso esprime pareri obbligatori sulla ripartizione  delle  risorse  locali  per  la ricerca, delle borse di dottorato e dei fondi per assegni di ricerca. Esprime altresi' pareri obbligatori  sulle  modifiche di Statuto e sulla programmazione e, in collaborazione   con   le  commissioni  di  cui  all'art.  44,  sulla valutazione della ricerca.
 2.  Il Consiglio della Ricerca e' composto da un professore o da un ricercatore   afferente   a   ciascuna   delle   subaree  individuate nell'allegato  «A»  al  presente  Statuto,  eletto  dai  professori e ricercatori  afferenti  alle  stesse  subaree.  Le  afferenze  devono avvenire  al  momento  dell'assunzione  in  ruolo o del trasferimento all'Universita'  ovvero del passaggio a differente funzione docente o di  ricerca.  Le  afferenze  alle  aree  sono  approvate  dal  Senato Accademico.
 3.  Il  Consiglio  della  Ricerca  elegge  fra  i  suoi  membri,  i componenti del Senato Accademico di cui al comma 6, dell'art. 11.
 4.  Il Consiglio della Ricerca e' presieduto dal Rettore, ed elegge fra i suoi membri un Vice Presidente. E' convocato dal Rettore di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. Un funzionario  dell'Universita', scelto dal Rettore, svolge la funzione di  segretario  verbalizzante.  Le sedute del Consiglio della Ricerca sono aperte ai membri della Comunita' Universitaria.
 |  |  |  | Art. 13. Consiglio di amministrazione
 1.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  e'  organo  di  gestione  e controllo  delle  attivita'  amministrativa,  finanziaria e contabile dell'Universita'.
 2.  Il  Consiglio  di Amministrazione esercita le seguenti funzioni ordinarie:
 a) approva  il  conto  consuntivo  con la relazione sui risultati conseguiti;
 b) approva   i   piani   triennali   di  edilizia  e  i  relativi aggiornamenti annuali, sentito il parere del Senato Accademico;
 c) approva  le  convenzioni,  i  contratti  ed  ogni  altro  atto negoziale  che  comporti  impegno  di  spesa,  fatti  salvi  i poteri espressamente riservati ai centri di gestione e ai dirigenti;
 d) approva  le  regole  generali per l'attuazione delle attivita' autogestite dagli studenti, sentito il Consiglio degli studenti;
 e) conferisce le funzioni di Direttore Amministrativo;
 f) con  proprio  regolamento,  adottato  previo parere del Senato Accademico,  identifica gli incarichi cui assegnare una indennita' di funzione e determina i relativi importi;
 g) definisce  la  dotazione  organica  del  personale dirigente e tecnico-amministrativo;
 h) designa i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 i) designa i membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
 l) determina   i  criteri  per  la  valutazione  delle  attivita' amministrative;
 m) individua  i  Centri  di gestione e i Centri di spesa previsti dall'art. 52.
 3.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  attenendosi  alle linee di indirizzo  espresse  dal  Senato  Accademico,  esercita  le  seguenti funzioni:
 a) approva   il   regolamento   generale   di  amministrazione  e contabilita';
 b) approva  il  documento  di  programmazione  finanziaria  e  il bilancio di previsione;
 c) approva  i  provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;
 d) assegna alle strutture le risorse finanziarie.
 4.  Il  Consiglio  di Amministrazione delibera, per quanto riguarda gli  aspetti  finanziari,  in  ordine alle determinazioni assunte dal Senato  Accademico  ai  sensi  dell'art.  11,  quarto comma. Delibera altresi'  sui  regolamenti  delle strutture per le materie di propria competenza.
 5.  Il  Consiglio  di Amministrazione svolge ogni altra funzione di gestione  e  controllo  della attivita' amministrativa, finanziaria e contabile   dell'Universita'   e,  in  particolare,  quelle  ad  esso assegnate  dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Universita'.
 6. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:
 a) il Rettore che lo presiede;
 b) il Vice Presidente del Consiglio della Ricerca;
 c) tre  rappresentanti designati dalla Consulta dei Dipartimenti, anche  scelti  esternamente alla medesima fra i docenti e ricercatori delle tre macroaree che coinvolgono rispettivamente le aree biomedica 2,  3  e  4,  tecnologica  1,  5  e  8, e umanistica 6, 7 e 9, di cui all'Allegato «A»;
 d) il Vice presidente del Comitato dei sostenitori;
 e) un   rappresentante   del   Governo,  designato  dal  Ministro dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, sulla base di una terna di nomi indicati dal Rettore;
 f) un rappresentante designato dal Consiglio degli studenti;
 g) un   rappresentante  designato  dal  Consiglio  del  Personale Tecnico  Amministrativo.  In  caso  di impedimento del rappresentante designato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione interverra' il  Presidente  o  il  Vice  Presidente  del  Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo;
 h) il   Direttore  Amministrativo,  con  funzioni  di  segretario verbalizzante e voto consultivo.
 7.  Il  Prorettore puo' essere invitato dal Rettore ad assistere ai lavori del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
 8.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  e' convocato dal Rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
 |  |  |  | Art. 14. Consulta dei Dipartimenti
 1.    La   Consulta   dei   Dipartimenti   e'   organo   consultivo dell'Universita'  per  quanto concerne i settori dell'edilizia, della manutenzione,   della   distribuzione   e   gestione   del  Personale Tecnico-Amministrativo  e  della gestione amministrativa dell'Ateneo. Propone modifiche al regolamento di Amministrazione e contabilita'.
 2.  La  Consulta dei Dipartimenti e' presieduta dal Rettore, che la convoca  almeno ogni tre mesi anche su iniziativa di almeno un quarto dei  suoi  componenti,  ed e' composta dai Direttori dei Dipartimenti dell'Universita',  da  due  rappresentanti dei Centri di ricerca e di servizio,  da un rappresentante dei servizi comuni, dal Direttore del Servizio  di  Igiene,  Sicurezza  e Tutela Ambientale (SISTA) e da un rappresentante  del  Sistema bibliotecario di Ateneo. Le modalita' di elezione dei rappresentanti sono stabilite in apposito regolamento.
 3.  La  Consulta  dei Dipartimenti elegge fra i suoi membri il Vice Presidente  e  designa i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto indicato dall'art. 13, sesto comma.
 4.  Un  funzionario dell'Universita', scelto dal Rettore, svolge la funzione di segretario verbalizzante.
 |  |  |  | Art. 15. Consiglio degli studenti
 1.   Il   Consiglio   degli   studenti   e'  organo  collegiale  di rappresentanza;  ha  funzioni propositive ed e' organo consultivo del Senato  Accademico  e del Consiglio di Amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
 2. Il Consiglio degli studenti:
 a) adotta il proprio regolamento interno;
 b) esprime   parere,   per  quanto  di  propria  competenza,  sul regolamento didattico di Ateneo;
 c) fornisce   pareri   sulle   questioni   sottoposte  al  Senato accademico;  in  particolare  esprime  pareri  motivati  sui piani di sviluppo dell'Universita';
 d) elabora   proposte  su  problemi  relativi  all'organizzazione didattica  e  a  tutte  le  attivita'  espressamente  riguardanti gli studenti;
 e) esprime   pareri   e   formula   proposte   al   Consiglio  di Amministrazione sulle contribuzioni a carico degli studenti;
 f) propone al Consiglio di Amministrazione le regole generali per l'attuazione  delle  attivita'  autogestite e per la ripartizione dei fondi;
 g) nomina  al  proprio  interno  i  rappresentanti  negli  organi collegiali  dell'Universita' ove non altrimenti previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni delle strutture;
 h) svolge    ogni    altra   attribuzione   ad   esso   assegnata dall'ordinamento   universitario,   dal   presente   Statuto   e  dai regolamenti.
