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| Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 maggio 2005, n. 81 |  | Testo  del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81 (in Gazzetta Ufficiale -  serie  generale  -  n.  111 del 14 maggio 2005), coordinato con la legge  di  conversione  13 luglio  2005,  n.  131  (in  questa stessa Gazzetta  Ufficiale  alla  pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia   di   partecipazioni   a   societa'   operanti  nel  mercato dell'energia elettrica e del gas». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  nonche'  dall'art.  10, comma 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza nel  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Art. 1.
 Partecipazioni in societa' operanti nei settori
 dell'energia elettrica e del gas naturale
 1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  25 maggio  2001,  n.  192, convertito  dalla  legge  20 luglio 2001, n. 301, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: ((    "3-bis.  Fermo  restando  il  rispetto delle disposizioni e dei limiti  di  cui  al  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n. 79, e successive  modificazioni,  e  alla  legge  23 agosto 2004, n. 239, e successive  modificazioni,  le  disposizioni )) di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente  da  uno  Stato membro dell'Unione europea o dalle sue amministrazioni  pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una  posizione dominante, qualora le competenti Autorita' degli Stati interessati  abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le procedure   per   la  privatizzazione  di  tali  soggetti,  quali  la quotazione  nei  mercati  finanziari  regolamentati o altre procedure equivalenti  e  siano  state  definite con il Governo italiano intese finalizzate   a   tutelare   la  sicurezza  degli  approvvigionamenti energetici   e   l'apertura   del  mercato,  promuovendo  l'effettivo esercizio   delle   liberta'   fondamentali  garantite  dal  Trattato istitutivo   della   Comunita'   europea   nell'accesso   ai  mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.".
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1 del decreto-legge
 25 maggio 2001, n. 192, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 del   25 maggio   2001,  n.  120,  convertito  dalla  legge
 20 luglio 2001, n. 301, (Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2001,
 n. 170), (Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi
 di  liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori
 dei  servizi  pubblici),  come  modificato  dalla  presente
 legge.
 «Art.  1.  -  1. Fino  alla  realizzazione  all'interno
 dell'Unione europea di un mercato pienamente concorrenziale
 nei settori dell'elettricita' e del gas, a salvaguardia dei
 relativi  processi di liberalizzazione e di privatizzazione
 in atto, nei riguardi dei soggetti controllati direttamente
 o  indirettamente  da  uno Stato o da altre amministrazioni
 pubbliche,  titolari  nel  proprio mercato nazionale di una
 posizione  dominante  e  non  quotati in mercati finanziari
 regolamentati,   i   quali   acquisiscono,  direttamente  o
 indirettamente  o  per  interposta  persona, anche mediante
 un'offerta   pubblica   a   termine  o  in  via  differita,
 partecipazioni  superiori  al  2  per  cento  nel  capitale
 sociale  di  societa' operanti nei settori predetti, in via
 diretta o tramite controllate o collegate, il rilascio o il
 trasferimento  dei provvedimenti autorizzatori o concessori
 previsti  dal  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in
 materia   di   energia  elettrica,  e  decreto  legislativo
 23 maggio  2000,  n.  64, in materia di mercato interno del
 gas naturale, e' effettuato alle condizioni di cui al comma
 2.  Il  limite  complessivo  del 2 per cento e' riferito al
 singolo  soggetto e al relativo gruppo di appartenenza, per
 tale  intendendosi  il  soggetto,  anche  non  avente forma
 societaria,   che   esercita   il  controllo,  le  societa'
 controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonche'
 le  societa'  collegate.  Il  limite  riguarda  altresi'  i
 soggetti  che  direttamente o indirettamente, anche tramite
 controllate,   collegate,   societa'   fiduciarie   o   per
 interposta  persona,  aderiscono anche con terzi ad accordi
 relativi  all'esercizio  del  diritto di voto o comunque ad
 accordi o patti parasociali.
 2. In caso di superamento del limite di cui al comma 1,
 a  partire  dal  momento  del  rilascio o del trasferimento
 delle autorizzazioni o concessioni di cui al medesimo comma
 1,  il  diritto  di  voto inerente alle azioni eccedenti il
 limite  stesso, e' automaticamente sospeso e di esse non si
 tiene  conto  ai  fini dei quorum assembleari deliberativi.
 Non   possono  essere  altresi'  esercitati  i  diritti  di
 acquisto o sottoscrizione a termine o differiti.
 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
 tutte  le  acquisizioni  effettuate in data successiva alle
 conclusioni  della  Presidenza  del  Consiglio  europeo  di
 Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001.
 3-bis.  Fermo restando il rispetto delle disposizioni e
 dei  limiti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
 79,  e  successive  modificazioni,  e  alla legge 23 agosto
 2004,  n.  239, e successive modificazioni, le disposizioni
 di  cui  ai  commi  1 e 2 non si applicano nei riguardi dei
 soggetti  controllati  direttamente o indirettamente da uno
 Stato    membro    dell'Unione    europea   o   dalle   sue
 amministrazioni  pubbliche,  titolari  nel  proprio mercato
 nazionale di una posizione dominante, qualora le competenti
 Autorita'  degli Stati interessati abbiano approvato norme,
 definito   indirizzi   e   avviato   le  procedure  per  la
 privatizzazione  di  tali soggetti, quali la quotazione nei
 mercati   finanziari   regolamentati   o   altre  procedure
 equivalenti  e siano state definite con il Governo italiano
 intese   finalizzate   a   tutelare   la   sicurezza  degli
 approvvigionamenti  energetici  e  l'apertura  del mercato,
 promuovendo    l'effettivo    esercizio    delle   liberta'
 fondamentali   garantite   dal  Trattato  istitutivo  della
 Comunita'  europea  nell'accesso  ai  mercati  dell'energia
 elettrica e del gas naturale.
 4. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa,
 sentita,  per  i profili di competenza, l'Autorita' garante
 della  concorrenza  e  del mercato, accerta, con i poteri e
 gli  strumenti  ad essa attribuiti dalla normativa vigente,
 il   rispetto   delle   disposizioni  di  cui  al  presente
 articolo».
 |  |  |  | Art. 2. Entrata in vigore
 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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