Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 21 giugno 2005
Modifica del decreto n. 397 del 3 giugno 2003, relativo al sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia.

IL VICE MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto del 31 gennaio 2001 recante «Utilizzo dello stanziamento di Euro 10.329.137,98 (lire venti miliardi) di cui alla legge n. 266/1999, per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia;
Visto il decreto n. 397 del 3 giugno 2003, che ha modificato il decreto del 31 gennaio 2001, estendendo, in particolare l'utilizzo dello stanziamento per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nello Stato di Serbia e Montenegro, in Albania, in Bosnia e in Macedonia;
Visto il decreto n. 429 del 19 novembre 2003, art. 1, che ha incrementato per Euro 30 milioni lo stanziamento di cui al decreto del 31 gennaio 2001, a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto il decreto n. 442 del 27 gennaio 2004, che ha modificato la definizione di soggetti destinatari e investimento, contenuta nell'art. 1 del decreto n. 397 del 3 giugno 2003;
Visto il decreto n. 466 del 9 giugno 2004, che ha abrogato il previsto limite massimo all'importo di ciascun intervento ed ha esteso l'applicazione del fondo anche ad interventi finalizzati alla acquisizione di quote in societa' estere che non presentano un capitale misto;
Vista la delibera del CIPE del 21 dicembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2005, che a modifica delle delibere n. 149 del 15 dicembre 2000 e n. 127 del 19 dicembre 2002, estende alla Romania e alla Bulgaria l'utilizzo dello stanziamento complessivo di 40,329 milioni di euro, gia' destinato al sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia, in Albania, in Bosnia e in Macedonia;
Considerata la necessita' di dare attuazione alla delibera del 21 dicembre 2004 sopra citata e di riconsiderare le disposizioni contenute nel decreto n. 397 del 3 giugno 2003;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 1 («Definizioni») del decreto n. 397 del 3 giugno 2003 e successive modifiche, e' cosi' di seguito modificato:
La definizione «Soggetti destinatari e investimento» e' integrata dai seguenti Paesi: Bulgaria e Romania.
Nella definizione «Intervento»: e' abrogato l'inciso: «fino al ventiquattro per cento del capitale di rischio dell'investimento» e sostituito dall'inciso «di quote del capitale dell'investimento».
Resta invariato quant'altro previsto nel sopra citato art. 1 del decreto n. 397.
 
Art. 2.
All'art. 3, comma 2, del citato decreto n. 397/2003, e' aggiunto il seguente capoverso:
«l'intervento non puo' determinare l'acquisizione di quote di capitale in misura superiore al doppio di quelle di Simest S.p.a. e/o Finest S.p.a.».
Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 21 giugno 2005
Il vice Ministro: Urso
 
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