 3.  Il  Consiglio  degli  studenti  e'  composto dai rappresentanti eletti dagli iscritti alle singole Facolta' dell'Ateneo in ragione di uno    ogni    cinquecento    iscritti   o   frazione   superiore   a duecentocinquanta. Gli iscritti ai Dottorati di ricerca e alle Scuole di specializzazione hanno un rappresentante ciascuno.
 4.  Le  modalita' di elezione sono disciplinate dal regolamento per l'elezione  delle rappresentanze che potra' prevedere, in caso di una ridotta  percentuale  di  votanti,  una  riduzione  del  numero degli eletti.
 5.  Il  Consiglio  degli  studenti  elegge  al  proprio  interno il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario.
 |  |  |  | Art. 16. Consiglio del personale tecnico-amministrativo
 1.  Il  Consiglio  del  personale  tecnico-amministrativo e' organo collegiale  di  rappresentanza  con  funzioni  consultive  del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
 2.    Spetta    in   particolare   al   Consiglio   del   personale tecnico-amministrativo:
 a) esprimere  pareri  sui  piani triennali di sviluppo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;
 b) esprimere   pareri   obbligatori   sulla   dotazione  organica dell'Universita' del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
 c) esprimere  parere  obbligatorio e formulare proposte sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
 d) esprimere  parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
 e) formulare  proposte  di  modifica  dello  statuto ed esprimere parere sui progetti di revisione da approvare;
 f) designare  due  componenti  del  Senato  Accademico  e uno del Consiglio di Amministrazione;
 g) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
 3.  Il  Consiglio  del personale tecnico-amministrativo e' nominato con Decreto del Rettore, e' composto di trenta membri, eletti secondo le modalita' stabilite dall'apposito regolamento. L'elettorato attivo e   passivo   spetta  a  tutto  il  personale  tecnico-amministrativo dell'Universita'.
 |  |  |  | Art. 17. Comitato dei sostenitori
 1.  Il  Comitato  dei  sostenitori  dell'Universita' ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realta' culturali, sociali e produttive.
 2.  Il  Comitato  e'  costituito  da  persone  fisiche e da persone giuridiche   pubbliche   e   private  che  si  impegnano  a  favorire l'attivita'   dell'Universita',   anche   tramite   l'erogazione   di contributi finanziari.
 3.  Le  modalita' di partecipazione e di funzionamento del Comitato sono  previste  da  apposito regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione.
 4. Il Comitato e' presieduto dal Rettore e al suo interno elegge un Vice presidente.
 5.   Il  Rettore  espone  annualmente  al  Comitato  una  relazione sull'attivita' dell'Universita' e sulla utilizzazione delle risorse.
 6.   Il   Comitato   si  riunisce  almeno  una  volta  all'anno  su convocazione del Presidente.
 |  |  |  | Art. 18. Comitato per lo sport universitario
 1.  Il  Comitato  per  lo Sport universitario coordina le attivita' sportive  a  vantaggio  dei  componenti  la comunita' universitaria e sovrintende  gli  indirizzi  di gestione degli impianti sportivi e ai programmi  di  sviluppo  e  promozione  delle  attivita'  sportive  a carattere ricreativo e agonistico.
 2.  Il  Comitato  per  lo  sport  ha  le  competenze previste dalla normativa vigente.
 3. Il Comitato per lo sport e' composto da:
 a) il Rettore o suo delegato;
 b) il Direttore Amministrativo o suo delegato;
 c) due rappresentanti designati dal Centro Universitario Sportivo e nominati dal Rettore con proprio decreto;
 d) due studenti nominati dal Consiglio degli studenti;
 e) un rappresentante dei docenti designato dal Senato Accademico;
 f) un   rappresentante   del   personale   tecnico-amministrativo designato dal Consiglio del personale.
 4.  Alla copertura delle spese per l'attivita' sportiva si provvede mediante  i  fondi  stanziati  dalla  legge  vigente e mediante altre specifiche entrate del bilancio.
 5.  Le  modalita'  di  funzionamento  del Comitato sono definite da apposito regolamento.
 6.  L'affidamento  in  convenzione  della  gestione  degli impianti sportivi, in conformita' a quanto previsto dalla normativa in vigore, e' prioritariamente offerto al Centro Universitario Sportivo.
 |  |  |  | Art. 19. Nucleo di Valutazione di Ateneo
 1.  L'Universita'  adotta  un  sistema di valutazione interna della gestione  amministrativa,  delle  attivita'  didattiche e di ricerca, degli  interventi  di  sostegno  al diritto allo studio, verificando, anche  mediante  analisi  comparative  dei costi e dei rendimenti, il corretto  utilizzo  delle  risorse  pubbliche, la produttivita' della ricerca   e  della  didattica,  nonche'  l'imparzialita'  e  il  buon andamento dell'azione amministrativa.
 2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  primo  comma,  il Consiglio di Amministrazione istituisce un apposito nucleo di valutazione composto da  un  minimo  di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due  nominati  tra  studiosi  ed  esperti nel campo della valutazione anche  in  ambito  non  accademico. Per la valutazione dell'attivita' assistenziale  connessa  alla didattica e alla ricerca della Facolta' di  Medicina e Chirurgia il Nucleo di valutazione di Ateneo e' tenuto a  consultare  l'Organo  di  valutazione istituito presso la Facolta' stessa.
 3.  L'Universita'  assicura  al  nucleo  l'autonomia  operativa, il diritto  di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita'  e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
 |  |  |  | Art. 20. Collegio dei revisori dei Conti
 1.  L'Universita'  si  dota  di  un Collegio di Revisori dei Conti, quale  organo  indipendente  di  consultazione e di controllo interno sulla  regolarita' della gestione amministrativa, composto da persone esterne all'Ateneo.
 2.  Il  Collegio  dei  Revisori dei Conti e' composto di tre membri effettivi  e  due  supplenti  scelti  fra  Magistrati della Corte dei Conti,   Dirigenti   e   Funzionari  del  Ministero  dell'Istruzione, Universita'  Ricerca  e del Ministero dell'Economia e delle Finanze o esperti  in  materie  amministrativo-contabili  iscritti all'albo dei Revisori  contabili.  I Componenti ed il Presidente del Collegio sono designati  dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore e sono  nominati con Decreto del Rettore. Le modalita' di funzionamento del  Collegio  sono stabilite dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilita'.
 3. Il Collegio dura in carica tre anni finanziari.
 |  |  |  | Art. 21. Amministrazione centrale
 1.  L'Amministrazione  centrale  e' ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Universita' nel suo complesso.
 2.  Il  Rettore  e'  il  legale  rappresentante  dell'Universita' e sovrintende alle attivita' dell'Amministrazione centrale.
 |  |  |  | Art. 22. Direttore amministrativo
 1.  Il Direttore Amministrativo attua l'indirizzo politico espresso dal  Rettore  e  dagli  organi  accademici  e  adotta  gli  atti  e i provvedimenti amministrativi idonei allo scopo.
 2. Il Direttore Amministrativo:
 a) e'   responsabile   dei   provvedimenti   amministrativi,  del funzionamento e del coordinamento degli uffici e dei servizi;
 b) dispone  l'esecuzione  delle  deliberazioni  degli  organi  di governo centrali dell'Ateneo e delle strutture;
 c) e' a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo;
 d) esplica  una  attivita'  generale  di  indirizzo,  direzione e controllo  nei  confronti del personale tecnico-amministrativo, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione;
 e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici;
 f) emana gli atti di gestione del personale;
 g) svolge  ogni  altra attribuzione assegnatagli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Universita'.
