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| Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 21 giugno 2005 |  | Modifica  del  decreto n. 397 del 3 giugno 2003, relativo al sostegno degli  interventi  delle  piccole  e  medie  imprese  italiane  nella Repubblica federale di Jugoslavia. |  | 
 |  |  |  | IL VICE MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto  il  decreto  del  31 gennaio  2001  recante  «Utilizzo dello stanziamento  di Euro 10.329.137,98 (lire venti miliardi) di cui alla legge  n.  266/1999, per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia;
 Visto  il  decreto  n.  397 del 3 giugno 2003, che ha modificato il decreto  del  31 gennaio  2001, estendendo, in particolare l'utilizzo dello  stanziamento  per il sostegno degli interventi delle piccole e medie  imprese  italiane  nello  Stato  di  Serbia  e  Montenegro, in Albania, in Bosnia e in Macedonia;
 Visto  il  decreto  n.  429  del  19 novembre  2003, art. 1, che ha incrementato  per  Euro  30 milioni lo stanziamento di cui al decreto del  31 gennaio  2001,  a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 Visto  il  decreto n. 442 del 27 gennaio 2004, che ha modificato la definizione   di   soggetti  destinatari  e  investimento,  contenuta nell'art. 1 del decreto n. 397 del 3 giugno 2003;
 Visto  il  decreto  n.  466  del  9 giugno 2004, che ha abrogato il previsto  limite  massimo  all'importo  di  ciascun  intervento ed ha esteso  l'applicazione del fondo anche ad interventi finalizzati alla acquisizione  di  quote  in  societa'  estere  che  non presentano un capitale misto;
 Vista  la  delibera del CIPE del 21 dicembre 2004, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale del 28 aprile 2005, che a modifica delle delibere n.  149  del  15 dicembre 2000 e n. 127 del 19 dicembre 2002, estende alla   Romania   e   alla   Bulgaria  l'utilizzo  dello  stanziamento complessivo  di  40,329  milioni  di euro, gia' destinato al sostegno degli  investimenti  delle  piccole  e  medie  imprese italiane nella Repubblica  federale  di  Jugoslavia,  in  Albania,  in  Bosnia  e in Macedonia;
 Considerata  la  necessita'  di  dare  attuazione alla delibera del 21 dicembre  2004  sopra  citata  e  di riconsiderare le disposizioni contenute nel decreto n. 397 del 3 giugno 2003;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'art.  1  («Definizioni»)  del  decreto n. 397 del 3 giugno 2003 e successive modifiche, e' cosi' di seguito modificato:
 La definizione «Soggetti destinatari e investimento» e' integrata dai seguenti Paesi: Bulgaria e Romania.
 Nella  definizione  «Intervento»:  e'  abrogato  l'inciso: «fino al ventiquattro  per  cento del capitale di rischio dell'investimento» e sostituito dall'inciso «di quote del capitale dell'investimento».
 Resta  invariato  quant'altro  previsto nel sopra citato art. 1 del decreto n. 397.
 |  |  |  | Art. 2. All'art. 3, comma 2, del citato decreto n. 397/2003, e' aggiunto il seguente capoverso:
 «l'intervento  non  puo'  determinare  l'acquisizione  di  quote di capitale in misura superiore al doppio di quelle di Simest S.p.a. e/o Finest S.p.a.».
 Il  presente  decreto  entra  in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Roma, 21 giugno 2005
 Il vice Ministro: Urso
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