 3.  L'incarico  di  Direttore  Amministrativo,  di durata triennale rinnovabile,  e'  attribuito  dal  Consiglio  di  Amministrazione, su proposta  del  Rettore,  ad  un  Dirigente  di  questa  o  altra sede universitaria o di altro Ente pubblico o privato.
 4.  Il Direttore Amministrativo sceglie il Direttore Amministrativo vicario  fra  i  Dirigenti  e  i  vice Dirigenti dell'Universita'. Il Direttore Amministrativo vicario e' nominato con decreto del Rettore; il suo incarico decade contemporaneamente alla scadenza dell'incarico del Direttore Amministrativo.
 |  |  |  | Art. 23. Amministrazione periferica
 1.  L'Amministrazione  periferica  e' costituita dai Dipartimenti e dalle altre strutture dotate di autonomia finanziaria.
 2.  Ad  ogni  struttura  amministrativa  periferica  e' preposto un segretario   amministrativo,  che  assume  la  responsabilita'  della gestione   amministrativa  della  struttura  e  della  direzione  del personale amministrativo.
 |  |  |  | Art. 24. Personale
 1. Il personale dirigente collabora con il Direttore Amministrativo assicurando  il  funzionamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi cui e' preposto,  ed  e'  responsabile  della relativa gestione finanziaria, tecnica  e  amministrativa,  incluse  le decisioni organizzative e di gestione del personale.
 2.  L'accesso alla qualifica di Dirigente avviene mediante concorso per esami, nei limiti e secondo le prescrizioni di legge, indetto con provvedimento   del   Direttore  Amministrativo  e  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana.  Il bando indica il termine  di  presentazione  delle  domande,  il  numero di posti e le modalita' di partecipazione.
 3.  Il  Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, puo' attribuire   temporaneamente  incarichi  di  livello  dirigenziale  a dipendenti non in possesso di qualifica dirigenziale.
 4.  Il  personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle  rispettive  aree  di inquadramento nell'ambito delle attivita' cui e' destinato.
 |  |  |  | Art. 25. Dotazione organica
 1.  L'Universita'  definisce  la  dotazione  organica del personale dirigente  e  tecnico-amministrativo  necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.
 2.   L'Universita',   nei   limiti  consentiti  dalla  legge,  puo' utilizzare   personale   esterno   mediante   appositi   contratti  o convenzioni.
 3.  Spese  di  personale  eccedenti  rispetto  ai  fondi statali di spettanza  dell'Universita'  potranno  essere  deliberate  se la loro copertura  e'  assicurata  e  garantita  adeguatemente  per  l'intero periodo di validita' dell'impegno.
 |  |  |  | Art. 26. Facolta'
 1. La Facolta' e' la struttura che programma e coordina l'attivita' didattica.
 2.  L'attivazione  e  la  gestione  di  iniziative  didattiche  non connesse  con quelle istituzionali, sono subordinate all'approvazione del  Senato  Accademico  e  del  Consiglio  di Amministrazione per le rispettive competenze.
 |  |  |  | Art. 27. Preside di facolta'
 1.  Il  Preside rappresenta la Facolta' ad ogni effetto di legge ed e' responsabile della conduzione della Facolta'.
 2. Il Preside:
 a) convoca   e   presiede   il   Consiglio  di  Facolta'  e  cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
 b) mantiene i rapporti con gli organi centrali dell'Universita';
 c) coordina e controlla le attivita' didattiche della Facolta';
 d) esercita  ogni  altra  funzione attribuitagli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti.
 3.  Il  Preside  e' eletto fra i professori di prima fascia a tempo pieno  della Facolta'. L'elettorato attivo e' composto dai professori di  ruolo  e  fuori  ruolo  e  dai ricercatori della Facolta' stessa, nonche'  dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio della Facolta'. Il Preside e' nominato con Decreto del Rettore.
 4.  Il  Preside designa tra i professori di prima fascia il Preside vicario,  nominato con Decreto del Rettore, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento.
 |  |  |  | Art. 28. Consiglio di Facolta'
 1.  Il Consiglio di Facolta' e' l'organo collegiale che programma e coordina l'attivita' didattica della Facolta'.
 2. Il Consiglio di Facolta':
 a) programma l'impiego delle risorse didattiche in accordo con le delibere del Senato Accademico;
 b) approva  e  coordina  i  programmi  degli  insegnamenti  e gli impegni didattici dei professori e dei ricercatori;
 c) provvede  alla destinazione, modalita' di copertura e chiamata relativamente  ai  posti  di  ruolo dei professori e dei ricercatori, acquisito il parere dei Dipartimenti competenti;
 d) formula proposte per i piani di sviluppo;
 e) propone  al  Senato Accademico l'istituzione di nuovi Corsi di Studio, anche interfacolta', di Scuole di specializzazione e di altre iniziative didattiche;
 f) formula il regolamento di Facolta';
 g) esprime   pareri   sui  regolamenti  generali  per  quanto  di competenza;
 h) esprime  pareri  sull'istituzione  dei  Dipartimenti,  secondo quanto previsto dall'art. 35;
 i) svolge    ogni    altra   attribuzione   ad   esso   assegnata dall'ordinamento didattico, dal presente Statuto e dai regolamenti.
 3. Il Consiglio di Facolta' e' composto da:
 a) i  professori  di  ruolo  e  fuori ruolo di prima e di seconda fascia;
 b) i ricercatori universitari di ruolo;
 c) un  numero di rappresentanti degli studenti pari a quattro per ogni  Facolta',  elevato  a  sei  per le Facolta' con piu' di duemila iscritti.  I  rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facolta' hanno voto consultivo; essi sono eletti ogni due anni.
 4.  Nelle  Facolta'  ove  non  siano  previsti Consigli di Corso di Studio  partecipano al Consiglio di Facolta' i professori a contratto incaricati  di  svolgere insegnamenti ufficiali, nei limiti e secondo le regole previste dal successivo art. 29.
 5.  La  composizione  del  Consiglio  di Facolta' varia, secondo la normativa  vigente,  in  rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.
 6.  Il  Consiglio  di  Facolta'  puo'  avvalersi di un Consiglio di Presidenza  e  di Commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalita'  e  finalita'  definite  dal  regolamento  di Facolta'. Nel regolamento  di  Facolta' saranno determinate composizione e funzioni della Commissione didattica di Facolta'.
 7.  La  convocazione  ordinaria  del  Consiglio  di  Facolta'  deve avvenire almeno ogni tre mesi, o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.
 |  |  |  | Art. 29. Consigli dei corsi di studio
 1.  I  Consigli  dei corsi di studio hanno il compito di provvedere alla  organizzazione  della  didattica, all'approvazione dei piani di studio e alle modalita' di composizione delle commissioni di verifica del  profitto degli studenti e all'esame di laurea o di diploma, come stabilito   dal  regolamento  di  Facolta'.  Essi  inoltre  formulano proposte   per   la   copertura  degli  insegnamenti  vacanti  e  per l'espletamento  delle  altre attivita' didattiche. Svolgono gli altri compiti previsti dal regolamento di Facolta'.
 2. I Consigli dei corsi di Studio sono costituiti dai professori di ruolo,  dagli  altri  professori ufficiali e dai ricercatori di ruolo afferenti,   da   una   rappresentanza   degli   studenti,   da   una rappresentanza  del personale tecnico-amministrativo e dai professori a  contratto  incaricati  di svolgere insegnamenti ufficiali, i quali partecipano  ai  Consigli  nei limiti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  242/1998.  Gli altri professori ufficiali, i professori a contratto e i rappresentanti del personale  tecnico-amministrativo,  ai  fini  del  calcolo del numero legale, vengono conteggiati solo nel caso siano presenti.
 3.  I  Presidenti  dei  Consigli di cui al comma precedente vengono eletti dal Consiglio stesso fra i professori di ruolo di prima fascia che  ne  fanno  parte.  Le  modalita'  di elezione sono stabilite dal successivo art. 56.
 4.  La  composizione dei Consigli di corso di Studio varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.
 5.  I  Consigli  delle  Scuole  di specializzazione sono costituiti secondo le norme legislative vigenti.
 6.  Le  Facolta'  possono deliberare di non istituire i Consigli di Corso di Studio e di esercitare le loro funzioni.
 7.  Il Regolamento di Facolta' definisce i criteri per le afferenze ai corsi di studio, le cui modalita' applicative sono sottoposte alla verifica del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
 |  |  |  | Art. 30. Commissione didattica di Facolta'
 1.  Presso  ogni  Facolta'  e'  istituita una commissione didattica presieduta  dal  Preside o da un suo delegato e composta per meta' da professori e ricercatori e per meta' da rappresentanti degli studenti nel  Consiglio  di  Facolta',  con il compito di valutare l'efficacia dell'organizzazione  didattica  anche  con  riguardo  ai  problemi di coordinamento  tra  i  diversi  corsi  di  studio,  tra  professori e studenti,  tra  professori,  tra  Facolta'  e  servizi di segreteria, nonche'  il  funzionamento dei servizi di tutorato. La composizione e il  funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento didattico di Facolta' tenendo conto dei vari corsi di studio.
 2.  La  commissione  redige  annualmente  una relazione sullo stato dell'attivita'   didattica  formulando  proposte  idonee  a  superare eventuali inconvenienti.
 3.   La  predetta  relazione,  comprensiva  anche  delle  eventuali opinioni   dissenzienti,   va   presentata   entro   il  31 luglio  e obbligatoriamente  discussa  dal  Consiglio  di  Facolta' entro il 31 ottobre.  La relazione, accompagnata dalle eventuali osservazioni del Consiglio  di Facolta', e' trasmessa al Senato Accademico entro il 30 novembre.
 |  |  |  | Art. 31. Dipartimenti
 1. I Dipartimenti promuovono e coordinano, anche tra piu' Facolta', le  attivita'  di ricerca di uno o piu' settori disciplinari omogenei per  finalita'  o  per  metodi  di  ricerca. Essi inoltre collaborano all'attivita'  didattica con le Facolta' e i corsi di studio mettendo a  disposizione  le  proprie risorse. Sono responsabili diretti delle attivita' didattiche relative ai dottorati di ricerca. Sono dotati di autonomia finanziaria e amministrativa.
 2.  I  Dipartimenti  formulano  le  richieste  di posti di ruolo di professore  e  ricercatore, che vengono trasmesse alle Facolta' sulla base  di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinche' le Facolta' le coordinino con le esigenze didattiche.
 3.  I  Dipartimenti  propongono  alle  Facolta' la destinazione dei posti  di  ruolo  ai  settori  disciplinari di loro competenza e sono tenuti  a  redigere un parere articolato sui candidati alla copertura di posti di ruolo presso le Facolta'.
 4. I Dipartimenti esprimono, nei settori di loro competenza, pareri sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle Facolta'.
 5. I Dipartimenti avanzano le richieste di spazi, di personale e di risorse  finanziarie  al  Rettore.  Tali  richieste  saranno valutate tenendo  conto  dell'attivita'  di  ricerca e dei servizi di supporto alla didattica.
 6.  I  Dipartimenti  svolgono  le altre funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni legislative e regolamentari.
 |  |  |  | Art. 32. Organi del Dipartimento
 1. Sono organi del Dipartimento:
 a) il Direttore di Dipartimento;
 b) il Consiglio di Dipartimento.
 2.  Il  Consiglio  di Dipartimento puo' avvalersi di una Giunta cui attribuire  specifiche  competenze.  Nel  regolamento di Dipartimento saranno   determinate   modalita'  di  costituzione,  composizione  e competenze della Giunta, ove istituita.
 |  |  |  | Art. 33. Direttore di Dipartimento
 1.  Il  Direttore  ha  la  rappresentanza  del  Dipartimento  ed e' responsabile della sua gestione.
 2. Il Direttore:
 a) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento;
 b) promuove le attivita' del Dipartimento;
 c) tiene i rapporti con gli organi accademici;
 d) esercita  tutte  le  altre  attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
 3.  Il  Direttore  e'  eletto  dal  Consiglio di Dipartimento fra i professori  di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento e viene nominato con Decreto del Rettore.
 Nel  caso  di  indisponibilita'  di  Professori  di  ruolo di prima fascia,  l'elettorato  passivo  e'  esteso  ai  Professori di seconda fascia.
 |  |  |  | Art. 34. Consiglio di Dipartimento
 1.  Il  Consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle attivita' del Dipartimento.
 2. Il Consiglio di Dipartimento:
 a) formula proposte concernenti il regolamento di Dipartimento;
 b) approva  annualmente  il piano delle ricerche e, ove esistano, delle  attivita'  assistenziali,  le  richieste di finanziamento e di assegnazione  di  personale  tecnico-amministrativo, la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca;
 c) detta   i   criteri  generali  per  l'impegno  coordinato  del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;
 d) approva i bilanci preventivo e consuntivo del Dipartimento;
 e) approva    convenzioni,    contratti    e    atti   negoziali. L'approvazione  e'  definitiva  nei  casi  previsti  dal  regolamento generale per l'amministrazione e contabilita';
 f) provvede  agli  adempimenti  relativi  all'organizzazione  dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca;
 g) collabora  con le strutture preposte alle attivita' didattiche per quanto di propria competenza;
 h) esprime  pareri,  per  quanto  di  competenza, sui regolamenti generali;
 i) esprime  pareri  sulla  destinazione, modalita' di copertura e chiamata relativamente ai posti di ruolo di professori e ricercatori;
 l) svolge    ogni    altra   attribuzione   ad   esso   assegnata dall'ordinamento   universitario,   dal   presente   Statuto   e  dai regolamenti dell'Universita'.
 3. Il Consiglio di Dipartimento e' composto da:
 a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;
 b) i ricercatori di ruolo;
 c) una  rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura stabilita dai regolamenti;
 d) un  rappresentante  eletto  tra  gli  iscritti  a dottorati di ricerca  aventi  sede  amministrativa  nell'Universita' di Ferrara ed istituti presso il Dipartimento;
 e) un    rappresentante    degli    iscritti   alle   Scuole   di Specializzazione aventi sede presso il Dipartimento;
 f) Il  Segretario  amministrativo  di  Dipartimento  che funge da Segretario del Consiglio.
 4.  La  composizione del Consiglio di Dipartimento varia secondo la normativa  vigente,  in  rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.
 |  |  |  | Art. 35. Istituzione, attivazione e disattivazione dei Dipartimenti
 1.   La  proposta  di  istituzione  dei  Dipartimenti  deve  essere sottoscritta da almeno nove professori e ricercatori di ruolo.
 2. Nella proposta devono essere indicati:
 a) le aree di ricerca;
 b) l'elenco delle discipline attivate e attivabili comprese nelle aree e previste dallo Statuto;
 c) le risorse necessarie per l'attivazione;
 d) i Dipartimenti di provenienza dei proponenti;
 g) i Dipartimenti eventualmente da disattivare o da assorbire;
 f) le  possibili  afferenze  dei  professori  e  dei ricercatori, nonche' la destinazione del personale tecnico-amministrativo.
 3. La proposta viene:
 a) approvata  dal  Senato  Accademico,  sentiti  le Facolta', e i Dipartimenti eventualmente interessati;
 b) sottoposta   all'attenzione   di   tutti   i  professori  e  i ricercatori dell'Universita' per un'eventuale opzione di afferenza.
 4.  Qualora  la  proposta  di  cui  al comma precedente raccolga un numero  di  afferenze di almeno diciotto professori e ricercatori, il Dipartimento  viene  istituito con Decreto del Rettore. I ricercatori possono  concorrere  alla  formazione di tale limite per non oltre un terzo.
 5.  Il  Dipartimento  viene attivato con Decreto del Rettore previa delibera   del  Consiglio  di  Amministrazione  per  quanto  riguarda l'assegnazione delle risorse.
 6. I Dipartimenti per i quali per due anni consecutivi il numero di afferenti  sia  stato  inferiore  alle quindici unita' possono essere disattivati  con  Decreto del Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.
 7. I professori e i ricercatori del Dipartimento disattivato devono chiedere   l'afferenza   ad   altri  Dipartimenti.  Il  Consiglio  di Amministrazione,   valutate   le   eventuali   proposte  dei  singoli componenti   del  Dipartimento  da  disattivare,  sentito  il  Senato Accademico, delibera la destinazione degli spazi e delle risorse.
 |  |  |  | Art. 36. Corsi di Studio interfacolta'
 1.  Possono  essere istituiti corsi di Studio interfacolta', ovvero possono  essere  trasformati  in  Corsi interfacolta' corsi di Studio gia' esistenti presso una Facolta'.
 2. A tal fine il Senato Accademico, su proposta di almeno una delle Facolta'  interessate o di dieci professori dell'Universita', sentite le  altre  Facolta'  e  per  quanto  di  competenza  il  Consiglio di Amministrazione,  individua  la  Facolta'  di  riferimento e le altre Facolta' che forniscono le competenze didattiche, i Dipartimenti, e i Centri  di  Ateneo  in  grado di fornire le competenze scientifiche e tecniche e le strutture didattiche.
 |  |  |  | Art. 37. Centri
 1.  Il  Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, puo'   istituire,   su   proposta  delle  strutture  e  degli  organi interessati,  Centri  di  servizio,  Centri  di  ricerca  e Centri di servizio e ricerca.
 2.  Gli  Statuti  tipo  di  tali  Centri  saranno  determinati  dal regolamento dei Centri di Ateneo; in essi sara' previsto un Consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti  nel  Centro,  compresi  i soggetti esterni all'Ateneo, e un Direttore scelto tra i membri del Consiglio.
 3. Lo Statuto di ciascun Centro, formulato sulla base degli Statuti tipo  e  delle  indicazioni avanzate dai proponenti, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
 4.  Il  Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, per  quanto  di  sua  competenza,  puo'  autorizzare  la nomina di un Direttore  di  Centro  esterno  all'Universita',  qualora  esista  la copertura finanziaria della spesa.
 5. Il Consiglio di Amministrazione, se constata l'esaurimento delle finalita'  istitutive dei Centri, ne delibera lo scioglimento sentito il Senato Accademico.
 |  |  |  | Art. 38. Raccolte museali
 1.  L'Ateneo  si  impegna  a  conservare  gli  archivi nonche' ogni testimonianza  relativa  alla  storia  dell'Universita',  per  quanto concerne  sia  l'Amministrazione  centrale  sia la vita scientifica e culturale di Facolta', Dipartimenti, Centri.
 2.  L'Ateneo  cura  la  salvaguardia  e  la valorizzazione dei beni culturali,  delle collezioni storiche e naturalistiche, nonche' degli strumenti scientifici di sua competenza.
 |  |  |  | Art. 39. Centri e consorzi nazionali ed internazionali
 1.   Ciascun  Dipartimento,  nonche'  gruppi  di  docenti,  possono promuovere  la  partecipazione  dell'Universita'  a Centri o Consorzi nazionali  o  internazionali  interuniversitari  o  convenzionati con altri   enti,   sottoponendo  il  relativo  progetto  di  convenzione all'approvazione   del   Senato   Accademico   e   del  Consiglio  di Amministrazione.
 2. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento di ogni Centro o  Consorzio  interuniversitario  sono disciplinate dalla convenzione istitutiva e dal regolamento interno.
 |  |  |  | Art. 40. Facolta' di Medicina e Chirurgia
 1.  La  Facolta'  di  Medicina  e  Chirurgia  e'  tenuta a svolgere attivita'   di   ricerca,  didattica,  perfezionamento  e  formazione permanente.  Per la formazione di laureati e specialisti, per i quali sia  richiesta competenza professionalizzante clinica, essa assolve i necessari  compiti  assistenziali,  di diagnosi e cura. L'Universita' garantisce l'unita' didattica ed assistenziale della Facolta'.
 2.  I  corsi  di  studio a peculiarita' clinica devono soddisfare i requisiti  previsti  dalla normativa nazionale ed europea, sulla base della  programmazione  proposta  dalla  Facolta' e definita nel piano dell'Universita'.   A   tal   fine  l'Universita'  realizza  adeguate convenzioni preferibilmente con l'organizzazione sanitaria pubblica o privata  accreditata. L'Universita', in caso di indisponibilita' o di inadeguatezza  per  le  finalita' didattico-formative delle strutture predette  -  documentate  dalla  Facolta'  e  valutate dai competenti organi  accademici  -  promuove l'allestimento di idonee strutture di assistenza anche a gestione diretta.
 3.   Con  specifico  regolamento,  proposto  dalla  Facolta',  sono determinate   le   modalita'   organizzative  connesse  all'attivita' assistenziale.  Il  regolamento  potra'  prevedere,  quale  organo di consultazione,  di  istruttoria  e  di  proposta  per la Facolta', il Consiglio dei Clinici.
 |  |  |  | Art. 41. Attivita' di ricerca
 1.   Soggetti  dell'attivita'  di  ricerca  sono  i  professori,  i ricercatori e i soggetti ad essi assimilati.
 2.  L'Universita'  garantisce  ai  propri  professori e ricercatori piena  liberta'  nella  scelta  e  nello svolgimento dei programmi di ricerca.
 |  |  |  | Art. 42. Collaborazioni alla ricerca
 1. L'Universita' favorisce la collaborazione scientifica al proprio interno,  facilita  la  costituzione  di gruppi di ricerca e promuove l'interscambio  di  studiosi  con  altre  Universita'  e  istituzioni scientifiche italiane e straniere.
 2.  All'interno  dei  dipartimenti  e'  consentita l'istituzione di Sezioni di ricerca con specifici regolamenti.
 3.  L'Universita',  utilizzando  i  fondi di bilancio, favorisce la formazione  e  l'avvio  alla  ricerca  di propri laureati mediante la concessione  di  borse  di  studio  o di ricerca. Tali fondi potranno provenire anche da terzi.
 4.  Il personale tecnico collabora all'attivita' di ricerca secondo le proprie qualifiche e competenze.
 |  |  |  | Art. 43. Strumenti per la ricerca
 1.  Ai professori e ai ricercatori, nei limiti fissati dal presente Statuto  e  dai regolamenti, e' assicurato l'accesso ai finanziamenti previsti dalla normativa vigente.
 2.  L'Universita' riserva sul proprio bilancio fondi destinati alla ricerca.  Il  Senato  Accademico  fissa i criteri di attribuzione dei fondi.
 3.  Su  proposta  del Senato Accademico, sentito il Consiglio della Ricerca,  una  quota dei fondi posti a bilancio puo' essere ripartita nell'ambito  delle  singole  aree disciplinari, con modalita' volte a favorire  ricerche  di  particolare  interesse  e  a  incentivare  la qualita' della produzione scientifica.
 4.  Ai  professori,  ai  ricercatori  e  agli  studenti, secondo le modalita'   stabilite   dai  regolamenti  di  Ateneo,  e'  assicurata l'utilizzazione  delle  biblioteche,  dei  laboratori, degli apparati tecnici dell'Universita' e dei Centri di Ateneo.
 5.  L'Universita'  agevola gli interventi di terzi a sostegno della ricerca,  con  la  possibilita' di armonizzare il proprio regolamento contabile  alle  esigenze  della  realizzazione  della  ricerca,  nel rispetto delle norme generali di contabilita' di Stato.
 |  |  |  | Art. 44. Valutazione della ricerca
 1.  Per  promuovere lo sviluppo di qualificate attivita' di ricerca in  ciascuna area disciplinare, l'Universita' esprime una valutazione sulla produzione scientifica delle strutture di ricerca.
 2. Il Senato Accademico stabilisce i criteri per la formazione e la durata  delle  Commissioni di valutazione della ricerca per ogni area scientifica  disciplinare,  come definita dal CUN, composte di almeno tre  membri, anche estranei all'Universita'. Le Commissioni esprimono la  loro  valutazione  almeno  ogni  tre anni, sulla base dei criteri riconosciuti dalla comunita' scientifica internazionale. Ove manchino tali criteri, questi verranno prefissati dalla commissione stessa.
 3.  L'Universita'  provvede annualmente alla diffusione dell'elenco delle  pubblicazioni  scientifiche  apparse  nell'anno  precedente  e prodotte da soggetti operanti nell'Ateneo.
 |  |  |  | Art. 45. Attivita' didattica
 1.  L'Universita',  al  fine  di  assicurare una efficace attivita' formativa,  promuove il coordinamento delle attivita' didattiche, dei programmi  di  insegnamento  e  di  ogni  altra  iniziativa  ad  essa connessa.
 2. L'Universita' favorisce la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie didattiche.
 3.  Al  fine  di consentire un proficuo rapporto tra i professori e studenti   e  per  favorire  l'inserimento  di  questi  ultimi  nella comunita'  universitaria,  l'Universita',  nei  casi consentiti dalla normativa   vigente,   puo'   determinare  il  numero  massimo  delle iscrizioni  ai  corsi  di  Studio;  esso  viene  fissato  dal  Senato Accademico  sulla  base  di  una  relazione  tecnica  predisposta dai rispettivi    Consigli   di   Facolta',   udito   il   Consiglio   di Amministrazione.   I   criteri,  le  modalita'  di  ammissione  e  le condizioni   per  il  mantenimento  dello  status  di  studente  sono stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.
 4.  Il  numero  massimo e le modalita' di ammissione alle scuole di specializzazione  e  ai  corsi  di dottorato di ricerca sono definiti sulla  base  delle  norme  di  legge,  tenendo  conto  delle  risorse economiche, didattiche e strutturali dell'Universita'.
 5.  Il  personale tecnico collabora all'attivita' didattica secondo le norme di legge.
 |  |  |  | Art. 46. Regolamento didattico di Ateneo
 1.  Il  regolamento didattico di Ateneo disciplina gli orientamenti degli  studi  dei  corsi  di  cui agli articoli 6 e 7, comma secondo, lettera a) e c), del presente Statuto.
 2.   Ogni   struttura  didattica  formula  proposte  in  ordine  al Regolamento didattico per la parte di propria competenza.
 3.  Il  regolamento  didattico  di  Ateneo e' deliberato dal Senato Accademico  sentito  il  Consiglio  degli  studenti e il Consiglio di Amministrazione, ed e' emanato con Decreto del Rettore.
 4.   Il   regolamento  didattico  di  Ateneo  indica  le  strutture didattiche in cui e' articolata l'Universita'.
 |  |  |  | Art. 47. Tutorato
 1.   L'Universita'  istituisce  il  tutorato  con  le  finalita'  e modalita' previste dalla legge.
 2.  Il  tutorato  e' disciplinato da apposito regolamento approvato dal Senato accademico, sentito il Consiglio degli studenti.
 |  |  |  | Art. 48. Contratti d'insegnamento
 1. L'Universita', per rispondere a documentate esigenze didattiche, puo'  assegnare corsi ufficiali e corsi integrativi di insegnamento a studiosi od esperti di alta e comprovata qualificazione professionale e  scientifica  che  non  siano  dipendenti  di  ruolo di Universita' italiane.
 2. L'attribuzione di tali incarichi avviene nei limiti e secondo le procedure  previsti  da  apposito  regolamento  di  Ateneo redatto in conformita' alle norme contenute nel decreto ministeriale 242/98.
 |  |  |  | Art. 49. Valutazione della didattica
 1.  Per assicurare l'efficienza ed il coordinamento delle attivita' didattiche  e  mantenere  aggiornate  le metodologie di insegnamento, l'Universita'  procede  ad  una valutazione periodica delle attivita' didattiche.
 |  |  |  | Art. 50. Regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita'
 1. L'Universita', secondo le procedure indicate dalla legge, adotta un   proprio   regolamento   generale   per  l'amministrazione  e  la contabilita'.
 2. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie, le relative responsabilita', in modo da garantire criteri di efficienza nell'uso delle risorse e di rapidita' della  spesa, nel rispetto dei principi di equilibrio finanziario del bilancio.
 3. Il regolamento disciplina altresi' le forme di controllo interno in  tema  di  legittimita'  dei  singoli  atti  di  spesa  nonche' di efficienza e di efficacia della gestione complessiva dell'Universita' e delle singole strutture.
 |  |  |  | Art. 51. Bilanci
 1.  Il bilancio di previsione e il conto consuntivo vengono redatti in termini di competenza. Essi vengono predisposti dagli uffici sulla base  delle norme del regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita',  e  sono  adottati  secondo  le  procedure previste dal presente Statuto.
 |  |  |  | Art. 52. Centri di gestione e di spesa
 1.  Le  strutture  di  spesa  dell'Universita'  sono costituite dai centri  di  spesa  e  dai  centri di gestione, che operano secondo le norme   del   regolamento   generale   per   l'amministrazione  e  la contabilita' e dei regolamenti interni.
 2.  Ferma restando l'unicita' del bilancio dell'Ateneo, sono centri di  gestione  le  strutture  dotate  di  autonomia di bilancio, quali l'Amministrazione  centrale,  i  Dipartimenti  e le strutture cui sia stata  attribuita  autonomia  finanziaria  e  di  spesa,  secondo  le procedure previste dal presente Statuto.
 3.  Sono  centri  di  spesa  le  articolazioni dell'Amministrazione centrale,  le  Presidenze  delle  Facolta',  gli  Istituti e le altre strutture   cui  sia  stata  attribuita  autonomia  di  spesa,  senza autonomia  di  bilancio,  secondo  le procedure previste dal presente Statuto.
 |  |  |  | Art. 53. Fondi dell'Universita'
 1. Sono fondi dell'Universita':
 a) le tasse universitarie e i contributi a carico degli studenti;
 b) ogni  somma  di  provenienza statale, regionale, provinciale o comunale;
 c) ogni somma proveniente da Enti pubblici o privati e da persone fisiche che intendano contribuire allo sviluppo dell'Universita';
 d) ogni  somma derivante da contratti e convenzioni per attivita' di  formazione,  ricerca,  consulenza e assistenza stipulati con Enti pubblici e privati;
 e) ogni  somma  proveniente  da  rendite  percepite  a  qualsiasi titolo.
 2.  Le  risorse  disponibili  annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impegno.
 |  |  |  | Art. 54. Modifiche di Statuto
 1.  Lo Statuto puo' essere modificato secondo le procedure indicate nei commi seguenti.
 2.  Le  proposte  di  modifica  dello Statuto possono provenire dal Rettore,  dal  Senato  Accademico,  dal Consiglio di Amministrazione, dalla Consulta dei Dipartimenti, da una Facolta', da un Dipartimento, dal   Consiglio   degli   Studenti,   dal   Consiglio  del  personale tecnico-amministrativo  o  da  almeno  un decimo dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo.
 3. Le proposte di modifica dello Statuto pervenute al Rettore entro il  31  dicembre,  vengono  esaminate  al  piu'  tardi entro il primo semestre dell'anno successivo.
 4.  Le  modifiche  dello Statuto sono approvate, con la maggioranza dei  tre  quarti  dei  componenti,  dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio   di   Amministrazione,  il  Consiglio  della  Ricerca,  il Consiglio  del  personale  tecnico-amministrativo,  la  Consulta  dei Dipartimenti e gli Organi collegiali delle strutture interessate alla modifica.
 5.  Le  modifiche  dello Statuto riguardanti il mero recepimento di norme  di  legge  inderogabili sono adottate con Decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico.
 6.  In  presenza  di rilievi ministeriali il Senato Accademico puo' confermare  il  proprio  testo  con la maggioranza dei tre quinti dei componenti  per le modifiche oggetto di rilievi di legittimita' o con la  maggioranza assoluta dei componenti per quelle oggetto di rilievi di merito.
 |  |  |  | Art. 55. Approvazione e modifiche dei Regolamenti
 1.   I   regolamenti  si  distinguono  in  regolamenti  d'Ateneo  e regolamenti interni delle singole strutture.
 2.  Il  regolamento  didattico  d'Ateneo  e' approvato o modificato secondo quanto previsto dall'art. 46.
 3.  Il regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita' d'Ateneo  e'  approvato,  a  maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio  di  Amministrazione,  sentiti  il  Senato  Accademico e la Consulta  dei  Dipartimenti.  In presenza di rilievi ministeriali, il Consiglio  di Amministrazione puo' confermare il proprio testo con la maggioranza dei tre quinti dei componenti per le modifiche oggetto di rilievi  di legittimita' o con la maggioranza assoluta dei componenti per quelle oggetto di rilievi di merito.
 4.  I  regolamenti  delle  strutture  e  le  modifiche degli stessi vengono  proposti  dagli  organi collegiali delle singole strutture e approvati   dal   Senato   Accademico,   sentito   il   Consiglio  di Amministrazione.
 5.  Gli  altri  regolamenti  di Ateneo vengono approvati dal Senato Accademico  o  dal  Consiglio  di Amministrazione, secondo la propria competenza, sentito l'altro organo.
 6. I regolamenti vengono emanati con Decreto del Rettore.
 |  |  |  | Art. 56. Elezioni
 1.  La  votazione per l'elezione degli organi e' valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto; essa avviene a scrutinio segreto.
 2.  Per l'elezione degli organi collegiali le votazioni avvengono a voto  limitato.  Ciascun  elettore  potra'  votare per non piu' di un terzo dei nominativi da designare.
 3.  Per  l'elezione  degli  organi  individuali, risulta eletto chi abbia  ottenuto  la  maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni.  In  caso di mancata elezione si procedera' col sistema di ballottaggio  tra  i  due  candidati  che nella terza votazione hanno riportato  il  maggior  numero  di voti. La votazione di ballottaggio dovra'  avvenire  entro  quarantacinque giorni dalla prima votazione. Risultera'   eletto  chi  ottiene  il  maggior  numero  di  voti.  Le operazioni di voto si effettuano a scrutinio segreto.
 4. Rettore, Presidi di Facolta', Presidenti di Consiglio di Studio, Direttori  di  Dipartimento,  i  membri  del  Consiglio del personale tecnico-amministrativo,    il   Vicepresidente   del   Comitato   dei sostenitori,  i  membri della Giunta di Dipartimento durano in carica per  un  triennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per  una  sola  volta con l'eccezione del Vicepresidente del Comitato dei sostenitori.
 In  caso  di  facolta'  con  un  numero  di docenti di prima fascia inferiore  a  sette,  il  Preside  puo'  essere  eletto  per un terzo mandato.
 5.  Il Vicepresidente della Consulta dei Dipartimenti, i membri del Comitato  per  lo  sport universitario, del Consiglio degli studenti, del  Consiglio  della  ricerca e quelli fra questi ultimi designati a partecipare  al  Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, durano  in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente nella  funzione  per  una  sola volta, con l'eccezione dei membri del Comitato per lo sport universitario.
 6.  Il  decano  o  altro  organo  previsto  da questo Statuto o dai regolamenti indice l'elezione dei soggetti di cui ai commi precedenti almeno  sessanta  giorni  prima  della loro scadenza dalla carica; le elezioni  avvengono  al piu' tardi trenta giorni prima della scadenza dalla carica dei soggetti da sostituire.
 7.  La  mancata  designazione  di  rappresentanti  di  una  o  piu' componenti,  per  mancato raggiungimento del numero minimo di votanti previsto  o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validita' della composizione degli organi.
 8.  In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti   soggettivi  o  altro,  di  soggetti  ricoprenti  funzioni individuali  o  di  uno  o  piu' rappresentanti eletti o designati in organi  collegiali,  subentra  il  primo  dei  non  eletti per quanto riguarda  la  componente  studentesca.  Per  quanto riguarda le altre componenti,  si  procedera'  al  rinnovo entro sessanta giorni. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non e' pregiudicata la validita'  della  composizione  dell'organo  collegiale.  I  soggetti ricoprenti  funzioni individuali o facenti parte di organi collegiali conservano  le proprie funzioni fino alla ricostituzione degli organi stessi, ove possibile.
 9.  La  designazione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali  avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento da  approvarsi  dal  Senato  Accademico  sentito  il  Consiglio degli studenti.
 |  |  |  | Art. 57. Incompatibilita'
 1.  Le incompatibilita' fra le varie funzioni previste dal presente Statuto  e  fra  queste e l'opzione con il tempo definito sono quelle previste dalla legge.
 2.  I  membri  eletti  in rappresentanza delle varie componenti non possono    fare    parte    contemporaneamente   del   Consiglio   di amministrazione e del Senato Accademico.
 |  |  |  | Art. 58. Deliberazioni
 1.  Per la validita' delle deliberazioni degli organi collegiali e' necessario:
 a) che tutti gli aventi titolo siano stati convocati per iscritto nei  termini  previsti  dal  rispettivo  regolamento  con indicazione dell'ordine del giorno;
 b) che  sia  presente almeno la maggioranza degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati.
 2.  In  caso  di  composizione  variabile  degli organi collegiali, nell'ordine   del  giorno  devono  essere  chiaramente  indicati  gli argomenti di competenza delle varie componenti.
 3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia altrimenti disposto dalla normativa vigente. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
 |  |  |  | Art. 59. Decreti ed Ordinanze
 1. Con decreto del Rettore vengono emanati i seguenti atti:
 a) lo Statuto;
 b) i regolamenti di Ateneo;
 c) i regolamenti interni;
 d) la  costituzione  degli  organi  di  Ateneo  e  la  nomina dei componenti;
 e) l'istituzione,   l'attivazione   e   la   disattivazione   dei Dipartimenti e centri;
 f) i  provvedimenti  di  competenza  degli  organi  collegiali di governo  da  assumere  per  motivi  di  urgenza  e  da  sottoporre  a successiva ratifica;
 g) gli  altri  provvedimenti  previsti  dalla normativa vigente e dallo Statuto.
 2.  Le  modifiche  agli  atti  di  cui  al precedente comma vengono emanate con Decreto del Rettore.
 3.  Il  Decreto  del  Rettore  viene  emanato  a  conclusione delle procedure  di  approvazione  e  di  adozione  previste  dal  presente Statuto,  dai regolamenti e dalla legislazione vigente, fatti salvi i casi di urgenza di cui alla lettera f) del precedente primo comma.
 4. I Direttori di dipartimento emanano decreti:
 a) su materie previste dai rispettivi regolamenti interni;
 b) nei  casi  di  urgenza  su  materie  di competenza dell'organo collegiale, da sottoporsi a successiva ratifica;
 5.  Il  Direttore  Amministrativo  emana  ordinanze  in merito alla gestione  finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di  tutti  gli atti di organizzazione delle risorse umane, sulla base degli indirizzi espressi dagli organi accademici competenti.
 |  |  |  | Art. 60. Verbalizzazioni
 1.  I  verbali delle adunanze degli Organi collegiali devono essere letti  ed  approvati  dall'organo e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
 2.  Le  delibere,  verbalizzate  ed  approvate, sono immediatamente esecutive.
 3.  I verbali sono custoditi dalle segreterie dei rispettivi organi e   trasmessi  agli  organi  di  livello  superiore,  per  quanto  di competenza.
 4.  I  verbali  sono pubblici e possono essere consultati nel luogo ove  essi  sono  custoditi,  secondo  quanto  previsto  dal  presente Statuto.
 |  |  |  | Art. 61. Afferenze e Adesioni
 1.  Ogni professore e ricercatore deve afferire a un Dipartimento e puo' aderire ad altre strutture di ricerca e formazione.
 2.  L'afferenza, richiesta dall'interessato, puo' essere negata dal Consiglio   di   Dipartimento   solo  nel  caso  in  cui  il  settore scientifico-disciplinare  non  sia  previsto  fra quelli afferenti al Dipartimento;  in tal caso spetta al Senato Accademico l'assegnazione dell'afferenza.
 3.  Il  trasferimento  ad un Dipartimento da parte di soggetti gia' afferenti   ad   altro   Dipartimento   dell'Universita',   ha  luogo dall'inizio  dell'anno  solare  successivo  a  quello in cui e' stata accettata la richiesta.
 4.  Il  trasferimento  ad  una  Facolta'  da parte di soggetti gia' afferenti  ad  altra  Facolta'  dell'Universita' ha luogo dall'inizio dell'anno  accademico  successivo a quello in cui e' stata deliberata la chiamata.
 5.  L'adesione  alle  altre  strutture didattiche e di ricerca e ai Centri  interdipartimentali  e' subordinata all'accettazione da parte degli  organi  competenti  della  struttura,  fatte salve le norme di garanzia previste dal secondo comma del presente articolo.
 |  |  |  | Art. 62. Silenzio assenso
 1.  In  tutti  i  casi  in  cui sia previsto un parere di uno degli organi  disciplinati  dal  presente  Statuto,  questo e' da ritenersi favorevole   qualora   non  venga  dato  entro  trenta  giorni  dalla richiesta.
 |  |  |  | Art. 63. Limiti numerici
 1.  Ove  siano previsti limiti numerici, l'eventuale arrotondamento si attua all'unita' superiore.
 |  |  |  | Art. 64. Inizio anno accademico
 1.  Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di  carattere nazionale, l'anno accademico dell'Universita' ha inizio il   primo   novembre.  Le  Facolta'  possono  deliberare  un  inizio anticipato dell'attivita' didattica.
 |  |  |  | Art. 65. Decorrenza e durata dei mandati
 1. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico.
 2. In caso di intervenuta vacanza in corso d'anno, il nuovo mandato degli  organi  individuali, collegiali o di singoli rappresentanti ha decorrenza  immediata.  Il  periodo  intercorrente tra la nomina e la fine  dell'anno  accademico  non  si  computa  ai fini della prevista durata del mandato degli organi individuali.
 |  |  |  | Art. 66. Funzioni disciplinari
 1.  La  funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai  corsi di Studio attivati nell'Universita' viene esercitata da una commissione   costituita  secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento didattico d'Ateneo, presieduta dal Rettore e di cui fa parte anche il Presidente del Consiglio degli studenti.
 2.   La   funzione   disciplinare  nei  confronti  dei  professori, ricercatori  e  personale  tecnico-amministrativo viene esercitata in conformita' alle vigenti disposizioni legislative.
 |  |  |  | Art. 67. Termini
 1.  I  termini per la presentazione di richieste, istanze, ricorsi, salvo   quanto   previsto  dalla  normativa  vigente  o  da  norme  e disposizioni  specificamente adottate, sono sospesi nel periodo dal 1 al 31 agosto compresi e dal 20 dicembre al 7 gennaio dell'anno solare successivo compresi. Analoga sospensione si applica anche nel caso in cui sia previsto il parere di cui al precedente art. 62, salvi i casi di urgenza.
 |  |  |  | Art. 68. Assistenti e tecnici laureati
 1.  Le  disposizioni  dello Statuto e dei regolamenti concernenti i ricercatori  di ruolo si applicano anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento;  si  applicano  altresi'  ai  tecnici  laureati  di  cui all'art.  16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, limitatamente alle materie previste nella legge medesima.
 |  |  |  | Art. 69. Regolamenti
 1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto,   le   attivita'   dell'Universita'  sono  disciplinate  dai regolamenti  vigenti,  purche'  essi  non  contrastino con lo Statuto medesimo.  L'adeguamento  al  nuovo  Statuto dovra' avvenire entro un anno dall'entrata in vigore.
 2.  Il precedente Statuto rimane in vigore, per quanto compatibile, fino all'emanazione dei regolamenti sostitutivi.
 |  |  |  | Art. 70. Consiglio degli studenti
 1. Il regolamento per l'elezione del Consiglio degli studenti viene predisposto e approvato dal Senato accademico.
 2.  Funzioni, competenze e attribuzioni previste dalla legge per il Senato degli studenti sono assegnate al Consiglio.
 |  |  |  | Art. 71. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  Statuto  entra  in  vigore  il  trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.
 2.  Gli  organi elettivi in carica alla data dell'entrata in vigore del  presente Statuto cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato, cosi' come previsto dalla previgente normativa.
 3.  I  mandati  in  corso  al  momento  dell'entrata  in vigore del presente   Statuto   rientrano   nel   computo   ai  fini  della  non eleggibilita'.
 |  |  |  | Allegato «A» ELENCO DELLE AREE DISCIPLINARI
 (Articolo 12) Area 1.
 Subarea di: Scienze matematiche e informatiche.
 Subarea di: Scienze fisiche.
 Subarea di: Scienze della terra. Area 2.
 Subarea di: Scienze chimiche.
 Subarea di: Scienze chimico-tecnologico-farmaceutiche. Area 3.
 Subarea di: Scienze biologiche naturali e agrarie.
 Subarea di: Scienze biomediche.
 Subarea di: Scienze biologiche farmaceutiche. Area 4.
 Subarea di: Scienze mediche.
 Subarea di: Scienze chirurgiche. Area 5.
 Subarea di: Scienze dell'ingegneria civile.
 Subarea di: Scienze dell'ingegneria industriale.
 Subarea di: Scienze dell'ingegneria dell'informazione. Area 6.
 Subarea   di:   Scienze   dell'antichita',  filologiche-letterarie, storico-artistiche.
 Subarea    di:    Scienze   storiche,   filosofiche,   pedagogiche, psicologiche. Area 7.
 Subarea di: Scienze giuridiche privatistiche e storico giuridiche.
 Subarea di: Scienze giuridiche pubblicistiche, e di teoria generale del diritto. Area 8.
 Subarea di: Scienze architettoniche.
 Subarea di: Scienze urbanistiche. Area 9.
 Subarea di: Scienze economiche e statistiche.
 Subarea di: Scienze aziendalistiche.
 Ferrara, 28 giugno 2005
 Il rettore: Bianchi
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